Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 2
In tema di traffico di stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte tra quelle alternativamente previste dal primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima di tali condotte.
In tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso con cui l'imputato eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale, che lo aveva condannato solo per la fattispecie di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 e non anche per il più grave reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 309 del 1990, sulla base delle considerazioni già svolte dal Tribunale del riesame in sede cautelare, il quale aveva escluso in capo al ricorrente l'esistenza di gravi indizi per il delitto associativo, rilevando la Corte l'autonomia del procedimento incidentale "de liberate" dal giudizio avente ad oggetto la decisione sul merito).
Commentari • 3
- 1. Art. 12 c.p.p. Casi di connessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. La competenza per connessione, una volta radicatasi resta invariata per tutto il corso del processoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2021
(Decidendo sul conflitto, dichiarata la competenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trapani cui dispone trasmettersi gli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 16) Il fatto Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, dissentendo dalle argomentazioni svolte dal G.U.P., sollevava con ordinanza un conflitto negativo di competenza sostenendo essere competente il Tribunale di Trapani. Osservavano a tal proposito i Giudici ambrosiani che: a) il momento rilevante, ai fini della competenza per territorio per connessione alla luce dei criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen., andava individuato in quello in cui, una volta esercitata l'azione penale con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2017, n. 12405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12405 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
12405-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez.107 Giorgio Fidelbo - Presidente - Maurizio IAesini UP 18/01/2017 R.G.N. 33951/2016 Massimo Ricciarelli Gaetano De Amicis -- Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CA DA, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] avverso la sentenza del 27/05/2015 della Corte di appello di Reggio LA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di ND PP e ET MU e per la inammissibilità degli altri ricorsi;
tie uditi i difensori, Avv.ti: Valerio Piccolo, per IE GO LI OL, Piero Venturi, per ET MU, CH SE, per HE UC, IA IG NI, per CA DA, NI ZI, per ND PP, EL CO Macrì, in sostituzione dell'Avv. Adriana Bartolo, per CC MO, SS MA, per ND CO, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 maggio 2015 la Corte d'appello di Reggio LA, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di Reggio LA il 12 novembre 2009, ha dichiarato non doversi procedere: a) nei confronti di ET MU in ordine al reato di cui al capo sub 30) - riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché estinto per intervenuta - prescrizione, rideterminando la pena per il reato di cui al capo sub 33), in esso assorbito quello di cui al capo sub 37), in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa;
b) nei confronti di CA DA in ordine al reato di cui al capo sub 30) - riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché estinto per intervenuta - prescrizione, rideterminando la pena per i reati di cui ai capi sub 1), 4), 13), 25), 31), 36), 40), 45 e 67), oltre che per il fatto già giudicato con sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Ferrara in data 4 ottobre 2005, in anni sei e mesi dieci di reclusione;
c) nei confronti di HE UC in ordine al reato di cui al capo sub 19) - riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i reati di cui ai capi sub 14), 18), 21), 23), 24), 53), 62) e 67) in anni sei e mesi sei di reclusione, previa assoluzione dai reati ascrittigli ai capi sub 8-bis) e 11), perché il fatto non sussiste. Ha inoltre assolto ND CO dai reati di cui ai capi sub 38) e 53) per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena per i reati di cui ai capi sub 13), 14), 21 e 67) in anni cinque e mesi dieci di reclusione, e confermato integralmente le pene irrogate a ND PP [anni sei e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi sub 13), 14), 21), 28), 38), 47), 49), 53) e 67)], CC MO [anni cinque e mesi quattro di reclusione per i reati di cui ai capi sub 7), 27), 47), 53) e 67)] e IE GO OL [anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, per il reato di cui al capo sub 46)].
1.1. I Giudici di merito hanno richiamato il quadro generale delle attività investigative e delle relative fonti di prova, ricostruendo i fatti oggetto dei numerosi temi d'accusa e ritenendo provata l'esistenza di un'articolata organizzazione criminale dedita al narcotraffico, facente capo a CC ER promotore ed organizzatore del sodalizio assieme ad altre persone separatamente giudicate died operante, attraverso stabili canali - Ли 1 approvvigionamento e distribuzione, tra la LA (ove CC faceva periodico ritorno per rifornirsi di stupefacenti) e la città di ER (dove aveva trasferito la propria residenza per ragioni di lavoro), con ramificazioni in diverse zone dell'Italia settentrionale (Lombardia, Emilia-OMgna, ecc.) e contatti con persone ritenute legate ai circuiti del narcotraffico in Sudamerica e Marocco.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CA DA, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo sub 67), con riferimento alla individuazione degli elementi di prova che lo vorrebbero consapevole di far parte dell'ipotizzato sodalizio criminale, quando l'imputato, per quanto emerso dalle stesse intercettazioni telefoniche ed ambientali valutate dalla Corte d'appello, risulta aver avuto contatti con il solo CC ER, dal quale acquistava cocaina in conto vendita, per poi smerciarla a terzi acquirenti che facevano parte della sua rete di amicizie in Ferrara. Non viene spiegata dai Giudici di merito l'asserita condivisione di regole con altri associati, a lui del tutto sconosciuti, attribuendosi un erroneo significato a talune conversazioni, dalle quali non emerge affatto la partecipazione al contesto associativo, quanto invece una serie di acquisti di cocaina, tutti ammessi dall'imputato, per quantitativi massimi di un ettogrammo ciascuno, al fine di consumarla e rivenderla nel ferrarese. Non sono stati inoltre individuati gli elementi sintomatici della percezione, in capo al CA, di altri soggetti in grado di coadiuvare CC nell'attività di spaccio, né l'elevato debito da quest'ultimo accumulato con i propri fornitori poteva costituire un sintomo chiaramente intellegibile della sua partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, tenuto