Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 21/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2025
N. 00190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2024, proposto dalla Solgard s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani e Gianluca Zunino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Larino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I, n. 43;
l’Unione dei Comuni del Basso Biferno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MO e la Regione MO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota del Comune di Larino - Sportello Unico per l'Edilizia prot. n. 5115 del 21 marzo 2024, avente per oggetto il “ divieto di dare inizio ai lavori ai sensi della L. n. 241/90 ” previsti nella P.A.S. presentata dalla Solgard s.r.l. in data 15 giugno 2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli a terra avente potenza in immissione di 4959 kW e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, ubicato nel Comune di Larino (CB), C.da Piane di Larino;
- della nota del Comune di Larino - Sportello Unico per l'Edilizia prot. n. 5111 del 21 marzo 2024, recante diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004 in relazione allo stesso progetto; della nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MO prot. n. 1902-P del 21 febbraio 2024 recante parere negativo al rilascio della medesima autorizzazione paesaggistica;
- della nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MO prot. n 783 del 23 gennaio 2024, recante preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990;
- della nota della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno del 28 dicembre 2023 recante parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto;
- della “ relazione istruttoria ambientale ” del Comune di Larino del 28 dicembre 2023 recante parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto; della nota del Comune di Larino prot. n. 842 del 16 gennaio 2024;
- della nota del Comune di Larino prot. n. 10900 del 13 luglio 2023, recante “ osservazioni e parere motivato ”;
- nonché avverso ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se sconosciuto: ivi espressamente inclusi l'art. 1, comma 2, della Deliberazione del Consiglio comunale di Larino n. 36 del 29 ottobre 2010, recante “ Approvazione del Regolamento comunale per installazione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ”; nonché, in parte qua e ove occorra, l'art. 17.2 - Capo III e l'art. 18.2 - Capo IV del Titolo VI della N.T.A. – Norme Tecniche di Attuazione al P.T.P.A.A.V. - Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n. 2 “ Lago di Guardialfiera - Fortore Molisano ” della Regione MO, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 92 del 16 aprile 1998; e, per mero tuziorismo ed ove occorra, la Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 22 giugno 2022, avente ad oggetto la “ individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, operante nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili, espone di essere titolare del progetto per la realizzazione, nel Comune di Larino - Contrada Piane di Larino, su area catastalmente censita al foglio 33, particelle 1 e 4, di un impianto fotovoltaico con moduli a terra, avente potenza in immissione pari a 4.959 kW, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.
Per la realizzazione del detto progetto la Solgard s.r.l. ha avviato in data 14.6.2023 la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 bis, dello stesso Decreto, “ che consente di ricorrere alla P.A.S. quale titolo abilitativo per la realizzazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici aventi potenza fino a 12 MW qualora detti impianti siano ubicati nelle “aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20 ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
Nel prosieguo della sua esposizione la società ricorrente ha aggiunto che il “ Comune di Larino, senza aver prima fornito alcun riscontro a Solgard circa la completezza formale della documentazione presentata in data 14.6.2023 (e quindi senza una previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990) aveva già trasmesso alla Società la nota prot. n. 10900 del 13.7.2023 (doc. n. 8) recante il parere negativo del Servizio Urbanistica ed Ambiente alla realizzazione del progetto, motivata da una (presunta) incompatibilità di quest’ultimo con alcune previsioni ricavabili dal “Regolamento comunale per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” di cui alla risalente D.C.C. n. 36 del 29.10.2010 (previsioni che precluderebbero la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle aree agricole aventi pendenza inferiore al 10% ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica di Larino), nonché da un (asserito) contrasto con la norme della D.G.R. n. 187/2022 che definiscono come aree agricole “non idonee” i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui finanziati con finanziamento pubblico ” (cfr. ricorso, pag. 5).
In seguito alla ricezione del suddetto parere comunale negativo la ricorrente, in data 20.9.2023, ha inviato a mezzo pec delle integrazioni documentali meglio descritte nel ricorso, “accompagnate da una nota di riscontro in cui si ribadiva come le obiezioni formulate (in modo del tutto precipitoso) dal Settore Urbanistica ignorassero in modo plateale la normativa statale e regionale più recente, orientata ad incentivare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili sulle “aree idonee”.
La ricorrente ha rappresentato poi che il Comune di Larino: 1) in data 20.10.2023 ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento alla Società e alle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell’ iter di approvazione dell’opera, chiedendo a queste ultime il rilascio dei pareri di rispettiva competenza; 2) con comunicazione prot. n. 842 del 16.1.2024 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MO il rilascio del proprio parere nell’ambito dell’ iter di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004; e con la medesima comunicazione l’Amministrazione comunale ha reso anche noto che “ la Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso l’Unione dei Comuni del Basso Biferno con Delibera di Giunta Unionale n.24 del 17.09.2020 per i Comuni di Larino e San Giacomo degli Schiavoni, nella seduta del 28.12.2023, ha espresso PARERE SFAVOREVOLE ” (cfr. comunicazione del Comune di Larino prot. n. 842 del 16.1.2024, allegato 7 del ricorso introduttivo).
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MO, quindi, con note prot. n. 783 del 16.1.2024 e prot. n. 1902-P del 21.2.2024, ha espresso il proprio parere in senso contrario al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica.
