Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata il [...] a [...]/IvíT, iscritta sul Codice Fiscale, Parte_1
"CPF" , residente in [...], congiunto 308, 3 piano, C.F._1
centro, Curitiba/PR, CAP: 8001 0-000,
, nata il [...] a [...]/MT, iscritta sul Codice Fiscale Parte_2
"CPF" , residente in [...], Umbara, Curitiba,/PR, CAP: C.F._2
81940-217, rappresentati e difesi dall'avv. MADEO MARIANTONIETTA e dall'avv. ROTUNNO VAL
DE SOUSA GABRIELA come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] X e non a TR, come Persona_1
invece erroneamente indicato nel ricorso il 10 luglio del 1862 successivamente emigrato in
Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che la linea di discendenza contempla un passaggio per linea femminile in epoca prostituzionale. Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Riese Pio X in data 10 luglio del 1862
(cfr. certificato di battesimo doc. 3 ). L'avo è pertanto nato in [...] non ancora soggetto alla sovranità del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865.
Pur non essendovi la prova che l'avo era in Italia al momento dell'annessione del comune di nascita al Regno d'Italia, è provata la nascita a Ribeirão Preto/SP(Brasile) in data 10.06.1894 del figlio (cfr. doc. 7 e non invece 6 come invece indicato nel ricorso). In Persona_2
tale caso la continuità della linea di discendenza è garantita dalla legge n. 23 del 1901, art. 36 (
“La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno)”.
Va pertanto accertata in questi termini, diversamente da quanto indicato nel ricorso, la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “In data10.07.1862a TR (TV)nasceva il SI. , figlio di Persona_1 [...]
e , come comprovato dall'Estratto per Riassunto del Registro Per_3 Persona_4 degli Atti di Nascita”. (all.3)
2. In data 19.05.1888a São José em Mogim Mirim/SP(Brasile), il SI. Persona_1 contraeva matrimonio con la SI.ra , come comprovato dal “Certificato Persona_5
Integrale di Matrimonio”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato.(all.4)
3. In data 19.09.1922a Vila de Salles Oliveira/SP(Brasile), il SI. Persona_1 decedeva, come comprovato dal “Certificato Integrale di Morte”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato.(all.5)
4. Dall'unione coniugale tra il SI. e la SI.ra il Persona_1 Persona_5
giorno
10.06.1894a Ribeirão Preto/SP(Brasile), nasceva il SI. , come Persona_2 comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato.(all.6)
5. In data 03.02.1917a Batatais/SP (Brasile), il SI. matrimonio Persona_6 con la SI.ra , come comprovato dal “Certificato Integrale di Parte_3
Matrimonio”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato.(all.7) 6. Dall'unione Coniugale tra il SI. e la SI. Persona_2 Parte_3
il giorno 31.12.1917a Baurú/SP (Brasile), nasceva la SI.ra
[...] Parte_4
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega
[...]
debitamente tradotto e legalizzato.(all.8)
7. In data 29.10.1934a Barretos/SP (Brasile), la SI.ra contraeva Parte_4 matrimonio con il SI. , come comprovato dal “Certificato Parte_5
Integrale di Matrimonio”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato.(all.9)
8. Dall'unione Coniugale tra la SI. e il SI. Parte_6 Parte_5
il giorno 22.03.1959a Maringá/PR (Brasile), nasceva la SI.ra
[...] Persona_7
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente Pt_1
tradotto e legalizzato.(all.10)
9. In data17.12.1973a Xambre/PR (Brasile), la SI.ra , contraeva Parte_7 matrimonio con il SI. comprovato dal “Certificato Integrale di Controparte_2
Matrimonio”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato.(all.11)
10. Dall'unione coniugale tra la SI. il SI. , Parte_8 Persona_8
il giorno07.07.1985, a Sinop/MT(Brasile), nasceva la SI.ra , Parte_1 Pt_1 come comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato.(all.12)
11. Dall'unione coniugale tra la SI.ra il SI. , Parte_9 Persona_8
il giorno 27.05.1996a Claudia/MT(Brasile), nasceva la SI.ra , Parte_2 come comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.13)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 3,7,9,11,13,14).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Parte_4
la quale ha contratto matrimonio con in data
[...] Parte_5
29.10.1934 (cfr. doc. 10 e non 9 come invece indicato nel ricorso).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono quindi che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26806/2024 , promossa da
, nata il [...] a [...]/IvíT, iscritta sul Codice Fiscale, Parte_1
"CPF" , residente in [...], congiunto 308, 3 piano, C.F._1
centro, Curitiba/PR, CAP: 8001 0-000, , nata il [...] a [...]/MT, iscritta sul Codice Fiscale Parte_2
"CPF" , residente in [...], Umbara, Curitiba,/PR, CAP: C.F._2
81940-217, contro il , con l'intervento del P.M., Controparte_1
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo