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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11175 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 27362/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
RD ON che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dal Funz. Dott.ssa come da mandato in atti CP_1 Controparte_2
-parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante, premesso che con decreto di omologa il
Tribunale le aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, e dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, chiedeva la condanna dell' CP_1
al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre agli accessori di legge;
- l' si costituiva in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1
rivendicata, con ciò domandando a codesto Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
- Ritenuto che non residuano questioni irrisolte risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
pagina 1 di 2 - Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, quest'ultime vanno poste a carico dell' considerato che la prestazione è stata accreditata oltre 120 giorni dalla notifica CP_1
dell'omologa e in data successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito della causa.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.650,00 oltre accessori, CP_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 05.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
RD ON che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dal Funz. Dott.ssa come da mandato in atti CP_1 Controparte_2
-parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante, premesso che con decreto di omologa il
Tribunale le aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, e dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, chiedeva la condanna dell' CP_1
al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre agli accessori di legge;
- l' si costituiva in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1
rivendicata, con ciò domandando a codesto Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
- Ritenuto che non residuano questioni irrisolte risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
pagina 1 di 2 - Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, quest'ultime vanno poste a carico dell' considerato che la prestazione è stata accreditata oltre 120 giorni dalla notifica CP_1
dell'omologa e in data successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito della causa.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.650,00 oltre accessori, CP_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 05.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
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