Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 2
Nell'appalto per la costruzione di edifico in base a progetto fornito dal committente, l'indagine sulla natura e la consistenza del suolo edificatorio rientra negli obblighi dell'appaltatore, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, con la conseguenza che i difetti della costruzione derivanti da vizi o da inidoneità del suolo comportano la responsabilità dell'appaltatore.
La responsabilità propria dell'appaltatore, in relazione allo speciale contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di appalto, sussiste anche nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità venga limitata dal controllo e dall'ingerenza del committente e dalle istruzioni dal medesimo impartite, direttamente o tramite il direttore dei lavori, tale sfera di autonomia dovendosi ritenere esclusa nel solo caso in cui ingerenza ed istruzioni abbiano una continuità ed una analiticità tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma, "ipso facto", in un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, l'autonomia e la responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il solo fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o a direttive del committente, sia perché tale circostanza non è idonea a trasformarlo in "nudus minister" di quest'ultimo, sia perché egli, comunque, non è tenuto a seguire supinamente direttive che importino lesioni di diritti assoluti dei terzi, ai quali non può opporre di aver cagionato il danno nella esecuzione degli obblighi contrattuali assunti verso il committente.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità per danni a terzi nell'appalto di opere pubblicheAccesso limitatoDomenico Chinello · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EV LD, quale erede di MA LB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato COSENTINO IU, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO CA, CO CH, RA TA VED. CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende unitamente agli avvocati FRANCO BERTAGNA, ROBERTO VIGOLTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NI LU O IN, IN MA, BE NC, BE NN, BE RI, PI AN, TE TT, NT OR, NT NN MA, NT IU, TT NZ, TT ND, RI AN VED. TT;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 14926/99 proposto da:
TT NZ, TT ND, RI VED. TT AN, quali eredi di IU TT, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato GUIDO NUCCI, che li difende unitamente all'avvocato ENRICO DEL PRATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
CO CA, CO CH, RA VED. CO TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende unitamente agli avvocati FRANCO BERTAGNA, ROBERTO VIGOLTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
EV LD, NI LU O IN, IN MA, BE NC, BE NN, BE RI quest'ultimo anche in proprio e tutti quali eredi di BE AN, PI AN erede di IC NI, TE TT, NT OR, NT NN MA, NT IU quale erede di NT MA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 16929/99 proposto da:
IN MA, BE NC, BE NN, BE OM, BE RI quest'ultimo anche in proprio e tutti quali eredi di BE AN, PI AN erede di IC NI, NT OR, NT TT quale erede di NT MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che li difende unitamente all'avvocato SERGIO ROMANELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
CO CA, CO CH, RA TA VED. CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende unitamente agli avvocati FRANCO BERTAGNA, ROBERTO VIGOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
EV LD, TT NZ, TT ND, RI AN VED. TT quale eredi di IU TT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 488/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 12/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato GI COSENTINO, difensore della ricorrente EV, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Giudo NUCCI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale ET +2 che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della TT +2 ed il rigetto del ricorso EV;
udito l'Avvocato Flaviano MINDOPI, per delega dell'avv. E. DANTE, depositata in udienza, difensore della controricorrente e ricorrente incidentale IN WI +7, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto dei ricorsi EV e ET;
udito l'Avvocato Franco BERTAGNA, difensore della resistente CO AN +2, che ha chiesto il rigetto di tutti e tra i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di tutti e tre i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO ed NA ZZ, proprietari di edificio sito in La Spezia, alla via Gramsci e De OB (d'ora in poi edificio "ZZ"), con atto di citazione notificato il 29 luglio 1976 convennero innanzi al Tribunale di detta città Emanuele NO costruttore in appalto del confinante edificio posto alla via Colombo, n.c. 138 (d'ora in poi edificio "ES"), ed i committenti dell'appalto in persona di AN ES, IC ES, LO ES, DO ES, WI LA, OR AR, NA RI AR, RI AR, IM ER, NA RI ER, NC ER, NA ER, AT PP, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni che assumevano di aver subito a causa della costruzione realizzata dai convenuti.
Esposero gli attori che la realizzazione dell'edificio "ES" in zona acquitrinosa, perché caratterizzata dal fenomeno cd. delle sprugole, aveva sconvolto il regime delle acque sotterranee, cagionando gravi lesioni al loro fabbricato.
I convenuti committenti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, opponendo, tra l'altro, che anche il fondo sul quale sorgeva l'edificio degli attori era acquitrinoso;
comunque, proposero domanda di rivalsa nei confronti dell'ing. GI AC, progettista e direttore dei lavori dell'edificio "ES", e del costruttore NO. Lo AC e l'NO resistettero sia alla domanda principale sia a quella di rivalsa, adducendo di avere operato con diligenza e nel rispetto delle regole dell'arte. Peraltro, lo AC faceva presente che aveva dovuto ottemperare alle prescrizioni dell'autorità comunale in sede di rilascio della licenza edilizia e che, comunque, implicando l'opera la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la sua responsabilità si sarebbe potuta ravvisare solo a titolo di dolo o colpa grave.
Con separato atto di citazione notificato l'11 luglio 1978 RO RI, GI MA, IO RI, IE IS, GI ID, IA ID ed IO ID, condomini dell'edificio "ES" i convennero innanzi allo stesso tribunale il costruttore NO e l'ing. AC per il risarcimento dei danni verificatisi nel loro edificio per colpa dei convenuti. Riunite le due cause, l'adito tribunale, in accoglimento della domanda principale, condannò gli originari convenuti committenti, LD CA, erede del defunto NO, AN AC, RE AC e LV RI, eredi dell'ing. AC, anch'esso deceduto, a risarcire, in solido tra loro, agli originari attori, RI ed NA ZZ, i danni dagli stessi sofferti;
condannò gli eredi NO e AC a risarcire i danni subiti da RO RI ed altri condomini dell'edificio "ES" condannò, infine, gli eredi NO e AC a rivalere i convenuti committenti e condomini dell'edificio "ES" delle conseguenze dell'accoglimento della domanda proposta dai ZZ nella misura, per l'erede dell'NO, di un terzo e, per gli eredi dell'ing. AC, dei residui due terzi.
Furono proposti tre appelli: il primo, da SA o SI VA, WI LA, NC ER, IM ed NA ER, quali eredi di IO ER, IM ER in proprio, EL RO, quale erede di AT PE, IC ES, OR ed NA RI AR, GI EN, quale erede di RI AR;
il secondo, da LV RI, RE AC ed AN AC, in qualità di eredi dell'ing. AC;
il terzo, da LD CA, quale erede dell'NO.
Gli appellati resistettero ai gravami e proposero, a loro volta, appelli incidentali.
I tre appelli furono riuniti ed, in esito al relativo giudizio, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza resa in data 12 giugno 1998, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dai ZZ nei confronti di SA o SI VA;
b) ha dichiarato OR AR, NA RI AR e GI EN, quest'ultimo quale erede di RI AR, solidalmente responsabili, unitamente agli altri soggetti già in primo grado ritenuti responsabili dei danni subiti dai ZZ, di tali danni, conseguentemente condannandoli al risarcimento nei confronti degli eredi ZZ, in persona di AN ZZ, RA ZZ e ER IA;
c) ha accolto la domanda di rivalsa proposta dai predetti AR nei confronti degli eredi NO e AC;
d) ha condannato gli eredi NO e AC a risarcire i danni subiti da SA o SI VA, EL RO, quale erede di AT PE, NA AR, - OR AR e GI EN, quest'ultimo quale erede di RI AR, da WI LA, NA ER, NC ER, IM ER e IC ES;
e) regolando il rapporto interno tra i committenti dell'edificio "ES" e gli eredi NO e AC, ha ritenuto i committenti concorrenti nell'evento dannoso nella misura di un quarto, l'erede NO nella misura di un quarto e gli eredi AC nella misura di due quarti;
f) ha compensato integralmente le spese tra la VA e gli eredi ZZ;
g) ha compensato, per entrambi i gradi, le spese tra i proprietari dell'edificio "ES" e gli eredi NO e AC, ponendo a carico di questi ultimi i restanti due terzi;
h) ha confermato, nel resto, l'impugnata sentenza;
i) ha condannato i proprietari dell'edificio "ES" a rimborsare agli eredi ZZ le spese del secondo grado di giudizio;
1) ha, infine, condannato gli eredi NO e AC a rimborsare a VA SI, EL RO, NA AR, OR AR, GI EN, WI LA, NA ER, NC ER, IM ER e IC ES le spese relative al giudizio d'appello, con riferimento al rapporto diretto inter partes. Per quel che ancora rileva in questa sede, il giudice d'appello ha osservato che la laboriosa indagine istruttoria compiuta in primo grado, in particolare la consulenza tecnica d'ufficio, fondata, non solo sulle deduzioni di parte attrice, bensì anche su di una accurata indagine storico documentale, sull'accertamento tecnico preventivo espletato dall'ing. AR e su di una apposita indagine geologica disposta dal Comune di La Spezia, era attendibilmente emerso che le lesioni manifestatesi nell'edificio "ZZ" e che ne avevano determinato il pericolo di rovina nonché quelle manifestatesi nello stesso edificio "ES" erano state causate da inidoneità all'edificazione dell'area destinata alla realizzazione dell'edificio "ES" nonché da erronea progettazione ed esecuzione delle fondazioni dello stesso edificio.
