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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8077 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11071/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data
8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11071/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, cui
è riunita la causa avente n. 11072/2025 R.G.A.C., promosse
DA
– Avv. F. Tabbi Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Sordillo CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi identici il nominato in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di inabilità erogata dall' ha chiesto l'accertamento CP_1 dell'inesistenza dell'indebito comunicatogli dall' con nota del 5 dicembre CP_1
2024.
L' si è costituito in uno dei due giudizi chiedendo nel merito il CP_2 rigetto del ricorso.
Riuniti i giudizi per evidente connessione, superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e pertanto non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall' assicuratore non sono costitutivi del diritto CP_2
(che, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo.
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia CP_2 nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. n. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede sia necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell' CP_1
L'art. 21 octies L. 241/90, del resto, dichiara non annullabile il provvedimento, ancorché in ipotesi viziato come sopra, che, per la sua natura vincolata, non potrebbe avere contenuto dispositivo diverso da quello in concreto assunto. E ciò conduce, di nuovo, alla verifica in ordine alla sussistenza del controverso indebito.
A proposito del quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n.
18046/2010) hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Ciò posto, il ricorrente non ha assolto in alcun modo tale onere, mentre l'erogazione da parte dell'Istituto del superiore e non dovuto trattamento nel periodo in contestazione risulta documentalmente in quanto nel caso di specie il ricorrente da gennaio 2023 è divenuto titolare di pensione CAT. VOSPET n.
04113494 con un lordo pensione annuo pari ad € 24.987,17 (all. 1 alla memoria) che, trattandosi di reddito da pensione, ha inciso sulla pensione di invalidità corrisposta nell'anno 2023.
Tali le ragioni del rigetto dei ricorsi.
Le spese sono irripetibili per ragioni reddituali.
DISPOSITIVO respinge i ricorsi;
spese irripetibili.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data
8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11071/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, cui
è riunita la causa avente n. 11072/2025 R.G.A.C., promosse
DA
– Avv. F. Tabbi Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Sordillo CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi identici il nominato in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di inabilità erogata dall' ha chiesto l'accertamento CP_1 dell'inesistenza dell'indebito comunicatogli dall' con nota del 5 dicembre CP_1
2024.
L' si è costituito in uno dei due giudizi chiedendo nel merito il CP_2 rigetto del ricorso.
Riuniti i giudizi per evidente connessione, superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e pertanto non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall' assicuratore non sono costitutivi del diritto CP_2
(che, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo.
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia CP_2 nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. n. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede sia necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell' CP_1
L'art. 21 octies L. 241/90, del resto, dichiara non annullabile il provvedimento, ancorché in ipotesi viziato come sopra, che, per la sua natura vincolata, non potrebbe avere contenuto dispositivo diverso da quello in concreto assunto. E ciò conduce, di nuovo, alla verifica in ordine alla sussistenza del controverso indebito.
A proposito del quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n.
18046/2010) hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Ciò posto, il ricorrente non ha assolto in alcun modo tale onere, mentre l'erogazione da parte dell'Istituto del superiore e non dovuto trattamento nel periodo in contestazione risulta documentalmente in quanto nel caso di specie il ricorrente da gennaio 2023 è divenuto titolare di pensione CAT. VOSPET n.
04113494 con un lordo pensione annuo pari ad € 24.987,17 (all. 1 alla memoria) che, trattandosi di reddito da pensione, ha inciso sulla pensione di invalidità corrisposta nell'anno 2023.
Tali le ragioni del rigetto dei ricorsi.
Le spese sono irripetibili per ragioni reddituali.
DISPOSITIVO respinge i ricorsi;
spese irripetibili.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE