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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 172/2024, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso AR C.F._1 dall'Avv. Antonio Bertoli (C.F.: ), C.F._2
-ricorrente opponente- contro
(C.F.: ; P.IVA ), _1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierpaolo Agostinelli (C.F.:
), Stefano Miotto (C.F.: , C.F._3 C.F._4
Matteo Scarbaci (C.F.: ), (C.F.: C.F._5 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._6 Parte_3 C.F._7
(C.F.: ) e Parte_4 C.F._8 Parte_5
(C.F.: ), C.F._9
-resistente opposta- avverso l'ingiunzione di pagamento n. 580 del 12/12/2023, emanata ai sensi del R.D. n. 639/1910. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : AR
“per tutte e ciascuna le ragioni esposte revocarsi l'ingiunzione impugnata per difetto di legittimazione passiva di che non è erede di , nonché AR SO per difetto di legittimazione passiva del medesimo atteso che il pagamento non è avvenuto a favore di , ma di per prescrizione del diritto al SO Persona_2 rimborso degli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c. e per insussistenza del diritto al rimborso del capitale stante la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito. Spese, competenze ed onorari rifusi”.
Per la : _1
“1. Per tutte le ragioni esposte, si respinga l'opposizione avversaria e si confermi il decreto impugnato n. 580 del 12.12.2023. 2. Spese e compenso di avvocato come per legge rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
ha opposto il provvedimento n. 580 del 12/12/2023 AR con cui la , ai sensi del D.R. 639/1910, gli ha ingiunto _1 il pagamento della somma di € 17.490,34 (di cui € 11.602,02 a titolo di capitale ed € 5.888,31 per interessi legali maturati al 31/10/2023), oltre interessi maturati al saldo effettivo, sulla base del seguente assunto.
, già titolare della Azienda Faunistico - SO
Venatoria Frassanelle, aveva pagato la tassa di concessione regionale per la riserva di caccia per gli anni dal 1980 al 1986, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 30/1978, norma che è stata _1 dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272/86; pertanto il predetto ha SO promosso giudizio per la restituzione della somma pagata e il Tribunale di Venezia con sentenza n. 1400/94, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 97/98, ha accolto la domanda e condannato la _1
alla restituzione di quanto da questi pagato, oltre interessi. La
[...]
in esecuzione del dictum giudiziale suddetto, con _1
liquidazione di spesa del 27/05/1999, ha versato a SO la somma dovuta in restituzione. Senonché la sentenza della Corte
d'Appello è stata riformata dalla Cassazione, con sentenza n. 457 del
15/01/2004, in quanto nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione il termine triennale di decadenza del diritto alla restituzione di quanto pagato, con la conseguenza che SO
avrebbe ricevuto dalla un pagamento indebito.
[...] _1
La ha intimato quindi agli eredi di _1 SO
, il 16/10/2023, il pagamento della somma di € 52.471,01 pari a
[...] capitale ed interessi senza ottenere l'adempimento.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito il proprio AR difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al rimborso del capitale o comunque degli interessi.
Pag. 2 di 8 Costituitasi in giudizio, la aderendo sostanzialmente alla _1 ricostruzione dei fatti operata dall'opponente, ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe, contestando tuttavia le difese ex adverso espletate.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, pervenute nel rispetto del termine perentorio assegnato al 27/03/2025.
IN DIRITTO.
L'opposizione è fondata, potendosi accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente (rectius, l'eccezione di difetto di titolarità passiva della situazione sostanziale oggetto della pretesa azionata – cfr. Cass., n. 25471/2017, in motivazione).
La ha agito nei confronti di sul _1 AR presupposto indimostrato della sua qualità di erede di SO
per le ragioni sopra compendiate. Tale qualità, tuttavia, è stata
[...]
contestata dall'opponente che ha eccepito che la sola delazione che segue alla apertura della successione non è sufficiente all'acquisto della qualità di erede.
Invero, è pacifico che nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius incombe su chi agisce – qui, dunque, sulla –, in applicazione del principio generale _1 di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, conseguendo solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (cfr. Cass., n.
