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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/07/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4538 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALMIERI DARIO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice
contro
AVV. (C.F. ), difeso da se Controparte_1 C.F._2 stesso, con elezione di domicilio al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
GRASSO GIORGIO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_3 parte terza chiamata
OGGETTO: Responsabilità professionale avvocato CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa. ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 Controparte_1 chiedendo di accertare la responsabilità professionale ed extracontrattuale del convenuto in relazione a 13 procedimenti giudiziari da questi patrocinati per conto dell'attore. Ne ha chiesto la condanna, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 273.853,64, oltre interessi e rivalutazione
1 monetaria. Costituitosi in giudizio, l'avv. ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità delle domande avanzate, in quanto coperte da giudicato. Per il resto, ha contesto la fondatezza degli assunti di controparte, chiedendo il rigetto delle domande e, in caso di condanna, di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa. Si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa Controparte_2 terza chiamata, eccependo l'inoperatività della polizza e
[...]
l'infondatezza delle pretese attoree. In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via principale: rigettare le domande svolte dal Sig. nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1
poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di con Controparte_1 Controparte_3 riferimento al rischio assunto con il certificato n. BZ9C045224P-LB, con conseguente estromissione dello stesso Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, assolvendo la stessa con riferimento al rischio assunto con il Controparte_3 certificato n. BZ9C045224P-LB da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Sig. nei confronti dell'Avv. accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare l'inoperatività della Polizza n. BZ9C045224P-LB e/o la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'Avv. per tutti i motivi esposti in atti, e, per Controparte_1
l'effetto, con riferimento al rischio assunto con il CP_4 Controparte_3 certificato n. BZ9C045224P-LB dalle domande avverso la stessa proposte dal Sig.
Parte_1
- in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Sig. nei confronti dell'Avv. e di ritenuta Parte_1 Controparte_1 operatività della Polizza, previa decurtazione di ogni somma ex art. 1227 c.c. anche in via di equità e giustizia a carico di parte attorea, contenere l'obbligazione di manleva di
[...] con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_3
BZ9C045224P-LB (i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia, Controparte_1
e delle limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall' per lo stesso rischio ovvero, in Parte_2 subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute
2 secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.;”.
2. Sull'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta. Il convenuto ha rilevato che le domande sarebbero coperte Controparte_1 da giudicato, in quanto egli stesso aveva in precedenza avviato, nei confronti dell'attore due distinti procedimenti, davanti al Tribunale Parte_1 di Taranto e alla Corte d'appello di Lecce – Sez. Disaccata di Taranto, definiti con pronunce irrevocabili, volti ad ottenere il pagamento dei propri compensi professionali in relazione a più procedimenti patrocinati per conto dell'odierno attore. Secondo il convenuto, in quei due giudizi, avrebbe Parte_1 eccepito in riconvenzione l'inadempimento del mandato professionale e, sia il Tribunale, che la Corte d'appello, avrebbero ritenuto implicitamente infondate le denunciate inadempienze (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Da qui il maturare del giudicato, che coprirebbe il dedotto e il deducibile e, quindi, non solo le questioni poste sotto forma di domande ed eccezioni, ma anche quelle che le parti, pur non avendolo fatto, avrebbero potuto avanzare. L'eccezione, oltre ad essere stata proposta in modo poco circostanziato (basti pensare che non sono stati prodotti neanche gli atti introduttivi dei due procedimenti speciali con cui il difensore ha chiesto il pagamento dei propri compensi e che questo giudice, per individuare i procedimenti coinvolti ha dovuto desumerli dalle ordinanze che hanno definito i due giudizi, raffrontando i numeri di ruolo ivi indicati con la documentazione prodotta dall'attore) è priva di fondamento. Giova innanzitutto rammentare:
che il giudicato opera, come noto, entro limiti ben definiti, che sono sia di carattere soggettivo, che di carattere oggettivo;
che, in ordine ai primi, la decisione passata in giudicato fa stato tra le sole parti, i loro eredi e gli aventi causa, mentre, per quel che attiene ai secondi, l'effetto di irretrattabilità della questione resta circoscritto all'oggetto della pronuncia, il c.d. petitum, e alle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, la c.d. causa petendi;
che il giudicato si forma non solo sulle questioni che sono state oggetto di puntuale pronuncia (giudicato esplicito), ma anche su quelle espressamente trattate e decise, che rappresentano i presupposti logici e necessari delle prime, intendendosi pertanto
3 implicitamente decise (giudicato implicito)1; che il giudicato implicito in tanto si forma in quanto costituisce il presupposto logico-giuridico di un giudicato esplicito, ravvisandosi tra la questione decisa e quella che si assume decisa un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da non potersi decidere l'una senza l'altra2;
che il giudicato copre, inoltre, il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto della domanda, estendendosi alle questioni, proponibili in via di azione o eccezione che si sarebbero potute proporre e non lo furono3; che tale principio opera però entro i limiti della controversia svoltasi tra le parti, che sono segnati, come visto, dal petitum e dalla causa petendi;
che, pertanto, in applicazione della regola della copertura del dedotto e del deducibile, in un successivo giudizio è impedita non solo la riproposizione di questioni già decise, ma anche la proposizione, per la prima volta, di questioni che non sono state fatte valere in precedenza, le quali, in quanto ricomprese nell'oggetto del precedente giudizio, erano prospettabili e rilevanti all'interno dello stesso4; che la preclusione opera però nei limiti in cui la deduzione della questione finisca con il rimettere in discussione il contenuto del precedente accertamento;
quando, invece, l'oggetto del secondo processo non è uguale o dipendente da quello oggetto della sentenza passata in giudicato, la preclusione non opera;
che, in stretta correlazione con quanto fin qui dedotto, il giudicato esterno, che esprime il vincolo extraprocessuale della pronuncia divenuta irrevocabile, opera nei successivi giudizi in caso di identità di parti e sempre che il rapporto dedotto in giudizio sia il medesimo: in particolare, è necessario che l'accertamento compiuto nel giudizio chiusosi con sentenza passata in giudicato sia collegato al successivo da un nesso causale inscindibile, ovvero che ne costituisca la premessa logica ineludibile5. Ciò posto, il giudizio in questione ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno per asserite inadempienze contrattuali imputate al professionista, mentre i due giudizi sopra richiamati avevano ad oggetto il riconoscimento del diritto al compenso rivendicato dal difensore.
4 Sebbene vi sia identità di parti, com'è dato vedere, il presente giudizio ha un petitum, ossia un oggetto (diritto al risarcimento del danno), diverso da quello degli altri due procedimenti speciali (diritto al pagamento del compenso). A ciò va aggiunto:
che nella memoria difensiva del procedimento Parte_1 promosso dal convenuto davanti al Tribunale di Taranto per il pagamento dei compensi, ha elencato le asserite inadempienze descritte anche nell'odierno atto di citazione, al solo scopo di minare la credibilità del ricorrente senza manifestare la Parte_3 volontà di eccepire l'inadempimento del professionista per ottenere il diverso risultato di paralizzare la pretesa creditoria;
che nella memoria difensiva del procedimento Parte_1 azionato dal convenuto davanti alla Corte d'appello per il pagamento dei compensi, ha elencato le medesime inadempienze per dare atto dei rapporti travagliati tra le parti e per sottolineare il carattere strumentale della domanda di pagamento azionata da CP_1
senza quindi eccepire formalmente l'inadempimento del
[...] ricorrente. Sulla base della ricostruzione operata, occorre dunque chiedersi se le pronunce che hanno accolto le domande di pagamento dei compensi abbiano effetti riconducibili ad un giudicato esterno nell'ambito del presente giudizio, che ha invece ad oggetto una domanda risarcitoria fondata su inadempienze relative a vari mandati professionali;
e se tali pronunce contengano accertamenti sulla corretta esecuzione delle prestazioni professionali tali da assurgere a presupposto logico ed indefettibile del successivo ed odierno giudizio risarcitorio, con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto dedurre in quella sede l'inadempimento della controparte. La risposta non può che essere negativa, sia perché i giudizi divergono tra di loro (come accennato) in relazione al petitum (i precedenti giudizi concernono
5 una domanda di pagamento del compenso, mentre quello odierno concerne una domanda risarcitoria), precludendo così l'operatività del giudicato esterno, sia perché il Tribunale e la Corte d'appello non si sono pronunciati in ordine alla correttezza delle modalità di adempimento della prestazione. Del resto, ai fini dell'accoglimento di una domanda di pagamento del compenso professionale, l'attore, oltre a provare l'esistenza del titolo contrattuale, deve limitarsi a dimostrare di aver eseguito la prestazione. Il giudizio in ordine alla corretta modalità di adempimento è, infatti, del tutto ipotetico, in quanto rimesso alle eventuali eccezioni che la parte convenuta intende sul punto avanzare. Nel caso di specie, non ha Parte_1 eccepito l'inadempimento, avendo piuttosto avanzato altre eccezioni difensive poi disattese, sicché non si può neanche ritenere che l'accoglimento delle domande abbia implicitamente statuito sulla corretta modalità di adempimento delle prestazioni. Ciò sta a significare che, in base alla preclusione del dedotto e del deducibile, non può certamente dedurre (in via di azione o eccezione), Parte_1 in successivo giudizio, l'inadempimento dell'Avv. per Controparte_1 negare il suo diritto al compenso (in relazione ai quei procedimenti), ma può comunque ancora dedurre l'inadempimento della controparte nel successivo e diverso giudizio avente ad oggetto l'eventuale risarcimento del danno. Non essendo ravvisabile, nei giudizi relativi al pagamento del compenso professionale, né un esplicito, né un implicito accertamento sulla correttezza dell'adempimento, diventa superfluo chiedersi se tali accertamenti possano o meno fungere da presupposti logici indefettibili nell'ambito del successivo giudizio di risarcimento del danno. Ad ogni modo, l'eccezione di giudicato è infondata anche sotto altro profilo, in quanto solo per i procedimenti descritti ai punti 2), 3) e 13) dell'atto di citazione (di l'Avv. ha chiesto, Parte_1 Controparte_1 nell'ambito dei procedimenti speciali celebrati davanti dal Tribunale di Taranto e alla Corte d'appello, l'accertamento del diritto al pagamento del compenso. Gli altri episodi descritti ai punti 1) e da 4) a 12) dell'atto di citazione hanno invece ad oggetto ulteriori e diversi procedimenti patrocinati o che sarebbero dovuti essere patrocinati dall'Avv. , che non rientrano tra Controparte_1 quelli per il quali era stato chiesto in sede giudiziale il pagamento delle spettanze professionali.
3. Sulla responsabilità professionale dell'avvocato. Prima di vagliare le ragioni che ostano all'accoglimento delle domande, appare
6 opportuno rammentare quali sono i presupposti per ritenere configurabile una responsabilità professionale a carico del difensore. Come noto, la responsabilità dell'avvocato ha natura contrattuale e discende dal mancato o dall'inesatto assolvimento agli obblighi di prestazione che traggono origine dal mandato professionale. In linea generale, l'obbligazione nascente da un contratto d'opera intellettuale appartiene alla categoria delle c.d. obbligazioni di mezzi (o di diligenza o di comportamento), in cui il debitore non si vincola al raggiungimento del risultato ma assume piuttosto su di sé l'obbligo di eseguire diligentemente la prestazione (cfr. art. 1176, co. 2, c.c.), in modo da raggiugere il risultato sperato. Più nel dettaglio, nelle obbligazioni di mezzi, la prestazione dovuta consiste nel solo comportamento del debitore improntato ai canoni di diligenza, perizia e prudenza richiesti dal tipo di attività professionale svolta, a prescindere dal conseguimento del risultato utile anelato dal creditore. La prestazione professionale dell'avvocato, quando riguarda l'assistenza da prestare al proprio cliente in un giudizio, è certamente riconducibile nel novero delle obbligazioni di mezzi, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato, ma non a conseguirlo, stanti la fisiologica imprevedibilità dell'esito della lite e la natura discrezionale, sotto il profilo tecnico, delle strategie difensive scelte. L'esecuzione del mandato professionale è costellata anche da alcune prestazioni che, secondo alcuni, assumono la struttura di tipiche obbligazioni di risultato, come ad esempio quella che si ricollega al dovere di informazione del legale sugli aspetti essenziali delle scelte processuali, dovendo prospettare al cliente le questioni ostative riscontrate e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose (ad es. temerarietà della lite, prescrizione del diritto, intervenute decadenze etc.), dovendo invitarlo a comunicare o a fornire elementi utili alla soluzione positiva delle questioni, e dovendo financo dissuaderlo dall'intraprendere iniziative processuali infruttuose7.
7 Affinché possa configurarsi una responsabilità professionale, è in ogni caso necessario accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente addebitata all'avvocato e il danno lamentato dal cliente. In punto di oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
“il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. Pertanto l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica la prova - sulla scorta degli elementi che il cliente ha l'onere di fornire - che se il professionista avesse compiuto l'attività omessa il cliente avrebbe conseguito vantaggi economicamente valutabili.”8.
Cassazione civile , sez. III , 02/03/2021 , n. 5683 “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, secondo comma, e 2236 del codice civile impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo egli tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Tale obbligo si sostanzia, tra l'altro, in quello di richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso e di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.”; Tribunale , Roma , sez. XIII , 27/02/2023 , n. 3233 “L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
l'onere della prova dell'adempimento di tali doveri grava sul professionista.”; Tribunale , Monza , sez. I , 22/03/2023 , n. 670 “L'avvocato nell'adempimento del proprio incarico professionale, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. , ha l'obbligo di informare il cliente su tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato dissuadendolo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito verosimilmente sfavorevole. E' importante che il professionista metta il consumatore nelle condizioni di decidere consapevolmente se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista in quanto, generalmente, i clienti non possiedono conoscenze tecnico - giuridiche adeguate per poter consapevolmente valutare le possibili conseguenze delle attività giudiziali. In tale contesto, l'insistenza del cliente è irrilevante allorquando non risulti provato che lo stesso sia stato sufficientemente informato sui rischi connessi alla sua iniziativa.”; Corte appello , Genova , sez. I , 28/04/2021 , n. 478 “Per andare esente da responsabilità professionale, l'avvocato che promuove una causa completamente infondata (c.d. 'causa persa') deve provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione nei confronti del cliente a fronte di una irremovibile iniziativa dell'assistito e non si può limitare a dimostrare la semplice esistenza di un consenso consapevole da parte del proprio cliente.” 8 Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18011
“In materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. Pertanto l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica la prova - sulla scorta degli elementi che il cliente ha l'onere di fornire - che se il professionista avesse compiuto l'attività omessa il cliente avrebbe conseguito vantaggi economicamente
8 La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, pertanto, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia effettivamente stato ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone9.
4. Sull'episodio di cui al punto 1) dell'atto di citazione. A sostegno della pretesa risarcitoria avanzata, ha dedotto: Parte_1
che, con atto di citazione del 22.07.2005, aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Manduria (poi soppresso con trasferimento della procedura presso il Tribunale di Taranto), la banca Monte dei
valutabili. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente e adeguato alla natura dell'attività esercitata. In concreto, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente.”. 9 Cassazione civile sez. II, 24/04/2023, n.10864
“L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'articolo 1176, comma 2, del Cc, ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'articolo 2236 del Cc, la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'articolo 1460 del Cc, la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente e abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. Contemporaneamente, allorché il cliente deduca la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, peraltro, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone.” Cassazione civile, sez. III, 25/11/2022, n. 34787
“La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.”
