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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1067/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1067/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 28/02/2025 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. ZHURI ERMIRA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 per fatto addebitabile a quest'ultima con autorizzazione ai coniugi di vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
2) l'abitazione, concessa in locazione al sig. , sita in San Biagio di Callalta (TV), Piazza da Prà Parte_1
n. 3, corredata della relativa mobilia ed elettrodomestici, viene assegnata al marito;
3) si chiede infatti di ordinare alla sig.ra di lasciare l'abitazione sita in Biagio di Callalta (TV), Controparte_1
Piazza da Prà n. 3, entro e non oltre 20 giorni dal deposito del provvedimento temporaneo ed urgente del Presidente del
Tribunale, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.”
1 Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
con cui allegava di aver contratto matrimonio in data 13.12.2023, relazione da cui non
[...] nascevano figli. Allegava:
- avere i coniugi stabilito la dimora familiare a San Biagio di Callalta (TV), in immobile da sé preso in locazione;
- di aver sempre pagato i canoni e le utenze relativi alla casa familiare;
- che la moglie teneva nei suoi confronti comportamenti aggressivi e violenti, oltre a intrattenere relazione extraconiugale;
- che, da ultimo, il 4.2.2024 la moglie lo inseguiva con un coltello minacciandolo e colpendolo ripetutamente al viso con l'astuccio rigido degli occhiali;
- di aver quindi lasciato la casa coniugale, trovando ospitalità presso il figlio . Per_1
Chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie e con assegnazione a sé dell'ex casa coniugale ed emissione di ordine di rilascio nei confronti della resistente.
− Decorsi i termini ex art. 473 bis.17 c.p.c., parte ricorrente compariva avanti al Giudice all'udienza del
27.5.2025 e veniva sentita.
− Il Giudice relatore, rilevate la regolarità e la tempestività della notifica alla resistente ne dichiarava la contumacia e, preso atto della mancata formulazione di istanze istruttorie, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
- Il ricorso è meritevole di accoglimento.
- Il ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza fra i coniugi.
- Parte resistente è rimasta contumace: non v'è dunque contestazione sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
- Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma primo, c.c. per addivenire ad una pronuncia di separazione personale giudiziale fra i coniugi.
- L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
- Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo. 2 ***
Domanda di addebito proposta dal ricorrente
- Quanto alla domanda di addebito proposta dal ricorrente, va evidenziato quanto segue.
- Preliminarmente deve osservarsi che ai sensi dell'art. 156 c.c. il Giudice, con la sentenza che definisce il giudizio di separazione, può dichiarare “a quale dei coniugi è addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
- A tal proposito la Corte di cassazione ha precisato che il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dalle parti comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
- La pronunzia di addebito della separazione, quindi, non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale
(Cassazione civile, sez. I, 09/05/2024, n. 12662; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725;
Cassazione civile sez. I, 10/08/2022, n. 24610).
- Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
- Quanto alla lamentata aggressione che avrebbe determinato il ricorrente a lasciare la casa familiare, le foto prodotte in atti (docc. 20-22 ricorrente), prive di riferimenti temporali, nulla provano rispetto alla tempistica e, soprattutto, all'autore delle lesioni.
- Con riferimento alla lamentata relazione extraconiugale che sarebbe stata intrapresa dalla resistente, allo stesso modo, gli screenshot prodotti, non sono idonei a provarla, essendo del tutto incerta la provenienza dei messaggi, oltre che mancando negli stessi qualsiasi riferimento di tipo temporale
(docc. 23-26 ricorrente).
- Non sussistono quindi i presupposti per accogliere la domanda di addebito.
***
Sulla domanda di assegnazione della ex casa coniugale e di emissione di ordine di rilascio nei confronti della resistente
- L'art. 337 sexies c.c. prevede il potere del Giudice di provvedere all'assegnazione della casa familiare solo nel caso di presenza di prole.
- Infatti, in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6,
(come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la pronuncia in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (Cassazione civ. ord. n.
3 24254/2018).
- Nel caso di specie, non essendoci prole non sussistono i presupposti per provvedere su tali domande che non possono quindi trovare accoglimento.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1067/2025 R.G.:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Treviso (TV), il 12.11.1972) Parte_1
e (n. a San Francisco De Macoris (Rep. Dominicana) il 2.6.1980), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio il 16.12.2023, atto trascritto al n. 24, parte 1, Serie -, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trebaseleghe (PD);
− dichiara inammissibili le domande di assegnazione della casa familiare e di ordine di rilascio della stessa formulate da parte ricorrente;
− ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Trebaseleghe (PD) di procedere all'annotazione della sentenza;
− spese di lite interamente compensate.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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