conto del fatto che egli si era reso disponibile ad acquistare la medesima sostanza anche da altre persone (come LO e ET) e che nessun contesto associativo è stato ipotizzato tra il ricorrente, CC ER e CH OM assolto in primo - grado del quale lo stesso CA si sarebbe avvalso per smerciare droga. Con separato atto di impugnazione il difensore ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla pena irrogata per il reato di cui al capo 67), di ben due anni superiore al minimo edittale ed in violazione dei principii di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della sua incensuratezza e del documentato stato di tossicodipendenza, oltre che dell'assenza di alcun apporto logistico o programmatico all'associazione. lu 2 3. Nell'interesse di IE GO LI OL ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. Valerio Piccolo, che ha dedotto violazioni di legge ex art. 360, comma 2, cod. proc. pen. e vizi della motivazione con riferimento agli elementi di prova individuati a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato di concorso con GE UI EO IL, detto CA, nella cessione di sostanze stupefacenti a LO BE DI (capo 46), consumato il 20 maggio 2005 a TA, in provincia di Milano. Si lamenta, in particolare, che la colpevolezza è stata affermata sulla base di un'intercettazione ambientale effettuata all'interno di un'automobile, attribuendo rilievo alla voce di una donna straniera che non era quella dell'imputata, né le somigliava, tanto che la voce oggetto di intercettazione era diversa nelle varie registrazioni concernenti i fatti oggetto degli altri capi d'imputazione originariamente contestati (capi sub 51 e 60), e dai quali la ricorrente era stata assolta in primo grado per errore di persona. Non è stata effettuata alcuna perizia fonica, addossando in tal modo l'onere della prova sull'imputata, senza rispondere al motivo principale di appello, incentrato sull'errore di persona derivante dalla diversità tra la voce intercettata nelle conversazioni svoltesi in automobile con il LO e quella della IE GO, secondo quanto emergeva dalle prove a discarico rappresentate dai files audio relativi a due intercettazioni telefoniche di poco precedenti l'episodio contestato. Si deducono, inoltre, in via subordinata, vizi della motivazione inerenti: all'accertamento della relazione sentimentale con il CA (che aveva rapporti di convivenza non solo con la ricorrente, ma con più donne contemporaneamente); alla residenza della IE (che era in Milano e non in TA, ove ella non ha mai abitato e dove invece si trovava la residenza del CA); al fatto che la donna presente nell'autovettura assieme a LO BE si trovava in stato di gravidanza (mentre l'imputata non ha mai avuto figli e certamente non si trovava in tale stato al momento del fatto); al fatto che la voce della donna intercettata nell'automobile era da identificare in quella di un'altra convivente del CA all'epoca dei fatti in contestazione (Damaris Abreu, di nazionalità dominicana, e che in effetti era in stato di gravidanza, avendo poi avuto un figlio dal CA nel novembre 2005); alla circostanza che la presunta confessione, relativa ad un episodio riferito dall'imputata in sede di interrogatorio di garanzia, riguardava in realtà un fatto avvenuto in un luogo del tutto diverso (a Milano e non a TA) e con ли 3 modalità radicalmente differenti (in mezzo alla strada e non all'interno di un'autovettura) da quelle proprie del fatto contestato;
al fatto che gli indagati, nel corso delle intercettazioni, si riferiscono al nome LA (peraltro non corrispondente a quello dell'imputata) per identificare un luogo e non la persona dell'imputata, mentre per il reato di cui al capo sub 46) tale argomento viene trasformato in un elemento a carico della ricorrente.
4. Nell'interesse di ET MU ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. Piero Venturi, che ha dedotto in primo luogo la nullità della sentenza ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello risolto la eccepita questione della incompetenza territoriale attraverso un ragionamento basato sul concetto di perpetuatio iurisdictionis, fuorviante rispetto alle indicazioni inizialmente dettate al riguardo dal Tribunale del riesame di Reggio LA, che aveva escluso la presenza degli elementi di gravità indiziaria indicati a sostegno del coinvolgimento del ET nell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo sub 67), non ritenendo possibile, tuttavia, la declaratoria di incompetenza territoriale dell'A.G. reggina con riferimento agli altri reati contestati all'imputato. Il Giudice di primo grado, investito della relativa eccezione, anziché accoglierla e trasmettere gli atti al Tribunale di Ferrara, riteneva invece la competenza del Tribunale di Reggio LA sulla base del criterio residuale previsto dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., mentre la Corte territoriale rigettava la medesima questione muovendo dal diverso assunto che, una volta individuata la competenza del Tribunale di Reggio LA, ogni mutamento dell'imputazione nel caso di specie, non poteva determinare unol'intervenuta assoluzione dal reato associativo - spostamento della competenza ad altro Giudice. Ne consegue che il difetto di competenza territoriale dell'A.G. che ha giudicato il ET, già palesatosi dinanzi al Tribunale del riesame, è stato sanato ex post, affidandosi la Corte d'appello al principio della perpetuatio iurisdictionis, idoneo a regolare fatti processuali diversi, quando invece l'errore processuale risiedeva nel fatto di aver considerato la violazione dei criteri di cui agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. solo nella fase successiva alla regiudicanda.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso, inoltre, si deduce l'erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen., per avere la Corte d'appello applicato, con insufficiente ли 4 motivazione, una pena eccessiva, avuto riguardo alla non appartenenza del ET all'organizzazione criminale in esame.
5. Nell'interesse di ND CO ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. SS MA, articolando i motivi qui di seguito sinteticamente illustrati.
5.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 581 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale dichiarato inammissibile l'atto di appello riguardo al motivo con il quale si censurava il capo di sentenza concernente la condanna per la condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, sebbene fossero state mosse, in ossequio al principio del favor impugnationis, specifiche censure inerenti alla insussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, alla diversa qualificazione giuridica delle condotte tutt'al più inquadrabili a titolo concorsuale ed alla mancanza di elementi da cui poter ricavare la - partecipazione del ND CO alla ipotizzata consorteria criminale.