9 , al fine di ottenere la ripetizione della somma di € Controparte_5
136.833,08, frutto di addebiti illegittimi (interessi ultralegali, illecita capitalizzazione trimestrale, applicazioni di cms non pattuita) effettuati dall'istituto di credito su conto corrente n. 72265/80 acceso nel periodo 1983-1984 presso la Banca del Salento, poi migrato nel conto corrente n. 722670/66, l'8.02.2000, del Monte dei Paschi di Siena e poi estinto nel 2001;
che, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto, dopo l'espletamento di apposita c.t.u. contabile, aveva condannato la banca a restituire la somma di € 93.124,35, oltre interessi e rivalutazione, nonché a corrispondergli l'importo di € 12.468,08 a titolo di spese legali;
che la banca aveva proposto appello e il convenuto aveva omesso di notiziarlo dell'impugnazione, con la conseguenza che era rimasto contumace, nonostante la procura rilasciata in primo grado abilitasse il difensore alla costituzione anche nel giudizio di secondo grado;
che il fascicolo di primo grado di esso attore non era stato acquisito unitamente al fascicolo d'ufficio e pertanto gli estratti conto prodotti non erano entrati a far parte del materiale probatorio messo a disposizione della Corte d'appello;
che esso attore non era stato in grado di produrre gli estratti conto afferenti al periodo gennaio-settembre 1989 e gennaio-dicembre 1990, relativi a 21 mesi,
che il c.t.u. aveva effettuato due ipotesi di calcolo e il giudice di primo grado aveva accolto quella più favorevole all'attore, che operava una ricostruzione logico deduttiva degli estratti conto mancanti, atteso che la banca, nonostante le richieste di produzione del contratto originario, non l'aveva mai messo a disposizione, essendo trascorso un decennio e non essendo più tenuta alla sua conservazione;
che l'altro criterio di calcolo faceva riferimento solo al periodo provato documentalmente, con la produzione degli estratti conto dal 1984-1985 al 2001, nonché del nuovo contratto del 1999;
che sarebbe stato fondamentale costituirsi in giudizio per sostenere che l'andamento del rapporto tra il 1985 e il 2001 avrebbe dovuto essere ricostruito, in parte, sulla base di prove presuntive, e, in parte, sulla base del successivo contratto del 1999;
che tali aspetti, ove portati all'attenzione del giudicante, avrebbero fatto sì, in uno alla condotta renitente della banca (che non aveva
10 messo a disposizione della parte il primigenio contratto di conto corrente) che la decorrenza del calcolo delle poste indebite sarebbe partita dall'anno 1985 anziché dal 1991, come ritenuto dal giudice dell'impugnazione per l'omessa produzione di tutti gli estratti conto in appello;
che il giudice di appello, in riforma dell'impugnata sentenza, aveva condannato la banca al pagamento della minor somma di € 31.682,13, a titolo di ripetizione di indebito, anziché € 93.121,35, oltre interessi, nonché alla restituzione della somma eccedente rispetto a quella liquidata dal primo giudice. L'avv. ha controdedotto: Controparte_1
che aveva deciso di non costituirsi in giudizio per Parte_1 evitare ulteriori spese, stante il panorama giurisprudenziale contrario al correntista, che nel caso di specie non aveva prodotto il contratto e gli estratti conto necessari;
che la procura conferita nel 2005 non poteva valere per il successivo giudizio e che non aveva provato il conferimento del mandato professionale;
che l'attore era costantemente collegato all'applicativo giustizia e non è quindi verosimile che non fosse al corrente dell'appello;
che il fascicolo di primo grado non era mai stato ritirato;
che l'attore gli aveva conferito mandato (unitamente ad un altro collegato abilitato al patrocinio per le giurisdizioni superiori) per ricorrere in Cassazione avverso la sentenza di appello, sicché è inverosimile che non fosse stato al corrente dell'appello.
Preliminarmente va rilevato che, nonostante le asserite (in questa sede) inadempienze imputate al convenuto per non aver notiziato l'attore della pendenza dell'appello e per non avergli consentito di costituirsi in giudizio, l'attore aveva comunque conferito mandato allo stesso convenuto, unitamente ad altro collega, per proporre ricorso in cassazione (la circostanza è pacifica tra le parti, come si desume dal tenore letterale della memoria n. 1 di parte attrice). Appare pertanto strano, in quanto non conferme a ciò che avviene nella generalità dei casi, che un cliente che si lamenta della mancata comunicazione della sentenza di appello e della sua contumacia decida in ogni caso di dare mandato al difensore ritenuto responsabile per proporre ricorso in cassazione avverso quella pronuncia. Il che porta, presuntivamente, a ritenere che i rapporti tra le parti non si fossero ancora deteriorati e che l'attore fosse al
11 corrente dell'esistenza del giudizio di appello. E porta poi ulteriormente a ritenere che la scelta di non proporre appello fosse stata concordata, come sostiene parte convenuta. Ad ogni modo, la pretesa risulta infondata anche sotto altro profilo. Parte attrice si lamenta sostanzialmente del fatto che l'omessa proposizione dell'appello non gli ha consentito di ottenere l'intero importo di € 93.121,35 liquidato dal primo giudice e che il difensore avrebbe dovuto produrre in giudizio il fascicolo di primo grado, contenente gli estratti conto documentati, per poi sostenere la bontà del criterio di calcolo adottato dal c.t.u., e fatto proprio dal primo giudice, per ricostruire l'andamento del rapporto nei periodi mancanti. Ciò posto, va innanzitutto rilevato:
che la Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, nel decidere la controversia, non ha dato rilievo all'omessa produzione degli estratti conto, ma piuttosto all'erronea applicazione, da parte del primo giudice, del criterio di riparto dell'onere della prova in materia di azione di ripetizione d'indebito;
che, infatti, sebbene non fossero stati prodotti in giudizio tutti gli estratti conto, la corte aveva comunque ritenuto corretto il calcolo del c.t.u. solo con riferimento al periodo compreso tra il 1991 e la chiusura del conto corrente (febbraio 2000), poiché documentato con i necessari estratti conto, da considerarsi l'unico lasso temporale validamente provato;
che la Corte d'appello aveva anche censurato il metodo adottato dal c.t.u. per ricostruire i periodi per i quali non erano stati prodotti i conti correnti;
che la corte aveva quindi ritenuto corretta la metodologia di calcolo utilizzata dal c.t.u. alle pagine 21 e 22 dell'integrazione di c.t.u. del 2011, che però non è stata prodotta da parte attrice (è stata prodotta solo la prima perizia e alcune pagine delle successive integrazioni, mancando quelle richiamate dalla corte);
che il richiamo, operato dalla Corte d'appello, all'assenza degli estratti conto in ragione della mancata acquisizione del fascicolo era solo incidentale, atteso che, nonostante la riscontrata carenza, la corte aveva comunque accolto una delle soluzioni del c.t.u. relativa ad estratti conto non presenti in grado di appello (dal 1991 al 2020, dato che mancavano tutti). Ad avviso di questo giudice, la domanda resta infondata, in quanto l'eventuale
12 costituzione in giudizio non avrebbe probabilmente modificato l'esito del processo, stante le originarie (sin dal primo grado) carenze probatorie relative ai periodi contabili non coperti. Va, infatti, rimarcato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.”10. La corte d'appello, alla luce dei periodi contabili non documentati, non ha fatto altro che ritenere corretta la metodologia di calcolo che partiva dall'ultimo degli estratti prodotti. Inoltre, l'attore non ha specificato neanche quali sarebbero state le altre prove documentali (ad es. partitari o altri documenti contabili) sulla base delle quali il convenuto avrebbe dovuto fornire al c.t.u. elementi ulteriori per la ricostruzione dei periodi mancanti, essendosi limitato a generiche affermazioni sulla valenza della prova presuntiva e sui principi astratti affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. vedi memoria n. 1). A nulla rileva l'asserita condotta reticente che la banca avrebbe avuto in quel giudizio, atteso peraltro che lo stesso attore aveva dedotto l'assenza dell'originario contratto e che non è stato provato che gli estratti conti fossero stati richiesti alla banca.
5. Sull'episodio di cui al punto 2 dell'atto di citazione. A sostegno della pretesa risarcitoria, ha dedotto: Parte_1
che, con il patrocinio del convenuto, aveva citato in giudizio CP_6 per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito
[...] di una illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, effettuata nonostante avesse ottenuto, in data 30.06.2010 e 07.07.2011, la sospensione prefettizia dei termini dei ratei;
che il Tribunale di Taranto aveva condannato la banca al risarcimento del danno, quantificato in € 35.000,00, oltre alla corresponsione delle
13 spese di lite;
che la Corte d'appello aveva riformato integralmente la sentenza, condannandolo al pagamento della somma di € 7.500,00 a titolo di spese legali;
che, pertanto, aveva dato mandato all'Avv. per Controparte_1 ricorrere in cassazione, sebbene questi non fosse abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;
che però non era stato proposto alcun gravame;
che, nella fattispecie, a prescindere dalla fondatezza o meno del ricorso in Cassazione, era stato leso il suo diritto di difesa e che aveva subito un danno pari ad € 51.014,36, ossia la somma riconosciutagli dalla sentenza di primo grado, aumentata delle spese di lite dei due gradi di giudizio. Controparte ha di contro dedotto:
che l'attore non ha dato prova del conferimento della procura speciale necessaria alla proposizione del ricorso. La pretesa avanzata dall'attore è priva di fondamento. L'attore sostanzialmente imputa al convenuto l'omessa proposizione del ricorso in cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello, senza tuttavia fornire, in modo peraltro consapevole, alcun elemento in ordine probabile fondatezza dell'impugnazione. Così facendo l'attore non ha allegato il nesso di causalità che dovrebbe legare l'omissione addebitata al difensore (omessa proposizione dell'impugnazione) all'asserito danno patito. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a più riprese, che: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziari, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento.”11.
14
6. Sull'episodio di cui al punto 3) dell'atto di citazione. A fondamento della pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
che, con il patrocinio del convenuto, aveva citato in giudizio CP_7
, titolare dell'omonima impresa edile, per sentirlo condannare al
[...] risarcimento dei danni relativi alle spese sostenute per l'eliminazione di vizi e alle riparazioni e difetti, nonché al mancato utilizzo di un immobile di sua proprietà sito in Sava;
che il Tribunale aveva rigettato la domanda sul presupposto dell'intempestiva denuncia dei vizi;
che la Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece condannato a pagargli l'importo di € Controparte_7
10.400,18, oltre rivalutazione, nonché le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
che l'avv. aveva omesso di proporre appello in Controparte_1 relazione all'originaria domanda di risarcimento per mancato utilizzo dell'immobile, con grave danno per esso attore, posto che il danno era
“convenzionalmente previsto ed economicamente quantificato da apposite clausole penali”;
che, anche laddove non si condividesse tale tesi, esso attore avrebbe comunque subito un evidente danno economico, pari ad € 25.720,64, in quanto l'effettiva soddisfazione risarcitoria è stata resa gravosa “alla luce della procrastinazione del suo riconoscimento in sede giudiziale”, atteso che esso attore ha spiegato intervento nella procedura esecutiva n. 114/2008 iscritta presso il Tribunale di Taranto nei confronti di
, per il recupero del credito portato dalla sentenza;
Controparte_7 procedura tuttora pendente.
Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia omesso di proporre un'impugnazione, la relativa responsabilità professionale non può affermarsi soltanto per il suo non corretto adempimento dell'attività professionale, atteso che è necessario accertare se l'evento produttivo del danno lamentato dall'assistito sia riconducibile al comportamento del legale -se effettivamente un danno vi sia stato- ed, infine, se, qualora questi avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mancando, diversamente, la dimostrazione del necessario nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato, commissiva od omissiva, ed il risultato causatone; Cassazione civile , sez. III , 28/05/2021 , n. 15032 La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
15 Parte convenuta ha controdedotto:
che l'attore non gli aveva conferito alcun mandato per proporre un controricorso nel giudizio di cassazione avviato da e Controparte_7 che l'esito del giudizio non era stato documentato. Dall'esame dell'atto di citazione relativo al giudizio in questione (prodotto da parte attrice con le memorie n. 2), si evince che aveva Parte_1 lamentato il mancato utilizzo dell'immobile per “lo svolgimento di un'attività commerciale”, chiedendo il pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 10.000,00 per il mancato uso dell'immobile e per la mancata concessione in affitto dello stesso. La Corte d'appello, dopo aver accolto l'impugnazione proposta da Parte_1
e aver parzialmente accolto l'originaria domanda risarcitoria, ha
[...] rilevato che questi non aveva formulato appello in relazione alla domanda di risarcimento per il mancato uso del bene. Ciò posto, va anche qui rilevata la carenza di allegazione in ordine al nesso di causalità tra l'omissione addebitata al difensore, mancata riproposizione della domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene, e l'asserito danno, in quanto l'attore non ha fornito la prova della verosimile fondatezza di tale pretesa. Non vi sono elementi da cui desumere per quanto tempo si sarebbe prodotto il disagio e se il danno sia consistito nell'omessa percezione di un affitto o nel mancato uso. Prova che non può essere desunta dal contratto d'appalto, pure prodotto dall'attore con la memoria n. 2, posto che lo stesso non contiene delle specifiche penali per il ritardo nella consegna dei lavori. L'art. 13 del contratto si riferisce infatti alle garanzie prestate dal committente in favore dell'impresa appaltatrice, prevedendo il pagamento di una penale di
€ 5.000,00 per inadempimento “delle disposizioni del…contratto, dovuti al disagio arrecato all'impresa per blocco lavori”. Per quel che concerne invece la seconda presunta inadempienza evidenziata, è sufficiente osservare che non è certo colpa del difensore una eventuale lungaggine processuale e lo stesso aveva comunque spiegato intervento in seno ad una procedura esecutiva per tentare il recupero del credito.
7. Sull'episodio di cui al n. 4) dell'atto di citazione. ha dedotto a fondamento della domanda: Parte_1
che, in ordine al giudizio intrapreso nei confronti di MPS per gli illegittimi addebiti effettuati su un suo conto corrente, aveva incaricato il convenuto di procedere ad un'azione legale nei confronti del di Giustizia per l'ingiustificata durata del processo (dieci CP_8
16 anni dopo l'iscrizione a ruolo);
che l'Avv. gli aveva consegnato un atto, Controparte_1 apparentemente riconducibile ad un'autorità giudiziaria, ma comunque privo di sottoscrizioni, datato 16 aprile 2016, dal quale si evinceva che il era stato condannato a risarcirgli la somma CP_8 di € 8.200,00 per l'irragionevole durata del processo, oltre spese legali;
che esso attore aveva poi appreso che non era stato promosso alcun giudizio e che erano ormai spirati i termini per la sua proposizione;
che a causa della condotta del convenuto ha quindi subito un danno da liquidarsi in via equitativa, pari ad € 30.000,00. Parte convenuta ha controdedotto:
che le doglianze dell'attore sono infondate e infamanti;
che non gli era mai stato affidato alcun incarico;
che l'attore, con una missiva dell'autunno del 2019, gli aveva chiesto informazioni sullo stato del processo, quando, stando a quanto da lui dichiarato, doveva essere già in possesso della sentenza, il che dimostrerebbe il suo intento persecutorio. Avendo parte convenuta negato il conferimento dell'incarico, era onere di parte attrice provare l'esistenza del mandato professionale, trattandosi di un fatto costitutivo della sua pretesa. Parte attrice non ha nemmeno specificato in quale periodo avrebbe conferito tale mandato. Nessuna prova può essere ricavata dall'ordinanza prodotta, a fronte delle affermazioni con cui il convenuto ha eccepito il carattere infamante delle doglianze, contestando di fatto la circostanza.
Tanto è sufficiente a far ritenere infondata la pretesa risarcitoria. Peraltro, parte attrice non ha neanche allegato un specifico danno, facendo un generico riferimento ad un risarcimento da determinare in via equitativa.
8. Sull'episodio di cui al n. 5 dell'atto di citazione.
A sostegno della pretesa, parte attrice ha dedotto:
che aveva dato mandato al convenuto di esperire un'azione per il ristoro del danno da irragionevole durata del processo in relazione ad un procedimento civile protrattosi per più di nove anni;
che il convenuto gli aveva dato un presunto provvedimento giudiziale che gli riconosceva la somma di € 4.800,00, ma in realtà non era stata proposta alcuna azione. Il convenuto ha formulato le medesime contestazioni riportato al punto 9.