Era emerso, invero, ad avviso della corte di merito, che: 1^) le condizioni del sedime e, soprattutto, del sottosuolo di detta area erano naturalmente inidonee alla realizzazione di edifici, come, del resto, dimostrato anche da negativi tentativi di costruzione esperiti nel passato e noti ai convenuti perché l'area era caratterizzata dalla presenza di imponenti polle sorgive ("sprugole") e da instabilità degli strati sovrastanti e sottostanti alle vene di acqua circolanti in profondità; 2^) le fondazioni dell'edificio, pur in ottemperanza delle prescrizioni comunali, erano state realizzate con tecnica incongrua e mezzi inadeguati (palificazioni), sicché non poteva essere garantita la stabilità dell'edificio; 3^) tale intervento aveva provocato sconvolgimento del già precario equilibrio idrogeologico sotterraneo della zona, pregiudicando altresì la stabilità del sedime dell'edificio "ZZ"; 4^) non vi erano ragioni per individuare una corresponsabilità degli attori ZZ.
In ordine alle rispettive responsabilità dei convenuti, la corte distrettuale ha ritenuto che: a) trattandosi di danno particolare, connesso allo sconvolgimento idrogeologico determinato dall'espletamento di attività pericolosa, i committenti non erano esonerati da responsabilità per essersi affidati all'appaltatore NO ed al progettista-direttore dei lavori ing. AC, soggiacendo al dovere di ingerenza e sorveglianza volto ad assicurare che l'attività pericolosa fosse svolta, non solo a regola d'arte, ma specificamente in modo da non arrecare danni a terzi (Cass., 12 dicembre 1988, n. 6739); b) la responsabilità dei committenti non escludeva quella dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, poiché, quanto al primo, andava rilevato che lo stesso, pur ripetutamente reso edotto della pericolosità della situazione e diffidato dall'eseguire lavori potenzialmente pregiudizievoli, si era sottratto al dovere di comportarsi da imprenditore accorto e di verificare la congruità del progetto e gli eventuali vizi, manifestando, apertamente, se del caso, il proprio dissenso ne' risultava che egli, nell'esecuzione dell'appalto, fosse del tutto privo di autonomia;
c) tale responsabilità aveva natura, oltre che contrattuale nel rapporto con i committenti, anche extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., atteso il pericolo di rovina manifestatosi nell'edificio "ZZ"; d) allo stesso titolo, con riferimento alla responsabilità verso i ZZ, oltre che a titolo contrattuale, per i danni subiti dai committenti, doveva rispondere l'ing. AC, senza che potesse trovare applicazione la limitazione prevista dall'art. 2236 cod. civ., sia perché egli era sicuramente consapevole dei rischi connessi all'attività edificatoria su quell'area, sia perché egli avrebbe potuto e dovuto far svolgere, a sua volta, opportune indagini idrogeologiche;
e) ne' la responsabilità del progettista-direttore dei lavori, al pari di quella dell'appaltatore, poteva escludersi in considerazione delle prescrizioni tecniche dettate dall'autorità comunale in sede di rilascio della licenza edilizia, atteso il diverso piano sul quale dette prescrizioni operavano rispetto alla responsabilità per danni cagionati a terzi.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale LD CA, nella qualità di erede dell'NO, affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso solo al terzo motivo ed, a loro volta, propongono ricorso incidentale, fondato su sei motivi, gli eredi dell'ing. AC, nelle persone di RE AC, AN AC e LV RI, ved. AC, i quali, per il resto, aderiscono al ricorso principale. Gli stessi atti propongono altresì i committenti WI LA, NC ER, NA ER, NA ER, IM ER, quest'ultimo anche in proprio e tutti quali eredi di IO ER, EL RO, erede di AT PP, OR AR e IC EN, quest'ultima quale erede di RI AR. Il loro ricorso incidentale si fonda su due motivi.
Gli eredi di IO ZZ, nelle persone di AN ZZ, RA ZZ e ER IA, ved. ZZ, resistono con separati controricorsi al ricorso principale, al ricorso incidentale degli eredi AC ed al ricorso incidentale dei committenti. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i tre ricorsi vanno riuniti, essendo diretti verso la stessa sentenza. Col primo motivo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 62, 101, 112, 115, 132, 156 e sgg., 194 e sgg., 345, co. 3^, cod. proc. civ.; 2697, 2727-2729 cod. civ.; 3, 24, co. 2^, e 111 Cost. nonché
per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che: a) la consulenza tecnica d'ufficio, costituente parte integrante e decisiva della decisione, ignora del tutto gli atti di parte ricorrente e del suo consulente di parte, prof. Tagliavini, evidenzianti fatti pacifici, quali l'inefficienza della rete fognaria dell'edificio "ZZ"; l'eccezionale piovosità della stagione invernale 1976-1977, l'inerzia colposa degli attori, ecc., rilevanti al fine di decidere in ordine all'esistenza del nesso di causalità;
b) di contro, per i CC.TT.UU. sembra far fede solo ciò che è meramente dichiarato dagli attori ZZ ed ipotizzato dal loro consulente di parte, anche per mancanza di autonomo accertamento da parte loro, sicché si è verificata una grave menomazione del diritto di difesa dell'NO e della ricorrente nonché la violazione delle norme relative allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio; c) in particolare, l'omesso esame degli atti di parte NO e del suo consulente tecnico ha fuorviato il giudice d'appello quando ha esclusa la possibilità di ravvisare il concorso di colpa dei ZZ, poiché detti atti evidenziavano molteplici elementi che assumevano, al riguardo, decisivo rilievo. La censura, cui aderiscono i ricorrenti incidentali eredi AC, è priva di fondamento.
Essa, che, nonostante la deduzione della violazione di una serie di norme giuridiche, si sostanzia, in definitiva, nella denuncia di omessa motivazione circa il rapporto di causalità ed il concorso di condotta colposa degli attori ZZ, ignora il costante e condiviso insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, spettando, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la denuncia del vizio di motivazione al riguardo è fondata solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato, od insufficiente, esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del processo logico-giuridico posto a base della decisione" (sent. n. 4916/2000; sent. n. 3750/1969). Alla stregua di tale principio di diritto, considerato che in ordine al rapporto eziologico tra la realizzazione dell'edificio "ES" ed i fenomeni dannosi manifestatisi nello stesso edificio e nell'edificio "ZZ" la corte genovese si diffonde in una serie di considerazioni logiche e tra loro coerenti, sicché la sua decisione risulta congruamente e sufficientemente motivata, deve ritenersi irrilevante l'omesso, specifico esame di elementi di fatto eventualmente rappresentati dall'NO e dalla sua erede in ordine al rapporto di causalità ed, in particolare, all'efficienza causale di condotte colpose dei ZZ, peraltro genericamente indicate nel motivo in esame, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Nè maggior pregio riveste la censura laddove denuncia l'unilateralità dell'indagine svolte dai CC.TT.UU., che avrebbero fondato le loro valutazioni esclusivamente su quanto dichiarato dagli attori ed ipotizzato dal loro consulente tecnico ed avrebbero trascurato di compiere un'autonoma indagine, perché: a) in punto di accertamento del rapporto di causalità, la consulenza tecnica d'ufficio risulta fondata su di un'accurata indagine storico- documentale, sull'accertamento tecnico preventivo compiuto dall'ing. AR e sull'apposita indagine geologica disposta dall'autorità comunale;
b) quando, come nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio si fondi su di un accertamento tecnico preventivo, non rileva, ai fini della validità di essa, che il C.T.U. non abbia compiuto autonome indagini, se abbia condiviso le incontestate conclusioni cui pervenne il C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo.
