CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1522/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Luigi Fucci, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia, in Airola, via Campo Parco dei Principi, int.
B,
APPELLANTE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia, in
Napoli, via Diaz n.11.
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1245 del 2023, che aveva rigettato, il suo inserimento nelle GAE per le classi AAAA e EEEE.
Censurava detta pronuncia, che non aveva tenuto conto del fatto che il giudicato amministrativo che la riguardava concerneva la sua esclusione dalla classe EEEE e non da quella AAAA, per la quale aveva sostenuto, con esito positivo, il concorso ordinario, indetto con d.m. del 23 marzo 1990.
Risultava, quindi, non correttamente applicato l'art. 1, comma 605, lett. c) della l. n. 296 del 2006.
1 Contestava, inoltre, che detto depennamento fosse avvenuto senza la previa instaurazione di un procedimento disciplinare, con il conseguente contraddittorio, e tanto avrebbe determinato la violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Tale omissione rendeva invalida anche il suo depennamento dalla GAE per la classe EEEE.
Si doleva, infine, della misura della condanna alle spese da parte del Tribunale, che non aveva considerato che la controparte non aveva ritenuto di partecipare al procedimento di primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, la riforma della sentenza impugnata e, quindi,
l'accoglimento pieno della domanda formulata con il ricorso di primo grado, in subordine almeno per la condanna dell'Amministrazione al reinserimento nella classe AAAA, in ulteriore subordine, per l'ipotesi di rigetto dell'appello, la rimodulazione delle spese liquidate all'esito del primo grado.
Si costituiva il indicato in epigrafe, che resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello non può essere accolto.
Va premesso che il giudicato amministrativo indicato in premessa, negativo per la ricorrente, attiene unicamente alla questione della valenza del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti.
Sul punto, ormai, la costante giurisprudenza (cfr. Cons. St., VII, 28.11.2022 n. 10430) concorda che un tale titolo non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle GAE, ex art. 1, comma 605, lett.
c) dela l. n. 296 del 2006, ma al più nella seconda fascia delle preesistenti GI.
La questione, quindi, coinvolgeva l' solo per la classe di concorso EEEE, di fatto espunta Pt_1 dalle conclusioni rassegante, mentre per la classe di concorso AAAA la predetta possiede l'ulteriore titolo del superamento di un concorso per titoli ed esami, che costituirebbe invece un titolo astrattamente idoneo per l'insegnamento richiesto.
Occorre, a tal punto, osservare che la materia del reinserimento nelle GAE dei docenti cancellati ha trovato una sua composizione in giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Lav., 25.11.2022 n. 34881; ma già in precedenza cfr. Cass. nn. 28250/17 e 10221/20), per la quale, nel settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.l.vo n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento, ex art. 1, comma 605 della l. n. 296 del 2006, non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1 bis del d.l. n. 97 del 2004, conv. nella l. n. 134 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m., nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.
2 Tale costruzione normativa presuppone, però, una domanda di permanenza alla quale è correlato anche l'obbligo della P.A. di consentire il reinserimento, come espressamente sancita dall'art.
1- bis della l. n. 134 del 2004, di conversione del d.l. n. 97 del 2004, istitutivo delle graduatorie permanenti e non abrogato, neanche per incompatibilità, dall'art. 1, co. 605, lett. c), l. n. 296 del 2006 che le ha meramente trasformate nelle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento). Tale norma, dopo aver stabilito che: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del
[...]
. La mancata presentazione della domanda comporta la Controparte_3
cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi", al secondo periodo dispone altresì che: "A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Per "medesimo termine" è da intendersi quello via via fissato con gli appositi decreti del Ministro per l'effettuazione delle operazioni di aggiornamento delle GAE.
Nella fattispecie al vaglio, tuttavia, il petitum esprime proprio l'impugnativa della cancellazione, mentre non risulta, anzi non viene proprio dedotto, che sia mai stata presentata alcuna domanda di permanenza/reinserimento nella GAE della provincia di Benevento, Trattasi di un profilo espressamente puntualizzato nella pronuncia impugnata e non oggetto di alcuna censura nel gravame.
Nella GAE, invece, l' veniva provvisoriamente inserita, solamente per la vigenza del Pt_1
provvedimento cautelare intervenuto nel giudizio amministrativo, per cui, venuta meno quella cogenza, è del tutto legittimo il depennamento, non sussistendo un diritto pregresso all'inserimento, per quanto detto, in assenza di domanda.
Del tutto privo di pregio, inoltre, è l'assunto per il quale nella vicenda le garanzie procedimentali attoree sarebbero state compromesse dalla mancata attivazione di un procedimento disciplinare, che avrebbe assicurato il contraddittorio.
Al riguardo è sufficiente rilevare che nella vicenda per cui è causa si discute di requisiti e presupposti per l'inserimento in una Graduatoria e non di violazioni di doveri della lavoratrice discendenti dal rapporto di lavoro, che sola potrebbe esprimere una procedura di tipo disciplinare.
Infondata, infine, per come formulata, è l'impugnazione del capo delle spese. L'Amministrazione, infatti, ha partecipato al giudizio di primo con un proprio funzionario, come consentito dall'art. 417 bis c.p.c.. In tale caso la regolamentazione delle spese è fissata dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., cui il primo Giudice ha fatto puntuale richiamo. Pertanto, in assenza di più specifiche indicazioni, è da ritenersi corretta la liquidazione impugnata.
3 A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Reputa la Corte equo, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da corte Cost. n. 77 del
2018, disporre, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1522/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Luigi Fucci, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia, in Airola, via Campo Parco dei Principi, int.
B,
APPELLANTE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia, in
Napoli, via Diaz n.11.
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1245 del 2023, che aveva rigettato, il suo inserimento nelle GAE per le classi AAAA e EEEE.
Censurava detta pronuncia, che non aveva tenuto conto del fatto che il giudicato amministrativo che la riguardava concerneva la sua esclusione dalla classe EEEE e non da quella AAAA, per la quale aveva sostenuto, con esito positivo, il concorso ordinario, indetto con d.m. del 23 marzo 1990.
Risultava, quindi, non correttamente applicato l'art. 1, comma 605, lett. c) della l. n. 296 del 2006.
1 Contestava, inoltre, che detto depennamento fosse avvenuto senza la previa instaurazione di un procedimento disciplinare, con il conseguente contraddittorio, e tanto avrebbe determinato la violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Tale omissione rendeva invalida anche il suo depennamento dalla GAE per la classe EEEE.
Si doleva, infine, della misura della condanna alle spese da parte del Tribunale, che non aveva considerato che la controparte non aveva ritenuto di partecipare al procedimento di primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, la riforma della sentenza impugnata e, quindi,
l'accoglimento pieno della domanda formulata con il ricorso di primo grado, in subordine almeno per la condanna dell'Amministrazione al reinserimento nella classe AAAA, in ulteriore subordine, per l'ipotesi di rigetto dell'appello, la rimodulazione delle spese liquidate all'esito del primo grado.
Si costituiva il indicato in epigrafe, che resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello non può essere accolto.
Va premesso che il giudicato amministrativo indicato in premessa, negativo per la ricorrente, attiene unicamente alla questione della valenza del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti.
Sul punto, ormai, la costante giurisprudenza (cfr. Cons. St., VII, 28.11.2022 n. 10430) concorda che un tale titolo non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle GAE, ex art. 1, comma 605, lett.
c) dela l. n. 296 del 2006, ma al più nella seconda fascia delle preesistenti GI.
La questione, quindi, coinvolgeva l' solo per la classe di concorso EEEE, di fatto espunta Pt_1 dalle conclusioni rassegante, mentre per la classe di concorso AAAA la predetta possiede l'ulteriore titolo del superamento di un concorso per titoli ed esami, che costituirebbe invece un titolo astrattamente idoneo per l'insegnamento richiesto.
Occorre, a tal punto, osservare che la materia del reinserimento nelle GAE dei docenti cancellati ha trovato una sua composizione in giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Lav., 25.11.2022 n. 34881; ma già in precedenza cfr. Cass. nn. 28250/17 e 10221/20), per la quale, nel settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.l.vo n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento, ex art. 1, comma 605 della l. n. 296 del 2006, non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1 bis del d.l. n. 97 del 2004, conv. nella l. n. 134 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m., nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.
2 Tale costruzione normativa presuppone, però, una domanda di permanenza alla quale è correlato anche l'obbligo della P.A. di consentire il reinserimento, come espressamente sancita dall'art.
1- bis della l. n. 134 del 2004, di conversione del d.l. n. 97 del 2004, istitutivo delle graduatorie permanenti e non abrogato, neanche per incompatibilità, dall'art. 1, co. 605, lett. c), l. n. 296 del 2006 che le ha meramente trasformate nelle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento). Tale norma, dopo aver stabilito che: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del
[...]
. La mancata presentazione della domanda comporta la Controparte_3
cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi", al secondo periodo dispone altresì che: "A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Per "medesimo termine" è da intendersi quello via via fissato con gli appositi decreti del Ministro per l'effettuazione delle operazioni di aggiornamento delle GAE.
Nella fattispecie al vaglio, tuttavia, il petitum esprime proprio l'impugnativa della cancellazione, mentre non risulta, anzi non viene proprio dedotto, che sia mai stata presentata alcuna domanda di permanenza/reinserimento nella GAE della provincia di Benevento, Trattasi di un profilo espressamente puntualizzato nella pronuncia impugnata e non oggetto di alcuna censura nel gravame.
Nella GAE, invece, l' veniva provvisoriamente inserita, solamente per la vigenza del Pt_1
provvedimento cautelare intervenuto nel giudizio amministrativo, per cui, venuta meno quella cogenza, è del tutto legittimo il depennamento, non sussistendo un diritto pregresso all'inserimento, per quanto detto, in assenza di domanda.
Del tutto privo di pregio, inoltre, è l'assunto per il quale nella vicenda le garanzie procedimentali attoree sarebbero state compromesse dalla mancata attivazione di un procedimento disciplinare, che avrebbe assicurato il contraddittorio.
Al riguardo è sufficiente rilevare che nella vicenda per cui è causa si discute di requisiti e presupposti per l'inserimento in una Graduatoria e non di violazioni di doveri della lavoratrice discendenti dal rapporto di lavoro, che sola potrebbe esprimere una procedura di tipo disciplinare.
Infondata, infine, per come formulata, è l'impugnazione del capo delle spese. L'Amministrazione, infatti, ha partecipato al giudizio di primo con un proprio funzionario, come consentito dall'art. 417 bis c.p.c.. In tale caso la regolamentazione delle spese è fissata dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., cui il primo Giudice ha fatto puntuale richiamo. Pertanto, in assenza di più specifiche indicazioni, è da ritenersi corretta la liquidazione impugnata.
3 A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Reputa la Corte equo, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da corte Cost. n. 77 del
2018, disporre, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
4