17 Dal momento che le deduzioni di parte attrice e la domanda scontano le stesse carenze allegatorie e documentali evidenziate al punto precedente, e che il convenuto ha contestato espressamente tali deduzioni, la pretesa è infondata per le medesime considerazioni sopra espresse, alle quali si rinvia.
9. Sull'episodio di cui al punto n. 6 dell'atto di citazione. A fondamento della pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
che aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto un decreto ingiuntivo non opposto con cui era stato condannato al Controparte_9 pagamento, in favore di esso attore, della somma di € 5.000,00, oltre
€ 450,00 per spese legali;
che l'avv. aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo CP_1 anche nei confronti di , che si era costituito Persona_1 fideiussore del debitore CP_9
che, per mero errore materiale, il decreto era stato emesso solo nei confronti di;
Controparte_9
che l'avv. aveva omesso di chiedere la correzione dell'errore CP_1 materiale e che, pertanto, esso attore non dispone di alcun titolo esecutivo nei confronti del fideiussore, con la conseguenza che, essendo decorsi tre anni dall'ingiunzione, il credito è divenuto incerto;
che aveva dato mandato al convenuto per l'esazione forzosa del credito nei confronti di D' NO, ma non era stata avviata CP_9 alcuna azione esecutiva;
che il convenuto gli aveva consegnato un'istanza fallimentare promossa in danno di tutti i debitori, anche quelli pretermessi nel decreto ingiuntivo, che però non è mai stata promossa;
che il convenuto ha violato i doveri di lealtà e trasparenza che dovrebbero caratterizzare il rapporto con il cliente ed è stato leso il suo diritto di difesa, in quanto al soddisfacimento del proprio credito è divenuto più incerto e gravoso;
che il danno subito è pari all'importo liquidato nel decreto ingiuntivo, maggiorato dei canoni maturati fino all'effettivo rilascio dell'immobile; Parte convenuta ha dedotto, di
contro
:
che il debitore dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, CP_9 aveva iniziato a corrispondere degli acconti all'attore, pari a circa € 2.000,00, motivo per il quale lo stesso attore gli aveva chiesto di
18 attendere, anche perché nel frattempo gli era state riconsegnate le chiavi dell'immobile;
che l'istanza di fallimento non era stata deposita in quanto mancavano i presupposti di fallibilità. Innanzitutto va rilevato che parte attrice non si è lamentata di una eventuale prescrizione della pretesa creditoria. Ciò posto, la domanda è palesemente infondata. Parte attrice si lamenta in sostanza del fatto che il convenuto avrebbe omesso di chiedere la correzione dell'errore materiale, in modo da procurarsi un titolo esecutivo anche nei confronti del fideiussore, rendendo così incerto il credito. La pretesa è destituita di fondamento, in quanto parte attrice non ha chiarito i motivi per i quali il credito sarebbe divenuto nelle more incerto e non ha neanche dimostrato che il fideiussore era all'epoca titolare di un patrimonio utilmente aggredibile. Ne discende che non è stato allegato il nesso di causalità tra l'omissione/ritardo imputato al difensore e l'asserito danno sofferto. Parte attrice si lamenta anche dell'omessa proposizione di un'azione esecutiva e di un'istanza di fallimento, senza però fornire il minimo elemento per la valutazione della loro utilità. Anche qui quindi difetta l'accennato nesso di causalità. Né infine si comprende il motivo per il quale il presunto errore materiale non sarebbe più emendabile attraverso la correzione.
10. Sull'episodio di cui al punto 7) dell'atto di citazione. A sostegno della propria pretesa risarcitoria, l'attore ha dedotto:
che aveva conferito mandato al convenuto per citare in giudizio
, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di Controparte_7
€ 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno patito per il mancato utilizzo e godimento dell'immobile di sua proprietà sito in Sava, alla via Regina Margherita n. 24, a causa di difetti di esecuzione dei lavori di ristrutturazione già riconosciuti con la sentenza n. 359 della Corte d'appello di Lecce;
che il convenuto non aveva però provveduto all'iscrizione a ruolo della causa, sicché il danno da esso patito ammonta ad € 10.000,00, pari al credito per il quale era stato chiesto il risarcimento. Parte convenuta, di contro, ha dedotto:
che aveva effettivamente redatto l'atto di citazione, non lo aveva iscritto a ruolo perché i rapporti tra le parti non era più idilliaci e
19 l'attore non intendeva sottoscrivere una dichiarazione con la quale riconosceva i rischi della causa. La domanda è palesemente infondata. Parte attrice lamenta in sostanza la mancata proposizione della domanda risarcitoria, trattandosi di una omissione che le avrebbe causato un danno pari a quello dell'importo del risarcimento anelato. Anche qui, parte attrice ha omesso di allegare il nesso di causalità tra la dedotta omissione e il presunto danno, non avendo provato la verosimile fondatezza della pretesa risarcitoria. Peraltro, parte attrice non ha neanche dedotto se si trattava di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli chiesti con l'originario giudizio (circostanza che non si desume dalla lettura dell'atto di citazione non iscritto a ruolo), atteso che, come indirettamente paventato dal convenuto, la domanda si esponeva comunque al rischio di una declaratoria in inammissibilità per via della formazione di un possibile giudicato (va infatti rammentato che la domanda era stata proposta, ma in sede di appello non era sta più coltivata).
11. Sull'episodio di cui al punto n. 8) dell'atto di citazione. A sostegno della pretesa, l'attore ha dedotto: CP_1
che, in data 21.02.2017 aveva ricevuto dall' una missiva con la quale gli era stato chiesto di restituire la somma di € 2.064,10, poiché erano stati riscossi dei ratei di pensione in data successiva alla morte del pensionato;
che gli importi erano stati trattenuto dalla pensione erogatagli;
che aveva conferito mandato al convenuto per tutelare le proprie ragioni;
che il convenuto gli aveva rilasciato copia di una sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Taranto, che aveva accertato l'intervenuta CP_1 prescrizione del diritto di credito vantato dall'
che aveva quindi conferito mandato al difensore per il recupero del credito;
che l'avvocato gli aveva rimesso una copia di un ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo che però non era mai stato promosso;
che, recatosi in cancelleria, aveva scoperto che la sentenza del Tribunale di Taranto consegnatagli dall'avvocato riguardava in CP_1 realtà parti diverse e che invece la sentenza che lo riguardava era la n. 1415/2018, con cui era stato respinto il ricorso con condanna di esso attore al pagamento delle spese;
20 che esso attore, prima di recarsi in cancelleria e scoprire quanto accaduto, aveva dato mandato ad altro difensore per ottenere CP_1 dall' la ripetizione delle somme indebitamente trattenute;
CP_1
che aveva quindi dovuto avvisare l' dell'errore in cui era stato indotto e aveva chiesto quali fossero le modalità con le quali procedere alla refusione di quanto percepito;
che pertanto la condotta del difensore gli ha cagionato un danno di immagine, essendo la sua onorabilità stata lesa dal procedimento penale che potrebbe derivare a suo carico “per via della sentenza inesistente sulla scorta della quale è stato effettuato il pagamento di cui sopra”;
che la condotta del convenuto integra anche un illecito penale, in quanto questi, dissimulando la realtà, ha indotto un travisamento dei fatti nell'attore, che può integrare gli estremi della rilevanza penale;
che il danno patito può essere determinato in via equitativa nella misura di € 10.000,00. Controparte ha dedotto che le doglianze dell'attore sono infamanti, oltre che di difficile comprensione, e che nel corso degli anni gli aveva consegnato numerose sentenze, anche al fine di chiarire l'andamento della giurisprudenza locale, sicché è più plausibile che l'attore abbia fatto confusione tra le pronunce. Ha inoltre rilevato che non aveva nessun motivo di consegnargli sentenze ritoccate o di nascondergli una condanna pari ad € 850,00. La pretesa risarcitoria è priva di fondamento. Innanzitutto non è ben chiaro quale sia il motivo della doglianza, ma ad ogni modo si rileva che i pregiudizi lamentati sono del tutto ipotetici, in quanto fanno riferimento ad un presunto danno di immagine derivante da un ipotetico avvio di un procedimento penale, senza che venga però specificato il titolo del potenziale reato. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'asserito illecito extracontrattuale, non essendo chiaro quale reato avrebbe integrato la condotta del convenuto.
12. Sull'episodio di cui al punto n. 9 dell'atto di citazione. A fondamento della propria pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
che, con il patrocinio dell'avv. , aveva ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Taranto il decreto ingiuntivo n. 2429/2018, con cui era stato condannato al pagamento di € 5.000,00, Controparte_9 oltre spese;
21 che aveva dato mandato al convenuto per provvedere al recupero coattivo del credito, ma questi non aveva mai azionato alcuna procedura;
che, essendo trascorsi due anni e cinque mesi dalla notifica del decreto, la realizzazione del credito è diventata gravosa e incerta, tanto da potersi dire che il danno subito è in re ipsa. La domanda è palesemente infondata, atteso che parte attrice non ha allegato il nesso di causalità tra l'omessa attivazione della procedura esecutiva e l'asserito danno subito, non avendo fornito elementi utili a valutare l'eventuale capienza del patrimonio del potenziale debitore esecutato. Inoltre, non si comprende per quale motivo, dato che l'attore non fornisce informazioni in merito alle garanzie patrimoniali del debitore, il credito sarebbe diventato incerto per effetto del solo scorrere del tempo.
13. Sull'episodio di cui al punto n. 10 dell'atto di citazione. Parte attrice ha dedotto:
che aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto sentenza della Corte d'appello di Lecce di condanna di al pagamento della Controparte_7 somma di € 10.400,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 9.562,81 a titolo di spese legali;
che aveva dato mandato al convenuto per il recupero del credito, il quale si era limitato ad intervenire nella procedura esecutiva n. 114/2008, senza coltivare gli effetti dell'intervento;
che il convenuto ha omesso di promuovere ulteriori procedimenti esecutivi e di informare il debitore della possibilità di ricercare altri beni utilmente aggredibili;
che l'attore ha reso oltremodo gravoso e incerto il recupero del credito. Anche in questo caso la domanda è palesemente priva di fondamento. In sostanza l'attore si lamenta del fatto che il convenuto avrebbe omesso di coltivare l'intervento spiegato nell'esecuzione e avrebbe altresì omesso di informarlo della possibilità di aggredire altri beni del debitore. Oltre a difettare anche solo l'ombra di un legame causale tra le asserite omissioni e il presunto danno patito, per le ragioni sopra esposte, va anche osservato che le allegazioni di parte sono piuttosto generiche, in quanto non viene specificato in cosa sarebbe consistita l'omessa coltivazione dell'intervento e quali ulteriori beni del debitore avrebbe potuto aggredire.
22 14. Sull'episodio di cui punto n. 11 dell'atto di citazione. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che il Giudice di pace di Manduria aveva condannato la CP_11
a pagargli la somma di € 500,00;
[...]
che aveva conferito mandato al convenuto per il recupero del credito, ma questi era rimasto inerte;
che, a distanza di due anni dall'emissione del titolo, ha dovuto rivolgersi ad altro legale per mettere in esecuzione il titolo, come poi avvenuto;
che il danno può liquidarsi in via equitativa nella misura di € 5.000,00. La domanda è palesemente priva di fondamento. Oltre a difettare l'allegazione di uno specifico nesso di causalità tra l'omissione addebitata al professionista e il presunto danno, va osservato come, per stessa ammissione dell'attore, il credito è stato portato ad esecuzione. A ciò va aggiunto che essendo il debitore un istituto di credito, è inverosimile che non avesse capienza per il pagamento di un eseguo credito di
€ 5.000,00.
15. Sull'episodio di cui al punto n. 12 dell'atto di citazione. A fondamento della pretesa, parte attrice ha dedotto CP_1
che il giudice di pace di Manduria aveva condannato a rifondere in favore di esso attore la somma di € 217,50 a titolo di rimborso dell'imposta di registro;
che il convenuto aveva omesso di mettere in esecuzione il credito;
che l'omissione del difensore gli ha cagionato un danno consistito nel ritardo dell'inadempimento;
che era stato costretto a conferire mandato ad un altro difensore per il recupero del credito. La pretesa è destituita di fondamento, atteso che il danno è allegato in modo del tutto generico. Ed invero va al riguardo considerato che i crediti liquidi ed esigibili, qual è quello portato dalla sentenza, producono di diritto interessi in misura legale, che compensano il ritardo nel pagamento da parte del debitore. Nel caso di specie, lo stesso attore ha ammesso di aver recuperato il credito, sicché, in assenza di ulteriori descrizioni in merito al pregiudizio patito per il ritardo, non è dato comprendere in cosa sarebbe consistito l'invocato danno.
16. Sull'episodio di cui al punto n. 13 dell'atto di citazione
23 A fondamento dell'ultima domanda, parte attrice ha dedotto:
che, con atto di citazione del 30.08.2016, aveva convenuto in giudizio la per ottenere il risarcimento dei Controparte_13 danni subiti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e alle Centrali private;
che la banca aveva provveduto alle segnalazioni nonostante il Prefetto di Taranto, con due distinti provvedimento del 30.06.2010 e del 07.07.2011, gli avesse accordato la sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 5, della l. 44/1999 per le vittime di usura;
che, avendo ottenuto i provvedimenti prefettizi, dal 30.06.2010 al maggio 2012, aveva omesso di onorare il pagamento dei ratei di mutuo;
che, sebbene le segnalazioni potessero essere effettuate in caso di crediti incagliati, ristrutturati, inadempimenti persistenti, crediti scaduti e sconfinamenti in via continuativa da oltre 90/180 giorni, la banca aveva effettuato le predette segnalazioni;
che il Tribunale di Taranto aveva però respinto la domanda, poiché la banca aveva ricevuto formale comunicazione della sospensione dei termini solo in data 14.07.2011, in occasione del rinnovo del beneficio, e da quella data non risultavano più iscrizioni;
che i propri assunti erano stati disattesi perché non era stata prodotta in giudizio la raccomandata con cui la banca era stata messa al corrente del primo provvedimento di sospensione;
che, sebbene avesse dato mandato al convenuto di provvedere all'invio delle comunicazioni alla banca, questi non vi aveva provveduto o non aveva comunque prodotto in corso di causa copia della raccomandata con le relative ricevute;
che nell'indice dell'atto di citazione prodotto in quel giudizio e nella memoria n.2 non c'era alcun cenno alle raccomandate, ma nel fascicolo di parte erano stranamente “presenti delle copie delle due raccomandate, ma solo quella concernente il secondo provvedimento di sospensione,
…. quella del luglio 2011,” era “corredata di ricevuta, mentre l'altra ne” era
“sfornita” e presentava, “in epigrafe, una correzione della data di redazione, eseguita a penna”;
che, in particolare, l'1 finale del 2011 era stato arrotondato a 0, tramutando il 2011 in 2010, ma nel corpo della missiva si continuava a fare riferimento al provvedimento di sospensione prefettizio del 2011;
che il convenuto aveva spedito altre raccomandate per conto di esso
24 attore relative a sospensione prefettizie da portare a conoscenza di e, pertanto, gli aveva affidato l'incarico di provvedere anche CP_6 alla comunicazione di tali provvedimenti alla Controparte_13
;
[...]