Col secondo motivo, anch'esso condiviso dagli eredi AC, la ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043-2056, 1218-1227, 1256, 1463, 1467, 1664, 1667, 1669, 2697, 2727-2729 cod. civ., 40, 41 e 45 cod. pen.; 61, 62, 101, 112, 115, 132, 156 e sgg., 194 e sgg., 345, co. 3^, cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la consulenza tecnica d'ufficio, sulla quale la decisione impugnata essenzialmente si fonda, presenta molteplici lacune logiche e/o tecniche in ordine ai profili relativi all'accertamento del nesso causale ed, in particolare, alla idoneità all'edificazione del terreno, all'idoneità della tecnica utilizzata per realizzare le fondazioni, al ruolo della cd. sprugola nel processo causale, alla possibilità di configurare un nesso eziologico tra la palificazione e gli asseriti dissesti, alla rilevanza di un fatto naturale sopravvenuto ed imprevedibile, alla rilevanza di concause imputabili agli attori. Osserva, all'uopo, la ricorrente che: a) i CC.TT.UU. non hanno analizzato il progetto delle fondazioni dell'edificio "ES"; il che avrebbe dovuto far sorgere almeno il dubbio sulla validità scientifica della consulenza tecnica d'ufficio; b) la relazione su detta consulenza prospetta una serie di dubbi, in particolare sulla causa meccanica del dissesto e sull'esecuzione a regola d'arte della palificazione, cui non viene data alcuna risposta;
e) quanto all'asserita inidoneità del suolo all'edificazione, i CC.TT.UU. cadono in evidente contraddizione, perché, mentre, da un canto, esprimono tale valutazione, dall'altro affermano che la possibilità di edificare è condizionata alla progettazione di fondazioni che trasmettano al terreno la minima pressione possibile;
analoga contraddizione è rilevabile quanto alla scelta di eseguire la palificazione, che, dapprima, viene definita completamente errata e, successivamente, viene ritenuta possibile, a condizione però di realizzare pali più lunghi;
d) anche ipotizzando l'esistenza, al momento della costruzione dell'edificio "ES", di fenomeni di deflusso ascensionale di acqua dal terreno, è pacifico che essi non avessero l'intensità successivamente descritta dai CC.TT.UU., perché, a giudizio degli esperti del Comune di La Spezia, le tecnologie dagli stessi prescritte avrebbero garantita la stabilità del suolo, sicché, al limite, poteva ritenersi che il suolo avesse una "particolare natura", che richiedeva speciali tecniche costruttive e valutazioni specialistiche comunque compiute dai tecnici comunali, sulle quali l'NO, sulla base delle cognizioni tecniche del comune imprenditore edile, poteva e doveva fare affidamento;
e) la condizione di alterazione del regime sotterraneo delle acque accertata dai CC.TT.UU. si sarebbe verificata a partire dal 1977, vale a dire cinque anni dopo l'ultimazione dei lavori;
di essa i CC.TT.UU. danno una spiegazione aprioristica e, comunque, fondata su mere ipotesi, quali l'interruzione di un condotto per l'allontanamento delle acque "probabilmente" presente nella zona dell'edificio o la deviazione mediante la palificazione delle sorgenti profonde, non avvedendosi, peraltro, che, se tali ipotesi fossero fondate, il dissesto si sarebbe verificato subito dopo la realizzazione dell'edificio e non a tanta distanza di tempo;
f) le fondazioni su pali erano state correttamente scelte, poiché esse vengono da tempo utilizzate proprio nei casi in cui è necessario costruire su terreni sciolti e/o cedevoli, con elevata presenza di acqua.
Il motivo è inammissibile, perché si risolve nel non consentito, in sede di legittimità, tentativo di censurare nel merito una decisione che, in ordine all'individuazione delle cause dei fenomeni dannosi denunciati, non presenta alcuno dei vizi logici prospettati dalla ricorrente.
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, corredata dei chiarimenti resi successivamente dai CC.TT.UU., la corte distrettuale ha, con motivazione articolata e scevra delle aporie e degli errori tecnici denunciati dalla ricorrente, individuato le cause degli eventi dannosi nell'inidoneità all'edificazione del suolo sul quale fu costruito l'edificio "ES" e nell'erroneità della progettazione e dell'esecuzione delle fondazioni, in tal modo assolvendo con correttezza all'onere di dare contezza delle ragioni della decisione.
Solo in apparenza le conclusioni cui è pervenuto il giudice d'appello soffrono delle contraddizioni evidenziate in ricorso, perché in concreto il giudizio d'inidoneità del suolo all'edificazione, a causa delle condizioni del sedime e, soprattutto, del sottosuolo non è contraddetto dall'affermazione che la stabilità della costruzione poteva essere assicurata dalla realizzazione di fondazioni costituite da pali più lunghi. Tale condizione di sicurezza, invero, poteva essere garantita solo da pali lunghi da 45 a 55 mt., sicché è evidente che, come precisano gli stessi CC.TT.UU., in concreto il suolo restava inidoneo all'edificazione, trattandosi di soluzione "non realisticamente proponibile".
A fronte di un così grave vizio del suolo e dell'inidoneità delle fondazioni progettate a vincere l'instabilità del suolo, al di là degli errori commessi dal costruttore NO nell'esecuzione delle stesse fondazioni, correttamente i CC.TT.UU. si limitarono a formulare solo delle ipotesi in ordine a quella che la ricorrente indica come causa meccanica dei fenomeni dannosi, non avendo, essi, alcun dubbio - e ciò fu esattamente ritenuto sufficiente dalla corte di merito - sulle cause strutturali che furono all'origine del dissesto dei due fabbricati.
Per quanto, in particolare, concerne la rilevanza delle prescrizioni dettate dal Comune di La Spezia in sede di rilascio della licenza edilizia, che, ad avviso della ricorrente, non potrebbero non influire sulla responsabilità dell'appaltatore NO, si fa rinvio a quanto si avrà modo di osservare nel corso dell'esame del quarto motivo, col quale il tema viene diffusamente trattato. Qui non resta che confutare la censura di omesso esame del progetto delle fondazioni dell'edificio "ES", all'uopo essendo sufficiente rilevare che, al di là della fondatezza in fatto della censura, le risultanze dei due accertamenti tecnici preventivi, anche sulle quali la consulenza tecnica d'ufficio si fonda, essendo essenzialmente basate sulla diretta osservazione dei luoghi, costituiscono ulteriore garanzia della completezza e della serietà dell'indagine svolta dai CC.TT.UU., sottolineate dalla Corte d'Appello.
Col terzo motivo la ricorrente principale rileva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043-2056, 1218-1227, 1256, 1463, 1467, 1662 1669, 1175 e 1176 cod. civ., 40, 41, 43 e 45 cod. pen. nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la sentenza impugnata cade in contraddizione quando, dopo aver fatto rinvio a quanto osservato dal primo giudice in ordine all'impossibilità di ravvisare una responsabilità ante operam dell'NO, perché, rientrando nella categoria del comune imprenditore edile, era privo delle "capacità tecniche di un noto ingegnere e, soprattutto, non aveva alcuna responsabilità nella redazione del progetto da eseguire e di rilevarne eventuali vizi", anche se poi finisce col ridurre ad un quarto la misura del concorso di colpa dello stesso NO. Nè a superare tale contraddizione serve, ad avviso della ricorrente, sottolineare che l'appaltatore era stato reso edotto della situazione di pericolo esistente e diffidato dall'eseguire lavori pericolosi, perché comunque il ricorso ante operam proposto dai ZZ fu respinto dal Comune con provvedimento mai impugnato, dimodoché l'NO poteva ragionevolmente ritenere che quegli avvertimenti e diffide fossero infondati.
Esclusa una responsabilità ante operam dell'NO, la ricorrente ritiene non ravvisabile neppure una responsabilità per la condotta in corso d'opera, in quanto riferibile all'inidoneità delle progettate fondamenta, perché non risulta che in corso d'opera si fosse verificato alcun fenomeno, rilevabile con la normale diligenza dell'imprenditore edile medio, idoneo a metterlo nella condizione di rilevare l'inadeguatezza strutturale delle fondamenta, ad eccezione della irrilevante fuoriuscita di acque, di cui, peraltro, parlano solo i ZZ nell'atto di citazione e che, quindi, non può ritenersi provata.
