Sentenza 15 dicembre 2017
Massime • 1
Al ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari non si applicano le limitazioni previste per l'impugnazione del pubblico ministero dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n.103, che si riferiscono alla sola ricorribilità delle sentenze di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2017, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2017 |
Testo completo
03037-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12/2017 Presidente - Sent. n. sez. PAOLO ANTONIO BRUNO 1604/2017 GERARDO SABEONE - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.47332/2017 FRANCESCA MORELLI IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE nel procedimento a carico di: GG CH nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 05/09/2017 del TRIBUNALE LIBERTA' di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. VIOLA MESSA, del Foro di Lecce, per CH GG, che ha insistito sulle questioni poste nella memoria depositata e chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv.SUSANNA SPAFFORD, del Foro di Roma, per RO PE, che si è riportata integralmente al contenuto della memoria depositata e ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/9-4/10/2017 il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato l'appello ex art.310 cod.proc.pen. promosso dalla Procura della Repubblica di Lecce avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 4/7/2017, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio formulata nei confronti di IC GI e DR DO ES, entrambi Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Trani. La misura era stata richiesta in relazione ai delitti oggetto di incolpazione provvisoria di di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato ex art.611 cod.pen. (capi A e B), di tentato abuso d'ufficio ex artt. 56 e 623 cod.pen. (capo D) e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico ex artt.56 e 479 cod.pen. (capo E). In estrema sintesi: -con il capo A) era stato contestato agli indagati il delitto di cui agli artt. 110, 611, 61 n.9, cod.pen. per aver, in concorso fra loro e con violazione dei loro doveri di magistrati del pubblico ministero, esercitato minacce e violenze verbali nei confronti di RT AR, legale rappresentante Italtraff s.r.l., interrogato come persona informata sui fatti, al fin di costringerlo a commettere fatti costituenti reato, e in particolare affermare di aver pagato o di essere a conoscenza del pagamento di tangenti a favore di ON MO, comandante della Polizia Municipale di Trani e dirigente dell'ufficio contratti e appalti del Comune di Trani, perché costretto da costui, rappresentandogli di aver le prove che fosse un corruttore e minacciandolo pesantemente nel caso non avesse confermato tali circostanza;
- con il capo B) era stata contestata analoga condotta e lo stesso titolo di reato per analoghe pressioni esercitate nello stesso contesto nei confronti di ON AR, amministratore di fatto di Italtraff s.r.l.; -con il capo C) [peraltro non oggetto della richiesta di emissione della misura cautelare] era stato contestato agli indagati il delitto di cui agli artt. 110, 610, 61 n.9, cod.pen. per aver, in concorso fra loro e con violazione dei loro doveri di magistrati del pubblico ministero, esercitato minacce e violenze verbali nei confronti di GI NA, già rappresentante di Italtraff, allo stesso fine di indurlo ad accusare ON MO di fatti di concussione;
- con il capo D) era stato contestato agli indagati il delitto di cui agli artt.110, 81,56, 323, cod.pen. per aver, in concorso fra loro e con violazione dei loro doveri di magistrati del pubblico ministero, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad arrecare intenzionalmente ad ON MO un danno ingiusto, consistente nella precostituzione di una accusa di concussione in relazione a un contratto di fornitura di apparecchiature elettroniche, costruita attraverso la formazione di dichiarazioni testimoniali provenienti da AR e AR, pur da loro individuati come corruttori e non già concussi, acquisite in violazione del codice di procedura e con modalità intimidatorie e illecite;
-con il capo E) era stato contestato agli indagati il delitto di cui agli artt. 110, 81,56, 479, ultimo comma, cod.pen. per aver, in concorso fra loro e con violazione dei loro doveri di magistrati del pubblico ministero, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a formare atti fidefacienti ideologicamente falsi, ossia verbali di sommarie informazioni testimoniali provenienti dai citati AR, AR e NA, apparentemente redatti nel rispetto della legge, costituenti documentazione di false accuse di concussione nei confronti di ON MO da parte di soggetti qualificatisi come vittime o come testimoni di dazioni indebite di denaro al pubblico funzionario concessore.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Lecce, svolgendo due motivi per denunciare la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. nonché la violazione della legge processuale ex art.606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen.
2.1. Innanzitutto secondo il ricorrente l'ordinanza si era dilungata a trattare il tema dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ad un reato, quello di cui al capo C) dell'imputazione, per cui non era stata richiesta l'emanazione della misura cautelare.
2.2. In secondo luogo, il Tribunale del Riesame aveva esaminato una questione del tutto ultronea, ossia il tema dei soggetti autori dell'iscrizione del MO nel registro degli indagati per il delitto di concussione. Il deliberato proposito di pregiudicare o aggravare la posizione processuale del MO poteva valere nella prospettiva dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.323 cod.pen. e, indirettamente, per il reato di cui all'art. 611 cod.pen., ma era del tutto indifferente per delitto di falso ideologico in atto pubblico, reato a dolo generico che non presupponeva affatto quel deliberato proposito pregiudizievole. Il Tribunale non aveva risposto ai motivi di appello sul punto e in particolare in ordine ai rilievi circa le carenze dei verbali sintetici, che non davano conto di quanto effettivamente avvenuto nel corso dell'audizione.
2.3. Le argomentazioni circa l'individuazione dei soggetti autori dell'iscrizione nel registro degli indagati del MO erano inconferenti poiché in nessuna parte della ricostruzione accusatoria veniva addebitato agli indagati di aver artatamente iscritto MO per concussione mentre il dato della qualificazione giuridica era assolutamente neutro, stante anche la sua natura non vincolante.
2.4. La peculiare posizione del dott.GI era stata indebitamente ravvisata dal Tribunale con travisamento dei fatti perché GI era titolare di uno dei procedimenti collegati, quello n. 8379/2013 RGNR, era intervenuto perché a conoscenza del complesso investigativo, oltre che in qualità di coordinatore del pool reati contro la P.A. e si era comunque dichiarato pienamente edotto della vicenda.
2.5. Il Tribunale aveva trattato il tema degli elementi a disposizione per la qualificazione giuridica del delitto, opinando che la delineata ipotesi di concussione, e non già di corruzione, fosse all'epoca pienamente giustificata. Se i movimenti di denaro a favore del MO erano compatibili con entrambe le configurazioni, era incomprensibile il fondamento della ravvisata compatibilità fra il «bando sartoriale», che evoca di per sé un preventivo accordo, e l'ipotesi ventilata di concussione per costrizione. Tribunale aveva negato l'esistenza di elementi individualizzanti per delineare una accusa di corruzione a carico dei tre soggetti ascoltati il 5/10/2015: mai' era stato sostenuto che NA fosse fra i soggetti indiziati corruzione;
da tutti gli atti di indagine emergeva con chiarezza il ruolo di ON AR quale amministratore di fatto della Italtraff, come di fatto confermato dall'amministratore di diritto e testa di legno» AR fin dalla sua prima deposizione;
al momento della sua escussione gli investigatori erano consapevoli del ruolo del AR di effettivo amministratore di Italtraff e dovevano quindi porsi il problema della veste in cui sentirlo. In ogni caso, il nucleo della contestazione non attiene solo alla convocazione come persone informate sui fatti di soggetti da escutere quali indagati (AR e AR), ma anche e soprattutto nella modalità di gestione dell'audizione e nel violento tentativo di indurre gli interrogati ad avallare una verità preconfezionata, quella della concussione per costrizione, a cui gli inquirenti non credevano e che tuttavia proponevano al fine di prospettare agli interrogati una soluzione per sottrarsi alle loro responsabilità. l'appellante2.6. Quanto al tema della verbalizzazione delle dichiarazioni, non aveva inteso prospettare il ritardo innegabile nella redazione del verbale sintetico delle dichiarazioni rilasciate il 5/10/2015 da AR, AR e NA, come indice degli intenti fraudolenti dei due Sostituti, ma aveva proposto una diversa questione fondata su elementi di carattere documentale, ossia la consequenzialità temporale tra l'intervento del Ronin Carabinieri di Bari, delegato per le indagini a carico di due magistrati dall'Ufficio di Procura di Lecce, e l'effettivo deposito agli atti del procedimento pendente presso la Procura di Trani delle fonoregistrazioni delle tre audizioni. Tale elemento appariva sintomatico dell'azione dei due indagati sulla scorta di una presunzione di impunità. A tal riguardo, il Tribunale del Riesame aveva del tutto pretermesso l'analisi delle circostanze di fatto desumibili dai dati a disposizione. 4 L'unico verbale effettivamente depositato in atti era quello del NA ed era redatto in modo tutt'altro che riassuntivo, mentre per AR non era stato redatto alcun verbale e quanto al AR il verbale non era stato mai firmato dal AR ed era stato redatto dopo l'intervento del Ronin Carabinieri di Bari. L'osservazione del Tribunale che la decisione di fono-registrare escluderebbe in radice l'elemento soggettivo dei reati contestati significava presupporre erroneamente che il dolo dei delitti di cui agli artt.56 e 611 e 56 e 323 cod.pen. contenga necessariamente in sé la premeditazione del reato.
