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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13802/2024 r.g., promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Denise Ventura del Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza e che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, disponga la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 7 novembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del giorno 11 marzo 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 26 maggio 2001 a Bologna e che dalla loro unione è nato a [...] il
21 maggio 2003 il figlio maggiorenne, ma non economicamente Per_1
autosufficiente; osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza dell'11 marzo
2025, è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“3) PRELIMINARE DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale la SI.ra
, (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1969, residente in [...], promette di cedere e trasferire al
SI. (C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(BO) ed ivi residente in [...] che promette di accettare ed acquistare la
2 piena proprietà del seguente immobile, sito in Bologna (BO), Via Sant'Anna 17 e, più precisamente, un appartamento al piano quinto con pertinenziale cantina e autorimessa al piano interrato, complessivamente distinte, esse porzioni, al Catasto Fabbricati del
Comune di Bologna (BO) al:
- Fg. 23, part. 463, sub. 26, cat. A/3, cl. 03, consistenza vani 7, superficie totale mq
124, R.C. euro 1.084,56 quanto all'abitazione;
- Fg. 23, Particella 463, sub. 105, cat. C/6, cl. 04, superficie totale mq 22, R.C. euro
124,98 quanto all'autorimessa.
In confine: parti comuni da più lati, ragioni Reggiani, salvo altri e più precisi nel complesso.
Più precisamente, le parti stabiliscono che è oggetto della presente promessa di cessione l'immobile pervenuto alla sig.ra in forza di atto di Parte_1
donazione del sig. del 27.04.2015 a ministero del Notaio Dott. Parte_2 [...]
rep.41756 fascicolo n. 10658, registrato il 19.05.2015 al Persona_2
n.7908 Serie 1T presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio 2 di Bologna e trascritto a
Bologna il 20.05.2015 ai n. 19003 Reg. Generale e n.13504 Reg. Particolare.
L'immobile sarà ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova l'immobile, con la proporzionale quota delle parti comuni del fabbricato tali a norma di legge, titolo e destinazione con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati nell'atto di donazione Notaio Dott. rep.41756. Persona_2
La parte cedente garantisce la proprietà e la disponibilità del bene che dichiara libero da pesi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
4) Le parti si obbligano a formalizzare l'atto definitivo di cessione dei beni sopra indicati innanzi al Notaio e comunque entro il termine di 3 mesi dall'omologa Per_3
della separazione.
5) Il prezzo pattuito dalle parti per la cessione è pari ad € 30.000,00.
6) La sig.ra si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di Pt_1
contratto definitivo.
3 7) I SIg.ri e dichiarano sin d'ora che intendono avvalersi dell'esenzione Pt_2 Pt_1
dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento così come il futuro atto di trasferimento definitivo, in un procedimento di separazione, ex art. 19 della Legge 08.03.1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10.05.1999 e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data
21.02.2014 ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 28 febbraio 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio e che pertanto la clausola n. 4) di seguito riportata e relativa alla regolamentazione delle spese del processo, dovrà essere confermata dai ricorrenti nel prosieguo del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
4 A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Padova) il 2 marzo 1969 e nato a [...] il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio a Bologna il 26 maggio 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 177, parte I, uff. 1, dell'anno 2001;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) DETERMINAZIONI SULLA CASA FAMILIARE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
a tal proposito si dà atto che la OR , in pieno accordo con il marito il quale Pt_1 Parte_2
rimarrà presso la Casa Familiare, e che con il presente atto ne conferma la scelta dettata da comune intenzione, ha anzitempo trasferito altrove la propria dimora, cosicché i coniugi di fatto da allora, conducono vita materialmente e spiritualmente separata.
Resta inteso che la sig.ra s'impegna a trasferire il proprio indirizzo di residenza Pt_1
entro e non oltre 3 mesi dalla pubblicazione dell'omologa di separazione.
2) DETERMINAZIONI RISPETTO AL FIGLIO
Il figlio rimarrà a vivere con il padre presso la Casa Familiare sita in Per_1
Bologna, via Sant'Anna 17; ad oggi maggiorenne, risulta non Per_1
completamente autosufficiente, e necessita di mantenimento da parte dei genitori. In considerazione di quanto sopra, il sig. dichiara l'intenzione di Parte_2
assumere ogni onere relativo al mantenimento del figlio resta inteso tra le Per_1
parti che il sig. in merito al figlio, potrà beneficiare in via esclusiva delle Pt_2
detrazioni fiscali laddove e nella misura in cui risultino previste in funzione delle circostanze e delle leggi applicabili.
3) PRELIMINARE DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale la SI.ra
, (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5 02.03.1969, residente in [...], promette di cedere e trasferire al
SI. (C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(BO) ed ivi residente in [...] che promette di accettare ed acquistare la piena proprietà del seguente immobile, sito in Bologna (BO), Via Sant'Anna 17 e, più precisamente, un appartamento al piano quinto con pertinenziale cantina e autorimessa al piano interrato, complessivamente distinte, esse porzioni, al Catasto Fabbricati del
Comune di Bologna (BO) al: - Fg. 23, part. 463, sub. 26, cat. A/3, cl. 03, consistenza vani 7, superficie totale mq 124, R.C. euro 1.084,56 quanto all'abitazione; - Fg. 23,
Particella 463, sub. 105, cat. C/6, cl. 04, superficie totale mq 22, R.C. euro 124,98 quanto all'autorimessa. In confine: parti comuni da più lati, ragioni Reggiani, salvo altri e più precisi nel complesso”. “Le parti si obbligano a formalizzare l'atto definitivo di cessione dei beni sopra indicati innanzi al Notaio comunque entro il termine Per_3
di 3 mesi dall'omologa della separazione”. “Il prezzo pattuito dalle parti per la cessione
è pari ad € 30.000,00”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza dell'11 marzo 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
4) “Le spese legali inerenti il presente procedimento sono interamente a carico del sig.
. Pt_2
5) “I coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo del passaporto”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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