In ordine, poi, alla responsabilità relativa all'esecuzione delle fondazioni, la ricorrente osserva che erroneamente il Tribunale e, quindi, la Corte d'Appello, che ha fatto rinvio per relationem alla motivazione della sentenza del Tribunale, ha ritenuto che i pali non fossero stati "incamiciati" a regola d'arte e che non fossero stati saldamente infissi nel terreno. All'uopo, adduce che tale vizio, solo ipotizzato dal consulente tecnico di parte attrice e, peraltro, con esclusivo riferimento al palo 6-bis, non risulta accertato dai CC.TT.UU., i quali, anzi, escludono errori nelle modalità di esecuzione del progetto. Senza dire che, se davvero il palo 6-bis non fosse stato idoneamente "incamiciato", il suo tranciamento si sarebbe verificato al massimo durante il collaudo, non già a distanza di ben cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
Da ultimo, la ricorrente censura l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui "non risulta che l'NO fosse privo di autonomia", rilevando che, poiché non risulta in atti il contratto d'appalto, il grado di autonomia dell'appaltatore poteva essere desunto da altri elementi - gravi, precisi e concordanti - presenti in giudizio, in particolare dalla necessità di conoscenze altamente specialistiche per edificare il terreno, dall'indagine geologica. e dall'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori ad esperti estranei all'impresa del costruttore. Dall'insieme di tali elementi, ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuto desumere che, se la "speciale difficoltà" dei problemi posti dalla realizzazione dell'opera andava oltre la sfera di competenza dell'appaltatore medio, rendendo necessario un penetrante controllo da parte dei committenti e, per essi, da parte del direttore dei lavori, l'appaltatore NO non poteva non essere nella condizione di un nudus minister. Sennonché, la corte di merito, dopo aver negato ciò, con evidente contraddizione rimprovera all'NO di avere agito proprio come nudus minister, pur essendo in atti la prova idonea a vincere la presunzione posta dall'art. 1669 cod. civ. La censura relativa alla mancanza di autonomia dell'appaltatore non è condivisa dagli eredi AC, che fanno proprie, nel resto, le considerazioni svolte dal giudice d'appello.
Le varie censure in cui il motivo si articola sono, in parte, infondate ed, in parte, inammissibili.
Poiché con riferimento ai danni cagionati agli attori ZZ - estranei al rapporto di appalto la Corte d'Appello ha fondata la responsabilità del costruttore NO sulla norma di cui all'art. 2050 cod. civ., per essere, l'NO, concorso nell'esercizio di un'attività pericolosa, perché tale responsabilità aggravata potesse dirsi insussistente sarebbe stato necessario che l'NO e/o la sua erede LE avessero superata la presunzione di colpa posta la citata norma, fornendo la prova che l'NO aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ma, come risulta dall'impugnata sentenza, tale prova non è stata data ne' con riferimento alla condotta posta in essere ante operam nè con riferimento alla condotta realizzata in corso d'opera. Nè, con riferimento alla responsabilità dello stesso NO verso i proprietari-committenti dell'edificio "ES" è stata superata la presunzione semplice di responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., che la Corte d'Appello pone a fondamento della responsabilità "interna" dell'NO, poiché dalla decisione impugnata non risulta data "la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi, precisi e concordanti" (Cass. 15 aprile 1999, n. 3756), che la giurisprudenza di questa Suprema Corte richiede.
Giova, comunque, precisare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non può cogliersi contraddizione nella sentenza impugnata relativamente alla responsabilità ante operam dell'NO, perché anche il primo giudice, la cui motivazione sul punto viene recepita per relationem dalla sentenza d'appello, aveva ritenuto tale responsabilità allorquando aveva affermato che "v'è da considerare che l'NO era stato preavvertito e diffidato dall'eseguire opere così difficili e rischiose e non risulta aver manifestato dissenso e perplessità, ne' può sostenersi fosse tenuto a seguire supinamente direttive che importino lesioni di diritti assoluti di terzi (Cass. Civ., sez. 1^, 7 ottobre 1980, n. 582) e, dunque, sin da prima dell'inizio dei lavori non manifestò prudenza ed attenzione". Resta, ovviamente, insindacabile, perché attinente al merito, la valutazione circa la sintomaticità e l'effetto di sensibilizzazione che gli avvertimenti e le diffide dei ZZ avrebbero dovuto avere sull'NO e, quindi, va considerato inammissibile il tentativo delle ricorrenti di valorizzare la circostanza che il ricorso dei ZZ era stato respinto da1 Comune.
Il riferimento fatto dal primo giudice al dictum (n. 582/1980) di questa Suprema Corte consente di approfondire l'esame della tesi della ricorrente, secondo cui l'NO, avendo svolto il ruolo di un semplice nudus minister, non era tenuto a sindacare le direttive del progettista e direttore dei lavori nonché le prescrizioni dell'autorità comunale.
Si afferma nella citata sentenza - e l'insegnamento è condiviso da questo Collegio - che "la responsabilità propria dell'appaltatore, in relazione allo speciale contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di appalto, sussiste anche nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità - venga limitata dal controllo e dall'ingerenza del committente e dalle istruzioni dallo stesso impartite direttamente o a mezzo del direttore dei lavori. Tale sfera di autonomia si deve ritenere esclusa solo nel caso in cui l'ingerenza e le istruzioni abbiano - secondo i fatti - una continuità ed analiticità tale da togliere all'esecutore ogni facoltà di vaglio, in guisa da trasformare il rapporto di appalto in un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la responsabilità indicata non viene meno per il fatto che l'appaltatore, nell'esecuzione dell'opera, abbia ottemperato a specifiche richieste o a direttive del committente, sia perché tale circostanza non è idonea a trasformarlo in nudus minister di quest'ultimo, sia perché egli, comunque, non è tenuto a seguire supinamente direttive che importino lesioni di diritti assoluti dei terzi, ai quali non può opporre di avere cagionato il danno nell'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti verso il committente".
Al riguardo, non può accogliersi la tesi della ricorrente, secondo cui la prova dell'esclusione di ogni spazio di autonomia per l'appaltatore NO sarebbe indirettamente desumibile da una serie di circostanze caratterizzanti il rapporto, in particolare dalla necessità della conoscenza di nozioni altamente specialistiche, indotta dalla particolare natura del terreno su cui edificare. Invero, poiché l'autonomia dell'appaltatore rispetto al committente costituisce un naturale negotii, la prova dell'esclusione di essa può essere data solo mediante la dimostrazione di uno specifico patto contrattuale, il cui onere grava sull'appaltatore. E, nella specie, tale prova è mancata.
Non resta da osservare che, se per davvero la possibilità di rendersi conto dell'inadeguatezza, anzi della pericolosità, delle direttive del progettista e direttore dei lavori e delle prescrizioni comunali eccedeva i limiti professionali dell'NO, questi avrebbe dovuto, a tutela dei diritti assoluti dei terzi e degli stessi committenti, garantiti dalla sua responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., avvertire la necessità di rifiutare la conclusione del contratto.
Quanto, poi, alla responsabilità dell'NO per la condotta tenuta nella fase esecutiva, correttamente la corte di merito fa proprie le considerazioni svolte dal Tribunale, secondo cui egli "avrebbe dovuto (usando la normale diligenza ed utilizzando la normali cognizioni tecniche, che doveva avere) rendersi conto in fase esecutiva, che i pali de quo erano tutt'altro che saldamente infissi nel terreno e che la natura - e cioè la sprugola turbata e violata - stava reagendo con conseguenze visibili e dannose per l'opera che stava realizzando e per il fondo confinante".
La censura che al riguardo formula la ricorrente, in particolare con riferimento all'attendibilità della prova relativa alle reazioni della "sprugola" nel corso dei lavori ed all'insufficiente saldatura dei pali di fondazione, ancora una volta si scontrano col divieto, per il giudice di legittimità, di sindacare nel merito la motivazione della sentenza impugnata, quando, come nel caso in esame, la stessa sia sufficiente e non sia affetta da vizi logici o giuridici.
Col quarto motivo, cui pure aderiscono gli eredi AC, la ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e sgg., 1218, 1256, 1463, 1467, 1662-1669 cod. civ.;
40, 41 e 45 cod. pen.; 1175, 1176, 1153 cod. civ. (nonché 1366, 1375, 1431, 1439, 1445, 1415, 534, 1452, 1458, co. 2^, 785, co. 2^, 2901, 1337, 1189 cod. civ.) anche in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
All'uopo, la ricorrente adduce che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto esistente, relativamente al rapporto con i committenti, la responsabilità dell'NO ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., poiché, in primo luogo, per la configurazione di tale responsabilità mancava l'elemento oggettivo, costituito dal pericolo di rovina (l'edificio è ancora in piedi dopo circa trent'anni), o da difetti gravi.
Quanto, poi, all'elemento soggettivo, ribadisce che l'NO agì in completa assenza di autonomia e che, pertanto, non può ritenersi in colpa per non aver sindacato il progetto predisposto da un tecnico designato dai committenti. Comunque, anche a voler ipotizzare che egli disponesse di un margine di autonomia, la colpa sarebbe esclusa dal fatto sopravvenuto ed imprevedibile, come osservato sub 2^). La ricorrente ritiene che all'NO non potesse imputarsi alcun errore di costruzione, perché egli, come riconobbe il Tribunale, non era in grado ante operam di rilevare l'asserito vizio progettuale nè, in corso d'opera, vi furono segni manifesti ed univoci di instabilità, rilevabili con l'ordinaria diligenza. D'altra parte, poiché l'NO si mantenne nei limiti delle disposizioni impartite dai committenti e tali da dargli la ragionevole opinione che dall'osservanza di esse non sarebbe derivato alcun danno a terzi, non poteva essere ritenuto responsabile. Peraltro, la Corte d'Appello avrebbe dovuto fare applicazione del principio di presunzione di legittimità dell'atto amministrativo e ritenere, pertanto, l'NO esente da colpa per errore scusabile, avendo ragionevolmente fatto affidamento sulla correttezza delle prescrizioni dettate dall'autorità comunale in sede di rilascio della licenza edilizia. Osserva, da ultimo, la ricorrente che nella specie era stata raggiunta persino la prova liberatoria richiesta dal più rigido orientamento giurisprudenziale, poiché era risultato che l'NO non aveva commesso errori nell'incamiciatura dei pali di fondazione e che, anzi, aveva diligentemente seguito tutte le specifiche prescrizioni della licenza.
Anche questo motivo, in gran parte ripetitivo di censure già prospettate con i precedenti motivi, va rigettato siccome infondato. In ordine alla configurabilità della responsabilità prevista, per l'appaltatore, dall'art. 1669 cod. civ., si osserva che il fatto che l'edificio "ES" non fosse ancora rovinato non esclude l'esistenza, al tempo dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, del pericolo di rovina, inteso come probabilità che le lesioni riportate dal fabbricato ne determinassero in un futuro più o meno lontano il completo dissesto, ne' esclude che a quel tempo si fossero manifestati nella costruzione i gravi difetti richiesti in via alternativa dalla norma citata e che possono consistere anche in anomalie tali che, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, lo rendono inidoneo alla funzione che deve assolvere (cfr. Cass., 11 febbraio 1998, n. 1393; Cass., 27 dicembre 1995, n. 13106). Per il resto, si è già avuto modo sub 3^) di dimostrare l'infondatezza, anche con riferimento al profilo di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., che opera solo nel rapporto appaltatore- committenti, della tesi secondo cui l'NO avrebbe operato come un nudus minister.
Qui giova ribadire che: a) con riferimento alla fase ante operam, dalla sentenza impugnata, che recepisce la motivazione della sentenza del Tribunale, risulta che prima del compimento dell'opera l'NO fu preavvertito della pericolosità dell'iniziativa edilizia che si accingeva ad attuare e diffidato dall'intraprenderla (del resto, non potevano non essergli noti i precedenti, negativi tentativi di costruire su quel terreno), e, tuttavia, non risulta che abbia assunto iniziative per sensibilizzare tutti i soggetti interessati a maggiore cautela;
b) vero è che egli agì in attuazione di un progetto redatto da un professionista designato direttamente dai committenti e che, inoltre, l'autorità comunale aveva prescritto determinate regole di condotta nell'esecuzione del progetto, ma ne' le direttive del progettista e direttore dei lavori ne' le prescrizioni comunali potevano valere ad esonerarlo da responsabilità sia verso i terzi ZZ ex art. 2050 cod. civ. sia verso i committenti ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., poiché quest'ultima responsabilità è, al pari della prima, di natura extracontrattuale, essendo prevista a tutela di diritti assoluti dei committenti, che non possono subire lesioni per effetto della supina esecuzione, da parte dell'appaltatore, di direttive del progettista e direttore dei lavori e di prescrizioni dell'autorità comunale, specie quando, come nel caso in esame ritenuto dal giudice d'appello, la pericolosità di quelle direttive e prescrizioni, tenuto conto di tutte le circostanze che precedettero la realizzazione dell'opera, era rilevabile con la diligenza ordinaria del comune imprenditore;
c) la presunzione di legittimità delle prescrizioni comunali, non potendo attenere al merito, non esonerava l'appaltatore dal dovere di verificare, a tutela dei diritti assoluti dei terzi e dei committenti, la loro eventuale pericolosità e, quindi, la loro concreta attuabilità senza pregiudizio per quei diritti. Della responsabilità dell'NO per la condotta tenuta in corso d'opera e dell'inammissibilità della censura al riguardo svolta dalla ricorrente si è già avuto modo di dire sub 3^) ed a quelle osservazioni si rimanda.
Col quinto motivo, anch'esso condiviso dagli eredi AC, la ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1227 cod. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la corte territoriale, mentre ha determinato nella misura di un quarto la responsabilità dell'NO verso i committenti con riferimento alla domanda di rivalsa di costoro per i danni da risarcire ai terzi ZZ, erroneamente non ha contenuto nella stessa misura la responsabilità dell'NO quando ha accolto la domanda diretta di risarcimento danni proposta dai committenti per i danni subiti dall'edificio "ES".
Adduce, inoltre, la ricorrente che, nel commisurare la responsabilità dell'NO, la Corte d'Appello avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 1227 cod. civ., considerando che egli si era messo a disposizione dei ZZ e dei committenti per ogni eventuale provvedimento di ripristino, che, a parere dei CC.TT.UU., erano possibili interventi di ripristino nel 1977 e che gli attori erano stati colposamente inerti.
Osserva la Corte che il motivo, articolantesi in due distinte censure - omessa considerazione del concorso colposo dei committenti con riferimento all'azione diretta di risarcimento danni dagli stessi proposta nei confronti dell'NO ed omessa considerazione dell'aggravamento dei danni prodotto dalla condotta negligente degli stessi committenti successivamente al verificarsi dell'evento dannoso - è inammissibile con riferimento a ciascuna di tali censure, poiché l'esame dell'atto di appello consente di escludere ché la CA abbia proposto specifiche censure sulle due questioni che ora pone col gravame avverso la sentenza di primo grado. Pertanto, poiché il Tribunale aveva accolta la domanda diretta di risarcimento danni proposta dai committenti nei confronti dell'NO, senza tener conto ne' dell'eventuale concorso di colpa dei committenti ne' dell'eventuale aggravamento successivo dei danni per effetto di loro condotta colposa, su entrambi i punti si è verificato il giudicato interno, che precludeva l'esame delle due questioni in secondo grado e preclude la proposizione di censure in sede di legittimità. La preclusione derivante dal giudicato interno rende ovviamente irrilevante la possibilità del rilievo d'ufficio, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa del danneggiato. Va, ora, esaminato il ricorso incidentale proposto dagli eredi dell'ing. AC.
Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 1669, 2043 e 2236 cod. civ., 194 e sgg. cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto di affermare la responsabilità dell'ing. AC, progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., che, avendo natura di norma speciale, in quanto riferita al contratto d'appalto, disciplina esclusivamente la responsabilità dell'appaltatore, come, del resto, risulta dal dato letterale della norma.
Pertanto - sostengono i ricorrenti - il progettista ed il direttore dei lavori rispondono verso il committente in forza del contratto professionale, se incaricati dal committente, o nei confronti dell'appaltatore in, base al contratto con lo stesso concluso, se furono incaricati dall'appaltatore. Nè la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. del progettista e del direttore dei lavori potrebbe trovare giustificazione nel fatto che essi collaborano con l'appaltatore, sia perché tale collaborazione si fonda su titoli contrattuali diversi, sia perché il regime giuridico delle prestazioni del progettista e del direttore dei lavori, derivando dal contratto d'opera professionale, non è caratterizzato da responsabilità oggettiva o da prescrizione di responsabilità, anzi limita la responsabilità del professionista al dolo od alla colpa grave in caso di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 cod. civ.). Quanto, poi, alla responsabilità del professionista nei confronti dei terzi, i ricorrenti sostengono che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, deve trovare la sua disciplina, non già nell'art. 2053 cod. civ., riferibile solo alla responsabilità del proprietario, bensì nell'art. 2043 cod. civ., per cui il danneggiato ha l'onere di provare il nesso di causalità ed il danno ingiusto, mentre la colpa del professionista incontra il limite di cui all'art. 2236 cod. civ., applicabile anche nell'ipotesi di illecito aquiliano.
Da ultimo, i ricorrenti osservano che l'inapplicabilità dell'art. 1669 cod. civ. alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori verso il committente deriva anche dalla considerazione che detta norma, configurando una responsabilità per pericolo di danno, è norma eccezionale e, quindi, insuscettibile di applicazione analogica. E, nel caso in esame, non si è mai dibattuto di un danno effettivo, ma solo di un pericolo di danno.
La censura è infondata.
Affermando la concorrente responsabilità, ex art. 1669 cod. civ., dell'ing. AC, in qualità di progettista e direttore dei lavori, per i danni sofferti dai committenti-proprietari dell'edificio "ES", la Corte d'Appello ha fatta corretta applicazione dell'ormai costante indirizzo di questa Suprema Corte, secondo cui "quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse - concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati dall'art. 1699 cod. civ., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata, anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2230 e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - si di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto" (sent. n. 7992 del 25 agosto 1997;
attestano la continuità sent. n. 8904 del 28 ottobre 1994; sent. n. 4900 del 26 aprile 1993; sent. n. 1406 del 21 marzo 1989). Alla luce di tale condiviso insegnamento, si deve escludere che, nonostante l'ing. AC fosse stato designato, quale progettista e direttore dei lavori, dai proprietari-committenti dell'edificio "ES", la sua responsabilità nei confronti degli stessi, una volta accertato l'elemento oggettivo necessario per l'operatività dell'art. 1669 cod. civ. ed il nesso causale tra la condotta materiale e l'evento dannoso, possa, sul piano soggettivo, incontrare il limite del dolo o della colpa grave posto dall'art. 2236 cod. civ. per l'ipotesi in cui la prestazione del professionista implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. La norma di cui all'art. 2236 cod. civ., invero, è compresa nelle norme che la richiamata giurisprudenza correttamente ritiene non applicabili quando la responsabilità del professionista sia configurabile ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. Va, peraltro, osservato che la decisione impugnata, per escludere l'applicabilità dell'art. 2236 cod. civ. al caso in esame, fa leva sulle circostanze del caso concreto (consapevolezza, da parte dell'ing. AC, dei rischi commessi all'attività edificatoria in quell'area e necessità, da lui trascurata, di far svolgere le opportune, ulteriori indagini idrogeologiche) e, sul punto, il motivo in esame non prospetta censure.
Sul piano oggettivo, deve osservarsi che non è esatta la tesi, sostenuta dai ricorrenti, secondo cui l'eccezionalità della norma posta dall'art. 1669 cod. civ. deriverebbe anche dal rilievo che essa configura un'ipotesi di responsabilità per pericolo di danno, perché, a prescindere dalla considerazione che la norma prevede, oltre all'ipotesi dell'evidente pericolo di rovina, anche quella della rovina totale o parziale nonché quella dei gravi difetti, che implicano, con tutta evidenza, l'esistenza di un danno attuale, la stessa ipotesi dell'evidente pericolo di rovina presuppone comunque un danno attuale per lesioni già verificatesi, tali da far ragionevolmente prevedere il pericolo di dissesto. Non può, infine, condividersi neppure la censura che i ricorrenti svolgono con riferimento alla qualificazione giuridica data dalla sentenza impugnata alla responsabilità dell'ing. AC verso i terzi ZZ, proprietari dell'edificio attiguo a quello da lui progettato.
Premesso che la norma cui si fa riferimento in sentenza non è quella dell'art. 2053 cod. civ., indicata dai ricorrenti, bensì quella di cui all'art. 2050 cod. civ., che disciplina la responsabilità connessa all'esercizio di attività pericolose, non si vede per quale ragione con l'illecito del proprietario di un suolo per i danni cagionati a terzi con l'esercizio di un'attività pericolosa sul suolo non possa concorrere l'illecito del progettista e/o del direttore dei lavori eseguiti per la realizzazione della stessa opera. In tale ipotesi il professionista non risponderà ai sensi delle norme (art. 2043 e sgg. cod. civ.) che disciplinano l'illecito aquiliano in generale, bensì ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., che prevede la responsabilità aggravata di cui si è detto. Con la conseguenza che egli, al pari del proprietario del suolo, sarà gravato dell'onere della prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, al fine di superare la presunzione di responsabilità stabilita dalla norma.
Ulteriore corollario di tale corretta qualificazione giuridica è l'evidente incompatibilità del limite soggettivo posto dall'art. 2236 cod. civ. con l'esercizio dell'attività pericolosa, cui l'art. 2050 cod. civ. connette l'obbligo di adottare "tutte le misure idonee ad evitare il danno", essendo evidente che la consapevole accettazione del rischio connesso all'esercizio dell'attività pericolosa comporta necessariamente la previsione dei probabili pregiudizi che dalla mancata adozione di ogni idonea cautela, anche di quelle ipotizzabili con la massima possibile prudenza e perizia, potrebbero derivare.
Col secondo motivo gli eredi AC censurano l'impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e sgg., 2229 e sgg. cod. civ. nonché per omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che il giudice d'appello, lungi dall'inquadrare correttamente le questioni dibattute, che imponevano di ricercare il fondamento della responsabilità dell'ing. AC nella disciplina del contratto d'opera intellettuale, che esclude presunzioni di responsabilità, nonché nella disciplina dell'illecito extracontrattuale, ivi compresa la norma dell'art. 2236 cod. civ., ha sbrigativamente richiamato, con riferimento alla responsabilità verso terzi, l'art. 2043 cod. civ. e, nei riguardi dei committenti, assai genericamente,
la responsabilità contrattuale, compiendo, peraltro, gravi travisamenti di principi giuridici.
Invero - osservano i ricorrenti - la decisione impugnata non tiene conto del principio giurisprudenziale (Cass., 18 marzo 1987, n. 2725;
Cass., 27 aprile 1993, n. 4921), secondo cui, in caso di progetto fornito dal committente, ove manchi una diversa previsione contrattuale, l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra tra i compiti dell'appaltatore. E, poiché nel caso in esame non risultava alcuna pattuizione che addossasse al progettista l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio, anzi una siffatta pattuizione risultava indirettamente esclusa dal rilievo che il Comune di La Spezia aveva prescritto un determinato tipo di fondazioni secondo i criteri e le puntuali indicazioni dei tecnici e del geologo comunali, la responsabilità per eventuali vizi del suolo doveva ricadere, non sul progettista, bensì sull'appaltatore.
La censura va disattesa.
In primo luogo, va rilevato che la Corte d'Appello, ancorché richiami, con riferimento alla responsabilità dell'ing. AC verso i committenti, anche le norme sulla responsabilità contrattuale e, con riferimento alla responsabilità dello stesso professionista verso i terzi proprietari dell'edificio "ZZ", anche la norma dell'art. 2043 cod. civ., è essenzialmente alle norme rispettivamente dettate dall'art. 1669 cod. civ. e dall'art. 2050 stesso codice che ancora ciascuna delle due responsabilità, norme che prevedono, entrambe, una responsabilità di natura extracontrattuale.
Tali essendo i titoli delle due responsabilità ravvisate dal giudice d'appello, deve ritenersi anche corretta la conclusione di ritenere l'ing. AC responsabile per i vizi del suolo.
Per vero, per quanto concerne la responsabilità verso i terzi ZZ, è evidente che, prescrivendo l'art. 2050 cod. civ. il dovere di adottare, a tutela di diritti assoluti di terzi, "tutte le misure idonee ad evitare il danno", il progettista e direttore dei lavori aveva il dovere del massimo scrupolo nella verifica, anche con riferimento all'idoneità del suolo all'edificazione, di tutte le condizioni che potessero ostare alla fattibilità del progetto senza pregiudizio per i terzi, specie in un caso, come quello in esame, in cui le precedenti negative esperienze di edificazione su quel suolo dovevano vieppiù acuire il senso di responsabilità del professionista.
Va, peraltro, sottolineato che il ruolo di direttore dei lavori, pure svolto dall'ing. AC, esigeva, in ottemperanza alle disposizioni della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3797 del 6 novembre 1967, correttamente da Cass. n. 4921/1993 ritenuta estensibile ai rapporti privati, ancorché adottata per gli appalti di opere pubbliche, che egli svolgesse indagini sulla natura e consistenza del suolo, senza che ad esonerarlo da tale compito potessero valere le indagini idrogeologiche disposte dall'autorità comunale.
Nè vale addurre, a giustificazione dell'omessa indagine sulla natura del suolo da parte dell'ing. AC, che egli era vincolato al rispetto della prescrizioni del Comune, poiché la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ricade, in primo luogo, sui soggetti che tali attività intraprendano e su coloro che vi concorrano, sicché eventuali erronee direttive od anche prescrizioni di pubbliche autorità non possono far venir meno la colpa del progettista e/o direttore dei lavori per avere omesso di verificare l'idoneità delle progettate fondazioni con riferimento alla natura e consistenza del suolo.
