(Effetti della rescissione rispetto ai terzi).
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
Sei in: Home » Guide Legali » Contratto » Rescissione del contratto Rescissione del contratto La rescissione del contratto è un'azione disciplinata dagli artt. 1447-1452 del codice civile con cui si fanno venire meno gli effetti del contratto se lo stesso è iniquo perché concluso in stato di pericolo o di bisogno Cos'è la rescissione del contratto Rescissione e risoluzione del contratto: differenze Rescissione contratto concluso in stato di pericolo Rescissione contratto per lesione ultra dimidium La rescissione della divisione Prescrizione dell'azione di rescissione Giurisprudenza sulla rescissione del contratto Cos'è la rescissione del contratto La rescissione del contratto è un istituto previsto e disciplinato dagli artt. 1447 - 1452 del codice civile. […]
Leggi di più…[…] Indice DEFINIZIONE E FONDAMENTO GIURIDICO DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO La rescissione è disciplinata dagli articoli 1447-1452 del Codice Civile e si applica a contratti che, pur essendo validi nella loro formazione, presentano un vizio economico o morale tale da giustificare il loro scioglimento. […]
Leggi di più…L'art. 2824 c.c., a norma del quale “l'iscrizione di ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo”, contrasta con gli artt. 1247 c.c., 2870 c.c., 1208 c.c. ed anche con il principio generale ricavabile dall'art. 1452 c.c. . […]
Leggi di più…Nel linguaggio comune molto spesso il termine “rescissione” è impropriamente utilizzato in modo generico per indicare un modo di porre fine ad un contratto o ad un negozio giuridico; in realtà è uno strumento, molto specifico, messo a disposizione di uno dei contraenti, per far dichiarare l'invalidità di un contratto quando lo stesso sia stato concluso nella ricorrenza di particolari circostanze. La relativa disciplina è dettata dal codice civile dall'art. 1447 all'art. 1452. Occorre preliminarmente rilevare che la rescissione può essere invocata in due casi: quando il contratto è stato concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.) quando il contratto è stato concluso in stato di …
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