Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/06/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE. SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 26 giugno 2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per discussione orale, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Roberto Mauro sito in Aprilia (LT) alla via G. Verdi n. 4, che lo rappresenta per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Gallinelli (C.F. Controparte_1
presso la medesima elettivamente domiciliato in Latina, Via Giustiniano 7 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
A seguito di decreto di fissazione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 26 giugno 2025 fissata per la discussione orale, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2273/2019 RG 5328/2019, emesso dal
Tribunale di Latina in data.9 dicembre 2019, su ricorso dell'Avv. per Controparte_1
il pagamento dell'importo complessivo di € 26.000,00 oltre interessi legali richiesti e spese della procedura monitoria, a titolo di accordo non onorato per compensi professionali.
A sostegno dell'opposizione, si deduceva l'estinzione della pretesa creditoria per avvenuto pagamento e la maturazione della prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 cc risultando decorso il triennio dalla definizione del giudizio oggetto dell'accordo per i compensi con sentenza n. 14539/2016. Nel merito, veniva disconosciuta la sottoscrizione in calce all'accordo azionato monitoriamente e si chiedeva la condanna del professionista ex art. 96 cpc. A tal fine si deduceva che il legale aveva curato incarichi professionali anche per parenti dell'opponente e per società agli stessi riconducibili, ricevendo in pagamento dal 2012 al 2019 compensi per € 59.550,00.
Parte opponente inoltre deduceva che l'iniziativa monitoria oggetto di causa al pari di quella nei confronti di altri membri della famiglia era conseguita alla cessazione del rapporto professionale nel gennaio 2019, con riferimento ad una prestazione professionale conclusa nel 2016, a riprova della pretestuosità della richiesta di pagamento.
Parte opponente così concludeva:
“1. in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione presuntiva del diritto di credito vantato dall'opposto avendo parte opponente provveduto al pagamento di tutti gli importi maturati da controparte per l'attività professionale svolta ed essendo decorso il termine triennale di cui all'art. 2956 c.c., comma, 1 n.2; 2. nel merito, accertata
l'inesistenza del contratto prodotto da controparte per disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della sottoscrizione ivi apposta, revocare l'impugnato decreto perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, neanche nel suo ammontare, per le ragioni suesposte;
3. in ogni caso condannare parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c per aver agito in monitorio con mala fede o colpa grave nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche secondo equità;
4. condannare parte opposta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva la parte opposta Avv. chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
ed eccependo in primo luogo l'improcedibilità dell'opposizione introdotta con rito ordinario in luogo delle forme di cui all'art. 14 D. Lgs. 150/2011 ovvero con ricorso ex art. 702 bis cpc, con citazione notificata in data 27 gennaio 2020 ed iscritta a ruolo in
2 data 4 febbraio 2020 oltre i termini di 40 giorni per l'opposizione rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo in data 17 dicembre 2019.
Nel merito, l'Avv. dichiarava di volersi avvalere dell'accordo per i compensi CP_1
professionali la cui sottoscrizione era stata disconosciuta dall'opponente. Venivano inoltre dettagliati i procedimenti curati per conto della famiglia e delle società loro Parte_1
riferibili e che i pagamenti dedotti dall'opponente, ad eccezione di alcuni specificamente indicati non risultanti, erano stati fatturati ai conferenti l'incarico e non potevano imputarsi alla posizione oggetto di causa, mentre peraltro gli stessi pagamenti risultavano eccepiti e dedotti nelle opposizioni a decreto ingiuntivo di altri componenti della famiglia. Veniva inoltre segnalato che dei pagamenti indicati dall'opponente non veniva fornita alcuna prova documentale.
Espletate le prove orali ammesse alle parti nonché CTU grafologica, la causa veniva decisa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la discussione, presa visione delle conclusioni scritte delle parti.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo
3 valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
L'Avv. richiede in giudizio nei confronti del cliente odierno opponente Controparte_1
l'adempimento dell'”accordo per incarico professionale e compensi” del 25 maggio 2010.
