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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4492/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 13.11.2024 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di appello ex art. 83 c.p.c., dall'avv. STEFANO VANORIO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata, unitamente al suo procuratore, presso C.F._1
l'avvocatura dell'ente, sita in , alla via Unità Italiana n. 28; Pt_1
APPELLANTE
E
TE
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. ENNIO ROMANO (c.f. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata, unitamente al suo procuratore, presso lo studio dell'avv. Vittorio
Lamberti, sito in Napoli, alla via Roma n. 22;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte Con atto di citazione notificato il 26.3.2018, l' (d'ora in poi solo ) Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto n. 711/2018, emesso in data 3.3.2018 in favore del
(d'ora in poi solo TE
”), con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento CP_1 della somma di € 42.742,09, quale residuo del saldo dovuto per le prestazioni specialistiche sanitarie (rientranti nella branca di “Fisiokinesiterapia”) rese dal Centro nei mesi da gennaio a dicembre dell'anno 2015, sulla base delle distinte riepilogative e delle fatture da questo depositate unitamente al proprio ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento, con esclusione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, richiesti,
Parte invece, dal Centro ricorrente. A fondamento dell'opposizione l' eccepiva l'estinzione del credito vantato dal Centro, risultante dai mandati di pagamento e dalle relative ricevute di bonifico depositati in allegato all'atto di opposizione e analiticamente in esso indicati. L'opponente, al riguardo, precisava che per le prestazioni erogate nell'anno 2015, a fronte di un fatturato presentato dal Centro pari ad € 342.712,09, in ragione del superamento del tetto di spesa per € 4.676,30 - come Parte da nota di credito n. 5 del 4.5.2016 emessa dal Centro stesso -, l' riconosceva come dovuta la minor somma di € 338.035,79; aggiungeva, tuttavia, che, poiché a seguito di controlli contabili era risultato che il non aveva applicato “quote sconto, tagli su ricette e R.T.U.”, di tale somma CP_1
aveva corrisposto solo il minor importo di € 315.128,01, ritenendo non dovuta per i titoli anzidetti l'ulteriore somma di € 22.132,13, rispetto alla quale aveva elaborato due piani di rientro. Deduceva, inoltre, la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, richiesti dal Centro nel ricorso monitorio e, quindi, chiedeva, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna del al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Con sentenza n. 891/2021 del 22.2.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta la
Parte propria giurisdizione, rilevava che l' aveva “censurato solo il quantum del credito azionato. A tal fine la opponente ha precisato che nulla deve essere corrisposto alla il quale ha CP_1 erogato nell'anno 2015 prestazioni oltre il cd “tetto di spesa” previsto e, pertanto, il credito vantato di €. 42.742,09 non è dovuto” (cfr. sentenza pag. 5). Su tali premesse, il Tribunale, ritenuto che il mancato superamento del tetto di spesa fosse un fatto impeditivo del diritto di credito
Parte azionato dal Centro, affermava che l' aveva genericamente contestato il suddetto superamento,
“senza allegare nè la prova né il totale delle prestazioni erogate oltre il limite” e senza neppure dimostrare di aver rispettato l'art. 5, comma 3, del contratto stipulato tra le parti, ai sensi del quale
“la comunicazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della
2 circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta l'applicazione della regressione tariffaria” (cfr. sentenza pag. 6). Rigettava, Parte pertanto, l'opposizione dell' e confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando dovuta la somma ingiunta e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.10.2021, ha Parte proposto appello l' censurando, con il primo motivo, l'erroneità della sentenza per omissione di pronuncia e travisamento delle eccezioni formulate nell'opposizione, in particolar modo dell'eccezione di estinzione della pretesa creditoria per avvenuto adempimento;
con il secondo motivo, l'omessa pronuncia sulla rilevanza dell'emissione della nota di credito da parte del CP_1 in relazione alla somma di € 4.676,30 pari alla RTU 2015, con conseguente irrilevanza dell'accertamento compiuto in ordine alla mancata prova del superamento del tetto di spesa;
e con il terzo motivo, infine, l'astrattezza, la genericità e la contraddittorietà della motivazione, non basata sui concreti fatti di causa. Riportandosi ai propri atti difensivi del giudizio di opposizione, infine,
Parte l' ha riproposto tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, tra cui, in via istruttoria, la richiesta di espletamento di CTU contabile al fine di quantificare l'esatto importo versato.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, stante l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dello stesso, con conseguente conferma della sentenza gravata. In caso di Parte accoglimento, anche parziale, dell'appello, ha, invece, chiesto la condanna dell' al pagamento delle somme per capitale e interessi già richieste in sede monitoria ovvero al pagamento delle diverse somme risultate come ancora dovute all'esito del giudizio.
