Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3756
CASS
Sentenza 15 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il termine annuale di decadenza per la denunzia dei vizi di cui all'art. 1669 cod. civ. decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto delle gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese.

La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall'art.1669 cod.civ. per il pericolo di rovina dell'opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni, può essere vinta, non già con la prova dell'essere stata usata tutta la diligenza possibile nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti.

Commentari2

  • 1Rovina e difetti immobili, responsabilità del costruttore: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 luglio 2021

  • 2Vizi della cosa venduta, scoperta, valutazioni, precisazioni, responsabilità dell’appaltatoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3756
Data del deposito : 15 aprile 1999

Testo completo