Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2022, n. 35116
CASS
Ordinanza 29 novembre 2022

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L'ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, riguarda un ricorso presentato dalla Regione Calabria per un regolamento di giurisdizione in merito a una controversia pendente davanti al Giudice di Pace. Le parti coinvolte hanno sollevato questioni relative alla giurisdizione competente per decidere sull'opposizione a un estratto di ruolo e a una cartella esattoriale, con la Regione che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la questione dovesse essere devoluta al giudice tributario. L'opponente, invece, ha chiesto l'annullamento della cartella e la dichiarazione di prescrizione del credito tributario.

Il giudice ha concluso affermando la giurisdizione del giudice tributario, richiamando precedenti giurisprudenziali e il quadro normativo di riferimento, in particolare l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione in materia tributaria. La Corte ha sottolineato che la questione della prescrizione del debito tributario rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto non si trattava di atti di esecuzione forzata, ma di una contestazione della pretesa tributaria stessa. Pertanto, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti a quest'ultimo per la decisione di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2022, n. 35116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35116
    Data del deposito : 29 novembre 2022

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