21436/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, la non è stata in grado di _1
compiutamente assolvere al proprio onere della prova. Chiamata a dedurre sul punto, ha sostenuto che non spettasse a lei provare la qualità
Pag. 3 di 8 di erede in capo all'ingiunto (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 10: “In merito all'onere della prova, controparte dà per scontato che gravi sulla il compito di dimostrare che egli è erede del padre, ma così non _1
è”), in quanto, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla
P.A. ai sensi del R.D. n. 639/1910 l'opponente assumerebbe la posizione di attore in senso sia formale sia sostanziale, con ogni conseguenza in punto riparto dell'onere della prova che, nel caso di specie, incomberebbe su , il quale, non avendo dedotto di aver AR compiuto alcun atto di rinuncia all'eredità paterna, non sarebbe riuscito a dimostrare il suo “difetto di legittimazione passiva”.
Così però non è.
Come condivisibilmente affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr., ex plurimis, Cass., n. 9989/2016 e Cass., n. 23346/2022).
La ha ad ogni modo inteso allegare circostanze dalle quali _1
Pag. 4 di 8 comunque desumere l'avvenuta accettazione, da parte dell'opponente, dell'eredità paterna.
In primo luogo, la ha sostenuto che – poiché la restituzione _1 al contribuente delle somme da questi versate è SO stata concretamente effettuata a favore di , suo coerede Persona_2
– “la circostanza che si sia qualificato come 'coerede' del Persona_2
padre implica che vi fossero altri eredi, ossia in particolare i suoi due fratelli,
e (cfr. comparsa di costituzione e risposta, AR Persona_3 pag. 12) ed è dunque evidente – ha proseguito la – che se la _1
quota di fosse stata ancora “vacante”, AR Persona_2 avrebbe potuto incassare solo la sua quota (ed eventualmente quella del fratello ), mentre il fatto che abbia incassato l'intero Per_3 _2
importo e quindi anche la quota dell'odierno opponente, dimostra che quest'ultimo o aveva ceduto la sua quota al fratello o, quantomeno, gli aveva conferito una delega per l'incasso, incaricandolo di riscuotere anche la sua parte di credito;
in entrambi i casi – ha concluso la _1
–, la condotta di non può che implicare accettazione AR dell'eredità del padre, in quanto, se vi sono più eredi, i crediti si dividono automaticamente in proporzione delle rispettive quote, secondo il principio generale espresso dagli artt. 1314 e 1295 c.c.
In secondo luogo, la ha ritenuto potersi desumere la qualità _1 di erede di in capo all'odierno opponente sulla SO scorta di quanto dichiarato dagli eredi di nell'omologo Persona_2 atto di citazione in opposizione alla stessa ingiunzione di pagamento qui gravata, ossia che a è succeduto anche SO T_
.
[...]
In terzo luogo, la ha dedotto che la compravendita _1 dell'immobile descritto in atti, intervenuta tra , SO pochi giorni prima della sua morte, e i figli, dissimulerebbe in realtà una donazione e ciò dimostrerebbe che rendendosi AR acquirente della sua quota di immobile, non avesse alcuna intenzione di rinunciare alle sostanze paterne.
Pag. 5 di 8 Le suddette considerazioni nulla provano.
L'accettazione dell'eredità in forma tacita, infatti, avviene solo ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (cfr. Cass., n. 19833/2019).
