CASS
Ordinanza 29 novembre 2022
Ordinanza 29 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2022, n. 35116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35116 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 6717-2022 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMPITELLI 3, presso la Delegazione della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE NAIMO;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 35116 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 29/11/2022 Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2- CU RE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3749/2021 del GIUDICE DI PACE di PALMI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA RI SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Rilevato che: DR CU, con atto di citazione in opposizione ex art.615 cod.proc.civ., convenne in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Palmi, la Regione Calabria e l’Agenzia delle entrate-Riscossione per l’annullamento di un estratto di ruolo, del ruolo relativo all’anno 2013 e della cartella, notificata il 21.2.2014 (della quale dedusse non avere avuto in precedenza alcuna legale conoscenza), e per sentire dichiarare prescritto il credito tributario. La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, proponendo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione affidato a un motivo. DR CU e l’Agenzia delle entrate-Riscossione non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art.380 ter cod.proc.civ. Il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La Regione Calabria ha depositato memoria. Considerato che: Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- 1.Con l’unico motivo –rubricato: applicazione degli artt.2, comma 1, d.lgs.n.546 del 1992, 2, 50 e 57 del d.P.R. n.602 del 1973- la ricorrente, premesso in fatto che la questione dedotta in giudizio non investiva alcun atto di esecuzione, in quanto l’opponente aveva chiesto esclusivamente l’annullamento dell’estratto di ruolo, del ruolo e della cartella notificata il 21.02.2014 nonchè l’estinzione della pretesa tributaria, per prescrizione della cartella, chiede che questa Corte affermi la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario. 2.Dovendosi determinare la giurisdizione sulla base del petitum, appare utile trascrivere le conclusioni formulate dall’opponente DR CU il quale, premesso di essere venuto a conoscenza della propria situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia dell’entrate (mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata il 21.2.2014) casualmente a seguito di accesso presso la sede distaccata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ebbe a chiedere al Giudice di pace: nel merito, ritenuta fondata la proposta opposizione, dichiarare l’intervenuta prescrizione della cartella esattoriale impugnata, e dunque del ruolo e della pretesa alla stessa sottesa, dichiarando, altresì estinto il credito in essa indicato;
condannare l’Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, senza ulteriore ritardo, ad annullare i ruoli-titoli opposti, ed a revocare, conseguentemente, la pretesa di pagamento per cui è causa. 3.La questione della individuazione del plesso giurisdizionale competente a decidere una controversia, quale quella ad quem, è stata già decisa con l’affermazione della giurisdizione del giudice tributario da queste Sezioni Unite, di recente, in fattispecie del tutto similare, con l’ordinanza n.16986 del 25 maggio 2022, cui si riporta, condividendola anche nelle argomentazioni, il P.G. nelle sue conclusioni. Deve, Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -4- pertanto, ritenersi che la richiesta formulata, nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto radicalmente incompatibile con le motivazioni spese, sia frutto di mero refuso materiale. 4 Ciò premesso, non si ravvisano ragioni nuove o diverse per discostarsi da quanto già statuito con la citata ordinanza di queste Sezioni Unite, dovendosi, quindi, affermare, anche per la controversia di cui al proposto regolamento, la giurisdizione del giudice tributario. Giova, all’uopo, rammentare che il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; dall’altro dall’art.19 del d.P.R. n.546 del 1992, recante l’elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, il quale annovera tra questi la cartella di pagamento e l’avviso di mora e, per effetto di interpretazione estensiva della giurisprudenza, qualunque atto autoritativo recante una pretesa tributaria a carico del contribuente. Alla luce di tale quadro normativo e del panorama interpretativo consolidatosi innanzi a queste Sezioni unite, con riguardo al tema della giurisdizione del giudice tributario relativamente alla questione della eccepita prescrizione del debito di imposta anteriormente alla cartella, Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -5- dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.114/2018, si è già, condivisibilmente, evidenziato che, nella particolare ipotesi, quale quella in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, l’attribuzione alle Commissioni tributarie -a norma dell’art.2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, come sostituito dall’art.12, comma 2, della legge 2 dicembre 2001, n448- della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all’an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
con la conseguenza che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr.Cass.S.U.n.23832/2007; Cass.S.U.n.8770/2016). Si è, quindi, ritenuto, alla luce di detti principi, che nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora, come tema demandato all’esame del giudice, la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito, anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l’insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario. Se, infatti, con riguardo alle vicende anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz’altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -6- giudice tributario (v.Cass.S.U.n.16986/2022 cit. e, di recente, in termini, Cass.Sez.Un.18.10.2022 n.30666). Tale soluzione, oltretutto, è coerente con quanto previsto dal ricordato art.2 d.lgs. n.54671992, alla cui stregua <<restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento>>. Nel caso in esame, come già sopra rilevato, non ricorre alcuna controversia che investa atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella onde va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario innanzi al quale vanno rimesse le parti. Il regime delle spese del presente giudizio va rimesso alla pronuncia di merito del giudice indicato.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice tributario al quale rimette anche la regolamentazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2022.
