TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 24348/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniela Arboletto (c.f. Parte_2
) e Marcella Coccanari (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso quest'ultima in , Via Leopardi n. 12 (FAX: 06.8086030 – PEC: Pt_1
- ; Email_1 Email_2
- appellante – contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._3
n. 9, , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Smedile (c.f. Pt_1
- p.IVA ), presso il quale è elettivamente domiciliato C.F._4 P.IVA_2 in , Viale Caldara n. 49 (PEC: – FAX: Pt_1 Email_3
0258308920);
- appellato -
con atto di citazione in appello recante data 24.5.2021;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 5916/2020 del Giudice di Pace di (Sez. VII Pt_1
Civ.), in data 9/28.11.2020 (nel procedimento RG 10451/19), di annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20180430117830000332212, adottata dal Parte_1
il 14.12.2018;
[...]
conclusioni dell'appellante:
<
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace
n. 5916 del 2020, depositata il 28.11.2020, emessa dal Giudice Dr.ssa Giannelli al Pt_1
termine del procedimento n. R.G. 10451/19, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate e per l'effetto, confermare l'ingiunzione n. 20180430117830000332212”;
II. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
conclusioni dell'appellato:
<
1. Rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della
Sentenza di primo grado, in quanto non motivata e sprovvista sia di fumus che di periculum;
2. Rigettare integralmente l'Appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni più ampia pronuncia, con integrale conferma della Sentenza di primo grado;
3. In via subordinata di merito, in caso di accoglimento dell'Appello, ridurre l'importo da corrispondere in misura pari alla sola sanzione amministrativa di cui al verbale notificato
2 in data 23 luglio 2015, ovvero a quella diversa misura ritenuta equa e/o di giustizia con esclusione di maggiorazioni, interessi, arrotondamenti e spese.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 5916/2020 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano (Sez. VII Civ.) in data 9/28.11.2020, nel procedimento RG
10451/19, con cui, in accoglimento integrale dell'opposizione proposta dal Dr. CP_1
, è stata annullata l'ingiunzione di pagamento n. 20180430117830000332212,
[...]
adottata dal il 14.12.2018 sulla base del Verbale di contestazione di Parte_1
violazione del Codice della Strada (commessa con il veicolo targato DX 28284 intestato all'appellato), notificato il 23.7.2015 e richiamato nel provvedimento di ingiunzione ex r.d.
639/1910 oggetto di opposizione.
La sentenza impugnata ha affermato che, benché la notifica del predetto verbale, atto presupposto dell'ingiunzione, si fosse regolarmente perfezionata il 23.7.2015 (e benché non proposta opposizione a tale verbale), “l'esecuzione non può essere iniziata”, la notifica dell'ingiunzione non essendo stata preceduta dall'avviso di cui all'art. 1 co. 544 della L.
228/2012: a ciò, secondo il primo Giudice, deve conseguire “l'annullamento del provvedimento impugnato”.
L'appellante censura la decisione del GdP, di cui chiede la riforma, assumendo che la stessa sia errata là dove ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1 co. 544 della L.
228/2012.
3 Il Dott. si è costituito nel presente giudizio di appello depositando CP_1
(telematicamente) comparsa di risposta in data 14.2.2022. Sostiene che, non avendo il specificamente contestato i fatti dedotti dall'opponente in primo grado, Parte_1
non sarebbe ammissibile “un loro esame in Appello, anche sotto il profilo del diritto”.
Afferma che l'invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 della L. 228/2012 è
“obbligatorio anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione ex R.D.
639/1910 … e non solo per le cartelle esattoriali di cui all'art. 50 del d.P.R. 602/1973”, atteso che “l'art. 36, comma 2, del D.L. 248/2007 (convertito in legge 31/2008), prevede che l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 sia parificata al ruolo per la parte inerente la riscossione coattiva”. Inoltre dal combinato disposto degli artt. 1 comma 163 L. 206/2006
(ma L. 296/2006) e art. 36 comma 2 lett. a) d.l. 248/2007, secondo cui il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, deve ricavarsi che nella fattispecie è maturato (il 31 dicembre 2018) il termine di decadenza triennale per la notifica del titolo esecutivo, atteso che la notifica dell'ingiunzione è avvenuta il 21 gennaio 2019.
*
Deve innanzitutto osservarsi che, nel caso in esame, non ha rilievo alcuno la considerazione di parte appellata secondo cui, non avendo il contestato, Parte_1
nel giudizio di primo grado, il fatto del mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 della L. 228/2012, dedotto dall'opponente , in questo giudizio di appello non CP_1 sarebbe ammissibile l'“esame in diritto” del fatto medesimo. Ciò su cui controvertono le parti, fin dal primo grado di giudizio, non è se detta comunicazione sia stata inviata a
, ma l'applicabilità alla fattispecie del co. 544 cit. CP_1
Questa norma, che il Giudice di Pace ha posto a base della decisione di primo grado impugnata dal , afferma che < Parte_1
debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la
4 comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo>>.