5.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309/90, 192 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto provata l'appartenenza del ND alla contestata associazione in assenza di elementi dimostrativi dell'esistenza di un pregresso accordo incentrato sulla realizzazione di un programma comune, attribuendo invece rilievo alla sua stabile frequentazione con il fratello PP e alla conclusione di transazioni illecite aventi ad oggetto la cessione di sostanze stupefacenti al gruppo capeggiato da CC ER. Le condotte contestate al ricorrente, tuttavia, non integrano gli estremi del reato associativo, ma semplici ipotesi di natura concorsuale, sulla stregua dei rapporti di volta in volta intrattenuti con i coimputati, ed improntati al solo fine di approvvigionarsi, da un lato, e cedere, dall'altro, le sostanze stupefacenti, senza che fra gli stessi potesse dirsi concluso un comune accordo, ovvero creata una "filiera" idonea a realizzare una sorta di tacita intesa per la buona riuscita dei reciproci affari criminali. Gli elementi raccolti, in altri termini, sono inidonei a dimostrare che tra il gruppo capeggiato da CC ER e i fratelli ND vi fossero stabili rapporti finalizzati alla conclusione di un numero indeterminato di transazioni aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti. lu 5 5.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 74 d.P.R. n. 309/90, 192, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto la responsabilità del ricorrente facendo sempre richiamo al binomio dei "fratelli ND", senza mai scindere le singole condotte al fine di spiegare gli eventuali rapporti di sinergia illecita fra i due. Egli, infatti, a parte qualche occasione in cui si è trovato in compagnia del fratello, non è stato mai direttamente interessato ad illecite transazioni, né ha mai avuto contatti costanti con alcuno degli acquirenti. Né la prova della sua responsabilità a titolo associativo può desumersi, in mancanza della individuazione di una condotta attiva, dalla stabilità dei rapporti intercorrenti tra i fratelli ND e CC ER, ovvero dall'uso di un linguaggio criptico nelle conversazioni intercettate, che è di per sé inidoneo, se non agganciato a fatti specifici, a fornire la prova che le condotte contestate fossero ricomprese in un programma comune concepito, direttamente o indirettamente, da parte di tutti gli imputati.
5.4. Con il quarto motivo, infine, si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 192 cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello ritenuto provato il coinvolgimento del predetto imputato nelle attività di cessione di stupefacenti contestate ai capi 13), 14) e 21), sulla scorta dei molteplici contatti telefonici intervenuti tra i fratelli ND ed il gruppo di CC ER, a prescindere dal fatto che dai risultati delle intercettazioni non emergeva prova della disponibilità dello stupefacente da parte dei fratelli ND.
6. Nell'interesse di ND PP ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. NI ZI, che ha enucleato tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
6.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 8, 9 e 51 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, per avere la Corte d'appello, diversamente dal primo Giudice, individuato la competenza territoriale sulla base del luogo di commissione del reato più grave - ossia le ipotesi di reato ex artt. 73-80 d.PR. n. 309/90, oggetto dei capi d'imputazione sub 4), 5) e 62), concernenti fatti verificatisi in Platì, Siderno e ER senza considerare che i fatti contestati nei capi sub 1), 2) - e 3) ad altri coimputati (peraltro concorrenti anche nel reato associativo) ли risultavano essersi verificati tutti tra ER e Ferrara in epoche antecedenti rispetto a quelle dei su indicati capi sub 4), 5) e 62), cui la Corte stessa aveva fatto riferimento per ritenere la propria competenza, forzando fra l'altro l'indicazione dell'asserito locus commissi delicti, per essersi le relative condotte dispiegate non solo nel territorio della locride, ma, simultaneamente, anche nella provincia di ER.
6.2. Con il secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di prova della responsabilità con riferimento ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90. Per quel che attiene alla ritenuta configurabilità del reato associativo (capo 67), la Corte d'appello ha omesso di considerare l'assenza di relazioni tra il ricorrente e gli altri presunti sodali nella gestione del commercio degli stupefacenti in particolare lo CC ER né ha compiutamente provveduto a identificarlo come interlocutore di quest'ultimo, per la sostanziale mancanza di indagini circa la concreta verifica della intestazione delle utenze cellulari utilizzate nei dialoghi oggetto di intercettazione. La decisione impugnata, in particolare, si è limitata a dedurre l'esistenza di un sodalizio criminale sulla base di "prove indirette", sia in relazione alla contestazione del reato associativo, che per i reati-fine, facendo leva, con apodittiche affermazioni, su una pretesa ripetitività delle condotte e su una pretesa distribuzione dei ruoli, senza identificare i presupposti di una effettiva, consapevole, condotta di stabile partecipazione del ricorrente alla struttura associativa. Per quel che attiene, inoltre, ai reati-fine di cui capi sub 13), 14), 21), 28), 38), 47), 49) e 53), la decisione impugnata si è limitata a riportare stralci delle attività di intercettazione, erroneamente attribuendo agli elementi in tal modo raccolti (nonostante l'utilizzo di termini sempre diversi e compatibili con prodotti merceologici leciti) pieno valore probatorio circa la sussistenza di pretese transazioni di stupefacente, senza rispondere, tuttavia, alle censure puntualmente formulate in sede di gravame.
6.3. Con il terzo motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di commisurazione della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e giudizio di comparazione fra le circostanze, con riferimento agli artt. 132, 133, 62-bis cod. pen., non avendo la Corte d'appello tenuto conto degli elementi favorevoli al riguardo emersi nel corso del procedimento, ai fini dell'adozione di un diverso trattamento sanzionatorio. lie 7. Nell'interesse di HE UC ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. CH SE, che ha dedotto quattro motivi di doglianza.
