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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 23 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 872 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luca Grasso, APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Belmonte, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n. 890/2021 del 7.10.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26.9.2018 , premettendo di aver prestato attività Controparte_1 lavorativa dal 1993 nel servizio di raccolta e trasporto rifiuti del Comune di Frosinone e di aver lavorato per diverse società subentrate nella gestione dell'appalto, ha dedotto di aver svolto sin dal
2012 mansioni di "capo squadra" con inquadramento nel livello 4° del CCNL di categoria;
di essere stato poi nel 2017, con il subentro della ATI formata da e Urbaser s.a., assunto Parte_1 ed inquadrato dapprima nel 1° livello e poi nel 2° livello del predetto CCNL, con adibizione a
1 mansioni inferiori rispetto alle precedenti. Ha pertanto chiesto la condanna della società a reinquadrarlo nel superiore 4° livello a decorrere dal 1.10.2017 ed assegnarlo alle relative mansioni, con vittoria di spese.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e Parte_1 deducendo la legittimità dell'assegnazione a mansioni inferiori, salvo il mantenimento del trattamento economico previsto per il superiore livello reclamato.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Frosinone ha accolto la domanda, condannando la società resistente a reinquadrare il lavoratore nel 4° livello a decorrere dal 1.10.2017 e ad assegnargli le mansioni corrispondenti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma Parte_1
e ribadendo le proprie contestazioni avverso il diritto del al superiore inquadramento CP_1 contrattuale.
Il ha resistito, chiedendo respingersi l'appello e confermarsi la sentenza CP_1 impugnata.
2. Sennonché, avviate trattative a fini conciliativi, le parti hanno depositato in data 8.7.2025 il verbale di conciliazione dalle stesse sottoscritto il 7.7.2025, con il quale hanno concordato l'abbandono della causa e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 15.7.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c. all'odierna udienza, in cui nessuno è nuovamente comparso.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione e definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
3. Tanto premesso, stante la mancata comparizione della parte appellante per due udienze consecutive, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile anche nel rito del lavoro, affermando che
“la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello” (Cass. n. 5238/2011, Cass. SS. UU. n. 5839/1993).
Considerato che le parti, non comparse per due udienze consecutive, non hanno manifestato interesse alla regolazione delle spese di lite, può disporsene la compensazione. 2 Cionondimeno, stante l'improcedibilità dell'appello, deve altresì darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. compensa le spese di lite del grado;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 23 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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