che, in tal senso, depone il fatto che la missiva contenuta nel fascicolo di parte e oggetto dell'alterazione reca la firma del convenuto ed è redatta su carta intestata del professionista;
che, se fosse stato suo obbligo quello di provvedere a tale comunicazione, il convenuto avrebbe dovuto consigliargli di astenersi dalla proposizione del giudizio, quanto meno per la parte di domanda relativa all'anno 2010;
che, in conseguenza della condotta negligente del convenuto, ha subito i seguenti danni:
o un danno pari ad € 2.800,00, vale a dire l'importo delle spese legali che è stato condannato a pagare nei confronti della banca;
o un danno consistito nel mancato accesso al credito per via della mancata sospensione dei ratei bancari e ipotecari, per l'omessa comunicazione del provvedimento prefettizio al Monte dei Paschi di Siena;
o un danno consistito nel calo del volume d'affari che ne è derivato per la sua attività commerciale;
o un danno d'immagine e alla reputazione arrecato dalla sua iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e alle centrali private;
o un danno alla salute, avendo patito stress da ansia, per essersi trovato in una situazione di esposizione bancaria che ha messo a rischio la stessa sopravvivenza della sua attività commerciale e buona parte del suo patrimonio personale, “dalla quale è riuscito a risolversi solo con grandi sacrifici e difficoltà di ogni genere”;
che i danni possono essere liquidati in via equitativa nella misura di € 25.000,00. Con la memoria n. 1 ha precisato che la condotta omissiva addebitata al proprio difensore è duplice: la prima non aver provveduto alla comunicazione del decreto prefettizio alla banca, la seconda aver promosso il giudizio nei suoi confronti senza che ne sussistesse il presupposto. Parte convenuta ha invece dedotto:
che non gli era stato conferito alcun incarico avente ad oggetto le
25 comunicazioni da effettuare a Banca MPS;
che non avrebbe potuto produrre ciò che il cliente non gli aveva consegnato;
che eventuali richieste di risarcimento per l'attività stragiudiziale da lui svolta nel 2010 sarebbero prescritte. Preliminarmente, va osservato che l'illustrazione dei presupposti costitutivi dell'asserita responsabilità del difensore è piuttosto confusionaria. Dalla lettura dell'atto di citazione e della memoria n. 1, si evince:
che l'attore si è lamentato della mancata comunicazione alla banca, da parte del convenuto difensore, del provvedimento prefettizio di sospensione del 2010 (prima omissione) e, in alternativa, della mancata produzione in giudizio della raccomandata (seconda omissione) (cfr. pag. 34 e 36 dell'atto di citazione);
che, secondo l'attore, sebbene le sue doglianze fossero fondate, le stesse non hanno trovato riscontro in giudizio a causa delle predette omissioni;
che da tali omissioni sarebbero derivati i danni sopra elencati, consistiti nelle spese del giudizio, nel danno di immagine, nella lesione del diritto di difesa, nel calo del volume d'affari;
che l'attore aveva subito anche gli ulteriori danni consistiti nel mancato accesso al credito, imputato dall'attore però all'omessa comunicazione del provvedimento prefettizio, e nella lesione della sua salute, per essersi trovato a fronteggiare una esposizione bancaria che ha messo a rischio la sopravvivenza della sua attività commerciale. Nell'atto di citazione l'attore ha anche precisato che, se fosse stato suo compito quello di inviare la raccomandata alla banca, allora sul convenuto incombeva l'obbligo di informarlo della carenza documentale e, di conseguenza, di astenersi dalla promozione del giudizio. Il tenore letterale degli scritti difensivi induce a ritenere che, a dispetto delle apparenze, l'attore non abbia in realtà inteso lamentarsi dell'omesso assolvimento degli obblighi informativi gravanti sul difensore e del consequenziale obbligo di dissuasione dall'intraprendere giudizi infondati. L'espressione utilizzata nell'ultimo periodo di pagina 35 dell'atto di citazione (sopra riassunta) va intesa esclusivamente in chiave argomentativa, in quanto l'attore ha fatto solo riferimento all'ipotesi che potesse gravare su di lui l'obbligo di comunicazione alla banca, avendo di contro impostato la domanda sul presupposto dell'omesso adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del difensore.
26 Inoltre, l'attore non avrebbe comunque assolto ad uno specifico e puntuale onere di allegazione del nesso di causalità tra una simile omissione (violazione del dovere di dissuasione) e i danni lamentati, avendo richiamato un lungo elenco di danni che non hanno alcuna correlazione causale con una simile inadempienza, fatta eccezione per il solo danno consistito nel pagamento delle spese di lite. In altri termini, l'attore, nell'eventualità del caso, avrebbe potuto dolersi solo del pagamento delle spese di lite quale conseguenza del suo coinvolgimento in un giudizio inutile e sin dall'origine infruttuoso, ma non anche delle ulteriori voci di danno reclamate (danno all'immagine, danno alla salute, calo del volume d'affari e mancato accesso al credito), che nulla hanno a che vedere con l'eventuale violazione del predetto dovere di dissuasione. Chiarito tale aspetto, va ulteriormente precisato che il Tribunale di Taranto, nel rigettare la domanda che aveva proposto l'odierno attore, non ha fatto leva solo sulla mancata comunicazione alla banca del primo provvedimento prefettizio di sospensione del 2010. Ed invero, dalla disamina della sentenza e dell'atto di citazione, si evince:
che con il patrocinio del convenuto, aveva Parte_1 censurato il comportamento scorretto della banca che, a suo dire, aveva segnalato un debito insoluto dello stesso Parte_1 aggiornando in peius la variabile indicativa dello stato del rapporto creditizio;
che, secondo l'attore, fino al giugno del 2010, lo stato del rapporto era contrassegnato con il numero 91, ed era quindi regolare, mentre successivamente era stato rettificato nel codice “831 “832”, indicativo dei crediti scaduti e sconfinati da più di 180 giorni;
che secondo quanto rilevato dal Tribunale, dal luglio 2009 al giugno 2011, non vi erano indici sintomatici di uno stato anomalo del rapporto di mutuo, che appariva privo di insoluti e che non era quindi esplicitata alcuna situazione di inadempienza nel pagamento delle rate interessate dall'effetto sospensivo (ratei in scadenza da luglio 2010);
che, sempre secondo il Tribunale, sebbene lo stato del rapporto fosse stato riclassificato con il codice 832, ciò non implicava una variazione patologica del rapporto né tantomeno una riclassificazione negativa del credito;
che anche per le altre linee di credito valevano le medesime considerazioni, in quanto lo sconfinamento con reiterata inadempienza risaliva al luglio del 2009
27 e la banca non aveva operato alcuna modifica o segnalazione peggiorativa;
che la domanda risarcitoria era comunque sfornita di prova per quel che concerneva i danni lamentati. Alla luce di quanto emerso, è agevole osservare come manchi anche qui il nesso di causalità tra le omissioni lamentate (mancata comunicazione della sospensione e, in alternativa, mancata produzione della raccomandata) e gli invocati danni. Ed invero, qualora il difensore avesse adempiuto a tali asseriti doveri, la domanda sarebbe stata comunque rigettata sulle base delle ulteriori considerazioni espresse dal Tribunale di Taranto, atteso peraltro che, in questa sede, l'attore non ha fornito ulteriori elementi in base ai quali ritenere che la domanda sarebbe stata accolta o fosse comunque fondata, limitandosi ad ascriverne il rigetto all'omessa produzione della raccomandata (cfr. pag. 33, dove di parla genericamente di tesi difensiva dell'attore fondata). L'attore ha inoltre espressamente correlato l'omesso invio della raccomandata, incombente che avrebbe assegnato al convenuto nel 2010, al danno consistito nel mancato accesso al credito (“per via della mancata sospensione dei ratei bancari e ipotecari, per l'omessa comunicazione del provvedimento prefettizio al Monte dei Paschi di Siena”, cfr. pag. 36 dell'atto di citazione). Dalla caotica esposizione dell'attore, sembra che questi si sia lamentato del fatto che l'omessa segnalazione non avrebbe comportato la sospensione dei ratei bancari e gli avrebbe impedito di accedere al credito. Ai fini del rigetto della domanda, è sufficiente rilevare che l'attore non ha dato prova del danno, consistito a suo dire nell'impossibilità di accedere al credito, essendosi limitato a deduzioni prive di riscontri probatori, senza neanche chiarire a cosa servisse nello specifico accedere ad ulteriori finanziamenti. Peraltro, la domanda in questione risulterebbe anche prescritta a fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto con riferimento all'attività stragiudiziale. Ed invero, non essendo stato precisato dall'attore il momento in cui si sarebbe verificato il presunto calo d'affari ricollegabile alla lamentata omissione, nel computare il termine di prescrizione non si può che fare riferimento al momento della condotta omissiva, risalente quantomeno al giugno del 2010 (la lettera dell'ottobre 2020 con cui l'attore aveva chiesto al convenuto il risarcimento dei danni, oltre che essere tardiva, non fa riferimento al danno derivante da omesso invio della raccomandata, ma solo a quello derivante dalla mancata produzione della stessa in giudizio). Per il resto, del tutto sfornite di prova sono le allegazioni relative ai presunti danni lamentati, aventi ad oggetto la compromissione del diritto alla salute
28 (peraltro collegata all'esposizione bancaria da cui era gravato, che nulla ha a che vedere con le presunte responsabilità omissive del difensore convenuto), del calo del volume d'affari (dedotto solo in modo generico) e del danno all'immagine (descritto in termini assolutamente generici e non circostanziati).
17. Sull'invocato risarcimento del “danno non patrimoniale da lesione del diritto di difesa”. In alcune circostanza l'attore ha invocato il risarcimento del danno per lesione del diritto alla difesa quale danno non patrimoniale. Alle considerazioni sopra espresse in ordine all'infondatezza di tutte le pretese avanzate, va aggiunta anche quella che concerne la genericità dell'invocata voce di danno, che, nella prospettiva illustrata dall'attore, non ha peraltro alcun collegamento con la compromissione di interessi non patrimoniali. Il diritto alla difesa costituisce un diritto costituzionalmente garantito che assurge ad interesse giuridico protetto dall'ordinamento, ma i singoli danni conseguenza che derivano da una sua eventuale lesione sono cosa ben diversa e, se si atteggiano come danni non patrimoniali, devono essere descritti facendo ricorso alle tradizionali categorie del danno morale, del danno esistenziale e del danno biologico;
evenienza che, nel caso di specie, non si è verificata, in quanto l'attore ha di fatto correlato la presunta violazione di tale diritto a pregiudizi di natura patrimoniale.
18. Spese del giudizio. Le spese del giudizio, liquidata ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (parametri minimi, considerato che il valore della causa è prossimo al parametro inferiore dello scaglione di riferimento) seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, tenuto conto del valore della domanda12. Le spese del giudizio, relativamente al rapporto tra parte attrice e la terza chiamata, seguono del pari la soccombenza e vengono liquidate con le modalità sopra indicate. Al riguardo, va precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“l'attore soccombente è tenuto al rimborso delle spese processuali non solo del convenuto, ma
29 anche dei terzi da questo chiamati in causa.”13. E ancora, è stato precisato che: “In base al principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa.”14. Alla luce delle prospettazioni di parte attrice, e a prescindere dalla fondatezza delle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa in ordine all'operatività della polizza, la scelta del convenuto di chiamare in causa la compagnia assicuratrice con cui aveva sottoscritto un contratto per la copertura dei rischi professionali non può certo dirsi arbitraria o eccentrica rispetto alle premesse dell'atto di citazione15. 13 Cassazione civile sez. III, 25/05/2018, n.13073 “..7. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si deduce la violazione e/o la falsa applicazione di legge, l'inapplicabilità del principio espresso da Cassazione, sentenza numero 3552 del 10 novembre 2011 al caso concreto, la violazione dell'art. 91 dell'art. 92 c.p.c., in quanto non potevano essere addossate alla ricorrente le spese processuali sostenute dalle terze chiamate. L'assunto è infondato poichè la sentenza impugnata ha fatto proprio l'insegnamento della Corte di cassazione espresso con la sentenza numero 23.552/2011, secondo cui l'attore soccombente è tenuto al rimborso delle spese processuali non solo del convenuto, ma anche dei terzi da questo chiamati in causa. Su questo principio si fondano sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado impugnata. Non coglie nel segno soprattutto quanto dedotto dalla parte ricorrente in punto di non condivisibilità del principio in questione perchè esso esporrebbe l'attore al rischio di dover rimborsare le spese di lite a un numero indefinito di terzi chiamati, posto che la chiamata del terzo è una facoltà processuale del convenuto sottoposta al vaglio del giudice di prime cure che l'autorizza secondo i presupposti di legge, presupposti peraltro la cui sussistenza non viene neanche censurata nel caso di specie. Non può neanche farsi correttamente riferimento al fatto che le compagnie assicuratrici, in via cautelativa, pur ritenendo infondate le domande, hanno dedotto l'infondatezza della domanda di manleva per inoperatività della polizza, essendo questo un elemento di difesa secondario e subordinato all'accoglimento delle ragioni dell'attore. Nel ricorso, infatti non si specificano neanche i motivi per cui tale tesi ultima potesse avere fondamento. Il motivo è pertanto infondato alla luce del principio affermato dalla Corte di cassazione con le pronunce n. 7431/2012 e n.23552/2011.”. 14 Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n.6144. 15 Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n.6144: “….
3. Con il terzo motivo si denunzia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla condanna di nei confronti dei terzi chiamati in causa compagnia assicurativa Unipol Spa. CP_14 Infondatezza, contraddittorietà della motivazione".
3.1 La società ricorrente contesta la propria condanna al pagamento delle spese processuali in favore della propria assicuratrice della responsabilità civile, chiamata in garanzia per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore (domanda poi rigettata nel merito). Il motivo è fondato, per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al motivo precedente.
30
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande avanzate da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese legali, che liquida in € 11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese legali, che liquida in € 11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali. Così deciso in Taranto, in data 21/07/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
3.2 Anche in questo caso, la corte d'appello ha operato, nella sostanza una valutazione della (in)fondatezza virtuale della domanda di garanzia, in realtà rimasta assorbita, proposta dalla società convenuta nei confronti della società terza chiamata, alle luce delle difese svolte da quest'ultima, mentre avrebbe dovuto valutare, alla luce della prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio, e a prescindere dall'esito della successiva istruttoria, se l'evocazione in giudizio della compagnia assicuratrice della responsabilità civile, da parte della stessa convenuta, fosse addirittura priva di una ragionevole e logica connessione con la domanda proposta nei suoi confronti, al punto da potersi configurare del tutto eccentrica rispetto alla stessa, costituendo, quindi, un vero e proprio abuso del diritto di difesa e dello strumento processuale.”.
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 3453/2012, 11356/2006, 3635/2021, 9712/2020, 24594/2005. 2 Cfr. Cass. n. 7667/2006, 17573/2016 13833/2010. 3 Cfr. Cass. n. 6091/2020. 4 Cfr. Cass n. 25214/2015. 5 Cfr. Cass. n. 22922/2013. 6 Cfr. memoria di costituzione e risposta prodotta dal convenuto “Nonostante gli esosi versamenti di denaro, di cui si è già ampiamente detto, infatti, il ricorrente non ha curato con la necessaria diligenza del buon padre di famiglia gli interessi del proprio Assistito, anzi lo ha colposamente danneggiato in numerosi procedimenti giudiziari, tra i quali anche quelli per cui oggi è causa. In questa sede, per ciò che rileva ai fini del decidere, queste circostanze, oltre che a contestualizzare meglio la presente domanda, minano la credibilità del ricorrente, allorquando afferma di non aver mai ricevuto alcun pagamento e che, di conseguenza, ha rinunciato ai numerevoli mandati professionali ricevuti dal Sig. Parte_1 In buona sostanza, tutto ciò deve essere letto nel suo insieme e adrare quanto accaduto tra le parti, integrando e costituendo queste circostanze oggettive, perlomeno, delle presunzioni gravi, precise e concordanti che disattendono e smentiscono nel loro insieme tutte le pretese creditorie dell'Avv. CP_1
che perciò devono essere rigettate”.
