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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia civile iscritta al n. 101 del
R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2
) e (C.F. C.F._2 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. C.F._3
CASU PIETRO e dell'avv. ESPOSITO LUIGI
( ) via Armando Diaz 3 07100 C.F._4
Sassari Italia, che li rappresentano e li difendono
ATTORI
CONTRO
E_
(C.F. ), con il patrocinio C.F._5
dell'avv. PEZZATI GIOVANNI DOMENICO e
1 dell'avv. DERIU TIZIANA ) C.F._6
VIA ROMA n. 41 07100 SASSARI;
(C.F. Parte_4
, C.F._7 Parte_5
(C.F. ), con il patrocinio C.F._8
dell'avv. FIORI MARCO elettivamente domicialita in
Sassari via Mazzini n. 15
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI , elettivamente domiciliata in VIA DANTE 23 09100 CAGLIARI
CONVENUTI
E CONTRO
[...]
Controparte_3
, con gli avvti Filippo Martini (C.F.
[...]
, pec C.F._9
e Marco Email_1
Rodolfi (C.F. , pec C.F._10
2 , nonché Email_2
dall'Avv.to Giancarlo Cugiolu, elettivamente domiciliata in Sassari, via Manno n. 55
già e già CP_4 CP_5
elettivamente domiciliata in CP_6
Sassari, Piazza Cavallino De Honestis n. 5, presso lo studio dell'avv. Zena Orunesu (C.F.
), rappr. e dif., unitamente e/o C.F._11
disgiuntamente, dagli avv. Giampaolo Secci (C.F.
), Marco Secci (C.F. C.F._12
ed Alberto Secci C.F._13
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: azione di responsabilità professionale, risarcimento danni.
All'udienza del 07/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI
3 a) Accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
, , Pt_5 Parte_4 E_
nonché dell' in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante in carica, in solido tra loro e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nella causazione dell'illecito descritto in espositiva;
b) Accertare e quantificare tutti i danni patiti dagli attori, iure proprio e iure hereditatis, a causa e in conseguenza del fatto di cui sopra, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento di una somma non inferiore ad euro 400.000,00 per ciascuno degli attori, salvo veriore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e tenendo conto della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. cit., trattandosi di atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, abilitanti
4 alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché alla navigazione all'interno dell'atto.
PER CP_1
1)-Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)-Rigettarsi per quanto dedotto ed eccepito con tutti gli atti difensivi, anche alla luce di quanto accertato dalla CTU espletata nel procedimento iscritto al n.
2681/2019 R.G. del Tribunale di Sassari avente medesimo petitum e causa petendi, la domanda proposta dagli attori , e Parte_2 Pt_3 [...]
assolvendo il convenuto dott. da Pt_1 CP_1
ogni avversa pretesa;
3)-In via meramente subordinata, per i motivi espressi in tutti gli atti difensivi, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dagli attori
, e condannarsi Parte_2 Pt_3 Parte_1
l' e Controparte_7
l'impresa a tenere Controparte_8
indenne per i titoli di cui alla comparsa di costituzione il convenuto dott. E_
5 dalle pretese degli stessi attori , e Parte_2 Pt_3 [...]
anche delle spese di lite sia dirette sia Pt_1
derivanti dall'eventuale soccombenza;
4)-Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese forfetario spese generali ed ulteriori accessori;
PER E Parte_4 [...]
Pt_5
Voglia il Tribunale, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa:
1) Nel merito, in via principale, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, viste altresì le risultanze della
CTU prodotta in atti espletata nell'altro parallelo giudizio pendente nanti questo Tribunale con numero di R.G. 2681/2019 avente il medesimo petitum e causa petendi, che contrappone gli stessi convenuti e l'attrice Parte_6
anch'essa erede della defunta Persona_1
rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto, mandando assolti i Professori
6 e da ogni avversa Parte_4 Parte_5
pretesa.
2) Nel merito, in via principale, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, rigettare le conclusioni formulate dall' Controparte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...]
3) Nel merito, in via principale, per i motivi per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, rigettare le conclusioni formulate dalla Controparte_4
laddove, in relazione al rapporto di natura contrattuale intercorrente con il Prof. domanda Parte_5
di accertare l'intervenuta prescrizione del suo diritto ad essere tenuto indenne nei limiti di quanto previsto dalla polizza n. 65/41869084, per inutile decorso del termine di 1 anno, previsto dall'art. 2952, comma 2,
c.c., applicabile “ratione temporis”, e, per l'effetto, di rigettare la domanda di garanzia avanzata dal Prof.
nei confronti di;
Parte_5 Controparte_4
4) Nel merito, in via principale, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei
7 successivi atti difensivi, rigettare la conclusione formulata dalla
[...]
Controparte_9
sub 2).
[...]
5) Nel merito, in via subordinata, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1228 cod. civ. dell in Controparte_2
persona del Magnifico Rettore legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni che il Tribunale dovesse riconoscere a , e Parte_2 Parte_3
, e per l'effetto condannare l' Parte_1 [...]
in persona del Magnifico Controparte_2
Rettore legale rappresentante pro tempore, al conseguente risarcimento dei danni in favore degli attori, tenendo indenni per i titoli di cui all'espositiva i convenuti e E_0 CP_11
da tutte le pretese degli attori, anche delle
[...]
spese di lite sia dirette sia derivanti dall'eventuale soccombenza
8 6) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e di eventuale assoluzione dell' Controparte_2
accertare e dichiarare che le società
[...]
assicuratrici (già , in Controparte_4 CP_5
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, e
[...]
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla via Benigno Crespi 23, sono tenute a garantire il convenuto contro E_1
gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarle al pagamento delle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore degli attori , e Parte_2 Parte_3 Pt_1
nei limiti previsti dai rispettivi contratti di
[...]
assicurazione, tenendo indenne per i titoli di cui all'espositiva il convenuto da E_1
tutte le pretese degli attori, anche delle spese di lite sia dirette sia derivanti dall'eventuale soccombenza.
9 7) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali
PER L'UNIVERSITÀ Controparte_2
[...]
Si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
pronunciandone l'estromissione;
[...]
in subordine dichiarare comunque l'avverso ricorso ed ogni pretesa e domanda nei confronti dell' CP_2
inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, occorrendo previa declaratoria di intervenuta prescrizione, anche per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi;
per la non creduta ipotesi di condanna, scomputare dal risarcimento tutto quanto percepito dagli odierni attori,
a qualsivoglia titolo, in conseguenza degli eventi dedotti in giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
10 PER , GIÀ E CP_4 CP_5
GIÀ CP_6
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
In relazione al rapporto di natura extracontrattuale intercorrente con gli attori:
RIGETTARE la domanda formulata da
[...]
, e , in quanto Parte_2 Parte_3 Parte_1
totalmente infondata in fatto ed in diritto, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo al convenuto,
Dr. . E_
Con vittoria di spese ed onorari
In relazione al rapporto di natura contrattuale intercorrente con il Dr. E_
:
[...]
accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, l'inoperatività della polizza in quanto c.d.
“a secondo rischio”, e per l'effetto RIGETTARE ogni domanda nei confronti della;
CP_4
in mero subordine e salvo gravame CONDANNARE,
accertata la sussistenza delle condizioni, CP_4
a tenere indenne il Dott. E_
, per i fatti dannosi a lui imputabili, verificatisi
[...]
nel periodo di operatività della succitata polizza,
11 secondo quanto stabilito in detto contratto assicurativo e nei limiti del massimale, avuto riguardo all'esistenza di altre persone danneggiate, e nei limiti della responsabilità a questi riconosciuta, respingendo ogni infondata ulteriore domanda.
Con vittoria di spese ed onorari
PER Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Respingere ogni avversa pretesa proposta nei confronti di , CP_3
in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avanzate dai sigg.ri nei confronti del Pt_1
Prof. dichiarare comunque quantomeno CP_11
l'operatività a secondo rischio della garanzia , CP_3
rispetto alla garanzia fornita da quale CP_4
assicuratore del Prof. e del Policlinico CP_11
Universitario di Sassari e, dando atto che i sigg.ri hanno già percepito l'importo di € 150.000 Pt_1
12 ciascuno da parte di quale assicuratore del CP_4
Policlinico Universitario di Sassari, fatta eccezione per il sig. che ha percepito sempre da Parte_3
nella medesima qualità, il maggiore CP_4
importo di € 160.000, rigettare comunque ogni avversa pretesa ex adverso dedotta nei confronti di , in CP_3
quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avanzate dalla NO nei confronti del Prof. nonché Pt_1 CP_11
nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività a primo rischio della garanzia
, dato atto che i sigg.ri hanno già CP_3 Pt_1
percepito l'importo di € 150.000 ciascuno da parte di quale assicuratore del Policlinico CP_4
Universitario di Sassari, fatta eccezione per il sig.
che ha percepito sempre da Parte_3 CP_4
nella medesima qualità, il maggiore importo di €
160.000, limitare in ogni caso la eventuale esposizione di a quanto in ipotesi ritenuto di equità e CP_3
giustizia, sempre e comunque entro i limiti contrattuali di polizza, con esclusione del vincolo della solidarietà,
13 nonché con eventuale ripartizione del danno con sia quale assicuratore del Prof. che CP_4 CP_11
quale assicuratore del Policlinico Universitario di
Sassari, ai sensi dell'art. 1910 c.c.;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
e Parte_2 Parte_3
esponevano di essere figli della Parte_1
NO e deducevano che la predetta, Persona_1
in data 25 gennaio 2005, era stata ricoverata presso la
Divisione di Urologia dell'ASL n.1 di Sassari, con diagnosi di “calcolosi renale a stampo bilaterale.
Esponevano che, successivamente, il 26 ed il 27 gennaio, le erano state posizionate le nefrostomie percutanee sia sul rene destro che su quello sinistro e che, in esito alla Scintigrafia Renale Fotosequenziale, eseguita il 24.02.2005, era emersa la necessità di sottoporre la paziente alla terapia endoscopica o
14 percutanea della Nefrolitiasi, trattamento da eseguirsi presso la Clinica Urologica dell'Università degli Studi di Sassari IRC dove era stata ricoverata dal 1.3.2005.
Gli attori deducevano che la NO , in data _1
3.03.2005, si era sottoposta ad intervento di pielolitotomia sul rene sinistro e a pielolitotrissia sul rene destro eseguito dall'equipe chirurgica (facente parte della Clinica Urologica dell'Università degli
Studi di Sassari) composta dal Prof. Parte_5
e dai dottori e Parte_4 E_
.
[...]
Ciò premesso lamentavano che, già dall'immediato post-operatorio, le condizioni della Sig.ra _1
risultavano non ottimali tanto che era stata inoltrata al
Centro trasfusionale richiesta urgente di due unità di emazie concentrate per “anemia post operatoria”, verosimilmente giustificata da una perdita di sangue imprevista, come peraltro risultante da due emocromo
(uno delle ore 14,27, l'altro delle ore 17,00).
Nel periodo successivo all'intervento, i dati rilevati, pressoché giornalmente, evidenziavano una continua tendenza verso l'anemizzazione, corretta, solo
15 transitoriamente e parzialmente, con trasfusioni effettuate l'11, il 16 ed il 27 marzo.
Deducevano gli attori che dal 15 marzo e per tutto il corso della successiva degenza, inoltre, la paziente presentava nausea e vomito, sintomi che inducevano i sanitari a sottoporla ad una ecografia dell'addome in data 18 marzo, dalla quale emergeva la presenza di una colecistite calcolosa.
Il 27 Marzo veniva effettuata una nuova emotrasfusione, finché il 29 Marzo un tampone eseguito sulla ferita chirurgica consentiva di appurare l'esistenza di un'infezione da stafilococco coagulasi positivo.
Il successivo 31 Marzo venivano eseguiti un Rx del torace, il cui referto indicava “opacità basale sovra diaframmatica destra che si associa a opacamento del seno costo frenico posteriormente riferibile e versamento pleurico” ed una ecografia dell'apparato urinario, che permetteva di accertare: “ il rene destro dismorfico con parenchima assottigliato e ipercogeno e con numerose cisti come da nefropatia medica: il rene sinistro bozzuto con cisti, di dimensioni ridotte, parenchima ipercogeno come da nefropatia di tipo
16 medico;
nel seno renale assenza di immagini riferibili a calcoli;
presenza di stent uretrale….”.
Esponevano che, a fronte del progressivo peggioramento delle condizioni generali della paziente, come risultante da consulenza internistica effettuata in data 1.04.2005 (paziente in condizioni generali scadute, poco reattiva anche se orientata nel tempo e nello spazio”), e da un esame Rx torace del
2.04.05 (“un processo flogistico polmonare” ed 'il permanere dell'addensamento parenchimale basale di destra, l'insorgenza di un focolaio di addensamento parenchimale basale di sinistra con versamento pleurico sinistro”), si erano rese necessarie due ulteriori trasfusioni, eseguite rispettivamente in data 2
e 3 aprile.
Il 5 aprile, disposta la nutrizione per via parenterale totale, un'ulteriore Rx torace consentiva di rilevare
“aumento del versamento pleurico di destra con area di teletassia basale omolaterale. Scomparso il focolaio di addensamento parenchimale basale sinistro.
Aumento del ventricolo sinistro”.
Il 7.04.2005 le condizioni generali della subivano _1
un ulteriore peggioramento, come risulta dal diario
17 clinico “...si presenta disorientata nel tempo e nello spazio, presenza di dolore in sede gastrica e si nota grossa tumefazione lombare sinistra' in sede di pregressa ferita chirurgica, che sanguinava.
Sottoposta la paziente ad ecografia renale, emergeva la presenza di un “ematoma perineale”, di portata tale da rendere necessario un intervento chirurgico d'urgenza.
Nel corso di tale intervento, appurata l'esistenza di una lesione vascolare parenchimale, si procedeva all'asportazione del rene sinistro.
Nello stesso contesto veniva riscontrato uno stato di flogosi acuta della colecisti, accertamento al quale conseguiva l'esigenza di colecistectomia.
Terminato l'intervento, la veniva trasferita presso _1
il Servizio di Rianimazione con la seguente diagnosi: shock emorragico in post-operatorio per nefrectomia sinistra e colecistectomia, stato settico e IRA.
L'8 aprile, a seguito dell'ulteriore aggravamento, la veniva condotta nuovamente in sala operatoria _1
per una laparotomia esplorativa, la quale consentiva di evidenziare un sanguinamento addominale a nappo.
Nel corso di tale procedura, alle ore 16,45, avveniva l'exitus per . E_2
18 Tutto ciò premesso in fatto, gli attori deducevano che in sede penale era emerso che già dopo il primo intervento e fino al decesso, il quadro clinico era stato caratterizzato da una persistente e severa anemia, dovuta al verificarsi di una emorragia che, non tempestivamente rilevata né trattata in modo clinicamente corretto, aveva determinato un generale decadimento delle condizioni di salute della , con _1
l'instaurarsi di diversi fenomeni infettivi che avevano condotto al decesso.
Il procedimento penale si era concluso con la condanna dei componenti dell'equipe medica oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle parti civili, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 150.000 in favore di e , ed euro 160.000 Parte_2 Parte_1
in favore di . Parte_3
Tale provvisionale era stata interamente versata dalla quale compagnia Controparte_8
assicuratrice dell' Controparte_2
Proposto appello da tutti e tre gli imputati, la Corte di
Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n°539/2015 del 19 maggio 2016, nel
19 confermare la sentenza impugnata in merito alla
“penale responsabilità” degli imputati in ordine al reato loro ascritto, nonché alle statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili costituite, ha comunque preso atto della maturata prescrizione con conseguente pronuncia di “non doversi procedere”.
La sentenza di secondo grado è divenuta irrevocabile il 12.02.2017 per due degli imputati ( Parte_5
e , mentre per Parte_4 CP_1
, che ha proposto ricorso per Cassazione, lo è
[...]
diventata a seguito del rigetto del gravame con sentenza n.264\2018 pronunciata in data 01 febbraio
2018.
Quanto alla domanda nel presente giudizio gli attori ritenevano che, in forza del combinato disposto degli artt 651 e 678 cpp la sentenza di condanna in ambito penale doveva ritenersi pienamente vincolante nel giudizio civile, anche quando, come nel caso di specie, fosse stata accertata l'intervenuta prescrizione del reato.
Secondo la ricostruzione degli attori, dunque, l'art 678 cpp equipara l'efficacia della sentenza di condanna a
20 quella di intervenuta prescrizione che confermi le statuizioni civili.
Per l'effetto, nei confronti dei sanitari convenuti, la sentenza resa dal Giudice d'Appello doveva ritenersi vincolante anche nel presente giudizio quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Allegavano inoltre la necessità di chiamare il datore di lavoro a rispondere del danno imputabile alla condotta dei propri dipendenti ex artt. 28 Cost. e 1228 c.c. impone di effettuare comunque ogni allegazione e deduzione necessaria ai fini dell'accertamento del fatto e delle relative responsabilità.
Gli attori esponevano che i sanitari avevano violato le regole della diligenza non avendo adottato i comportamenti corretti e adeguati in seguito all'emorragia verificatasi durante l'intervento.
In particolare, i medici non avevano eseguiti i dovuti controlli e gli esami che il caso avrebbe richiesto.
Gli attori chiedevano che il giudice preso atto della responsabilità dei convenuti, riconoscesse in favore degli attori il danno parentale in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma.
21 Dichiaravano di agire per il riconoscimento del danno differenziale del danno parentale, e, a sostegno della domanda, esponevano che, al momento del decesso, la NO conviveva con il figlio che aveva _1 Pt_3
patito la perdita del madre giungendo a chiudersi in sé stesso e a rifiutare di frequentare gli amici.
Quanto a , esponevano che, nonostante questi Parte_2
vivesse a Nulvi mentre la madre viveva ad Ossi, aveva mantenuto ottimi rapporti con un'assidua frequentazione del figlio e dei nipoti e, in seguito alla morte della madre, aveva cessato di frequentare gli amici e aveva sofferto di frequenti e gravi cefalee.
Quanto a deducevano che aveva sempre avuto Pt_1
un particolare legame con la madre che l'aveva sostenuta dopo che, durante una breve relazione, aveva avuto una bambina.
Il loro rapporto era rimasto forte anche dopo che Pt_1
aveva lasciato la casa materna.
Peraltro, dal settembre 2004, ha fatto rientro Pt_1
presso la casa materna, che aveva lasciato unicamente durante il ricovero, essendosi ritrasferita a Sassari per lavorare e prestare quotidiana assistenza alla madre.
22 Il decesso della madre aveva cagionato una profonda depressione.
Gli attori chiedevano anche il risarcimento del danno iure hereditatis essendo il decesso intervenuto dopo un consistente lasso di tempo dall'illecito, con la conseguenza che la vittima primaria acquista e trasmette agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: da un lato, il danno biologico temporaneo, da liquidarsi secondo il sistema tabellare in uso per l'inabilità temporanea, da valutarsi nel massimo della sua entità e intensità, considerato che, sebbene temporanea, la lesione alla salute è talmente elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte;
dall'altro, il danno morale catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'avvicinarsi della fine-vita, ossia la lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine e sussistente nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte.
Lamentavano che la NO , per tutto il corso _1
della degenza successiva all'intervento del 3 marzo e fino all'intervento del 7 aprile 2005 la versava in _1
23 un costante stato di inabilità totale: dolorante e sofferente, prostrata dall'anemia, impossibilitata ad alimentarsi per via di frequenti nausee e vomiti che le impedivano di alimentarsi correttamente, ulteriormente affaticata per l'insorgere delle patologie respiratorie
Concludevano chiedendo il ristoro nella misura massima pari al 100%.
Chiedevano altresì il ristoro del danno conseguente alla perdita di chance di sopravvivenza maturato dalla vittima primaria e trasmesso per via successoria ai suoi eredi.
In particolare, i sanitari convenuti avendo omesso di diagnosticare tempestivamente il processo emorragico in atto e non essendo intervenuti per farvi fronte, avevano impedito che la paziente si salvasse o, comunque, potesse vivere più a lungo. Detto errore, inoltre, secondo le allegazioni degli attori, aveva cagionato una perdita di chance in quanto aveva inibito sia la possibilità di un ulteriore lasso di tempo in cui vivere, anche minimo, sia una migliore qualità della vita nel periodo antecedente il decesso del paziente.
24 Di tale pregiudizio gli attori chiedevano la liquidazione in via equitativa, in misura non inferiore ad euro 100.000,00.
Avendo convenuto in giudizio l' CP_2 CP_2
deducevano che il diritto posto a base della
[...]
domanda trovava la propria fonte nel contratto di spedalità e che l'università, quale datore di lavoro dei sanitari, doveva ritenersi responsabile ex art 1228 cc e, in ogni caso, in forza del rapporto di immedesimazione organica.
Concludevano come in atti.
***
Si costituiva in giudizio E_
e contestava l'avversa
[...]
domanda allegando che gli attori avevano omesso di riferire che le condizioni della NO al _1
momento del ricovero erano gravemente compromesse versando la stessa in stato confusionale, essendo disidratata e con grave insufficienza renale.
Contestava le risultanze della relazione peritale depositata nel procedimento penale e sosteneva che l'evento si era verificato anche a causa delle
25 gravissime condizioni in cui versava la NO al momento del ricovero.
Contestava la domanda attorea anche con riferimento al quantum e deduceva che la conduceva una vita _1
autonoma rispetto ai figli;
che non esisteva alcuna prova del rapporto di affezione con i figli anche perché le gravi condizioni di salute della provavano che non era stata _1
sottoposta alle dovute cure e che dunque la domanda proposta dagli attori era infondata.
Contestava integralmente la domanda e chiamava in causa l' nonché la Controparte_2
società di assicurazioni al Controparte_8
fine di essere manlevata.
***
Si costituivano in giudizio E Parte_4
ed eccepivano che alla Parte_5
sentenza di condanna nel giudizio penale non poteva essere riconosciuto alcun valore nel presente giudizio al fine di accertare la responsabilità dei sanitari.
Richiamavano sul punto la pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che aveva statuito che alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è
26 estinto per prescrizione non può riconoscersi alcuna efficacia extrapenale, sicché nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile deve interamente ad autonomamente rivalutare il fatto (Cass. Civ. SS.UU.
n. 12243/2009 e n. 1768/2011).
Allegavano che, nel caso di specie, trattandosi di ipotesi di responsabilità extracontrattuale sugli attori incombeva l'onere di provare rigorosamente il fatto,
l'evento dannoso e il nesso di causalità fra il fatto e l'evento.
In altri termini, , e Parte_2 Parte_3
avrebbero dovuto fornire nel presente Parte_1
giudizio la specifica prova della condotta dei medici, del danno (nell'an e nel quantum), del nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dei medici, nonché la dimostrazione della sussistenza del dolo o della colpa in capo a questi.
Non solo, i convenuti sostenevano anche che l'accertamento svolto nel giudizio penale non poteva vincolare il giudice del presente giudizio che ben poteva giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle cui erano giunti i giudici penali, i quali non
27 avevano tenuto conto delle condizioni gravissime della NO quando era stata ricoverata. _1
Contestavano anche la quantificazione del danno richiesta dagli attori sostenendo che non esistesse alcuna prova neppure con riferimento allo specifico rapporto parentale per cui si chiedeva il risarcimento nella misura massima.
Chiedevano dunque il rigetto dell'avversa domanda sostenendo che, al più, potesse essere riconosciuto il danno parentale da intendersi integralmente risarcito in esito al giudizio penale.
Il solo chiamava in causa e CP_11 Controparte_4
Controparte_3
.
[...]
e chiedevano inoltre che venisse Pt_4 CP_11
accertata la responsabilità dell Controparte_2
[...]
***
Si costituiva in giudizio L' Controparte_2
che eccepiva la propria carenza
[...]
di legittimazione passiva in favore del cessato
Policlinico Universitario (rectius E_3
), atteso che i fatti dedotti da controparte
[...]
28 nell'atto di citazione, in ogni caso contestati, si erano verificati nell'esercizio dell'attività assistenziale svolta nelle Strutture Cliniche confluite nell'
[...]
. E_4
Sosteneva dunque che l'unico legittimato passivo era l' – costituita con E_3
D.R. n. 10 del 22 luglio 1999 e posta in liquidazione all'atto della costituzione dell' in data 2 luglio CP_15
2007.
A sostegno ulteriore della propria tesi precisava che la polizza assicurativa n. MD400481105, in base alla quale era stata disposta la liquidazione in favore di parte attrice della provvisionale liquidata nel giudizio penale, era stata stipulata dall' E_3
con la
[...] E_6
[...]
Contestava inoltre la domanda nel merito poiché la somma erogata all'esito del giudizio penale doveva considerarsi completamente satisfattiva del danno patito dagli attori e poiché non vi era prova di alcuna responsabilità in capo ai medici dell'istituto di clinica urologica.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
29 ***
Si costituiva in giudizio
[...]
Controparte_9
la quale osservava che presso il
[...]
Tribunale di Sassari era pendente altra domanda avente ad oggetto i medesimi fatti proposta da T_
(altra figlia della ).
[...] _1
Esponeva che, nel corso del giudizio, era stata disposta consulenza tecnica volta ad accertare la responsabilità dei sanitari.
Chiedeva dunque che venisse disposta la riunione dei giudizi.
Eccepiva inoltre che la garanzia invocata non era operativa poiché la polizza del Dott prevedeva CP_11
“l'obbligo di garantire: “Il risarcimento delle somme
(capitale, interessi e spese) che l'assicurato sia tenuto
a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti
a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso alle prestazioni professionali relative esclusivamente all'attività indicata in polizza, purché
l'assicurato, al momento del fatto, sia regolarmente
30 abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo istituito ai sensi di legge e non sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione”.
Deduceva che la polizza era stata stipulata nella forma c.d. “claims made” e, quanto ai limiti temporali di validità della garanzia, specificava che:
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di durata della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'assicurato stesso prima della stipulazione della polizza”; che era prevista una retroattività di tre anni, ovvero sino a cinque anni, nel caso in cui la polizza segua analoga stipulata con la medesima compagnia;
che il contratto prevedeva che: “Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento
colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza”.
Osserva che il Dott aveva chiamato in causa il CP_11
proprio ulteriore assicuratore per il rischio
31 professionale, , e che Controparte_8
il Policlinico Universitario di Sassari, inoltre, risulta a sua volta assicurato con Controparte_8
assicuratore tenuto a fornire la garanzia anche per i dipendenti del medesimo.
Sosteneva dunque che la coesistenza di altre assicurazioni comportava l'operatività a secondo rischio della polizza : “In caso risultino CP_3
operanti altri assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'assicurato e/o da strutture pubbliche
o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria la presente polizza opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza”.
Infine, precisava che il massimale di polizza era stabilito in € 500.000.
Concludeva come in atti e chiedeva che, nel caso di accoglimento della domanda e in caso di mancato riconoscimento del secondo rischio della polizza, il tribunale applicasse i principi della coassicurazione indiretta di cui all'art 1910 cc.
32 Nel merito chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che alcuna colpa medica poteva essere imputata ai sanitari poiché le condizioni della NO
al momento del ricovero erano gravemente _1
compromesse.
Allegava inoltre che, in ogni caso, la struttura ospedaliera doveva considerarsi responsabile stante l'immedesimazione organica;
che il danno patrimoniale da lesione del rapporto parentale era stato quantificato in maniera errata ed eccessiva.
***
Si costituiva in giudizio , già CP_4
e già che CP_5 CP_6
dichiarava di aderire alle difese del proprio assicurato
. E_
Eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto “a secondo rischio”, poiché operante “in eccedenza alle somme garantite dalla precedente polizza”.
Rilevava inoltre che la struttura sanitaria presso la quale il dott. svolgeva la propria attività CP_1
lavorativa risultava assicurata all'epoca del sinistro, con la conseguenza che doveva considerarsi
33 inoperante la polizza di secondo rischio invocata dagli assicurati.
In subordine precisava che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna al pagamento doveva essere limitata entro i limiti del massimale di polizza.
Infine, invocava il “vincolo di solidarietà”, a mente del quale, nell'ipotesi di responsabilità solidale,
l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
In diritto
E' necessario premettere che ove, come nel caso in esame, gli attori lamentino un danno derivante dalla perdita di un congiunto conseguente a malpractice medica, mentre “la responsabilità incombente sulla struttura sanitaria ha natura contrattuale, la lesione subìta dai parenti del degente defunto per la perdita o la lesione del rapporto parentale ha invece natura extracontrattuale, non estendendosi gli effetti
34 protettivi del contatto sociale di spedalità a coloro che non rivestono la qualità di parte negoziale.” Tribunale
Ivrea sez. I, 26/09/2024, n.1097
Più precisamente “i danni 'jure hereditatis' sono quelli patìti direttamente dal paziente, ma fatti valere dai congiunti dopo il decesso del parente. Tali lesioni presuppongono una responsabilità di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria che comporta, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che il danneggiato deve dimostrare il contratto di spedalità e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) ed il relativo nesso di causalità, mentre resta a carico dell'ente la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che il danno sia dipeso da un evento imprevisto ed imprevedibile. Al contrario, le pretese azionate 'jure proprio' dai parenti della persona deceduta si fondano su una responsabilità tipicamente aquiliana, posto che
l'attore, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria, può far valere la violazione del solo dovere generico del 'neminem laedere'. ( Cass
n 14471/2022, Trib.Vicenza sez. I, 15/02/2023, n.357).
35 Dalle precedenti considerazioni discende che, quanto al danno extracontrattuale, spetta ai parenti del paziente deceduto provare il danno-evento, il nesso di causalità tra la asserita negligenza assunta dall'ente ospedaliero ed i profili di colpa ascrivibili allo stesso ente.
Gli attori lamentano il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale da inquadrare nell'ipotesi della responsabilità extracontrattuale, nonché un danno iure hereditatis consistente nel danno biologico temporaneo patito dalla vittima, nel danno morale catastrofale consistente nello stato di sofferenza patito dalla vittima per l'avvicinarsi del fine vita;
nel danno da perdita di chance di sopravvivenza consistente nel sopraggiungere prematuro dell'evento morte in conseguenza della negligenza dei sanitari.
Si esamineranno le singole voci di danno.
DANNO PARENTALE
Sulla responsabilità dei sanitari
Con sentenza n 2590/2013 il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la penale responsabilità dei
36 componenti dell'equipe chirurgica del reparto di
Clinica Urologica dell' e li aveva CP_2 CP_2
condannati alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle parti civili riconoscendo una provvisionale di euro 150.000 in favore di e di euro E_7
160.000 in favore di somme Parte_2
interamente pagate da compagnia CP_4
assicuratrice dell' Controparte_2
Con sentenza n 539/2015 la Corte d'Appello di
Sassari, pur confermando la penale responsabilità degli imputati odierni convenuti ed il risarcimento del danno, aveva preso atto dell'intervenuta prescrizione e aveva statuito non procedersi.
La sentenza di secondo grado è passata in giudicato quanto a e Parte_5 Parte_4
mentre ha proposto ricorso per E_
Cassazione che ha rigettato il gravame con sentenza n
264/2018.
E' necessario dunque verificare quale sia l'effetto del giudicato penale nel presente giudizio.
Va richiamato l'orientamento già indicato nell'ordinanza istruttoria resa in data 2.3.2023 secondo
37 cui “nel caso di sentenza penale che, accertando
l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati” ( Cassazione civile sez. III, 05/05/2020,
n.8477).
Alla luce del principio esposto, si deve ritenere che gli elementi di fatto accertati nel corso del giudizio penale, pur nei limiti della generica declaratoria iuris della responsabilità dei sanitari, rilevano anche nel presente giudizio.
Non possono dunque essere utilizzate le risultanze della consulenza disposta nel giudizio promosso da
RG 2681/2019 in quanto il giudicato Parte_6
38 relativo alla responsabilità dei medici nella causazione dell'evento morte della deve ritenersi efficace _1
anche nel presente giudizio ove sarà necessario verificare, in ogni caso, l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato dagli attori in conseguenza della negligenza dei sanitari.
Fatte queste premesse si deve ribadire che la domanda proposta dagli attori iure proprio deve essere qualificata come azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale ex artt 2049 e 2043 cc.
Dalla precedente considerazione discende che la vittima secondaria non può in alcun modo considerarsi legata da un rapporto contrattuale né con la struttura sanitaria e nemmeno con il personale medico di quest'ultima (ex multis Cass Civ n 5590/2015, Cass
Civ n 6914/2012, Trib Milano sez I 12.4.2019).
Da ciò consegue, evidentemente, un diverso regime di distribuzione dell'onere della prova.
E infatti, mentre in caso di responsabilità contrattuale il danneggiato può limitarsi ad allegare un inadempimento qualificato ovvero astrattamente idoneo alla produzione dell'evento dannoso, gravando sui sanitari e sulla struttura l'onere di provare che
39 l'inadempimento non sussisteva o che fosse dipeso da cause ad esso non imputabili, nel caso in esame, se può dirsi provata la negligenza dei medici ed il nesso causale rispetto alla morte della , stante il _1
giudicato penale, si deve verificare se gli attori hanno provato la sussistenza del danno lamentato ed il nesso di causalità tra il comportamento negligente dei medici e il pregiudizio.
Sul punto va precisato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, se è vero che la verifica eziologica nel giudizio civile è regolata dagli artt 40 e 41 cp, è vero anche che nel giudizio civile tale verifica deve essere compiuta attraverso un criterio necessariamente probabilistico fondato sulla regola del “più probabile che non” e dunque non sulla base di calcoli meramente statistici, ma sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza (ex multis
Cass n 13872/2020, Cass n 3390/2025).
Come già detto il nesso causale tra l'evento morte della e la negligenza dei sanitari è stato già _1
accertato in sede penale.
Quanto alla causalità giuridica (artt 1223, 1225, 1227 cc) si rileva che gli attori, facendo valere il diritto iure
40 proprio, lamentano la lesione della sfera intangibile degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia nonchè dell'inviolabilità della persona nell'ambito della famiglia come tutelati dagli artt 2, 29
e 30 Cost.
Più precisamente gli attori lamentano il pregiudizio conseguente all'irreversibile perdita del godimento del congiunto quale danno conseguenza del comportamento illecito dei sanitari.
E' ovvio che, quale pregiudizio non patrimoniale, è un danno conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato.
In ogni caso trattandosi di danni conseguenza il riconoscimento della relativa pretesa risarcitoria presuppone anche che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vangano allegati e provati gli elementi costitutivi (Cass civ n
12236/2012).
Ovviamente, in applicazione dei principi generali “che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di dimostrazione, anche presuntiva, ma in ogni caso rigorosa della gravità e della serietà del giudizio e
41 della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazione.
Tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche astratte e ipotetiche”(Cass civ n 21060/2016, n 28989/19).
Nel caso in esame gli attori sono figli della , in tal _1
senso il certificato anagrafico depositato con l'atto di citazione (doc 1).
disoccupato, era convivente con la Parte_2
madre al momento dell'evento.
Si deve concludere che, sussistendo un rapporto parentale stretto, deve ritenersi dimostrato in via presuntiva e in assenza di prova contraria, un pregiudizio non patrimoniale patito dai predetti in esito alla scomparsa della NO , essendo il _1
danno parentale conseguente alla perdita del rapporto parentale dovendo ritenersi provato presuntivamente in caso di rapporto parentale stretto (come nel caso in esame).
Ritenuto dimostrato il danno conseguenza si passerà alla sua quantificazione che dovrà essere compiuta in
42 via equitativa con l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in uso presso questo
Tribunale e coerenti con i principi affermati dalla
Cassazione e tali da consentire una liquidazione equa, uniforme e prevedibile. (Cassazione civile sez. III,
16/12/2022, n.37009).
Al fine di giungere alla quantificazione e definire il legame tra gli attori e la vittima, si deve tenere conto di un aserie di corcostanze che risultano provate: che il solo figlio (disoccupato) conviveva con la Pt_3
madre e che la predetta organizzava cene presso la propria abitazione ospitando gli amici di;
Pt_3
che la figlia ha convissuto con la madre per un Pt_1
certo periodo anche prima del ricovero;
che durante i fine settimana la NO _1
organizzava incontri presso la propria abitazione con i parenti e gli amici.
In tal senso le deposizioni testimoniali di Tes_1
e
[...] Tes_2
Va inoltre precisato che dalle deposizioni e dalle allegazioni non sono emersi particolari sull'assiduità delle frequentazioni dei singoli figli e pare improbabile che tutti i figli partecipassero alle riunioni
43 che la NO, secondo il capo di priva n 15, organizzava ogni fine settimana;
non sono emersi neppure elementi specifici sulla frequentazione della e della famiglia del figlio _1
. Parte_2
Tutto ciò premesso si ritiene di poter determinare il danno parentale degli attori secondo i seguenti criteri:
Parte_2
Il congiunto ha 58 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari del CALCOLO CP_18
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto:18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 168.173,00.
44 Tenuto conto che dalle prove testimoniali è emerso che la organizzava incontri in famiglia e che i _1
figli partecipavano;
ritenuto che
dall'esame delle prove non emerge con precisione quali figli partecipassero e con quale frequenza, si ritiene di poter determinare il danno in complessivi euro 170.000.
Non si ritiene di riconoscere alcun valore sotto il profilo del danno parentale al certificato medico allegato da del tutto generico quanto Parte_2
alla causa del malessere (peraltro neppure descritto) e in nessun modo connesso all'evento.
Non si ritiene di poter riconoscere un danno in misura maggiore poiché dall'istruttoria non emergono elementi che provano la particolare intensità del rapporto tra il danneggiato e la vittima e che consenta di ritenere che il rapporto fosse di particolare intensità
o qualità rispetto a quello intercorrente tra un genitore ed un figlio adulto e con un proprio nucleo familiare, la cui lesione trova ristoro con l'applicazione dei parametri minimi (aumentati).
45
Parte_3
Il congiunto ha 60 anni, è figlio della vittima ed era convivente
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto:18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 59
IMPORTO del RISARCIMENTO € 230.749,00.
Tenuto conto che gli unici elementi emersi dall'istruttoria che consentono di tipizzare il rapporto parentale tra e la madre consistono nelle Parte_3
dichiarazioni testimoniali relative a qualche cena organizzata dalla alla presenza di alcuni amici di _1
46 (circostanze non precisate in termini di Pt_3
frequenza); alle occasioni conviviali di ritrovo della famiglia e degli amici (anche in questo caso non è precisato quali figli abbiano partecipato e in quali occasioni) alla circostanza che, nel periodo immediatamente precedente il ricovero, accompagnava la madre Pt_3
per le incombenze quotidiane;
si ritiene di poter determinare il danno complessivo in euro 250.000.
Né del resto le allegazioni relative al grave stato di prostrazione di successivo al decesso Parte_3
della NO possono rilevare in questa sede. _1
Si tratta di allegazioni generiche che, in ogni caso, non hanno trovato riscontro.
I testimoni e hanno riferito di aver avuto Tes_2 Tes_1
conoscenza indiretta della circostanza.
Si deve rilevare che lo stato di prostrazione conseguente al decesso di un parente è risarcito con il riconoscimento del danno parentale e che l'eventuale danno biologico conseguente che la parte dovesse lamentare può essere risarcito previa dimostrazione del pregiudizio.
47 Nel caso in esame non è stata fornita prova e la domanda deve essere accolta nei limiti indicati.
Parte_1
Il congiunto ha 57 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto:18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 168.173,00
Tenuto conto del fatto che la ha convissuto per Pt_1
un qualche periodo con la madre;
che l'ha assistita durante il ricovero;
48 che i testimoni hanno riferito di occasioni di incontro tra i familiari cui partecipavano i figli e gli amici
(seppur non è emerso con chiarezza con quale frequenza tali incontri avvenivano e chi partecipasse); tutto ciò premesso si ritiene di poter quantificare il danno patito dalla in complessivi euro Parte_1
175.000.
Non si ritiene di riconoscere un danno ulteriore in relazione alla documentazione medica attestante un disturbo depressivo maggiore.
Dall'esame dei documenti si evince che il disturbo è insorto all'età di circa 18 anni (al momento dell'evento luttuoso la aveva 40 anni) Parte_1
con la conseguenza che non emerge alcun nesso causale con la scomparsa della madre.
Né del resto dall'esame del certificato o delle deposizioni testimoniali (del tutto generiche sul punto) emerge alcun elemento che porti a ritenere esistente un aggravamento dello stato della NO in esito Pt_1
al decesso della . _1
Si deve precisare che la è seguita dal Pt_1
Dipartimento di salute mentale dal 2010 mentre l'evento si è verificato nel 2005.
49 Per i medesimi motivi si deve ritenere che non sussistono elementi tali da giustificare l'espletamento di un accertamento peritale.
Sulla responsabilità della struttura sanitaria convenuta dagli attori
L' convenuta in Controparte_2
giudizio dagli attori eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'
[...]
. E_3
In particolare, esponeva che l'unico soggetto al quale poteva essere riferita la gestione dell'attività assistenziale svolta nelle Strutture Cliniche fino al 1° luglio 2007, era indiscutibilmente l'
[...]
– costituita con D.R. n. 10 E_3
del 22 luglio 1999 e posta in liquidazione all'atto della costituzione dell' n data 2 luglio 2007. CP_15
Secondo le difese degli attori, all'epoca dei fatti, i sanitari convenuti pacificamente prestavano servizio presso l'azienda , ente privo E_3
di personalità giuridica e mera articolazione dell' Controparte_2
50 L'eccezione proposta dall' è infondata e CP_2
deve essere rigettata.
Come si evince dall'esame del decreto n 10/1999, dei contratti relativi ai convenuti nonché dei CUD depositati da e i Parte_4 Parte_5
predetti all'epoca dei fatti erano dipendenti dell' Parte_7
e venivano retribuiti dall' ,
[...] CP_2
unico soggetto giuridico autonomo.
Rigettata l'eccezione preliminare si passerà all'esame della domanda nel merito.
Richiamati i principi già esposti in tema di qualificazione della responsabilità per il danno patito dalle vittime secondarie, si deve ribadire che la domanda proposta dagli attori per il danno parentale integra la fattispecie della responsabilità extracontrattuale con la conseguenza che la domanda proposta nei confronti dell' Controparte_2
è regolata dall'art 2049 cc.
[...]
Da ciò discende che trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. può dirsi esistente ove ricorra un rapporto di
51 occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cassazione civile sez. III, 22/09/2017,
n.22058).
Nel caso in esame è pacifico che l'evento dannoso si sia verificato nell'ambito delle funzioni dei convenuti ed è stato provato che i predetti erano dipendenti dell' . CP_2
Sussiste dunque il rapporto di occasionalità necessaria di cui all'art 2049 cc e, in assenza di una qualunque prova liberatoria da parte di si Controparte_2
deve concludere è sussistente la responsabilità di quest'ultima e che, per l'effetto la domanda proposta dagli attori deve essere accolta nei limiti sopra indicati.
DANNO IURE HEREDITATIS
Gli attori, nella loro qualità di eredi della , _1
chiedono il risarcimento del danno subito dalla de cuius quale: danno biologico temporaneo danno morale catastrofale
52 danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Va premesso che in tema di responsabilità medica “se
è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che
l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il
danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.” (Cassazione
53 civile sez. III, 30/07/2024, n.21415 Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851),
Come già detto, nel caso in esame, il giudicato penale ha effetto vincolante con riferimento alla declaratoria iuris della responsabilità dei sanitari e di generica condanna al risarcimento del danno ferma restando nel giudizio civile la necessità di accertare l'esistenza e l'entità dei danni lamentati nonché il nesso causale.
Essendo intervenuto il decesso della agli eredi _1
può essere riconosciuto solo il danno biologico differenziale e il danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della morte e spettava ai predetti provare l'an e il quantum del pregiudizio lamentato.
Tale prova non è stata fornita.
Quanto al danno biologico differenziale alcun elemento può essere dedotto dall'esame delle sentenze rese nei giudizi penali né dall'esame della relazione peritale depositata nei procedimenti detti.
Né del resto alcun elemento in tal senso si ricava dall'esame delle deposizioni testimoniali.
I testimoni e si sono limitati a riferire che, Tes_1 Tes_2
durante il ricovero, la NO lamentava nausea e _1
54 dolori, mentre non risulta che la stessa percepisse la anticipazione della morte.
Orbene dall'esame della perizia posta a base delle sentenze penali si evince che al momento del primo ricovero il 25 gennaio 2005 la NO presentava _1
“da alcuni giorni malessere generale, algie alla deambulazione…”; la paziente veniva trasferita presso la clinica urologica il 1.3.2005 dove veniva sottoposta ad intervento al rene sinistro il 3.3.2005; la consulenza nefrologica effettuata il 9 marzo evidenziava “una condizione di insufficienza renale avanzata, probabilmente da porre in relazione ad un danno instauratori nel tempo a causa dell'ostruzione ureterale e l'idronefrosi bilaterale”; dal 15 marzo (secondo i rilievi dei periti) la _1
lamentava nausea e vomito dovuti a colecistite cronica litiasica che viene trattata con terapia antibatterica in data 1 aprile una consulenza internistica trovava la paziente in condizioni generali scadute e poco reattiva anche se orientata nel tempo e nello spazio, mentre nella cartella clinica le condizioni venivano descritte stabili e discrete;
55 il 2 aprile la paziente risultava apiretica e presentava nausea e malessere generale mentre dal 5 aprile la paziente veniva sottoposta a nutrizione parentale totale;
il 7 presentava un peggioramento delle condizioni generali, risultava disorientata nel tempo e nello spazio e lamentava dolore gastrico;
veniva dunque sottoposta ad intervento, decedendo l'8 aprile.
Tutto ciò premesso si deve ribadire che al fine del riconoscimento del danno biologico differenziale gli attori avrebbero dovuto allegare e provare con esattezza il pregiudizio patito dalla de cuius.
Tale prova non è stata fornita: gli attori si sono limitati ad allegare che la aveva subito una lesione alla _1
salute dal momento dell'illecito (non meglio individuato temporalmente) alla morte.
In realtà il danno differenziale può essere riconosciuto ove si alleghi e dimostri che il de cuius ha subito un peggioramento delle condizioni in conseguenza del comportamento dei sanitari.
56 Nel caso in esame la allegazione è generica, e i testimoni si sono limitati a riferire che la NO _1
lamentava nausea e malessere.
Né del resto è possibile ritenere provato il danno differenziale dal semplice esame della perizia e ciò perché dall'esame dei documenti emerge che le condizioni della al momento del ricovero erano _1
gravemente compromesse.
Le allegazioni degli attori su quale sia stato il peggioramento della ascrivibile alla negligenza _1
medica sono generiche, ed inoltre i periti nelle loro conclusioni, pur ritenendo che i sanitari avevano omesso una diagnosi tempestiva delle cause dell'anemizzazione hanno anche dichiarato che ciò avrebbe consentito di intervenire prima rispetto all'intervento del 5.4.2005, e cioè prima che le condizioni della paziente si aggravassero, precisano però che “è difficile esprimere giudizi percentualistici in quanto quadri simili a quello in esame non risultano statisticamente riportati in letteratura “in altri termini i periti non sono stati in grado di accertare che, se l'anemia fosse stata adeguatamente indagata e trattata ciò avrebbe portato ad un intervento con esito positivo.
57 Non emerge dagli atti quale sia stato il peggioramento delle condizioni di ricovero né (con riferimento alla nausea e al malessere) per quanto tempo è durato.
Da ciò discende che il danno biologico differenziale patito dalla non è stato provato e che non _1
esistevano elementi che consentissero di disporre una consulenza medica volta ad accertare il pregiudizio.
La domanda deve essere respinta sul punto
Quanto al danno morale catastrofale.
Come già detto il danno morale catastrofale può essere riconosciuto ove si alleghi e dimostri che il de cuius aveva la lucida consapevolezza della anticipazione della morte, e può essere riconosciuto a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita.
Nulla è stato dedotto o provato.
Il testimone ha genericamente riferito che la Tes_1
NO era lucida ma non aveva mai manifestato paura o consapevolezza di dover morire, il testimone ha genericamente riferito che durante il ricovero Tes_2
la NO era lucida.
Nulla emerge in ordine alla consapevolezza della _1
circa la sua morte prematura.
58 Si deve concludere che la domanda è infondata anche sotto questo profilo.
Perdita di chance di sopravvivenza
Infine sulla perdita di chance si richiama la pronuncia già citata secondo cui “se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza,
qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il
59 danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.” (Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, n.21415 Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851),
Poiché nel caso in esame il giudicato penale ha accertato che l'operato dei medici ha determinato il decesso e che dunque non vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, si deve concludere che il danno da perdita di chance non può essere riconosciuto.
***
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda può essere accolta parzialmente e può essere riconosciuto il solo danno parentale come di seguito indicato:
euro 170.000 Parte_2
euro 250.000 Parte_3
euro 175.000. Parte_1
Considerato che e Parte_2 Parte_1
hanno già ottenuto il pagamento di euro 150.000 e che ha ricevuto il pagamento di euro Parte_3
60 160.000 il danno dovrà essere risarcito nella minor misura tra il danno riconosciuto e la somma già percepita rivalutata all'attualità.
La somma così ottenuta dovrà essere devalutata al momento della domanda e via via rivalutata secondo gli indici Istat.
I convenuti dovranno essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle somme dette in favore degli attori.
Sulle domande di manleva proposte dai convenuti.
chiedeva di essere manlevato CP_1
dall' e da in Controparte_2 CP_4
caso di accoglimento della domanda degli attori chiedeva di essere manlevato da Parte_5
e da . CP_4 Controparte_3
e chiedevano di essere manlevati CP_11 Pt_4
dall' Controparte_2
Quanto alla domanda proposta dai convenuti nei confronti dell' CP_2
61 I convenuti sostenevano che quest'ultima era tenuta a tenere indenne i propri dipendenti in forza dell'art
1228 cc.
Va osservato in primo luogo che i convenuti, pur chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità dell' , non hanno proposto espressa domanda CP_2
nei suoi confronti né hanno provveduto alla chiamata in causa.
In ogni caso la domanda è infondata sul punto.
Va premesso che, nel caso in esame, è stato riconosciuto il solo danno parentale subito dagli attori e va ribadito che la fattispecie deve essere qualificata come responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che l'art 1228 non può essere invocato.
E infatti la norma detta prevede la responsabilità della struttura in caso di inadempimento dei medici ove la casa di cura si sia avvalsa della loro opera, non può trovare applicazione in caso di responsabilità extracontrattuale.
In ogni caso si deve osservare che l'art 1228 cc non prevede la manleva in favore dei dipendenti ma una responsabilità diretta del datore di lavoro.
La domanda non può essere accolta.
62 Quanto alla domanda di manleva proposta da
nei confronti di CP_1 CP_4
La società di assicurazione si difende eccependo l'inoperatività della polizza stipulata con il Dott CP_1
allegando che si tratta di una polizza “a secondo rischio” poiché opera “in eccedenza
Alle somme garantite dalla precedente polizza”.
Osserva che, essendo la struttura sanitaria assicurata all'epoca del sinistro, la polizza di secondo rischio doveva ritenersi non operante.
In subordine osservava che la domanda di manleva poteva essere accolta nei limiti del massimale assicurato e cioè euro 500.000.
Infine, chiedeva che, in caso di accoglimento, trovasse applicazione il c.d. “vincolo di solidarietà”, a mente del quale nell'ipotesi di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
63 Sulla polizza di secondo grado si osserva che l'art 1.1 delle condizioni generali di contratto prevede che “se contemporaneamente alla presente esiste altra copertura assicurativa, la garanzia opera in eccedenza alle somme garantite dalla precedente polizza”.
Pacifico che è titolare di una sola polizza e che CP_1
l'esistenza del contratto di assicurazione stipulato dall' è del tutto irrilevante nel caso in esame CP_2
(essendo riferito ad altro soggetto), l'eccezione proposta da deve essere respinta. CP_4
Considerato inoltre che è stata accertata la diretta responsabilità del si deve concludere che anche CP_1
la clausola relativa al vincolo di solidarietà non trova applicazione dovrà essere condannata a CP_4
manlevare per l'intera somma che questi CP_1
pagherà.
Quanto alla domanda proposta da nei CP_11
confronti di CP_4
eccepiva la prescrizione del diritto per CP_4
decorso del termine annuale di cui all'art 2952 co 2 cc poiché, nonostante fosse stato costituito in CP_11
64 mora il 20.6.2008, non ne aveva dato tempestiva notizia alla compagnia.
Sul punto si richiama il seguente principio “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c. Occorre, inoltre, riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede, che presiede all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, le diverse modalità di avviso, in concreto adottate dall'assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine a realizzare
lo scopo della norma.” Cassazione civile sez. III,
28/11/2007, n.24733
65 In totale assenza di allegazioni o prova circa il dolo o la colpa dell'assicurato, l'eccezione deve essere respinta. eccepiva inoltre l'inoperatività della polizza CP_4
in quanto a secondo rischio “ad altra personale o sottoscritta da enti ospedalieri per conto del socio”.
Osservava che la struttura sanitaria dove CP_11
prestava la propria opera era assicurata e concludeva che la polizza intervenuta con il dott non era CP_11
operativa.
Dall'esame della scheda di adesione si evince che la presenza di altro contratto di assicurazione personale o sottoscritto dall'azienda da cui dipendono i sanitari comporta che la polizza di seconda rischio opera in eccedenza rispetto alle somme garantite dalle polizze primo rischio.
La polizza dovrà dunque ritenersi valida ed CP_4
efficace e operante nei limiti detti.
Quanto alla domanda proposta da contro CP_11
Zurich Instance Plc Rappresentanza Generale per
l'Italia
66 eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata CP_3
con trattandosi di polizza secondo rischio CP_11
rispetto a quella stipulata dall'Università; eccepiva che in forza della clausola claim made
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di durata della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'assicurato stesso prima della stipulazione della polizza”.
“Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza”.
Sulla polizza di secondo rischio si rileva che dall'esame delle condizioni generali di contratto emerge che la clausola “polizza preesistenti” prevede :
“in caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria la presente polizza opererà in secondo rischio in eccedenza rispetto ai massimali
67 prestati dalle altre assicurazioni o sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza”
Considerato che non allega né prova che la CP_3
polizza in essere con Università degli studi è preesistente quella intervenuta con , si deve CP_3
concludere che l'eccezione non può essere accolta.
Sulla clausola claims made
Come si deprende dall'esame dei documenti in atti il dott ha ricevuto la richiesta di pagamento da CP_11
parte dello studio nel giugno 2008 e dunque in Pt_8
piena vigenza del contratto di assicurazione che scadeva il 25.10.2009.
Per l'effetto la domanda di manleva deve essere accolta e dovrà tenere indenne per i CP_3 CP_11
pagamenti che questi effettuerà, nei limiti del massimale di polizza.
***
In accoglimento parziale della domanda degli attori,
accertata la responsabilità dei convenuti, condanna i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle somme così determinate: danno parentale
68 euro 170.000 Parte_2
euro 250.000 Parte_3
euro 175.000. Parte_1
Considerato che e Parte_2 Parte_1
hanno già ottenuto il pagamento di euro 150.000 e che ha ricevuto il pagamento di euro Parte_3
160.000 il danno dovrà essere risarcito nella minor misura tra il danno riconosciuto e la somma già percepita rivalutata all'attualità.
La somma così ottenuta dovrà essere devalutata al momento della domanda e via via rivalutata secondo gli indici Istat.
Non è stato allegato né provato alcunchè in ordine all'ulteriore danno da risarcire con gli interessi compensativi, per l'effetto gli interessi non potranno essere riconosciuti (Cassazione civile sez. III,
10/03/2025, n.6351).
Rigettate le domande dei convenuti nei confronti dell' , condanna a tenere indenne CP_2 CP_4
e (nei limiti di cui alla polizza), CP_11 CP_1
condanna a tenere indenne CP_3 CP_11
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
69
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
In accoglimento parziale della domanda degli attori, accertata la responsabilità dei convenuti, condanna i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle somme così determinate: danno parentale euro 170.000 Parte_2
euro 250.000 Parte_3
euro 175.000. Parte_1
Considerato che e Parte_2 Parte_1
hanno già ottenuto il pagamento di euro 150.000 e che ha ricevuto il pagamento di euro Parte_3
160.000 il danno dovrà essere risarcito nella minor misura tra il danno riconosciuto e la somma già percepita rivalutata all'attualità.
La somma così ottenuta dovrà essere devalutata al momento della domanda e via via rivalutata secondo gli indici Istat.
70 Non è stato allegato né provato alcunchè in ordine all'ulteriore danno da compensare con gli interessi compensativi, per l'effetto gli interessi non potranno essere riconosciuti (Cassazione civile sez. III,
10/03/2025, n.6351).
Rigettate le domande dei convenuti nei confronti dell' , condanna a tenere indenne CP_2 CP_4
e (nei limiti di cui alla polizza), CP_11 CP_1
condanna a tenere indenne CP_3 CP_11
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00 oltre spese Iva e CPA come per legge.
71 In accoglimento della domanda di manleva condanna e a tenere indenne e CP_4 CP_3 CP_1 CP_11
(nei limiti di cui in motivazione).
Condanna a rifondere le spese del giudizio CP_4
in favore di come di seguito indicato CP_1
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000 (valore determinato pro quota)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: €
1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge (per ciascuno dei convenuti).
Liquida le spese della domanda proposta da CP_11
contro nella medesima misura (euro 7616) CP_4
dispone la compensazione in misura di 1/2 stante il parziale accoglimento e pone la restante parte a carico della società di assicurazione.
72 Condanna a rifondere le spese del giudizio in CP_3
favore di come di seguito indicato CP_11
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: €
1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li 25/05/2025.
Il
GIUDICE
Dott.ssa
G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
73
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia civile iscritta al n. 101 del
R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2
) e (C.F. C.F._2 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. C.F._3
CASU PIETRO e dell'avv. ESPOSITO LUIGI
( ) via Armando Diaz 3 07100 C.F._4
Sassari Italia, che li rappresentano e li difendono
ATTORI
CONTRO
E_
(C.F. ), con il patrocinio C.F._5
dell'avv. PEZZATI GIOVANNI DOMENICO e
1 dell'avv. DERIU TIZIANA ) C.F._6
VIA ROMA n. 41 07100 SASSARI;
(C.F. Parte_4
, C.F._7 Parte_5
(C.F. ), con il patrocinio C.F._8
dell'avv. FIORI MARCO elettivamente domicialita in
Sassari via Mazzini n. 15
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI , elettivamente domiciliata in VIA DANTE 23 09100 CAGLIARI
CONVENUTI
E CONTRO
[...]
Controparte_3
, con gli avvti Filippo Martini (C.F.
[...]
, pec C.F._9
e Marco Email_1
Rodolfi (C.F. , pec C.F._10
2 , nonché Email_2
dall'Avv.to Giancarlo Cugiolu, elettivamente domiciliata in Sassari, via Manno n. 55
già e già CP_4 CP_5
elettivamente domiciliata in CP_6
Sassari, Piazza Cavallino De Honestis n. 5, presso lo studio dell'avv. Zena Orunesu (C.F.
), rappr. e dif., unitamente e/o C.F._11
disgiuntamente, dagli avv. Giampaolo Secci (C.F.
), Marco Secci (C.F. C.F._12
ed Alberto Secci C.F._13
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: azione di responsabilità professionale, risarcimento danni.
All'udienza del 07/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI
3 a) Accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
, , Pt_5 Parte_4 E_
nonché dell' in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante in carica, in solido tra loro e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nella causazione dell'illecito descritto in espositiva;
b) Accertare e quantificare tutti i danni patiti dagli attori, iure proprio e iure hereditatis, a causa e in conseguenza del fatto di cui sopra, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento di una somma non inferiore ad euro 400.000,00 per ciascuno degli attori, salvo veriore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e tenendo conto della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. cit., trattandosi di atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, abilitanti
4 alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché alla navigazione all'interno dell'atto.
PER CP_1
1)-Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)-Rigettarsi per quanto dedotto ed eccepito con tutti gli atti difensivi, anche alla luce di quanto accertato dalla CTU espletata nel procedimento iscritto al n.
2681/2019 R.G. del Tribunale di Sassari avente medesimo petitum e causa petendi, la domanda proposta dagli attori , e Parte_2 Pt_3 [...]
assolvendo il convenuto dott. da Pt_1 CP_1
ogni avversa pretesa;
3)-In via meramente subordinata, per i motivi espressi in tutti gli atti difensivi, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dagli attori
, e condannarsi Parte_2 Pt_3 Parte_1
l' e Controparte_7
l'impresa a tenere Controparte_8
indenne per i titoli di cui alla comparsa di costituzione il convenuto dott. E_
5 dalle pretese degli stessi attori , e Parte_2 Pt_3 [...]
anche delle spese di lite sia dirette sia Pt_1
derivanti dall'eventuale soccombenza;
4)-Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese forfetario spese generali ed ulteriori accessori;
PER E Parte_4 [...]
Pt_5
Voglia il Tribunale, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa:
1) Nel merito, in via principale, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, viste altresì le risultanze della
CTU prodotta in atti espletata nell'altro parallelo giudizio pendente nanti questo Tribunale con numero di R.G. 2681/2019 avente il medesimo petitum e causa petendi, che contrappone gli stessi convenuti e l'attrice Parte_6
anch'essa erede della defunta Persona_1
rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto, mandando assolti i Professori
6 e da ogni avversa Parte_4 Parte_5
pretesa.
2) Nel merito, in via principale, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, rigettare le conclusioni formulate dall' Controparte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...]
3) Nel merito, in via principale, per i motivi per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, rigettare le conclusioni formulate dalla Controparte_4
laddove, in relazione al rapporto di natura contrattuale intercorrente con il Prof. domanda Parte_5
di accertare l'intervenuta prescrizione del suo diritto ad essere tenuto indenne nei limiti di quanto previsto dalla polizza n. 65/41869084, per inutile decorso del termine di 1 anno, previsto dall'art. 2952, comma 2,
c.c., applicabile “ratione temporis”, e, per l'effetto, di rigettare la domanda di garanzia avanzata dal Prof.
nei confronti di;
Parte_5 Controparte_4
4) Nel merito, in via principale, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei
7 successivi atti difensivi, rigettare la conclusione formulata dalla
[...]
Controparte_9
sub 2).
[...]
5) Nel merito, in via subordinata, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1228 cod. civ. dell in Controparte_2
persona del Magnifico Rettore legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni che il Tribunale dovesse riconoscere a , e Parte_2 Parte_3
, e per l'effetto condannare l' Parte_1 [...]
in persona del Magnifico Controparte_2
Rettore legale rappresentante pro tempore, al conseguente risarcimento dei danni in favore degli attori, tenendo indenni per i titoli di cui all'espositiva i convenuti e E_0 CP_11
da tutte le pretese degli attori, anche delle
[...]
spese di lite sia dirette sia derivanti dall'eventuale soccombenza
8 6) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, per i motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e di eventuale assoluzione dell' Controparte_2
accertare e dichiarare che le società
[...]
assicuratrici (già , in Controparte_4 CP_5
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, e
[...]
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla via Benigno Crespi 23, sono tenute a garantire il convenuto contro E_1
gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarle al pagamento delle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore degli attori , e Parte_2 Parte_3 Pt_1
nei limiti previsti dai rispettivi contratti di
[...]
assicurazione, tenendo indenne per i titoli di cui all'espositiva il convenuto da E_1
tutte le pretese degli attori, anche delle spese di lite sia dirette sia derivanti dall'eventuale soccombenza.
9 7) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali
PER L'UNIVERSITÀ Controparte_2
[...]
Si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
pronunciandone l'estromissione;
[...]
in subordine dichiarare comunque l'avverso ricorso ed ogni pretesa e domanda nei confronti dell' CP_2
inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, occorrendo previa declaratoria di intervenuta prescrizione, anche per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi;
per la non creduta ipotesi di condanna, scomputare dal risarcimento tutto quanto percepito dagli odierni attori,
a qualsivoglia titolo, in conseguenza degli eventi dedotti in giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
10 PER , GIÀ E CP_4 CP_5
GIÀ CP_6
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
In relazione al rapporto di natura extracontrattuale intercorrente con gli attori:
RIGETTARE la domanda formulata da
[...]
, e , in quanto Parte_2 Parte_3 Parte_1
totalmente infondata in fatto ed in diritto, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo al convenuto,
Dr. . E_
Con vittoria di spese ed onorari
In relazione al rapporto di natura contrattuale intercorrente con il Dr. E_
:
[...]
accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, l'inoperatività della polizza in quanto c.d.
“a secondo rischio”, e per l'effetto RIGETTARE ogni domanda nei confronti della;
CP_4
in mero subordine e salvo gravame CONDANNARE,
accertata la sussistenza delle condizioni, CP_4
a tenere indenne il Dott. E_
, per i fatti dannosi a lui imputabili, verificatisi
[...]
nel periodo di operatività della succitata polizza,
11 secondo quanto stabilito in detto contratto assicurativo e nei limiti del massimale, avuto riguardo all'esistenza di altre persone danneggiate, e nei limiti della responsabilità a questi riconosciuta, respingendo ogni infondata ulteriore domanda.
Con vittoria di spese ed onorari
PER Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Respingere ogni avversa pretesa proposta nei confronti di , CP_3
in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avanzate dai sigg.ri nei confronti del Pt_1
Prof. dichiarare comunque quantomeno CP_11
l'operatività a secondo rischio della garanzia , CP_3
rispetto alla garanzia fornita da quale CP_4
assicuratore del Prof. e del Policlinico CP_11
Universitario di Sassari e, dando atto che i sigg.ri hanno già percepito l'importo di € 150.000 Pt_1
12 ciascuno da parte di quale assicuratore del CP_4
Policlinico Universitario di Sassari, fatta eccezione per il sig. che ha percepito sempre da Parte_3
nella medesima qualità, il maggiore CP_4
importo di € 160.000, rigettare comunque ogni avversa pretesa ex adverso dedotta nei confronti di , in CP_3
quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avanzate dalla NO nei confronti del Prof. nonché Pt_1 CP_11
nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi di ritenuta operatività a primo rischio della garanzia
, dato atto che i sigg.ri hanno già CP_3 Pt_1
percepito l'importo di € 150.000 ciascuno da parte di quale assicuratore del Policlinico CP_4
Universitario di Sassari, fatta eccezione per il sig.
che ha percepito sempre da Parte_3 CP_4
nella medesima qualità, il maggiore importo di €
160.000, limitare in ogni caso la eventuale esposizione di a quanto in ipotesi ritenuto di equità e CP_3
giustizia, sempre e comunque entro i limiti contrattuali di polizza, con esclusione del vincolo della solidarietà,
13 nonché con eventuale ripartizione del danno con sia quale assicuratore del Prof. che CP_4 CP_11
quale assicuratore del Policlinico Universitario di
Sassari, ai sensi dell'art. 1910 c.c.;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
e Parte_2 Parte_3
esponevano di essere figli della Parte_1
NO e deducevano che la predetta, Persona_1
in data 25 gennaio 2005, era stata ricoverata presso la
Divisione di Urologia dell'ASL n.1 di Sassari, con diagnosi di “calcolosi renale a stampo bilaterale.
Esponevano che, successivamente, il 26 ed il 27 gennaio, le erano state posizionate le nefrostomie percutanee sia sul rene destro che su quello sinistro e che, in esito alla Scintigrafia Renale Fotosequenziale, eseguita il 24.02.2005, era emersa la necessità di sottoporre la paziente alla terapia endoscopica o
14 percutanea della Nefrolitiasi, trattamento da eseguirsi presso la Clinica Urologica dell'Università degli Studi di Sassari IRC dove era stata ricoverata dal 1.3.2005.
Gli attori deducevano che la NO , in data _1
3.03.2005, si era sottoposta ad intervento di pielolitotomia sul rene sinistro e a pielolitotrissia sul rene destro eseguito dall'equipe chirurgica (facente parte della Clinica Urologica dell'Università degli
Studi di Sassari) composta dal Prof. Parte_5
e dai dottori e Parte_4 E_
.
[...]
Ciò premesso lamentavano che, già dall'immediato post-operatorio, le condizioni della Sig.ra _1
risultavano non ottimali tanto che era stata inoltrata al
Centro trasfusionale richiesta urgente di due unità di emazie concentrate per “anemia post operatoria”, verosimilmente giustificata da una perdita di sangue imprevista, come peraltro risultante da due emocromo
(uno delle ore 14,27, l'altro delle ore 17,00).
Nel periodo successivo all'intervento, i dati rilevati, pressoché giornalmente, evidenziavano una continua tendenza verso l'anemizzazione, corretta, solo
15 transitoriamente e parzialmente, con trasfusioni effettuate l'11, il 16 ed il 27 marzo.
Deducevano gli attori che dal 15 marzo e per tutto il corso della successiva degenza, inoltre, la paziente presentava nausea e vomito, sintomi che inducevano i sanitari a sottoporla ad una ecografia dell'addome in data 18 marzo, dalla quale emergeva la presenza di una colecistite calcolosa.
Il 27 Marzo veniva effettuata una nuova emotrasfusione, finché il 29 Marzo un tampone eseguito sulla ferita chirurgica consentiva di appurare l'esistenza di un'infezione da stafilococco coagulasi positivo.
Il successivo 31 Marzo venivano eseguiti un Rx del torace, il cui referto indicava “opacità basale sovra diaframmatica destra che si associa a opacamento del seno costo frenico posteriormente riferibile e versamento pleurico” ed una ecografia dell'apparato urinario, che permetteva di accertare: “ il rene destro dismorfico con parenchima assottigliato e ipercogeno e con numerose cisti come da nefropatia medica: il rene sinistro bozzuto con cisti, di dimensioni ridotte, parenchima ipercogeno come da nefropatia di tipo
16 medico;
nel seno renale assenza di immagini riferibili a calcoli;
presenza di stent uretrale….”.
Esponevano che, a fronte del progressivo peggioramento delle condizioni generali della paziente, come risultante da consulenza internistica effettuata in data 1.04.2005 (paziente in condizioni generali scadute, poco reattiva anche se orientata nel tempo e nello spazio”), e da un esame Rx torace del
2.04.05 (“un processo flogistico polmonare” ed 'il permanere dell'addensamento parenchimale basale di destra, l'insorgenza di un focolaio di addensamento parenchimale basale di sinistra con versamento pleurico sinistro”), si erano rese necessarie due ulteriori trasfusioni, eseguite rispettivamente in data 2
e 3 aprile.
Il 5 aprile, disposta la nutrizione per via parenterale totale, un'ulteriore Rx torace consentiva di rilevare
“aumento del versamento pleurico di destra con area di teletassia basale omolaterale. Scomparso il focolaio di addensamento parenchimale basale sinistro.
Aumento del ventricolo sinistro”.
Il 7.04.2005 le condizioni generali della subivano _1
un ulteriore peggioramento, come risulta dal diario
17 clinico “...si presenta disorientata nel tempo e nello spazio, presenza di dolore in sede gastrica e si nota grossa tumefazione lombare sinistra' in sede di pregressa ferita chirurgica, che sanguinava.
Sottoposta la paziente ad ecografia renale, emergeva la presenza di un “ematoma perineale”, di portata tale da rendere necessario un intervento chirurgico d'urgenza.
Nel corso di tale intervento, appurata l'esistenza di una lesione vascolare parenchimale, si procedeva all'asportazione del rene sinistro.
Nello stesso contesto veniva riscontrato uno stato di flogosi acuta della colecisti, accertamento al quale conseguiva l'esigenza di colecistectomia.
Terminato l'intervento, la veniva trasferita presso _1
il Servizio di Rianimazione con la seguente diagnosi: shock emorragico in post-operatorio per nefrectomia sinistra e colecistectomia, stato settico e IRA.
L'8 aprile, a seguito dell'ulteriore aggravamento, la veniva condotta nuovamente in sala operatoria _1
per una laparotomia esplorativa, la quale consentiva di evidenziare un sanguinamento addominale a nappo.
