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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/04/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047/2020 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermelinda Cauteruccio Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice
-RESISTENTE-
oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17.07.2020, parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione d'invalidità civile n. 07216627, si lamentava della richiesta di restituzione somme inviatale dall' in data 26.06.2019, con la quale l' richiedeva la CP_1 CP_1
restituzione di € 3.625,83, corrisposti a titolo di invalidità civile per il periodo dall'01.01.2014 al 31.12.2014. Precisava che per l'anno di riferimento essa ricorrente era in possesso del requisito reddituale necessario per poter usufruire dell'assegno di invalidità civile, essendo il limite di legge pari ad € 4.738,63, e rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) In via principale accertare e dichiarare nullo ed illegittimo il
CP_ provvedimento impugnato;
b) Accertare e dichiarare che il credito vantato dall' non
1 è dovuto;
c) Per l'effetto, dichiarare che la somma di € 3.625,83, richiesta con il provvedimento impugnato, non dev'essere restituita dalla ricorrente all'Ente previdenziale […]”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza del ricorso, considerato che CP_1
nell'anno 2013 la ricorrente aveva percepito un reddito da lavoro dipendente pari a €
6.102,00.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Sul piano normativo, l'articolo 13, comma 6, del decreto - legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) ha apportato talune modifiche all'art. 35 del decreto - legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell'articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Pertanto, dal 1° gennaio di ciascun anno e fino al 31 dicembre del medesimo anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in
CP_ pagamento, come nel caso di specie (cfr. all. 2 in particolare, prestazione assistenziale riconosciuta a decorrere dal 2013), si tiene conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
2 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nell'anno precedente.
Alla luce di tali premesse, consegue la correttezza dell'operato dell' , Controparte_2
il quale, per accertare la permanenza del requisito reddituale per l'anno 2014, ha considerato il reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente
(evidentemente, reddito diverso rispetto a quelli per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati), pari ad € 6.102,00 (cfr. all. 1
CP_ memoria ovvero modello unico anno 2014).
Ne deriva che per l'anno 2014 è stato superato il limite di reddito per la concessione dell'assegno di invalidità civile, pari ad € 4.738,63 così generandosi l'indebito in esame, oggetto di recupero da parte dell' . CP_1
Il ricorso, pertanto, alla luce delle richieste attoree, deve essere rigettato.
3. Le spese di lite sono integralmente compensate alla luce delle peculiarità e complessità della fattispecie concreta e tenuto conto della stessa qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 22.04.2024.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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