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 35116 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 29/11/2022 Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2- CU RE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3749/2021 del GIUDICE DI PACE di PALMI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA RI SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Rilevato che: DR CU, con atto di citazione in opposizione ex art.615 cod.proc.civ., convenne in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Palmi, la Regione Calabria e l’Agenzia delle entrate-Riscossione per l’annullamento di un estratto di ruolo, del ruolo relativo all’anno 2013 e della cartella, notificata il 21.2.2014 (della quale dedusse non avere avuto in precedenza alcuna legale conoscenza), e per sentire dichiarare prescritto il credito tributario. La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, proponendo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione affidato a un motivo. DR CU e l’Agenzia delle entrate-Riscossione non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art.380 ter cod.proc.civ. Il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La Regione Calabria ha depositato memoria. Considerato che: Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- 1.Con l’unico motivo –rubricato: applicazione degli artt.2, comma 1, d.lgs.n.546 del 1992, 2, 50 e 57 del d.P.R. n.602 del 1973- la ricorrente, premesso in fatto che la questione dedotta in giudizio non investiva alcun atto di esecuzione, in quanto l’opponente aveva chiesto esclusivamente l’annullamento dell’estratto di ruolo, del ruolo e della cartella notificata il 21.02.2014 nonchè l’estinzione della pretesa tributaria, per prescrizione della cartella, chiede che questa Corte affermi la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario. 2.Dovendosi determinare la giurisdizione sulla base del petitum, appare utile trascrivere le conclusioni formulate dall’opponente DR CU il quale, premesso di essere venuto a conoscenza della propria situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia dell’entrate (mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata il 21.2.2014) casualmente a seguito di accesso presso la sede distaccata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ebbe a chiedere al Giudice di pace: nel merito, ritenuta fondata la proposta opposizione, dichiarare l’intervenuta prescrizione della cartella esattoriale impugnata, e dunque del ruolo e della pretesa alla stessa sottesa, dichiarando, altresì estinto il credito in essa indicato;
condannare l’Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, senza ulteriore ritardo, ad annullare i ruoli-titoli opposti, ed a revocare, conseguentemente, la pretesa di pagamento per cui è causa. 3.La questione della individuazione del plesso giurisdizionale competente a decidere una controversia, quale quella ad quem, è stata già decisa con l’affermazione della giurisdizione del giudice tributario da queste Sezioni Unite, di recente, in fattispecie del tutto similare, con l’ordinanza n.16986 del 25 maggio 2022, cui si riporta, condividendola anche nelle argomentazioni, il P.G. nelle sue conclusioni. Deve, Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -4- pertanto, ritenersi che la richiesta formulata, nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto radicalmente incompatibile con le motivazioni spese, sia frutto di mero refuso materiale. 4 Ciò premesso, non si ravvisano ragioni nuove o diverse per discostarsi da quanto già statuito con la citata ordinanza di queste Sezioni Unite, dovendosi, quindi, affermare, anche per la controversia di cui al proposto regolamento, la giurisdizione del giudice tributario. Giova, all’uopo, rammentare che il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; dall’altro dall’art.19 del d.P.R. n.546 del 1992, recante l’elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, il quale annovera tra questi la cartella di pagamento e l’avviso di mora e, per effetto di interpretazione estensiva della giurisprudenza, qualunque atto autoritativo recante una pretesa tributaria a carico del contribuente. Alla luce di tale quadro normativo e del panorama interpretativo consolidatosi innanzi a queste Sezioni unite, con riguardo al tema della giurisdizione del giudice tributario relativamente alla questione della eccepita prescrizione del debito di imposta anteriormente alla cartella, Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -5- dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.114/2018, si è già, condivisibilmente, evidenziato che, nella particolare ipotesi, quale quella in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, l’attribuzione alle Commissioni tributarie -a norma dell’art.2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, come sostituito dall’art.12, comma 2, della legge 2 dicembre 2001, n448- della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all’an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
con la conseguenza che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr.Cass.S.U.n.23832/2007; Cass.S.U.n.8770/2016). Si è, quindi, ritenuto, alla luce di detti principi, che nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora, come tema demandato all’esame del giudice, la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito, anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l’insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario. Se, infatti, con riguardo alle vicende anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz’altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo Ric. 2022 n. 06717 sez. SU - ud. 25-10-2022 -6- giudice tributario (v.Cass.S.U.n.16986/2022 cit. e, di recente, in termini, Cass.Sez.Un.18.10.2022 n.30666). Tale soluzione, oltretutto, è coerente con quanto previsto dal ricordato art.2 d.lgs. n.54671992, alla cui stregua <<restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento>>. Nel caso in esame, come già sopra rilevato, non ricorre alcuna controversia che investa atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella onde va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario innanzi al quale vanno rimesse le parti. Il regime delle spese del presente giudizio va rimesso alla pronuncia di merito del giudice indicato.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice tributario al quale rimette anche la regolamentazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2022.