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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/09/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio nella seguente composizione:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al n. 5670 del RGAC dell'anno 2015, avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante che P.IVA_1 Parte_2
ha incorporato per atto di fusione la
[...]
(P. IVA Parte_3
), in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4
Leonardo Zanotti, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via G. Giusti
n. 18, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
Controparte_1
, già denominata , (C.F. e P.I.
[...] Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante e liquidatore P.IVA_3
pag. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Lionello Mazzoni, CP_2
presso il cui studio sito in Pisa (PI), P.zza del Pozzetto n. 9, elettivamente domicilia
CONVENUTA
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale CP_3
cessionaria della , già socio unico della Controparte_4
, già in liquidazione e cancellata (P. IVA Controparte_5
)P.IVA_4
NONCHÉ
in e Controparte_5 CP_1
già cancellata dal registro delle imprese, in persona del liquidatore legale rappresentante Controparte_6
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 4.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti innanzi al mutato giudice istruttore, con ordinanza in data 5.10.2024 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 25.11.2015, la
[...]
Parte_3
conveniva in giudizio l' Controparte_1
pag. 2 la e l' Controparte_7 CP_3 [...]
al fine di Controparte_8
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Proposta col presente atto querela di falso del documento avviso di ricevimento ut supra racc. 076306026505 spedita da
Ufficiale Giudiziario Corte di Appello di Firenze in data 29.03.08, a
[...]
c/o Via Giusti 18 accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione Parte_3
di detto avviso di ricevimento da parte di dipendenti o collaboratori del
[...]
, nonché da parte di dipendenti o collaboratori dell'epoca dell'Avv. Parte_3
Leonardo Zanotti”.
1.2 Più in particolare, per quanto d'interesse, deduceva che:
a) in data 2.10.15, le era stata notificata la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1283/15, pubblicata il 7.07.15, emessa nel giudizio di appello R.G. 616/2008 introdotto dall' Controparte_1
contro la la
[...] CP_3 Controparte_5
e la medesima
[...] Parte_3
;
[...]
b) solo in seguito a tale notifica era venuta a conoscenza del giudizio di appello proposto dalla Controparte_1
vverso la sentenza n. 911/07 del Tribunale di Pisa;
[...]
c) ottenuta, in via informale, una copia dell'atto di appello e della relata di notifica dal legale rappresentante dell'appellante, poteva constatare che l'atto di impugnazione risultava notificato in data 29.03.2008 tramite l presso la Corte di Appello di Firenze a mezzo del Pt_5
servizio postale con raccomandata a.r. n. 076306026505 indirizzata a
c/o via Giusti 18, ”; Parte_3 Pt_3
pag. 3 d) nell'avviso di ricevimento l'addetto all'ufficio postale dichiarava che il plico era stato ricevuto il 31.03.08 da persona qualificatasi
“dipendente” del destinatario, il quale vi apponeva la sottoscrizione;
e) nella via Giusti di non vi era alcuna sede distaccata, né Pt_3
“dipendenti” del , ma vi era ubicato lo studio Parte_3
dell'avv. Leonardo Zanotti, difensore domiciliatario del nel Parte_3
giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Pisa, definito con la sentenza n. 911/07;
f) tuttavia, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non era stata apposta nè dall'avv. Zanotti, né dai suoi dipendenti e/o collaboratori, per cui l'atto di appello doveva ritenersi non ritualmente notificato;
g) ne conseguiva la necessità di accertare la falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e, quindi, delle attestazioni dell'addetto all'ufficio postale.
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 24.03.2016, si costituiva in giudizio l' Controparte_9
opponendosi alle richieste istruttorie dell'attrice e chiedendo di dichiarare inammissibile e/o nulla e/o infondata la querela di falso proposta.
3. In data 24.04.2018, si costituiva il Controparte_10
, il quale rilevava di aver incorporato il
[...]
in forza di atto di fusione per Parte_3
incorporazione in data 6.12.2017 e si riportava all'atto introduttivo del giudizio.
4. All'udienza del 26.04.2018, il giudice disponeva la produzione in originale del documento impugnato di falso.
pag. 4 5. Rilevato che il documento era depositato nel fascicolo di parte della
[...]
nel giudizio di impugnazione pendente Controparte_9
dinanzi alla Corte di Cassazione - che, nelle more, era stato definito con La domanda sentenza n. 24527/2018 - l'attrice, stante l'inerzia della convenuta, depositava ricorso per sequestro ai sensi dell'art. 224 c.p.c.
6. Con successiva ordinanza del 25.03.2020, il G.I. disponeva, a carico dell' la produzione del Controparte_9
documento impugnato di falso, avverso la quale la convenuta proponeva reclamo al Collegio ex art. 178 c.p.c.
7. Rimessi gli atti al G.I., la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
8. All'udienza del 9.11.2023, si procedeva all'esibizione dell'originale dell'atto oggetto di querela e, con ordinanza del 19.08.24, emessa all'esito dell'udienza dell'11.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 04.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
9. La querela di falso di cui al presente procedimento ha ad oggetto la sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata n.
076306026505, con cui le odierne convenute notificavano alle attrici l'atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 911/2007 del Tribunale di Pisa.
L'attrice ha, in particolare, dedotto due ordini di questioni. Sotto un primo profilo, ha rilevato come l'indirizzo riportato, di via Giusti 18, non corrispondesse alla sede/filiale del appellato, ma soltanto allo Parte_3
studio legale eletto nel giudizio di primo grado.
Sotto altro profilo, ha dedotto come tutte le persone che, nel marzo 2008, frequentavano lo studio Zanotti in qualità di dipendenti, collaboratori,
pag. 5 praticanti, avevano negato di aver firmato l'avviso di ricevimento in questione né avevano riconosciuto la sottoscrizione apposta.
In ordine alla prima questione, non vi è dubbio che la notifica veniva eseguita presso l'indirizzo di via Giusti, n. 18, in , ove ha tutt'oggi sede, come Pt_3
emerge dalle produzioni documentali, lo studio legale presso cui, all'epoca del giudizio di primo grado culminato nella sentenza n. 911/2007, le odierne querelanti avevano eletto domicilio.
La dizione “c/o via Giusti 18”, ancorché sintetica (mancando il nome del domiciliatario) rinvia comunque al medesimo recapito del difensore, che compare per esteso nel plico da recapitare, per come desumibile dalla relata di notifica che si legge sull'atto di appello.
Tanto basta a ritenere che la notifica dell'atto d'appello fosse indirizzata allo studio legale presso il quale il aveva eletto domicilio. Parte_3
In ordine alla seconda questione prospettata, se emerge l'assoluta incertezza sull'identità della persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, non può di contro ritenersi raggiunta la prova della falsità del documento.
L'istruttoria testimoniale (si v. in questo senso le dichiarazioni dei testi Avv.
Adriana Conte, Avv. Serena Talini, Avv. Testimone_1 Testimone_2
Antonella Grieco e Avv. Nicolò Zanotti, sentiti alle udienze del 12.05.2023, del 29.05.2024 e del 18.06.2024), interamente incentrata sulla negazione di paternità della sottoscrizione da parte di soggetti prossimi allo studio Zanotti non ha consentito né d'identificare l'autore della firma, né ha smentito che una persona sia stata rinvenuta all'indirizzo indicato ed abbia ricevuto il plico.
In particolare, poiché la firma apposta è illeggibile e non riferibile a persona determinata, la sequenza probatoria offerta, risolvendosi in una prova negativa (“non sono stato io”) non ha consentito di affermare che l'agente pag. 6 postale abbia attestato il falso. Difetta, in altri termini, la prova che l'agente non si sia recato all'indirizzo indicato, non abbia trovato alcuno ovvero non abbia consegnato il plico a persona presente.
Né risulta acquisito in giudizio alcun ulteriore elemento presuntivo idoneo a provare la falsità della sottoscrizione.
La stessa richiesta di CTU grafologica è stata correttamente declinata in ragione della illeggibilità della sottoscrizione e della non attribuibilità ad alcun campione comparativo utile.
In buona sostanza, quanto emerge dagli atti –firma illeggibile, impossibilità di identificare il consegnatario, indicazione sintetica del domicilio – può semmai alimentare un dubbio sulla validità della notificazione dell'atto di appello, sotto il profilo dell'art. 160 c.p.c. (“incertezza assoluta… sulla persona a cui è fatta o a cui è consegnata la copia”), ma non appare sufficiente a fondare la falsità dell'atto pubblico (si v. Trib. Milano, sez. Imprese, sent.
n. 2064/2023).
La reiezione della querela di falso rende superflua la disamina delle ulteriori eccezioni sollevate, restando le stesse assorbite.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, valore indeterminabile – complessità bassa, con riduzione del 30% considerata la natura delle questioni trattate .
11. Ai sensi dell'art. 226 c.p.c. la parte attrice deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede;
pag. 7 1) rigetta la domanda;
2) ordina la restituzione del documento impugnato e dispone, a cura della cancelleria, che sullo stesso sia fatta menzione della presente sentenza;
3) condanna il Parte_1
al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
[...]