Nel corso di tale procedura, alle ore 16,45, avveniva l'exitus per . E_2
18 Tutto ciò premesso in fatto, gli attori deducevano che in sede penale era emerso che già dopo il primo intervento e fino al decesso, il quadro clinico era stato caratterizzato da una persistente e severa anemia, dovuta al verificarsi di una emorragia che, non tempestivamente rilevata né trattata in modo clinicamente corretto, aveva determinato un generale decadimento delle condizioni di salute della , con _1
l'instaurarsi di diversi fenomeni infettivi che avevano condotto al decesso.
Il procedimento penale si era concluso con la condanna dei componenti dell'equipe medica oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle parti civili, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 150.000 in favore di e , ed euro 160.000 Parte_2 Parte_1
in favore di . Parte_3
Tale provvisionale era stata interamente versata dalla quale compagnia Controparte_8
assicuratrice dell' Controparte_2
Proposto appello da tutti e tre gli imputati, la Corte di
Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n°539/2015 del 19 maggio 2016, nel
19 confermare la sentenza impugnata in merito alla
“penale responsabilità” degli imputati in ordine al reato loro ascritto, nonché alle statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili costituite, ha comunque preso atto della maturata prescrizione con conseguente pronuncia di “non doversi procedere”.
La sentenza di secondo grado è divenuta irrevocabile il 12.02.2017 per due degli imputati ( Parte_5
e , mentre per Parte_4 CP_1
, che ha proposto ricorso per Cassazione, lo è
[...]
diventata a seguito del rigetto del gravame con sentenza n.264\2018 pronunciata in data 01 febbraio
2018.
Quanto alla domanda nel presente giudizio gli attori ritenevano che, in forza del combinato disposto degli artt 651 e 678 cpp la sentenza di condanna in ambito penale doveva ritenersi pienamente vincolante nel giudizio civile, anche quando, come nel caso di specie, fosse stata accertata l'intervenuta prescrizione del reato.
Secondo la ricostruzione degli attori, dunque, l'art 678 cpp equipara l'efficacia della sentenza di condanna a
20 quella di intervenuta prescrizione che confermi le statuizioni civili.
Per l'effetto, nei confronti dei sanitari convenuti, la sentenza resa dal Giudice d'Appello doveva ritenersi vincolante anche nel presente giudizio quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Allegavano inoltre la necessità di chiamare il datore di lavoro a rispondere del danno imputabile alla condotta dei propri dipendenti ex artt. 28 Cost. e 1228 c.c. impone di effettuare comunque ogni allegazione e deduzione necessaria ai fini dell'accertamento del fatto e delle relative responsabilità.
Gli attori esponevano che i sanitari avevano violato le regole della diligenza non avendo adottato i comportamenti corretti e adeguati in seguito all'emorragia verificatasi durante l'intervento.
In particolare, i medici non avevano eseguiti i dovuti controlli e gli esami che il caso avrebbe richiesto.
Gli attori chiedevano che il giudice preso atto della responsabilità dei convenuti, riconoscesse in favore degli attori il danno parentale in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma.
21 Dichiaravano di agire per il riconoscimento del danno differenziale del danno parentale, e, a sostegno della domanda, esponevano che, al momento del decesso, la NO conviveva con il figlio che aveva _1 Pt_3
patito la perdita del madre giungendo a chiudersi in sé stesso e a rifiutare di frequentare gli amici.
Quanto a , esponevano che, nonostante questi Parte_2
vivesse a Nulvi mentre la madre viveva ad Ossi, aveva mantenuto ottimi rapporti con un'assidua frequentazione del figlio e dei nipoti e, in seguito alla morte della madre, aveva cessato di frequentare gli amici e aveva sofferto di frequenti e gravi cefalee.
Quanto a deducevano che aveva sempre avuto Pt_1
un particolare legame con la madre che l'aveva sostenuta dopo che, durante una breve relazione, aveva avuto una bambina.
Il loro rapporto era rimasto forte anche dopo che Pt_1
aveva lasciato la casa materna.
Peraltro, dal settembre 2004, ha fatto rientro Pt_1
presso la casa materna, che aveva lasciato unicamente durante il ricovero, essendosi ritrasferita a Sassari per lavorare e prestare quotidiana assistenza alla madre.
22 Il decesso della madre aveva cagionato una profonda depressione.
Gli attori chiedevano anche il risarcimento del danno iure hereditatis essendo il decesso intervenuto dopo un consistente lasso di tempo dall'illecito, con la conseguenza che la vittima primaria acquista e trasmette agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: da un lato, il danno biologico temporaneo, da liquidarsi secondo il sistema tabellare in uso per l'inabilità temporanea, da valutarsi nel massimo della sua entità e intensità, considerato che, sebbene temporanea, la lesione alla salute è talmente elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte;
dall'altro, il danno morale catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'avvicinarsi della fine-vita, ossia la lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine e sussistente nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte.
Lamentavano che la NO , per tutto il corso _1
della degenza successiva all'intervento del 3 marzo e fino all'intervento del 7 aprile 2005 la versava in _1
23 un costante stato di inabilità totale: dolorante e sofferente, prostrata dall'anemia, impossibilitata ad alimentarsi per via di frequenti nausee e vomiti che le impedivano di alimentarsi correttamente, ulteriormente affaticata per l'insorgere delle patologie respiratorie
Concludevano chiedendo il ristoro nella misura massima pari al 100%.
Chiedevano altresì il ristoro del danno conseguente alla perdita di chance di sopravvivenza maturato dalla vittima primaria e trasmesso per via successoria ai suoi eredi.
In particolare, i sanitari convenuti avendo omesso di diagnosticare tempestivamente il processo emorragico in atto e non essendo intervenuti per farvi fronte, avevano impedito che la paziente si salvasse o, comunque, potesse vivere più a lungo. Detto errore, inoltre, secondo le allegazioni degli attori, aveva cagionato una perdita di chance in quanto aveva inibito sia la possibilità di un ulteriore lasso di tempo in cui vivere, anche minimo, sia una migliore qualità della vita nel periodo antecedente il decesso del paziente.
24 Di tale pregiudizio gli attori chiedevano la liquidazione in via equitativa, in misura non inferiore ad euro 100.000,00.
Avendo convenuto in giudizio l' CP_2 CP_2
deducevano che il diritto posto a base della
[...]
domanda trovava la propria fonte nel contratto di spedalità e che l'università, quale datore di lavoro dei sanitari, doveva ritenersi responsabile ex art 1228 cc e, in ogni caso, in forza del rapporto di immedesimazione organica.
Concludevano come in atti.
***
Si costituiva in giudizio E_
e contestava l'avversa
[...]
domanda allegando che gli attori avevano omesso di riferire che le condizioni della NO al _1
momento del ricovero erano gravemente compromesse versando la stessa in stato confusionale, essendo disidratata e con grave insufficienza renale.
Contestava le risultanze della relazione peritale depositata nel procedimento penale e sosteneva che l'evento si era verificato anche a causa delle
25 gravissime condizioni in cui versava la NO al momento del ricovero.
Contestava la domanda attorea anche con riferimento al quantum e deduceva che la conduceva una vita _1
autonoma rispetto ai figli;
che non esisteva alcuna prova del rapporto di affezione con i figli anche perché le gravi condizioni di salute della provavano che non era stata _1
sottoposta alle dovute cure e che dunque la domanda proposta dagli attori era infondata.
Contestava integralmente la domanda e chiamava in causa l' nonché la Controparte_2
società di assicurazioni al Controparte_8
fine di essere manlevata.
***
Si costituivano in giudizio E Parte_4
ed eccepivano che alla Parte_5
sentenza di condanna nel giudizio penale non poteva essere riconosciuto alcun valore nel presente giudizio al fine di accertare la responsabilità dei sanitari.
Richiamavano sul punto la pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che aveva statuito che alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è
26 estinto per prescrizione non può riconoscersi alcuna efficacia extrapenale, sicché nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile deve interamente ad autonomamente rivalutare il fatto (Cass. Civ. SS.UU.
n. 12243/2009 e n. 1768/2011).
Allegavano che, nel caso di specie, trattandosi di ipotesi di responsabilità extracontrattuale sugli attori incombeva l'onere di provare rigorosamente il fatto,
l'evento dannoso e il nesso di causalità fra il fatto e l'evento.
In altri termini, , e Parte_2 Parte_3
avrebbero dovuto fornire nel presente Parte_1
giudizio la specifica prova della condotta dei medici, del danno (nell'an e nel quantum), del nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dei medici, nonché la dimostrazione della sussistenza del dolo o della colpa in capo a questi.
Non solo, i convenuti sostenevano anche che l'accertamento svolto nel giudizio penale non poteva vincolare il giudice del presente giudizio che ben poteva giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle cui erano giunti i giudici penali, i quali non
27 avevano tenuto conto delle condizioni gravissime della NO quando era stata ricoverata. _1
Contestavano anche la quantificazione del danno richiesta dagli attori sostenendo che non esistesse alcuna prova neppure con riferimento allo specifico rapporto parentale per cui si chiedeva il risarcimento nella misura massima.
Chiedevano dunque il rigetto dell'avversa domanda sostenendo che, al più, potesse essere riconosciuto il danno parentale da intendersi integralmente risarcito in esito al giudizio penale.
Il solo chiamava in causa e CP_11 Controparte_4
Controparte_3
.
[...]
e chiedevano inoltre che venisse Pt_4 CP_11
accertata la responsabilità dell Controparte_2
[...]
***
Si costituiva in giudizio L' Controparte_2
che eccepiva la propria carenza
[...]
di legittimazione passiva in favore del cessato
Policlinico Universitario (rectius E_3
), atteso che i fatti dedotti da controparte
[...]
28 nell'atto di citazione, in ogni caso contestati, si erano verificati nell'esercizio dell'attività assistenziale svolta nelle Strutture Cliniche confluite nell'
[...]
. E_4
Sosteneva dunque che l'unico legittimato passivo era l' – costituita con E_3
D.R. n. 10 del 22 luglio 1999 e posta in liquidazione all'atto della costituzione dell' in data 2 luglio CP_15
2007.
A sostegno ulteriore della propria tesi precisava che la polizza assicurativa n. MD400481105, in base alla quale era stata disposta la liquidazione in favore di parte attrice della provvisionale liquidata nel giudizio penale, era stata stipulata dall' E_3
con la
[...] E_6
[...]
Contestava inoltre la domanda nel merito poiché la somma erogata all'esito del giudizio penale doveva considerarsi completamente satisfattiva del danno patito dagli attori e poiché non vi era prova di alcuna responsabilità in capo ai medici dell'istituto di clinica urologica.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
29 ***
Si costituiva in giudizio
[...]
Controparte_9
la quale osservava che presso il
[...]
Tribunale di Sassari era pendente altra domanda avente ad oggetto i medesimi fatti proposta da T_
(altra figlia della ).
[...] _1
Esponeva che, nel corso del giudizio, era stata disposta consulenza tecnica volta ad accertare la responsabilità dei sanitari.
Chiedeva dunque che venisse disposta la riunione dei giudizi.
Eccepiva inoltre che la garanzia invocata non era operativa poiché la polizza del Dott prevedeva CP_11
“l'obbligo di garantire: “Il risarcimento delle somme
(capitale, interessi e spese) che l'assicurato sia tenuto
a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti
a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso alle prestazioni professionali relative esclusivamente all'attività indicata in polizza, purché
l'assicurato, al momento del fatto, sia regolarmente
30 abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo istituito ai sensi di legge e non sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione”.
Deduceva che la polizza era stata stipulata nella forma c.d. “claims made” e, quanto ai limiti temporali di validità della garanzia, specificava che:
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di durata della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'assicurato stesso prima della stipulazione della polizza”; che era prevista una retroattività di tre anni, ovvero sino a cinque anni, nel caso in cui la polizza segua analoga stipulata con la medesima compagnia;
che il contratto prevedeva che: “Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento
colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza”.
Osserva che il Dott aveva chiamato in causa il CP_11
proprio ulteriore assicuratore per il rischio
31 professionale, , e che Controparte_8
il Policlinico Universitario di Sassari, inoltre, risulta a sua volta assicurato con Controparte_8
assicuratore tenuto a fornire la garanzia anche per i dipendenti del medesimo.
Sosteneva dunque che la coesistenza di altre assicurazioni comportava l'operatività a secondo rischio della polizza : “In caso risultino CP_3
operanti altri assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'assicurato e/o da strutture pubbliche
o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria la presente polizza opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza”.
Infine, precisava che il massimale di polizza era stabilito in € 500.000.
Concludeva come in atti e chiedeva che, nel caso di accoglimento della domanda e in caso di mancato riconoscimento del secondo rischio della polizza, il tribunale applicasse i principi della coassicurazione indiretta di cui all'art 1910 cc.
32 Nel merito chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che alcuna colpa medica poteva essere imputata ai sanitari poiché le condizioni della NO
al momento del ricovero erano gravemente _1
compromesse.
Allegava inoltre che, in ogni caso, la struttura ospedaliera doveva considerarsi responsabile stante l'immedesimazione organica;
che il danno patrimoniale da lesione del rapporto parentale era stato quantificato in maniera errata ed eccessiva.
***
Si costituiva in giudizio , già CP_4
e già che CP_5 CP_6
dichiarava di aderire alle difese del proprio assicurato
. E_
Eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto “a secondo rischio”, poiché operante “in eccedenza alle somme garantite dalla precedente polizza”.
Rilevava inoltre che la struttura sanitaria presso la quale il dott. svolgeva la propria attività CP_1
lavorativa risultava assicurata all'epoca del sinistro, con la conseguenza che doveva considerarsi
33 inoperante la polizza di secondo rischio invocata dagli assicurati.
In subordine precisava che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna al pagamento doveva essere limitata entro i limiti del massimale di polizza.
Infine, invocava il “vincolo di solidarietà”, a mente del quale, nell'ipotesi di responsabilità solidale,
l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
In diritto
E' necessario premettere che ove, come nel caso in esame, gli attori lamentino un danno derivante dalla perdita di un congiunto conseguente a malpractice medica, mentre “la responsabilità incombente sulla struttura sanitaria ha natura contrattuale, la lesione subìta dai parenti del degente defunto per la perdita o la lesione del rapporto parentale ha invece natura extracontrattuale, non estendendosi gli effetti
34 protettivi del contatto sociale di spedalità a coloro che non rivestono la qualità di parte negoziale.” Tribunale
Ivrea sez. I, 26/09/2024, n.1097
Più precisamente “i danni 'jure hereditatis' sono quelli patìti direttamente dal paziente, ma fatti valere dai congiunti dopo il decesso del parente. Tali lesioni presuppongono una responsabilità di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria che comporta, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che il danneggiato deve dimostrare il contratto di spedalità e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) ed il relativo nesso di causalità, mentre resta a carico dell'ente la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che il danno sia dipeso da un evento imprevisto ed imprevedibile. Al contrario, le pretese azionate 'jure proprio' dai parenti della persona deceduta si fondano su una responsabilità tipicamente aquiliana, posto che
l'attore, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria, può far valere la violazione del solo dovere generico del 'neminem laedere'. ( Cass
n 14471/2022, Trib.Vicenza sez. I, 15/02/2023, n.357).
