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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Claudia De Martin consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1338/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 13.3.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giancarlo Pizzoli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1
c.f. Controparte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv.to Gian Luca Falcinelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATE
APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÈ
, c.f. Controparte_3 C.F._3
, c.f. Controparte_4 C.F._4
pagina 1 di 16 rappresentate e difese dall'avv.to Cristina Staltari, in forza di procure in calce alle comparse di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATE
e nella qualità di eredi di Controparte_5 Controparte_6 [...]
[...]
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1166/2019, R.G. n. 3185/2008, pubblicata in data 16.8.2019, il tribunale di
Civitavecchia dichiarava improcedibili le domande introdotte da Controparte_1
e ; rigettava la domanda Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
promossa dal fallimento come modificata in sede di riassunzione;
rigettava le Parte_1
domande riproposte dal fallimento compensava integralmente le spese Controparte_7
di lite.
***
Il tribunale così riscostruiva la vicenda in esame:
- e hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 20.4.2006 (con cui le attrici hanno promesso di vendere alla un lotto di terreno sito in Comune di Fiumicino loc. Isola Sacra, riportato nel NCT Parte_1 al foglio 1064 part. 1504), con conseguente condanna al risarcimento dei danni e, in via gradata, accertarsi il legittimo recesso delle attrici ex art. 1385 c.c. e il conseguente diritto a trattenere quanto percepito a titolo di caparra confirmatoria (causa portante n. 3185/08);
- ha convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la risoluzione del Controparte_4 Controparte_7 contratto preliminare del 18.4.2006 (con cui l'attrice ha promesso di vendere alla un Controparte_7 lotto di terreno di mq.
3.840 sito in Comune di Fiumicino, loc. Isola Sacra, riportato nel NCT al foglio 1064 part. 2362) ex art. 1454 c.c., ovvero ex art. 1453 o ex art. 1456 c.c., con condanna al risarcimento dei danni e accertamento del diritto a trattenere definitivamente le somme ricevute;
in via gradata, accertarsi il legittimo recesso ex art. 1385 c.c. e il conseguente diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria e acconto, in ogni caso con condanna della società convenuta al risarcimento del danno
(causa riunita n. 4152/08);
- ha convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la risoluzione Controparte_3 Controparte_7 del contratto preliminare del 20.4.2006 (con il quale l'attrice ha promesso di vendere alla un CP_7 lotto di terreno di mq.
3.840 sito in Comune di Fiumicino, loc. Isola Sacra, riportato nel NCT al foglio 1064 part. 2361) ex art. 1454 c.c., ovvero ex art. 1453 c.c. o ex art. 1456 c.c., con condanna al risarcimento dei pagina 2 di 16 danni e accertamento del diritto a trattenere definitivamente le somme ricevute;
in via gradata, dichiararsi la legittimità del recesso ex 1385 c.c. e il diritto a incamerare la caparra confirmatoria e a trattenere la somma ricevuta a titolo di acconto, in ogni caso con condanna della società convenuta al risarcimento del danno
(causa riunita n. 4153/08);
- le società in bonis e hanno convenuto in giudizio , Pt_1 Controparte_7 Controparte_4 [...]
, , e (causa riunita n. 1554/09), Controparte_3 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 1325 c.c. e/o 1429 c.c. e/o 1349 c.c., la nullità
e/o annullabilità dei contratti preliminari intercorsi: (i) tra la e la SI.ra ; (ii) fra la CP_7 Controparte_3
e le RE (iii) tra la 2006 e la IG e (iv) tra la CP_7 CP_1 CP_7 Controparte_3
2006 e la IG , e per l'effetto condannare le convenute alla restituzione del CP_7 Controparte_4 doppio della caparra, oltre interessi, e al risarcimento dei danni;
in via sempre principale nel merito,
accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione dei suddetti contratti preliminari, e condannare le convenute come sopra;
in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 1467 e/o 1497 c.c. la risoluzione dei suddetti contratti preliminari e condannare le convenute come sopra;
in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1385 c.c.,
la responsabilità delle convenute per inadempimento pre-contrattuale e/o contrattuale e per l'effetto condannare le convenute a versare il doppio delle caparre, oltre ad ogni somma versata dalle altre attrici, oltre interessi e rivalutazione e oltre al risarcimento di tutti i danni;
in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1385 c.c., il recesso delle attrici dai contratti preliminari e per l'effetto condannare le convenute come sopra;
in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1464 c.c., il recesso, delle attrici dai contratti preliminari e per l'effetto condannare le convenute come sopra;
in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare, per i fatti di causa, anche ai sensi dell'art. 1464 c.c., la riduzione della prestazione delle attrici e, per l'effetto,
ridurre della metà gli importi pattuiti come prezzo di compravendita o della diversa somma in via equitativa e giustizia, oltre al risarcimento dei danni;
- il giudizio, dopo la riunione dei procedimenti, è stato dichiarato interrotto in data 30.1.2014 per il fallimento della e in data 21.11.2014 a seguito del decesso di . Controparte_7 Controparte_3
***
Fatta questa premessa, per ciò che qui rileva, così motivava:
- le domande introdotte da e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
nei confronti delle due società fallite in corso di causa risultano improcedibili in sede ordinaria ex
[...] art. 52 L.F., dovendo le azioni dirette all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento inderogabilmente essere proposte e trattate nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo, onde assicurare l'unità dell'esecuzione concorsuale nella prospettiva della par condicio creditorum (Cass. S.U. 21449/04; Cass. n. 21669/13);
- ciò in forza della vis attractiva prevista dalla legge fallimentare, come confermato dall'art. 72 comma 5 L.F. e come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria;
- la suddetta norma risulta applicabile, per analogia, anche alla domanda di accertamento della legittimità del recesso, ove funzionale ad ottenere una condanna risarcitoria a danno della procedura concorsuale,
pagina 3 di 16 derivandone l'improcedibilità anche delle correlate azioni di accertamento proposte dalle attrici conseguenzialmente alla domanda di accertamento della legittimità del recesso;
- le domande di risoluzione, il cui esame in via principale è precluso per le anzidette ragioni, rimangono vagliabili incidentalmente al solo fine di paralizzare l'accoglimento delle avverse domande restitutorie (Cass.
5298/13);
- nell'atto di riassunzione, il ha formulato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito prendere atto della volontà del mutata la domanda originaria, di Parte_1 sciogliersi, ai sensi dell'art. 72 L.F., dagli ineseguiti contratti preliminari di compravendita stipulati in data 18 aprile 2006 dalla stessa società costruttrice con le SInore e e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere per ciò che riguarda le domande attive e passive svolte o subite dalla condannando, conseguentemente, le SInore alla ripetizione ed Controparte_7 CP_1 al pagamento, in favore del , della somma di € 244.017,60 oltre interessi di legge, versata loro Parte_1 dalla a titolo di caparra confirmatoria ed acconto sul complessivo prezzo di vendita”; Controparte_7
- per verificare se lo scioglimento del contratto, ex art. 72 L.F., avesse comportato l'obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di caparra o di acconto (come conseguenza della efficacia retroattiva della scelta del curatore) occorre esaminare, in via incidentale (ossia al solo fine della decisione sulla domanda avanzata dal ), se, prima del fallimento, si sia già perfezionata una delle fattispecie risolutorie Parte_1 dedotte dalle promissarie alienanti, ciò che ostacolerebbe l'accoglimento delle domande restitutorie proposte dalla procedura (Cass. 5298/13; Cass. 3728/2011; Cass. 14615/2016; Cass. 64/2012);
- in altre parole, la domanda tesa all'accertamento dell'intervenuta risoluzione promossa dalla promittente venditrice anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promissario acquirente va qualificata in termini di eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l'avversa pretesa, opponibile alla procedura (Cass. 5523/15);
- con riferimento alla domanda risolutoria proposta dalle RE - considerato che l'inadempimento CP_1 della società diffidata non si giustifica in base alla regola inadimplenti non est adimplendum, in quanto le predette non possono essere considerate inadempienti per le considerazioni di cui appresso in ordine alle domande proposte dal e tenuto conto della non scarsa importanza Controparte_7 dell'inadempimento imputabile alla società (con riguardo all'incontroverso inadempimento delle obbligazioni da questa assunte con il contratto preliminare menzionato e con la successiva scrittura privata del
17.1.2008) – risulta avvenuta la risoluzione stragiudiziale del contratto intimata con la diffida ad adempiere ricevuta in data 30.6.2008 (all. 16 fascicolo , sicché il contratto deve ritenersi sciolto a far data dai CP_1 quindici giorni successivi;
- in conclusione, sul punto, l'accertamento incidentale della risoluzione dei rapporti contrattuali in questione già verificatasi in un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento (in virtù dell'inutile decorso dei termini assegnati con le diffide ad adempiere) costituisce un fatto impeditivo rispetto alla domanda di restituzione avanzata dal fallimento e, dunque, ne comporta il rigetto (Cass. n. 5298/13 cit.); Pt_1
***
Ha proposto appello il (di seguito, il ), formulando le Parte_1 Parte_1
seguenti conclusioni:
pagina 4 di 16 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, riformare parzialmente la sentenza gravata e, per l'effetto,
A)in via principale, dichiarare l'improcedibilità e/o la improseguibilità tanto della domanda di risoluzione del contratto, quanto delle domande patrimoniali/risarcitorie svolte in sede ordinaria anziché in sede fallimentare dalle SInore nei confronti del;
CP_1 Parte_1
B)in conseguenza dello scioglimento del Curatore ex art. 72 l.f. dal contratto preliminare di compravendita - condannare in solido le SInore e a restituire e ripetere (anche, se del caso, ex CP_1 Controparte_2 artt. 2033, 2041 c.c.) al l'importo di € 244.017,60 oltre interessi dalla data dei relativi Parte_1 versamenti al soddisfo;
C) in ogni caso disporre la ripetizione dell'importo di € 244.017,60 oltre interessi dalla data dei relativi versamenti al soddisfo trattenuto senza titolo, e nel caso in cui il contratto si considerasse receduto per inadempimento con diritto a trattenere la caparra, disporre la ripetizione dell'importo di € 200.000 corrisposto a titolo di acconto prezzo, oltre interessi dalla data dei relativi versamenti al soddisfo;
D)in ogni caso, prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio e della conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle domande attive e passive reciprocamente svolte tra la e la CP_7
SInora e, per l'effetto, dichiararne l'estinzione. Controparte_3
Il tutto con vittoria di compensi legali, spese, rimborso forfettario ed oneri di legge del doppio grado di giudizio.”.
