Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale in Roma, P.I.: , e per essa, Parte_1 P.IVA_1
quale mandataria per la gestione del credito, con sede legale in Roma, P.I.: Controparte_1
P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino;
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Felice Errante Jr. e Mildred Roma;
appellato
In fatto e in diritto
1. quale mandataria per la gestione del credito di Parte_2 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 877 del
[...]
29.11.2021 che ha accolto l'opposizione di al decreto ingiuntivo di Controparte_2
pagamento della somma di euro 6.249,54, oltre interessi e spese del monitorio, per fornitura di energia elettrica.
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.
All'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione ai sensi degli artt. 352 e 190 c.p.c., con ordinanza comunicata il 9.10.2024.
2. La società appellante rimprovera al primo giudice di avere, per incompleta ed erronea valutazione del materiale documentale in atti, ritenuto non assolta la prova dell'esistenza del rapporto di somministrazione e dell'entità del prelievo abusivo di energia elettrica.
3. Reputa la Corte che la prova del contratto di fornitura di energia elettrica sia ricavabile dalle numerose bollette prodotte in giudizio dall'opponente, dalle quali si trae anche conferma che l'allaccio abusivo alla rete di distribuzione è stato eseguito in corrispondenza del punto di CP_ prelievo (POD) intestato a , precisamente alla presa Enel dell'unico Controparte_2
contatore elettronico installato nell'edificio di via Montalto 11 (v. verbale di verifica e parte motiva della sentenza del Tribunale penale di Marsala, in atti).
Nel caso di prelievo abusivo di energia elettrica in costanza di contratto di somministrazione,
l'utente – anche quando il contatore risulta regolarmente funzionante e il prelievo è stato attuato da terzi in altro modo, ad esempio con allaccio abusivo – per esimersi dal pagamento dell'energia deve dimostrare non soltanto che l'utilizzo è imputabile a terzi, ma altresì che l'impiego abusivo non è stato agevolato da condotte a lui imputabili anche solo a titolo colposo (perciò insuscettibili di sanzione come reato di dolo), vale a dire dalla mancata adozione di misure di controllo idonee a impedire, con l'uso di ordinaria diligenza, la condotta illecita altrui (cfr. Cass. 13605/2019).
L'assoluzione del , ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., dall'imputazione di furto è CP_2
pertanto priva di rilevanza nel presente giudizio, dal momento che nel caso di prelievo abusivo di energia elettrica la responsabilità dell'utente di diritto verso la società venditrice può trovare fondamento, oltre che in una condotta dolosa avente rilevanza penale (furto, truffa), in un inadempimento contrattuale colposo secondo i canoni civilistici degli artt. 1176
e 1218 c.c. (sulla duplicità del titolo di responsabilità, contrattuale e risarcitorio, v. Cass.
7374/2024 in motivazione). Invero, il contratto di somministrazione di energia elettrica, volto a soddisfare bisogni continuativi dell'utente, se da un lato obbliga il somministrante a fornire l'energia richiesta, d'altro lato impegna il somministrato al pagamento di tutta l'energia 3
consumata, sia stata essa oppure no misurata con il dispositivo tecnico all'uopo predisposto, non potendo egli sottrarsi al suo obbligo quando, per disattivazione accidentale o voluta del contatore, la quantificazione del consumo non sia possibile con le modalità ordinarie.
4. Ciò detto quanto alla sussistenza in astratto del diritto dedotto in giudizio, per quel che concerne l'accertamento in concreto del credito, ossia la ricostruzione degli asseriti consumi irregolari, è convinzione della Corte che le regole da osservare nel caso di guasto o doloso aggiramento del sistema ordinario di misurazione tramite contatore, non debbano essere diverse da quelle ordinariamente operanti in tutti i casi di inadempimento contrattuale, essendo da evitare, nel caso di divergenza tra consumo reale dell'energia elettrica e misurazione del contatore, la tentazione di determinare con criteri differenti il debito dell'utente a seconda che l'apparecchio sia accidentalmente guasto oppure dolosamente manomesso.
In tutti i casi di minore contabilizzazione di consumi registrati l'ammontare del danno non può essere determinato in base a criteri convenzionali con finalità criptosanzionatoria, ma dev'essere provato, in conformità al primo comma dell'art. 2697 c.c., dalla società di vendita, anche in base a elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o alla stima induttiva di consumi legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. 13605/2019).
[.. È quindi da respingere, perché immotivata, la ricostruzione dei consumi fatta da e dalla ricorrente in monitorio in ragione della potenza tecnicamente Controparte_3
prelevabile; né, in assenza di altri e più significativi elementi indiziari, varrebbe assumere a parametro il complessivo consumo di energia rilevabile, sulla base delle letture effettive del contatore, dalle bollette relative al periodo 31/8/2010-16/9/2011 (anteriore a quello contestato), atteso che le relative misurazioni bimestrali non si discostano sensibilmente da quelle del periodo in contestazione, determinato dalla società di distribuzione “nell'ambito Cont della prescrizione quinquennale” (vds. “denuncia”, doc. 6, prod. in primo grado) e non in base all'effettivo accertamento della data d'inizio del prelievo irregolare.
Se si considera che la verifica dei tecnici dell'Enel è stata effettuata su segnalazione di un guasto alla fornitura proveniente dallo stesso (v. sentenza penale cit.), non può, CP_2 4
peraltro, nemmeno escludersi che la disfunzione denunciata dall'utente fosse stata causata proprio dall'altrui allaccio diretto abusivo alla rete, che sarebbe da collocare, pertanto, in epoca non lontana dalla segnalazione e dalla verifica.
Sarebbe arbitrario, d'altro lato, e ingiusto di fronte all'inerzia probatoria della società creditrice (che, anziché limitarsi a depositare la tabella elaborata dalla società di distribuzione, ben avrebbe potuto documentare, producendo le bollette relative, i consumi immediatamente successivi all'installazione del contatore nel febbraio 2010, fornendo così utili elementi di raffronto con i periodi seguenti), una volta accertata la mancanza, al tempo della verifica, di un contratto di utenza elettrica degli altri residenti nella palazzina (sentenza penale cit.), ritenere che le abitazioni di costoro fossero allacciate da anni alla presa intestata a e CP_2 addebitare, di conseguenza, a quest'ultimo il consumo altrui approssimativamente nella stessa misura del proprio.
5. Per tutte tali ragioni l'appello non può essere accolto.
Segue per la soccombenza, la condanna di nella qualità spiegata, a Parte_2
rifondere alla controparte le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.950,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da quale mandataria per la gestione del credito di Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 877 del Parte_1
29.11.2021; condanna nella spiegata qualità, a rifondere a le Parte_2 Controparte_2
spese di appello, che liquida in complessivi euro 2.950,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dichiara che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 2 gennaio 2025 5
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo