TRIB
Ordinanza 12 aprile 2025
Ordinanza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c., 1168 e 1169 c.c.
n. 1153/2024 R.G.
Il Giudice, letto il ricorso depositato in data 31.8.2024 con cui nata a Parte_1
Catanzaro il 24.9.1997 (cod. fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Petronà, alla via Picolaro, n. 7, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Bubbo (cod. fisc. – pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso – in qualità di proprietaria di un immobile sito in
Petronà, alla via Nazionale, n. 87 (in Catasto Fabbricati del Comune di Petronà, al Foglio 27, part. 1166, sub 2 e 917 sub 1000), ha esposto: che l'immobile di sua proprietà gode di un accessorio al fabbricato costituito da una corte in comune con quella di proprietà di e e sulla casa vi è Parte_2 Parte_3
una porta che consente alla ricorrente di accedere e utilizzare la corte, ove è presente un bagno di servizio ed una fontana da giardino di sua proprietà; che dal momento dell'acquisto della casa (11.7.2024) la corte era stata sempre composseduta con i resistenti e utilizzata per il posteggio auto, per accatastare legna da ardere, per pranzare, ecc.; che l'accesso alla corte avviene tramite due cancelli, uno carraio e uno pedonale, ed ella aveva ricevuto le chiavi dai precedenti proprietari;
che il transito era avvenuto fino al settembre 2023 quanto al cancello carraio e fino al luglio 2024 per quello pedonale, dopodichè i
1 due cancelli erano stati chiusi dai resistenti con catenacci;
che la corte era stata bonariamente divisa in due parti;
che dopo l'acquisto ella aveva regolarmente utilizzato la corte;
che dal settembre 2023 i resistenti avevano posto in essere una serie di condotte spoliative del compossesso, consistenti dapprima nel posteggiare l'autovettura sul vialetto di accesso al fine di impedire il transito, poi nell'apporre una catena al cancello carraio ed in data 2.7.2024 al cancello pedonale, poi nel buttare per strada gli arredi da giardino che la ricorrente aveva posizionato;
che il suo compossesso trovava giustificazione, oltre che nel suo ed in quello dei suoi danti causa, anche negli atti pubblici, in quanto nell'atto di acquisto dell'immobile del 1964, ereditato dai suoi danti causa da e , era espressamente riportato che vi era Controparte_1 Controparte_2
un pezzo di corte accessoria al fabbricato e così in tutti gli atti successivi, depositati unitamente al ricorso;
che in data 2.7.2024 i resistenti, infine, avevano fatto costruire abusivamente un muro in cemento dietro la porta che da casa sua conduce nella corte (oggetto di ordinanza di demolizione del Comune di
Petronà); che la ricorrente era stata anche percossa dalla moglie di Parte_2
come da denuncia depositata;
tanto premesso, chiedeva l'immediata
[...]
reintegra nel possesso della corte, con ordine ai resistenti di rimuovere immediatamente la catena e i lucchetti apposti ai cancelli di ingresso, di abbattere il muto e ordinare l'immediata riduzione in pristino di eventuali opere che limitino il possesso;
rilevato che dopo la fissazione dell'udienza e la notifica, all'udienza del
28.10.2024 era disposto un rinvio in quanto non era chiaro se la notifica fosse stata ricevuta;
considerato che
all'udienza del 4.11.2024, verificata la regolarità della notifica, era sentita la ricorrente e gli informatori , e CP_3 Controparte_4
e la causa era trattenuta in decisione;
CP_5
2 rilevato che con istanza depositata il 13.11.2024 chiedeva la Parte_3 rimessione in termini, in quanto la notifica era stata ricevuta tardivamente;
considerato che
si costituiva, quindi, con propria comparsa, Parte_3
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Milano, alla via C.F._3 della Guastalla, n. 5, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Granata (cod. fisc.