A non diversa conclusione può pervenirsi con riferimento alla responsabilità dell'ing. AC verso i committenti, essendo, anch'essa, una responsabilità extracontrattuale e, quindi, prevista a tutela di diritti assoluti dei committenti, ancorché l'art. 1669 cod. civ. ponga una presunzione di responsabilità meno forte rispetto a quella stabilita dall'art. 2050 cod. civ. Per vero, come già osservato esaminando il terzo motivo del ricorso principale con riferimento alla responsabilità ex art. 1669 cod. civ. dell'appaltatore, per vincere la presunzione semplice di responsabilità derivante da detta norma anche il concorrente nella condotta illecita dell'appaltatore deve dare la "specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità, conclamata da fatti positivi, precisi e concordanti" (Cass. 15 aprile 1999, n. 3756). Nella specie, invece, come risulta dalla sentenza impugnata, risultano accertate circostanze (conoscenza, da parte dell'ing. AC, di pregresse, negative esperienze edificatorie su quel suolo ed omessa richiesta, da parte sua, di indagini idrogeologiche) cui la corte di merito, con corretta motivazione e, perciò, sottratta alla possibilità di sindacato in questa sede, ha attribuito significato di rafforzamento della presunzione di colpa stabilita dalla legge. Col terzo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 cod. civ. nonché omessa od insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, rilevano che la corte di merito non ha tenuto conto, nel valutare il grado di diligenza posto in essere dall'ing. AC, della natura dell'attività esercitata, perché, se è vero che può configurarsi la responsabilità del progettista per non aver considerato la natura del suolo nel valutare l'idoneità delle fondazioni progettate e per non aver richiesto al cliente un'adeguata indagine geologica, è pur vero che nel caso in esame il progettista e direttore dei lavori non aveva alcuna autonomia decisionale in ordine al tipo di fondazioni da utilizzare per realizzare l'immobile, essendo vincolato alle specifiche e dirimenti prescrizioni dell'autorità comunale, confortate dal parere dei tecnici e del geologo dello stesso Comune. Osserva il Collegio che le considerazioni svolte nel corso dell'esame del precedente motivo consentono di ritenere infondata anche questa censura, che, in sostanza, prospetta sotto diverso profilo una parte delle censure svolte sub 2^).
Qui giova solo aggiungere, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 1176 cod. civ., che proprio l'estrema delicatezza del compito professionale affidatogli imponeva all'ing. AC di adempiere appieno ai suoi obblighi di professionista verso i committenti ed i suoi doveri verso i terzi estranei al rapporto professionale, poiché la sua autonomia non poteva, con tutta evidenza, essere limitata da prescrizioni e direttive, che, invece, egli era tenuto a sindacare, sino eventualmente a rifiutarsi di accettare l'incarico e/o proseguire nel rapporto, una volta rilevatane l'erroneità.
Col quarto motivo i ricorrenti adducono violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1292 e sgg., 1294 e 2043 cod. civ. nonché omessa od insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, all'uopo osservando che erroneamente la corte territoriale ha accomunato nel vincolo della solidarietà la responsabilità del progettista e direttore dei lavori a quella dell'appaltatore, ritenendoli entrambi responsabili ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. In tal modo, essa ha ignorato l'insegnamento della dottrina dominante, secondo cui la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. ha natura contrattuale ed è invocabile, quindi,
esclusivamente nei confronti dell'appaltatore.
Invece, essendo stato distinto il titolo della responsabilità dell'appaltatore da quello della responsabilità del progettista e direttore dei lavori, non è dato individuare un vincolo di solidarietà tra le due responsabilità.
A maggior ragione, ad avviso dei ricorrenti, quanto osservato risulta corretto nel caso in esame, caratterizzato dalla concorrente responsabilità dei committenti, che ha un titolo ed un ambito radicalmente diversi da quelli della responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori.
Sicché, non aver provveduto a distinguere l'ambito di responsabilità di ciascuno degli obbligati, com'era stato richiesto, costituisce errore di diritto e carenza di motivazione. Osservano ancora i ricorrenti che l'applicazione dell'art. 1669 cod. civ. ha generato un'ulteriore violazione dell'art. 2043 cod. civ.
inerente al profilo dell'accertamento del nesso di causalità, che, comunque, anche ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., andava provato dai danneggiati. Su tale aspetto, invero, il giudice d'appello ha superficialmente esclusa la rilevanza causale delle prescrizioni comunali in ordine al tipo di fondazioni da adottare, limitandosi ad osservare che tali prescrizioni operavano solo sul piano del rapporto tra il Comune ed i privati che richiesero la licenza edilizia. Esse, invece, andavano riguardate con riferimento all'influenza che ebbero sia sul rapporto di causalità sia sull'elemento soggettivo della condotta dell'ing. AC, che, attenendosi ad esse, ritenne di non compiere alcun illecito, bensì un atto doveroso.
Osserva il Collegio che le considerazioni svolte sub 1^) del presente ricorso esimono dal riesaminare la prima delle censure in cui si articola il motivo, censura che si riferisce alla natura della responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., alla possibilità di estenderla al progettista ed al direttore dei lavori ed alla conseguente natura solidale di tale responsabilità rispetto a quella dell'appaltatore.
Va solo precisato che non si ravvisano ragioni per sostenere, come fanno i ricorrenti, che il concorso di colpa dei committenti potesse valere ad escludere la solidale responsabilità dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori ne' i ricorrenti vanno al di là della generica enunciazione di siffatta tesi.
Ugualmente vanno ribadite le considerazioni svolte con riferimento ai motivi secondo e quarto del presente ricorso in ordine all'irrilevanza, sia sul rapporto di causalità sia sull'elemento psicologico, delle prescrizioni dell'autorità comunale. In particolare, con riguardo al profilo psicologico, va considerato che, tenuto conto dell'autonoma responsabilità assunta dal progettista e direttore dei lavori nei confronti del committente, rientra tra i suoi compiti quello di valutare la correttezza di eventuali prescrizioni dell'autorità comunale in sede di rilascio della concessione edilizia, fino a giungere al rifiuto dell'incarico in caso di verificata erroneità delle prescrizioni, con la conseguenza che e gli risponderà dell'omissione di tale verifica o dell'insufficienza di essa o dell'erroneità delle conclusioni trattene.
In definitiva, anche questo motivo va rigettato.
Col quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 2050 e 1292 e sgg. cod. civ. nonché dell'omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la qualificazione ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. della responsabilità dei committenti, dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori nei confronti dei proprietari dell'edificio "ZZ" è viziata da molteplici errori di diritto, perché: a) l'assunto circa la pericolosità dell'attività edilizia intrapresa sul suolo "ES" è apodittico, non essendo stato precisato, com'era doveroso, se la pericolosità fosse intrinseca all'attività svolta o derivasse dai mezzi impiegati;
b) nel caso in esame l'attività era pericolosa per l'azione di cause esterne e ciò avrebbe dovuto impedire l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ.; c) poiché l'ipotesi normativa di cui all'art. 2050 cod. civ. non si applica alle attività rispetto alle quali la responsabilità civile sia espressamente disciplinata da una norma, nella specie il riferimento all'art. 1669 cod. civ. impediva il ricorso all'art. 2050 cod. civ.;
d) in via subordinata, poiché il richiamo all'art. 2050 cod. civ. valeva solo per la responsabilità nei confronti dei terzi, occorreva scindere i titoli e l'ambito delle rispettive responsabilità ed il non averlo fatto ha comportato violazione dell'art. 1294 cod. civ.;
e) l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. non esonerava dall'accertamento del nesso di causalità, che, invece, è mancato;
f) non è stato accertato che era stata fornita la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 cod. civ., prova costituita dalla rigorosa osservanza delle prescrizioni dell'autorità comunale in ordine alla costruzione delle fondamenta;
tale prova era idonea, dal momento che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività pericolosa espone la P.A. a responsabilità solidale. Ciascuna delle varie censure in cui il motivo si articola è infondata, perché: a) la pericolosità di un'attività ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. non va valutata in astratto, bensì con specifico riferimento alle circostanze in cui dev'essere concretamente svolta, alle materie impiegate, ai beni ed alle cose necessariamente coinvolti nella lavorazione ed ai mezzi impiegati;
ne deriva che l'attività edilizia, di per sè, in astratto, non qualificabile come pericolosa, se intrapresa, come nel caso in esame, su di un terreno inidoneo, per sua natura, all'edificazione, risulta in concreto pericolosa, poiché il vizio del suolo comporta pericolo di crollo della realizzanda costruzione, con conseguente pregiudizio per il patrimonio e l'incolumità dei terzi;
a tale nozione dell'attività pericolosa si è correttamente attenuta la Corte d'Appello, che ha dato sufficiente contezza della sua valutazione;
b) erroneamente i ricorrenti sostengono che l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. era impedita dalla previsione normativa di cui all'art. 1669 cod. civ., perché, mentre la prima norma è posta a tutela dei terzi in genere, estranei al rapporto di appalto ed è applicabile solo quando l'attività edilizia risulti oggettivamente pericolosa, in caso contrario dovendosi fare applicazione dell'art. 2043 cod. civ., la seconda norma, pur configurando anch'essa un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, è posta solo a tutela dei committenti;
c) contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la corte di merito ha tenuto distinto il rispettivo ambito di operatività delle due norme ora citate, indicando, per ciascun ambito (responsabilità verso i terzi proprietari dell'edificio "ZZ" e responsabilità verso i committenti proprietari dell'edificio "ES") i soggetti solidalmente tenuti al risarcimento;
d) l'indicazione specifica in sentenza delle cause del dissesto dei due fabbricati e l'analisi delle condotte omissive e commissive di ciascuno dei soggetti o gruppi di soggetti ritenuti responsabili danno contezza dell'accurata indagine sul rapporto causale compiuto dai CC.TT.UU. e fatta propria dalla corte distrettuale;
e) più volte si è avuto modo di porre in evidenza, nel corso dell'esame dei precedenti motivi, l'irrilevanza delle prescrizioni dell'autorità comunale al fine di escludere la responsabilità dell'ing. AC.
Col sesto motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 cod. civ. nonché per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la Corte d'Appello ha del tutto omesso di tener conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso del fatto colposo del danneggiato, non avendo considerato, pur in presenza di specifiche deduzioni sul punto, che l'ing. AC, al pari dell'appaltatore NO, si era messo a disposizione dei proprietari-committenti per eventuali interventi di ripristino e che, come attestato dal C.T.U., tali interventi avrebbero eliminato il pericolo di danno già a partire dal 1977.
La censura è inammissibile, perché, come già osservato con riferimento al quinto motivo del ricorso principale, che pone analoga questione in ordine all'affermata responsabilità dell'appaltatore NO. neppure gli eredi AC si dolsero, in sede di appello, dell'omesso accertamento del concorso colposo dei danneggiati. In particolare, poiché ora i ricorrenti sembrano limitare la censura alla parte della sentenza che ha accolto la domanda diretta di risarcimento danni proposta nei confronti dell'ing. AC dai proprietari-committenti dell'edificio "ES", (per la diversa azione di rivalsa esercitata dagli stessi proprietari-committenti, del concorso di colpa degli stessi si è, invece, tenuto conto), ne' dall'atto di appello ne' dall'impugnata sentenza risulta che gli eredi AC, pur risultati soccombenti in primo grado anche rispetto a tale domanda, abbiano proposto una specifica censura volta alla determinazione del concorso di colpa dei danneggiati. Sicché, sul punto deve ritenersi formato il giudicato interno, preclusivo e dell'esame in appello della questione e della proposizione della relativa censura in questa sede.
Residua l'esame del ricorso incidentale proposto dai proprietari- committenti dell'edificio "ES", in persona dei soggetti indicati in narrativa.
Col primo motivo detti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2043 e 2050 cod. civ. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente la corte distrettuale ha accolto solo parzialmente la domanda di manleva da essi proposta nei confronti dell'NO e dello AC per i danni cagionati ai terzi, ZZ, ritenendo essi responsabili di avere intrapresa un'attività edilizia pericolosa per i terzi.
All'uopo, osservano che: a) non si trattava di un'attività particolarmente pericolosa;
b) essi, comunque, non avevano contribuito alla sua scelta ed al suo espletamento;
c) non sussisteva, pertanto, un loro obbligo di ingerenza e sorveglianza, avendo conferito "specifico incarico a professionisti sia per la progettazione, sia per l'appalto, sia per la stessa direzione dei lavori;
d) nella specie non si trattava di responsabilità diretta del proprietario, ma di responsabilità imputabile esclusivamente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., all'appaltatore ed al progettista- direttore dei lavori;
e) conseguentemente, la Corte d'Appello si sarebbe dovuta limitare a modificare eventualmente la misura della responsabilità dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, senza ridurre di un quarto l'entità della manleva a favore di essi ricorrenti.
La censura è priva di fondamento.
Va premesso che i ricorrenti, invocando, a sostegno della censura, la norma dell'art. 1669 cod. civ., fanno confusione tra due distinti ambiti di responsabilità: quello relativo ai danni direttamente cagionati dall'NO e dall'ing. AC, che attiene alle lesioni subite dal loro edificio (l'edificio "ES"), che va regolato ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.; quello relativo ai danni cagionati ai terzi, proprietari dell'edificio "ZZ", che va regolato, invece, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. Solo in relazione alla seconda categoria di danni la Corte d'Appello, nell'accogliere parzialmente la domanda di rivalsa dei ricorrenti per i danni che dovranno risarcire ai ZZ, ha ritenuto il concorso di colpa degli stessi ricorrenti, in qualità di committenti, per avere intrapresa un'attività edilizia pericolosa sul proprio suolo. Pertanto, con riferimento a tale ambito di responsabilità, non è a parlarsi di applicazione o applicabilità dell'art. 1669 cod. civ. Ciò precisato, in ordine alla pericolosità dell'attività si è già avuto modo di dire sub 5^) del ricorso incidentale AC. Correttamente, poi, il giudice d'appello ha ritenuto i committenti concorrenti in tale illecito ai danni dei ZZ, avendo esattamente considerato che essi avevano decisivamente contribuito alla scelta ed allo svolgimento di quell'attività pericolosa e che, inoltre, l'affidamento dell'appalto all'NO ed il conferimento dell'incarico professionale all'ing. AC non li esonerava dal dovere di ingerenza e di sorveglianza, volto ad assicurare che l'attività pericolosa fosse eseguita, non solo a regola d'arte, ma soprattutto in modo tale da non arrecare danni a terzi, specie in considerazione dei precedenti, negativi tentativi di costruire su quel suolo, a loro noti.
Ovviamente, ritenuto il concorso di colpa dei committenti, era doveroso ridurre l'entità della loro rivalsa verso l'NO e l'ing. AC nella misura del loro concorso nella determinazione dell'illecito in danno dei ZZ e ciò anche con riferimento alle spese processuali.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, osservando che la Corte d'Appello, mentre col capo g) della sentenza ha compensato per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto tra essi ricorrenti e gli eredi NO e AC, col capo e) ha condannato gli eredi NO e AC al rimborsò integrale delle spese di lite nei loro confronti, con riferimento al "rapporto diretto inter partes". Ciò, ad avviso dei ricorrenti, costituirebbe una contraddizione, poiché la compensazione operata sub g) deve intendersi riferita, non già al rapporto diretto tra le parti, bensì al rapporto con gli eredi ZZ.
La censura è destituita di fondamento.
Poiché il dispositivo dev'essere interpretato alla luce della motivazione della sentenza, risulta evidente che la compensazione operata col capo g) del dispositivo attiene sì al rapporto tra i proprietari-committenti delll'edificio "ES" e gli eredi NO e AC, ma limitatamente alla domanda di rivalsa proposta dai primi nei confronti dei secondi per i danni da risarcire, in solido tra loro, ai terzi ZZ.
Solo con riferimento a tale domanda, invero, la sentenza impugnata accerta la misura del concorso di colpa dei committenti-proprietari, riducendo conseguentemente l'entità della rivalsa a favore degli stessi, mentre analoga riduzione non risulta operata con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni sofferti direttamente dai proprietari-committenti per le lesioni subite dal loro edificio (edificio "ES").
Conclusivamente, i tre ricorsi vanno rigettati.
Secondo l'ordinario criterio, la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali eredi AC vanno, solidalmente tra loro, condannati a rimborsare agli eredi ZZ, controricorrenti, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Stante la reciproca soccombenza, stimasi giusto, invece, compensare le spese tra l'erede NO e gli eredi AC, da una parte, ed i proprietari-committenti, dall'altra.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;
condanna la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali AC RE, AC AN e RI LV, ved. AC, tutti in solido tra loro, a rimborsare a controricorrenti ZZ AN, ZZ RA e IA ER, ved. ZZ le spese del presente giudizio, che liquida in complessive di cui L. 10.708.500 (euro 5530,48), di cui L. 10.000.000 (euro 5164,57) per onorari;
compensa integralmente le spese del presente giudizio relativamente al rapporto tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali AC RE, AC AN e RI LV, ved. AC, da una parte, ed i ricorrenti incidentali LA WI, ER NC, ER NA, ER NA, ER IM, RO EL, AR OR e EN IC, dall'altra.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 2^ Civile, il 26 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2002