[...] 7 Cassazione civile , sez. II , 20/10/2023 , n. 29182 “Nell'adempimento dell'incarico professionale, l'obbligo di diligenza ex articoli 1176, comma 2, e 2236 Cc dell'avvocato si estrinseca in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l'avvocato è tenuto a richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell'incarico, a indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, mentre è insufficiente che il cliente gli abbia rilasciato la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è indice univoco che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.” 10 Cassazione civile, sez. I, 27/12/2022, n. 37800 11 Cassazione civile, sez. III , 06/09/2024 , n. 24007; Corte appello , LE , sez. I , 26/07/2022 , n. 994 12 Cassazione civile , sez. VI , 21/01/2019 , n. 1518
“Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c. , è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c. , ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.”
contro
AVV. (C.F. ), difeso da se Controparte_1 C.F._2 stesso, con elezione di domicilio al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
GRASSO GIORGIO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_3 parte terza chiamata
OGGETTO: Responsabilità professionale avvocato CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa. ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 Controparte_1 chiedendo di accertare la responsabilità professionale ed extracontrattuale del convenuto in relazione a 13 procedimenti giudiziari da questi patrocinati per conto dell'attore. Ne ha chiesto la condanna, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 273.853,64, oltre interessi e rivalutazione
1 monetaria. Costituitosi in giudizio, l'avv. ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità delle domande avanzate, in quanto coperte da giudicato. Per il resto, ha contesto la fondatezza degli assunti di controparte, chiedendo il rigetto delle domande e, in caso di condanna, di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa. Si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa Controparte_2 terza chiamata, eccependo l'inoperatività della polizza e
[...]
l'infondatezza delle pretese attoree. In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via principale: rigettare le domande svolte dal Sig. nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1
poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di con Controparte_1 Controparte_3 riferimento al rischio assunto con il certificato n. BZ9C045224P-LB, con conseguente estromissione dello stesso Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, assolvendo la stessa con riferimento al rischio assunto con il Controparte_3 certificato n. BZ9C045224P-LB da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Sig. nei confronti dell'Avv. accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare l'inoperatività della Polizza n. BZ9C045224P-LB e/o la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'Avv. per tutti i motivi esposti in atti, e, per Controparte_1
l'effetto, con riferimento al rischio assunto con il CP_4 Controparte_3 certificato n. BZ9C045224P-LB dalle domande avverso la stessa proposte dal Sig.
Parte_1
- in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Sig. nei confronti dell'Avv. e di ritenuta Parte_1 Controparte_1 operatività della Polizza, previa decurtazione di ogni somma ex art. 1227 c.c. anche in via di equità e giustizia a carico di parte attorea, contenere l'obbligazione di manleva di
[...] con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_3
BZ9C045224P-LB (i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia, Controparte_1
e delle limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall' per lo stesso rischio ovvero, in Parte_2 subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute
2 secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.;”.
2. Sull'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta. Il convenuto ha rilevato che le domande sarebbero coperte Controparte_1 da giudicato, in quanto egli stesso aveva in precedenza avviato, nei confronti dell'attore due distinti procedimenti, davanti al Tribunale Parte_1 di Taranto e alla Corte d'appello di Lecce – Sez. Disaccata di Taranto, definiti con pronunce irrevocabili, volti ad ottenere il pagamento dei propri compensi professionali in relazione a più procedimenti patrocinati per conto dell'odierno attore. Secondo il convenuto, in quei due giudizi, avrebbe Parte_1 eccepito in riconvenzione l'inadempimento del mandato professionale e, sia il Tribunale, che la Corte d'appello, avrebbero ritenuto implicitamente infondate le denunciate inadempienze (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Da qui il maturare del giudicato, che coprirebbe il dedotto e il deducibile e, quindi, non solo le questioni poste sotto forma di domande ed eccezioni, ma anche quelle che le parti, pur non avendolo fatto, avrebbero potuto avanzare. L'eccezione, oltre ad essere stata proposta in modo poco circostanziato (basti pensare che non sono stati prodotti neanche gli atti introduttivi dei due procedimenti speciali con cui il difensore ha chiesto il pagamento dei propri compensi e che questo giudice, per individuare i procedimenti coinvolti ha dovuto desumerli dalle ordinanze che hanno definito i due giudizi, raffrontando i numeri di ruolo ivi indicati con la documentazione prodotta dall'attore) è priva di fondamento. Giova innanzitutto rammentare:
che il giudicato opera, come noto, entro limiti ben definiti, che sono sia di carattere soggettivo, che di carattere oggettivo;
che, in ordine ai primi, la decisione passata in giudicato fa stato tra le sole parti, i loro eredi e gli aventi causa, mentre, per quel che attiene ai secondi, l'effetto di irretrattabilità della questione resta circoscritto all'oggetto della pronuncia, il c.d. petitum, e alle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, la c.d. causa petendi;
che il giudicato si forma non solo sulle questioni che sono state oggetto di puntuale pronuncia (giudicato esplicito), ma anche su quelle espressamente trattate e decise, che rappresentano i presupposti logici e necessari delle prime, intendendosi pertanto
3 implicitamente decise (giudicato implicito)1; che il giudicato implicito in tanto si forma in quanto costituisce il presupposto logico-giuridico di un giudicato esplicito, ravvisandosi tra la questione decisa e quella che si assume decisa un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da non potersi decidere l'una senza l'altra2;
che il giudicato copre, inoltre, il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto della domanda, estendendosi alle questioni, proponibili in via di azione o eccezione che si sarebbero potute proporre e non lo furono3; che tale principio opera però entro i limiti della controversia svoltasi tra le parti, che sono segnati, come visto, dal petitum e dalla causa petendi;
che, pertanto, in applicazione della regola della copertura del dedotto e del deducibile, in un successivo giudizio è impedita non solo la riproposizione di questioni già decise, ma anche la proposizione, per la prima volta, di questioni che non sono state fatte valere in precedenza, le quali, in quanto ricomprese nell'oggetto del precedente giudizio, erano prospettabili e rilevanti all'interno dello stesso4; che la preclusione opera però nei limiti in cui la deduzione della questione finisca con il rimettere in discussione il contenuto del precedente accertamento;
quando, invece, l'oggetto del secondo processo non è uguale o dipendente da quello oggetto della sentenza passata in giudicato, la preclusione non opera;
che, in stretta correlazione con quanto fin qui dedotto, il giudicato esterno, che esprime il vincolo extraprocessuale della pronuncia divenuta irrevocabile, opera nei successivi giudizi in caso di identità di parti e sempre che il rapporto dedotto in giudizio sia il medesimo: in particolare, è necessario che l'accertamento compiuto nel giudizio chiusosi con sentenza passata in giudicato sia collegato al successivo da un nesso causale inscindibile, ovvero che ne costituisca la premessa logica ineludibile5. Ciò posto, il giudizio in questione ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno per asserite inadempienze contrattuali imputate al professionista, mentre i due giudizi sopra richiamati avevano ad oggetto il riconoscimento del diritto al compenso rivendicato dal difensore.
4 Sebbene vi sia identità di parti, com'è dato vedere, il presente giudizio ha un petitum, ossia un oggetto (diritto al risarcimento del danno), diverso da quello degli altri due procedimenti speciali (diritto al pagamento del compenso). A ciò va aggiunto:
che nella memoria difensiva del procedimento Parte_1 promosso dal convenuto davanti al Tribunale di Taranto per il pagamento dei compensi, ha elencato le asserite inadempienze descritte anche nell'odierno atto di citazione, al solo scopo di minare la credibilità del ricorrente senza manifestare la Parte_3 volontà di eccepire l'inadempimento del professionista per ottenere il diverso risultato di paralizzare la pretesa creditoria;
che nella memoria difensiva del procedimento Parte_1 azionato dal convenuto davanti alla Corte d'appello per il pagamento dei compensi, ha elencato le medesime inadempienze per dare atto dei rapporti travagliati tra le parti e per sottolineare il carattere strumentale della domanda di pagamento azionata da CP_1
senza quindi eccepire formalmente l'inadempimento del
[...] ricorrente. Sulla base della ricostruzione operata, occorre dunque chiedersi se le pronunce che hanno accolto le domande di pagamento dei compensi abbiano effetti riconducibili ad un giudicato esterno nell'ambito del presente giudizio, che ha invece ad oggetto una domanda risarcitoria fondata su inadempienze relative a vari mandati professionali;
e se tali pronunce contengano accertamenti sulla corretta esecuzione delle prestazioni professionali tali da assurgere a presupposto logico ed indefettibile del successivo ed odierno giudizio risarcitorio, con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto dedurre in quella sede l'inadempimento della controparte. La risposta non può che essere negativa, sia perché i giudizi divergono tra di loro (come accennato) in relazione al petitum (i precedenti giudizi concernono
5 una domanda di pagamento del compenso, mentre quello odierno concerne una domanda risarcitoria), precludendo così l'operatività del giudicato esterno, sia perché il Tribunale e la Corte d'appello non si sono pronunciati in ordine alla correttezza delle modalità di adempimento della prestazione. Del resto, ai fini dell'accoglimento di una domanda di pagamento del compenso professionale, l'attore, oltre a provare l'esistenza del titolo contrattuale, deve limitarsi a dimostrare di aver eseguito la prestazione. Il giudizio in ordine alla corretta modalità di adempimento è, infatti, del tutto ipotetico, in quanto rimesso alle eventuali eccezioni che la parte convenuta intende sul punto avanzare. Nel caso di specie, non ha Parte_1 eccepito l'inadempimento, avendo piuttosto avanzato altre eccezioni difensive poi disattese, sicché non si può neanche ritenere che l'accoglimento delle domande abbia implicitamente statuito sulla corretta modalità di adempimento delle prestazioni. Ciò sta a significare che, in base alla preclusione del dedotto e del deducibile, non può certamente dedurre (in via di azione o eccezione), Parte_1 in successivo giudizio, l'inadempimento dell'Avv. per Controparte_1 negare il suo diritto al compenso (in relazione ai quei procedimenti), ma può comunque ancora dedurre l'inadempimento della controparte nel successivo e diverso giudizio avente ad oggetto l'eventuale risarcimento del danno. Non essendo ravvisabile, nei giudizi relativi al pagamento del compenso professionale, né un esplicito, né un implicito accertamento sulla correttezza dell'adempimento, diventa superfluo chiedersi se tali accertamenti possano o meno fungere da presupposti logici indefettibili nell'ambito del successivo giudizio di risarcimento del danno. Ad ogni modo, l'eccezione di giudicato è infondata anche sotto altro profilo, in quanto solo per i procedimenti descritti ai punti 2), 3) e 13) dell'atto di citazione (di l'Avv. ha chiesto, Parte_1 Controparte_1 nell'ambito dei procedimenti speciali celebrati davanti dal Tribunale di Taranto e alla Corte d'appello, l'accertamento del diritto al pagamento del compenso. Gli altri episodi descritti ai punti 1) e da 4) a 12) dell'atto di citazione hanno invece ad oggetto ulteriori e diversi procedimenti patrocinati o che sarebbero dovuti essere patrocinati dall'Avv. , che non rientrano tra Controparte_1 quelli per il quali era stato chiesto in sede giudiziale il pagamento delle spettanze professionali.
3. Sulla responsabilità professionale dell'avvocato. Prima di vagliare le ragioni che ostano all'accoglimento delle domande, appare
6 opportuno rammentare quali sono i presupposti per ritenere configurabile una responsabilità professionale a carico del difensore. Come noto, la responsabilità dell'avvocato ha natura contrattuale e discende dal mancato o dall'inesatto assolvimento agli obblighi di prestazione che traggono origine dal mandato professionale. In linea generale, l'obbligazione nascente da un contratto d'opera intellettuale appartiene alla categoria delle c.d. obbligazioni di mezzi (o di diligenza o di comportamento), in cui il debitore non si vincola al raggiungimento del risultato ma assume piuttosto su di sé l'obbligo di eseguire diligentemente la prestazione (cfr. art. 1176, co. 2, c.c.), in modo da raggiugere il risultato sperato. Più nel dettaglio, nelle obbligazioni di mezzi, la prestazione dovuta consiste nel solo comportamento del debitore improntato ai canoni di diligenza, perizia e prudenza richiesti dal tipo di attività professionale svolta, a prescindere dal conseguimento del risultato utile anelato dal creditore. La prestazione professionale dell'avvocato, quando riguarda l'assistenza da prestare al proprio cliente in un giudizio, è certamente riconducibile nel novero delle obbligazioni di mezzi, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato, ma non a conseguirlo, stanti la fisiologica imprevedibilità dell'esito della lite e la natura discrezionale, sotto il profilo tecnico, delle strategie difensive scelte. L'esecuzione del mandato professionale è costellata anche da alcune prestazioni che, secondo alcuni, assumono la struttura di tipiche obbligazioni di risultato, come ad esempio quella che si ricollega al dovere di informazione del legale sugli aspetti essenziali delle scelte processuali, dovendo prospettare al cliente le questioni ostative riscontrate e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose (ad es. temerarietà della lite, prescrizione del diritto, intervenute decadenze etc.), dovendo invitarlo a comunicare o a fornire elementi utili alla soluzione positiva delle questioni, e dovendo financo dissuaderlo dall'intraprendere iniziative processuali infruttuose7.
7 Affinché possa configurarsi una responsabilità professionale, è in ogni caso necessario accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente addebitata all'avvocato e il danno lamentato dal cliente. In punto di oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
“il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. Pertanto l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica la prova - sulla scorta degli elementi che il cliente ha l'onere di fornire - che se il professionista avesse compiuto l'attività omessa il cliente avrebbe conseguito vantaggi economicamente valutabili.”8.
Cassazione civile , sez. III , 02/03/2021 , n. 5683 “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, secondo comma, e 2236 del codice civile impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo egli tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Tale obbligo si sostanzia, tra l'altro, in quello di richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso e di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.”; Tribunale , Roma , sez. XIII , 27/02/2023 , n. 3233 “L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
l'onere della prova dell'adempimento di tali doveri grava sul professionista.”; Tribunale , Monza , sez. I , 22/03/2023 , n. 670 “L'avvocato nell'adempimento del proprio incarico professionale, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. , ha l'obbligo di informare il cliente su tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato dissuadendolo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito verosimilmente sfavorevole. E' importante che il professionista metta il consumatore nelle condizioni di decidere consapevolmente se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista in quanto, generalmente, i clienti non possiedono conoscenze tecnico - giuridiche adeguate per poter consapevolmente valutare le possibili conseguenze delle attività giudiziali. In tale contesto, l'insistenza del cliente è irrilevante allorquando non risulti provato che lo stesso sia stato sufficientemente informato sui rischi connessi alla sua iniziativa.”; Corte appello , Genova , sez. I , 28/04/2021 , n. 478 “Per andare esente da responsabilità professionale, l'avvocato che promuove una causa completamente infondata (c.d. 'causa persa') deve provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione nei confronti del cliente a fronte di una irremovibile iniziativa dell'assistito e non si può limitare a dimostrare la semplice esistenza di un consenso consapevole da parte del proprio cliente.” 8 Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18011
“In materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. Pertanto l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica la prova - sulla scorta degli elementi che il cliente ha l'onere di fornire - che se il professionista avesse compiuto l'attività omessa il cliente avrebbe conseguito vantaggi economicamente
8 La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, pertanto, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia effettivamente stato ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone9.
4. Sull'episodio di cui al punto 1) dell'atto di citazione. A sostegno della pretesa risarcitoria avanzata, ha dedotto: Parte_1
che, con atto di citazione del 22.07.2005, aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Manduria (poi soppresso con trasferimento della procedura presso il Tribunale di Taranto), la banca Monte dei
valutabili. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente e adeguato alla natura dell'attività esercitata. In concreto, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente.”. 9 Cassazione civile sez. II, 24/04/2023, n.10864
“L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'articolo 1176, comma 2, del Cc, ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'articolo 2236 del Cc, la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'articolo 1460 del Cc, la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente e abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. Contemporaneamente, allorché il cliente deduca la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, peraltro, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone.” Cassazione civile, sez. III, 25/11/2022, n. 34787
“La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.”