– pec: e Matteo C.F._4 Email_2
Mario Granata (cod. fisc. – pec: CodiceFiscale_5
, che lo rappresentano e difendono per Email_3
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, deducendo: che la ricorrente aveva acquistato l'appartamento in Petronà alla via Nazionale 87 in data 11.7.2023, e dall'atto di compravendita si evinceva che nessuna area cortilizia era stata oggetto di trasferimento di proprietà; che la non Pt_1 abitava l'appartamento acquistato ma vi svolgeva unicamente l'attività di estetista;
che l'area cortilizia retrostante il fabbricato era di proprietà esclusiva del deducente;
che l'area era stata sempre posseduta da suo padre il quale ne aveva consentito l'uso, per mera tolleranza, al fratello, in quanto i due erano proprietari di immobili vicini;
che egli non aveva mai consentito alla di Pt_1
utilizzare il cortile di sua proprietà, come dimostrato dalle diffide inviate sin dall'ottobre 2023; che il terreno oggetto di ricorso era stato acquistato da negli anni 80 del 1900 e i suoi fratelli nel 2012 avevano Parte_2 sottoscritto una scrittura ricognitiva del suo diritto di proprietà; che la casa veniva utilizzata come casa vacanze da lui e dai suoi genitori e dal giugno 2023 al settembre 2023 nessuno aveva mai visto la e, sino al 22.5.2024, la stessa Pt_1 non aveva mai avuto accesso al cortile, tanto che il primo suo accesso era stato oggetto di contestazione e di denuncia penale (in atti); che sul cancello carrabile da anni era presente una catena con lucchetto (tanto che la mai avrebbe Pt_1 potuto parcheggiare l'auto); che la non aveva mai depositato nel cortile Pt_1
3 legna da ardere;
che l'accesso al fabbricato della avviene dai civici 87 e 89 Pt_1 della via Nazionale e la non aveva mai avuto le chiavi di accesso dei Pt_1
cancelli della corte;
che probabilmente (padre dei danti causa Controparte_1
della e fratello di suo padre aveva avuto la disponibilità delle chiavi dei Pt_1 cancelli per ragioni di tolleranza di comportamenti tra parenti;
che il muro era stato costruito proprio per arginare gli abusi della e comunque per lo Pt_1
stesso era stata presentata istanza in sanatoria;
che la catena al cancello carrabile era sempre stata presente mentre nel 2018 era stato apposto il lucchetto al cancello carraio, mentre nel 2021 era stato apposto il lucchetto al cancello pedonale;
tanto premesso chiedeva, previa rinnovazione dell'istruttoria orale, il rigetto delle domande della ricorrente;
rilevato che all'udienza del 10.2.2025 è stato sentito il resistente Parte_3
e la ricorrente;
oltre che gli informatori , Parte_1 Persona_1 Per_2
e che all'udienza del 24.2.2025 sono stati sentiti gli informatori
[...] Per_3
, , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
[...]
rilevato che alla medesima udienza, dopo la discussione, la causa era riservata in decisione, con termine di dieci giorni per il deposito di note conclusive;
rilevato che entrambe le parti depositavano note conclusive nel termine assegnato;
letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.2.2025;
OSSERVA
All'esito dell'istruttoria condotta, sulla base della prospettazione delle parti e della documentazione dalle stesse allegata, e con la cognizione sommaria propria della presente fase processuale, l'invocata tutela possessoria ex art. 703
4 c.p.c. non può essere concessa perché non sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 1168 e ss. c.c per proporre la relativa azione.
Segnatamente, dall'istruttoria orale e documentale condotta non è emersa la configurabilità in capo alla ricorrente di una situazione di fatto di possesso pieno ed esclusivo tutelabile in sede interdittale.
Ed infatti, a tal fine, la legittimazione attiva nell'azione di reintegrazione da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene spetta al possessore uti dominus ed al detentore e per poter invocare tale tutela è necessaria la prova di una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, e che tale prova debba essere univoca (cfr. Cass. civ. sez.
II, n. 10086 del 26.4.2013) e fornita da chi lamenta il sofferto spoglio;
tale prova non è stata fornita nel caso concreto.
La ricorrente, in sostanza, sostiene di aver esercitato il possesso su di una corte annessa al fabbricato che ha acquistato l'11.7.2023, che a suo dire sarebbe stata in compossesso con i proprietari del fabbricato vicino (i resistenti Parte_3
e , e che tale compossesso è stato esercitato in continuità con
[...] Pt_2
i precedenti proprietari dell'immobile che ella ha acquistato.
La circostanza che il resistente ha fatto costruire un muro di Parte_3
fronte alla porta del fabbricato della è in effetti provata, in quanto Pt_1
peraltro ammessa dallo stesso resistente, che ha dichiarato che il muro è stato fatto erigere proprio al fine di evitare che la continuasse a perpetrare Pt_1
abusi, pretendendo di accedere alla corte. Ma ciò non è sufficiente per dimostrare che siano stati compiuti atti violenti e clandestini, in quanto ciò che è mancata è stata proprio la prova di un possesso, anzi di un compossesso, tutelabile in favore della ricorrente.
