Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/1999, n. 1230
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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Qualora l'imputato ammesso al gratuito patrocinio effettui la nomina fiduciaria (ovvero non modifichi quella già effettuata) a favore di un difensore che non sia, secondo quanto prescrive l'art. 9 della legge 30 luglio 1990 n. 217, iscritto negli albi del distretto, si verifica esclusivamente la decadenza dal beneficio, senza che possa attribuirsi a detto comportamento il significato di revoca tacita della nomina in essere. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sentenza di secondo grado affetta da nullità per omessa citazione del difensore di fiducia dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, essendo stato avvisato della celebrazione del dibattimento in appello un difensore diverso, nominato d'ufficio sul presupposto che il primo non risultava iscritto in un albo del distretto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/1999, n. 1230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1230
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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