4) condanna il Parte_1
al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.553,90 per
[...]
onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 16.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio nella seguente composizione:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al n. 5670 del RGAC dell'anno 2015, avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante che P.IVA_1 Parte_2
ha incorporato per atto di fusione la
[...]
(P. IVA Parte_3
), in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4
Leonardo Zanotti, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via G. Giusti
n. 18, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
Controparte_1
, già denominata , (C.F. e P.I.
[...] Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante e liquidatore P.IVA_3
pag. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Lionello Mazzoni, CP_2
presso il cui studio sito in Pisa (PI), P.zza del Pozzetto n. 9, elettivamente domicilia
CONVENUTA
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale CP_3
cessionaria della , già socio unico della Controparte_4
, già in liquidazione e cancellata (P. IVA Controparte_5
)P.IVA_4
NONCHÉ
in e Controparte_5 CP_1
già cancellata dal registro delle imprese, in persona del liquidatore legale rappresentante Controparte_6
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 4.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti innanzi al mutato giudice istruttore, con ordinanza in data 5.10.2024 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 25.11.2015, la
[...]
Parte_3
conveniva in giudizio l' Controparte_1
pag. 2 la e l' Controparte_7 CP_3 [...]
al fine di Controparte_8
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Proposta col presente atto querela di falso del documento avviso di ricevimento ut supra racc. 076306026505 spedita da
Ufficiale Giudiziario Corte di Appello di Firenze in data 29.03.08, a
[...]
c/o Via Giusti 18 accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione Parte_3
di detto avviso di ricevimento da parte di dipendenti o collaboratori del
[...]
, nonché da parte di dipendenti o collaboratori dell'epoca dell'Avv. Parte_3
Leonardo Zanotti”.
1.2 Più in particolare, per quanto d'interesse, deduceva che:
a) in data 2.10.15, le era stata notificata la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1283/15, pubblicata il 7.07.15, emessa nel giudizio di appello R.G. 616/2008 introdotto dall' Controparte_1
contro la la
[...] CP_3 Controparte_5
e la medesima
[...] Parte_3
;
[...]
b) solo in seguito a tale notifica era venuta a conoscenza del giudizio di appello proposto dalla Controparte_1
vverso la sentenza n. 911/07 del Tribunale di Pisa;
[...]
c) ottenuta, in via informale, una copia dell'atto di appello e della relata di notifica dal legale rappresentante dell'appellante, poteva constatare che l'atto di impugnazione risultava notificato in data 29.03.2008 tramite l presso la Corte di Appello di Firenze a mezzo del Pt_5
servizio postale con raccomandata a.r. n. 076306026505 indirizzata a
c/o via Giusti 18, ”; Parte_3 Pt_3
pag. 3 d) nell'avviso di ricevimento l'addetto all'ufficio postale dichiarava che il plico era stato ricevuto il 31.03.08 da persona qualificatasi
“dipendente” del destinatario, il quale vi apponeva la sottoscrizione;
e) nella via Giusti di non vi era alcuna sede distaccata, né Pt_3
“dipendenti” del , ma vi era ubicato lo studio Parte_3
dell'avv. Leonardo Zanotti, difensore domiciliatario del nel Parte_3
giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Pisa, definito con la sentenza n. 911/07;
f) tuttavia, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non era stata apposta nè dall'avv. Zanotti, né dai suoi dipendenti e/o collaboratori, per cui l'atto di appello doveva ritenersi non ritualmente notificato;
g) ne conseguiva la necessità di accertare la falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e, quindi, delle attestazioni dell'addetto all'ufficio postale.
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 24.03.2016, si costituiva in giudizio l' Controparte_9
opponendosi alle richieste istruttorie dell'attrice e chiedendo di dichiarare inammissibile e/o nulla e/o infondata la querela di falso proposta.
3. In data 24.04.2018, si costituiva il Controparte_10
, il quale rilevava di aver incorporato il
[...]
in forza di atto di fusione per Parte_3
incorporazione in data 6.12.2017 e si riportava all'atto introduttivo del giudizio.
4. All'udienza del 26.04.2018, il giudice disponeva la produzione in originale del documento impugnato di falso.
pag. 4 5. Rilevato che il documento era depositato nel fascicolo di parte della
[...]
nel giudizio di impugnazione pendente Controparte_9
dinanzi alla Corte di Cassazione - che, nelle more, era stato definito con La domanda sentenza n. 24527/2018 - l'attrice, stante l'inerzia della convenuta, depositava ricorso per sequestro ai sensi dell'art. 224 c.p.c.
6. Con successiva ordinanza del 25.03.2020, il G.I. disponeva, a carico dell' la produzione del Controparte_9
documento impugnato di falso, avverso la quale la convenuta proponeva reclamo al Collegio ex art. 178 c.p.c.