Sebbene i primi informatori sentiti – prima della costituzione del resistente
– , e , venditori della casa della Parte_3 CP_3 CP_4 CP_5
5 abbiano confermato che la corte prima della vendita era utilizzata dai Pt_1 fratelli (loro padre e precedente proprietario) e Controparte_1 Parte_2
(padre di , resistente costituito), la ricorrente non ha
[...] Parte_3
dimostrato quanto invece dimostrato a mezzo testi e documentazione dal resistente, ossia che l'utilizzo sporadico ed eventuale della corte derivava da atti di tolleranza verso i familiari nel rapporto tra i fratelli . Pt_3
Non è provato, invece, che , dal momento dell'acquisto, abbia Parte_1 in effetti utilizzato la corte, anzi risulta provato proprio che sin dal momento dell'acquisto, dopo il luglio 2023, la e i iniziarono a litigare Pt_1 Pt_3 proprio sulla possibilità che la prima utilizzasse la corte dei secondi e vi furono anche episodi spiacevoli tra di loro, quali un'aggressione con denuncia, reciproche diffide, e alla fine l'erezione del muro.
Probabilmente, fino a che i due fabbricati erano di proprietà dei fratelli e vi era un'armonia familiare tale che Controparte_1 Pt_2 Parte_2
consentiva a di utilizzare la corte anche per svolgere
[...] CP_1 attività familiari insieme, e i loro figli avevano tutti utilizzato la corte;
successivamente, le cose cambiarono, in quanto con l'acquisto dell'immobile da parte della i proprietari dell'altro fabbricato e della corte decisero di Pt_1
interrompere la consuetudine familiare dell'utilizzo condiviso del bene.
La circostanza che alla furono consegnate le chiavi dei cancelli della Pt_1 corte rientra nel discorso testè compiuto, in quanto evidentemente le chiavi erano nelle mani dei proprietari dell'appartamento poi venduto alla Pt_3
avendole ricevute da per le medesime ragioni di Pt_1 Controparte_1 tolleranza familiare già esposte, e a loro volta le consegnarono alla al Pt_1
momento dell'acquisto.
Al di là dell'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni dei primi informatori, sentiti prima della costituzione del resistente (che sarebbero Parte_3
6 inutilizzabili in quanto il Tribunale ha rimesso in termini il resistente poiché la notifica, avvenuta correttamente, non aveva comunque consentito al di Pt_3
costituirsi nei sette giorni assegnati prima dell'udienza), in ogni caso tali dichiarazioni dimostrano soltanto che prima della vendita alla in effetti la Pt_1 corte era utilizzata dall'intera famiglia , nonostante la proprietà della Pt_3
stessa fosse dei resistenti, per ragioni di tolleranza legate ai rapporti familiari sussistenti tra le parti.
, nel corso dell'audizione, ha spiegato bene che la sua Parte_3
famiglia, risiedendo fuori Regione, utilizza quella casa solo d'estate, e nel 2023, anno in cui la aveva acquistato il fabbricato, la non era stata per Pt_1 Pt_1
nulla vista sui luoghi. Nel periodo precedente, quando la casa era di proprietà di (e poi dei suoi figli venditori), il cortile era utilizzato dai Controparte_1
su autorizzazione di . In ogni caso, l'istruttoria orale Pt_3 Parte_2
ha consentito di dimostrare che al cancello carraio il lucchetto è stato apposto nel 2018 e nel 2021 al cancello pedonale.
Anche gli informatori di parte resistente hanno confermato la prospettazione del . , sua sorella, ha dichiarato che lo zio Pt_3 Persona_1 CP_1
utilizzava la corte quando c'era il terreno, ossia fino al 2018 e la utilizzava non direttamente, ma solo per passare ed andare a trovare suo padre Parte_2
Ha precisato che il cortile era di spettanza di suo padre e il cortile
[...] non era mai stato diviso in due parti, in quanto il padre aveva acquistato l'intero cortile nel 1983.
Ha confermato che i lucchetti sono stati apposti ai cancelli nel 2017 e nel 2018.
L'informatrice moglie del fratello di , ha Persona_2 Parte_3
precisato che nel 2023, recatasi in visita nella casa di , non Parte_2 aveva mai visto , mentre ha confermato l'erezione del muro dopo Parte_1 il 15 agosto del 2024.