All'udienza del 13.11.2024, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Parte Con il primo motivo di appello, l' ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata per non essersi pronunciata sull'eccezione di estinzione della pretesa creditoria del Centro, in virtù dell'intervenuto pagamento integrale di quanto dovuto, dimostrata dai mandati di pagamento, dalle ricevute di bonifico e dai piani di rientro relativi all'importo, non dovuto, di € 22.132,13 (tutti allegati e prodotti nel giudizio di opposizione).
Con il secondo motivo, ha lamentato l'omessa pronuncia relativa alla non debenza dell'importo di € 4.676,30, scomputato dal fatturato complessivo quale somma corrispondente alla regressione tariffaria applicabile al Centro per il 2015, con conseguente irrilevanza dei principi in tema di onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa, così come riconosciuto anche dal Centro stesso, che, con l'emissione della nota di credito n. 5 del 5/5/2016, ha rinunciato a siffatta pretesa creditoria.
3 Parte Con il terzo motivo di appello, poi, l' ha censurato l'astrattezza, la genericità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, evidenziando la non corrispondenza tra le argomentazioni adottate a fondamento della decisione e i concreti fatti di causa, rilevanti sulla
Parte base delle contestazioni formulate dall' nell'atto di opposizione.
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono solo parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti di seguito indicati.
Parte E', innanzitutto, fondato il terzo motivo di appello, con il quale l' ha censurato l'astrattezza, la genericità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata in quanto non aderente alle circostanze e alle eccezioni da essa formulate in sede di opposizione. Invero, come
Parte correttamente rilevato dall'appellante, l' in primo grado non aveva eccepito la non debenza delle somme ingiunte per l'intervenuto superamento del tetto di spesa relativo all'anno 2015, bensì, da un lato, l'estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento della maggior parte dell'importo fatturato (€ 315.128,01, già al netto della somma scomputata per lo sforamento del tetto di spesa, in luogo della minor somma di € 290.016,01 indicata dal Centro come percepita in sede monitoria); dall'altro lato, la non debenza del residuo importo di € 22.132,13, per “quote Parte sconto, tagli su ricette, nonché R.T.U.”, così come determinata dall' sulla base di una riconsiderazione della posizione complessiva del Centro.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, con conseguente necessità di esaminare i motivi di Parte opposizione formulati dall' in primo grado e non valutati dal primo giudice.
Occorre premettere in punto di fatto che è pacifico tra le parti che il Centro, a fronte del fatturato di € 342.712,09, relativo alle prestazioni erogate nell'anno 2015, era creditore nei confronti Parte dell' dell'importo di € 338.035,79, per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria per l'anno 2015 pari ad € 4.676,30, per la quale il Centro stesso aveva emesso la nota di credito n. 5 del
5/5/2016, della quale aveva già tenuto conto nel formulare la propria richiesta monitoria.
