Sentenza 18 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2004, n. 32483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32483 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 18/06/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2926
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 47466/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Enna;
contro il decreto 19 marzo 2002 del Tribunale di Enna;
emesso nel procedimento di prevenzione relativo a:
1) GR Filippo, n. 23 gennaio 1972;
qui trasmesso per competenza con decreto 19 novembre 2003 della Corte d'appello di Caltanissetta;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Gioacchino IZZO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento 19 novembre 2003 della Corte di appello di Caltanissetta.
OSSERVA
Con decreto 19 marzo 2002 il Tribunale di Enna ha disposto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza applicata a GR Filippo con decreto 11 ottobre 1995 (e successive modifiche). Ha proposto appello il Procuratore della Repubblica di Enna chiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, il rigetto dell'istanza di revoca della misura in questione (e segnalando la nullità del decreto impugnato perché emesso senza il necessario preventivo parere dell'autorità di pubblica sicurezza). La Corte d'appello di Caltanissetta, con provvedimento 19 novembre 2003, ritenuto che avverso il decreto che pronuncia sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423/1956 è proponibile solo il ricorso per Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti per competenza a questa Corte. Il decreto della Corte d'appello è viziato da errore di diritto e - in conformità alla richiesta del Procuratore generale - deve essere annullato con restituzione degli atti alla stessa corte per la decisione sull'appello proposto. Il provvedimento col quale il tribunale, ex art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questo collegio e disattesa solo da decisioni isolate), impugnabile esclusivamente mediante il ricorso in appello e, solo all'esito della decisione su questo, è esperibile il ricorso per Cassazione:
mancando, infatti, ogni specifica disciplina nel citato art. 7, non può che farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla stessa legge, n. 1423/1956 in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (così, per tutte, Cass., sez. 6^, 16 dicembre 1999 - 28 febbraio 2000, riv. n. 216509, Perre).
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto 19 novembre 2003 della Corte d'appello di Caltanissetta e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte di Caltanissetta per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004