Dalla circostanza che gli eredi di abbiano SO affermato in un atto giudiziario (nell'ambito di un giudizio, peraltro, al quale l'odierno opponente è estraneo) che anche sia AR coerede, non è ammesso, per ciò solo, trarre conseguenze in ordine all'effettiva assunzione della qualità di erede anche in capo a costui;
così parimenti dalla circostanza che si sia qualificato come Persona_2 coerede di . Tanto più che, essendo tre i figli del SO defunto, l'altro coerede insieme a ben poteva essere il solo _2
. Peraltro, non risulta nemmeno provato che si sia Per_3 _2 così effettivamente qualificato: il doc. 15, prodotto e richiamato dalla a sostegno della propria tesi, è una distinta del bonifico _1 eseguito in favore di dall'Ente Produttori Selvaggina, dal _2 quale risulta semplicemente che esso ente ha definito il destinatario
“coerede . Per_4
Nemmeno il fatto che abbia ricevuto, per l'intero, Persona_2 quale coerede di , il rimborso delle tasse versate SO dal padre, è idoneo, di per sé a dimostrare che anche l'odierno opponente abbia accettato l'eredità di questi. Si osserva, infatti, che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e
1314 c.c., concernendo il primo la diversa ipotesi di obbligazione solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità dell'obbligazione in generale (cfr. Cass., n. 10585/2024 e Cass., n.
24657/2007). Ne consegue che ciascun coerede può domandare il
Pag. 6 di 8 pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi (Cass., n.
27417/2017) e senza che questo implichi, anche in capo a questi ultimi, accettazione dell'eredità.
Del tutto speculativa, poi, è l'allegazione secondo cui la compravendita tra padre e figli simulerebbe in realtà una donazione. In ogni caso, tale allegazione è del tutto inconferente, posto che ha ad oggetto vicende negoziali occorse prima della morte del de cuius.
La pretesa avanzata nel corso del processo dalla che ex _1
abrupto ha inteso chiedere a di rispondere “almeno per la AR parte di debito […] o almeno per una sua quota” che il Fratello _2
– di cui egli sarebbe erede, come risulterebbe dalla visura catastale sub doc. 19 – aveva a sua volta ereditato dal padre non SO può essere accolta, in quanto con essa viene operato un inammissibile mutamento della causa petendi all'interno di una memoria (dep. del
01/07/2024) concessa nel limitato ambito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice. Ad ogni buon conto, tale pretesa è inaccoglibile per estrema genericità dell'allegazione e, in definitiva, per assenza di prova del quantum preteso a tale diverso titolo.
Infine, i due capitoli di prova contenuti nella memoria depositata dalla il 01/07/2024 sono inammissibili, in quanto, formulati a _1 prova diretta in risposta all'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” sollevata dall'opponente nel ricorso introduttivo, ben potevano
– e dovevano, trattandosi di rito semplificato – essere contenuti nella comparsa di risposta. Peraltro, la memoria in questione, come detto sopra, è stata autorizzata non già ai sensi dell'art. 281-duodecies, co. 4,
c.p.c., bensì come prosecuzione del tentativo di conciliazione delle parti avviato dal Giudice alla prima udienza;
pertanto, la formulazione di capitoli di prova esorbita dal perimetro delle trattative. Ad ogni modo, la prova orale capitolata dalla è altresì inammissibile: perché _1 ha ad oggetto circostanze non tempestivamente allegate e comunque
Pag. 7 di 8 circostanze di cui la stessa non ha mai dichiarato di essere a _1 conoscenza, rendendo così, di fatto, la testimonianza del tutto esplorativa, in quanto volta non già a soddisfare un bisogno di prova, ma prima ancora la necessità di ricerca di fatti in ipotesi a sé favorevoli;
nella parte in cui ha ad oggetto intenzioni e non propriamente fatti;
perché generica, sì da rendere i relativi capitoli non conducenti rispetto al thema probandum.
In conclusione, la pretesa creditoria della è infondata e va _1 respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia, della sua modesta complessità, dell'attività difensiva effettivamente espletata, della sostanziale assenza di una fase istruttoria, nonché della decisione nelle forme semplificate proprie del rito prescelto dal ricorrente. Tutto ciò giustifica l'adozione dei parametri minimi di liquidazione.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'opposizione, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. ANNULLA l'ingiunzione di pagamento n. 580 del 12/12/2023 per quanto emessa nei confronti di;
AR
2. CONDANNA la parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese processuali che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Venezia, così deciso il 09/04/2025
IL GIUDICE
Tobia Aceto
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