Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2444 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via Michelangelo n.151, presso lo studio dell'avv. Luisa Petrone che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Corvino, la rappresenta e difende, in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
della commissione Straordinaria pro tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA), alla Via Donizetti n. 4 angolo Via Primicerio n.
86, presso lo studio dell'avv. Raffaele Marciano, in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, per vedere Controparte_1 riconosciuta la responsabilità di quest'ultimo per le lesioni (“lussazione anteriore del capo omerale con frattura del trochite della spalla dx”) derivatele da un sinistro occorsole il 18.10.2018, intorno alle ore 08:50, in Orta di AT (CE). In particolare, l'attrice riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava percorrendo Via CH
Silvestre in direzione Piazza Principessa Belmonte, giunta all'altezza del civico n. 6, nei pressi dell'intersezione con Via Boschetto, allorquando, spostatasi verso sinistra per consentire il passaggio di un'auto sopraggiungente da tergo, aveva appoggiato il piede destro su un tappetino posto a copertura di un tombino privo di chiusura, non visibile né segnalato, perdendo così l'equilibrio e rovinando al suolo.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “1) accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del per le lesioni Controparte_1
subite dalla sig.ra a causa della mancata Parte_1
manutenzione della strada, per tutti i fatti descritti in premessa, ai sensi dell'art 2051 cc e/o anche in subordine dell'articolo 2043 cc in generale e, per l'effetto, 2)condannare il medesimo Ente convenuto al
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risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra , ovvero Parte_1
per danno biologico nella misura del 7% , per danno da inabilità assoluta 25 giorni di ITT e inabilità temporanea nella misura di 60 giorni di ITP oltre danno morale ed esistenziale ovvero nella misura determinata di euro 15000,00 e/o di quella maggiore o minore somma che risulterà a seguido della consulenza medica da ammettersi in corso di causa o in quella somma che il Giudice ritiene di liquidare in via equitativa, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
3)Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio ivi comprese le spese di
CTU con attribuzioni ai procuratori anticipatari ex DM 55/2014.” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_1
della commissione Straordinaria pro tempore, che eccepiva:
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per carenza dei requisiti di cui all'artt. 163 n.4 c.p.c.; - l'insussistenza della responsabilità dell'ente convenuto ex art.2043-2051 c.c. e, dunque,
l'infondatezza della domanda.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “1. Rigettare la domanda in quanto improcedibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata;
2. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente conclusione, liquidare i danni nel limite del giusto e del vero atteso che vi è un evidente concorso di colpa del conducente nella causazione dell'evento sinistroso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonché la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13.12.2024 il Giudice assegnava la causa a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito
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delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod.
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civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato
(pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
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Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ.
n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione,
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esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto
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l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento
(Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n.
20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul
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convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso
(Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr.
Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad
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interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn. 3389/2015 e 11227/2008). Inoltre,
l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Pertanto,
l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la
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S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle) (Sez.
3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013). Invero, a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Sez. 3, Sentenza n. 4495 del 24/02/2011).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Orbene, sia la prova testimoniale assunta sia la consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico – legale disposta ed espletata nel corso del giudizio, ad avviso di questo Tribunale, consentono di ritenere che le lesioni personali subite dalla siano da considerarsi come Pt_1
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conseguenza immediata e diretta della prospettazione fattuale descritta in atti.
Quanto alla prova testimoniale, devono senz'altro essere prese in esame le dichiarazioni fornite dai testimoni , Testimone_1 [...]
e , della cui attendibilità non è dato Tes_2 Testimone_3
dubitare.
Orbene, il teste , escusso all'udienza del 20.01.2023, Testimone_1 ha dichiarato: “il sinistro si verificò 18.10.2018 in , alle CP_1
ore 8,45 circa, alla via Del Boschetto che è una strada a senso unico quando vidi una signora che per evitare una macchina mise il piede su un chiusino ossia un tombino per l'acqua piovana che era coperto da uno zerbino ma non aveva protezione. Io mi trovavo in quella zona e stavo andando a piedi dal dottore. Il sinistro è avvenuto nel punto in cui la strada curva per andare in Piazza Principessa Belmonte. Il chiusino si trova proprio all'angolo. Io mi trovavo a meno di venti metri dalla signora e provenivo dalla piazza e ho visto bene che è caduta ed avevo la visuale libera;
(…) si, è vero, il tombino non aveva la grata di copertura ma solo una rete con un tappetino sopra. Io vidi la signora di faccia e posso riferire che mise il piede in fallo sul tombino e cadde a terrà con la spalla destra. Era una signora di circa una sessantina di anni;
(…) non vi era alcuna segnalazione di pericolo, ma solo uno zerbino che copriva il tombino che era aperto. Non si vedeva che il tombino era privo di copertura perché era coperto da uno zerbino e vi era solo una rete di metallo verde sotto lo zerbino;
(…) riconosco nelle foto esibitemi la signora sulla lettiga dell'ambulanza ed il tombino in questione che era vuoto sotto ma non si vedeva perché era coperto da uno zerbino che celava solo una rete al di sotto. Ci potevo cadere anche io dato che non era segnalato che era vuoto sotto;
(…) ci sono dei marciapiedi ma sono stretti, circa una trentina di centimetri per cui è
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impossibile salirci sopra. Inoltre sono scivolosi e non ci si può camminare perché sono storti, ci mettono la spazzatura sopra e ricordo che dove è caduta la signora ci stava pure un segnale spezzato;
(…)
l'ambulanza fu chiamata da qualcuno dei presenti, non da me. Una signora le fornì una sedia ed un bicchiere di acqua. Sopraggiunse il figlio della signora che chiamò la polizia municipale.; (…) la signora urlava per il dolore alla spalla destra. Io mi sono trattenuto sino all'arrivo dell'ambulanza; (…) si, è vero, poi sopraggiunse il figlio che fu chiamato dal lavoro).
Ed ancora, il teste all'udienza del Testimone_2
26.09.2023 ha riferito: “il sinistro si verificò alla via Boschetto in
[...]
a metà del mese di ottobre 2018, intorno alle ore 9,00 del CP_1
mattino. Io mi trovavo in via Boschetto perché stavo aspettando un mio amico con cui dovevo andare a lavorare allorché sentii delle urla provenienti dalla mia sinistra. Io mi voltai e vidi che questa signora che distava poco da me, circa 15 metri, la quale per scansare una macchina che proveniva da tergo si accostò sotto il piccolo marciapiede che si trovava alla sua destra e cadde in un tombino che era coperto da un tappetino. Preciso che non vi sono marciapiedi lungo la strada idonei a camminare perché quello presente è così stretto che il mio piede non ci stata. (…) La sig.ra sprofondò con il piede a vuoto nel tombino;
(…) nel cadere nel tombino la signora appoggiò il peso del corpo a destra dove poi lamentava dolore all'altezza della spalla destra;
(…) questo tombino era coperto dal tappetino che lo celava in modo tale che nessuno poteva accorgersene e non aveva né grata né chiusura ma solo una sorta di rete sotto;
(…) non vi era alcuna transenna o indicazione
(…) il tombino era come la strada;
riconosco nelle foto esibitemi i luoghi di causa e posso affermare che la signora stava andando in direzione Piazza Principessa Belmonte ed aggiungo che la rete che si
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vede era sprofondata nel tombino insieme alla signora;
la strada è così stretta che un suv non c'entra; (…) mi sono avvicinato perché la signora urlava per cui si affacciarono altre persone;
altre persone aiutarono la signora ad uscire del tombino;
la signora chiamava un tale
CH che poi una volta sopraggiunto riconobbi nel mio compagno di scuola;
(…) vennero prima i vigili e poi questi chiamarono l'ambulanza, la signora lamentava dolore alla parte destra del corpo;
(…) si. è vero.
Io sono qui perché il figlio mi aveva riconosciuto. Io vedendo il figlio ho capito che la signora era sua madre perché altrimenti non l'avrei riconosciuta”
Anche il teste , escusso all'udienza del 22.03.2022, Testimone_3
riferì: “il sinistro si verificò nel 2018 (…) di mattina intorno alle ore
9,00 alla via Del Boschetto n.6 in , davanti la mia CP_1
abitazione; la sig.ra stava camminando e cadde su un Pt_1
“pannello” che era stato messo da ignoti per coprire una buca che il
Comune non riparava;
(…)posso dire che venne l'ambulanza e la portarono in ospedale;
mancava la grata sul tombino e la signora ci mise il piede sopra e sprofondò perché era profondo;
la signora camminava sotto al marciapiede e non si accorse del tombino scoperto, non sopraggiungeva alcuna macchina e cadde con la gamba all'interno battendo anche la spalla destra;
io ero lì fuori e vidi tutto;
(…) il tombino era coperto da un tappetino, era un buco e la signora non sapendolo ci cadde dentro;
(…) la grata del tombino era stata asportata
e qualcuno vi aveva messo un tappetino sopra per cui il tombino non era visibile;
(…) non vi era alcuna segnalazione di pericolo;
(…) con il tappetino non si vedeva il buco;
(…) non mi sembra che via del
Boschetto abbia i marciapiedi;
(…) le persone presenti chiamarono
l'ambulanza (…).
La prospettazione attorea è, altresì confermata dalla documentazione
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in atti in particolare: i rilievi fotografici allegati, riconosciuti anche dai testi e la documentazione Testimone_1 Testimone_2
medica prodotta, tra cui particolare il referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Aversa, dal quale si evince che la sig.ra Parte_1
nelle circostanze di tempo e di luogo così come descritte nel
[...] proprio atto di citazione, riportava lesioni a seguito di una “caduta causa buca stradale in Orta di A.”.
Inoltre, lo stesso elaborato peritale a firma della dott. – Persona_1
qui integralmente fatto proprio dallo scrivente in quanto debitamente argomentato e motivato - ha confermato il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate.
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità, tra le lesioni lamentate e gli eventi supra descritti, ritiene questo giudice che l'attrice abbia fornito la prova richiesta, ai sensi dell'art 2051 cod. civ. avendo la stessa dimostrato il fatto storico dal quale le sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia.
All'opposto, il non ha assolto all'onere Controparte_1
probatorio su di esso gravante per elidere la presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica Amministrazione custode, quale quello di dimostrare, a propria volta, che il danno cagionato sia derivato da caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Va, a tal riguardo, ricordato che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i beni demaniali non si applica per i danni subiti dagli utenti dei predetti beni, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le
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dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla
P.A. a rendere pericolosa la strada medesima. (Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010). Nulla ha allegato e dimostrato il sulle CP_1
circostanze che precedono e, quindi, sulla esistenza di condizioni concrete che gli avrebbero impedito l'esercizio di un controllo effettivo e concreto delle condizioni delle strade, limitandosi a delle affermazioni del tutto generiche.
Pertanto, per le predette ragioni, va esclusa ogni corresponsabilità dell'attrice nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. non potendo ad ella ascriversi alcuna corresponsabilità, stante la assenza di segnalazione di un tombino privo di copertura, presente in luogo aperto al pubblico destinato anche alla percorrenza dei pedoni e costituente, senza dubbio, una insidia ed un trabocchetto poiché non visibile e non immediatamente percepibile.
Per le ragioni che precedono, quindi, va riconosciuta la responsabilità del , con conseguente condanna Controparte_1
di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dall' attrice Parte_1
nella misura che segue.
[...]
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dall'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, la sig.ra riportò una “lesione acuta Parte_1
arto superiore Dx come rilevabile dal certificato di PS. La suddetta lesione, obiettivata dai sanitari è compatibile con il meccanismo
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causale riferito all'anamnesi. A seguito di indagini strumentali/cliniche
è stata accertata la diagnosi lussazione anteriore del capo omerale con frattura del trochite spalla Dx con escursione articolare limitata globalmente di circa ¼”.
