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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4532 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
28.09.1999
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
17.09.1999,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Zamagna
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1 – Affidare ad entrambi i genitori in modo condiviso il figlio minore
[...]
con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso Persona_1
l'abitazione della madre sita in Valdagno, in via Somalia n. 18 B.
Le decisioni più importanti relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2 – Disporre i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario CP_1
e il figlio come di seguito indicato.
[...]
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando Controparte_1 Per_1
vorrà, previo accordo con la madre.
2 In ogni caso, poiché il sig. lavora secondo due turni di Controparte_1
lavoro alternati settimanalmente, rispettivamente dalle ore 06 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 22:00, potrà vedere e tenere con sé il figlio:
-a fine settimana alterni: dal venerdì sera alle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore 18:00 se ha il turno dalle ore 06 alle ore 14:00; dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 18:00 se ha il turno dalle ore 14:00
alle ore 22:00;
-per due giorni durante la settimana da concordare con la sig.ra Pt_1
quando ha il turno dalle ore 06 alle ore 14:00, il pomeriggio fino al massimo alle ore 19:00; quando invece ha il turno dalle ore 14:00 alle ore 22:00, la mattina fino al massimo alle ore 12:00;
-quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
-sette giorni durante le vacanze natalizie alternandosi di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
3 – Disporre che il sig. provveda al mantenimento del Controparte_1
figlio, in via indiretta, con il versamento alla sig.ra , entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, della somma mensile di €
300,00 (euro trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
famiglie.
3 4 – Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Controparte_1
delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio, previo accordo e documentate laddove necessario, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5 – Disporre che l'assegno unico universale per il figlio venga percepito Per_1
esclusivamente dalla sig.ra in quanto genitore maggiormente Parte_1
convivente con il figlio stesso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10.12.2024 e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di Controparte_1
affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il fascicolo
è stato rimesso al Pubblico Ministero.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
4 Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le Persona_1
parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 10.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4532 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
28.09.1999
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
17.09.1999,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Zamagna
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1 – Affidare ad entrambi i genitori in modo condiviso il figlio minore
[...]
con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso Persona_1
l'abitazione della madre sita in Valdagno, in via Somalia n. 18 B.
Le decisioni più importanti relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2 – Disporre i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario CP_1
e il figlio come di seguito indicato.
[...]
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando Controparte_1 Per_1
vorrà, previo accordo con la madre.
2 In ogni caso, poiché il sig. lavora secondo due turni di Controparte_1
lavoro alternati settimanalmente, rispettivamente dalle ore 06 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 22:00, potrà vedere e tenere con sé il figlio:
-a fine settimana alterni: dal venerdì sera alle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore 18:00 se ha il turno dalle ore 06 alle ore 14:00; dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 18:00 se ha il turno dalle ore 14:00
alle ore 22:00;
-per due giorni durante la settimana da concordare con la sig.ra Pt_1
quando ha il turno dalle ore 06 alle ore 14:00, il pomeriggio fino al massimo alle ore 19:00; quando invece ha il turno dalle ore 14:00 alle ore 22:00, la mattina fino al massimo alle ore 12:00;
-quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
-sette giorni durante le vacanze natalizie alternandosi di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la giornata di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
3 – Disporre che il sig. provveda al mantenimento del Controparte_1
figlio, in via indiretta, con il versamento alla sig.ra , entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, della somma mensile di €
300,00 (euro trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
famiglie.
3 4 – Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Controparte_1
delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio, previo accordo e documentate laddove necessario, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5 – Disporre che l'assegno unico universale per il figlio venga percepito Per_1
esclusivamente dalla sig.ra in quanto genitore maggiormente Parte_1
convivente con il figlio stesso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10.12.2024 e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di Controparte_1
affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il fascicolo
è stato rimesso al Pubblico Ministero.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
4 Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le Persona_1
parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 10.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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