Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 4503 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/03/1981,
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
26/03/1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Brigida Larocca
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1
2) La casa familiare sita in Tezze sul Brenta (VI), alla Via Brega n.65/C, di proprietà del IG.
, viene assegnata alla IG.ra , mentre il IG. Parte_1 Parte_2 Parte_1
provvederà a trasferire altrove la propria residenza portando con sè tutti i propri
[...]
effetti personali.
Per_ 3) I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. I minori Per_1
avranno collocazione principale e residenza con la madre, presso l'abitazione sita a Tezze
sul Brenta (VI), alla Via Brega n.65/C (VI).
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni della madre e dei minori.
In ogni caso il IG. dovrà tenere con sé i figli minori secondo le seguenti Parte_1
modalità, salvo diversi accordi tra i genitori:
• a week end alternati, dalle ore 9.00 del sabato alla domenica sera dopo cena ed il mercoledì sera dall'orario di cena fino alla mattina del giovedì, quando il padre provvederà
a portare direttamente i figli a scuola;
• una settimana durante le vacanze natalizie, da concordarsi con congruo anticipo, alternativamente un anno compreso il Natale, un anno il Capodanno;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali in modo tale da ricomprendere ad anni alterni la festività della Pasqua;
• per n. 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno.
Per_ 4) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e , il IG. Per_1 Parte_1
corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di EURO 400,00
[...] Parte_2
(quattrocento/00), EURO 200,00 (duecento/00) a figlio, con aggiornamento ISTAT annuale
(primo aggiornamento gennaio 2026).
5) Il padre corrisponderà inoltre alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, spese così come individuate e con i tempi e le modalità stabilite dal protocollo
2 in uso presso il Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
6) L'assegno unico spetterà in via esclusiva alla IG.ra . Parte_2
7) I coniugi si dichiarano edotti delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali e dichiarano di essere economicamente autosufficienti (docc. 4 e 5) e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti di espatrio in favore dei figli minori.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Rosà (VI) in data 10.09.2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
3 Per_ condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione degli stessi presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Tezze sul
Brenta (VI), via Brega n.65/C, in favore di quale genitore convivente Parte_2
con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti di espatrio in favore dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
Con separata ordinanza si dispone la fissazione di udienza ai fini del divorzio nel rispetto del termine semestrale di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
[...] [...]
, uniti in matrimonio in Rosà (VI) in data 10.09.2005 con atto trascritto al n. Parte_3
24, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese;
d) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5