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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 682/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Il Magistrato designato dal Presidente
Giudice Ausiliario
(L. n. 89/2001, mod. dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. 134/2012 e succ. mod.)
DECRETO
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, e letto il ricorso ex artt. E e segg. Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), depositato in data 01.08.2024, nell'interesse della società (P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante p.t. IG.ra (nata a [...] Parte_2
il 24.02.1961 - C.F.: , corrente nel V.le S. C.F._1
Panagia n. 141/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Monitto del foro di IR (C.F.: , ed elettivamente C.F._2
domiciliata in IR, Via Gioberti n. 5/B, in forza di procura in atti
(proc. N. 682/2024 V.G. di questo Ufficio);
premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado dinanzi il Tribunale
Civile di IR (iscritto al N.R.G. 603/2018);
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del , Controparte_1
atteso che il predetto procedimento è stato celebrato innanzi al Giudice
Ordinario;
constatato che detto giudizio ha avuto inizio, per i fini che qui interessano, nel primo grado, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
1 notificato in data 22.01.2018 e si è concluso con sentenza del Tribunale
Civile di IR n. 566/2024, pubblicata il 05.03.2024, per la durata complessiva di anni 6, mesi 1 e giorni 14;
ritenuto che, detraendo dalla suddetta durata complessiva del processo il periodo di pendenza comunque giustificato (pari ad anni tre per il primo grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01), si perviene a un c.d. ritardo complessivo del giudizio di anni 3, mesi 1 e giorni 14, sicché essendo la frazione di anno non superiore a 6 mesi, l'indennizzo va rapportato alla durata di anni tre;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 quinquies del citato art. 2 bis;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 septies del citato art. 2 bis;
valutata la natura del caso, l'oggetto del procedimento, valutato il comportamento di tutti i soggetti chiamati a concorrere alla definizione del procedimento;
ritenuto, pertanto, che nel caso in esame, tenuto conto di quanto sopra, dell'oggetto della controversia e della natura degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata ai sensi dell'art. 2056 c.c. secondo il valore di € 500,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto quindi di liquidare la somma di € 1.500,00 per anni 3 di ritardo;
ritenuto che spettano gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass.
Sez. I 25.11.2011 n. 24962), mentre in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata
(Cassazione Civile, Sez. I, 05.09.2011, n. 18150);
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento.
2 INGIUNGE
al , in persona del legale rappresentante, il Controparte_1
pagamento, senza dilazione, in favore della società in persona Parte_1
del suo legale rappresentante p.t. IG.ra , della somma di Parte_2
€ 1.500,00, a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in € 500,00, di cui € 27,00 per spese ed
€ 473,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie
15% ex L.P., da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
AUTORIZZA
in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
MANDA
alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della L. 89/2001 e succ. modifiche.
Catania li 14.02.2025 Il Magistrato designato
Giudice Ausiliario
Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
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