9 , al fine di ottenere la ripetizione della somma di € Controparte_5
136.833,08, frutto di addebiti illegittimi (interessi ultralegali, illecita capitalizzazione trimestrale, applicazioni di cms non pattuita) effettuati dall'istituto di credito su conto corrente n. 72265/80 acceso nel periodo 1983-1984 presso la Banca del Salento, poi migrato nel conto corrente n. 722670/66, l'8.02.2000, del Monte dei Paschi di Siena e poi estinto nel 2001;
che, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto, dopo l'espletamento di apposita c.t.u. contabile, aveva condannato la banca a restituire la somma di € 93.124,35, oltre interessi e rivalutazione, nonché a corrispondergli l'importo di € 12.468,08 a titolo di spese legali;
che la banca aveva proposto appello e il convenuto aveva omesso di notiziarlo dell'impugnazione, con la conseguenza che era rimasto contumace, nonostante la procura rilasciata in primo grado abilitasse il difensore alla costituzione anche nel giudizio di secondo grado;
che il fascicolo di primo grado di esso attore non era stato acquisito unitamente al fascicolo d'ufficio e pertanto gli estratti conto prodotti non erano entrati a far parte del materiale probatorio messo a disposizione della Corte d'appello;
che esso attore non era stato in grado di produrre gli estratti conto afferenti al periodo gennaio-settembre 1989 e gennaio-dicembre 1990, relativi a 21 mesi,
che il c.t.u. aveva effettuato due ipotesi di calcolo e il giudice di primo grado aveva accolto quella più favorevole all'attore, che operava una ricostruzione logico deduttiva degli estratti conto mancanti, atteso che la banca, nonostante le richieste di produzione del contratto originario, non l'aveva mai messo a disposizione, essendo trascorso un decennio e non essendo più tenuta alla sua conservazione;
che l'altro criterio di calcolo faceva riferimento solo al periodo provato documentalmente, con la produzione degli estratti conto dal 1984-1985 al 2001, nonché del nuovo contratto del 1999;
che sarebbe stato fondamentale costituirsi in giudizio per sostenere che l'andamento del rapporto tra il 1985 e il 2001 avrebbe dovuto essere ricostruito, in parte, sulla base di prove presuntive, e, in parte, sulla base del successivo contratto del 1999;
che tali aspetti, ove portati all'attenzione del giudicante, avrebbero fatto sì, in uno alla condotta renitente della banca (che non aveva
10 messo a disposizione della parte il primigenio contratto di conto corrente) che la decorrenza del calcolo delle poste indebite sarebbe partita dall'anno 1985 anziché dal 1991, come ritenuto dal giudice dell'impugnazione per l'omessa produzione di tutti gli estratti conto in appello;
che il giudice di appello, in riforma dell'impugnata sentenza, aveva condannato la banca al pagamento della minor somma di € 31.682,13, a titolo di ripetizione di indebito, anziché € 93.121,35, oltre interessi, nonché alla restituzione della somma eccedente rispetto a quella liquidata dal primo giudice. L'avv. ha controdedotto: Controparte_1
che aveva deciso di non costituirsi in giudizio per Parte_1 evitare ulteriori spese, stante il panorama giurisprudenziale contrario al correntista, che nel caso di specie non aveva prodotto il contratto e gli estratti conto necessari;
che la procura conferita nel 2005 non poteva valere per il successivo giudizio e che non aveva provato il conferimento del mandato professionale;
che l'attore era costantemente collegato all'applicativo giustizia e non è quindi verosimile che non fosse al corrente dell'appello;
che il fascicolo di primo grado non era mai stato ritirato;
che l'attore gli aveva conferito mandato (unitamente ad un altro collegato abilitato al patrocinio per le giurisdizioni superiori) per ricorrere in Cassazione avverso la sentenza di appello, sicché è inverosimile che non fosse stato al corrente dell'appello.
Preliminarmente va rilevato che, nonostante le asserite (in questa sede) inadempienze imputate al convenuto per non aver notiziato l'attore della pendenza dell'appello e per non avergli consentito di costituirsi in giudizio, l'attore aveva comunque conferito mandato allo stesso convenuto, unitamente ad altro collega, per proporre ricorso in cassazione (la circostanza è pacifica tra le parti, come si desume dal tenore letterale della memoria n. 1 di parte attrice). Appare pertanto strano, in quanto non conferme a ciò che avviene nella generalità dei casi, che un cliente che si lamenta della mancata comunicazione della sentenza di appello e della sua contumacia decida in ogni caso di dare mandato al difensore ritenuto responsabile per proporre ricorso in cassazione avverso quella pronuncia. Il che porta, presuntivamente, a ritenere che i rapporti tra le parti non si fossero ancora deteriorati e che l'attore fosse al
11 corrente dell'esistenza del giudizio di appello. E porta poi ulteriormente a ritenere che la scelta di non proporre appello fosse stata concordata, come sostiene parte convenuta. Ad ogni modo, la pretesa risulta infondata anche sotto altro profilo. Parte attrice si lamenta sostanzialmente del fatto che l'omessa proposizione dell'appello non gli ha consentito di ottenere l'intero importo di € 93.121,35 liquidato dal primo giudice e che il difensore avrebbe dovuto produrre in giudizio il fascicolo di primo grado, contenente gli estratti conto documentati, per poi sostenere la bontà del criterio di calcolo adottato dal c.t.u., e fatto proprio dal primo giudice, per ricostruire l'andamento del rapporto nei periodi mancanti. Ciò posto, va innanzitutto rilevato:
che la Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, nel decidere la controversia, non ha dato rilievo all'omessa produzione degli estratti conto, ma piuttosto all'erronea applicazione, da parte del primo giudice, del criterio di riparto dell'onere della prova in materia di azione di ripetizione d'indebito;
che, infatti, sebbene non fossero stati prodotti in giudizio tutti gli estratti conto, la corte aveva comunque ritenuto corretto il calcolo del c.t.u. solo con riferimento al periodo compreso tra il 1991 e la chiusura del conto corrente (febbraio 2000), poiché documentato con i necessari estratti conto, da considerarsi l'unico lasso temporale validamente provato;
che la Corte d'appello aveva anche censurato il metodo adottato dal c.t.u. per ricostruire i periodi per i quali non erano stati prodotti i conti correnti;
che la corte aveva quindi ritenuto corretta la metodologia di calcolo utilizzata dal c.t.u. alle pagine 21 e 22 dell'integrazione di c.t.u. del 2011, che però non è stata prodotta da parte attrice (è stata prodotta solo la prima perizia e alcune pagine delle successive integrazioni, mancando quelle richiamate dalla corte);
che il richiamo, operato dalla Corte d'appello, all'assenza degli estratti conto in ragione della mancata acquisizione del fascicolo era solo incidentale, atteso che, nonostante la riscontrata carenza, la corte aveva comunque accolto una delle soluzioni del c.t.u. relativa ad estratti conto non presenti in grado di appello (dal 1991 al 2020, dato che mancavano tutti). Ad avviso di questo giudice, la domanda resta infondata, in quanto l'eventuale
12 costituzione in giudizio non avrebbe probabilmente modificato l'esito del processo, stante le originarie (sin dal primo grado) carenze probatorie relative ai periodi contabili non coperti. Va, infatti, rimarcato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.”10. La corte d'appello, alla luce dei periodi contabili non documentati, non ha fatto altro che ritenere corretta la metodologia di calcolo che partiva dall'ultimo degli estratti prodotti. Inoltre, l'attore non ha specificato neanche quali sarebbero state le altre prove documentali (ad es. partitari o altri documenti contabili) sulla base delle quali il convenuto avrebbe dovuto fornire al c.t.u. elementi ulteriori per la ricostruzione dei periodi mancanti, essendosi limitato a generiche affermazioni sulla valenza della prova presuntiva e sui principi astratti affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. vedi memoria n. 1). A nulla rileva l'asserita condotta reticente che la banca avrebbe avuto in quel giudizio, atteso peraltro che lo stesso attore aveva dedotto l'assenza dell'originario contratto e che non è stato provato che gli estratti conti fossero stati richiesti alla banca.
5. Sull'episodio di cui al punto 2 dell'atto di citazione. A sostegno della pretesa risarcitoria, ha dedotto: Parte_1
che, con il patrocinio del convenuto, aveva citato in giudizio CP_6 per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito
[...] di una illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, effettuata nonostante avesse ottenuto, in data 30.06.2010 e 07.07.2011, la sospensione prefettizia dei termini dei ratei;
che il Tribunale di Taranto aveva condannato la banca al risarcimento del danno, quantificato in € 35.000,00, oltre alla corresponsione delle
13 spese di lite;
che la Corte d'appello aveva riformato integralmente la sentenza, condannandolo al pagamento della somma di € 7.500,00 a titolo di spese legali;
che, pertanto, aveva dato mandato all'Avv. per Controparte_1 ricorrere in cassazione, sebbene questi non fosse abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;
che però non era stato proposto alcun gravame;
che, nella fattispecie, a prescindere dalla fondatezza o meno del ricorso in Cassazione, era stato leso il suo diritto di difesa e che aveva subito un danno pari ad € 51.014,36, ossia la somma riconosciutagli dalla sentenza di primo grado, aumentata delle spese di lite dei due gradi di giudizio. Controparte ha di contro dedotto:
che l'attore non ha dato prova del conferimento della procura speciale necessaria alla proposizione del ricorso. La pretesa avanzata dall'attore è priva di fondamento. L'attore sostanzialmente imputa al convenuto l'omessa proposizione del ricorso in cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello, senza tuttavia fornire, in modo peraltro consapevole, alcun elemento in ordine probabile fondatezza dell'impugnazione. Così facendo l'attore non ha allegato il nesso di causalità che dovrebbe legare l'omissione addebitata al difensore (omessa proposizione dell'impugnazione) all'asserito danno patito. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a più riprese, che: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziari, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento.”11.
14
6. Sull'episodio di cui al punto 3) dell'atto di citazione. A fondamento della pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
che, con il patrocinio del convenuto, aveva citato in giudizio CP_7
, titolare dell'omonima impresa edile, per sentirlo condannare al
[...] risarcimento dei danni relativi alle spese sostenute per l'eliminazione di vizi e alle riparazioni e difetti, nonché al mancato utilizzo di un immobile di sua proprietà sito in Sava;
che il Tribunale aveva rigettato la domanda sul presupposto dell'intempestiva denuncia dei vizi;
che la Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece condannato a pagargli l'importo di € Controparte_7
10.400,18, oltre rivalutazione, nonché le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
che l'avv. aveva omesso di proporre appello in Controparte_1 relazione all'originaria domanda di risarcimento per mancato utilizzo dell'immobile, con grave danno per esso attore, posto che il danno era
“convenzionalmente previsto ed economicamente quantificato da apposite clausole penali”;
che, anche laddove non si condividesse tale tesi, esso attore avrebbe comunque subito un evidente danno economico, pari ad € 25.720,64, in quanto l'effettiva soddisfazione risarcitoria è stata resa gravosa “alla luce della procrastinazione del suo riconoscimento in sede giudiziale”, atteso che esso attore ha spiegato intervento nella procedura esecutiva n. 114/2008 iscritta presso il Tribunale di Taranto nei confronti di
, per il recupero del credito portato dalla sentenza;
Controparte_7 procedura tuttora pendente.
Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia omesso di proporre un'impugnazione, la relativa responsabilità professionale non può affermarsi soltanto per il suo non corretto adempimento dell'attività professionale, atteso che è necessario accertare se l'evento produttivo del danno lamentato dall'assistito sia riconducibile al comportamento del legale -se effettivamente un danno vi sia stato- ed, infine, se, qualora questi avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mancando, diversamente, la dimostrazione del necessario nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato, commissiva od omissiva, ed il risultato causatone; Cassazione civile , sez. III , 28/05/2021 , n. 15032 La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
15 Parte convenuta ha controdedotto:
che l'attore non gli aveva conferito alcun mandato per proporre un controricorso nel giudizio di cassazione avviato da e Controparte_7 che l'esito del giudizio non era stato documentato. Dall'esame dell'atto di citazione relativo al giudizio in questione (prodotto da parte attrice con le memorie n. 2), si evince che aveva Parte_1 lamentato il mancato utilizzo dell'immobile per “lo svolgimento di un'attività commerciale”, chiedendo il pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 10.000,00 per il mancato uso dell'immobile e per la mancata concessione in affitto dello stesso. La Corte d'appello, dopo aver accolto l'impugnazione proposta da Parte_1
e aver parzialmente accolto l'originaria domanda risarcitoria, ha
[...] rilevato che questi non aveva formulato appello in relazione alla domanda di risarcimento per il mancato uso del bene. Ciò posto, va anche qui rilevata la carenza di allegazione in ordine al nesso di causalità tra l'omissione addebitata al difensore, mancata riproposizione della domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene, e l'asserito danno, in quanto l'attore non ha fornito la prova della verosimile fondatezza di tale pretesa. Non vi sono elementi da cui desumere per quanto tempo si sarebbe prodotto il disagio e se il danno sia consistito nell'omessa percezione di un affitto o nel mancato uso. Prova che non può essere desunta dal contratto d'appalto, pure prodotto dall'attore con la memoria n. 2, posto che lo stesso non contiene delle specifiche penali per il ritardo nella consegna dei lavori. L'art. 13 del contratto si riferisce infatti alle garanzie prestate dal committente in favore dell'impresa appaltatrice, prevedendo il pagamento di una penale di
€ 5.000,00 per inadempimento “delle disposizioni del…contratto, dovuti al disagio arrecato all'impresa per blocco lavori”. Per quel che concerne invece la seconda presunta inadempienza evidenziata, è sufficiente osservare che non è certo colpa del difensore una eventuale lungaggine processuale e lo stesso aveva comunque spiegato intervento in seno ad una procedura esecutiva per tentare il recupero del credito.
7. Sull'episodio di cui al n. 4) dell'atto di citazione. ha dedotto a fondamento della domanda: Parte_1
che, in ordine al giudizio intrapreso nei confronti di MPS per gli illegittimi addebiti effettuati su un suo conto corrente, aveva incaricato il convenuto di procedere ad un'azione legale nei confronti del di Giustizia per l'ingiustificata durata del processo (dieci CP_8
16 anni dopo l'iscrizione a ruolo);
che l'Avv. gli aveva consegnato un atto, Controparte_1 apparentemente riconducibile ad un'autorità giudiziaria, ma comunque privo di sottoscrizioni, datato 16 aprile 2016, dal quale si evinceva che il era stato condannato a risarcirgli la somma CP_8 di € 8.200,00 per l'irragionevole durata del processo, oltre spese legali;
che esso attore aveva poi appreso che non era stato promosso alcun giudizio e che erano ormai spirati i termini per la sua proposizione;
che a causa della condotta del convenuto ha quindi subito un danno da liquidarsi in via equitativa, pari ad € 30.000,00. Parte convenuta ha controdedotto:
che le doglianze dell'attore sono infondate e infamanti;
che non gli era mai stato affidato alcun incarico;
che l'attore, con una missiva dell'autunno del 2019, gli aveva chiesto informazioni sullo stato del processo, quando, stando a quanto da lui dichiarato, doveva essere già in possesso della sentenza, il che dimostrerebbe il suo intento persecutorio. Avendo parte convenuta negato il conferimento dell'incarico, era onere di parte attrice provare l'esistenza del mandato professionale, trattandosi di un fatto costitutivo della sua pretesa. Parte attrice non ha nemmeno specificato in quale periodo avrebbe conferito tale mandato. Nessuna prova può essere ricavata dall'ordinanza prodotta, a fronte delle affermazioni con cui il convenuto ha eccepito il carattere infamante delle doglianze, contestando di fatto la circostanza.
Tanto è sufficiente a far ritenere infondata la pretesa risarcitoria. Peraltro, parte attrice non ha neanche allegato un specifico danno, facendo un generico riferimento ad un risarcimento da determinare in via equitativa.
8. Sull'episodio di cui al n. 5 dell'atto di citazione.
A sostegno della pretesa, parte attrice ha dedotto:
che aveva dato mandato al convenuto di esperire un'azione per il ristoro del danno da irragionevole durata del processo in relazione ad un procedimento civile protrattosi per più di nove anni;
che il convenuto gli aveva dato un presunto provvedimento giudiziale che gli riconosceva la somma di € 4.800,00, ma in realtà non era stata proposta alcuna azione. Il convenuto ha formulato le medesime contestazioni riportato al punto 9.
