Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 13, commi quarto e quinto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 568 del 1989), ai fini della costituzione della rendita prevista dallo stesso articolo in ipotesi di omesso versamento dei contributi assicurativi e di avvenuta prescrizione dei medesimi, sussiste la necessità della prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva, essendo consentito provare con altri mezzi, anche orali, soltanto la durata del detto rapporto e l'ammontare della retribuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE CONSORZI DI BONIFICA RAGGRUPPATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato BUONAFEDE ACHILLE, rappresentati e difesi dall'avvocato BOTTARI MARIA GRAZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 21/12/1998, rep. 67483;
- resistente con procura -
contro
CO AN, OR NA, AT IU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 114/98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, emessa il 07/04/98 R.G.N. 294/974 dep. 6/6/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso e per il rigetto del primo e del terzo motivo. Svolgimento del processo
Con separati ricorsi depositati il 18 e 26 maggio 1992, IN AN, AN MM e NA DA convenivano l'Ente Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Calabria e l'INPS avanti al Pretore di quella città ed esponevano:
che erano state formalmente assunte dall'ente convenuto in data 1.1.1964 con qualifica di dattilografo, ma che in effetti avevano prestato servizio alle dipendenze dell'ente da epoca precedente (1958-1959) e con le stesse mansioni;
che, avendo richiesto il riconoscimento ad ogni effetto dell'intero periodo lavorativo, in data 26 aprile 1972 avevano raggiunto un accordo stragiudiziale con il quale l'Ente aveva riconosciuto alle istanti alcuni anni di anzianità convenzionale, previa rinunzia da parte delle lavoratrici a richiedere ulteriori differenze retributive per detti periodi di lavoro ed a pretendere gli eventuali danni per l'omesso versamento dei contributi previdenziali.
Tanto premesso le lavoratrici chiedevano al Pretore: a) di accertare e dichiarare la nullità delle predette rinunzie a norma degli articoli 1418 e 2113 c.c.; b) di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'ente prima del 1.1.1964; c) di condannare i Consorzi al pagamento delle differenze retributive dovute;
d) di condannare i Consorzi alla costituzione della rendita vitalizia integrativa a favore di ciascuna delle ricorrenti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, ovvero in subordine al risarcimento dei danni a norma del secondo comma dell'art. 2116 c.c. Nei diversi giudizi così instaurati si costituivano sia l'Ente Consorzi che l'INPS, eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
Il Pretore, con sentenze pronunziate il 26 novembre 1996, rigettava le domande.
Gli appelli separatamente proposti dalle soccombenti venivano riuniti dal Tribunale di Reggio Calabria, che, con sentenza del 7 aprile 1998, in riforma della decisione di primo grado, così provvedeva: "dichiara il carattere subordinato del rapporto di lavoro inter partes per i periodi per ciascuna delle appellanti indicati in motivazione e condanna l'Ente appellato alla costituzione della rendita vitalizia integrativa a favore di ciascuna delle appellanti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962". A sostegno della decisione, per la parte che qui ancora interessa, i giudici reggini rilevavano che il termine di prescrizione del diritto dei lavoratori a richiedere giudizialmente la ricostituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 iniziava a decorrere, non diversamente da quanto previsto in tema di risarcimento del danno ex art. 2116 secondo comma c.c., non già dal momento in cui sia sopravvenuta la prescrizione dei versamenti contributivi, bensì all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, che costituisce il momento a partire dal quale i lavoratori hanno perduto il diritto ad ottenere le prestazioni previdenziali, sicché era da escludere che nella specie l'azione in questione possa reputarsi prescritta;
osservavano che ai fini della costituzione della rendita vitalizia in discorso, a norma del quinto comma dell'art. 13 legge n. 1338/1962, le lavoratrici erano tenute a fornire solo la prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro, mentre la qualificazione del rapporto medesimo, se autonomo o subordinato, spettava al giudice;
osservavano che nella specie le prodotte delibere di liquidazione delle competenze mensili approvate dall'Ente Consorzi fornivano la prova scritta dell'esistenza del rapporto, mentre le testimonianze raccolte non lasciavano adito a dubbi circa la natura subordinata del lavoro prestato dalle appellanti;