35 Dalle precedenti considerazioni discende che, quanto al danno extracontrattuale, spetta ai parenti del paziente deceduto provare il danno-evento, il nesso di causalità tra la asserita negligenza assunta dall'ente ospedaliero ed i profili di colpa ascrivibili allo stesso ente.
Gli attori lamentano il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale da inquadrare nell'ipotesi della responsabilità extracontrattuale, nonché un danno iure hereditatis consistente nel danno biologico temporaneo patito dalla vittima, nel danno morale catastrofale consistente nello stato di sofferenza patito dalla vittima per l'avvicinarsi del fine vita;
nel danno da perdita di chance di sopravvivenza consistente nel sopraggiungere prematuro dell'evento morte in conseguenza della negligenza dei sanitari.
Si esamineranno le singole voci di danno.
DANNO PARENTALE
Sulla responsabilità dei sanitari
Con sentenza n 2590/2013 il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la penale responsabilità dei
36 componenti dell'equipe chirurgica del reparto di
Clinica Urologica dell' e li aveva CP_2 CP_2
condannati alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle parti civili riconoscendo una provvisionale di euro 150.000 in favore di e di euro E_7
160.000 in favore di somme Parte_2
interamente pagate da compagnia CP_4
assicuratrice dell' Controparte_2
Con sentenza n 539/2015 la Corte d'Appello di
Sassari, pur confermando la penale responsabilità degli imputati odierni convenuti ed il risarcimento del danno, aveva preso atto dell'intervenuta prescrizione e aveva statuito non procedersi.
La sentenza di secondo grado è passata in giudicato quanto a e Parte_5 Parte_4
mentre ha proposto ricorso per E_
Cassazione che ha rigettato il gravame con sentenza n
264/2018.
E' necessario dunque verificare quale sia l'effetto del giudicato penale nel presente giudizio.
Va richiamato l'orientamento già indicato nell'ordinanza istruttoria resa in data 2.3.2023 secondo
37 cui “nel caso di sentenza penale che, accertando
l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati” ( Cassazione civile sez. III, 05/05/2020,
n.8477).
Alla luce del principio esposto, si deve ritenere che gli elementi di fatto accertati nel corso del giudizio penale, pur nei limiti della generica declaratoria iuris della responsabilità dei sanitari, rilevano anche nel presente giudizio.
Non possono dunque essere utilizzate le risultanze della consulenza disposta nel giudizio promosso da
RG 2681/2019 in quanto il giudicato Parte_6
38 relativo alla responsabilità dei medici nella causazione dell'evento morte della deve ritenersi efficace _1
anche nel presente giudizio ove sarà necessario verificare, in ogni caso, l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato dagli attori in conseguenza della negligenza dei sanitari.
Fatte queste premesse si deve ribadire che la domanda proposta dagli attori iure proprio deve essere qualificata come azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale ex artt 2049 e 2043 cc.
Dalla precedente considerazione discende che la vittima secondaria non può in alcun modo considerarsi legata da un rapporto contrattuale né con la struttura sanitaria e nemmeno con il personale medico di quest'ultima (ex multis Cass Civ n 5590/2015, Cass
Civ n 6914/2012, Trib Milano sez I 12.4.2019).
Da ciò consegue, evidentemente, un diverso regime di distribuzione dell'onere della prova.
E infatti, mentre in caso di responsabilità contrattuale il danneggiato può limitarsi ad allegare un inadempimento qualificato ovvero astrattamente idoneo alla produzione dell'evento dannoso, gravando sui sanitari e sulla struttura l'onere di provare che
39 l'inadempimento non sussisteva o che fosse dipeso da cause ad esso non imputabili, nel caso in esame, se può dirsi provata la negligenza dei medici ed il nesso causale rispetto alla morte della , stante il _1
giudicato penale, si deve verificare se gli attori hanno provato la sussistenza del danno lamentato ed il nesso di causalità tra il comportamento negligente dei medici e il pregiudizio.
Sul punto va precisato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, se è vero che la verifica eziologica nel giudizio civile è regolata dagli artt 40 e 41 cp, è vero anche che nel giudizio civile tale verifica deve essere compiuta attraverso un criterio necessariamente probabilistico fondato sulla regola del “più probabile che non” e dunque non sulla base di calcoli meramente statistici, ma sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza (ex multis
Cass n 13872/2020, Cass n 3390/2025).
Come già detto il nesso causale tra l'evento morte della e la negligenza dei sanitari è stato già _1
accertato in sede penale.
Quanto alla causalità giuridica (artt 1223, 1225, 1227 cc) si rileva che gli attori, facendo valere il diritto iure
40 proprio, lamentano la lesione della sfera intangibile degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia nonchè dell'inviolabilità della persona nell'ambito della famiglia come tutelati dagli artt 2, 29
e 30 Cost.
Più precisamente gli attori lamentano il pregiudizio conseguente all'irreversibile perdita del godimento del congiunto quale danno conseguenza del comportamento illecito dei sanitari.
E' ovvio che, quale pregiudizio non patrimoniale, è un danno conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato.
In ogni caso trattandosi di danni conseguenza il riconoscimento della relativa pretesa risarcitoria presuppone anche che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vangano allegati e provati gli elementi costitutivi (Cass civ n
12236/2012).
Ovviamente, in applicazione dei principi generali “che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di dimostrazione, anche presuntiva, ma in ogni caso rigorosa della gravità e della serietà del giudizio e
41 della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazione.
Tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche astratte e ipotetiche”(Cass civ n 21060/2016, n 28989/19).
Nel caso in esame gli attori sono figli della , in tal _1
senso il certificato anagrafico depositato con l'atto di citazione (doc 1).
disoccupato, era convivente con la Parte_2
madre al momento dell'evento.
Si deve concludere che, sussistendo un rapporto parentale stretto, deve ritenersi dimostrato in via presuntiva e in assenza di prova contraria, un pregiudizio non patrimoniale patito dai predetti in esito alla scomparsa della NO , essendo il _1
danno parentale conseguente alla perdita del rapporto parentale dovendo ritenersi provato presuntivamente in caso di rapporto parentale stretto (come nel caso in esame).
Ritenuto dimostrato il danno conseguenza si passerà alla sua quantificazione che dovrà essere compiuta in
42 via equitativa con l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in uso presso questo
Tribunale e coerenti con i principi affermati dalla
Cassazione e tali da consentire una liquidazione equa, uniforme e prevedibile. (Cassazione civile sez. III,
16/12/2022, n.37009).
Al fine di giungere alla quantificazione e definire il legame tra gli attori e la vittima, si deve tenere conto di un aserie di corcostanze che risultano provate: che il solo figlio (disoccupato) conviveva con la Pt_3
madre e che la predetta organizzava cene presso la propria abitazione ospitando gli amici di;
Pt_3
che la figlia ha convissuto con la madre per un Pt_1
certo periodo anche prima del ricovero;
che durante i fine settimana la NO _1
organizzava incontri presso la propria abitazione con i parenti e gli amici.
In tal senso le deposizioni testimoniali di Tes_1
e
[...] Tes_2
Va inoltre precisato che dalle deposizioni e dalle allegazioni non sono emersi particolari sull'assiduità delle frequentazioni dei singoli figli e pare improbabile che tutti i figli partecipassero alle riunioni
43 che la NO, secondo il capo di priva n 15, organizzava ogni fine settimana;
non sono emersi neppure elementi specifici sulla frequentazione della e della famiglia del figlio _1
. Parte_2
Tutto ciò premesso si ritiene di poter determinare il danno parentale degli attori secondo i seguenti criteri:
Parte_2
Il congiunto ha 58 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari del CALCOLO CP_18
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto:18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 168.173,00.
44 Tenuto conto che dalle prove testimoniali è emerso che la organizzava incontri in famiglia e che i _1
figli partecipavano;
ritenuto che
dall'esame delle prove non emerge con precisione quali figli partecipassero e con quale frequenza, si ritiene di poter determinare il danno in complessivi euro 170.000.
Non si ritiene di riconoscere alcun valore sotto il profilo del danno parentale al certificato medico allegato da del tutto generico quanto Parte_2
alla causa del malessere (peraltro neppure descritto) e in nessun modo connesso all'evento.
Non si ritiene di poter riconoscere un danno in misura maggiore poiché dall'istruttoria non emergono elementi che provano la particolare intensità del rapporto tra il danneggiato e la vittima e che consenta di ritenere che il rapporto fosse di particolare intensità
o qualità rispetto a quello intercorrente tra un genitore ed un figlio adulto e con un proprio nucleo familiare, la cui lesione trova ristoro con l'applicazione dei parametri minimi (aumentati).
45
Parte_3
Il congiunto ha 60 anni, è figlio della vittima ed era convivente
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto:18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 59
IMPORTO del RISARCIMENTO € 230.749,00.
Tenuto conto che gli unici elementi emersi dall'istruttoria che consentono di tipizzare il rapporto parentale tra e la madre consistono nelle Parte_3
dichiarazioni testimoniali relative a qualche cena organizzata dalla alla presenza di alcuni amici di _1
46 (circostanze non precisate in termini di Pt_3
frequenza); alle occasioni conviviali di ritrovo della famiglia e degli amici (anche in questo caso non è precisato quali figli abbiano partecipato e in quali occasioni) alla circostanza che, nel periodo immediatamente precedente il ricovero, accompagnava la madre Pt_3
per le incombenze quotidiane;
si ritiene di poter determinare il danno complessivo in euro 250.000.
Né del resto le allegazioni relative al grave stato di prostrazione di successivo al decesso Parte_3
della NO possono rilevare in questa sede. _1
Si tratta di allegazioni generiche che, in ogni caso, non hanno trovato riscontro.
I testimoni e hanno riferito di aver avuto Tes_2 Tes_1
conoscenza indiretta della circostanza.
Si deve rilevare che lo stato di prostrazione conseguente al decesso di un parente è risarcito con il riconoscimento del danno parentale e che l'eventuale danno biologico conseguente che la parte dovesse lamentare può essere risarcito previa dimostrazione del pregiudizio.
47 Nel caso in esame non è stata fornita prova e la domanda deve essere accolta nei limiti indicati.
Parte_1
Il congiunto ha 57 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto:18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 168.173,00
Tenuto conto del fatto che la ha convissuto per Pt_1
un qualche periodo con la madre;
che l'ha assistita durante il ricovero;
48 che i testimoni hanno riferito di occasioni di incontro tra i familiari cui partecipavano i figli e gli amici
(seppur non è emerso con chiarezza con quale frequenza tali incontri avvenivano e chi partecipasse); tutto ciò premesso si ritiene di poter quantificare il danno patito dalla in complessivi euro Parte_1
175.000.
Non si ritiene di riconoscere un danno ulteriore in relazione alla documentazione medica attestante un disturbo depressivo maggiore.
Dall'esame dei documenti si evince che il disturbo è insorto all'età di circa 18 anni (al momento dell'evento luttuoso la aveva 40 anni) Parte_1
con la conseguenza che non emerge alcun nesso causale con la scomparsa della madre.
Né del resto dall'esame del certificato o delle deposizioni testimoniali (del tutto generiche sul punto) emerge alcun elemento che porti a ritenere esistente un aggravamento dello stato della NO in esito Pt_1
al decesso della . _1
Si deve precisare che la è seguita dal Pt_1
Dipartimento di salute mentale dal 2010 mentre l'evento si è verificato nel 2005.
49 Per i medesimi motivi si deve ritenere che non sussistono elementi tali da giustificare l'espletamento di un accertamento peritale.
Sulla responsabilità della struttura sanitaria convenuta dagli attori
L' convenuta in Controparte_2
giudizio dagli attori eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'
[...]
. E_3
In particolare, esponeva che l'unico soggetto al quale poteva essere riferita la gestione dell'attività assistenziale svolta nelle Strutture Cliniche fino al 1° luglio 2007, era indiscutibilmente l'
[...]
– costituita con D.R. n. 10 E_3
del 22 luglio 1999 e posta in liquidazione all'atto della costituzione dell' n data 2 luglio 2007. CP_15
Secondo le difese degli attori, all'epoca dei fatti, i sanitari convenuti pacificamente prestavano servizio presso l'azienda , ente privo E_3
di personalità giuridica e mera articolazione dell' Controparte_2
50 L'eccezione proposta dall' è infondata e CP_2
deve essere rigettata.
Come si evince dall'esame del decreto n 10/1999, dei contratti relativi ai convenuti nonché dei CUD depositati da e i Parte_4 Parte_5
predetti all'epoca dei fatti erano dipendenti dell' Parte_7
e venivano retribuiti dall' ,
[...] CP_2
unico soggetto giuridico autonomo.
Rigettata l'eccezione preliminare si passerà all'esame della domanda nel merito.
Richiamati i principi già esposti in tema di qualificazione della responsabilità per il danno patito dalle vittime secondarie, si deve ribadire che la domanda proposta dagli attori per il danno parentale integra la fattispecie della responsabilità extracontrattuale con la conseguenza che la domanda proposta nei confronti dell' Controparte_2
è regolata dall'art 2049 cc.
[...]
Da ciò discende che trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. può dirsi esistente ove ricorra un rapporto di
51 occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cassazione civile sez. III, 22/09/2017,
n.22058).
Nel caso in esame è pacifico che l'evento dannoso si sia verificato nell'ambito delle funzioni dei convenuti ed è stato provato che i predetti erano dipendenti dell' . CP_2
Sussiste dunque il rapporto di occasionalità necessaria di cui all'art 2049 cc e, in assenza di una qualunque prova liberatoria da parte di si Controparte_2
deve concludere è sussistente la responsabilità di quest'ultima e che, per l'effetto la domanda proposta dagli attori deve essere accolta nei limiti sopra indicati.
DANNO IURE HEREDITATIS
Gli attori, nella loro qualità di eredi della , _1
chiedono il risarcimento del danno subito dalla de cuius quale: danno biologico temporaneo danno morale catastrofale
52 danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Va premesso che in tema di responsabilità medica “se
è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che
l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il
danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.” (Cassazione
53 civile sez. III, 30/07/2024, n.21415 Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851),
Come già detto, nel caso in esame, il giudicato penale ha effetto vincolante con riferimento alla declaratoria iuris della responsabilità dei sanitari e di generica condanna al risarcimento del danno ferma restando nel giudizio civile la necessità di accertare l'esistenza e l'entità dei danni lamentati nonché il nesso causale.
Essendo intervenuto il decesso della agli eredi _1
può essere riconosciuto solo il danno biologico differenziale e il danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della morte e spettava ai predetti provare l'an e il quantum del pregiudizio lamentato.
Tale prova non è stata fornita.
Quanto al danno biologico differenziale alcun elemento può essere dedotto dall'esame delle sentenze rese nei giudizi penali né dall'esame della relazione peritale depositata nei procedimenti detti.
Né del resto alcun elemento in tal senso si ricava dall'esame delle deposizioni testimoniali.
I testimoni e si sono limitati a riferire che, Tes_1 Tes_2
durante il ricovero, la NO lamentava nausea e _1
54 dolori, mentre non risulta che la stessa percepisse la anticipazione della morte.
Orbene dall'esame della perizia posta a base delle sentenze penali si evince che al momento del primo ricovero il 25 gennaio 2005 la NO presentava _1
“da alcuni giorni malessere generale, algie alla deambulazione…”; la paziente veniva trasferita presso la clinica urologica il 1.3.2005 dove veniva sottoposta ad intervento al rene sinistro il 3.3.2005; la consulenza nefrologica effettuata il 9 marzo evidenziava “una condizione di insufficienza renale avanzata, probabilmente da porre in relazione ad un danno instauratori nel tempo a causa dell'ostruzione ureterale e l'idronefrosi bilaterale”; dal 15 marzo (secondo i rilievi dei periti) la _1
lamentava nausea e vomito dovuti a colecistite cronica litiasica che viene trattata con terapia antibatterica in data 1 aprile una consulenza internistica trovava la paziente in condizioni generali scadute e poco reattiva anche se orientata nel tempo e nello spazio, mentre nella cartella clinica le condizioni venivano descritte stabili e discrete;
55 il 2 aprile la paziente risultava apiretica e presentava nausea e malessere generale mentre dal 5 aprile la paziente veniva sottoposta a nutrizione parentale totale;
il 7 presentava un peggioramento delle condizioni generali, risultava disorientata nel tempo e nello spazio e lamentava dolore gastrico;
veniva dunque sottoposta ad intervento, decedendo l'8 aprile.
Tutto ciò premesso si deve ribadire che al fine del riconoscimento del danno biologico differenziale gli attori avrebbero dovuto allegare e provare con esattezza il pregiudizio patito dalla de cuius.
Tale prova non è stata fornita: gli attori si sono limitati ad allegare che la aveva subito una lesione alla _1
salute dal momento dell'illecito (non meglio individuato temporalmente) alla morte.
In realtà il danno differenziale può essere riconosciuto ove si alleghi e dimostri che il de cuius ha subito un peggioramento delle condizioni in conseguenza del comportamento dei sanitari.
56 Nel caso in esame la allegazione è generica, e i testimoni si sono limitati a riferire che la NO _1
lamentava nausea e malessere.
Né del resto è possibile ritenere provato il danno differenziale dal semplice esame della perizia e ciò perché dall'esame dei documenti emerge che le condizioni della al momento del ricovero erano _1
gravemente compromesse.
Le allegazioni degli attori su quale sia stato il peggioramento della ascrivibile alla negligenza _1
medica sono generiche, ed inoltre i periti nelle loro conclusioni, pur ritenendo che i sanitari avevano omesso una diagnosi tempestiva delle cause dell'anemizzazione hanno anche dichiarato che ciò avrebbe consentito di intervenire prima rispetto all'intervento del 5.4.2005, e cioè prima che le condizioni della paziente si aggravassero, precisano però che “è difficile esprimere giudizi percentualistici in quanto quadri simili a quello in esame non risultano statisticamente riportati in letteratura “in altri termini i periti non sono stati in grado di accertare che, se l'anemia fosse stata adeguatamente indagata e trattata ciò avrebbe portato ad un intervento con esito positivo.
57 Non emerge dagli atti quale sia stato il peggioramento delle condizioni di ricovero né (con riferimento alla nausea e al malessere) per quanto tempo è durato.
Da ciò discende che il danno biologico differenziale patito dalla non è stato provato e che non _1
esistevano elementi che consentissero di disporre una consulenza medica volta ad accertare il pregiudizio.
La domanda deve essere respinta sul punto
Quanto al danno morale catastrofale.
Come già detto il danno morale catastrofale può essere riconosciuto ove si alleghi e dimostri che il de cuius aveva la lucida consapevolezza della anticipazione della morte, e può essere riconosciuto a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita.
Nulla è stato dedotto o provato.
Il testimone ha genericamente riferito che la Tes_1
NO era lucida ma non aveva mai manifestato paura o consapevolezza di dover morire, il testimone ha genericamente riferito che durante il ricovero Tes_2
la NO era lucida.
Nulla emerge in ordine alla consapevolezza della _1
circa la sua morte prematura.
58 Si deve concludere che la domanda è infondata anche sotto questo profilo.
Perdita di chance di sopravvivenza
Infine sulla perdita di chance si richiama la pronuncia già citata secondo cui “se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza,
qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il
59 danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.” (Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, n.21415 Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851),
Poiché nel caso in esame il giudicato penale ha accertato che l'operato dei medici ha determinato il decesso e che dunque non vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, si deve concludere che il danno da perdita di chance non può essere riconosciuto.
***
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda può essere accolta parzialmente e può essere riconosciuto il solo danno parentale come di seguito indicato:
euro 170.000 Parte_2
euro 250.000 Parte_3
euro 175.000. Parte_1
Considerato che e Parte_2 Parte_1
hanno già ottenuto il pagamento di euro 150.000 e che ha ricevuto il pagamento di euro Parte_3
60 160.000 il danno dovrà essere risarcito nella minor misura tra il danno riconosciuto e la somma già percepita rivalutata all'attualità.
La somma così ottenuta dovrà essere devalutata al momento della domanda e via via rivalutata secondo gli indici Istat.
I convenuti dovranno essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle somme dette in favore degli attori.
Sulle domande di manleva proposte dai convenuti.
chiedeva di essere manlevato CP_1
dall' e da in Controparte_2 CP_4
caso di accoglimento della domanda degli attori chiedeva di essere manlevato da Parte_5
e da . CP_4 Controparte_3
e chiedevano di essere manlevati CP_11 Pt_4
dall' Controparte_2
Quanto alla domanda proposta dai convenuti nei confronti dell' CP_2
61 I convenuti sostenevano che quest'ultima era tenuta a tenere indenne i propri dipendenti in forza dell'art
1228 cc.
Va osservato in primo luogo che i convenuti, pur chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità dell' , non hanno proposto espressa domanda CP_2
nei suoi confronti né hanno provveduto alla chiamata in causa.
In ogni caso la domanda è infondata sul punto.
Va premesso che, nel caso in esame, è stato riconosciuto il solo danno parentale subito dagli attori e va ribadito che la fattispecie deve essere qualificata come responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che l'art 1228 non può essere invocato.
E infatti la norma detta prevede la responsabilità della struttura in caso di inadempimento dei medici ove la casa di cura si sia avvalsa della loro opera, non può trovare applicazione in caso di responsabilità extracontrattuale.
In ogni caso si deve osservare che l'art 1228 cc non prevede la manleva in favore dei dipendenti ma una responsabilità diretta del datore di lavoro.
La domanda non può essere accolta.
62 Quanto alla domanda di manleva proposta da
nei confronti di CP_1 CP_4
La società di assicurazione si difende eccependo l'inoperatività della polizza stipulata con il Dott CP_1
allegando che si tratta di una polizza “a secondo rischio” poiché opera “in eccedenza
Alle somme garantite dalla precedente polizza”.
Osserva che, essendo la struttura sanitaria assicurata all'epoca del sinistro, la polizza di secondo rischio doveva ritenersi non operante.
In subordine osservava che la domanda di manleva poteva essere accolta nei limiti del massimale assicurato e cioè euro 500.000.
Infine, chiedeva che, in caso di accoglimento, trovasse applicazione il c.d. “vincolo di solidarietà”, a mente del quale nell'ipotesi di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
63 Sulla polizza di secondo grado si osserva che l'art 1.1 delle condizioni generali di contratto prevede che “se contemporaneamente alla presente esiste altra copertura assicurativa, la garanzia opera in eccedenza alle somme garantite dalla precedente polizza”.
Pacifico che è titolare di una sola polizza e che CP_1
l'esistenza del contratto di assicurazione stipulato dall' è del tutto irrilevante nel caso in esame CP_2
(essendo riferito ad altro soggetto), l'eccezione proposta da deve essere respinta. CP_4
Considerato inoltre che è stata accertata la diretta responsabilità del si deve concludere che anche CP_1
la clausola relativa al vincolo di solidarietà non trova applicazione dovrà essere condannata a CP_4
manlevare per l'intera somma che questi CP_1
pagherà.
Quanto alla domanda proposta da nei CP_11
confronti di CP_4
eccepiva la prescrizione del diritto per CP_4
decorso del termine annuale di cui all'art 2952 co 2 cc poiché, nonostante fosse stato costituito in CP_11
64 mora il 20.6.2008, non ne aveva dato tempestiva notizia alla compagnia.
Sul punto si richiama il seguente principio “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c. Occorre, inoltre, riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede, che presiede all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, le diverse modalità di avviso, in concreto adottate dall'assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine a realizzare
lo scopo della norma.” Cassazione civile sez. III,
28/11/2007, n.24733
65 In totale assenza di allegazioni o prova circa il dolo o la colpa dell'assicurato, l'eccezione deve essere respinta. eccepiva inoltre l'inoperatività della polizza CP_4
in quanto a secondo rischio “ad altra personale o sottoscritta da enti ospedalieri per conto del socio”.
Osservava che la struttura sanitaria dove CP_11
prestava la propria opera era assicurata e concludeva che la polizza intervenuta con il dott non era CP_11
operativa.
Dall'esame della scheda di adesione si evince che la presenza di altro contratto di assicurazione personale o sottoscritto dall'azienda da cui dipendono i sanitari comporta che la polizza di seconda rischio opera in eccedenza rispetto alle somme garantite dalle polizze primo rischio.
La polizza dovrà dunque ritenersi valida ed CP_4
efficace e operante nei limiti detti.
Quanto alla domanda proposta da contro CP_11
Zurich Instance Plc Rappresentanza Generale per
l'Italia
66 eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata CP_3
con trattandosi di polizza secondo rischio CP_11
rispetto a quella stipulata dall'Università; eccepiva che in forza della clausola claim made
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di durata della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'assicurato stesso prima della stipulazione della polizza”.
“Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza”.
Sulla polizza di secondo rischio si rileva che dall'esame delle condizioni generali di contratto emerge che la clausola “polizza preesistenti” prevede :
“in caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria la presente polizza opererà in secondo rischio in eccedenza rispetto ai massimali
67 prestati dalle altre assicurazioni o sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza”
Considerato che non allega né prova che la CP_3
polizza in essere con Università degli studi è preesistente quella intervenuta con , si deve CP_3
concludere che l'eccezione non può essere accolta.
Sulla clausola claims made
Come si deprende dall'esame dei documenti in atti il dott ha ricevuto la richiesta di pagamento da CP_11
parte dello studio nel giugno 2008 e dunque in Pt_8
piena vigenza del contratto di assicurazione che scadeva il 25.10.2009.
Per l'effetto la domanda di manleva deve essere accolta e dovrà tenere indenne per i CP_3 CP_11
pagamenti che questi effettuerà, nei limiti del massimale di polizza.
***
In accoglimento parziale della domanda degli attori,
accertata la responsabilità dei convenuti, condanna i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle somme così determinate: danno parentale
68 euro 170.000 Parte_2
euro 250.000 Parte_3
euro 175.000. Parte_1
Considerato che e Parte_2 Parte_1
hanno già ottenuto il pagamento di euro 150.000 e che ha ricevuto il pagamento di euro Parte_3
160.000 il danno dovrà essere risarcito nella minor misura tra il danno riconosciuto e la somma già percepita rivalutata all'attualità.
La somma così ottenuta dovrà essere devalutata al momento della domanda e via via rivalutata secondo gli indici Istat.
Non è stato allegato né provato alcunchè in ordine all'ulteriore danno da risarcire con gli interessi compensativi, per l'effetto gli interessi non potranno essere riconosciuti (Cassazione civile sez. III,
10/03/2025, n.6351).
Rigettate le domande dei convenuti nei confronti dell' , condanna a tenere indenne CP_2 CP_4
e (nei limiti di cui alla polizza), CP_11 CP_1
condanna a tenere indenne CP_3 CP_11
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
69
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
In accoglimento parziale della domanda degli attori, accertata la responsabilità dei convenuti, condanna i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle somme così determinate: danno parentale euro 170.000 Parte_2
euro 250.000 Parte_3
euro 175.000. Parte_1
Considerato che e Parte_2 Parte_1
hanno già ottenuto il pagamento di euro 150.000 e che ha ricevuto il pagamento di euro Parte_3
160.000 il danno dovrà essere risarcito nella minor misura tra il danno riconosciuto e la somma già percepita rivalutata all'attualità.
La somma così ottenuta dovrà essere devalutata al momento della domanda e via via rivalutata secondo gli indici Istat.
70 Non è stato allegato né provato alcunchè in ordine all'ulteriore danno da compensare con gli interessi compensativi, per l'effetto gli interessi non potranno essere riconosciuti (Cassazione civile sez. III,
10/03/2025, n.6351).
Rigettate le domande dei convenuti nei confronti dell' , condanna a tenere indenne CP_2 CP_4
e (nei limiti di cui alla polizza), CP_11 CP_1
condanna a tenere indenne CP_3 CP_11
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00 oltre spese Iva e CPA come per legge.
71 In accoglimento della domanda di manleva condanna e a tenere indenne e CP_4 CP_3 CP_1 CP_11
(nei limiti di cui in motivazione).
Condanna a rifondere le spese del giudizio CP_4
in favore di come di seguito indicato CP_1
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000 (valore determinato pro quota)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: €
1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge (per ciascuno dei convenuti).
Liquida le spese della domanda proposta da CP_11
contro nella medesima misura (euro 7616) CP_4
dispone la compensazione in misura di 1/2 stante il parziale accoglimento e pone la restante parte a carico della società di assicurazione.
72 Condanna a rifondere le spese del giudizio in CP_3
favore di come di seguito indicato CP_11
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: €
1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li 25/05/2025.
Il
GIUDICE
Dott.ssa
G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
73