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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/03/2025, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Lilla De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5939/2024 promossa da:
, nato l'[...] in [...], Parte_1
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Gherardo Castelli (C.F. ; C.F._2
- ricorrente -
contro a Controparte_1
Colombo – Sri Lanka, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.02.2024, Parte_1
, cittadino cingalese regolarmente soggiornante in
[...]
CP_
, ha impugnato il provvedimento emesso e notificato in data pagina 1 14.12.2023 con il quale l a Colombo ha negato il Controparte_1
visto d'ingresso per la figlia, minore all'epoca della domanda, in quanto “Il Nulla Osta presentato risulta scaduto alla data di presentazione della domanda” (cfr. provvedimento impugnato).
Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il rilascio del Nulla Osta
dalla Prefettura di Pavia in data 18.11.2021 e di essersi prontamente attivato per la presentazione della domanda di visto;
che, tuttavia,
come da comunicazione pubblicata sul sito web della PA convenuta,
era previamente necessario presentare apposita domanda all'agenzia VFS Global, incaricata dall' ; che dopo vari CP_1
tentativi otteneva l'appuntamento richiesto in data 25.01.2022, in occasione del quale versava la somma richiesta presso l'apposito ufficio visti;
che, non ricevendo alcun riscontro, in data 08.02.2023
inviava formale richiesta di informazioni a mezzo pec del proprio legale;
che, in assenza di alcuna previa comunicazione, riceveva in data 14.12.2023 il provvedimento impugnato in questa sede.
Il ricorrente, dunque, ha qui rappresentato la tempestività della propria domanda;
ha lamentato la violazione del procedimento amministrativo e, dunque, l'illegittimità del provvedimento di diniego. In conclusione, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'unità familiare con conseguente ordine all' a Colombo del rilascio del Controparte_1
visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore della figlia,
nata il [...] in [...]. Persona_1
pagina 2 Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 28.02.2025, disponendo la trattazione della stessa in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con note del 25.02.2025, parte ricorrente ha evidenziato la mancata costituzione nei termini di parte resistente e, richiamato quanto già
dedotto, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio in data CP_1
27.02.2025, ribadendo la legittimità del proprio operato in assenza di tempestiva e formale richiesta di parte ricorrente. In particolare, ha rappresentato che l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto è stato prenotato solo al 28.07.2023; che l'Ambasciata adita ha inviato la comunicazione di cui all'art. 10 bis in data 23.08.2023 e che, in assenza di integrazione documentale, la domanda è stata rigettata. In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
* * *
La procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, e di assenza di circostanze ostative di
Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla
Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
pagina 3 Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la figlia minore, rilasciato dal SUI di Pavia in data 18.11.2021; successivamente ha rappresentato di aver tempestivamente provveduto a richiedere il rilascio del visto,
depositando relativa documentazione presso l'Ambasciata
competente. Tuttavia, la procedura di cui sopra è stata conclusa con un provvedimento di diniego motivato dalla sola scadenza nominale del nulla osta presentato, dunque, dal rappresentato ritardo nella presentazione della richiesta, come dedotto in memorie di parte resistente.
Ebbene, le deduzioni di parte ricorrente in merito alla tempestività
della propria richiesta trovano riscontro nella documentazione presentata in giudizio. Di contro, parte resistente, ha riportato contestazioni temporali e prodotto documentazione non riferita a parte ricorrente, dunque, con evidenza, relativa a diversa pratica.
Il ricorrente ha prodotto: copia del proprio documento di identità; copia del passaporto di;
nulla osta;
Pt_1 Persona_1
comunicazione dell'Ambasciata di Colombo sulle modalità di prenotazione online degli appuntamenti per rilascio visti;
ricevuta di pagamento del 25.01.2022 presso Italy Visa Application Centre;
dichiarazione, passaporto e traduzione del certificato di nascita di indicato quale cugino della minore Persona_2
richiedente visto (intestatario della ricevuta di pagamento); copia della richiesta di informazioni inviata all'Ambasciata in data 08.02.2023,
con ricevuta di accettazione pec.
pagina 4 Alla luce di quanto sopra, posto che la scadenza nominale del nulla osta in atti risulta l'unico motivo di diniego del visto;
che la domanda risulta, di contro, avanzata nel termine di sei mesi dal relativo rilascio,
dunque, tempestiva;
che, inoltre, nell'ampio lasso di tempo trascorso dall'instaurazione del procedimento amministrativo in oggetto (ben superiore ai termini normativi indicativi) la PA non ha sollevato nessun altro motivo impeditivo al buon esito della pratica;
che questo non è
stato presentato neanche nell'ambito del presente giudizio, ove la stessa ha ribadito motivazioni esclusivamente temporali, peraltro riferite a diversi richiedenti;
il ricorso merita accoglimento con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del caso di specie e di tutto quanto emerso e documentato in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina dall' a Controparte_1
Colombo il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di nata il [...] in Persona_1
Sri Lanka, figlia del ricorrente;
- spese compensate
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
il GIUDICE
Lilla De Nuccio
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Lilla De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5939/2024 promossa da:
, nato l'[...] in [...], Parte_1
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Gherardo Castelli (C.F. ; C.F._2
- ricorrente -
contro a Controparte_1
Colombo – Sri Lanka, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.02.2024, Parte_1
, cittadino cingalese regolarmente soggiornante in
[...]
CP_
, ha impugnato il provvedimento emesso e notificato in data pagina 1 14.12.2023 con il quale l a Colombo ha negato il Controparte_1
visto d'ingresso per la figlia, minore all'epoca della domanda, in quanto “Il Nulla Osta presentato risulta scaduto alla data di presentazione della domanda” (cfr. provvedimento impugnato).
Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il rilascio del Nulla Osta
dalla Prefettura di Pavia in data 18.11.2021 e di essersi prontamente attivato per la presentazione della domanda di visto;
che, tuttavia,
come da comunicazione pubblicata sul sito web della PA convenuta,
era previamente necessario presentare apposita domanda all'agenzia VFS Global, incaricata dall' ; che dopo vari CP_1
tentativi otteneva l'appuntamento richiesto in data 25.01.2022, in occasione del quale versava la somma richiesta presso l'apposito ufficio visti;
che, non ricevendo alcun riscontro, in data 08.02.2023
inviava formale richiesta di informazioni a mezzo pec del proprio legale;
che, in assenza di alcuna previa comunicazione, riceveva in data 14.12.2023 il provvedimento impugnato in questa sede.
Il ricorrente, dunque, ha qui rappresentato la tempestività della propria domanda;
ha lamentato la violazione del procedimento amministrativo e, dunque, l'illegittimità del provvedimento di diniego. In conclusione, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'unità familiare con conseguente ordine all' a Colombo del rilascio del Controparte_1
visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore della figlia,
nata il [...] in [...]. Persona_1
pagina 2 Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 28.02.2025, disponendo la trattazione della stessa in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con note del 25.02.2025, parte ricorrente ha evidenziato la mancata costituzione nei termini di parte resistente e, richiamato quanto già
dedotto, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio in data CP_1
27.02.2025, ribadendo la legittimità del proprio operato in assenza di tempestiva e formale richiesta di parte ricorrente. In particolare, ha rappresentato che l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto è stato prenotato solo al 28.07.2023; che l'Ambasciata adita ha inviato la comunicazione di cui all'art. 10 bis in data 23.08.2023 e che, in assenza di integrazione documentale, la domanda è stata rigettata. In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
* * *
La procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, e di assenza di circostanze ostative di
Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla
Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
pagina 3 Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la figlia minore, rilasciato dal SUI di Pavia in data 18.11.2021; successivamente ha rappresentato di aver tempestivamente provveduto a richiedere il rilascio del visto,
depositando relativa documentazione presso l'Ambasciata
competente. Tuttavia, la procedura di cui sopra è stata conclusa con un provvedimento di diniego motivato dalla sola scadenza nominale del nulla osta presentato, dunque, dal rappresentato ritardo nella presentazione della richiesta, come dedotto in memorie di parte resistente.
Ebbene, le deduzioni di parte ricorrente in merito alla tempestività
della propria richiesta trovano riscontro nella documentazione presentata in giudizio. Di contro, parte resistente, ha riportato contestazioni temporali e prodotto documentazione non riferita a parte ricorrente, dunque, con evidenza, relativa a diversa pratica.
Il ricorrente ha prodotto: copia del proprio documento di identità; copia del passaporto di;
nulla osta;
Pt_1 Persona_1
comunicazione dell'Ambasciata di Colombo sulle modalità di prenotazione online degli appuntamenti per rilascio visti;
ricevuta di pagamento del 25.01.2022 presso Italy Visa Application Centre;
dichiarazione, passaporto e traduzione del certificato di nascita di indicato quale cugino della minore Persona_2
richiedente visto (intestatario della ricevuta di pagamento); copia della richiesta di informazioni inviata all'Ambasciata in data 08.02.2023,
con ricevuta di accettazione pec.
pagina 4 Alla luce di quanto sopra, posto che la scadenza nominale del nulla osta in atti risulta l'unico motivo di diniego del visto;
che la domanda risulta, di contro, avanzata nel termine di sei mesi dal relativo rilascio,
dunque, tempestiva;
che, inoltre, nell'ampio lasso di tempo trascorso dall'instaurazione del procedimento amministrativo in oggetto (ben superiore ai termini normativi indicativi) la PA non ha sollevato nessun altro motivo impeditivo al buon esito della pratica;
che questo non è
stato presentato neanche nell'ambito del presente giudizio, ove la stessa ha ribadito motivazioni esclusivamente temporali, peraltro riferite a diversi richiedenti;
il ricorso merita accoglimento con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del caso di specie e di tutto quanto emerso e documentato in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina dall' a Controparte_1
Colombo il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di nata il [...] in Persona_1
Sri Lanka, figlia del ricorrente;
- spese compensate
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
il GIUDICE
Lilla De Nuccio
pagina 5