7 Ha inoltre confermato che fino al 2018 c'era un orto nel cortile e poi fu fatta la pavimentazione, mentre nel 2021 furono fatti lavori alla casa.
L'informatore marito di , sorella di Persona_3 Persona_1
, ha confermato che fino al 2017 la situazione era diversa, e poi Parte_3 furono fatti lavori, che avevano cambiato lo stato dei luoghi. Ha confermato di aver visto catene e lucchetti nel 2017 e anche successivamente. Ha inoltre precisato che solo il padre del resistente utilizzava la corte per parcheggiare l'auto e che non aveva visto nessun altro che utilizzasse la corte.
Anche l'informatrice , sorella del resistente, ha confermato la Persona_4 prospettazione del resistente, dichiarando che nel 2021 c'era la pavimentazione e il cortile, al quale si accede con due cancelli, uno carraio e uno piccolo, era stato sempre utilizzato dai suoi genitori (genitori anche del resistente) e da nessun altro, dichiarando che l'auto nel cortile era stata sempre e solo parcheggiata da suo padre.
Ha precisato inoltre, su specifica domanda, che la porta che dalla casa attualmente di proprietà di che consente l'accesso alla corte era Parte_1
utilizzata, quando la casa era di proprietà dei suoi zii, solo per andare da una parte all'altra, per andare i suoi zii a trovare i suoi genitori o viceversa. “Era un accesso”, ha sostenuto, “che, dato il rapporto di parentela, consentiva ai miei zii di accedere alla proprietà di mio padre. Non serviva per usare il cortile”.
L'informatore , che da tecnico ha curato la ristrutturazione Persona_5
dell'immobile di proprietà di e nel 2021, ha Parte_2 Pt_3
dichiarato che per la parte esterna avevano sostituito la pavimentazione e gli impianti che passavano verso l'immobile, avevano lasciato ai cancelli una catena perché non funzionava la serratura, ma che la catena e i lucchetti preesistevano al 2021. Ha precisato che nel corso dei lavori nessuno aveva utilizzato il cortile oltre ai proprietari dell'immobile e Parte_2
8 , ma in quanto nell'altra casa in quel periodo non c'era nessuno. Ha Pt_3 precisato di non sapere se i precedenti proprietari della casa attualmente della utilizzassero la corte e di sapere che sulla casa di c'era Pt_1 Controparte_1
una porta che andava sul cortile.
L'informatore , figlio di ha fornito una Persona_6 Controparte_1
prospettazione diversa, in linea con quella della ricorrente;
tuttavia, considerato che le prospettazioni sull'utilizzo del cortile come atto di mera tolleranza verso la famiglia del fratello da parte del precedente proprietario devono essere considerate più attendibili, tenuto conto del numero dei soggetti che le hanno fornite e delle prove documentali fornite dal resistente sulla proprietà esclusiva del cortile in capo a e deve ritenersi che la sua Parte_3 Pt_2
prospettazione non sia altrettanto attendibile e sia fondata anche su ragioni di interesse personale, in quanto egli, unitamente ai suoi fratelli, evidentemente ha alienato il fabbricato alla dichiarando che ella avrebbe potuto utilizzare la Pt_1
corte in compossesso con i proprietari dell'altro fabbricato.
In ogni caso, egli riferisce di circostanze (cortile condiviso con lo zio separazione dell'orto in due parti e condivisione del cortile) di certo Pt_2
precedenti ai lavori effettuati nel 2018 e nel 2021 dal resistente e dalla sua famiglia.
Allo stesso modo, quanto all'informatrice , madre della Persona_7 ricorrente, che ha riferito di circostanze relative al passato, fino al 2018, dichiarando espressamente che dal 2018 al 2023 ella non ha frequentato quei luoghi e di non sapere che cosa fosse successo in quegli anni.
Anche dalla consultazione della documentazione esibita dalle parti, si evince che la ha acquistato le unità immobiliari senza che sia stata fatta Pt_1 menzione dell'utilizzo del cortile, anzi nell'art. 4 del contratto di vendita è
9 espressamente previsto che le parti dichiarano che la corte è di proprietà di
. Parte_2
Ne deriva il rigetto della domanda della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, come dichiarato dal ricorrente, indeterminabile (con applicazione dei valori medi di tariffa ridotti del 50%, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli artt. 669-septies, 669-quaterdecies e 703 c.p.c., ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio sostenute dal resistente costituito, , Parte_3
liquidandole in € 284,00 per esborsi ed € 2.608,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Crotone, 12 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
10