7. Rimessi gli atti al G.I., la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
8. All'udienza del 9.11.2023, si procedeva all'esibizione dell'originale dell'atto oggetto di querela e, con ordinanza del 19.08.24, emessa all'esito dell'udienza dell'11.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 04.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
9. La querela di falso di cui al presente procedimento ha ad oggetto la sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata n.
076306026505, con cui le odierne convenute notificavano alle attrici l'atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 911/2007 del Tribunale di Pisa.
L'attrice ha, in particolare, dedotto due ordini di questioni. Sotto un primo profilo, ha rilevato come l'indirizzo riportato, di via Giusti 18, non corrispondesse alla sede/filiale del appellato, ma soltanto allo Parte_3
studio legale eletto nel giudizio di primo grado.
Sotto altro profilo, ha dedotto come tutte le persone che, nel marzo 2008, frequentavano lo studio Zanotti in qualità di dipendenti, collaboratori,
pag. 5 praticanti, avevano negato di aver firmato l'avviso di ricevimento in questione né avevano riconosciuto la sottoscrizione apposta.
In ordine alla prima questione, non vi è dubbio che la notifica veniva eseguita presso l'indirizzo di via Giusti, n. 18, in , ove ha tutt'oggi sede, come Pt_3
emerge dalle produzioni documentali, lo studio legale presso cui, all'epoca del giudizio di primo grado culminato nella sentenza n. 911/2007, le odierne querelanti avevano eletto domicilio.
La dizione “c/o via Giusti 18”, ancorché sintetica (mancando il nome del domiciliatario) rinvia comunque al medesimo recapito del difensore, che compare per esteso nel plico da recapitare, per come desumibile dalla relata di notifica che si legge sull'atto di appello.
Tanto basta a ritenere che la notifica dell'atto d'appello fosse indirizzata allo studio legale presso il quale il aveva eletto domicilio. Parte_3
In ordine alla seconda questione prospettata, se emerge l'assoluta incertezza sull'identità della persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, non può di contro ritenersi raggiunta la prova della falsità del documento.
L'istruttoria testimoniale (si v. in questo senso le dichiarazioni dei testi Avv.
Adriana Conte, Avv. Serena Talini, Avv. Testimone_1 Testimone_2
Antonella Grieco e Avv. Nicolò Zanotti, sentiti alle udienze del 12.05.2023, del 29.05.2024 e del 18.06.2024), interamente incentrata sulla negazione di paternità della sottoscrizione da parte di soggetti prossimi allo studio Zanotti non ha consentito né d'identificare l'autore della firma, né ha smentito che una persona sia stata rinvenuta all'indirizzo indicato ed abbia ricevuto il plico.
In particolare, poiché la firma apposta è illeggibile e non riferibile a persona determinata, la sequenza probatoria offerta, risolvendosi in una prova negativa (“non sono stato io”) non ha consentito di affermare che l'agente pag. 6 postale abbia attestato il falso. Difetta, in altri termini, la prova che l'agente non si sia recato all'indirizzo indicato, non abbia trovato alcuno ovvero non abbia consegnato il plico a persona presente.
Né risulta acquisito in giudizio alcun ulteriore elemento presuntivo idoneo a provare la falsità della sottoscrizione.
La stessa richiesta di CTU grafologica è stata correttamente declinata in ragione della illeggibilità della sottoscrizione e della non attribuibilità ad alcun campione comparativo utile.
In buona sostanza, quanto emerge dagli atti –firma illeggibile, impossibilità di identificare il consegnatario, indicazione sintetica del domicilio – può semmai alimentare un dubbio sulla validità della notificazione dell'atto di appello, sotto il profilo dell'art. 160 c.p.c. (“incertezza assoluta… sulla persona a cui è fatta o a cui è consegnata la copia”), ma non appare sufficiente a fondare la falsità dell'atto pubblico (si v. Trib. Milano, sez. Imprese, sent.
n. 2064/2023).
La reiezione della querela di falso rende superflua la disamina delle ulteriori eccezioni sollevate, restando le stesse assorbite.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, valore indeterminabile – complessità bassa, con riduzione del 30% considerata la natura delle questioni trattate .
11. Ai sensi dell'art. 226 c.p.c. la parte attrice deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede;
pag. 7 1) rigetta la domanda;
2) ordina la restituzione del documento impugnato e dispone, a cura della cancelleria, che sullo stesso sia fatta menzione della presente sentenza;
3) condanna il Parte_1
al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
[...]
4) condanna il Parte_1
al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.553,90 per
[...]
onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 16.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
pag. 8