Ed infatti, il Centro, con il ricorso monitorio, sul presupposto che gli erano stati pagati solo €
290.025,31 a fronte dei 338.035,79 euro dovuti, chiedeva l'ingiunzione di pagamento per l'importo residuo di € 42.742,09. Parte Dai documenti depositati dall' in primo grado (cfr. mandati di pagamento e ricevute di bonifico allegati degli anni 2015 e 2016), tuttavia, risulta chiaramente che, già prima della presentazione del ricorso monitorio, l'odierna appellante aveva effettivamente provveduto al pagamento dell'importo di € 315.128,01, ossia di un importo superiore a quello indicato dal Centro Parte nel ricorso monitorio. Tale circostanza oltre a risultare dai documenti depositati dall' in primo grado, è stata anche riconosciuta dal nel presente grado di giudizio, lì dove l'appellato, alla CP_1
pag. 6 della propria comparsa di costituzione e risposta, ha espressamente affermato: “Avendo poi
4 Part ricevuto solo l'importo di € 315.128,01 (somma dei mandati depositati dall' ) residua la somma di € 22.907,78, che risulta legittimamente dovuta”.
Il decreto ingiuntivo n. 711/2018 del 3.3.2018, emesso per l'importo di € 42.742,09, sul presupposto dell'avvenuto pagamento della somma di € 290.016,01, va, pertanto, revocato, attesa la prova dell'avvenuto pagamento del maggior importo di € 315.128,01.
Quanto all'ulteriore importo di € 22.907,78 (pari ad € 338.035,79 dovuti - € 315.128,01 già corrisposti), osserva il Collegio che la somma pacificamente non è stata corrisposta al Centro, atteso
Parte che l' in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ne aveva eccepito la non debenza in virtù dell'operatività di “quote sconto, tagli su ricette, nonché R.T.U.”, praticati a seguito di una riconsiderazione complessiva della posizione creditoria del . CP_1
Come correttamente osservato anche dall'odierno appellato, l'eccezione, formulata in tal senso Parte Parte dall' in primo grado, era del tutto generica, non avendo l' specificato gli anni di riferimento degli invocati sconti e dei tagli sulle ricette, né i numeri o i dati di riferimento delle ricette a cui i pretesi tagli si riferivano, né ancora avendo indicato l'anno della ritenuta regressione tariffaria;
e ciò ancora più in considerazione del fatto che la regressione tariffaria per il 2015 era già Parte stata applicata dall' ed accettata dal Centro.
L'odierna appellante, quindi, convenuta sostanziale nel giudizio di primo grado, non ha specificamente dedotto i fatti impeditivi dell'obbligazione di pagamento su di essa gravante;
né, a tale carenza di allegazione, possono sopperire i documenti depositati con la produzione di parte, neppure citati o invocati nella loro specifica rilevanza all'interno degli atti difensivi. Parte Va, peraltro, evidenziato che tra la documentazione prodotta dall' risulta una nota con allegato “piano di rientro…che potrà essere firmato e restituito per accettazione”, mai accettata o siglata dal Centro appellato, il quale, al contrario, ha espressamente contestato i conteggi effettuati
Parte dall' circa la non debenza della somma in contestazione. Parte Ad ulteriore riprova dell'inadeguatezza della documentazione offerta in giudizio dall' vi è la comunicazione di quest'ultima inviata al Centro in data 22.3.2016 (cfr. prot. n. del 82793 - CP_2 del 21-22.3.2016 della documentazione prodotta in primo grado dal ) nella quale si legge: “si CP_1
invita la S.V. a non tener conto delle precedenti comunicazioni inviateLE dal Servizio Bilancio, atteso che si provvederà ad esaminare ogni posizione creditoria dei suoi assistiti”. Parte Sul punto, pertanto, l'opposizione originariamente formulata dall' e il relativo motivo di appello, volto a far accertare la non debenza dell'ulteriore importo di € 22.907,78, non possono essere accolti.
5 Parte Va, quindi, dichiarato che l' è ancora debitrice nei confronti del Centro appellato, per le Parte prestazioni rese nell'anno 2015, della somma di € 22.907,78, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla data della debenza al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, considerata la soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 891/2021 pubblicata il
[...]
2.4.2021, nei confronti di TE
, così provvede:
[...]