***
Si sono costituite, in data 12.11.2020, e formulando le Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, Nel merito: a) rigettare tutte le domande e/o eccezioni formulate nell'atto di appello principale;
b) in accoglimento del presente appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di I° grado, accogliere, in tutto o in parte, le domande formulate in primo grado dalle sigg.re e di cui in narrativa. Controparte_1 Controparte_2
In via gradata, confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi”
***
Si sono altresì costituite, in data 13.11.2020, con due distinte comparse a firma dello stesso difensore, e , chiedendo la conferma della gravata Controparte_3 Controparte_4
sentenza con riferimento ai capi riguardanti le predette, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
***
All'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di appello, la Corte ha dichiarato la contumacia degli appellati non costituiti ( e nella qualità Controparte_5 Controparte_6
di eredi di , e e ha rinviato la causa per la Controparte_3 Controparte_7
precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 16 ***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 16.12.2024 è stata fissata, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 27.2.2025, con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali, poi differita al 13.3.2025.
***
I procuratori del e di hanno tempestivamente depositato Parte_1 Controparte_3
le note conclusionali.
All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Orbene, va premesso che oggetto del giudizio di appello sono unicamente il rapporto tra il e le RE da un lato, e il rapporto tra il primo e gli eredi Parte_1 Controparte_7 CP_1 della IG , dall'altro, non essendo stata proposta alcuna domanda nei Controparte_3
confronti delle RE e , le quali, a loro volta, non hanno CP_4 Controparte_3
proposto appello incidentale.
***
Ciò detto, in ordine logico deve essere esaminato l'appello incidentale proposto dalle RE
CP_1
***
Prima di affrontare il merito, però, occorre trattare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale ai sensi degli artt. 292, 331, 332 c.p.c., formulata dal sulla base della Parte_1
mancata notifica del gravame, da parte delle RE agli appellati non costituiti e, CP_1
segnatamente, al contumace in secondo grado. Controparte_7
L'eccezione, per il cui rigetto ha oggi insistito il procuratore delle RE è infondata. CP_1
L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace (Cass. n. 2246 del 22/01/2024; Cass. n. 5084 del 17/02/2023).
pagina 6 di 16 Ne deriva che spetta al solo contumace eccepire la suddetta violazione processuale all'atto della sua costituzione in giudizio o mediante l'impugnazione della sentenza che abbia pronunziato sul merito della domanda nuova (nella specie, sull'impugnazione incidentale) non notificata (cfr., tra le tante, Cass. n. 16101 del 27/10/2003; Cass. n. 16958 del 20/06/2008;
Cass. n. 7307 del 26/03/2009; Cass. n. 9527 del 18/04/2018).
Pertanto, l'eccezione non può essere sollevata dal e va escluso, a Parte_1 maggior ragione, che l'appello incidentale, in quanto non notificato al contumace, sia inammissibile.
Solo per completezza, si aggiunge che le appellanti incidentali non hanno proposto alcuna domanda nei confronti del , rimasto contumace. Controparte_7
***
Venendo al merito, le RE con un unico motivo, lamentano che il primo giudice CP_1 avrebbe erroneamente ravvisato l'improcedibilità ex art. 52 L.F. della domanda principale di risoluzione e di quella subordinata di recesso, laddove aveva ritenuto che le domande, qualora dirette anche a ottenere la restituzione del bene o il risarcimento del danno, andassero proposte innanzi al giudice fallimentare.
In particolare, chiedono che la sentenza di primo grado venga riformata e che vengano accolte le suddette domande, deducendo che: la dichiarazione delle promittenti venditrici di ritenere sciolto l'impegno contrattuale in caso di inadempimento della promissaria acquirente per ulteriori 15 giorni (raccomandata ricevuta in data 30.6.2008, sub doc. 16) è intervenuta in epoca precedente all'introduzione del giudizio;
l'atto di recesso ha natura ricettizia;
poiché la fattispecie risolutiva risultava già perfezionata con la dichiarazione ex art. 1385 comma 2 c.c. e con la domanda delle di accertamento della legittimità del recesso e CP_1
del diritto di trattenere quanto ricevuto, prima della dichiarazione di fallimento, tale domanda non poteva essere paralizzata (una volta fallita la parte inadempiente) dall'esercizio ad opera del curatore della facoltà ex art 72 L.F., trattandosi di situazione ormai quesita;
l'interpretazione analogica di cui il tribunale si era servito per rigettare la domanda relativa all'accertamento della legittimità del recesso non trovava riscontro nel nostro ordinamento, dal momento che l'art. 72 L.F. disciplina esclusivamente la diversa azione di risoluzione del contratto.
***
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 16 Va innanzitutto dato atto che la prima sezione della Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 1679 del 23/1/2025, ha rimesso alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni:
“i) se l'art. 72, comma 5, l.fall. debba intendersi nel senso che: a) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quesita prima del fallimento, che costituisca l'antecedente logico-giuridico delle domande di restituzione o risarcimento del danno, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal titolo II, capo V della legge fallimentare – a condizione che, ove previsto, sia stata trascritta, con conservazione del relativo effetto prenotativo – mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria solo se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso;
b) oppure la suddetta domanda, se quesita prima del fallimento, deve comunque proseguire in sede ordinaria
(previa riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall.), a differenza delle domande restitutorie e risarcitorie, da proporre in sede fallimentare;
c) oppure la suddetta domanda è procedibile in sede ordinaria solo se trascritta prima del fallimento, in forza dell'effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento ex art. 45 l.fall., mentre nei restanti casi deve essere trasferita in sede fallimentare insieme alle domande restitutorie e risarcitorie;
ii) in tutti i casi, quali siano le modalità di prosecuzione del giudizio in sede fallimentare;
iii) nei casi in cui la domanda di risoluzione sia trasferita in sede fallimentare, se la decisione abbia effetti solo ai fini del concorso;
iv) nei casi in cui la domanda di risoluzione resti procedibile in sede ordinaria, quale sia lo strumento processuale di raccordo tra quel giudizio e il diverso giudizio da instaurare in sede fallimentare sulle domande dipendenti o accessorie e, in particolare, quali siano le modalità da seguire per l'ammissione al passivo di queste ultime;
v) in tutti i casi, se l'accoglimento della domanda consequenziale di restituzione di beni abbia o meno effetti solo ai fini del concorso e, ove riguardi beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a pubblicità legale, il relativo decreto ex artt. 96 o 99 l.fall. debba essere reso opponibile ai terzi con le forme prescritte”.
Di analogo contenuto (per alcuni versi) è l'ordinanza interlocutoria n. 2931 del 5/2/2025, emessa dalla stessa prima sezione della Corte di cassazione.
In attesa dei conseguenti provvedimenti che saranno assunti in sede di legittimità, ritiene questa Corte di aderire all'orientamento espresso dalle due sentenze “gemelle” n. 2990 e n.
2991 del 7.2.2020, con cui si è statuito che l'art. 72, comma 5, secondo periodo l.fall. postula
- anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt.
24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall.; deve pagina 8 di 16 essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1 e n.
3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria;
viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare.
