Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1452.
(Effetti della rescissione rispetto ai terzi).
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
(Effetti della rescissione rispetto ai terzi).
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
Commentari • 16
- 1. Dizionario Giuridicohttps://www.brocardi.it/ · 242.58583
[…] Il contratto rescindibile è, al pari di quello annullabile, provvisoriamente efficace: solo la pronuncia di rescissione del contratto elimina retroattivamente gli effetti giuridici prodottisi sino a quel momento (art. 1452 del c.c.).
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Giurisprudenza • 70
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/12/2024, n. 1749Provvedimento: […] Primo motivo di appello: violazione di legge e segnatamente degli artt. 1452, 1223 e 1227 cod civ. per mancanza di nesso eziologico della condotta dell'appellante con il preteso danno e per rilevanza della condotta degli appellati quantomeno in termini concorsuali. Secondo motivo di appello: violazione di legge e segnatamente dell'art. 1452 cod. civ., art. 177 cod civ. per mancanza di colpa e per mancanza del dedotto inadempimento dell'appellante per omessa visura ipo-catastale in caso di doppia autentica di firma su scrittura privata.Leggi di più...
- nesso causale·
- spese di processo·
- responsabilità notariale·
- comunione legale·
- contributo unificato·
- art. 1376 c.c.·
- visure ipo-catastali·
- danno risarcibile·
- appello incidentale