Poiché dunque la causa petendi sottesa alla domanda monitoria è l'adempimento di un contratto di patrocinio e pertanto il giudizio risulta rivolta all'adempimento di un contratto non si pone problema di applicazione dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011 prevedente il rito sommario di cognizione e, ratione temporis, la competenza collegiale.
In ogni caso, la questione di tardività della opposizione introdotta con citazione in luogo di ricorso, nella ipotesi di opposizione da introdursi in forza dell'allora art. 702 bis cpc risulterebbe infondata in forza di quanto ormai pacificamente affermato (Cass., Sez. Un.,
n. 758 del 2022), dovendosi dare seguito al principio secondo cui “nei procedimenti
"semplificati" disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione”
(Cass., Sez. Un., n. 758 del 2022; conf., Cass., Sez. VI, n. 5659 del 2022).
Venendo al merito della controversia ed all'eccezione di prescrizione presuntiva dei compensi dovuti per decorso del termine triennale di cui all'art. 2956 comma 1 n. 2 cc rispetto alla data di definizione del giudizio ( luglio 2016) cui i compensi richiesti si riferiscono, deve richiamarsi il principio altrettanto pacifico da ultimo ribadito ( Cass. 4 giugno 2024, n. 15566 ) secondo cui ( evidenziato da Cass. SS. UU. 25-6-2015 n. 13144 la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 n.2 c.c.) trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal
4 quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta.
E' altresì consolidato l'orientamento secondo il quale la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito con atto scritto (Cass. 30-4-2018 n.
10379; Cass. 22-5-2019 n. 13707; Cass. 2021 n. 34639, Cass. 12-1-2022 n. 789).
Nel caso di specie pertanto, venendo in considerazione l'adempimento di un contratto scritto di pattuizione dei compensi non si ravvisa la ratio di applicazione della predetta prescrizione presuntiva che si applica solo ai crediti relativi ai rapporti indicati negli artt.
2954 e ss. cod. civ. e che perciò la relativa elencazione è tassativa, in quanto si tratta di una deroga alle disposizioni generali sulla prescrizione e la condizione deteriore a cui sono sottoposti i soggetti attivi di tali rapporti non può essere estesa a ipotesi non specificamente previste.
Venendo pertanto all'esame dell'accordo per i compensi del 25 maggio 2010, lo stesso ha ad oggetto l'incarico professionale conferito all'Avv. da Controparte_1 [...]
per l'assistenza e la rappresentanza nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_1
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 17697/2008 ottenuto da
[...]
pendente dinanzi al Tribunale di Roma;
veniva ivi previsto un compenso CP_2
omnicomprensivo per il primo grado pari ad € 10.000,00 con un bonus di € 20.00,00 nel caso di esito favorevole al cliente. Stante il riconosciuto pagamento di € 4.000,00 e stante il documentato accoglimento della opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto,
l'Avv. ha agito monitoriamente per il saldo dei compensi professionali pattuiti. CP_1
L'opponente ha disconosciuto formalmente in sede di interpello la sottoscrizione in calce a tale accordo ma la CTU grafologica espletata in giudizio dal Prof. ha Persona_1
accertato che la firma in verifica a nome « », apposta in calce alla Parte_1
scrittura privata denominata «accordo per incarico professionale e compensi», datata
«Latina 25.05.2010», risulta essere autografa, ossia risulta provenire dalla mano del sig.
, identificato attraverso le firme di comparazione disponibili. Parte_1
Mentre pertanto il creditore ha documentato il titolo della pretesa monitoria ovvero l'accordo per i compensi e l'espletamento in senso favore al cliente del patrocinio svolto,
l'opponente non ha documentato alcunchè rispetto a pagamenti a deconto del saldo azionato monitoriamente.
Ne consegue che l'opposizione debba essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, Parte_1
in favore dell'Avv. nella somma di € 145,50 per esborsi ed € Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA;
c) Pone a carico di parte opponente le spese di CTU come Parte_1
liquidate.
Sentenza resa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc fissata per la discussione orale.
Così deciso in Latina, il 26 giugno 2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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