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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/07/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 69-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
, elettivamente domiciliato in Teramo, alla Piazza Garibaldi, n. 46, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Luca Di Giacomantonio (CF ), che lo rappresenta e C.F._1 difende in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. e p.iva Controparte_1
), impresa individuale, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente C.F._2 domiciliata in Teramo, alla Via Vicenzo Comi, n.18, presso lo studio dell'Avv. Franco Propato (c.f.
) in forza di procura in atti;
C.F._3
-resistente – P.M.;
-intervenuto- Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 17/04/2024 nei confronti della impresa individuale resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che la resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha dichiarato di avere la propria “sede e direzione in Tortoreto (TE), Via S. Di Giuseppe n.30” e la propria sede operativa “in Giulianova (TE), Via F. Turati n.54” (cfr. memoria difensiva in atti) ed atteso altresì che dalla visura camerale storica in atti risulta che la stessa abbia la sede legale in Giulianova alla Via F. Turati, n. 54 da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievi che consentono di ritenere che la essa abbia il centro principale degli interessi all'interno del circondario del suddetto tribunale;
rilevato che parte ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 334/2023 del 12/09/2023, dichiarato esecutivo in data 22/12/2023, di euro 65.495,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché oltre spese legali del procedimento monitorio, con conseguente sussistenza, in capo allo stesso, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere da parte ricorrente ed alla esposizione debitoria gravante a carico di parte resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 874.822,17 al
1 03/06/2024 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero), come risulta dalla nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in atti nella stessa data del 03/06/2024;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale – è infatti tale anche l'impresa artigiana, quale risulta essere la ditta individuale resistente dalla visura camerale in atti, aspetto con riguardo al quale la resistente, in ogni caso, nulla ha eccepito – esercente, a far data dal 05/01/1991, l'attività di “rettifica motori e lavorazioni meccaniche” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII atteso che la stessa, nel costituirsi, pur eccependo specificamente il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1 e 2 CCII relative, rispettivamente, all'attivo patrimoniale e ai ricavi lordi, non ha specificamente contestato la circostanza del superamento della soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett.d) n. 3 CCII relativa ai debiti, anche non scaduti, nei tre esercizi anteriori al deposito della domanda;
rilevato, infatti, che la resistente si è limitata a genericamente dedurre il mancato deposito, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, “per ciascuno degli avvisi di addebito, cartelle esattoriali e avvisi di pagamento (…), delle relazioni di notificazione al debitore intimato” e a chiedere l'acquisizione di “tutte le relazioni di notificazione degli atti sopra richiamati, avvisi di addebito, cartelle di pagamento, avvisi di pagamento etc., evidenziandosi la necessaria verifica in ordine all'estinzione della pretesa impositiva azionata con l'iscrizione delle somme al ruolo esattoriale, in particolare per il periodo 2004-2019, rilevando che tale accertamento di effettiva esistenza dei debiti iscritti è assolutamente dirimente e incide sull'accertamento dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lett. d), n.3, D.lgs. n.14, del 12 gennaio 2019, al fine di qualificare la ditta qui concludente quale impresa minore e come tale non assoggettabile al procedimento di liquidazione giudiziale”, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII in relazione ai parametri di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
ritenuto che
, a fronte della generica deduzione della mancata produzione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione della documentazione comprovante le notifiche degli atti suddetti (avvisi di addebito, cartelle di pagamento e avvisi di pagamento) – parte resistente non ha neppure eccepito la mancata ricezione o la mancata notifica dei predetti atti –, non possa trovare positivo riscontro la istanza di acquisizione di detta documentazione avanzata dalla medesima resistente;
rilevato, inoltre, sotto il profilo in esame, che la resistente, nel costituirsi, si è limitata a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, documentazione dalla quale non è possibile trarre elementi che consentano di ritenere che nel triennio anteriore al deposito della domanda essa non abbia superato la soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3 CCII relativa ai debiti, anche non scaduti;
ritenuto, pertanto, che il superamento della soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) n. 3 CCII debba considerarsi provato ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in quanto non specificamente contestato dalla resistente;
ritenuto che
la debitrice, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento del debito in essere nei confronti di parte ricorrente e inadempimento dei debiti in essere nei confronti dei creditori istituzionali per l'ingente importo sopra richiamato;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della impresa individuale
[...]
in persona dell'omonimo titolare e Controparte_1 l.r.p.t. (c.f. e p.iva ), con sede in Giulianova, alla Via Filippo C.F._2 P.IVA_1 Turati, n. 54 (cfr. visura camerale in atti); nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15 ottobre 2025 alle ore 12:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
3 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/06/2025. Il Giudice relatore estensore Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 69-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
, elettivamente domiciliato in Teramo, alla Piazza Garibaldi, n. 46, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Luca Di Giacomantonio (CF ), che lo rappresenta e C.F._1 difende in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. e p.iva Controparte_1
), impresa individuale, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente C.F._2 domiciliata in Teramo, alla Via Vicenzo Comi, n.18, presso lo studio dell'Avv. Franco Propato (c.f.
