Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 febbraio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
Commentario • 1
- 1. Compravendita mediatori pluralità provvigione divisione Cass. 1507Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2011
Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Genova, sentenza 12/07/2024, n. 794Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona della dott.ssa RI BO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa con n.r.g. 2468/2022 promossa da Parte_1 , elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n.1/b, presso l'Avv. ME AS che la rappresenta per procura in atti RICORRENTE CONTRO Controparte_1 CP_2, in persona del pro tempore, Controparte_3domiciliato in Genova, C/O , Via Assarotti n. 38, presso il funzionario delegato, dott. Lorenzo Calvi che lo rappresenta e difende ex art. 417 bis cpc CONVENUTO Conclusioni: come nei rispettivi atti e da verbale …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Per integrare le capacita' di difesa delle proprie unita' navali, la Marina militare puo' utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.
2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonche' per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa. - Art. 2. 1. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.
- Art. 3. 1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.
2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.
3. Con determinazione del capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i capi di stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, al pilotaggio degli aerei imbarcati puo' essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.