Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2001, n. 8482
CASS
Sentenza 21 giugno 2001

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In tema di comodato, addotta, da parte dell'attore in restituzione, l'esistenza di un rapporto di comodato precario, ed eccepita, da parte del convenuto, la sussistenza di un rapporto di locazione, la mancata prova di tale ultimo rapporto implica l'accoglimento della domanda attorea, poiché l'eccezione del convenuto postula il riconoscimento dell'intervenuta consegna della cosa per uso determinato e, dunque, in difetto di diverse allegazioni, l'esistenza del comodato, dal quale discende l'obbligo della restituzione su richiesta del comodante, essendo onere del comodatario invocare l'esistenza di un termine, ovvero la mancata scadenza dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2001, n. 8482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8482
    Data del deposito : 21 giugno 2001

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