) in forza di procura in atti;
C.F._3
-resistente – P.M.;
-intervenuto- Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 17/04/2024 nei confronti della impresa individuale resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che la resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha dichiarato di avere la propria “sede e direzione in Tortoreto (TE), Via S. Di Giuseppe n.30” e la propria sede operativa “in Giulianova (TE), Via F. Turati n.54” (cfr. memoria difensiva in atti) ed atteso altresì che dalla visura camerale storica in atti risulta che la stessa abbia la sede legale in Giulianova alla Via F. Turati, n. 54 da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievi che consentono di ritenere che la essa abbia il centro principale degli interessi all'interno del circondario del suddetto tribunale;
rilevato che parte ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 334/2023 del 12/09/2023, dichiarato esecutivo in data 22/12/2023, di euro 65.495,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché oltre spese legali del procedimento monitorio, con conseguente sussistenza, in capo allo stesso, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere da parte ricorrente ed alla esposizione debitoria gravante a carico di parte resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 874.822,17 al
1 03/06/2024 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero), come risulta dalla nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in atti nella stessa data del 03/06/2024;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale – è infatti tale anche l'impresa artigiana, quale risulta essere la ditta individuale resistente dalla visura camerale in atti, aspetto con riguardo al quale la resistente, in ogni caso, nulla ha eccepito – esercente, a far data dal 05/01/1991, l'attività di “rettifica motori e lavorazioni meccaniche” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII atteso che la stessa, nel costituirsi, pur eccependo specificamente il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1 e 2 CCII relative, rispettivamente, all'attivo patrimoniale e ai ricavi lordi, non ha specificamente contestato la circostanza del superamento della soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett.d) n. 3 CCII relativa ai debiti, anche non scaduti, nei tre esercizi anteriori al deposito della domanda;
rilevato, infatti, che la resistente si è limitata a genericamente dedurre il mancato deposito, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, “per ciascuno degli avvisi di addebito, cartelle esattoriali e avvisi di pagamento (…), delle relazioni di notificazione al debitore intimato” e a chiedere l'acquisizione di “tutte le relazioni di notificazione degli atti sopra richiamati, avvisi di addebito, cartelle di pagamento, avvisi di pagamento etc., evidenziandosi la necessaria verifica in ordine all'estinzione della pretesa impositiva azionata con l'iscrizione delle somme al ruolo esattoriale, in particolare per il periodo 2004-2019, rilevando che tale accertamento di effettiva esistenza dei debiti iscritti è assolutamente dirimente e incide sull'accertamento dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lett. d), n.3, D.lgs. n.14, del 12 gennaio 2019, al fine di qualificare la ditta qui concludente quale impresa minore e come tale non assoggettabile al procedimento di liquidazione giudiziale”, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII in relazione ai parametri di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
ritenuto che
, a fronte della generica deduzione della mancata produzione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione della documentazione comprovante le notifiche degli atti suddetti (avvisi di addebito, cartelle di pagamento e avvisi di pagamento) – parte resistente non ha neppure eccepito la mancata ricezione o la mancata notifica dei predetti atti –, non possa trovare positivo riscontro la istanza di acquisizione di detta documentazione avanzata dalla medesima resistente;
rilevato, inoltre, sotto il profilo in esame, che la resistente, nel costituirsi, si è limitata a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, documentazione dalla quale non è possibile trarre elementi che consentano di ritenere che nel triennio anteriore al deposito della domanda essa non abbia superato la soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3 CCII relativa ai debiti, anche non scaduti;
ritenuto, pertanto, che il superamento della soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) n. 3 CCII debba considerarsi provato ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. in quanto non specificamente contestato dalla resistente;
ritenuto che
la debitrice, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento del debito in essere nei confronti di parte ricorrente e inadempimento dei debiti in essere nei confronti dei creditori istituzionali per l'ingente importo sopra richiamato;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della impresa individuale
[...]
in persona dell'omonimo titolare e Controparte_1 l.r.p.t. (c.f. e p.iva ), con sede in Giulianova, alla Via Filippo C.F._2 P.IVA_1 Turati, n. 54 (cfr. visura camerale in atti); nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15 ottobre 2025 alle ore 12:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
3 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/06/2025. Il Giudice relatore estensore Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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