Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1154
CASS
Sentenza 29 gennaio 2002

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Massime2

Nell'appalto per la costruzione di edifico in base a progetto fornito dal committente, l'indagine sulla natura e la consistenza del suolo edificatorio rientra negli obblighi dell'appaltatore, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, con la conseguenza che i difetti della costruzione derivanti da vizi o da inidoneità del suolo comportano la responsabilità dell'appaltatore.

La responsabilità propria dell'appaltatore, in relazione allo speciale contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di appalto, sussiste anche nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità venga limitata dal controllo e dall'ingerenza del committente e dalle istruzioni dal medesimo impartite, direttamente o tramite il direttore dei lavori, tale sfera di autonomia dovendosi ritenere esclusa nel solo caso in cui ingerenza ed istruzioni abbiano una continuità ed una analiticità tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma, "ipso facto", in un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, l'autonomia e la responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il solo fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o a direttive del committente, sia perché tale circostanza non è idonea a trasformarlo in "nudus minister" di quest'ultimo, sia perché egli, comunque, non è tenuto a seguire supinamente direttive che importino lesioni di diritti assoluti dei terzi, ai quali non può opporre di aver cagionato il danno nella esecuzione degli obblighi contrattuali assunti verso il committente.

Commentario1

  • 1Responsabilità per danni a terzi nell'appalto di opere pubblicheAccesso limitato
    Domenico Chinello · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1154
Data del deposito : 29 gennaio 2002

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