Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Qualora l'imputato ammesso al gratuito patrocinio effettui la nomina fiduciaria (ovvero non modifichi quella già effettuata) a favore di un difensore che non sia, secondo quanto prescrive l'art. 9 della legge 30 luglio 1990 n. 217, iscritto negli albi del distretto, si verifica esclusivamente la decadenza dal beneficio, senza che possa attribuirsi a detto comportamento il significato di revoca tacita della nomina in essere. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sentenza di secondo grado affetta da nullità per omessa citazione del difensore di fiducia dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, essendo stato avvisato della celebrazione del dibattimento in appello un difensore diverso, nominato d'ufficio sul presupposto che il primo non risultava iscritto in un albo del distretto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/1999, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati: Udienza pubblica
Pasquale La Cava -Presidente- del 12.1.1999
CE Morelli -Consigliere- SENTENZA
Giorgio Di Iorio -Consigliere- N. 49
Massimo Oddo -Consigliere- REGISTRO GENERALE
Giuseppe D'Errico -Consigliere- N. 34.201/98
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) IN CE, nato a [...], il
25-10-1968; 2) CA SS, nato a [...], il [...];
contro la sentenza in data 16-6-'98 della Corte d'Appello di Brescia;
a relazione del consigliere dr. Giuseppe D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G. (Fraticelli)= rigetto del ricorso.
DIFESA= annullamento sentenza impugnata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE IN e SS CA sono, stati riconosciutì colpevoli dal Tribunale di Brescia dei reati di rapina aggravata di un'autovettura e di tentata rapina aggravata di una somma di denaro, in continuazione, commessi il 21 Maggio 1995 in San
Martino.
Contro la sentenza confermativa della colpevolezza emessa dalla
C.A. di Brescia il 16-6-'98 propongono ricorso entrambi gl'imputati.
IN, con unico motivo correlato all'art. 606 lett. "e"
c.p.p., sostiene che un maggiore rigore logico e la valutazione di ulteriori elementi fattuali (peraltro non specificati) avrebbero potuto condurre ad una pronuncia assolutorià.
CA deduce due motivi.
Col I eccepisce la nullità della sentenza (e dell'ordinanza dibattimentale sul punto) per omesso avviso al difensore di fiducia,
avv. Gianni Caneva di Torino.
Era accaduto che, dopo la proposizione del gravame da parte di tale difensore (munito di nomina contestuale), la C.A. -
nell'accogliere la richiesta dell'imputato di essere ammesso al gratuito patrocinio- aveva nominato un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Frattini, dato che il predetto avv. Caneva non era iscritto in un albo del distretto, come stabilito dall'art. 9 della legge 30-7-'90 n. 217.
L'eccezione di omesso avviso al difensore di fiducia, sollevata preliminarmente dall'avv. Frattini, venne disattesa dalla C.A. con l'impugnata ordinanza dibattimentale sul rilievo che l'imputato, non avendo sollevato censure contro il provvedimento di ammissione e non avendo proceduto alla nomina di un altro difensore di fiducia che rispondesse all'evidenziato requisito di legge, aveva implicitamente revocato la nomina dell'avv. Caneva e accettato di essere assistito dal legale nominato d'ufficio.
Il ricorrente reputa tale motivazione priva di fondamento,
sostenendo che l'irregolarità dell'istanza di ammissione al patrocinio gratuito non poteva comportare la presunzione di revoca della nomina del difensore di fiducia.
Col II lamenta difetto e contraddittoriertà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altre due rapine commesse in Alessandria il giorno successivo e giudicate con sentenza del G.I.P. presso quel Tribunale (divenuta definitiva il 7-3-'96).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso IN non risponde al requisito della specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p. ed è pertanto inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p..
È invece fondato il I motivo del ricorso IN e ciò ne assorbe il secondo.
La legge 30 Luglio 1990 n. 217, che regola l'ammissione dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, non prevede, a differenza della disciplina previgente (R.D. 30-12-1923 n. 3282, art. 29), che la nomina del difensore della persona ammessa al beneficio debba essere fatta d'ufficio. Al contrario, l'art. 9 menzionato nel provvedimento impugnato ne attribuisce la facoltà direttamente al predetto soggetto. Ne consegue che solo nel caso in cui costui non vi provveda e (trattandosi di imputato) risulti privo di assistenza, il
Giudice procedente -in quanto tale e non nell'Ambito del procedimento puramente incidentale di ammissione al patrocinio gratuito- deve nominare un difensore d'ufficio (il cui costo ricadrà poi ugualmente sullo Stato in virtù del provvedimento di ammissione precedentemente adottato).
Pertanto, se l'imputato ammesso al patrocinio nomini o sia già
munito di un difensore di fiducia che non risponda al suindicato requisito stabilito dall'art. 9, ciò non può comportare altro effetto che la decadenza dal beneficio;
giammai la presunzione di revoca tacita del difensore di fiducia;
tanto meno se tale presunzione è basata, come nella specie, sull'ulteriore elemento dell'omessa impugnazione della nomina del difensore d'ufficio effettuata (erroneamente) dalla stessa C.A. nell'ambito del procedimento incidentale.
D'altronde, accanto al principio della prevalenza della difesa fiduciaria, il codice vigente sembra avere collocato anche quello della continuità della difesa in generale dell'imputato, enucleabile dal sistema delle sostituzioni (artt. 97 -comma 4^ in relazione all'art. 102 s.c.) e dalla subordinazione dell'efficacia delle nomine in eccesso alla revoca espressa di quelle precedenti (art. 24 disp.
att. s.c.). Il che comporta in ogni caso l'impossibilità di proiettare nel campo dell'assistenza dell'imputato nel procedimento penale ogni eventuale effetto semantico di comportamenti funzionali a finalità estranee alla dinamica del procedimento stesso, come appunto quella in esame.
Deve pertanto ritenersi esistente la lamentata lesione del diritto di difesa e la decisione impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della C.A. di Brescia per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA
SS e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della C.A. di
Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso di IN CE
che condanna al pagamento delle spese e della somma di L 500.000 a favore della cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999