17 Dal momento che le deduzioni di parte attrice e la domanda scontano le stesse carenze allegatorie e documentali evidenziate al punto precedente, e che il convenuto ha contestato espressamente tali deduzioni, la pretesa è infondata per le medesime considerazioni sopra espresse, alle quali si rinvia.
9. Sull'episodio di cui al punto n. 6 dell'atto di citazione. A fondamento della pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
che aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto un decreto ingiuntivo non opposto con cui era stato condannato al Controparte_9 pagamento, in favore di esso attore, della somma di € 5.000,00, oltre
€ 450,00 per spese legali;
che l'avv. aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo CP_1 anche nei confronti di , che si era costituito Persona_1 fideiussore del debitore CP_9
che, per mero errore materiale, il decreto era stato emesso solo nei confronti di;
Controparte_9
che l'avv. aveva omesso di chiedere la correzione dell'errore CP_1 materiale e che, pertanto, esso attore non dispone di alcun titolo esecutivo nei confronti del fideiussore, con la conseguenza che, essendo decorsi tre anni dall'ingiunzione, il credito è divenuto incerto;
che aveva dato mandato al convenuto per l'esazione forzosa del credito nei confronti di D' NO, ma non era stata avviata CP_9 alcuna azione esecutiva;
che il convenuto gli aveva consegnato un'istanza fallimentare promossa in danno di tutti i debitori, anche quelli pretermessi nel decreto ingiuntivo, che però non è mai stata promossa;
che il convenuto ha violato i doveri di lealtà e trasparenza che dovrebbero caratterizzare il rapporto con il cliente ed è stato leso il suo diritto di difesa, in quanto al soddisfacimento del proprio credito è divenuto più incerto e gravoso;
che il danno subito è pari all'importo liquidato nel decreto ingiuntivo, maggiorato dei canoni maturati fino all'effettivo rilascio dell'immobile; Parte convenuta ha dedotto, di
contro
:
che il debitore dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, CP_9 aveva iniziato a corrispondere degli acconti all'attore, pari a circa € 2.000,00, motivo per il quale lo stesso attore gli aveva chiesto di
18 attendere, anche perché nel frattempo gli era state riconsegnate le chiavi dell'immobile;
che l'istanza di fallimento non era stata deposita in quanto mancavano i presupposti di fallibilità. Innanzitutto va rilevato che parte attrice non si è lamentata di una eventuale prescrizione della pretesa creditoria. Ciò posto, la domanda è palesemente infondata. Parte attrice si lamenta in sostanza del fatto che il convenuto avrebbe omesso di chiedere la correzione dell'errore materiale, in modo da procurarsi un titolo esecutivo anche nei confronti del fideiussore, rendendo così incerto il credito. La pretesa è destituita di fondamento, in quanto parte attrice non ha chiarito i motivi per i quali il credito sarebbe divenuto nelle more incerto e non ha neanche dimostrato che il fideiussore era all'epoca titolare di un patrimonio utilmente aggredibile. Ne discende che non è stato allegato il nesso di causalità tra l'omissione/ritardo imputato al difensore e l'asserito danno sofferto. Parte attrice si lamenta anche dell'omessa proposizione di un'azione esecutiva e di un'istanza di fallimento, senza però fornire il minimo elemento per la valutazione della loro utilità. Anche qui quindi difetta l'accennato nesso di causalità. Né infine si comprende il motivo per il quale il presunto errore materiale non sarebbe più emendabile attraverso la correzione.
10. Sull'episodio di cui al punto 7) dell'atto di citazione. A sostegno della propria pretesa risarcitoria, l'attore ha dedotto:
che aveva conferito mandato al convenuto per citare in giudizio
, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di Controparte_7
€ 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno patito per il mancato utilizzo e godimento dell'immobile di sua proprietà sito in Sava, alla via Regina Margherita n. 24, a causa di difetti di esecuzione dei lavori di ristrutturazione già riconosciuti con la sentenza n. 359 della Corte d'appello di Lecce;
che il convenuto non aveva però provveduto all'iscrizione a ruolo della causa, sicché il danno da esso patito ammonta ad € 10.000,00, pari al credito per il quale era stato chiesto il risarcimento. Parte convenuta, di contro, ha dedotto:
che aveva effettivamente redatto l'atto di citazione, non lo aveva iscritto a ruolo perché i rapporti tra le parti non era più idilliaci e
19 l'attore non intendeva sottoscrivere una dichiarazione con la quale riconosceva i rischi della causa. La domanda è palesemente infondata. Parte attrice lamenta in sostanza la mancata proposizione della domanda risarcitoria, trattandosi di una omissione che le avrebbe causato un danno pari a quello dell'importo del risarcimento anelato. Anche qui, parte attrice ha omesso di allegare il nesso di causalità tra la dedotta omissione e il presunto danno, non avendo provato la verosimile fondatezza della pretesa risarcitoria. Peraltro, parte attrice non ha neanche dedotto se si trattava di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli chiesti con l'originario giudizio (circostanza che non si desume dalla lettura dell'atto di citazione non iscritto a ruolo), atteso che, come indirettamente paventato dal convenuto, la domanda si esponeva comunque al rischio di una declaratoria in inammissibilità per via della formazione di un possibile giudicato (va infatti rammentato che la domanda era stata proposta, ma in sede di appello non era sta più coltivata).
11. Sull'episodio di cui al punto n. 8) dell'atto di citazione. A sostegno della pretesa, l'attore ha dedotto: CP_1
che, in data 21.02.2017 aveva ricevuto dall' una missiva con la quale gli era stato chiesto di restituire la somma di € 2.064,10, poiché erano stati riscossi dei ratei di pensione in data successiva alla morte del pensionato;
che gli importi erano stati trattenuto dalla pensione erogatagli;
che aveva conferito mandato al convenuto per tutelare le proprie ragioni;
che il convenuto gli aveva rilasciato copia di una sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Taranto, che aveva accertato l'intervenuta CP_1 prescrizione del diritto di credito vantato dall'
che aveva quindi conferito mandato al difensore per il recupero del credito;
che l'avvocato gli aveva rimesso una copia di un ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo che però non era mai stato promosso;
che, recatosi in cancelleria, aveva scoperto che la sentenza del Tribunale di Taranto consegnatagli dall'avvocato riguardava in CP_1 realtà parti diverse e che invece la sentenza che lo riguardava era la n. 1415/2018, con cui era stato respinto il ricorso con condanna di esso attore al pagamento delle spese;
20 che esso attore, prima di recarsi in cancelleria e scoprire quanto accaduto, aveva dato mandato ad altro difensore per ottenere CP_1 dall' la ripetizione delle somme indebitamente trattenute;
CP_1
che aveva quindi dovuto avvisare l' dell'errore in cui era stato indotto e aveva chiesto quali fossero le modalità con le quali procedere alla refusione di quanto percepito;
che pertanto la condotta del difensore gli ha cagionato un danno di immagine, essendo la sua onorabilità stata lesa dal procedimento penale che potrebbe derivare a suo carico “per via della sentenza inesistente sulla scorta della quale è stato effettuato il pagamento di cui sopra”;
che la condotta del convenuto integra anche un illecito penale, in quanto questi, dissimulando la realtà, ha indotto un travisamento dei fatti nell'attore, che può integrare gli estremi della rilevanza penale;
che il danno patito può essere determinato in via equitativa nella misura di € 10.000,00. Controparte ha dedotto che le doglianze dell'attore sono infamanti, oltre che di difficile comprensione, e che nel corso degli anni gli aveva consegnato numerose sentenze, anche al fine di chiarire l'andamento della giurisprudenza locale, sicché è più plausibile che l'attore abbia fatto confusione tra le pronunce. Ha inoltre rilevato che non aveva nessun motivo di consegnargli sentenze ritoccate o di nascondergli una condanna pari ad € 850,00. La pretesa risarcitoria è priva di fondamento. Innanzitutto non è ben chiaro quale sia il motivo della doglianza, ma ad ogni modo si rileva che i pregiudizi lamentati sono del tutto ipotetici, in quanto fanno riferimento ad un presunto danno di immagine derivante da un ipotetico avvio di un procedimento penale, senza che venga però specificato il titolo del potenziale reato. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'asserito illecito extracontrattuale, non essendo chiaro quale reato avrebbe integrato la condotta del convenuto.
12. Sull'episodio di cui al punto n. 9 dell'atto di citazione. A fondamento della propria pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
che, con il patrocinio dell'avv. , aveva ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Taranto il decreto ingiuntivo n. 2429/2018, con cui era stato condannato al pagamento di € 5.000,00, Controparte_9 oltre spese;
21 che aveva dato mandato al convenuto per provvedere al recupero coattivo del credito, ma questi non aveva mai azionato alcuna procedura;
che, essendo trascorsi due anni e cinque mesi dalla notifica del decreto, la realizzazione del credito è diventata gravosa e incerta, tanto da potersi dire che il danno subito è in re ipsa. La domanda è palesemente infondata, atteso che parte attrice non ha allegato il nesso di causalità tra l'omessa attivazione della procedura esecutiva e l'asserito danno subito, non avendo fornito elementi utili a valutare l'eventuale capienza del patrimonio del potenziale debitore esecutato. Inoltre, non si comprende per quale motivo, dato che l'attore non fornisce informazioni in merito alle garanzie patrimoniali del debitore, il credito sarebbe diventato incerto per effetto del solo scorrere del tempo.
13. Sull'episodio di cui al punto n. 10 dell'atto di citazione. Parte attrice ha dedotto:
che aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto sentenza della Corte d'appello di Lecce di condanna di al pagamento della Controparte_7 somma di € 10.400,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 9.562,81 a titolo di spese legali;
che aveva dato mandato al convenuto per il recupero del credito, il quale si era limitato ad intervenire nella procedura esecutiva n. 114/2008, senza coltivare gli effetti dell'intervento;
che il convenuto ha omesso di promuovere ulteriori procedimenti esecutivi e di informare il debitore della possibilità di ricercare altri beni utilmente aggredibili;
che l'attore ha reso oltremodo gravoso e incerto il recupero del credito. Anche in questo caso la domanda è palesemente priva di fondamento. In sostanza l'attore si lamenta del fatto che il convenuto avrebbe omesso di coltivare l'intervento spiegato nell'esecuzione e avrebbe altresì omesso di informarlo della possibilità di aggredire altri beni del debitore. Oltre a difettare anche solo l'ombra di un legame causale tra le asserite omissioni e il presunto danno patito, per le ragioni sopra esposte, va anche osservato che le allegazioni di parte sono piuttosto generiche, in quanto non viene specificato in cosa sarebbe consistita l'omessa coltivazione dell'intervento e quali ulteriori beni del debitore avrebbe potuto aggredire.
22 14. Sull'episodio di cui punto n. 11 dell'atto di citazione. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che il Giudice di pace di Manduria aveva condannato la CP_11
a pagargli la somma di € 500,00;
[...]
che aveva conferito mandato al convenuto per il recupero del credito, ma questi era rimasto inerte;
che, a distanza di due anni dall'emissione del titolo, ha dovuto rivolgersi ad altro legale per mettere in esecuzione il titolo, come poi avvenuto;
che il danno può liquidarsi in via equitativa nella misura di € 5.000,00. La domanda è palesemente priva di fondamento. Oltre a difettare l'allegazione di uno specifico nesso di causalità tra l'omissione addebitata al professionista e il presunto danno, va osservato come, per stessa ammissione dell'attore, il credito è stato portato ad esecuzione. A ciò va aggiunto che essendo il debitore un istituto di credito, è inverosimile che non avesse capienza per il pagamento di un eseguo credito di
€ 5.000,00.
15. Sull'episodio di cui al punto n. 12 dell'atto di citazione. A fondamento della pretesa, parte attrice ha dedotto CP_1
che il giudice di pace di Manduria aveva condannato a rifondere in favore di esso attore la somma di € 217,50 a titolo di rimborso dell'imposta di registro;
che il convenuto aveva omesso di mettere in esecuzione il credito;
che l'omissione del difensore gli ha cagionato un danno consistito nel ritardo dell'inadempimento;
che era stato costretto a conferire mandato ad un altro difensore per il recupero del credito. La pretesa è destituita di fondamento, atteso che il danno è allegato in modo del tutto generico. Ed invero va al riguardo considerato che i crediti liquidi ed esigibili, qual è quello portato dalla sentenza, producono di diritto interessi in misura legale, che compensano il ritardo nel pagamento da parte del debitore. Nel caso di specie, lo stesso attore ha ammesso di aver recuperato il credito, sicché, in assenza di ulteriori descrizioni in merito al pregiudizio patito per il ritardo, non è dato comprendere in cosa sarebbe consistito l'invocato danno.
16. Sull'episodio di cui al punto n. 13 dell'atto di citazione
23 A fondamento dell'ultima domanda, parte attrice ha dedotto:
che, con atto di citazione del 30.08.2016, aveva convenuto in giudizio la per ottenere il risarcimento dei Controparte_13 danni subiti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e alle Centrali private;
che la banca aveva provveduto alle segnalazioni nonostante il Prefetto di Taranto, con due distinti provvedimento del 30.06.2010 e del 07.07.2011, gli avesse accordato la sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 5, della l. 44/1999 per le vittime di usura;
che, avendo ottenuto i provvedimenti prefettizi, dal 30.06.2010 al maggio 2012, aveva omesso di onorare il pagamento dei ratei di mutuo;
che, sebbene le segnalazioni potessero essere effettuate in caso di crediti incagliati, ristrutturati, inadempimenti persistenti, crediti scaduti e sconfinamenti in via continuativa da oltre 90/180 giorni, la banca aveva effettuato le predette segnalazioni;
che il Tribunale di Taranto aveva però respinto la domanda, poiché la banca aveva ricevuto formale comunicazione della sospensione dei termini solo in data 14.07.2011, in occasione del rinnovo del beneficio, e da quella data non risultavano più iscrizioni;
che i propri assunti erano stati disattesi perché non era stata prodotta in giudizio la raccomandata con cui la banca era stata messa al corrente del primo provvedimento di sospensione;
che, sebbene avesse dato mandato al convenuto di provvedere all'invio delle comunicazioni alla banca, questi non vi aveva provveduto o non aveva comunque prodotto in corso di causa copia della raccomandata con le relative ricevute;
che nell'indice dell'atto di citazione prodotto in quel giudizio e nella memoria n.2 non c'era alcun cenno alle raccomandate, ma nel fascicolo di parte erano stranamente “presenti delle copie delle due raccomandate, ma solo quella concernente il secondo provvedimento di sospensione,
…. quella del luglio 2011,” era “corredata di ricevuta, mentre l'altra ne” era
“sfornita” e presentava, “in epigrafe, una correzione della data di redazione, eseguita a penna”;
che, in particolare, l'1 finale del 2011 era stato arrotondato a 0, tramutando il 2011 in 2010, ma nel corpo della missiva si continuava a fare riferimento al provvedimento di sospensione prefettizio del 2011;
che il convenuto aveva spedito altre raccomandate per conto di esso
24 attore relative a sospensione prefettizie da portare a conoscenza di e, pertanto, gli aveva affidato l'incarico di provvedere anche CP_6 alla comunicazione di tali provvedimenti alla Controparte_13
;
[...]
che, in tal senso, depone il fatto che la missiva contenuta nel fascicolo di parte e oggetto dell'alterazione reca la firma del convenuto ed è redatta su carta intestata del professionista;
che, se fosse stato suo obbligo quello di provvedere a tale comunicazione, il convenuto avrebbe dovuto consigliargli di astenersi dalla proposizione del giudizio, quanto meno per la parte di domanda relativa all'anno 2010;
che, in conseguenza della condotta negligente del convenuto, ha subito i seguenti danni:
o un danno pari ad € 2.800,00, vale a dire l'importo delle spese legali che è stato condannato a pagare nei confronti della banca;
o un danno consistito nel mancato accesso al credito per via della mancata sospensione dei ratei bancari e ipotecari, per l'omessa comunicazione del provvedimento prefettizio al Monte dei Paschi di Siena;
o un danno consistito nel calo del volume d'affari che ne è derivato per la sua attività commerciale;
o un danno d'immagine e alla reputazione arrecato dalla sua iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e alle centrali private;
o un danno alla salute, avendo patito stress da ansia, per essersi trovato in una situazione di esposizione bancaria che ha messo a rischio la stessa sopravvivenza della sua attività commerciale e buona parte del suo patrimonio personale, “dalla quale è riuscito a risolversi solo con grandi sacrifici e difficoltà di ogni genere”;
che i danni possono essere liquidati in via equitativa nella misura di € 25.000,00. Con la memoria n. 1 ha precisato che la condotta omissiva addebitata al proprio difensore è duplice: la prima non aver provveduto alla comunicazione del decreto prefettizio alla banca, la seconda aver promosso il giudizio nei suoi confronti senza che ne sussistesse il presupposto. Parte convenuta ha invece dedotto:
che non gli era stato conferito alcun incarico avente ad oggetto le
25 comunicazioni da effettuare a Banca MPS;
che non avrebbe potuto produrre ciò che il cliente non gli aveva consegnato;
che eventuali richieste di risarcimento per l'attività stragiudiziale da lui svolta nel 2010 sarebbero prescritte. Preliminarmente, va osservato che l'illustrazione dei presupposti costitutivi dell'asserita responsabilità del difensore è piuttosto confusionaria. Dalla lettura dell'atto di citazione e della memoria n. 1, si evince:
che l'attore si è lamentato della mancata comunicazione alla banca, da parte del convenuto difensore, del provvedimento prefettizio di sospensione del 2010 (prima omissione) e, in alternativa, della mancata produzione in giudizio della raccomandata (seconda omissione) (cfr. pag. 34 e 36 dell'atto di citazione);
che, secondo l'attore, sebbene le sue doglianze fossero fondate, le stesse non hanno trovato riscontro in giudizio a causa delle predette omissioni;
che da tali omissioni sarebbero derivati i danni sopra elencati, consistiti nelle spese del giudizio, nel danno di immagine, nella lesione del diritto di difesa, nel calo del volume d'affari;
che l'attore aveva subito anche gli ulteriori danni consistiti nel mancato accesso al credito, imputato dall'attore però all'omessa comunicazione del provvedimento prefettizio, e nella lesione della sua salute, per essersi trovato a fronteggiare una esposizione bancaria che ha messo a rischio la sopravvivenza della sua attività commerciale. Nell'atto di citazione l'attore ha anche precisato che, se fosse stato suo compito quello di inviare la raccomandata alla banca, allora sul convenuto incombeva l'obbligo di informarlo della carenza documentale e, di conseguenza, di astenersi dalla promozione del giudizio. Il tenore letterale degli scritti difensivi induce a ritenere che, a dispetto delle apparenze, l'attore non abbia in realtà inteso lamentarsi dell'omesso assolvimento degli obblighi informativi gravanti sul difensore e del consequenziale obbligo di dissuasione dall'intraprendere giudizi infondati. L'espressione utilizzata nell'ultimo periodo di pagina 35 dell'atto di citazione (sopra riassunta) va intesa esclusivamente in chiave argomentativa, in quanto l'attore ha fatto solo riferimento all'ipotesi che potesse gravare su di lui l'obbligo di comunicazione alla banca, avendo di contro impostato la domanda sul presupposto dell'omesso adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del difensore.
26 Inoltre, l'attore non avrebbe comunque assolto ad uno specifico e puntuale onere di allegazione del nesso di causalità tra una simile omissione (violazione del dovere di dissuasione) e i danni lamentati, avendo richiamato un lungo elenco di danni che non hanno alcuna correlazione causale con una simile inadempienza, fatta eccezione per il solo danno consistito nel pagamento delle spese di lite. In altri termini, l'attore, nell'eventualità del caso, avrebbe potuto dolersi solo del pagamento delle spese di lite quale conseguenza del suo coinvolgimento in un giudizio inutile e sin dall'origine infruttuoso, ma non anche delle ulteriori voci di danno reclamate (danno all'immagine, danno alla salute, calo del volume d'affari e mancato accesso al credito), che nulla hanno a che vedere con l'eventuale violazione del predetto dovere di dissuasione. Chiarito tale aspetto, va ulteriormente precisato che il Tribunale di Taranto, nel rigettare la domanda che aveva proposto l'odierno attore, non ha fatto leva solo sulla mancata comunicazione alla banca del primo provvedimento prefettizio di sospensione del 2010. Ed invero, dalla disamina della sentenza e dell'atto di citazione, si evince:
che con il patrocinio del convenuto, aveva Parte_1 censurato il comportamento scorretto della banca che, a suo dire, aveva segnalato un debito insoluto dello stesso Parte_1 aggiornando in peius la variabile indicativa dello stato del rapporto creditizio;
che, secondo l'attore, fino al giugno del 2010, lo stato del rapporto era contrassegnato con il numero 91, ed era quindi regolare, mentre successivamente era stato rettificato nel codice “831 “832”, indicativo dei crediti scaduti e sconfinati da più di 180 giorni;
che secondo quanto rilevato dal Tribunale, dal luglio 2009 al giugno 2011, non vi erano indici sintomatici di uno stato anomalo del rapporto di mutuo, che appariva privo di insoluti e che non era quindi esplicitata alcuna situazione di inadempienza nel pagamento delle rate interessate dall'effetto sospensivo (ratei in scadenza da luglio 2010);
che, sempre secondo il Tribunale, sebbene lo stato del rapporto fosse stato riclassificato con il codice 832, ciò non implicava una variazione patologica del rapporto né tantomeno una riclassificazione negativa del credito;
che anche per le altre linee di credito valevano le medesime considerazioni, in quanto lo sconfinamento con reiterata inadempienza risaliva al luglio del 2009
27 e la banca non aveva operato alcuna modifica o segnalazione peggiorativa;
che la domanda risarcitoria era comunque sfornita di prova per quel che concerneva i danni lamentati. Alla luce di quanto emerso, è agevole osservare come manchi anche qui il nesso di causalità tra le omissioni lamentate (mancata comunicazione della sospensione e, in alternativa, mancata produzione della raccomandata) e gli invocati danni. Ed invero, qualora il difensore avesse adempiuto a tali asseriti doveri, la domanda sarebbe stata comunque rigettata sulle base delle ulteriori considerazioni espresse dal Tribunale di Taranto, atteso peraltro che, in questa sede, l'attore non ha fornito ulteriori elementi in base ai quali ritenere che la domanda sarebbe stata accolta o fosse comunque fondata, limitandosi ad ascriverne il rigetto all'omessa produzione della raccomandata (cfr. pag. 33, dove di parla genericamente di tesi difensiva dell'attore fondata). L'attore ha inoltre espressamente correlato l'omesso invio della raccomandata, incombente che avrebbe assegnato al convenuto nel 2010, al danno consistito nel mancato accesso al credito (“per via della mancata sospensione dei ratei bancari e ipotecari, per l'omessa comunicazione del provvedimento prefettizio al Monte dei Paschi di Siena”, cfr. pag. 36 dell'atto di citazione). Dalla caotica esposizione dell'attore, sembra che questi si sia lamentato del fatto che l'omessa segnalazione non avrebbe comportato la sospensione dei ratei bancari e gli avrebbe impedito di accedere al credito. Ai fini del rigetto della domanda, è sufficiente rilevare che l'attore non ha dato prova del danno, consistito a suo dire nell'impossibilità di accedere al credito, essendosi limitato a deduzioni prive di riscontri probatori, senza neanche chiarire a cosa servisse nello specifico accedere ad ulteriori finanziamenti. Peraltro, la domanda in questione risulterebbe anche prescritta a fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto con riferimento all'attività stragiudiziale. Ed invero, non essendo stato precisato dall'attore il momento in cui si sarebbe verificato il presunto calo d'affari ricollegabile alla lamentata omissione, nel computare il termine di prescrizione non si può che fare riferimento al momento della condotta omissiva, risalente quantomeno al giugno del 2010 (la lettera dell'ottobre 2020 con cui l'attore aveva chiesto al convenuto il risarcimento dei danni, oltre che essere tardiva, non fa riferimento al danno derivante da omesso invio della raccomandata, ma solo a quello derivante dalla mancata produzione della stessa in giudizio). Per il resto, del tutto sfornite di prova sono le allegazioni relative ai presunti danni lamentati, aventi ad oggetto la compromissione del diritto alla salute
28 (peraltro collegata all'esposizione bancaria da cui era gravato, che nulla ha a che vedere con le presunte responsabilità omissive del difensore convenuto), del calo del volume d'affari (dedotto solo in modo generico) e del danno all'immagine (descritto in termini assolutamente generici e non circostanziati).
17. Sull'invocato risarcimento del “danno non patrimoniale da lesione del diritto di difesa”. In alcune circostanza l'attore ha invocato il risarcimento del danno per lesione del diritto alla difesa quale danno non patrimoniale. Alle considerazioni sopra espresse in ordine all'infondatezza di tutte le pretese avanzate, va aggiunta anche quella che concerne la genericità dell'invocata voce di danno, che, nella prospettiva illustrata dall'attore, non ha peraltro alcun collegamento con la compromissione di interessi non patrimoniali. Il diritto alla difesa costituisce un diritto costituzionalmente garantito che assurge ad interesse giuridico protetto dall'ordinamento, ma i singoli danni conseguenza che derivano da una sua eventuale lesione sono cosa ben diversa e, se si atteggiano come danni non patrimoniali, devono essere descritti facendo ricorso alle tradizionali categorie del danno morale, del danno esistenziale e del danno biologico;
evenienza che, nel caso di specie, non si è verificata, in quanto l'attore ha di fatto correlato la presunta violazione di tale diritto a pregiudizi di natura patrimoniale.
18. Spese del giudizio. Le spese del giudizio, liquidata ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (parametri minimi, considerato che il valore della causa è prossimo al parametro inferiore dello scaglione di riferimento) seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, tenuto conto del valore della domanda12. Le spese del giudizio, relativamente al rapporto tra parte attrice e la terza chiamata, seguono del pari la soccombenza e vengono liquidate con le modalità sopra indicate. Al riguardo, va precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“l'attore soccombente è tenuto al rimborso delle spese processuali non solo del convenuto, ma
29 anche dei terzi da questo chiamati in causa.”13. E ancora, è stato precisato che: “In base al principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa.”14. Alla luce delle prospettazioni di parte attrice, e a prescindere dalla fondatezza delle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa in ordine all'operatività della polizza, la scelta del convenuto di chiamare in causa la compagnia assicuratrice con cui aveva sottoscritto un contratto per la copertura dei rischi professionali non può certo dirsi arbitraria o eccentrica rispetto alle premesse dell'atto di citazione15. 13 Cassazione civile sez. III, 25/05/2018, n.13073 “..7. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si deduce la violazione e/o la falsa applicazione di legge, l'inapplicabilità del principio espresso da Cassazione, sentenza numero 3552 del 10 novembre 2011 al caso concreto, la violazione dell'art. 91 dell'art. 92 c.p.c., in quanto non potevano essere addossate alla ricorrente le spese processuali sostenute dalle terze chiamate. L'assunto è infondato poichè la sentenza impugnata ha fatto proprio l'insegnamento della Corte di cassazione espresso con la sentenza numero 23.552/2011, secondo cui l'attore soccombente è tenuto al rimborso delle spese processuali non solo del convenuto, ma anche dei terzi da questo chiamati in causa. Su questo principio si fondano sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado impugnata. Non coglie nel segno soprattutto quanto dedotto dalla parte ricorrente in punto di non condivisibilità del principio in questione perchè esso esporrebbe l'attore al rischio di dover rimborsare le spese di lite a un numero indefinito di terzi chiamati, posto che la chiamata del terzo è una facoltà processuale del convenuto sottoposta al vaglio del giudice di prime cure che l'autorizza secondo i presupposti di legge, presupposti peraltro la cui sussistenza non viene neanche censurata nel caso di specie. Non può neanche farsi correttamente riferimento al fatto che le compagnie assicuratrici, in via cautelativa, pur ritenendo infondate le domande, hanno dedotto l'infondatezza della domanda di manleva per inoperatività della polizza, essendo questo un elemento di difesa secondario e subordinato all'accoglimento delle ragioni dell'attore. Nel ricorso, infatti non si specificano neanche i motivi per cui tale tesi ultima potesse avere fondamento. Il motivo è pertanto infondato alla luce del principio affermato dalla Corte di cassazione con le pronunce n. 7431/2012 e n.23552/2011.”. 14 Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n.6144. 15 Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n.6144: “….
3. Con il terzo motivo si denunzia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla condanna di nei confronti dei terzi chiamati in causa compagnia assicurativa Unipol Spa. CP_14 Infondatezza, contraddittorietà della motivazione".
3.1 La società ricorrente contesta la propria condanna al pagamento delle spese processuali in favore della propria assicuratrice della responsabilità civile, chiamata in garanzia per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore (domanda poi rigettata nel merito). Il motivo è fondato, per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al motivo precedente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande avanzate da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese legali, che liquida in € 11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese legali, che liquida in € 11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali. Così deciso in Taranto, in data 21/07/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
3.2 Anche in questo caso, la corte d'appello ha operato, nella sostanza una valutazione della (in)fondatezza virtuale della domanda di garanzia, in realtà rimasta assorbita, proposta dalla società convenuta nei confronti della società terza chiamata, alle luce delle difese svolte da quest'ultima, mentre avrebbe dovuto valutare, alla luce della prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio, e a prescindere dall'esito della successiva istruttoria, se l'evocazione in giudizio della compagnia assicuratrice della responsabilità civile, da parte della stessa convenuta, fosse addirittura priva di una ragionevole e logica connessione con la domanda proposta nei suoi confronti, al punto da potersi configurare del tutto eccentrica rispetto alla stessa, costituendo, quindi, un vero e proprio abuso del diritto di difesa e dello strumento processuale.”.
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 3453/2012, 11356/2006, 3635/2021, 9712/2020, 24594/2005. 2 Cfr. Cass. n. 7667/2006, 17573/2016 13833/2010. 3 Cfr. Cass. n. 6091/2020. 4 Cfr. Cass n. 25214/2015. 5 Cfr. Cass. n. 22922/2013. 6 Cfr. memoria di costituzione e risposta prodotta dal convenuto “Nonostante gli esosi versamenti di denaro, di cui si è già ampiamente detto, infatti, il ricorrente non ha curato con la necessaria diligenza del buon padre di famiglia gli interessi del proprio Assistito, anzi lo ha colposamente danneggiato in numerosi procedimenti giudiziari, tra i quali anche quelli per cui oggi è causa. In questa sede, per ciò che rileva ai fini del decidere, queste circostanze, oltre che a contestualizzare meglio la presente domanda, minano la credibilità del ricorrente, allorquando afferma di non aver mai ricevuto alcun pagamento e che, di conseguenza, ha rinunciato ai numerevoli mandati professionali ricevuti dal Sig. Parte_1 In buona sostanza, tutto ciò deve essere letto nel suo insieme e adrare quanto accaduto tra le parti, integrando e costituendo queste circostanze oggettive, perlomeno, delle presunzioni gravi, precise e concordanti che disattendono e smentiscono nel loro insieme tutte le pretese creditorie dell'Avv. CP_1
che perciò devono essere rigettate”.
[...] 7 Cassazione civile , sez. II , 20/10/2023 , n. 29182 “Nell'adempimento dell'incarico professionale, l'obbligo di diligenza ex articoli 1176, comma 2, e 2236 Cc dell'avvocato si estrinseca in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l'avvocato è tenuto a richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell'incarico, a indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, mentre è insufficiente che il cliente gli abbia rilasciato la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è indice univoco che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.” 10 Cassazione civile, sez. I, 27/12/2022, n. 37800 11 Cassazione civile, sez. III , 06/09/2024 , n. 24007; Corte appello , LE , sez. I , 26/07/2022 , n. 994 12 Cassazione civile , sez. VI , 21/01/2019 , n. 1518
“Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c. , è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c. , ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.”