1) in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata e in parziale Parte accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' revoca il decreto ingiuntivo n. 711/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 3.3.2018 e condanna l' a pagare, in favore del Parte_2 TE
, l'importo di € 22.907,78, oltre interessi
[...]
commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla data della debenza al saldo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4492/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 13.11.2024 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di appello ex art. 83 c.p.c., dall'avv. STEFANO VANORIO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata, unitamente al suo procuratore, presso C.F._1
l'avvocatura dell'ente, sita in , alla via Unità Italiana n. 28; Pt_1
APPELLANTE
E
TE
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. ENNIO ROMANO (c.f. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata, unitamente al suo procuratore, presso lo studio dell'avv. Vittorio
Lamberti, sito in Napoli, alla via Roma n. 22;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte Con atto di citazione notificato il 26.3.2018, l' (d'ora in poi solo ) Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto n. 711/2018, emesso in data 3.3.2018 in favore del
(d'ora in poi solo TE
”), con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento CP_1 della somma di € 42.742,09, quale residuo del saldo dovuto per le prestazioni specialistiche sanitarie (rientranti nella branca di “Fisiokinesiterapia”) rese dal Centro nei mesi da gennaio a dicembre dell'anno 2015, sulla base delle distinte riepilogative e delle fatture da questo depositate unitamente al proprio ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento, con esclusione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, richiesti,
Parte invece, dal Centro ricorrente. A fondamento dell'opposizione l' eccepiva l'estinzione del credito vantato dal Centro, risultante dai mandati di pagamento e dalle relative ricevute di bonifico depositati in allegato all'atto di opposizione e analiticamente in esso indicati. L'opponente, al riguardo, precisava che per le prestazioni erogate nell'anno 2015, a fronte di un fatturato presentato dal Centro pari ad € 342.712,09, in ragione del superamento del tetto di spesa per € 4.676,30 - come Parte da nota di credito n. 5 del 4.5.2016 emessa dal Centro stesso -, l' riconosceva come dovuta la minor somma di € 338.035,79; aggiungeva, tuttavia, che, poiché a seguito di controlli contabili era risultato che il non aveva applicato “quote sconto, tagli su ricette e R.T.U.”, di tale somma CP_1
aveva corrisposto solo il minor importo di € 315.128,01, ritenendo non dovuta per i titoli anzidetti l'ulteriore somma di € 22.132,13, rispetto alla quale aveva elaborato due piani di rientro. Deduceva, inoltre, la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, richiesti dal Centro nel ricorso monitorio e, quindi, chiedeva, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna del al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Con sentenza n. 891/2021 del 22.2.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta la
Parte propria giurisdizione, rilevava che l' aveva “censurato solo il quantum del credito azionato. A tal fine la opponente ha precisato che nulla deve essere corrisposto alla il quale ha CP_1 erogato nell'anno 2015 prestazioni oltre il cd “tetto di spesa” previsto e, pertanto, il credito vantato di €. 42.742,09 non è dovuto” (cfr. sentenza pag. 5). Su tali premesse, il Tribunale, ritenuto che il mancato superamento del tetto di spesa fosse un fatto impeditivo del diritto di credito
Parte azionato dal Centro, affermava che l' aveva genericamente contestato il suddetto superamento,
“senza allegare nè la prova né il totale delle prestazioni erogate oltre il limite” e senza neppure dimostrare di aver rispettato l'art. 5, comma 3, del contratto stipulato tra le parti, ai sensi del quale
“la comunicazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della
2 circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta l'applicazione della regressione tariffaria” (cfr. sentenza pag. 6). Rigettava, Parte pertanto, l'opposizione dell' e confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando dovuta la somma ingiunta e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.10.2021, ha Parte proposto appello l' censurando, con il primo motivo, l'erroneità della sentenza per omissione di pronuncia e travisamento delle eccezioni formulate nell'opposizione, in particolar modo dell'eccezione di estinzione della pretesa creditoria per avvenuto adempimento;
con il secondo motivo, l'omessa pronuncia sulla rilevanza dell'emissione della nota di credito da parte del CP_1 in relazione alla somma di € 4.676,30 pari alla RTU 2015, con conseguente irrilevanza dell'accertamento compiuto in ordine alla mancata prova del superamento del tetto di spesa;
e con il terzo motivo, infine, l'astrattezza, la genericità e la contraddittorietà della motivazione, non basata sui concreti fatti di causa. Riportandosi ai propri atti difensivi del giudizio di opposizione, infine,
Parte l' ha riproposto tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, tra cui, in via istruttoria, la richiesta di espletamento di CTU contabile al fine di quantificare l'esatto importo versato.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, stante l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dello stesso, con conseguente conferma della sentenza gravata. In caso di Parte accoglimento, anche parziale, dell'appello, ha, invece, chiesto la condanna dell' al pagamento delle somme per capitale e interessi già richieste in sede monitoria ovvero al pagamento delle diverse somme risultate come ancora dovute all'esito del giudizio.
All'udienza del 13.11.2024, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Parte Con il primo motivo di appello, l' ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata per non essersi pronunciata sull'eccezione di estinzione della pretesa creditoria del Centro, in virtù dell'intervenuto pagamento integrale di quanto dovuto, dimostrata dai mandati di pagamento, dalle ricevute di bonifico e dai piani di rientro relativi all'importo, non dovuto, di € 22.132,13 (tutti allegati e prodotti nel giudizio di opposizione).
Con il secondo motivo, ha lamentato l'omessa pronuncia relativa alla non debenza dell'importo di € 4.676,30, scomputato dal fatturato complessivo quale somma corrispondente alla regressione tariffaria applicabile al Centro per il 2015, con conseguente irrilevanza dei principi in tema di onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa, così come riconosciuto anche dal Centro stesso, che, con l'emissione della nota di credito n. 5 del 5/5/2016, ha rinunciato a siffatta pretesa creditoria.
3 Parte Con il terzo motivo di appello, poi, l' ha censurato l'astrattezza, la genericità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, evidenziando la non corrispondenza tra le argomentazioni adottate a fondamento della decisione e i concreti fatti di causa, rilevanti sulla
Parte base delle contestazioni formulate dall' nell'atto di opposizione.
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono solo parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti di seguito indicati.
Parte E', innanzitutto, fondato il terzo motivo di appello, con il quale l' ha censurato l'astrattezza, la genericità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata in quanto non aderente alle circostanze e alle eccezioni da essa formulate in sede di opposizione. Invero, come
Parte correttamente rilevato dall'appellante, l' in primo grado non aveva eccepito la non debenza delle somme ingiunte per l'intervenuto superamento del tetto di spesa relativo all'anno 2015, bensì, da un lato, l'estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento della maggior parte dell'importo fatturato (€ 315.128,01, già al netto della somma scomputata per lo sforamento del tetto di spesa, in luogo della minor somma di € 290.016,01 indicata dal Centro come percepita in sede monitoria); dall'altro lato, la non debenza del residuo importo di € 22.132,13, per “quote Parte sconto, tagli su ricette, nonché R.T.U.”, così come determinata dall' sulla base di una riconsiderazione della posizione complessiva del Centro.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, con conseguente necessità di esaminare i motivi di Parte opposizione formulati dall' in primo grado e non valutati dal primo giudice.
Occorre premettere in punto di fatto che è pacifico tra le parti che il Centro, a fronte del fatturato di € 342.712,09, relativo alle prestazioni erogate nell'anno 2015, era creditore nei confronti Parte dell' dell'importo di € 338.035,79, per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria per l'anno 2015 pari ad € 4.676,30, per la quale il Centro stesso aveva emesso la nota di credito n. 5 del
5/5/2016, della quale aveva già tenuto conto nel formulare la propria richiesta monitoria.
Ed infatti, il Centro, con il ricorso monitorio, sul presupposto che gli erano stati pagati solo €
290.025,31 a fronte dei 338.035,79 euro dovuti, chiedeva l'ingiunzione di pagamento per l'importo residuo di € 42.742,09. Parte Dai documenti depositati dall' in primo grado (cfr. mandati di pagamento e ricevute di bonifico allegati degli anni 2015 e 2016), tuttavia, risulta chiaramente che, già prima della presentazione del ricorso monitorio, l'odierna appellante aveva effettivamente provveduto al pagamento dell'importo di € 315.128,01, ossia di un importo superiore a quello indicato dal Centro Parte nel ricorso monitorio. Tale circostanza oltre a risultare dai documenti depositati dall' in primo grado, è stata anche riconosciuta dal nel presente grado di giudizio, lì dove l'appellato, alla CP_1
pag. 6 della propria comparsa di costituzione e risposta, ha espressamente affermato: “Avendo poi
4 Part ricevuto solo l'importo di € 315.128,01 (somma dei mandati depositati dall' ) residua la somma di € 22.907,78, che risulta legittimamente dovuta”.
Il decreto ingiuntivo n. 711/2018 del 3.3.2018, emesso per l'importo di € 42.742,09, sul presupposto dell'avvenuto pagamento della somma di € 290.016,01, va, pertanto, revocato, attesa la prova dell'avvenuto pagamento del maggior importo di € 315.128,01.
Quanto all'ulteriore importo di € 22.907,78 (pari ad € 338.035,79 dovuti - € 315.128,01 già corrisposti), osserva il Collegio che la somma pacificamente non è stata corrisposta al Centro, atteso
Parte che l' in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ne aveva eccepito la non debenza in virtù dell'operatività di “quote sconto, tagli su ricette, nonché R.T.U.”, praticati a seguito di una riconsiderazione complessiva della posizione creditoria del . CP_1
Come correttamente osservato anche dall'odierno appellato, l'eccezione, formulata in tal senso Parte Parte dall' in primo grado, era del tutto generica, non avendo l' specificato gli anni di riferimento degli invocati sconti e dei tagli sulle ricette, né i numeri o i dati di riferimento delle ricette a cui i pretesi tagli si riferivano, né ancora avendo indicato l'anno della ritenuta regressione tariffaria;
e ciò ancora più in considerazione del fatto che la regressione tariffaria per il 2015 era già Parte stata applicata dall' ed accettata dal Centro.
L'odierna appellante, quindi, convenuta sostanziale nel giudizio di primo grado, non ha specificamente dedotto i fatti impeditivi dell'obbligazione di pagamento su di essa gravante;
né, a tale carenza di allegazione, possono sopperire i documenti depositati con la produzione di parte, neppure citati o invocati nella loro specifica rilevanza all'interno degli atti difensivi. Parte Va, peraltro, evidenziato che tra la documentazione prodotta dall' risulta una nota con allegato “piano di rientro…che potrà essere firmato e restituito per accettazione”, mai accettata o siglata dal Centro appellato, il quale, al contrario, ha espressamente contestato i conteggi effettuati
Parte dall' circa la non debenza della somma in contestazione. Parte Ad ulteriore riprova dell'inadeguatezza della documentazione offerta in giudizio dall' vi è la comunicazione di quest'ultima inviata al Centro in data 22.3.2016 (cfr. prot. n. del 82793 - CP_2 del 21-22.3.2016 della documentazione prodotta in primo grado dal ) nella quale si legge: “si CP_1
invita la S.V. a non tener conto delle precedenti comunicazioni inviateLE dal Servizio Bilancio, atteso che si provvederà ad esaminare ogni posizione creditoria dei suoi assistiti”. Parte Sul punto, pertanto, l'opposizione originariamente formulata dall' e il relativo motivo di appello, volto a far accertare la non debenza dell'ulteriore importo di € 22.907,78, non possono essere accolti.
5 Parte Va, quindi, dichiarato che l' è ancora debitrice nei confronti del Centro appellato, per le Parte prestazioni rese nell'anno 2015, della somma di € 22.907,78, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla data della debenza al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, considerata la soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 891/2021 pubblicata il
[...]
2.4.2021, nei confronti di TE
, così provvede:
[...]
1) in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata e in parziale Parte accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' revoca il decreto ingiuntivo n. 711/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 3.3.2018 e condanna l' a pagare, in favore del Parte_2 TE
, l'importo di € 22.907,78, oltre interessi
[...]
commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla data della debenza al saldo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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