Il ha lamentato l'erroneità della affermazione del Giudice di prime cure circa la Pt_1
necessità ex lege del previo invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, non essendo l'art. 1 co. 544 della L. 228/2012 applicabile alla materia della riscossione di sanzioni amministrative per violazioni di norme del Codice della Strada, ma solo a quella delle entrate tributarie.
L'appellato, per parte sua, sostiene che tale norma debba invece applicarsi alla fattispecie, in considerazione del disposto dell'art. 36, comma 2, del D.L. 248/2007 (conv. in L.
31/2008), secondo cui < enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248>>.
Osserva questo giudice d'appello che, come ritenuto da Cass. Sez. 5, 21.9.2016 n. 18490,
“L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato funzione accertativa in quanto atto complesso volto a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, sicché non deve essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione”.
5 A tale classificazione dell'ingiunzione opposta (“non è atto della riscossione”, ha
“funzione accertativa”) consegue che il richiamo alle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 (in quanto compatibili) (art. 36 co. 2 DL 248 cit.) non svolge alcun rilievo nella valutazione in ordine alla legittimità dell'adozione dell'ingiunzione, potendo esso spiegare effetti esclusivamente nella fase successiva ed eventuale di riscossione mediante esecuzione forzata.
Dunque, il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 della L. 228/2012 non comporta l'illegittimità dell'ingiunzione adottata dal ex r.d. Parte_1
639/1910.
Infine, deve osservarsi che non è applicabile al caso in esame neppure il comma 163 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, invocato dall'appellato (< riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo>>). Trattasi infatti di norma testualmente dettata per i soli casi di riscossione coattiva dei tributi locali, inapplicabile all'ingiunzione de qua, atto complesso con funzione accertativa, notificato non già a un <>, bensì a destinatario di sanzione amministrativa. Nessuna decadenza è dunque intervenuta nella fattispecie.
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto e la sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata come da dispositivo, anche con riguardo alle spese del primo grado di giudizio.
Esse infatti, come quelle del presente giudizio di appello, devono seguire la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo giusta i DDMM 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo integralmente l'appello, in riforma della
6 sentenza n. 5916/2020 del Giudice di Pace di (Sez. VII Civ.), in data 9/28.11.2020 Pt_1
(nel procedimento RG 10451/19):
respinge l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
20180430117830000332212 in data 14.12.2018 del
[...]
; Controparte_2
condanna a rifondere al le spese dei due gradi di CP_1 Parte_1
giudizio, liquidate in € 175,00 per onorari relativi al giudizio di primo grado, e in € 350,00 per onorari nonché in € 64,50 per anticipazioni, con riguardo al presente giudizio di appello.
Milano, 22.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
7
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 24348/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniela Arboletto (c.f. Parte_2
) e Marcella Coccanari (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso quest'ultima in , Via Leopardi n. 12 (FAX: 06.8086030 – PEC: Pt_1
- ; Email_1 Email_2
- appellante – contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._3
n. 9, , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Smedile (c.f. Pt_1
- p.IVA ), presso il quale è elettivamente domiciliato C.F._4 P.IVA_2 in , Viale Caldara n. 49 (PEC: – FAX: Pt_1 Email_3
0258308920);
- appellato -
con atto di citazione in appello recante data 24.5.2021;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 5916/2020 del Giudice di Pace di (Sez. VII Pt_1
Civ.), in data 9/28.11.2020 (nel procedimento RG 10451/19), di annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20180430117830000332212, adottata dal Parte_1
il 14.12.2018;
[...]
conclusioni dell'appellante:
<
I. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace
n. 5916 del 2020, depositata il 28.11.2020, emessa dal Giudice Dr.ssa Giannelli al Pt_1
termine del procedimento n. R.G. 10451/19, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate e per l'effetto, confermare l'ingiunzione n. 20180430117830000332212”;
II. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
conclusioni dell'appellato:
<
1. Rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della
Sentenza di primo grado, in quanto non motivata e sprovvista sia di fumus che di periculum;
2. Rigettare integralmente l'Appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni più ampia pronuncia, con integrale conferma della Sentenza di primo grado;
3. In via subordinata di merito, in caso di accoglimento dell'Appello, ridurre l'importo da corrispondere in misura pari alla sola sanzione amministrativa di cui al verbale notificato
2 in data 23 luglio 2015, ovvero a quella diversa misura ritenuta equa e/o di giustizia con esclusione di maggiorazioni, interessi, arrotondamenti e spese.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 5916/2020 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano (Sez. VII Civ.) in data 9/28.11.2020, nel procedimento RG
10451/19, con cui, in accoglimento integrale dell'opposizione proposta dal Dr. CP_1
, è stata annullata l'ingiunzione di pagamento n. 20180430117830000332212,
[...]
adottata dal il 14.12.2018 sulla base del Verbale di contestazione di Parte_1
violazione del Codice della Strada (commessa con il veicolo targato DX 28284 intestato all'appellato), notificato il 23.7.2015 e richiamato nel provvedimento di ingiunzione ex r.d.
639/1910 oggetto di opposizione.
La sentenza impugnata ha affermato che, benché la notifica del predetto verbale, atto presupposto dell'ingiunzione, si fosse regolarmente perfezionata il 23.7.2015 (e benché non proposta opposizione a tale verbale), “l'esecuzione non può essere iniziata”, la notifica dell'ingiunzione non essendo stata preceduta dall'avviso di cui all'art. 1 co. 544 della L.
228/2012: a ciò, secondo il primo Giudice, deve conseguire “l'annullamento del provvedimento impugnato”.
L'appellante censura la decisione del GdP, di cui chiede la riforma, assumendo che la stessa sia errata là dove ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1 co. 544 della L.
228/2012.
3 Il Dott. si è costituito nel presente giudizio di appello depositando CP_1
(telematicamente) comparsa di risposta in data 14.2.2022. Sostiene che, non avendo il specificamente contestato i fatti dedotti dall'opponente in primo grado, Parte_1
non sarebbe ammissibile “un loro esame in Appello, anche sotto il profilo del diritto”.
Afferma che l'invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 della L. 228/2012 è
“obbligatorio anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione ex R.D.
639/1910 … e non solo per le cartelle esattoriali di cui all'art. 50 del d.P.R. 602/1973”, atteso che “l'art. 36, comma 2, del D.L. 248/2007 (convertito in legge 31/2008), prevede che l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 sia parificata al ruolo per la parte inerente la riscossione coattiva”. Inoltre dal combinato disposto degli artt. 1 comma 163 L. 206/2006
(ma L. 296/2006) e art. 36 comma 2 lett. a) d.l. 248/2007, secondo cui il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, deve ricavarsi che nella fattispecie è maturato (il 31 dicembre 2018) il termine di decadenza triennale per la notifica del titolo esecutivo, atteso che la notifica dell'ingiunzione è avvenuta il 21 gennaio 2019.
*
Deve innanzitutto osservarsi che, nel caso in esame, non ha rilievo alcuno la considerazione di parte appellata secondo cui, non avendo il contestato, Parte_1
nel giudizio di primo grado, il fatto del mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 della L. 228/2012, dedotto dall'opponente , in questo giudizio di appello non CP_1 sarebbe ammissibile l'“esame in diritto” del fatto medesimo. Ciò su cui controvertono le parti, fin dal primo grado di giudizio, non è se detta comunicazione sia stata inviata a
, ma l'applicabilità alla fattispecie del co. 544 cit. CP_1
Questa norma, che il Giudice di Pace ha posto a base della decisione di primo grado impugnata dal , afferma che < Parte_1
debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la
4 comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo>>.
Il ha lamentato l'erroneità della affermazione del Giudice di prime cure circa la Pt_1
necessità ex lege del previo invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, non essendo l'art. 1 co. 544 della L. 228/2012 applicabile alla materia della riscossione di sanzioni amministrative per violazioni di norme del Codice della Strada, ma solo a quella delle entrate tributarie.
L'appellato, per parte sua, sostiene che tale norma debba invece applicarsi alla fattispecie, in considerazione del disposto dell'art. 36, comma 2, del D.L. 248/2007 (conv. in L.
31/2008), secondo cui < enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248>>.
Osserva questo giudice d'appello che, come ritenuto da Cass. Sez. 5, 21.9.2016 n. 18490,
“L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato funzione accertativa in quanto atto complesso volto a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, sicché non deve essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione”.
5 A tale classificazione dell'ingiunzione opposta (“non è atto della riscossione”, ha
“funzione accertativa”) consegue che il richiamo alle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 (in quanto compatibili) (art. 36 co. 2 DL 248 cit.) non svolge alcun rilievo nella valutazione in ordine alla legittimità dell'adozione dell'ingiunzione, potendo esso spiegare effetti esclusivamente nella fase successiva ed eventuale di riscossione mediante esecuzione forzata.
Dunque, il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 della L. 228/2012 non comporta l'illegittimità dell'ingiunzione adottata dal ex r.d. Parte_1
639/1910.
Infine, deve osservarsi che non è applicabile al caso in esame neppure il comma 163 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, invocato dall'appellato (< riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo>>). Trattasi infatti di norma testualmente dettata per i soli casi di riscossione coattiva dei tributi locali, inapplicabile all'ingiunzione de qua, atto complesso con funzione accertativa, notificato non già a un <>, bensì a destinatario di sanzione amministrativa. Nessuna decadenza è dunque intervenuta nella fattispecie.
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto e la sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata come da dispositivo, anche con riguardo alle spese del primo grado di giudizio.
Esse infatti, come quelle del presente giudizio di appello, devono seguire la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo giusta i DDMM 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo integralmente l'appello, in riforma della
6 sentenza n. 5916/2020 del Giudice di Pace di (Sez. VII Civ.), in data 9/28.11.2020 Pt_1
(nel procedimento RG 10451/19):
respinge l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
20180430117830000332212 in data 14.12.2018 del
[...]
; Controparte_2
condanna a rifondere al le spese dei due gradi di CP_1 Parte_1
giudizio, liquidate in € 175,00 per onorari relativi al giudizio di primo grado, e in € 350,00 per onorari nonché in € 64,50 per anticipazioni, con riguardo al presente giudizio di appello.
Milano, 22.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
7