L'ausiliario del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunata, quantificandoli nella misura del 7% (sette percento), con 25 giorni di Invalidità Temporanea
Totale (I.T.T. 25 gg.), ed indicando in 40 giorni complessivi il periodo di Invalidità Temporanea Parziale, di cui dieci al 75% (I.T.P. 10 gg. al
75%), quindici al 50% (I.T.P. 15 gg. al 50%) e quindici giorni al 20%
(I.T.P. 15 gg. al 20%), connessi alle predette lesioni.
Ciò posto, trattandosi di lesioni che, pur suscettibili di rientrare nelle cosiddette “micropermanenti”, non derivano tuttavia dalla circolazione stradale di veicoli, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa,
i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il
Tribunale di Milano, nella loro più recente formulazione. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo,
Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi
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analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale —
e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e
2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III,
7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le Tabelle di Milano, a partire dalla loro versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato
“danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si
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trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Dunque, osservando i coefficienti di invalidità permanente e temporanea indicati dal consulente, e tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dell'infortunio (anni 61), il danno non patrimoniale da costei subito in conseguenza dell'evento lesivo - depurato della “porzione di danno morale” prevista congiuntamente nelle nuove tabelle milanesi, non essendo stato nemmeno allegato né specificato tale ulteriore pregiudizio – va liquidato nell'importo complessivo di €.11.954,98, di cui €.9.386,32 a titolo di danno da invalidità permanente e complessivi
€.2.568,66 a titolo di danno biologico temporaneo di cui €.1.381,00 per
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Invalidità Temporanea Totale, €.414,30 per Invalidità Temporanea parziale al 75%, €.552,40 per Invalidità Temporanea parziale al 50% ed
€.220,96 per Invalidità Temporanea parziale al 20%.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale.
Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008,
n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del
c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella
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identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche
e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attrice allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta.
Competono, infine, le spese mediche sostenute e documentate per un importo complessivo di €.132,30, derivante dalla sommatoria delle voci di spesa allegate (ticket €.48,80 e scontrini da €.40,00, € 36,50 ed
€.7,00, con eccezione dello scontrino di €.27.66, riportante codice fiscale non riconducibile all'attrice). Al riguardo si ricorda che qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dello autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di
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rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. (Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 28/04/1988; Sez. U, Sentenza n.
57 del 09/01/1978).
In conclusione, dalla sommatoria delle voci che precedono si determina in €.12.087,28 la cifra da riconoscere all'attrice per i danni subiti.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (18.10.2018) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 18.10.2018, quale momento in cui l'illecito si è prodotto -
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dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass.
21 aprile 1998, n. 4030).
Nessuna ulteriore voce di danno va riconosciuta a beneficio dell'attrice in difetto di specifica allegazione e prova.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerando il valore della causa determinato secondo la somma qui riconosciuta, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nel cd. scaglione euro 5.201,00 -
26.000,00), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si
è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate,
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del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese di C.T.U. - come quantificate in via anticipata in corso di causa, non avendo l'ausiliario depositato tempestiva istanza di liquidazione delle sue competenze – sono definitivamente poste a carico del
[...]
, in persona della commissione Straordinaria pro tempore. CP_1
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la esclusiva responsabilità del nella produzione Controparte_1 dell'evento dannoso indicato e descritto in citazione;
2) CONDANNA il in persona della Controparte_1
commissione Straordinaria pro tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di €.12.087,28, a titolo di Parte_1
risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
3) CONDANNA il in persona della Controparte_1
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commissione Straordinaria pro tempore, al pagamento, nei confronti di delle spese di giudizio, che si liquidano in €.297,38 Parte_1
per esborsi documentati ed €.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre a favore dei procuratori costituiti avv.ti Maria
Corvino e Luisa Petrone, dichiaratisene anticipatari ex art. 93 c.p.c.;
4) PONE, definitivamente, a carico del convenuto Controparte_1
, in persona della commissione Straordinaria pro tempore, il
[...]
pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poste provvisoriamente a carico della attrice, non avendo l'ausiliario tempestivamente depositato istanza di liquidazione delle sue spettanze.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 05/04/2025
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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