La stessa ordinanza interlocutoria n. 1679/2025 pone in evidenza che siffatto orientamento, nella sua continuità testuale tra l'art. 72, comma 5, l.fall. e l'art. 172, comma 5, CCII, ha ricevuto un suggello nella Relazione illustrativa, laddove si è esplicitamente affermato che la controparte in bonis può «coltivare l'azione di risoluzione introdotta prima dell'apertura della liquidazione giudiziale solo in presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto, diverso da quello all'accoglimento della domanda restitutoria o di ammissione al passivo del credito», dovendo altrimenti proporla dinanzi al giudice fallimentare, poiché questi, in sede di accertamento del passivo «deve poter conoscere con pienezza dei suoi poteri della domanda di ammissione, verificandone la fondatezza sia in rapporto al petitum che alla causa petendi».
Argomenti in tal senso possono trarsi, in linea generale, dalla pronuncia n. 5694/2023 delle
Sezioni Unite, che, sia pure in tema di arbitrato, fa riferimento non solo agli arbitri, ma anche a “giudici esterni”, e richiama la sentenza n. 2990/2020.
A tanto si aggiunga che le ordinanze interlocutorie, nel ricostruire il contrasto tra i due orientamenti, danno conto della soluzione “di terza via” (Cass. n. 5368/2022) con cui si è precisato che tra i due indirizzi del 2016 e del 2020 vi sarebbe solo una “parziale dissonanza”, poiché, «anche in base al primo degli orientamenti citati, è del tutto pacifico che deve essere sempre e comunque esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che, non trascritta, costituisca l'antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione», e dunque «in sostanza la divergenza tra i due orientamenti viene in questione solo ove si tratti di domanda di risoluzione trascritta prima del fallimento, in relazione alla possibilità di prosecuzione del giudizio di risoluzione nella sede propria anziché - come affermato dall'indirizzo più recente - in quella di verifica dei crediti».
pagina 9 di 16 Siffatta lettura è stata condivisa dall'ordinanza n. 25393/2023 della Suprema Corte, secondo cui la domanda di risoluzione può proseguire legittimamente con il rito ordinario solo se risulti
“quesita” prima della sentenza dichiarativa del fallimento attraverso la trascrizione della relativa domanda giudiziale, mentre gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione e l'eventuale domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno, avendo ad oggetto una pretesa necessariamente assoggettata alla regola del concorso, non possono per converso sopravvivere in sede ordinaria e devono essere fatte valere previa separazione delle cause e tramite le forme previste per la verifica dei crediti, come sostanzialmente confermato dalla riforma della legge fallimentare.
Passando ora al caso di specie, si osserva che la domanda di risoluzione delle RE
al pari della domanda subordinata ex art. 1385 c.c., non era stata formulata per CP_1 conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso, e costituiva l'antecedente logico- giuridico della domanda di risarcimento o di accertamento del diritto di trattenere le somme ricevute a titolo di caparra o di acconto.
Né risulta, in ogni caso, che la domanda fosse stata trascritta.
Quanto al recesso, non coglie nel segno la deduzione delle RE secondo cui il CP_1
recesso, esercitato precedentemente al fallimento, rappresenterebbe un diritto ormai quesito e opponibile al fallimento.
E infatti, in primo luogo, la raccomandata del 25/30.6.2008 aveva ad oggetto una diffida ad adempiere.
In secondo luogo, ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tener conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo
(Cass. n. 409/2012).
Ne discende, fermo quanto si è detto in tema di risoluzione, che la domanda giudiziale di accertamento di legittimità del recesso non può dirsi “quesita”.
Pertanto, corretta è la declaratoria di improcedibilità della stessa, che dovrà essere decisa nella sede concorsuale, come affermato dal primo giudice.
***
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello incidentale deve essere respinto.
pagina 10 di 16 ***
Venendo all'appello principale, con un unico motivo, articolato in più censure, l'appellante lamenta la violazione: a) degli artt. 23, 24, 43 l.f., 34 e 112 c.p.c., che, “ove correttamente applicati, avrebbero portato alla preliminare dichiarazione di improcedibilità/improseguibilità della domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni, con rinvio dell'intera causa al giudice fallimentare”; b) degli artt. 72 l.f., 1453, 2033 e segg. c.c., che, “ove correttamente applicati, avrebbero portato - anche e non solo in conseguenza dello scioglimento dal contratto da parte del Curatore – alla restituzione in favore del fallimento di tutte le somme già versate dalla società in bonis alle promittenti venditrici, in assenza o nella impossibilità di una pronuncia suscettibile di giudicato sulla risoluzione del contratto e sul danno”; c) dell'art. 306 c.p.c., che, “ove correttamente applicato, avrebbe portato all'estinzione delle domande attive e passive svolte tra la e la SInora ”. CP_7 Controparte_3
Deduce che le promittenti venditrici, avendo svolto e reiterato la domanda di risoluzione e di risarcimento a fronte dell'opzione esercitata dal curatore di sciogliersi dal contratto ex art. 72
l.f., avevano confermato la domanda e non avevano formulato una mera eccezione tesa a paralizzare la domanda del curatore, che avrebbe dovuto essere formulata specificamente, nel senso di abbandonare e rinunciare espressamente la domanda di danno;
inoltre, la domanda subordinata di recesso ex art. 1385 secondo comma c.c. era preclusa dalla domanda proposta ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, posto che l'accordo pattizio che prevede un risarcimento convenzionale del danno in caso di inadempimento è ontologicamente in contrasto con la domanda di liquidazione giudiziale del cosiddetto maggior danno;
ancora, la domanda reiterata dalle RE non consentiva al giudice CP_1 neanche di separare la risoluzione dal danno sotto il profilo dell'accertamento incidentale, trattandosi di eccezione che richiede un preciso impulso delle parti in causa e presuppone la rinuncia alla domanda di danno, oltre al fatto che l'accertamento - anche incidentale o meramente incidentale - aveva efficacia di giudicato;
era quindi evidente sia il travisamento del fatto giudiziale, sia il superamento del limite dispositivo imposto dalle domande, sia, infine, il conflitto di giudicati dovuto a un doppio giudizio sulla risoluzione del contratto;
la domanda derivante all'applicazione dell'art 72 l.f. non era soggetta alla competenza del giudice fallimentare e poteva essere accolta sia nella sua portata di svincolo negoziale, sia nella sua implicita, ma anche espressa, domanda di ripetizione, dal momento che la domanda di risoluzione delle non era opponibile al , in quanto non risultava trascritta CP_1 Parte_1 prima della sentenza dichiarativa del fallimento, come previsto dall'art. 72 comma 5 l.f.; tra pagina 11 di 16 l'altro, l'accoglimento della domanda di recesso avrebbe consentito il trattenimento della caparra, ma non anche dell'acconto.
***
Occorre in primo luogo chiarire che, diversamente da quanto assume il (cfr. anche Parte_1 pag. 5 delle note conclusionali), il tribunale non ha “omesso di rinviare l'intera domanda, tanto di natura risolutoria, quanto di natura risarcitoria e patrimoniale al Tribunale fallimentare” e non si è limitato a rigettare la domanda proposta dal “senza nulla stabilire, però, in ordine al danno Parte_1
presuntivamente subito dalle SInore mai da queste chiesto né provato, sia in sede ordinaria, sia in CP_1 sede fallimentare mediante insinuazione al passivo”.
Il primo giudice, infatti, dopo aver dichiarato improcedibili tutte le domande (sia di risoluzione che di accertamento della legittimità del recesso) proposte dalle attrici nei confronti della società in bonis, poi fallita, ha spiegato che le domande di risoluzione (il cui esame era precluso) rimanevano vagliabili incidentalmente al solo fine di paralizzare l'accoglimento delle domande restitutorie della curatela (Cass. n. 5298/2013) e che, in sostanza, per verificare se lo scioglimento dal contratto ex art. 72 L.F. (di cui dunque ha preso atto) comportasse o meno l'obbligo di restituire le somme a titolo di caparra o acconto (così come richiesto dal nell'atto di riassunzione), era necessario accertare, in via incidentale, se, prima del Parte_1
fallimento, si fosse già perfezionata una delle fattispecie risolutorie dedotte dalle promittenti alienanti (Cass. n. 3728/2011; Cass. n. 14615/2016; Cass. n. 64/2012).
Il tribunale ha quindi qualificato la domanda delle promittenti alienanti, tesa ad accertare l'intervenuta risoluzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento, come eccezione riconvenzionale volta a paralizzare le pretese della curatela (Cass. n. 5523/2015) e, solo in via incidentale, ha accertato la già avvenuta “risoluzione stragiudiziale del contratto” intimata con la diffida ad adempiere ricevuta dalla società in bonis il 30.6.2008 (all. 16), argomentando che le RE non potevano essere considerate inadempienti. CP_1
Così procedendo, il primo giudice non ha compiuto un accertamento avente efficacia di giudicato sulla legittimità del diritto di trattenere la caparra o l'acconto da parte delle promittenti venditrici, essendo ciò precluso dalla statuizione di improcedibilità resa nella stessa sentenza, ma si è limitato a compiere la verifica, incidenter tantum, al solo fine di decidere sulle domande proposte dal . Parte_1
In tale quadro, infatti, il giudice è tenuto, al solo fine di vagliare la domanda restitutoria proposta della curatela, ad accertare incidentalmente che il preliminare sia ancora in vita o meno, poiché la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non compiutamente eseguito,
pagina 12 di 16 prevista dall'art. 72 legge fall., presuppone che il contratto medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento (Cass. n. 5523 del 19/03/2015).
Correttamente il tribunale, qualificando la domanda delle RE come eccezione CP_1
riconvenzionale, ha proceduto ad effettuare questa verifica, sicché non rileva che le predette non avessero formalmente sollevato l'eccezione riconvenzionale in tal senso, posto che, come affermato dalla Suprema Corte, la domanda va qualificata in termini di eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l'avversa pretesa ed è opponibile alla procedura (Cass. n.
5298/2013 cit.).
Va poi detto che le promittenti venditrici, pur non avendo formulato espressamente una domanda ai sensi dell'art. 1454 c.c. o un'eccezione riconvenzionale tesa ad accertare l'intervenuta risoluzione stragiudiziale del preliminare, hanno, nell'atto di citazione e negli scritti successivi, allegato fatti idonei a dimostrare siffatta risoluzione stragiudiziale.
Si osserva, al riguardo, che, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo (Cass. n. 23193 del 23.10.2020; cfr., tra le tante, anche Cass. n. 17703/2011).
Pertanto, laddove il promittente venditore abbia dedotto fatti idonei a produrre la risoluzione stragiudiziale del contratto e nello specifico il mancato adempimento dell'obbligazione contenuta nella diffida nel termine concesso, può ritenersi implicita, nella domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., la richiesta di accertamento della risoluzione di diritto del contratto.
Nella specie, in citazione le hanno dedotto (pag. 6) che “Con raccomandata a/r del CP_1
Part 25/06/2008 e intimavano quindi alla “ e. Im. il pagamento della Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 somma di € 50.000,00 entro il termine ultimo di gg. 15, sotto la comminatoria della risoluzione del contratto (doc.
16). La “ , perdurando nella posizione di ostinato silenzio, non riscontrava neppure tale diffida. Controparte_7
Detto termine è così trascorso infruttuosamente ed anzi è venuto a scadere anche il secondo termine
(30/06/2008) previsto in scrittura privata del 17/01/2008 per il pagamento dell'ulteriore somma di € 100.000,00.”
I fatti allegati, come si evince, sono chiaramente finalizzati a far emergere l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto.
Deve quindi escludersi sia che il giudice abbia pronunciato ultra petita, essendo in atti tutti gli elementi per compiere l'accertamento incidentale sull'avvenuta risoluzione del contratto, sia pagina 13 di 16 che l'accertamento incidenter tantum abbia assunto efficacia di giudicato, come confermato dal fatto che il primo giudice ha dichiarato improcedibili tutte le domande delle e ha CP_1 rigettato, ritenendole paralizzate dall'eccezione, quelle del . Parte_1
Non rileva infine che la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. non fosse stata trascritta, poiché di tale profilo è chiamato ad occuparsi il giudice del fallimento.
Per le ragioni sin qui esposte, devono condividersi le argomentazioni del tribunale, in quanto immuni da censure.
***
Da ultimo, va affrontata la questione relativa alla mancata dichiarazione dell'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti di e, per essa, degli eredi. Controparte_3
Va detto che il giudizio R.G. n. 3907/2008 è stato introdotto da , poi deceduta Controparte_3
in corso di causa, mentre il giudizio R.G. n. 1554/2009 è stato instaurato dalle due società, poi fallite, nei confronti, tra gli altri, di . Controparte_3
La doglianza, che prescinde del tutto dalle ordinanze emesse in primo grado, di cui si dirà appresso, è in parte infondata e in parte inammissibile.
E infatti, alla pag. 4 dell'atto di appello, nel ripercorrere l'iter del primo grado, il Parte_1 afferma che “nelle more del giudizio, in data 7.6.2011, la e la SInora sono Controparte_7 Controparte_3
addivenute alla definizione transattiva delle controversie tra esse insorte, che, pur essendo stata formalizzata/comunicata dai rispettivi procuratori, anche attraverso il deposito – in data 12.7.2011 - della
“dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio”, non ha portato all'estinzione del procedimento contraddistinto dal N.R.G. 3907/2008 e (parzialmente) di quello rubricato al N.R.G. 1554/2009 poiché, il G.I., ritenendo non compiutamente eseguita la notifica dell'atto alle altre parti in giudizio, ha disposto - con ordinanza del 13/14.7.2011 - non luogo a procedersi sull'istanza”.
Alla successiva pag. 10, nella parte dedicata alla “INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA
LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA”, si limita a denunciare genericamente la violazione di legge “riguardo alla portata dell'art. 306 c.p.c., il quale, ove correttamente applicato, avrebbe portato all'estinzione delle domande attive e passive svolte tra la CP_7
e la SInora ”. Controparte_3
Infine, alla pag. 15, nelle conclusioni, chiede “in ogni caso, prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio e della conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle domande attive e passive reciprocamente svolte tra la e la SInora e, per l'effetto, dichiararne CP_7 Controparte_3
l'estinzione”.
Ora, quanto al primo giudizio (R.G. n. 3907/2008), emerge che, a seguito del deposito della rinuncia agli atti del giudizio tra e effettuato il 12.7.2011, il Controparte_3 Controparte_7
pagina 14 di 16 giudice, dopo aver disposto la separazione di tale causa dagli altri giudizi riuniti, con ordinanza del 13.7.2011, ritenuta la ritualità della rinuncia, ha dichiarato estinto “tale ultimo processo” (foglio 21 del fascicolo di primo grado del , scansionato nel fascicolo Parte_1
informatico).
Ne consegue che la censura è infondata, avendo il tribunale provveduto a dichiarare l'estinzione tra le suddette parti.
Quanto al secondo giudizio (R.G. n. 1554/2009), risulta depositata (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado), sempre in data 12.7.2011, la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.
Tale dichiarazione, però, reca nell'intestazione il riferimento a e alla Controparte_3
anche se nel testo si fa riferimento all'avv.to Franceschini (che, tra Controparte_7
l'altro, difendeva entrambe le società in bonis) quale difensore della Controparte_7
Il giudice con ordinanza del 13/14.7.2011 ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di estinzione, poiché non risultava notificata alle altre parti del giudizio, “ Parte_1 CP_4
, , e .
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
Il Fallimento, come si è visto, si è limitato a formulare un motivo del tutto generico, senza censurare specificamente siffatta statuizione (con cui il giudice ha evidentemente ritenuto che la rinuncia riguardasse la e non la e senza neppure Controparte_7 Controparte_7
chiarire la discrasia in questione, di talché la censura è inammissibile.
***
In conclusione, anche l'appello principale va rigettato.
***
Considerato l'esito complessivo della lite, conclusosi con il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, in ragione della reciproca soccombenza sussistono i presupposti per compensare per intero tra il e le RE le spese del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio.
***
Quanto alla posizione di e , si osserva che, Controparte_4 Controparte_3 pacificamente, nessuna domanda è stata svolta, con l'atto di appello, dal nei loro Parte_1 confronti, mirando le difese dell'appellante principale a ottenere la riforma della sentenza impugnata soltanto nei confronti delle RE e la declaratoria di estinzione del CP_1
giudizio soltanto nei confronti di e, dunque, degli eredi di questa. Controparte_3
Deve pertanto ritenersi che la notifica dell'atto di appello non abbia valore di "vocatio in ius", ma di mera "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili.
pagina 15 di 16 Ne discende che, non essendovi una posizione di contrasto tra le predette e l'appellante principale, non sussistono i presupposti per la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore delle prime (non avendo le stesse impugnato incidentalmente la sentenza), atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte, nonché la soccombenza (cfr. Cass. n. 34174 del 15.11.2021), che nella specie difetta.
***
Nulla va disposto per le spese nei confronti degli appellati e Controparte_5 [...]
nella qualità di eredi di , e del CP_6 Controparte_3 Controparte_7
rimasti contumaci.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 1166/2019, R.G. n. 3185/2008, pubblicata in data 16.8.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
3) compensa tra le suddette parti le spese di lite;
4) dichiara irripetibili le spese sostenute da e;
Controparte_3 Controparte_4
5) nulla per le spese nei confronti di e nella qualità di Controparte_5 Controparte_6
eredi di , e nei confronti del Controparte_3 Controparte_7
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e delle appellanti incidentali.
Roma, 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Claudia De Martin consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1338/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 13.3.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giancarlo Pizzoli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1
c.f. Controparte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv.to Gian Luca Falcinelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATE
APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÈ
, c.f. Controparte_3 C.F._3
, c.f. Controparte_4 C.F._4
pagina 1 di 16 rappresentate e difese dall'avv.to Cristina Staltari, in forza di procure in calce alle comparse di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATE
e nella qualità di eredi di Controparte_5 Controparte_6 [...]
[...]
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1166/2019, R.G. n. 3185/2008, pubblicata in data 16.8.2019, il tribunale di
Civitavecchia dichiarava improcedibili le domande introdotte da Controparte_1
e ; rigettava la domanda Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
promossa dal fallimento come modificata in sede di riassunzione;
rigettava le Parte_1
domande riproposte dal fallimento compensava integralmente le spese Controparte_7
di lite.
***
Il tribunale così riscostruiva la vicenda in esame:
- e hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 20.4.2006 (con cui le attrici hanno promesso di vendere alla un lotto di terreno sito in Comune di Fiumicino loc. Isola Sacra, riportato nel NCT Parte_1 al foglio 1064 part. 1504), con conseguente condanna al risarcimento dei danni e, in via gradata, accertarsi il legittimo recesso delle attrici ex art. 1385 c.c. e il conseguente diritto a trattenere quanto percepito a titolo di caparra confirmatoria (causa portante n. 3185/08);
- ha convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la risoluzione del Controparte_4 Controparte_7 contratto preliminare del 18.4.2006 (con cui l'attrice ha promesso di vendere alla un Controparte_7 lotto di terreno di mq.
3.840 sito in Comune di Fiumicino, loc. Isola Sacra, riportato nel NCT al foglio 1064 part. 2362) ex art. 1454 c.c., ovvero ex art. 1453 o ex art. 1456 c.c., con condanna al risarcimento dei danni e accertamento del diritto a trattenere definitivamente le somme ricevute;
in via gradata, accertarsi il legittimo recesso ex art. 1385 c.c. e il conseguente diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria e acconto, in ogni caso con condanna della società convenuta al risarcimento del danno
(causa riunita n. 4152/08);
- ha convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la risoluzione Controparte_3 Controparte_7 del contratto preliminare del 20.4.2006 (con il quale l'attrice ha promesso di vendere alla un CP_7 lotto di terreno di mq.
3.840 sito in Comune di Fiumicino, loc. Isola Sacra, riportato nel NCT al foglio 1064 part. 2361) ex art. 1454 c.c., ovvero ex art. 1453 c.c. o ex art. 1456 c.c., con condanna al risarcimento dei pagina 2 di 16 danni e accertamento del diritto a trattenere definitivamente le somme ricevute;
in via gradata, dichiararsi la legittimità del recesso ex 1385 c.c. e il diritto a incamerare la caparra confirmatoria e a trattenere la somma ricevuta a titolo di acconto, in ogni caso con condanna della società convenuta al risarcimento del danno
(causa riunita n. 4153/08);
- le società in bonis e hanno convenuto in giudizio , Pt_1 Controparte_7 Controparte_4 [...]
, , e (causa riunita n. 1554/09), Controparte_3 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 1325 c.c. e/o 1429 c.c. e/o 1349 c.c., la nullità
e/o annullabilità dei contratti preliminari intercorsi: (i) tra la e la SI.ra ; (ii) fra la CP_7 Controparte_3
e le RE (iii) tra la 2006 e la IG e (iv) tra la CP_7 CP_1 CP_7 Controparte_3
2006 e la IG , e per l'effetto condannare le convenute alla restituzione del CP_7 Controparte_4 doppio della caparra, oltre interessi, e al risarcimento dei danni;
in via sempre principale nel merito,
accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione dei suddetti contratti preliminari, e condannare le convenute come sopra;
in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 1467 e/o 1497 c.c. la risoluzione dei suddetti contratti preliminari e condannare le convenute come sopra;
in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1385 c.c.,
la responsabilità delle convenute per inadempimento pre-contrattuale e/o contrattuale e per l'effetto condannare le convenute a versare il doppio delle caparre, oltre ad ogni somma versata dalle altre attrici, oltre interessi e rivalutazione e oltre al risarcimento di tutti i danni;
in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1385 c.c., il recesso delle attrici dai contratti preliminari e per l'effetto condannare le convenute come sopra;
in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1464 c.c., il recesso, delle attrici dai contratti preliminari e per l'effetto condannare le convenute come sopra;
in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare, per i fatti di causa, anche ai sensi dell'art. 1464 c.c., la riduzione della prestazione delle attrici e, per l'effetto,
ridurre della metà gli importi pattuiti come prezzo di compravendita o della diversa somma in via equitativa e giustizia, oltre al risarcimento dei danni;
- il giudizio, dopo la riunione dei procedimenti, è stato dichiarato interrotto in data 30.1.2014 per il fallimento della e in data 21.11.2014 a seguito del decesso di . Controparte_7 Controparte_3
***
Fatta questa premessa, per ciò che qui rileva, così motivava:
- le domande introdotte da e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
nei confronti delle due società fallite in corso di causa risultano improcedibili in sede ordinaria ex
[...] art. 52 L.F., dovendo le azioni dirette all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento inderogabilmente essere proposte e trattate nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo, onde assicurare l'unità dell'esecuzione concorsuale nella prospettiva della par condicio creditorum (Cass. S.U. 21449/04; Cass. n. 21669/13);
- ciò in forza della vis attractiva prevista dalla legge fallimentare, come confermato dall'art. 72 comma 5 L.F. e come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria;
- la suddetta norma risulta applicabile, per analogia, anche alla domanda di accertamento della legittimità del recesso, ove funzionale ad ottenere una condanna risarcitoria a danno della procedura concorsuale,
pagina 3 di 16 derivandone l'improcedibilità anche delle correlate azioni di accertamento proposte dalle attrici conseguenzialmente alla domanda di accertamento della legittimità del recesso;
- le domande di risoluzione, il cui esame in via principale è precluso per le anzidette ragioni, rimangono vagliabili incidentalmente al solo fine di paralizzare l'accoglimento delle avverse domande restitutorie (Cass.
5298/13);
- nell'atto di riassunzione, il ha formulato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito prendere atto della volontà del mutata la domanda originaria, di Parte_1 sciogliersi, ai sensi dell'art. 72 L.F., dagli ineseguiti contratti preliminari di compravendita stipulati in data 18 aprile 2006 dalla stessa società costruttrice con le SInore e e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere per ciò che riguarda le domande attive e passive svolte o subite dalla condannando, conseguentemente, le SInore alla ripetizione ed Controparte_7 CP_1 al pagamento, in favore del , della somma di € 244.017,60 oltre interessi di legge, versata loro Parte_1 dalla a titolo di caparra confirmatoria ed acconto sul complessivo prezzo di vendita”; Controparte_7
- per verificare se lo scioglimento del contratto, ex art. 72 L.F., avesse comportato l'obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di caparra o di acconto (come conseguenza della efficacia retroattiva della scelta del curatore) occorre esaminare, in via incidentale (ossia al solo fine della decisione sulla domanda avanzata dal ), se, prima del fallimento, si sia già perfezionata una delle fattispecie risolutorie Parte_1 dedotte dalle promissarie alienanti, ciò che ostacolerebbe l'accoglimento delle domande restitutorie proposte dalla procedura (Cass. 5298/13; Cass. 3728/2011; Cass. 14615/2016; Cass. 64/2012);
- in altre parole, la domanda tesa all'accertamento dell'intervenuta risoluzione promossa dalla promittente venditrice anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promissario acquirente va qualificata in termini di eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l'avversa pretesa, opponibile alla procedura (Cass. 5523/15);
- con riferimento alla domanda risolutoria proposta dalle RE - considerato che l'inadempimento CP_1 della società diffidata non si giustifica in base alla regola inadimplenti non est adimplendum, in quanto le predette non possono essere considerate inadempienti per le considerazioni di cui appresso in ordine alle domande proposte dal e tenuto conto della non scarsa importanza Controparte_7 dell'inadempimento imputabile alla società (con riguardo all'incontroverso inadempimento delle obbligazioni da questa assunte con il contratto preliminare menzionato e con la successiva scrittura privata del
17.1.2008) – risulta avvenuta la risoluzione stragiudiziale del contratto intimata con la diffida ad adempiere ricevuta in data 30.6.2008 (all. 16 fascicolo , sicché il contratto deve ritenersi sciolto a far data dai CP_1 quindici giorni successivi;
- in conclusione, sul punto, l'accertamento incidentale della risoluzione dei rapporti contrattuali in questione già verificatasi in un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento (in virtù dell'inutile decorso dei termini assegnati con le diffide ad adempiere) costituisce un fatto impeditivo rispetto alla domanda di restituzione avanzata dal fallimento e, dunque, ne comporta il rigetto (Cass. n. 5298/13 cit.); Pt_1
***
Ha proposto appello il (di seguito, il ), formulando le Parte_1 Parte_1
seguenti conclusioni:
pagina 4 di 16 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, riformare parzialmente la sentenza gravata e, per l'effetto,
A)in via principale, dichiarare l'improcedibilità e/o la improseguibilità tanto della domanda di risoluzione del contratto, quanto delle domande patrimoniali/risarcitorie svolte in sede ordinaria anziché in sede fallimentare dalle SInore nei confronti del;
CP_1 Parte_1
B)in conseguenza dello scioglimento del Curatore ex art. 72 l.f. dal contratto preliminare di compravendita - condannare in solido le SInore e a restituire e ripetere (anche, se del caso, ex CP_1 Controparte_2 artt. 2033, 2041 c.c.) al l'importo di € 244.017,60 oltre interessi dalla data dei relativi Parte_1 versamenti al soddisfo;
C) in ogni caso disporre la ripetizione dell'importo di € 244.017,60 oltre interessi dalla data dei relativi versamenti al soddisfo trattenuto senza titolo, e nel caso in cui il contratto si considerasse receduto per inadempimento con diritto a trattenere la caparra, disporre la ripetizione dell'importo di € 200.000 corrisposto a titolo di acconto prezzo, oltre interessi dalla data dei relativi versamenti al soddisfo;
D)in ogni caso, prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio e della conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle domande attive e passive reciprocamente svolte tra la e la CP_7
SInora e, per l'effetto, dichiararne l'estinzione. Controparte_3
Il tutto con vittoria di compensi legali, spese, rimborso forfettario ed oneri di legge del doppio grado di giudizio.”.
***
Si sono costituite, in data 12.11.2020, e formulando le Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, Nel merito: a) rigettare tutte le domande e/o eccezioni formulate nell'atto di appello principale;
b) in accoglimento del presente appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di I° grado, accogliere, in tutto o in parte, le domande formulate in primo grado dalle sigg.re e di cui in narrativa. Controparte_1 Controparte_2
In via gradata, confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi”
***
Si sono altresì costituite, in data 13.11.2020, con due distinte comparse a firma dello stesso difensore, e , chiedendo la conferma della gravata Controparte_3 Controparte_4
sentenza con riferimento ai capi riguardanti le predette, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
***
All'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di appello, la Corte ha dichiarato la contumacia degli appellati non costituiti ( e nella qualità Controparte_5 Controparte_6
di eredi di , e e ha rinviato la causa per la Controparte_3 Controparte_7
precisazione delle conclusioni.
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Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 16.12.2024 è stata fissata, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 27.2.2025, con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali, poi differita al 13.3.2025.
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I procuratori del e di hanno tempestivamente depositato Parte_1 Controparte_3
le note conclusionali.
All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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Orbene, va premesso che oggetto del giudizio di appello sono unicamente il rapporto tra il e le RE da un lato, e il rapporto tra il primo e gli eredi Parte_1 Controparte_7 CP_1 della IG , dall'altro, non essendo stata proposta alcuna domanda nei Controparte_3
confronti delle RE e , le quali, a loro volta, non hanno CP_4 Controparte_3
proposto appello incidentale.
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Ciò detto, in ordine logico deve essere esaminato l'appello incidentale proposto dalle RE
CP_1
***
Prima di affrontare il merito, però, occorre trattare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale ai sensi degli artt. 292, 331, 332 c.p.c., formulata dal sulla base della Parte_1
mancata notifica del gravame, da parte delle RE agli appellati non costituiti e, CP_1
segnatamente, al contumace in secondo grado. Controparte_7
L'eccezione, per il cui rigetto ha oggi insistito il procuratore delle RE è infondata. CP_1
L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace (Cass. n. 2246 del 22/01/2024; Cass. n. 5084 del 17/02/2023).
pagina 6 di 16 Ne deriva che spetta al solo contumace eccepire la suddetta violazione processuale all'atto della sua costituzione in giudizio o mediante l'impugnazione della sentenza che abbia pronunziato sul merito della domanda nuova (nella specie, sull'impugnazione incidentale) non notificata (cfr., tra le tante, Cass. n. 16101 del 27/10/2003; Cass. n. 16958 del 20/06/2008;
Cass. n. 7307 del 26/03/2009; Cass. n. 9527 del 18/04/2018).
Pertanto, l'eccezione non può essere sollevata dal e va escluso, a Parte_1 maggior ragione, che l'appello incidentale, in quanto non notificato al contumace, sia inammissibile.
Solo per completezza, si aggiunge che le appellanti incidentali non hanno proposto alcuna domanda nei confronti del , rimasto contumace. Controparte_7
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Venendo al merito, le RE con un unico motivo, lamentano che il primo giudice CP_1 avrebbe erroneamente ravvisato l'improcedibilità ex art. 52 L.F. della domanda principale di risoluzione e di quella subordinata di recesso, laddove aveva ritenuto che le domande, qualora dirette anche a ottenere la restituzione del bene o il risarcimento del danno, andassero proposte innanzi al giudice fallimentare.
In particolare, chiedono che la sentenza di primo grado venga riformata e che vengano accolte le suddette domande, deducendo che: la dichiarazione delle promittenti venditrici di ritenere sciolto l'impegno contrattuale in caso di inadempimento della promissaria acquirente per ulteriori 15 giorni (raccomandata ricevuta in data 30.6.2008, sub doc. 16) è intervenuta in epoca precedente all'introduzione del giudizio;
l'atto di recesso ha natura ricettizia;
poiché la fattispecie risolutiva risultava già perfezionata con la dichiarazione ex art. 1385 comma 2 c.c. e con la domanda delle di accertamento della legittimità del recesso e CP_1
del diritto di trattenere quanto ricevuto, prima della dichiarazione di fallimento, tale domanda non poteva essere paralizzata (una volta fallita la parte inadempiente) dall'esercizio ad opera del curatore della facoltà ex art 72 L.F., trattandosi di situazione ormai quesita;
l'interpretazione analogica di cui il tribunale si era servito per rigettare la domanda relativa all'accertamento della legittimità del recesso non trovava riscontro nel nostro ordinamento, dal momento che l'art. 72 L.F. disciplina esclusivamente la diversa azione di risoluzione del contratto.
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Il motivo è infondato.
pagina 7 di 16 Va innanzitutto dato atto che la prima sezione della Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 1679 del 23/1/2025, ha rimesso alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni:
“i) se l'art. 72, comma 5, l.fall. debba intendersi nel senso che: a) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quesita prima del fallimento, che costituisca l'antecedente logico-giuridico delle domande di restituzione o risarcimento del danno, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal titolo II, capo V della legge fallimentare – a condizione che, ove previsto, sia stata trascritta, con conservazione del relativo effetto prenotativo – mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria solo se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso;
b) oppure la suddetta domanda, se quesita prima del fallimento, deve comunque proseguire in sede ordinaria
(previa riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall.), a differenza delle domande restitutorie e risarcitorie, da proporre in sede fallimentare;
c) oppure la suddetta domanda è procedibile in sede ordinaria solo se trascritta prima del fallimento, in forza dell'effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento ex art. 45 l.fall., mentre nei restanti casi deve essere trasferita in sede fallimentare insieme alle domande restitutorie e risarcitorie;
ii) in tutti i casi, quali siano le modalità di prosecuzione del giudizio in sede fallimentare;
iii) nei casi in cui la domanda di risoluzione sia trasferita in sede fallimentare, se la decisione abbia effetti solo ai fini del concorso;
iv) nei casi in cui la domanda di risoluzione resti procedibile in sede ordinaria, quale sia lo strumento processuale di raccordo tra quel giudizio e il diverso giudizio da instaurare in sede fallimentare sulle domande dipendenti o accessorie e, in particolare, quali siano le modalità da seguire per l'ammissione al passivo di queste ultime;
v) in tutti i casi, se l'accoglimento della domanda consequenziale di restituzione di beni abbia o meno effetti solo ai fini del concorso e, ove riguardi beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a pubblicità legale, il relativo decreto ex artt. 96 o 99 l.fall. debba essere reso opponibile ai terzi con le forme prescritte”.
Di analogo contenuto (per alcuni versi) è l'ordinanza interlocutoria n. 2931 del 5/2/2025, emessa dalla stessa prima sezione della Corte di cassazione.
In attesa dei conseguenti provvedimenti che saranno assunti in sede di legittimità, ritiene questa Corte di aderire all'orientamento espresso dalle due sentenze “gemelle” n. 2990 e n.
2991 del 7.2.2020, con cui si è statuito che l'art. 72, comma 5, secondo periodo l.fall. postula
- anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt.
24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall.; deve pagina 8 di 16 essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1 e n.
3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria;
viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare.
La stessa ordinanza interlocutoria n. 1679/2025 pone in evidenza che siffatto orientamento, nella sua continuità testuale tra l'art. 72, comma 5, l.fall. e l'art. 172, comma 5, CCII, ha ricevuto un suggello nella Relazione illustrativa, laddove si è esplicitamente affermato che la controparte in bonis può «coltivare l'azione di risoluzione introdotta prima dell'apertura della liquidazione giudiziale solo in presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto, diverso da quello all'accoglimento della domanda restitutoria o di ammissione al passivo del credito», dovendo altrimenti proporla dinanzi al giudice fallimentare, poiché questi, in sede di accertamento del passivo «deve poter conoscere con pienezza dei suoi poteri della domanda di ammissione, verificandone la fondatezza sia in rapporto al petitum che alla causa petendi».
Argomenti in tal senso possono trarsi, in linea generale, dalla pronuncia n. 5694/2023 delle
Sezioni Unite, che, sia pure in tema di arbitrato, fa riferimento non solo agli arbitri, ma anche a “giudici esterni”, e richiama la sentenza n. 2990/2020.
A tanto si aggiunga che le ordinanze interlocutorie, nel ricostruire il contrasto tra i due orientamenti, danno conto della soluzione “di terza via” (Cass. n. 5368/2022) con cui si è precisato che tra i due indirizzi del 2016 e del 2020 vi sarebbe solo una “parziale dissonanza”, poiché, «anche in base al primo degli orientamenti citati, è del tutto pacifico che deve essere sempre e comunque esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che, non trascritta, costituisca l'antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione», e dunque «in sostanza la divergenza tra i due orientamenti viene in questione solo ove si tratti di domanda di risoluzione trascritta prima del fallimento, in relazione alla possibilità di prosecuzione del giudizio di risoluzione nella sede propria anziché - come affermato dall'indirizzo più recente - in quella di verifica dei crediti».
pagina 9 di 16 Siffatta lettura è stata condivisa dall'ordinanza n. 25393/2023 della Suprema Corte, secondo cui la domanda di risoluzione può proseguire legittimamente con il rito ordinario solo se risulti
“quesita” prima della sentenza dichiarativa del fallimento attraverso la trascrizione della relativa domanda giudiziale, mentre gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione e l'eventuale domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno, avendo ad oggetto una pretesa necessariamente assoggettata alla regola del concorso, non possono per converso sopravvivere in sede ordinaria e devono essere fatte valere previa separazione delle cause e tramite le forme previste per la verifica dei crediti, come sostanzialmente confermato dalla riforma della legge fallimentare.
Passando ora al caso di specie, si osserva che la domanda di risoluzione delle RE
al pari della domanda subordinata ex art. 1385 c.c., non era stata formulata per CP_1 conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso, e costituiva l'antecedente logico- giuridico della domanda di risarcimento o di accertamento del diritto di trattenere le somme ricevute a titolo di caparra o di acconto.
Né risulta, in ogni caso, che la domanda fosse stata trascritta.
Quanto al recesso, non coglie nel segno la deduzione delle RE secondo cui il CP_1
recesso, esercitato precedentemente al fallimento, rappresenterebbe un diritto ormai quesito e opponibile al fallimento.
E infatti, in primo luogo, la raccomandata del 25/30.6.2008 aveva ad oggetto una diffida ad adempiere.
In secondo luogo, ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tener conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo
(Cass. n. 409/2012).
Ne discende, fermo quanto si è detto in tema di risoluzione, che la domanda giudiziale di accertamento di legittimità del recesso non può dirsi “quesita”.
Pertanto, corretta è la declaratoria di improcedibilità della stessa, che dovrà essere decisa nella sede concorsuale, come affermato dal primo giudice.
***
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello incidentale deve essere respinto.
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Venendo all'appello principale, con un unico motivo, articolato in più censure, l'appellante lamenta la violazione: a) degli artt. 23, 24, 43 l.f., 34 e 112 c.p.c., che, “ove correttamente applicati, avrebbero portato alla preliminare dichiarazione di improcedibilità/improseguibilità della domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni, con rinvio dell'intera causa al giudice fallimentare”; b) degli artt. 72 l.f., 1453, 2033 e segg. c.c., che, “ove correttamente applicati, avrebbero portato - anche e non solo in conseguenza dello scioglimento dal contratto da parte del Curatore – alla restituzione in favore del fallimento di tutte le somme già versate dalla società in bonis alle promittenti venditrici, in assenza o nella impossibilità di una pronuncia suscettibile di giudicato sulla risoluzione del contratto e sul danno”; c) dell'art. 306 c.p.c., che, “ove correttamente applicato, avrebbe portato all'estinzione delle domande attive e passive svolte tra la e la SInora ”. CP_7 Controparte_3
Deduce che le promittenti venditrici, avendo svolto e reiterato la domanda di risoluzione e di risarcimento a fronte dell'opzione esercitata dal curatore di sciogliersi dal contratto ex art. 72
l.f., avevano confermato la domanda e non avevano formulato una mera eccezione tesa a paralizzare la domanda del curatore, che avrebbe dovuto essere formulata specificamente, nel senso di abbandonare e rinunciare espressamente la domanda di danno;
inoltre, la domanda subordinata di recesso ex art. 1385 secondo comma c.c. era preclusa dalla domanda proposta ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, posto che l'accordo pattizio che prevede un risarcimento convenzionale del danno in caso di inadempimento è ontologicamente in contrasto con la domanda di liquidazione giudiziale del cosiddetto maggior danno;
ancora, la domanda reiterata dalle RE non consentiva al giudice CP_1 neanche di separare la risoluzione dal danno sotto il profilo dell'accertamento incidentale, trattandosi di eccezione che richiede un preciso impulso delle parti in causa e presuppone la rinuncia alla domanda di danno, oltre al fatto che l'accertamento - anche incidentale o meramente incidentale - aveva efficacia di giudicato;
era quindi evidente sia il travisamento del fatto giudiziale, sia il superamento del limite dispositivo imposto dalle domande, sia, infine, il conflitto di giudicati dovuto a un doppio giudizio sulla risoluzione del contratto;
la domanda derivante all'applicazione dell'art 72 l.f. non era soggetta alla competenza del giudice fallimentare e poteva essere accolta sia nella sua portata di svincolo negoziale, sia nella sua implicita, ma anche espressa, domanda di ripetizione, dal momento che la domanda di risoluzione delle non era opponibile al , in quanto non risultava trascritta CP_1 Parte_1 prima della sentenza dichiarativa del fallimento, come previsto dall'art. 72 comma 5 l.f.; tra pagina 11 di 16 l'altro, l'accoglimento della domanda di recesso avrebbe consentito il trattenimento della caparra, ma non anche dell'acconto.
***
Occorre in primo luogo chiarire che, diversamente da quanto assume il (cfr. anche Parte_1 pag. 5 delle note conclusionali), il tribunale non ha “omesso di rinviare l'intera domanda, tanto di natura risolutoria, quanto di natura risarcitoria e patrimoniale al Tribunale fallimentare” e non si è limitato a rigettare la domanda proposta dal “senza nulla stabilire, però, in ordine al danno Parte_1
presuntivamente subito dalle SInore mai da queste chiesto né provato, sia in sede ordinaria, sia in CP_1 sede fallimentare mediante insinuazione al passivo”.
Il primo giudice, infatti, dopo aver dichiarato improcedibili tutte le domande (sia di risoluzione che di accertamento della legittimità del recesso) proposte dalle attrici nei confronti della società in bonis, poi fallita, ha spiegato che le domande di risoluzione (il cui esame era precluso) rimanevano vagliabili incidentalmente al solo fine di paralizzare l'accoglimento delle domande restitutorie della curatela (Cass. n. 5298/2013) e che, in sostanza, per verificare se lo scioglimento dal contratto ex art. 72 L.F. (di cui dunque ha preso atto) comportasse o meno l'obbligo di restituire le somme a titolo di caparra o acconto (così come richiesto dal nell'atto di riassunzione), era necessario accertare, in via incidentale, se, prima del Parte_1
fallimento, si fosse già perfezionata una delle fattispecie risolutorie dedotte dalle promittenti alienanti (Cass. n. 3728/2011; Cass. n. 14615/2016; Cass. n. 64/2012).
Il tribunale ha quindi qualificato la domanda delle promittenti alienanti, tesa ad accertare l'intervenuta risoluzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento, come eccezione riconvenzionale volta a paralizzare le pretese della curatela (Cass. n. 5523/2015) e, solo in via incidentale, ha accertato la già avvenuta “risoluzione stragiudiziale del contratto” intimata con la diffida ad adempiere ricevuta dalla società in bonis il 30.6.2008 (all. 16), argomentando che le RE non potevano essere considerate inadempienti. CP_1
Così procedendo, il primo giudice non ha compiuto un accertamento avente efficacia di giudicato sulla legittimità del diritto di trattenere la caparra o l'acconto da parte delle promittenti venditrici, essendo ciò precluso dalla statuizione di improcedibilità resa nella stessa sentenza, ma si è limitato a compiere la verifica, incidenter tantum, al solo fine di decidere sulle domande proposte dal . Parte_1
In tale quadro, infatti, il giudice è tenuto, al solo fine di vagliare la domanda restitutoria proposta della curatela, ad accertare incidentalmente che il preliminare sia ancora in vita o meno, poiché la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non compiutamente eseguito,
pagina 12 di 16 prevista dall'art. 72 legge fall., presuppone che il contratto medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento (Cass. n. 5523 del 19/03/2015).
Correttamente il tribunale, qualificando la domanda delle RE come eccezione CP_1
riconvenzionale, ha proceduto ad effettuare questa verifica, sicché non rileva che le predette non avessero formalmente sollevato l'eccezione riconvenzionale in tal senso, posto che, come affermato dalla Suprema Corte, la domanda va qualificata in termini di eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l'avversa pretesa ed è opponibile alla procedura (Cass. n.
5298/2013 cit.).
Va poi detto che le promittenti venditrici, pur non avendo formulato espressamente una domanda ai sensi dell'art. 1454 c.c. o un'eccezione riconvenzionale tesa ad accertare l'intervenuta risoluzione stragiudiziale del preliminare, hanno, nell'atto di citazione e negli scritti successivi, allegato fatti idonei a dimostrare siffatta risoluzione stragiudiziale.
Si osserva, al riguardo, che, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo (Cass. n. 23193 del 23.10.2020; cfr., tra le tante, anche Cass. n. 17703/2011).
Pertanto, laddove il promittente venditore abbia dedotto fatti idonei a produrre la risoluzione stragiudiziale del contratto e nello specifico il mancato adempimento dell'obbligazione contenuta nella diffida nel termine concesso, può ritenersi implicita, nella domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., la richiesta di accertamento della risoluzione di diritto del contratto.
Nella specie, in citazione le hanno dedotto (pag. 6) che “Con raccomandata a/r del CP_1
Part 25/06/2008 e intimavano quindi alla “ e. Im. il pagamento della Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 somma di € 50.000,00 entro il termine ultimo di gg. 15, sotto la comminatoria della risoluzione del contratto (doc.
16). La “ , perdurando nella posizione di ostinato silenzio, non riscontrava neppure tale diffida. Controparte_7
Detto termine è così trascorso infruttuosamente ed anzi è venuto a scadere anche il secondo termine
(30/06/2008) previsto in scrittura privata del 17/01/2008 per il pagamento dell'ulteriore somma di € 100.000,00.”
I fatti allegati, come si evince, sono chiaramente finalizzati a far emergere l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto.
Deve quindi escludersi sia che il giudice abbia pronunciato ultra petita, essendo in atti tutti gli elementi per compiere l'accertamento incidentale sull'avvenuta risoluzione del contratto, sia pagina 13 di 16 che l'accertamento incidenter tantum abbia assunto efficacia di giudicato, come confermato dal fatto che il primo giudice ha dichiarato improcedibili tutte le domande delle e ha CP_1 rigettato, ritenendole paralizzate dall'eccezione, quelle del . Parte_1
Non rileva infine che la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. non fosse stata trascritta, poiché di tale profilo è chiamato ad occuparsi il giudice del fallimento.
Per le ragioni sin qui esposte, devono condividersi le argomentazioni del tribunale, in quanto immuni da censure.
***
Da ultimo, va affrontata la questione relativa alla mancata dichiarazione dell'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti di e, per essa, degli eredi. Controparte_3
Va detto che il giudizio R.G. n. 3907/2008 è stato introdotto da , poi deceduta Controparte_3
in corso di causa, mentre il giudizio R.G. n. 1554/2009 è stato instaurato dalle due società, poi fallite, nei confronti, tra gli altri, di . Controparte_3
La doglianza, che prescinde del tutto dalle ordinanze emesse in primo grado, di cui si dirà appresso, è in parte infondata e in parte inammissibile.
E infatti, alla pag. 4 dell'atto di appello, nel ripercorrere l'iter del primo grado, il Parte_1 afferma che “nelle more del giudizio, in data 7.6.2011, la e la SInora sono Controparte_7 Controparte_3
addivenute alla definizione transattiva delle controversie tra esse insorte, che, pur essendo stata formalizzata/comunicata dai rispettivi procuratori, anche attraverso il deposito – in data 12.7.2011 - della
“dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio”, non ha portato all'estinzione del procedimento contraddistinto dal N.R.G. 3907/2008 e (parzialmente) di quello rubricato al N.R.G. 1554/2009 poiché, il G.I., ritenendo non compiutamente eseguita la notifica dell'atto alle altre parti in giudizio, ha disposto - con ordinanza del 13/14.7.2011 - non luogo a procedersi sull'istanza”.
Alla successiva pag. 10, nella parte dedicata alla “INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA
LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA”, si limita a denunciare genericamente la violazione di legge “riguardo alla portata dell'art. 306 c.p.c., il quale, ove correttamente applicato, avrebbe portato all'estinzione delle domande attive e passive svolte tra la CP_7
e la SInora ”. Controparte_3
Infine, alla pag. 15, nelle conclusioni, chiede “in ogni caso, prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio e della conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle domande attive e passive reciprocamente svolte tra la e la SInora e, per l'effetto, dichiararne CP_7 Controparte_3
l'estinzione”.
Ora, quanto al primo giudizio (R.G. n. 3907/2008), emerge che, a seguito del deposito della rinuncia agli atti del giudizio tra e effettuato il 12.7.2011, il Controparte_3 Controparte_7
pagina 14 di 16 giudice, dopo aver disposto la separazione di tale causa dagli altri giudizi riuniti, con ordinanza del 13.7.2011, ritenuta la ritualità della rinuncia, ha dichiarato estinto “tale ultimo processo” (foglio 21 del fascicolo di primo grado del , scansionato nel fascicolo Parte_1
informatico).
Ne consegue che la censura è infondata, avendo il tribunale provveduto a dichiarare l'estinzione tra le suddette parti.
Quanto al secondo giudizio (R.G. n. 1554/2009), risulta depositata (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado), sempre in data 12.7.2011, la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.
Tale dichiarazione, però, reca nell'intestazione il riferimento a e alla Controparte_3
anche se nel testo si fa riferimento all'avv.to Franceschini (che, tra Controparte_7
l'altro, difendeva entrambe le società in bonis) quale difensore della Controparte_7
Il giudice con ordinanza del 13/14.7.2011 ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di estinzione, poiché non risultava notificata alle altre parti del giudizio, “ Parte_1 CP_4
, , e .
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
Il Fallimento, come si è visto, si è limitato a formulare un motivo del tutto generico, senza censurare specificamente siffatta statuizione (con cui il giudice ha evidentemente ritenuto che la rinuncia riguardasse la e non la e senza neppure Controparte_7 Controparte_7
chiarire la discrasia in questione, di talché la censura è inammissibile.
***
In conclusione, anche l'appello principale va rigettato.
***
Considerato l'esito complessivo della lite, conclusosi con il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, in ragione della reciproca soccombenza sussistono i presupposti per compensare per intero tra il e le RE le spese del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio.
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Quanto alla posizione di e , si osserva che, Controparte_4 Controparte_3 pacificamente, nessuna domanda è stata svolta, con l'atto di appello, dal nei loro Parte_1 confronti, mirando le difese dell'appellante principale a ottenere la riforma della sentenza impugnata soltanto nei confronti delle RE e la declaratoria di estinzione del CP_1
giudizio soltanto nei confronti di e, dunque, degli eredi di questa. Controparte_3
Deve pertanto ritenersi che la notifica dell'atto di appello non abbia valore di "vocatio in ius", ma di mera "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili.
pagina 15 di 16 Ne discende che, non essendovi una posizione di contrasto tra le predette e l'appellante principale, non sussistono i presupposti per la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore delle prime (non avendo le stesse impugnato incidentalmente la sentenza), atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte, nonché la soccombenza (cfr. Cass. n. 34174 del 15.11.2021), che nella specie difetta.
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Nulla va disposto per le spese nei confronti degli appellati e Controparte_5 [...]
nella qualità di eredi di , e del CP_6 Controparte_3 Controparte_7
rimasti contumaci.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 1166/2019, R.G. n. 3185/2008, pubblicata in data 16.8.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
3) compensa tra le suddette parti le spese di lite;
4) dichiara irripetibili le spese sostenute da e;
Controparte_3 Controparte_4
5) nulla per le spese nei confronti di e nella qualità di Controparte_5 Controparte_6
eredi di , e nei confronti del Controparte_3 Controparte_7
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e delle appellanti incidentali.
Roma, 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò pagina 16 di 16