ritenevano, infine che la transazione sottoscritta il 26 aprile 1972 fosse radicalmente nulla per violazione di norme imperative, in particolare per violazione del disposto dell'art. 2115 terzo comma c.c., che sanziona con la nullità qualunque patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed all'assistenza, e per violazione dell'art. 1418 c.c., in quanto alle lavoratrici non era consentito rinunziare al risarcimento del danno da omissione contributiva prima del verificarsi della perdita patrimoniale;
ritenevano, pertanto, che alla transazione in questione non potesse applicarsi il disposto dell'art. 2113 c.c., con la conseguenza che la partecipazione all'accordo dei rappresentanti sindacali non valeva a sanare l'eventuale illegittimità delle rinunzie operate dalle lavoratrici. Avverso questa sentenza l'Ente Consorzi ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. Le lavoratrici intimate non si sono costituite. L'INPS si è costituito depositando procura. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli articoli 2935 e 2946 c.c. in relazione all'art. 13 legge n. 1338 del 1962, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione e si sostiene che i giudici dell'appello avrebbero dovuto dichiarare prescritta l'azione di cui al quinto comma dell'art. 13 della citata legge n. 1338 del 1962. Poiché il presupposto del risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 13 cit. è che siano andati prescritti i contributi assicurativi, il termine decennale di prescrizione dell'azione in questione (che ha natura e presupposti diversi rispetto al diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 secondo comma c.c.) decorre, secondo il ricorrente, dal momento in cui si compie la prescrizione dei contributi previdenziali, e non già dal giorno di cessazione dell'attività di servizio. Con il secondo motivo si denuncia ancora violazione dell'art. 13 quinto comma della legge n. 1338 del 1962 e dell'art. 2725 c.c. e si sostiene che la prova con atto scritto avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., richiesta dalla prima norma citata per la costituzione della rendita vitalizia, riguarda non già la mera esistenza di un rapporto di lavoro, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, bensì l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 2115 terzo comma, 1418 e 2113 cod. civ. e si sostiene che il Tribunale erroneamente avrebbe dichiarato inapplicabile alla transazione stipulata il 26.4.1972 l'art. 2113 ultimo comma c.c. A giudizio del ricorrente, infatti, le lavoratrici non avrebbero rinunziato al diritto agli scatti di anzianità o all'indennità di buonuscita in relazione al periodo contestato, diritti a quel tempo non disponibili perché non ancora acquisiti al loro patrimonio, ma sarebbero addivenute ad un accordo sul parametro da prendere a base di calcolo degli istituti sopra indicati. Di conseguenza la transazione doveva essere ritenuta valida e comunque l'accordo non era impugnabile, essendo stato sottoscritto con l'assistenza dei sindacati. L'ordine logico delle varie questioni impone l'esame preventivo del secondo motivo di ricorso. La doglianza è fondata. L'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, ai fini della costituzione della rendita vitalizia, esige che il lavoratore provi con "documenti di data certa" l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, nonché la misura della retribuzione corrisposta. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 568 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non consente al lavoratore di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione, ma ha confermato la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro. In motivazione la Corte ha rilevato che il necessario contemperamento degli interessi in gioco, e cioè quello del lavoratore al riconoscimento del diritto alla rendita vitalizia e quello dell'INPS di limitarlo ai casi di esistenza certa e non fittizia del rapporto di lavoro, inducono a ritenere che almeno l'esistenza del rapporto di lavoro non debba apparire solo verosimile, ma risultare certa, onde la necessità dell'ammissione della sola prova documentale.
Sostiene il Tribunale che, secondo la norma sopra richiamata, ciò che deve essere provato per iscritto è la mera esistenza di un rapporto di lavoro e non la natura subordinata o autonoma dello stesso, essendo demandato al giudice l'accertamento circa l'effettiva natura del rapporto. Partendo da questa affermazione di principio il Tribunale ha ritenuto di poter desumere la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra il Consorzio e le attuali intimate da alcune delibere di liquidazione delle competenze mensili, ed ha poi affermato la natura subordinata di detto rapporto di lavoro sulla base delle prove testimoniali raccolte.
Le affermazioni del Tribunale non possono essere condivise. La norma in questione, quando riserva a documenti di data certa la prova dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, ha inteso riferirsi al rapporto di lavoro subordinato e non ad un generico rapporto tra le parti private. Ciò si desume chiaramente dal disposto del primo comma dell'art. 13 cit., che si riferisce al "datore di lavoro" ed al "lavoratore dipendente", quali soggetti interessati alla costituzione della rendita vitalizia. La ratio di tale limitazione probatoria è stata chiaramente individuata dalla Corte Costituzionale nella necessità di evitare che, a notevole distanza di tempo, si potessero accampare posizioni assicurative fittizie, provando con testimoni fatti ormai remoti, dei quali magari si ha appena il ricordo (Corte Cost. n. 568/89). In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ai fini della costituzione della rendita vitalizia in questione, il lavoratore è tenuto a fornire la prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata sul punto, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice che si atterrà al principio sopra enunciato nell'esame del materiale probatorio. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, concernendo l'accertamento di un presupposto fondamentale per l'esistenza del diritto, comporta l'assorbimento del primo motivo, che riguarda la prescrizione del medesimo diritto.
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Nell'atto transattivo sottoscritto il 26 aprile 1972, e parzialmente trascritto in ricorso, le attuali intimate rinunciavano "a qualsiasi ulteriore diritto, pretesa o ragione che potrebbe spettare loro sia per disposizione di legge che di contratto collettivo ed individuale.. ., In particolare, in relazione alla esclusa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dichiarano di rinunciare, per quanto possa occorrere, alla ulteriore specifica pretesa avanzata concernente gi eventuali danni per omesso versamento di contributi previdenziali riferentisi alle prestazioni effettuate nei periodi precisati, nonché alle richieste del pagamento di quei contributi previdenziali che possano non ritenersi prescritti". Il Tribunale ha ritenuto tale atto di transazione, non già annullabile ex art. 2113 c.c., bensì totalmente nullo per contrasto con norme imperative. In particolare ha ritenuto la nullità della rinunzia "alla richiesta del pagamento di quei contributi previdenziali che possano non ritenersi prescritti" per contrasto della clausola con l'art. 2115 c.c., che sanziona con la nullità qualsiasi accordo, anche transattivo, tendente a sottrarre il lavoratore alla tutela assicurativa;
ha ritenuto, sulla scorta di una costante giurisprudenza di questa Corte, la nullità della rinunzia "alla ulteriore specifica pretesa avanzata concernente gli eventuali danni per omesso versamento dei pretesi contributi previdenziali riferentisi alle prestazioni effettuate nei periodi già precisati" per contrasto della clausola con l'art. 1418 c.c., non essendo consentito al lavoratore rinunziare a diritti patrimoniali non ancora acquisiti, atteso che il diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva sarebbe sorto solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto conseguentemente non sanabile l'invalidità per la partecipazione all'atto di rappresentanti sindacali, dato che tale sanatoria opera solo in presenza di transazioni annullabili (art. 2213 ultimo comma c.c.). Orbene, il ricorrente ha censurato il capo della sentenza sopra riassunto con il rilievo che "le lavoratrici non hanno abdicato al diritto a percepire scatti d'anzianità ed indennità di buonuscita in relazione al periodo contestato, ma hanno semplicemente rinunciato ad un diverso criterio di calcolo del trattamento economico spettante loro" con la conseguenza che la rinunzia sarebbe valida sia perché ha ad oggetto diritti già maturati, sia perché stipulata con l'assistenza delle associazioni sindacali.
È di tutta evidenza che i rilievi formulati dall'ente non hanno alcuna specifica attinenza con la decisione impugnata, che si fonda su ragioni completamente trascurate dal ricorrente e che non vengono minimamente investite da censura. Le doglianze del ricorrente, pertanto, devono essere completamente disattese.
In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, mentre il primo motivo va dichiarato assorbito ed il terzo respinto. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo e rigetta il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001