In conclusione, con la successiva nota prot. n. 5115 del 21.3.2024 il Comune di Larino ha notificato alla società ricorrente il “ divieto di dare inizio ai lavori ai sensi della L. n. 241/90” previsti nella P.A.S. presentata in data 15.6.2023, e contestualmente, in relazione allo stesso progetto, ha notificato anche la nota prot. n. 5111 del 21.3.2024, recante diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004.
2. Avverso i suddetti provvedimenti e gli altri atti in epigrafe meglio indicati la Solgard s.r.l. ha quindi promosso l’odierno ricorso, affidato ai motivi di gravame così rubricati:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c ter, n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 28 del 2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.lgs. n. 199 del 2021 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146, comma 5, del D.lgs. n. 42 del 2004 - Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione
2. Nullità per difetto assoluto di attribuzioni - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146, comma 5 e comma 6, del D.lgs. n. 42/2004 – Violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. n. 100 del 22.2.2010 – Violazione e/o falsa applicazione delle DD.G.R. n. 142 del 25.2.2018 e n. 370 del 30.7.2018 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della funzione amministrativa - Eccesso di potere per contraddittorietà
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387 del 2003 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, errore e travisamento dei fatti – Violazione e/o falsa applicazione del punto 15.3 dell’Allegato e dell’Allegato 3, lett. d) al D.M. del 10.9.2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c ter, n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 199 del 2021 – Violazione e/o falsa applicazione del punto 6, lett. a) e b), della D.G.R. n. 158 del 21.4.2023 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 9 bis del D.lgs. n. 28/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, comma 11 bis, del D.l. 24.2.2023, n. 13
4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto - Violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 42 del 2004 – Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato I.8 al D.lgs. n. 23 del 2023 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 14 ter, comma 3, della L. n. 241 del 1990
5. Violazione del principio di massima diffusione delle rinnovabili e della direttiva 2009/28/CE – Violazione dell’art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22 dicembre 2022 – Violazione dell’art. 15 della Direttiva (UE) 2018/2001
Con il primo mezzo la ricorrente ha dedotto che il progetto è ubicato su area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c. ter nn. 1 e 2 del D.lgs. n. 199/2021, circostanza da cui consegue l’applicazione di una serie di disposizioni volte a semplificare e accelerare l’iter autorizzativo degli impianti FER. Da ciò deriva un primo profilo di illegittimità degli atti impugnati, atteso che il Comune di Larino, in contrasto con le dette norme, avrebbe invece: a) considerato come vincolante il parere contrario alla realizzazione dell’opera formulato dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004; b) giustificato l’adozione del provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Paesaggistica, e del contestuale divieto di dare avvio ai lavori, sulla base dei profili di contrarietà alla realizzazione dell’opera espressi dalla Soprintendenza stessa, oltre che dalla Commissione Locale del Paesaggio.
Con il secondo motivo la Solgard s.r.l. ha dedotto l’incompetenza del Comune al rilascio/diniego dell’autorizzazione paesaggistica, atteso che l’art. 146, comma 5, del D.lgs. n. 42 del 2004 demanda chiaramente tale competenza alla Regione, che si pronuncia dopo aver acquisito il parere del soprintendente: sicché, in assenza di una valida delega di funzioni conferita dalla Regione al Comune di Larino, “ il diniego di autorizzazione paesaggistica sarebbe da ritenersi nullo per difetto assoluto di attribuzioni ai sensi dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 ” (cfr. ricorso, pag. 12).
Il terzo motivo del ricorso è articolato in distinti sotto-motivi.
Con il primo di essi, racchiuso nel paragrafo 3.I, la ricorrente contesta la “ (presunta) incompatibilità dell’impianto con l’art. 17.2 delle N.T.A. del P.T.P.A.V.V. n.2 ”, osservando che:
a) pur potendosi ritenere l’area interessata dall’impianto ubicata in zona soggetta a vincolo paesaggistico, poiché compresa nelle aree che la Carta di Trasformabilità del Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n. 2 qualifica come “ di interesse agricolo produttivo di valore elevato ”, si sarebbe pur sempre in presenza di un vincolo ai sensi della parte III, e non già II, del d.lgs. n. 42/2004; da ciò consegue, pertanto, “ l’obbligo di subordinare l’esecuzione di interventi edilizi su area vincolata al previo rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica (peraltro con applicazione, nella fattispecie, della deroga alla vincolatività del parere del soprintendente, in ragione dell’ubicazione del progetto in “area idonea”)” (cfr. ricorso, pag. 14);
b) quanto alla norma di cui al Punto 2 dell’art 17 (rubricato “ opere relative alla trasformazione per uso produttivo ”) delle NTA del P.T.P.A.A.V., secondo cui “ nelle zone agricole sarà vietata ogni attività comportante trasformazione dell’uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l’utilizzazione agricola ”, norma che il Comune pone a sostegno dei provvedimenti impugnati, la stessa dovrebbe intendersi “ superata dalla normativa nazionale intervenuta medio tempore, volta ad incentivare la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili ” (cfr. ricorso, pag. 15);
c) lo stesso art. 17.2 delle N.T.A. del P.T.P.A.A.V. n. 2, inoltre, ove interpretato nel senso di precludere ogni realizzazione di impianti fotovoltaici su area agricola, confliggerebbe espressamente con l’art. 20, comma 8, lett. c ter del D.lgs. n. 199/2021, che, come già detto, definisce quali “ aree idonee ” (e come tali destinatarie in via preferenziale degli impianti di produzione di energia rinnovabile) le aree agricole ubicate nella fascia di 500 metri da impianti e/o stabilimenti industriali.
