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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2024, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al 37 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio pendente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Emanuela Cofone
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Mario Sero
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.01.2024 il ricorrente ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Rossano in data 21.06.2017 con (atto iscritto nel registro dello stato Controparte_1 civile del Comune di Corigliano-Rossano al n. 9, parte I, anno 2017, Ufficio 1) e dalla cui unione è nato in data [...] un figlio, rappresentando: Persona_1
- che con provvedimento reso in data 25.05.2023 e depositato in Cancelleria in data
26.05.2023 il Tribunale di Castrovillari ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti;
- che tra i coniugi non si è ricostruita né la comunione materiale, né quella spirituale;
- che sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale che “Dichiari 1. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rossano in data 21.06.2017, trascritto nel registro di stato civile del Comune di Rossano Anno 2017 Parte I, n. 9, con relativo ordine all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano di annotazione negli appositi registri;
2. disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione del padre nei Pt_ confronti del figlio così come segue: il sig. potrà tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni Pt_ scolastici ed extrascolastici del figlio;
in mancanza di accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.00 sino alle ore
20.00, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da sabato pomeriggio dopo l'uscita da scuola e fino a domenica alle ore 20.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, il minore potrà trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. In questo periodo il diritto di frequentazione verrà garantito alla madre per come sopra specificato. Per le festività Natalizie il minore trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01; tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni. I compleanni del minore verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra le parti e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del piccolo
Per_1 Pt_ 3. Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 250,00, oltre aggiornamento
ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore Detta somma Per_1 dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alla resistente mediante bonifico con accredito sulla postpay Evolution al seguente IBAN IT
13Y36081051382539935540;
4. Entrambi i coniugi si faranno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie e scolastiche del figlio, nonché delle spese mediche non coperte dal S.S Nazionale e per le quali non è previsto il rimborso da polizze assicurative o convenzioni aziendali, da concordare preventivamente, salvo urgenza;
5. I coniugi dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti;
6. Con vittoria di spese e competenze del giudizio a carico dell'Erario poiché il ricorrente ha presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio.”
Fissata l'udienza del 2.7.2024 per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 25.6.2024 Controparte_1 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e non opponendosi Controparte_1 Parte_1 alla domanda;
b) Disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori con collocazione prevalente presso la madre con regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti del figlio cosi come statuito e regolamentato nel decreto di omologa della separazione consensuale depositato il 26.05.23 dal Tribunale di Castrovillari;
c) Porre a carico del padre ricorrente, , l'assegno mensile a titolo di Parte_2 concorso nel mantenimento del minore pari ad €. 250,00, con rivalutazione annuale istat, oltre le spese straordinarie per come indicate nel menzionato decreto di omologa depositato il 26.05.23 dal Tribunale di Castrovillari;
d) Avendo chiesto parte resistente l'ammissione al patrocinio per i non abbienti si chiede che le competenze legali vengano poste a carico dell'erario.”
All'udienza del 2.7.2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, mediante la previsione della soluzione della lite “alle stesse condizioni di cui alla separazione” in base alle quali “ 3. disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione del padre nei confronti del figlio così Pt_ come segue: il sig. potrà tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed Pt_ extrascolastici del figlio;
in mancanza di accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.00 sino alle ore 20.00, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da sabato pomeriggio dopo l'uscita da scuola e fino a domenica alle ore 20.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, il minore potrà trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. In questo periodo il diritto di frequentazione verrà garantito alla madre per come sopra specificato. Per le festività
Natalizie il minore trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01; tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni. I compleanni del minore verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra le parti e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del piccolo Per_1 Pt_ 4. Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 250,00, oltre aggiornamento
ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore Detta somma Per_1 dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alla resistente mediante bonifico con accredito sulla postpay Evolution al seguente IBAN IT
13Y36081051382539935540.
5. Entrambi i coniugi si faranno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie e scolastiche del figlio, nonché delle spese mediche non coperte dal S.S Nazionale e per le quali non è previsto il rimborso da polizze assicurative o convenzioni aziendali, da concordare preventivamente, salvo urgenza;
Pt_
6. il sig. si rende disponibile a trasferire la proprietà del veicolo Nissan Micra tg.
EJ703FN alla sig.ra con consegna delle chiavi contestualmente al passaggio CP_1 di proprietà che verrà effettuato da quest'ultima, la quale si accollerà le spese di trasferimento;
7. I coniugi dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti.”.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta: infatti, con decreto di omologa n.
5663/2023 emesso in data 25.5.2023 e pubblicato in data 26.5.2023, il Tribunale di
Castrovillari ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e ; la separazione, protrattasi ininterrottamente per un tempo Controparte_1 superiore a sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Si deve, pertanto, dichiarare lo scioglimento (anziché la cessazione degli effetti civili, come richiesto dalle parti, trattandosi di matrimonio celebrato secondo il rito civile, in base alle risultanze del certificato di matrimonio in atti) del matrimonio contratto tra
[...]
e . Parte_1 Controparte_1 In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 37 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Rossano il 21.6.2017 (atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Corigliano-Rossano, anno 2017, parte I, n. 9 Ufficio
1) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA per intero per le spese.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5.12.2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al 37 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio pendente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Emanuela Cofone
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Mario Sero
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.01.2024 il ricorrente ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Rossano in data 21.06.2017 con (atto iscritto nel registro dello stato Controparte_1 civile del Comune di Corigliano-Rossano al n. 9, parte I, anno 2017, Ufficio 1) e dalla cui unione è nato in data [...] un figlio, rappresentando: Persona_1
- che con provvedimento reso in data 25.05.2023 e depositato in Cancelleria in data
26.05.2023 il Tribunale di Castrovillari ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti;
- che tra i coniugi non si è ricostruita né la comunione materiale, né quella spirituale;
- che sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale che “Dichiari 1. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rossano in data 21.06.2017, trascritto nel registro di stato civile del Comune di Rossano Anno 2017 Parte I, n. 9, con relativo ordine all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano di annotazione negli appositi registri;
2. disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione del padre nei Pt_ confronti del figlio così come segue: il sig. potrà tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni Pt_ scolastici ed extrascolastici del figlio;
in mancanza di accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.00 sino alle ore
20.00, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da sabato pomeriggio dopo l'uscita da scuola e fino a domenica alle ore 20.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, il minore potrà trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. In questo periodo il diritto di frequentazione verrà garantito alla madre per come sopra specificato. Per le festività Natalizie il minore trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01; tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni. I compleanni del minore verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra le parti e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del piccolo
Per_1 Pt_ 3. Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 250,00, oltre aggiornamento
ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore Detta somma Per_1 dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alla resistente mediante bonifico con accredito sulla postpay Evolution al seguente IBAN IT
13Y36081051382539935540;
4. Entrambi i coniugi si faranno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie e scolastiche del figlio, nonché delle spese mediche non coperte dal S.S Nazionale e per le quali non è previsto il rimborso da polizze assicurative o convenzioni aziendali, da concordare preventivamente, salvo urgenza;
5. I coniugi dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti;
6. Con vittoria di spese e competenze del giudizio a carico dell'Erario poiché il ricorrente ha presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio.”
Fissata l'udienza del 2.7.2024 per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 25.6.2024 Controparte_1 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e non opponendosi Controparte_1 Parte_1 alla domanda;
b) Disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori con collocazione prevalente presso la madre con regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti del figlio cosi come statuito e regolamentato nel decreto di omologa della separazione consensuale depositato il 26.05.23 dal Tribunale di Castrovillari;
c) Porre a carico del padre ricorrente, , l'assegno mensile a titolo di Parte_2 concorso nel mantenimento del minore pari ad €. 250,00, con rivalutazione annuale istat, oltre le spese straordinarie per come indicate nel menzionato decreto di omologa depositato il 26.05.23 dal Tribunale di Castrovillari;
d) Avendo chiesto parte resistente l'ammissione al patrocinio per i non abbienti si chiede che le competenze legali vengano poste a carico dell'erario.”
All'udienza del 2.7.2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, mediante la previsione della soluzione della lite “alle stesse condizioni di cui alla separazione” in base alle quali “ 3. disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione del padre nei confronti del figlio così Pt_ come segue: il sig. potrà tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed Pt_ extrascolastici del figlio;
in mancanza di accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.00 sino alle ore 20.00, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da sabato pomeriggio dopo l'uscita da scuola e fino a domenica alle ore 20.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, il minore potrà trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. In questo periodo il diritto di frequentazione verrà garantito alla madre per come sopra specificato. Per le festività
Natalizie il minore trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01; tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni. I compleanni del minore verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra le parti e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del piccolo Per_1 Pt_ 4. Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 250,00, oltre aggiornamento
ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore Detta somma Per_1 dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alla resistente mediante bonifico con accredito sulla postpay Evolution al seguente IBAN IT
13Y36081051382539935540.
5. Entrambi i coniugi si faranno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie e scolastiche del figlio, nonché delle spese mediche non coperte dal S.S Nazionale e per le quali non è previsto il rimborso da polizze assicurative o convenzioni aziendali, da concordare preventivamente, salvo urgenza;
Pt_
6. il sig. si rende disponibile a trasferire la proprietà del veicolo Nissan Micra tg.
EJ703FN alla sig.ra con consegna delle chiavi contestualmente al passaggio CP_1 di proprietà che verrà effettuato da quest'ultima, la quale si accollerà le spese di trasferimento;
7. I coniugi dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti.”.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta: infatti, con decreto di omologa n.
5663/2023 emesso in data 25.5.2023 e pubblicato in data 26.5.2023, il Tribunale di
Castrovillari ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e ; la separazione, protrattasi ininterrottamente per un tempo Controparte_1 superiore a sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Si deve, pertanto, dichiarare lo scioglimento (anziché la cessazione degli effetti civili, come richiesto dalle parti, trattandosi di matrimonio celebrato secondo il rito civile, in base alle risultanze del certificato di matrimonio in atti) del matrimonio contratto tra
[...]
e . Parte_1 Controparte_1 In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 37 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Rossano il 21.6.2017 (atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Corigliano-Rossano, anno 2017, parte I, n. 9 Ufficio
1) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA per intero per le spese.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 5.12.2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò