Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 2
Il termine annuale di decadenza per la denunzia dei vizi di cui all'art. 1669 cod. civ. decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto delle gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese.
La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall'art.1669 cod.civ. per il pericolo di rovina dell'opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni, può essere vinta, non già con la prova dell'essere stata usata tutta la diligenza possibile nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti.
Commentari • 2
- 1. Rovina e difetti immobili, responsabilità del costruttore: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 luglio 2021
- 2. Vizi della cosa venduta, scoperta, valutazioni, precisazioni, responsabilità dell’appaltatoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - rel. Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
AN PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato E.SORDI, difeso dall'avvocato GIULIANO LASTRAIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI LO, VI CE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato S.TRALDI, difesi dall'avvocato OLIVIERI FRANCESCO P., giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 784/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 15/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato LASTRAIOLI GIULIANA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OL DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 9.2.1983 GU IS, IG TT e GI NA ved. GU convenivano dinanzi il Tribunale di Firenze TI OL esponendo che in data 9.11.1978 avevano dallo stesso acquistato un fabbricato per abitazione sito nel comune di Vinci frazione Spicchio sull'Arno allo stato grezzo;
che dopo qualche tempo si erano manifestati lesioni dovute a cedimento del suolo e difetti di costruzione;
esse avevano formato oggetto di un accertamento tecnico preventivo;
avevano anche ottenuto un sequestro conservativo in danno del TI;
chiedevano quindi la convalida del sequestro e il risarcimento dei danni.
Il convenuto resisteva alle domande eccependo la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto alla garanzia;
deduceva che vi erano state da parte degli attori modificazioni della situazione idrogeologica del terreno;
chiedeva di estendere il contraddittorio al proprio dante causa UG NG e il risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata.
Con sentenza 20.2.1993 il tribunale, espletata una consulenza tecnica, condannava il TI al pagamento della somma di lire 119 milioni;
rigettava la domanda di convalida del sequestro e la riconvenzionale di danni ex art. 96 c.p.c.. L'impugnazione del TI alla quale resistevano IG TT e GU IS, quest'ultimo anche nella qualità di erede di GI NA, deceduta, veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza 15.7.1996. Osservava la Corte, per quanto ancora rileva, che il termine per la denunzia dei vizi decorreva dal momento del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio; che il TI avrebbe dovuto eseguire opere idonee a contrastare la spinta del terreno;
che non erano configurabili il fortuito o la forza maggiore nel cedimento del piano di posa dell'edificio.
Avverso la sentenza, notificata il 3.9.1996, ha proposto ricorso con atto del 14.11.1996 e con tre motivi di censura TI OL;
resistono con controricorso GU IS e IG TT. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciando omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva la denunzia dei vizi nonostante gli attori avessero ammesso in sede di accertamento tecnico preventivo che le prime lesioni erano iniziate ad apparire nel 1978 con progressivo e lento aumento di numero e di intensità.
Il motivo è infondato.
Il termine annuale di decadenza per la denunzia dei vizi dell'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto delle gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e .sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (v. Cass. 10.5.1995 n. 5103; Cass.26.5.1993 n. 5920; Cass.
2.9.1992 n. 10106).
Nella specie, trattandosi di dissesto dovuto a cedimento delle fondamenta della costruzione per non essere stato realizzato dal TI un muro di sostegno destinato a contrastare la spinta naturale del terreno costituito da strati di argilla, limo argilloso e sabbie limose plioceniche, quindi ad errori tecnici di cui gli acquirenti non potevano rendersi conto se non attraverso un'indagine svolta da esperti nella materia, correttamente la sentenza ha ricollegato il momento iniziale per il decorso del termine di decadenza dall'azione al deposito della consulenza tecnica d'ufficio. Con il secondo motivo denunciando omessa ed insufficiente motivazione il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che essendo stata la costruzione venduta al grezzo, gli acquirenti si assumevano tutti i rischi del completamento dell'opera; che nessun obbligo incombeva su di lui per l'esecuzione di opere contro il pericolo di dissesto idrogeologico. Anche questo motivo, connesso al precedente, è infondato. La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall'art. 1669 c.c. per la rovina o per il pericolo di rovina dell'opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni può essere vinta non già con la prova dell'essere stata da lui usata tutta la diligenza possibile nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti (v. Cass. 27.2.1991 n. 2123) . L'accertamento da parte dei giudici di merito delle cause del dissesto del fabbricato evidenziate nell'esame del primo motivo e in nessun modo ricollegabili al completamento delle opere dagli acquirenti. escludono che questa prova sia stata fornita dal TI.
Con il terzo motivo denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha esaminato la relazione tecnica della Provincia di Firenze dalla quale risultava che il dissesto del terreno era stato dovuto all'abbassamento del livello dell'Arno; era quindi giustificata la richiesta al riguardo di una consulenza tecnica perché l'evento era al di fuori di ogni sua responsabilità. Il motivo è inammissibile.
Qualora, con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata) che il ricorrente precisi mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata poiché solo tale specificazione consente dalla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della circostanza stessa (V. Cass. 13.1.1997 n. 265; Cass.
5.4.1997 n. 2965). Il ricorrente non ha precisato il contenuto della relazione di cui lamenta il mancato esame e che stando alle deduzioni del controricorrente (pag. 9 delle difese) non sarebbe stata neanche prodotta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire 176.300 oltre lire quattromilioni per onorari. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999