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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1491/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 21.5.2025
PROMOSSO DA
, Parte_1 rappresentata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale
Persona_1 avv. DE AMICIS Daniela, Via Mazzini 96 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv. DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art.445-bis comma 6 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
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Con ricorso depositato in data 16.9.2024 (nata il 24.1.2012), Parte_1 rappresentata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale facendo seguito alla dichiarazione di contestazione delle Persona_1 conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c. (che era stato introdotto con ricorso depositato in data 8.1.2024), introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della propria pretesa:
• indennità di frequenza dalla data 22.11.2023 della revisione.
Costituitosi in giudizio, l' contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, con conferma della correttezza dell'accertamento peritale già espletato.
Veniva espletata una nuova CTU di natura medico-legale (affidata ad uno specialista in neuropsichiatra infantile;
psichiatria, dunque particolarmente competente in ordine ai disturbi dell'apprendimento rappresentati in ricorso)
Quindi all'odierna udienza, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Nel merito, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, concludendo la propria relazione nei seguenti termini:
• “(…) la periziata, per il quadro clinico emerso, presenta i requisiti per essere ammessa ai benefici richiesti dell'Invalidità Civile e all'Indennità di frequenza, essendo accertata una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. La decorrenza del beneficio deve coincidere con la data di iscrizione del ricorso, avvenuta il 16.09.2024, per concludersi circa un anno dopo, il 31.10.2025”.
Con riferimento alle osservazioni nel procedimento peritale formulate dalla parte ricorrente, che ha contestato la decorrenza ritenuta dal CTU, questi ha risposto nei seguenti esaustivi termini:
• “La documentazione prodotta in sede di revisione è quella redatta il 22.11.2023. Sono riportati gli aspetti emotivi;
la rilevanza clinica degli stessi, a parere della Commissione, ma anche del C.T.U., non è da considerarsi di rilevanza tale da connotare la beneficiaria come Invalido civile. Come riportato alle pagg. 19 e 20 dell'elaborato, solo le valutazioni aggiuntive, redatte il 25.03.2024 e il
2 19.07.2024, che hanno permesso di documentare il quadro clinico globale. Di qui la decisione di far coincidere il riconoscimento con la data di iscrizione del ricorso, atto con il quale la parte hanno prodotto la documentazione integrativa”.
Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente, in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione, all'esito di una approfondita discussione medico-legale focalizzata sugli aspetti specialistici dei disturbi dell'apprendimento.
***
Il ricorso va dunque accolto, conseguendone le determinazioni di cui in dispositivo.
Le spese possono essere integralmente compensate, vista la soccombenza reciproca, dell' nella presente fase (ma in relazione ad una decorrenza del CP_1 beneficio notevolmente successiva alla data 22.11.2023 della contestata revisione) e della ricorrente nella pregressa fase di ATP (considerato che il CTU nominato nella presente fase di giudizio ha altresì confermato la valutazione effettuata dal CTU nominato in sede di ATP, vista la decorrenza individuata e la motivazione della stessa e considerato che i decisivi certificati valorizzati dal CTU, sopra richiamati, sono di data successiva al deposito del ricorso per ATP).
Le spese delle due CTU (quella espletata nel corso del procedimento per ATP e quella espletata nel presente giudizio) possono essere poste definitivamente a carico dell' , anche considerata la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1 depositata in atti.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara che , rappresentata dal genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale , è in possesso del requisito Persona_1 sanitario per aver diritto alla prestazione richiesta (indennità di frequenza) con decorrenza dal deposito del ricorso in data 16.9.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle CTU (quella espletata nel CP_1 corso del procedimento per ATP e quella espletata nel presente giudizio).
Così deciso in Pescara in data 21.5.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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