Articolo 1452 del Codice civile
Articolo 1451Articolo 1453
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19 aprile 1942
Art. 1452.

(Effetti della rescissione rispetto ai terzi).

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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