Con il sotto-motivo contenuto nel paragrafo 3.II la ricorrente deduce poi un profilo di illegittimità dei gravati provvedimenti “ In merito alla ritenuta ubicazione del progetto in “area non idonea” ai sensi del punto 3.3 della D.G.R. n. 187/2022 ”.
La società ricorrente qui si duole, in sintesi, del fatto che i provvedimenti impugnati, dove fanno riferimento a una presunta incompatibilità dell’intervento con la normativa regionale in materia di “ aree non idonee ” richiamando, in particolare, i contenuti della D.G.R. n. 187/2022, “ non tengono in alcun modo conto del quadro normativo attualmente vigente (in particolare, dell’introduzione della D.G.R. n. 158 del 21.4.2023) e sono quindi, anche per questa ragione, illegittimi ”.
Venendo al sotto-motivo contenuto nel paragrafo 3.III del ricorso, intitolato “ in ordine alla (presunta) incompatibilità dell’impianto con l’art. 18.2 delle N.T.A. del P.T.P.A.V.V. n. 2 ”, la ricorrente deduce qui che la detta disposizione, secondo cui “ non sono ammesse al di fuori dei piani per gli insediamenti produttivi già approvati o adottati, ulteriori zone da destinare ad insediamenti industriali ”, non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto riferita alle “ opere relative alle trasformazioni per uso insediativo ”, ossia a quegli interventi che comportano un aggravio del carico urbanistico sull’area interessata, in particolare in termini di opere di urbanizzazione primaria: la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sull’area in questione non comporta, invece, né la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, né una modifica consistente dell’assetto urbano preesistente.
Quanto al sotto-motivo contenuto nel paragrafo 3.IV, intitolato “ in merito alla presunta necessità di esperire la Valutazione Ambientale Strategica ”, la società ricorrente lamenta l’irragionevolezza della tesi per cui l’insediamento dell’impianto fotovoltaico da essa promosso necessiterebbe del previo esperimento della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II, Parte Seconda del D.lgs. n. 152 del 2006: sul punto la ricorrente deduce che “ gli impianti fotovoltaici sono infatti (eventualmente) sottoposti alle valutazioni ambientali di cui agli artt. 19 e ss. del Codice dell’Ambiente (Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica di assoggettabilità a VIA) e, comunque, soltanto ove ricorrano i presupposti di all’Allegato II o all’Allegato IV alla Parte II del Codice ”.
Con l’ultimo sotto-motivo, quello racchiuso nel paragrafo 3.V, intitolato “ in merito alla ritenuta contrarietà all’intervento con il Regolamento comunale n. 36 del 29.10.2010 ”, la ricorrente deduce infine che la presunta incompatibilità dell’intervento proposto – affermata nei provvedimenti impugnati – con l’art. 1 comma 2 del detto regolamento comunale, secondo il quale “ non è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra all’interno dell’area P.I.P. (Piano Insediamenti produttivi) sita in contrada Piane di Larino e nelle aree agricole ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica di Larino, tranne che in quei terreni aventi pendenza superiore al 10%”, non tiene in realtà conto della normativa statale e regionale in seguito intervenuta, che ha introdotto disposizioni del tutto incompatibili con quelle del detto regolamento.
Con il quarto motivo la ricorrente, passando a riferirsi al richiamo dei provvedimenti di diniego emessi dall’Amministrazione comunale alle valutazioni negative espresse dalla Soprintendenza del MO con le note prot. n. 539 del 16.1.2024 e prot. n. 1902-P del 21.2.2024, ha dedotto che tali valutazioni sono però esse stesse caratterizzate – sotto molteplici aspetti, meglio indicati nel detto motivo di gravame – da evidente contraddittorietà, da un grave difetto di istruttoria e da carenza di motivazione.
Con il quinto mezzo la ricorrente deduce, infine, la carenza motivazionale degli atti impugnati con riferimento alla “ immotivata prevalenza data dal Comune di Larino alle valutazioni espresse dalla Soprintendenza e ... mancata valutazione circa il pari interesse pubblico alla maggiore accelerazione possibile alla diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (i quali, peraltro, rivestono carattere di pubblica utilità per esplicita previsione normativa) ”: deficit motivazionale che apparirebbe vieppiù evidente alla luce della disciplina eurounitaria, ispirata, appunto, al principio della massima diffusione delle energie rinnovabili e al favor per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
3. Nell’interesse della Regione MO, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MO si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che, in via preliminare, ha chiesto l’estromissione dal giudizio della Regione, sottolineando che “ il Servizio Programmazione Politiche Energetiche non ha avuto occasione di esprimere alcun parere in merito all’impianto oggetto del riscorso, in quanto trattasi di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di competenza comunale ” ( cfr. memoria depositata in data 28.6.2024, pag. 46).
Nel merito, la difesa erariale ha sostenuto la radicale infondatezza del ricorso.
4. Si è altresì costituita in giudizio l’Unione dei Comuni del Basso Biferno, che, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sotto un duplice profilo: 1) la “Commissione Locale per il paesaggio, seppur gestita in forma associata nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di competenza fa esclusivo riferimento ai comuni interessati e nel caso di cui ci si occupa al Comune di Larino ”; 2) “ il parere della Commissione comunale per il paesaggio è atto endoprocedimentale non vincolante; dunque, ben poteva essere disatteso dalla Soprintendenza, prima, e dal Comune, poi, senza peraltro necessità di una analitica confutazione, essendo sufficiente il rilievo di criticità nel progetto incompatibili con il bene tutelato (cfr., TAR Campania–Napoli, Sez. III, sentenza n. 5317/2018)” ( cfr. memoria depositata in data 28.6.2024, pag. 9).
Nel merito, l’Unione dei Comuni del Basso Biferno ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
5. Si è parimenti costituito in giudizio, infine, il Comune di Larino, il quale, in via preliminare, ha eccepito che “ la mancata impugnazione mediante proposizione di specifiche censure di alcune parti della motivazione del parere soprintendentizio impugnato comporta la inammissibilità del ricorso non avendo la società ricorrente interesse all’accoglimento delle censure che comporterebbe un annullamento solo parziale di quel parere, che resterebbe comunque idoneo a supportare motivamente i provvedimenti comunali impugnati” (cfr. la memoria comunale depositata in data 28.6.2024, pag. 5).
La difesa comunale, nel merito, ha poi dedotto, sotto più profili, l’infondatezza dell’impugnativa.
6. All’esito della camera di consiglio del 3 luglio 2024 il Tribunale, con ordinanza n. 78/2024, ha accolto l’stanza cautelare articolata dalla società ricorrente “ ai limitati fini di cui all’art. 55, comma 10 del cod. proc. amm., fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 maggio 2025 ”.
7. In vista della trattazione del ricorso in sede di merito il Comune di Larino e l’Unione dei Comuni del basso Biferno hanno depositato delle memorie insistendo sulle rispettive tesi; la ricorrente, dal canto suo, ha depositato uno scritto di replica.
8. E all’udienza pubblica del 7 maggio 2025, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Il Tribunale deve preliminarmente disattendere la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata nell’interesse della Regione MO dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato: nel novero degli atti oggetto dell’odierna impugnativa sono infatti ricompresi anche atti adottati dalla Regione, sicché quest’ultima non può dirsi estranea al presente giudizio.
10. Deve essere parimenti respinta l’analoga richiesta di estromissione formulata dall’Unione dei Comuni del Basso Biferno, atteso che il parere sfavorevole espresso dalla Commissione locale per il paesaggio del 28.12.2023, richiamato nelle gravate determinazioni comunali, forma anch’esso oggetto d’impugnativa. Da qui l’ineccepibilità della scelta della ricorrente di evocare in giudizio anche l’Unione dei Comuni del Basso Biferno, della quale la suddetta Commissione locale costituisce organo.
11. Deve essere infine rigettata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dalla difesa comunale, secondo la quale i pareri della Soprintendenza, atti plurimotivati, essendo stati censurati in questa sede solo per taluni specifici aspetti, resterebbero comunque idonei a supportare motivatamente i gravati provvedimenti comunali.
L’eccezione deve ritenersi innanzitutto generica, non essendo stati specificamente indicati i profili dei pareri della Soprintendenza che non sarebbero stati oggetto di gravame, e che per tale ragione consentirebbero, anche in caso di fondatezza delle censure ricorsuali, di sorreggere la motivazione dei provvedimenti reiettivi adottati dal Comune di Larino.
A tanto deve poi aggiungersi che tutte le componenti motivazionali dei pareri della Soprintendenza recepite a supporto dei conclusivi provvedimenti in epigrafe risultano essere state investite dalla presente impugnativa, e tanto è già sufficiente a conferire a quest’ultima una piena ammissibilità.
12. Venendo al merito della controversia, il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
13. Con il primo mezzo la ricorrente ha dedotto che l’impianto dovrebbe esser realizzato su un’area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c. ter n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 199/2021, circostanza da cui consegue l’applicazione alla fattispecie di una serie di disposizioni volte a semplificare e agevolare il corso dell’iter autorizzativo degli impianti FER. Il Comune di Larino, però, senza tener conto della suddetta disciplina statale di favore, avrebbe invece: a) considerato erroneamente come vincolante il parere negativo alla realizzazione dell’opera formulato dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento autorizzativo ex art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004; b) giustificato il proprio diniego dell’Autorizzazione paesaggistica, come pure il divieto di dare avvio ai lavori, sulla scia delle ragioni contrarie alla realizzazione dell’opera espresse dalla Soprintendenza stessa e dalla Commissione Locale del Paesaggio, parimenti in contrasto con la medesima disciplina statale.
14. Il motivo è fondato.
14.1. Al riguardo occorre premettere che l’impianto dovrebbe essere realizzato su un’area effettivamente idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c. ter n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 199/2021, normativa secondo cui “ sono considerate aree idonee (…) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento ”.
Non vale a porre in discussione tale dato il diverso assunto del Comune resistente “ che l’impianto dovrebbe essere localizzato in “area non idonea” secondo quanto previsto dal punto 3.3 del documento approvato dalla G.R. del MO con propria deliberazione n. 187 del 22/06/2022, che espressamente individua quali “aree non idonee” i “terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico ” (cfr. memoria comunale depositata il 28.6.2024, pag. 6). Come si dirà in occasione dell’esame del terzo motivo del ricorso, la disciplina regionale così evocata dalla difesa comunale non opera, invero, alcun riferimento alla disciplina regionale sopravvenuta in materia, contenuta nella D.G.R. n. 158/2023, avente ad oggetto “ autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili- criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio ”.
Con quest’ultima delibera la Regione MO ha infatti inteso adeguare le norme regionali recanti i criteri localizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili alla normativa statale sopravvenuta medio tempore. La nuova delibera regionale prevede infatti, al punto 3 della propria parte dispositiva, che “ il presente provvedimento, approvato nelle more dell’emanazione dei Decreti interministeriali che definiranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, trovi applicazione dalla data della sua pubblicazione sul BURM, fino alla definizione della nuova disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 ”.
Per ciò che rileva ai fini della presente controversia la D.G.R. n. 158/2023 ha stabilito altresì, quanto ai criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici, che:
“a) allo scopo di accelerare e promuovere lo sviluppo e la massima diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree idonee non si applicano i criteri localizzativi previsti dal punto 16.1 dell’allegato alla D.G.R. 621/2011, poi recepiti, tali e quali, nella D.G.R. 187/2022;
b) nelle aree agricole considerate idonee per legge ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, se da una parte gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, dall’altra occorre evitare qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi prediligendo impianti agrivoltaici….”.
Ciò posto, la circostanza che i provvedimenti comunali impugnati abbiano del tutto obliterato di considerare il novum della disciplina regionale in materia racchiuso nella DGR n. 158/2023, recante peraltro un esplicito favor per la realizzazione degli impianti FER, non consente pertanto di elidere il dato costituito dall’idoneità ex lege statale dell’area de qua ad ospitare il progettato impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.
14.2 È del pari incontestato che l’area sulla quale dovrebbe sorgere l’impianto non risulta interessata dalla presenza di beni culturali ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.
L’area in discorso, come correttamente rilevato dalla ricorrente, ricade piuttosto in zona soggetta a vincolo paesaggistico, in quanto compresa nelle aree che la Carta di Trasformabilità del Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n. 2 qualifica come “ area di interesse agricolo produttivo di valore elevato ”. Ma dall’apposizione del detto vincolo paesaggistico discende l’applicabilità non già delle norme della parte II del d.lgs. n. 42/2004 - concernente, come detto, i Beni culturali - bensì di quelle della parte III, afferente ai Beni paesaggistici .
Nella fattispecie, quindi, l’esecuzione dell’intervento in questione, pur ricadendo il medesimo in una zona vincolata, è comunque subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: ma il preventivo parere della competente Soprintendenza, secondo la deroga alla disciplina di cui all’art. 146 comma 5 d.lgs. n. 42/2004 stabilita dalla normativa statale più recente, non ha carattere vincolante: tanto perché, dovendosi qualificare appunto l’area in rilievo come “ idonea ” ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c. ter, nn. 1 e 2 del D.lgs. n. 199/2021, trova applicazione il successivo art. 22, comma 1, lett. a) del predetto decreto legislativo, il quale prevede proprio che “ nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ”.
14.3 Tutto ciò posto, coglie quindi nel segno la tesi ricorsuale di fondo per cui il Comune, obliterando la circostanza che l’area di progetto fosse ubicata in un’area idonea ex art. 20, comma 8, lett. c. ter n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 199/2021, ha adottato i provvedimenti impugnati recependo acriticamente i pareri contrari della Soprintendenza erroneamente autoqualificatisi (e considerati) come vincolanti, omettendo di far luogo al necessario bilanciamento tra gli interessi pubblici in conflitto: bilanciamento vieppiù doveroso proprio in considerazione del fatto che l’impianto della ricorrente avrebbe dovuto essere realizzato, come detto, in area individuata ex lege come “idonea” a ospitare – in via preferenziale rispetto ad altri siti - impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il motivo in disamina è pertanto, fondato.
15. Con il secondo mezzo di censura la ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Comune al rilascio/diniego dell’autorizzazione paesaggistica, atteso che l’art. 146, comma 5, del D.lgs. n. 42 del 2004 demanda chiaramente tale competenza alla Regione, che si pronuncia dopo avere acquisito il parere del Soprintendente: sicché, in assenza di una valida delega di funzioni conferita dalla Regione al Comune di Larino, “ il diniego di autorizzazione paesaggistica sarebbe da ritenersi nullo per difetto assoluto di attribuzioni ai sensi dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 ” (cfr. ricorso, pag. 12).
Questa censura è priva di pregio.
La difesa comunale ha infatti documentato l’esistenza della suindicata delega di funzioni, rappresentando, nella memoria depositata in data 24.6.2024, quanto segue:
“ La delega di funzioni, in ogni caso, risale alla L.R. MO n. 16/1994, già nel sistema previgente all’entrata in vigore del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004. La delega risulta, poi, concretizzata nella determina regionale n. 5825 del 30/10/2020 con la quale la Regione MO, nel verificare positivamente la esistenza della competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’Unione dei Comuni Basso Biferno in relazione alla gestione associata della Commissione Locale per il Pesaggio per il Comune di Larino, in conformità con le prescrizioni della D.G.R. n. 100/2010, dispone che “è costituita la delega di funzioni di cui alla L.R. 12 settembre 1994, n. 16 a partire dalla data di notifica della presente determinazione che avverrà a mezzo P.E.C.”.
La citata determina regionale n. 5825 del 30.10.2020 è stata poi debitamente allegata alla suindicata memoria (allegato 15): e le circostanze rappresentate in quest’ultima circa l’esistenza della delega di funzioni non hanno formato nemmeno oggetto di ulteriori controdeduzioni da parte della ricorrente.
Il motivo risulta, pertanto, destituito di fondamento.
16. Venendo allo scrutinio del terzo motivo di ricorso, esso deve invece trovare accoglimento per i profili che verranno di seguito specificamente illustrati.
16.1 Con il suddetto mezzo la ricorrente denuncia innanzitutto, nel sotto-motivo di cui al paragrafo 3.I, che erroneamente l’Amministrazione ha ritenuto che il progetto della Solgard non fosse compatibile con le prescrizioni derivanti dal P.T.P.A.A.V. - Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n. 2 “Lago di Guardialfiera - Fortore Molisano” della Regione MO approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 92 del 16.4.1998, e, in primo luogo con l’art. 17.2 – Capo III del Titolo VI, delle relative Norme Tecniche di Attuazione (pag. 65), secondo il quale “ nelle zone agricole sarà vietata ogni attività comportante trasformazione dell’uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l’utilizzazione agricola ”.
La censura merita adesione.
Invero, il Collegio deve ribadire che i gravati provvedimenti comunali non hanno tenuto conto dei dati normativi, sopravvenuti rispetto all’adozione del P.T.P.A.A.V., relativi alla fattispecie oggetto di causa, già qui richiamati in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso e costituiti: a) dalla idoneità ex lege dell’area sulla quale dovrebbe realizzarsi l’impianto, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c. ter n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 199/2021, a ospitare impianti di produzione da FER; b) dalla non vincolatività, in forza dell’art. art. 22, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 199/2021, del parere di competenza della Soprintendenza assunto nella gestione del –pur persistente- vincolo paesaggistico.
I suindicati elementi della disciplina primaria, integrativi della cornice normativa da applicare in vista della autorizzabilità dell’impianto de quo , rendono pertanto “cedevoli”, poiché previsti da norme di fonte legislativa, i vincoli paesaggistici a suo tempo posti dal P.T.P.A.A.V. e dalle prescrizioni delle NTA, imponendo dunque in concreto all’Amministrazione decidente di svolgere un bilanciamento -nella specie mancato- degli interessi in conflitto, in vista delle proprie determinazioni finali.
Ne consegue che il diniego pressoché automaticamente opposto, sulla scia dei pareri acquisiti, argomentando dal rilevato contrasto con le prescrizioni del P.T.P.A.A.V. e, in particolare, con l’art. 17.2 della NTA, in assenza del predetto bilanciamento di interessi, si pone in evidente contrasto con la disciplina primaria sopra richiamata, che, come detto, ha: 1) impresso il crisma della idoneità all’area sulla quale dovrebbe sorgere l’impianto in discorso, 2) attribuito carattere non più vincolante al parere di competenza della Soprintendenza ai fini dell’autorizzazione del detto impianto.
16.2 Deve parimenti trovare accoglimento la doglianza racchiusa nel paragrafo 3.II, rubricato “ in merito alla ritenuta ubicazione del progetto in “area non idonea” ai sensi del punto 3.3 della D.G.R. n. 187/2022 ”.
La società ricorrente qui si duole, in sintesi, del fatto che i provvedimenti impugnati, lì dove hanno fatto riferimento a una presunta incompatibilità dell’intervento con la normativa regionale in materia di “aree non idonee” richiamando, in particolare, i contenuti della D.G.R. n. 187/2022, “ non tengono in alcun modo conto del quadro normativo attualmente vigente (in particolare, dell’introduzione della D.G.R. n. 158 del 21.4.2023) e sono quindi, anche per questa ragione, illegittimi ”.
Sul punto il Collegio rileva che effettivamente la disciplina di cui alla D.G.R. n. 187/2022, che, al punto 3.3, definiva come aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra “ i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico ”, risulta esser stata innovata, come già evidenziato in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso, dalla successiva D.G.R. n. 158 del 21.4.2023, avente ad oggetto “ autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili- criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio ”.
Con quest’ultima delibera la Regione MO ha infatti inteso adeguare le norme regionali recanti i criteri localizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili alla normativa statale sopravvenuta medio tempore. La nuova delibera regionale prevede infatti, al punto 3 della propria parte dispositiva, che “ il presente provvedimento, approvato nelle more dell’emanazione dei Decreti interministeriali che definiranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, trovi applicazione dalla data della sua pubblicazione sul BURM, fino alla definizione della nuova disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 ”.
Per ciò che rileva ai fini della presente controversia la D.G.R. n. 158/2023 ha stabilito altresì, quanto ai criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici, che:
“a) allo scopo di accelerare e promuovere lo sviluppo e la massima diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree idonee non si applicano i criteri localizzativi previsti dal punto 16.1 dell’allegato alla D.G.R. 621/2011, poi recepiti, tali e quali, nella D.G.R. 187/2022;
b) nelle aree agricole considerate idonee per legge ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, se da una parte gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, dall’altra occorre evitare qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi prediligendo impianti agrivoltaici….”.
Orbene. il Collegio, condividendo sul punto il rilievo ricorsuale in disamina, non può non registrare il fatto che nelle determinazioni comunali impugnate non è rinvenibile alcun riferimento alla disciplina introdotta dalla suindicata delibera regionale del 2023, che, in un’ottica di dichiarato favor per la diffusione e lo sviluppo degli impianti fotolovotaici, aveva innovato la precedente disciplina di cui alla D.G.R. n. 187/2022 (cui il resistente Comune ha avuto invece riguardo): sicché le valutazioni ivi formulate circa la “ non idoneità ” dell’area di progetto, basate appunto sul richiamo alle sole prescrizioni di cui al punto 3.3 della D.G.R. n. 187/2022, devono ritenersi inevitabilmente non aderenti alla disciplina regionale vigente in subjecta materia , modificata, come detto, dalla D.G.R. n. 158/2023.
Coglie pertanto nel segno anche il rilievo di illegittimità dei provvedimenti impugnati dedotto nel paragrafo 3.II del ricorso.
16.3 Deve trovare altresì accoglimento la censura articolata nel paragrafo 3.V del presente gravame, rubricato: “ in merito alla ritenuta contrarietà all’intervento con il Regolamento comunale n. 36 del 29.10.20210 ”.
Come anticipatosi in narrativa, la ricorrente deduce ora che la presunta incompatibilità dell’intervento proposto, affermata dai provvedimenti impugnati rispetto, stavolta, alle disposizioni del predetto regolamento comunale del 2010, e, in particolare, rispetto al suo art. 1, comma 2, secondo cui “ non è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra all’interno dell’area P.I.P. (Piano Insediamenti produttivi) sita in contrada Piane di Larino e nelle aree agricole ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica di Larino, tranne che in quei terreni aventi pendenza superiore al 10%”, non tiene conto della normativa statale e regionale intervenuta in seguito, recante disposizioni incompatibili con quelle del detto regolamento comunale.
Il motivo è fondato.
Anche la disciplina comunale evocata nei gravati provvedimenti deve, infatti, ritenersi “ superata ” dalla sopravvenuta disciplina legislativa in materia di “ aree idonee ” all’installazione degli impianti FER, di cui al più volte citato art. 20, comma 8, del d. lgs. n. 199/2021, e anche dalla disciplina regionale di cui alla nuova D.G.R. n. 158/2023.
Al riguardo, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la nota prot. n. 124474 del 28.7.2023, ha sottolineato che, “ nel ribadire l’immediata e temporanea applicabilità dell’articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell’articolo in esame ” (cfr. ricorso, pag. 20).
Il richiamo alla suindicata previsione del regolamento comunale n. 36 del 2010, stante il novum normativo rappresentato dalle disposizioni statali e regionali sopra già più volte richiamate, non può pertanto in alcun potuto validamente supportare gli impugnati dinieghi al rilascio dell’autorizzazione per l’impianto di cui si tratta.
17. Venendo, infine, allo scrutinio del quarto motivo di ricorso, il Collegio ritiene che anch’esso sia meritevole di accoglimento, con riferimento agli aspetti di seguito indicati.
Tale mezzo di gravame investe, sotto diversi profili, la legittimità delle valutazioni negative espresse dalla Soprintendenza per il MO con le note prot. n. 539 del 16.1.2024 e prot. n. 1902-P del 21.2.2024, richiamate nei provvedimenti di diniego emessi dall’Amministrazione comunale.
17.1 Tanto premesso, merita immediata condivisione il rilievo ricorsuale secondo cui le valutazioni formulate dalla Soprintendenza in funzione della tutela del “ contesto archeologico ” devono ritenersi generiche, sproporzionate e marcatamente ipotetiche.
In primo luogo, la descrizione del contesto archeologico offerta dalle note della Soprintendenza non rende comprensibili le ragioni specifiche per la quali il detto “contesto” sarebbe in concreto compromesso dalla realizzazione dell’impiant o .
Eloquente, in particolare, è il passaggio motivazionale nel quale la Soprintendenza, per evidenziare la compromissione che l’impianto arrecherebbe ai valori archeologici, afferma che “l’infissione diretta dei pali di sostegno nel terreno potrebbe determinare la distruzione delle strutture archeologiche eventualmente presenti in subsidenza, di cui non si conosce nemmeno la relativa quota ”. Questo passaggio motivazionale, nel tentare di “spiegare” l’incidenza negativa dell’impianto rispetto agli interessi archeologici da salvaguardare nell’area di riferimento, correla difatti la proposta preclusione assoluta alla realizzazione dell’impianto a una eventualità solo del tutto ipotetica e astratta che nel terreno sottostante possano essere realmente rinvenuti dei materiali archeologici.
Sicché deve ritenersi meritevole di accoglimento anche la censura in disamina, con cui viene dedotta la lacunosità e la carenza motivazionale delle valutazioni della Soprintendenza circa l’incidenza negativa dell’impianto sul contesto archeologico di riferimento: non va dimenticato, d’altronde, che l’area di progetto, come affermato nelle medesime note della Soprintendenza in disamina, non ricade in zona sottoposta a vincolo archeologico.
17.2 Il motivo in scrutinio è meritevole di accoglimento anche nella parte in cui la ricorrente si duole dell’affermato “impatto percettivo” che, secondo la Soprintendenza, connoterebbe la realizzazione dell’impianto sull’area di riferimento.
Anche in ordine a tale profilo il Collegio deve confermare il rilievo che le valutazioni formulate dalla Soprintendenza devono ritenersi contraddittorie e incomplete.
Coglie nel segno, in particolare, l’osservazione secondo cui nel parere in discorso si afferma, dapprima, che: “ la realizzazione dell’impianto contribuirebbe ad incrementare l’alterazione delle visuali storiche che si aprivano dal medesimo tratturo, visuali che oggi inglobano sullo sfondo in direzione dell’area oggetto di intervento, diversi capannoni a ridosso della SS87 ”, dando così quindi conto di una marcata alterazione del paesaggio che già ora caratterizzerebbe l’area di riferimento; ma si rappresenta, in seguito, che “ l’impatto percettivo dovuto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è pertanto rilevante e comporterebbe l’alterazione del contesto paesaggistico in esame sia perché verrebbe a riconvertire una superficie agraria, sia perché tale sostituzione non è raffrontabile percettivamente a nessun segno antropico rinvenibile nell’area di riferimento che ne definiscono la struttura insediativa ”.
La Soprintendenza, quindi, nel corpus del medesimo parere, e con riferimento alla medesima prospettiva di analisi, quella concernente l’incidenza dell’impianto in termini di “ impatto percettivo ”, ha: 1) dapprima riconosciuto la presenza, nell’area, di altri manufatti ( i “ diversi capannoni ”), al fine di sottolineare come la realizzazione dell’impianto potrebbe solo contribuire ad incrementare l’alterazione delle visuali, 2) ma successivamente, e in senso contrastante con quanto appena rappresentato, ha affermato che l’impianto sarebbe rilevante in quanto “ non è raffrontabile percettivamente a nessun segno antropico rinvenibile nell’area di riferimento”.
Da qui la contraddittorietà delle valutazioni formulate in parte qua dalla Soprintendenza.
17.3 Il Collegio reputa infine fondato il quarto motivo di ricorso anche dove con questo è stata dedotta l’illegittimità dei pareri negativi della Soprintendenza nella parte concernente un presunto “effetto cumulo” con altri impianti, alcuni dei quali già esistenti, ma altri – e se ne indicano almeno sei - ancora “in valutazione”.
Orbene, non v’è chi non veda come la suddetta ultima valutazione sia irragionevole, marcatamente ipotetica e, come tale, illegittima.
Una ragionevole valutazione dell’ “effetto cumulo”, invero, non può che tener conto, ai fini della valutazione del reale impatto percettivo di un progettato impianto fotovoltaico, dei soli impianti limitrofi già esistenti e/o approvati; diversamente, come rettamente osservato dalla ricorrente (cfr. pag. 27 ricorso), all’Amministrazione sarebbe consentito addurre sine die la sola pendenza di altri procedimenti finalizzati all’autorizzazione di altri impianti – anche di grandezza e portata diverse - per negare l’approvazione di uno di essi, venendo così meno ogni reale intellegibilità e controllabilità della valutazione amministrativa.
18. Il ricorso, in definitiva, va dunque accolto, essendo risultato fondato per i profili fin qui illustrati, con riferimento alle censure dedotte nei paragrafi 1), 3.I), 3.II), 3.V) e 4) - quest’ultimo per gli aspetti indicati nel precedente paragr. 17 - dell’atto introduttivo.
I restanti motivi possono essere invece assorbiti in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
19. Di conseguenza, alla luce delle motivazioni sopra esposte i provvedimenti impugnati devono essere annullati, in quanto affetti dai vizi di legittimità riscontrati, con la sola esclusione dell’art. 1, comma 2, della Deliberazione di Consiglio Comunale di Larino n. 36 del 29.10.2010; degli artt. 17.2 - Capo III e 18.2 - Capo IV del Titolo VI della N.T.A. – Norme Tecniche di Attuazione al P.T.P.A.A.V. - Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n. 2 “Lago di Guardialfiera - Fortore Molisano” della Regione MO; della Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 22.6.2022.
20. Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al T.A.R., essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, n. 3260/1995; per quelle più recenti, Cass. Civ., V, n. 7663/2012; Cons. St., VI, n. 3176/2016).
Gli argomenti di doglianza o difesa non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
21. La complessità della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei termini e limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO