Articolo 3 della Legge 1 febbraio 1989, n. 36
Articolo 2Articolo 4
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23 febbraio 1989
Art. 3. 1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.
2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.
3. Con determinazione del capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i capi di stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, al pilotaggio degli aerei imbarcati puo' essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1989
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