7.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio di presunzione di innocenza sino a prova contraria, per non avere la Corte d'appello tenuto conto dei rilievi difensivi articolati in sede di gravame, ove si eccepiva la inidoneità delle intercettazioni a fondare la responsabilità dell'imputato in ordine a tutti gli addebiti, ponendo in rilievo non solo l'inconsistenza probatoria del riconoscimento vocale e della semplice intestazione dell'utenza ai fini dell'identificazione, ma anche l'assenza di riscontri obiettivi come il sequestro di sostanze stupefacenti e la natura subordinata del rapporto di lavoro che legava il HE proprietario di - aziende di trasporti allo CC, giustificandosi in tal modo le dazioni di denaro a quest'ultimo.
7.2. Con il secondo motivo si lamenta l'errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sul rilievo che nessuna delle conversazioni intercettate, fatta eccezione per quelle intercorse con lo CC, dipendente del HE, collega quest'ultimo ad altri componenti della ipotizzata organizzazione. Né vi è prova della fornitura di mezzi di trasporto ad altri esponenti del sodalizio, oltre quello assegnato allo CC nell'ambito del relativo rapporto di lavoro. Gli unici viaggi effettuati dallo CC, peraltro, sarebbero due, uno a Milano e l'altro in LA, tra il mese di marzo e l'agosto del 2005, mentre nessun elemento di prova è emerso riguardo alla stabile attività di cessione di droga che il HE avrebbe svolto in favore di terzi acquirenti nel veronese, atteso che l'unico episodio documentato è quello relativo al fratello RC (capo 19), che per la modesta quantità di droga è stato derubricato nell'ipotesi lieve e dichiarato prescritto. L'entità delle cifre relative alle somme di denaro cui si fa riferimento nelle intercettazioni non è sufficiente a garantire una immissione di droga nel mercato veronese e sembra del tutto compatibile con svariati acquisti finalizzati ad un uso personale.
7.3. Con il terzo motivo si censura la mancata applicazione del principio del favor rei in relazione ai reati di cui ai capi sub 14), 18), 23), 24) e 53), in conseguenza delle reintrodotta distinzione tra droghe leggere e pesanti, mancando ogni esplicito riferimento alla qualità e alla quantità della sostanza presumibilmente ceduta dai fratelli ND allo CC. La Corte di merito, dunque, avrebbe dovuto, nel dubbio, applicare la disciplina più favorevole al 8 reo, ovvero quella relativa alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14. 7.4. Con il quarto motivo, infine, si lamentano vizi della motivazione in punto di commisurazione della pena, per essersi i Giudici di merito discostati ingiustificatamente dal minimo edittale previsto per il reato associativo.
8. CC MO ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata pronuncia, deducendo quattro motivi di doglianza.
8.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90, per avere la sentenza impugnata confermato quella di primo grado operando un'erronea valutazione delle risultanze probatorie in atti, senza dimostrare l'esistenza dell'associazione ipotizzata, né la stabile partecipazione del ricorrente attraverso il suo organico inserimento nella relativa struttura.
8.2. Con il secondo motivo si deducono vizi della motivazione in ordine alla prova della partecipazione alla contestata associazione criminale, nonché in merito alla richiesta di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Non sono stati indicati dalla Corte di merito tipo di condotta né il ruolo operativo assunto dal ricorrente in seno all'associazione, essendosi egli limitato, tutt'al più, a concorrere nei reati ex art. 73 d.P.R. cit., senza prestare un fattivo contributo causalmente rilevante alla realizzazione del programma criminale.
8.3. Con il terzo motivo, inoltre, si deducono vizi della motivazione ex art. 192 cod. proc. pen. riguardo alla mancata identificazione del "fatto" posto alla base dei delitti contestati ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit.. 8.4. Con il quarto motivo, infine, si lamentano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per la marginale consistenza della condotta (limitata ad alcuni contatti con il fratello, senza alcun altro apporto), l'eccessività della pena inflitta sulla quale andrebbe applicato il condono ai - e l'eccessivo aumento per la ritenuta sensi della legge n. 241/2006 continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MO CC è inammissibile per genericità e indeducibilità degli addotti profili di censura, che investono tematiche di mero fatto, nella prospettiva di una rivisitazione delle fonti di prova congruamente Ли ed esaustivamente vagliate dall'impugnata decisione, e come tali non scrutinabili nel giudizio di legittimità. La Corte territoriale ha ampiamente esaminato e disatteso i rilievi difensivi, del tutto analoghi a quelli in questa Sede reiterati, delineando con puntuali sequenze argomentative le ragioni giustificative della confermata responsabilità penale sia in ordine alla dimostrazione degli elementi costitutivi del contestato sodalizio criminoso (motivatamente desunti, fra l'altro, dalla specifica divisione di ruoli e mansioni, dal tenore dei continui contatti telefonici fra gli imputati, dalla loro costante frequentazione, dalla circolarità delle informazioni, nonché dalla reiterazione delle attività criminose e dal ripetitivo modus operandi nella loro realizzazione), sia riguardo al costante contributo di partecipazione offerto sul piano organizzativo dal predetto ricorrente, ritenuto pienamente coinvolto nel sodalizio per avere assistito e stabilmente coadiuvato il fratello ER (esponente con funzioni apicali di promotore, dirigente ed organizzatore, attorno al quale si sono coagulate le adesioni dei partecipi) in occasione di alcuni incontri finalizzati ad importanti trattative in vista del perfezionamento di accordi con i fornitori di sostanze stupefacenti. Al riguardo, inoltre, i Giudici di merito hanno evidenziato la piena consapevolezza - in ragione degli espliciti commenti dall'imputato espressi in delleoccasione dei dialoghi oggetto delle riferite attività di intercettazione - connotazioni e delle finalità dell'organizzazione criminale che ruotava attorno al fratello. Sotto le direttive di costui, infatti, egli ha agito in forza di uno stretto rapporto fiduciario, ricevendone le confidenze, collaborando attivamente in diversi episodi di acquisto di consistenti quantitativi di stupefacenti, accompagnandolo agli incontri con i fornitori ed aiutandolo nella corresponsione del corrispettivo, nel mantenimento dei relativi contatti e nella consegna di droga agli acquirenti. Genericamente enunciate, infine, devono ritenersi le residue doglianze, che investono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, sottratto a scrutinio di legittimità se sorretto come deve constatarsi nel caso di specie - da idonea e logica motivazione, per avere la sentenza impugnata congruamente indicato (con riferimento alla reiterata commissione di gravi condotte delittuose, dal ricorrente poste in essere senza soluzione di continuità e in funzione di un attivo e rilevante apporto collaborativo prestato in favore del fratello) le ragioni considerate ostative ad lu 10 un ridimensionamento della pena determinata dal Giudice di primo grado e alla concessione delle invocate attenuanti. prospettataPer quel che attiene, infine, alla solo genericamente applicabilità del condono deve ribadirsi (Sez. 3, n. 179 del 15/11/2007, dep. 2008, Di Donato, Rv. 238604) che siffatta richiesta non è, per la prima volta, proponibile in sede di legittimità, presupponendo l'art. 174 cod. pen. ("nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati") che l'applicazione dello stesso, in tal caso, vada fatta in sede esecutiva.
2. Parimenti inammissibile, per genericità e indeducibilità dei motivi, deve ritenersi il ricorso proposto da HE UC, datore di lavoro di CC ER, che a sua volta celava, alla stregua della puntuale ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata dai Giudici di merito nell'impugnata decisione, un'illecita attività di traffico di stupefacenti dietro l'azienda di autotrasporti gestita dal primo. Il ricorso, invero, è sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte, ma ampiamente vagliate e correttamente disattese in sede di gravame, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. A tale riguardo, muovendo dalle inequivoche risultanze probatorie offerte dal contenuto dei dialoghi oggetto delle attività di intercettazione, il cui contenuto è stato puntualmente vagliato per ciascuno dei temi d'accusa, i Giudici di merito hanno posto in evidenza le specifiche modalità di realizzazione dei numerosi reati-fine in contestazione, che hanno visto il diretto coinvolgimento del ricorrente in stabili rapporti di cointeressenza con CC ER, per somme di denaro di rilevante importo che egli, di volta in volta, gli ha ceduto ovvero anticipato in vista dei cospicui rifornimenti di sostanze stupefacenti effettuati in LA o presso i fratelli ND, nella piena consapevolezza dell'esistenza e dell'identità degli abituali fornitori del gruppo. La continuità del sostegno economico garantito allo CC, unitamente al rilevante supporto logistico offertogli mettendo stabilmente a disposizione i ли 11 mezzi di trasporto delle sue aziende, ha permesso a quest'ultimo di operare agevolmente su tutto il territorio nazionale, non solo consentendo al sodalizio da lui diretto di far leva sul rifornimento di consistenti quantitativi di cocaina, ma altresì celando l'organizzazione del traffico dietro lo schermo della lecita attività di autotrasporto del HE. I Giudici di merito, inoltre, hanno rimarcato la varietà del contributo dal ricorrente prestato all'associazione, ponendone in rilievo la parallela garanzia di uno stabile canale di smistamento sul territorio, trattenendo egli buona parte dello stupefacente acquistato dallo CC per poi immetterlo sul mercato di ER e della relativa provincia. La sentenza impugnata, dunque, ha fatto buon governo del quadro di principii da questa Suprema Corte stabiliti (da ultimo, v. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263544), secondo cui la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da elementi ricavati da altre fonti probatorie, come avvenuto nel caso di specie, con l'argomentato e specifico vaglio delibativo del contenuto delle intercettazioni puntualmente riportate in motivazione. Deve inoltre ribadirsi che, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti nelle conversazioni intercettate, il Giudice non è tenuto necessariamente a disporre una perizia fonica, ma ben può utilizzare le dichiarazioni rese dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento idoneo a suffragare tale riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478). In linea con tale insegnamento, e avuto riguardo alla forma abbreviata del rito prescelto dagli imputati, la Corte distrettuale ha ampiamente dato conto del riconoscimento vocale effettuato dagli operanti e degli accertamenti circa la verifica dell'intestazione delle utenze coinvolte, nonchè degli ulteriori criteri utilizzati dagli organi investigativi per risalire con certezza all'identità degli interlocutori dei colloqui oggetto di captazione, e ciò ha fatto con valutazioni logicamente coerenti ed esaustivamente argomentate, come tali immuni dai vizi logico-giuridici oggetto del sindacato di legittimità in questa Sede propriamente esperibile. ли 12 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché il relativo accertamento in punto di fatto (v., in narrativa, il par. 7.3.) non ha costituito oggetto della necessaria, preventiva, devoluzione in sede di gravame. Per quel che attiene all'ultimo motivo di doglianza, v'è solo da rammentare che la determinazione della pena entro i limiti edittali è facoltà discrezionale del Giudice di merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità quando il relativo apprezzamento risulti fondato (come avvenuto nel caso in esame, attraverso uno specifico riferimento ai numerosi elementi sintomatici del rilevante contributo dal ricorrente prestato in favore su congrua e non manifestamente illogica base dell'associazione) motivazionale.
3. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso proposto da CO ND, ove si consideri che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. U, 27 ottobre 2016, ric. Galtelli - informazione provvisoria). In tal senso, la Corte d'appello ha correttamente rilevato come le censure enunciate nell'impugnazione siano state formulate in modo del tutto generico, a fronte della specificità e consistenza delle argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato in merito ai profili dell'esistenza e della operatività della contestata associazione, avendo l'atto di appello omesso di indicare precise carenze, ovvero aspetti di illogicità della motivazione, idonei ad incidere negativamente sulla complessiva capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione oggetto di gravame. Inammissibili, per la manifesta infondatezza e l'aspecificità dei rilievi, solo assertivamente enunciati, devono ritenersi le ulteriori ragioni di doglianza in ricorso prospettate, poichè la Corte distrettuale come già si è avuto modo di osservare (v., supra, il par. 1) - ha ampiamente dato conto, alla luce delle univoche risultanze probatorie offerte dalle attività di intercettazione e dai servizi di supporto investigativo, oltre che dai ripetuti sequestri di cocaina avvenuti all'esito dell'ascolto delle relative conversazioni, degli elementi costitutivi e delle specifiche modalità operative di una articolata struttura organizzativa dedita al narcotraffico ed essenzialmente attiva, attraverso efficaci e plurimi canali di rifornimento e smistamento, tra la LA, l'Emilia- OMgna ed il Veneto. ли 13 Al riguardo, in particolare, i Giudici di merito hanno compiutamente descritto il succedersi, senza soluzione di continuità, di una lunga serie di illecite transazioni, connotate, secondo l'applicazione di consuete regole operative, dalla preliminare attività di raccolta di fondi e adesioni da parte dello CC ER, a sua volta seguita dall'acquisto delle sostanze stupefacenti (in LA o presso fornitori di origine calabrese domiciliati nelle regioni dell'Italia settentrionale, come i fratelli PP e CO ND) ed, infine, dal materiale trasporto della droga - curato dallo stesso CC in modo da garantirne la pronta distribuzione pro quota alle varie - persone che avevano finanziato l'operazione, in vista dell'ulteriore attività di rivendita a terzi. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata ha specificamente analizzato le note modali delle condotte oggetto dei diversi reati-fine in contestazione, da un lato confutando le obiezioni difensive incentrate sul carattere meramente isolato e, in tesi, rilevante solo a titolo concorsuale, dei relativi rapporti di compravendita, dall'altro lato evidenziando come il ricorrente unitamente al fratello, che ha costantemente coadiuvato - in vista del perfezionamento delle varie transazioni oggetto dei correlativi temi d'accusa abbia agito quale stabile fornitore del sodalizio, con piena - consapevolezza della forza e dell'efficacia del canale di smistamento rappresentato dallo CC, in tal modo assicurando all'associazione approvvigionamenti costanti di notevoli quantitativi di cocaina, secondo meccanismi consolidati, motivatamente ritenuti idonei, anche in ragione del numero degli episodi accertati e dei continui contatti fra i sodali, a garantire ai singoli associati la percezione di cospicue somme di denaro. Per quel che attiene, infine, ai su esposti rilievi (v., in narrativa, il par. 5.4.) circa la valutazione delle risultanze delle attività di intercettazione, le correlative ragioni di doglianza implicano, così come formulate, una non consentita richiesta di rivalutazione probatoria dei fatti già specificamente apprezzati nelle competenti sedi di merito, esulando, in quanto tali, dalla tipologia dei motivi di ricorso previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. .
4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi di CC MO, HE UC e ND CO devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende 14 di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro millecinquecento.
5. Il primo motivo di ricorso del ET è infondato, ove si consideri che le valutazioni sulla competenza effettuate dal Tribunale del riesame in sede cautelare non incidono sugli sviluppi successivi del procedimento nella sede di merito, ben potendo il P.M., in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, confermare le sue scelte discrezionali nell'individuazione dei temi d'accusa e riproporre dunque, nei medesimi termini, la contestazione dei fatti enucleati in sede cautelare, solo successivamente ridimensionati dal Tribunale all'esito della necessariamente più ampia e penetrante valutazione di merito - discendente dalla plena cognitio propria del giudizio dibattimentale, con la parziale assoluzione del ET dall'imputazione legata al più grave reato associativo di cui al capo sub 67) e la correlata applicazione degli effetti del principio della cd. perpetuatio iurisdictionis per i reati oggetto delle residue imputazioni [di cui ai capi sub 30), 33) e 37)]. A tale riguardo, invero, i Giudici di merito hanno fatto buon governo delle regole stabilite da questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Prisco, Rv. 265783; Sez. 1, n. 6754 del 30/04/1996, Biasoli, Rv. 205179), secondo cui, in tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce un criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la individuazione della competenza anche per gli altri reati. La competenza, unitariamente determinatasi al momento della vocatio in judicium con riferimento a tutte le regiudicande, rimane indifferente rispetto ad evenienze procedimentali del tipo di quelle su prospettate dal ricorrente, in quanto del tutto inidonee ad influire sulle ragioni della connessione, stante l'autonomia del procedimento incidentale "de libertate" dal giudizio avente ad oggetto la decisione sul merito.
5.1. Inammissibile deve ritenersi, infine, il motivo di ricorso incentrato sulla dosimetria della pena, sia perchè genericamente formulato, sia perché diverso da quelli consentiti, riproponendo a fronte di un duplice, conforme e specifico apprezzamento dei Giudici del merito, sorretto da una motivazione ли 15 non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quello del Giudice d'appello, peraltro, in rivalutazione autonoma di tutti gli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio - deduzioni difensive risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione dei presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice di merito, quello, cioè, inerente alla determinazione della pena, che nel caso di specie è stato congruamente ed esaustivamente giustificato (v. pagg. 398-399 della sentenza impugnata), rendendosi, come tale, del tutto immune dai vizi propriamente deducibili nella Sede di legittimità.
6. Per quel che attiene alla preliminare eccezione di incompetenza territoriale oggetto del primo motivo di ricorso del ND PP la Corte d'appello ne ha correttamente motivato la valutazione di infondatezza, uniformandosi al quadro di principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330), secondo cui la competenza per territorio, nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen.. Nell'ipotesi di reati connessi, pertanto, qualora ai fini della determinazione della competenza per territorio non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. cod. proc. pen. che, sia per la collocazione, sia - per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui (Sez. 1, n. 40825 del 27/10/2010, Di Perna, Rv. 248467). Facendo buon governo di tali principii, la Corte distrettuale, accertata la impossibilità di determinare il giudice territorialmente competente in relazione al criterio del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del delitto associativo ex art. 74, ha ritenuto corretta la competenza territoriale radicatasi dinanzi al Tribunale di Reggio LA, individuando nelle condotte di acquisto degli stupefacenti poste in essere da CC ER, ex artt. 73-80 ли 16 d.P.R. n. 309/1990, nei luoghi di Platì, Siderno e ER [e descritte nei capi d'imputazione sub 4), 5) e 62)], i reati più gravi fra quelli connessi, così come contestati al momento dell'esercizio dell'azione penale: ciò ha fatto sulla base di un motivato apprezzamento di merito dal ricorrente, peraltro, non contestato attraverso specifiche controdeduzioni in ordine alle concrete risultanze offerte dal materiale probatorio in atti versato al momento del giudizio, indicando i criteri di valutazione sul punto seguiti (numero di persone coinvolte;
entità del finanziamento;
complessità dell'organizzazione; quantitativo di droga acquistata, ecc.), con argomenti esaustivamente illustrati ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili. Irrilevante, inoltre, deve ritenersi la connessa obiezione dal ricorrente sollevata circa la consumazione delle relative condotte delittuose in più luoghi, ossia nel territorio della locride e nella provincia di ER, dovendosi al riguardo considerare che il tenore letterale di ciascuno dei su indicati capi d'imputazione fa riferimento a condotte plurime iniziate però sempre nel - territorio di Reggio LA di un unico reato di compravendita di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, e che, secondo una pacifica linea interpretativa di questa Corte (Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251526; Sez. 4, n. 9496 del 31/01/2008, Baumgardt, Rv. 239259), qualora il reato, in tema di traffico di stupefacenti, venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte tra quelle alternativamente previste dal primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la competenza territoriale deve essere stabilita, come avvenuto nel caso in esame, con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima di tali condotte.
6.1. Richiamate le considerazioni già espresse riguardo all'analoga posizione di CO ND, infondate devono ritenersi, fin quasi a lambire i margini dell'inammissibilità per carenza di specificità dei relativi argomenti, le doglianze prospettate nel secondo motivo di ricorso di ND PP, avendo la Corte d'appello esaustivamente illustrato, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, le ragioni del suo pieno coinvolgimento nella realizzazione del programma criminoso oggetto del sodalizio in contestazione, attraverso il puntale riferimento ai consolidati rapporti intercorsi con lo CC, alle sistematiche ed omogenee modalità di azione e collaborazione, alla circolarità delle informazioni fra i sodali, alla capacità di procurarsi notevoli quantitativi di droga, alla relativa divisione dei ruoli, oltre che alla reiterata conclusione di transazioni aventi ad oggetto cospicui rifornimenti di stupefacenti, in tal guisa Ли 17 garantendo un costante ed efficace contributo sia all'attuazione degli scopi, che all'incremento delle illecite attività commerciali dell'associazione. Al riguardo è noto, alla luce di una pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945), il principio, nel caso di specie correttamente applicato dalla Corte territoriale, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale. Muovendo da una dettagliata disamina delle specifiche evidenze di volta in volta indicate a sostegno e riscontro probatorio delle condotte oggetto dei diversi reati-fine contestati al ND, la sentenza impugnata ha puntualmente posto in rilievo - senza che la complessiva coerenza logica delle relative argomentazioni sia stata inficiata 0 anche solo incrinata da controdeduzioni difensive - il rilevante apporto causale dal predetto imputato garantito attraverso l'offerta di uno stabile canale di rifornimento, concretatosi in molteplici cessioni di stupefacenti effettuate in favore dello CC attraverso contatti telefonici rapidi ed incontri organizzati presso luoghi pubblici, seguiti dal versamento di anticipazioni di denaro ad ogni fornitura e dal saldo alla successiva, secondo un preciso e ripetitivo modus operandi, motivatamente ritenuto indicativo della pattuizione di un accordo generale fra le parti, destinato a permanere nei suoi effetti ben oltre la consumazione di ciascuno dei delitti programmati. Palesemente infondate, poi, devono ritenersi le ulteriori contestazioni, dal ricorrente solo genericamente mosse, riguardo all'identificazione degli interlocutori dei dialoghi intercettati e alla valutazione dei correlativi elementi di prova: sul punto, integralmente richiamate le considerazioni già espresse in ordine alle analoghe eccezioni mosse da altro ricorrente (v., supra, il par. 2), deve rilevarsi come le ragioni di doglianza - qui reiterate circa l'esatta - identificazione del ND siano state dai Giudici di merito compiutamente esaminate e specificamente disattese (v. pag. 205 della sentenza di appello) sulla base di argomentazioni dal ricorrente non confutate, né incrinate nella ли 18 loro complessiva coerenza logica, e, come tali, del tutto immuni dai vizi in questa Sede propriamente deducibili.
6.2. Parimenti infondate devono ritenersi, infine, le doglianze aspecificamente racchiuse nel terzo motivo di ricorso, sia perché non ritualmente dedotte in sede di gravame, sia perchè orientate a sollecitare nel giudizio di legittimità un'alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione - quello relativo alla dei presupposti di esercizio di un potere discrezionale dosimetria della pena - tipicamente attribuito al Giudice di merito e da questi congruamente giustificato attraverso il richiamo alle, integralmente condivise, valutazioni sul punto espresse nella sentenza di primo grado, dovendo al riguardo solo soggiungersi che le contestazioni mosse circa le modalità del giudizio di comparazione fra le prospettate fattispecie circostanziali trascurano del tutto di considerare il fatto che bilanciamento operato nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche sulle residue aggravanti è stato correttamente effettuato (una volta escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 80, comma 2 e 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990) assumendo quale termine di riferimento della relativa comparazione le ulteriori aggravanti in contestazione di cui al terzo comma del su citato art. 74. 7. Al rigetto dei ricorsi proposti da ET MU e ND PP consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese processuali.
8. Fondato deve ritenersi il ricorso proposto da DA CA, poiché la sentenza impugnata, pur diffusamente argomentando sulla continuità ed intensità dei rapporti di fornitura ed approvvigionamento intercorsi con lo CC ER e sulla capacità dello stesso CA di smerciare la droga - da lui costantemente acquistata dal primo - sul mercato territoriale di riferimento nel nord-Italia, finanche avvalendosi di una rete capillare di spacciatori al minuto a sua disposizione, non ha spiegato, tuttavia, se e quali siano stati i rapporti di conoscenza e frequentazione intrattenuti dal ricorrente con gli altri sodali, né ha posto in evidenza gli elementi logici attraverso cui ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la conoscenza, da parte del ricorrente, della più ampia rete di traffico organizzato in cui lo CC era inserito, unitamente alla consapevolezza di agevolarne la commissione di ulteriori reati, grazie al finanziamento dei vari acquisti di droga e all'espansione delle relative attività criminose. die 19 Secondo una pacifica linea interpretativa dettata da questa Suprema Corte, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (da ultimo, v. Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). In altri termini, deve escludersi che il vincolo associativo possa essere desunto automaticamente da una serie di operazioni, anche frequenti, di compravendita delle sostanze illecite concluse tra le stesse persone, in quanto è necessario che gli acquirenti agiscano con la volontà e consapevolezza di operare in qualità di aderenti ad una organizzazione criminale e nell'interesse della stessa (Sez. 6, n. 23798 del 07/04/2003, Marrone, Rv. 225682; Sez. 6, n. 44102 del 21/10/2008, Cannizzo, Rv. 242397). Sotto altro, ma connesso profilo, è noto l'insegnamento secondo cui la commissione di ripetuti reati di "spaccio" ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può, da sola, costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata, anche in tal caso, con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all' "affectio societatis" (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj Rv. 264177). Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio affinché la Corte d'appello in dispositivo indicata provveda ad eliminare i vizi sopra indicati, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede statuiti. Logicamente assorbiti devono ritenersi, allo stato, i residui profili di doglianza in punto di dosimetria della pena irrogata per il reato di cui al capo sub 67).
9. Parimenti fondate, infine, devono ritenersi le censure dalla difesa prospettate nel ricorso di IE GO, mostrando i passaggi motivazionali della sentenza impugnata un andamento incerto, frutto di un insufficiente approfondimento in merito alla valutazione dell'effettiva consistenza del panorama indiziario, là dove trascurano di sciogliere, sulla base di un congruo ли 2 20 0 supporto critico-argomentativo, i dubbi sollevati con i puntuali ed argomentati rilievi critici in merito alla errata identificazione della sua persona quale effettiva corresponsabile del reato di detenzione e spaccio di cui al capo sub 46). Questa Corte ha in più occasioni stabilito che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (da ultimo, v. Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). Ora, i denunciati aspetti di illogicità emergono già dal raffronto con la diversa soluzione dai Giudici di merito adottata in relazione ai reati (da cui la ricorrente è stata assolta) contestati nel capo sub 51) - dove la voce della donna che interloquiva con gli altri imputati sembra essere stata identificata dagli inquirenti in quella di LA, anch'ella convivente di tale GE UI EO IL (detto CA), e non di "LI" - e nel capo sub 60), dove i coimputati conversano su un'utenza telefonica in uso al predetto CA, dalla quale risponde, anche in tal caso, una donna di nome LA e non LI. Sul punto, la difesa ha contestato la diversità della voce di donna registrata in occasione della conversazione oggetto dell'intercettazione ambientale sulla cui base è stata poi affermata la colpevolezza dell'imputata per il reato di cui al capo sub 46): ciò ha fatto, specificamente allegando una prova a discarico in atti acquisita (tre files audio contenenti la registrazione fonografica della donna che si trovava nell'automobile, e che avrebbe avuto una conversazione con il coimputato LO BE DI, cui avrebbe ceduto lo stupefacente in concorso con il "CA"), ma dai Giudici di merito non valutata, sebbene la presenza di un ragionevole dubbio sull'identificazione dell'imputata fosse alla base della pronuncia assolutoria dagli altri reati che le erano stati addebitati. Ulteriori profili critici parimenti suscettibili di generare dubbi che la decisione impugnata non ha puntualmente risolto, a fronte delle esigenze di una analitica e globale disamina degli elementi sintomatici individuati a sostegno del materiale coinvolgimento della ricorrente nel fatto - investono sia been 21 le implicazioni logicamente sottese alla valutazione della dedotta residenza dell'imputata in Milano e non in TA (ove il reato è stato consumato), sia le circostanze di fatto inerenti: a) al riferimento operato a un diverso nominativo (LA e non "LI") per individuare la convivente del "CA"; b) ai plurimi rapporti di convivenza da quest'ultimo contemporaneamente intrattenuti con altre donne;
c) all'allegata inesistenza di prole e di uno stato di gravidanza al momento del fatto, laddove la donna che era salita nell'autovettura assieme al LO BE proprio in tale condizione si sarebbe trovata: allegazione, questa, che nella sentenza impugnata erroneamente si pretende di superare addossando alla ricorrente l'inammissibile onere di addurre, di contro, la prova di un fatto negativo. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, per un nuovo esame sui punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare i su indicati vizi della motivazione, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA DA e IE GO LI OL e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio LA. Rigetta i ricorsi di ET MU e ND PP, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ND CO, HE UC e CC MO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Gaetano De Amicis Hmicin DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 15 MAR 2017 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Piera Esposito E T N O I F R O C