2.7. La totale assenza di un movente, sottolineata dal Tribunale, era un elemento inconferente, poiché era irrilevante il fatto che i due indagati operassero per il perseguimento di un obiettivo istituzionale, quello della ricerca della prova, non incompatibile con il dolo dei delitti contestati. Infatti costituisce danno ingiusto ai fini della configurabilità dell'abuso di ufficio anche l'aggressione ingiusta del diritto della personalità costituzionalmente tutelato, che può scaturire anche quando tale lesione sia stata provocata dall'esercizio indebito di poteri investigativi. Ai fini del reato deve sussistere il requisito della «doppia ingiustizia», che va verificato valutando in modo autonomo il profilo della illegittimità del mezzo utilizzato rispetto a quello propriamente inerente l'ingiustizia del danno. Nella fattispecie sussistevano sia una condotta illegittima costituita dalla escussione dei dichiaranti in violazione di plurime norme di legge, sia il danno ingiusto quale effetto offensivo della condotta, configurabile quale evento giuridico conseguente alla violazione delle stesse norme trasgredite. Il tutto, in تھا riferimento al confezionamento di una accusa di concussione a carico del MO, più grave di quella documentata dagli esiti investigativi anche perché fondata su di una pluralità di dichiarazioni apparentemente spontanee e ben più forti di una semplice chiamata in correità. dell'elementoIn punto sussistenza soggettivo occorreva rifarsi all'insegnamento di cui alla sentenza n.49538 del 2016 della Corte di Cassazione, secondo la quale era necessaria la conoscenza da parte dell'agente nel momento in cui si attiva contra legem dei presupposti di fatto da cui dipende l'applicazione della norma trasgredita in quanto indefettibile presupposto dell'intenzione di procurare un danno o un vantaggio patrimoniale ingiusti;
nella fattispecie sussisteva evidentemente la consapevolezza degli indagati della contrarietà all'ordinamento giuridico della loro condotta perché dagli elementi acquisiti emergeva che i due magistrati ritenessero più che plausibile l'ipotesi di corruzione a carico del MO, con la conseguente strumentalità dell'accusa di concussione nei suoi confronti, perseguita suggerendo agli interrogati addirittura le parole da utilizzare per accreditarsi come vittime di concussione e ricorrendo 5 a reiterate e pesanti minacce e in un caso pervenendo addirittura ad un approccio fisico con uno degli escussi.
3. Con memoria depositata il 28/11/2017, l'avv.Susanna Spafford, difensore di fiducia di DR DO ES, ha replicato analiticamente al ricorso della Procura della Repubblica di Lecce, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.
4. Con memoria depositata il 5/12/2017 l'avv.Viola Messa, difensore di fiducia di IC GI, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi del comma 1 bis dell'art.608 cod. proc.pen. che non consente al Pubblico Ministero di ricorrere in Cassazione che per violazione di legge nel caso di doppia pronuncia conforme di merito, restando così escluso il ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Inoltre il difensore ha replicato analiticamente al ricorso della Procura della Repubblica di Lecce, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.
5. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con riferimento all'accusa di tentato abuso d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via del tutto preliminare la Corte deve affrontare la questione sollevata dalla difesa di IC GI circa l'inammissibilità del ricorso ai sensi del comma 1 bis dell'art.608 cod. proc.pen., che consente al Pubblico Ministero di ricorrere in Cassazione solo per violazione di legge nel caso di doppia pronuncia conforme di merito.
1.1. Il ricorso della Procura della Repubblica di Lecce denuncia invero anche un error in procedendo, ossia una violazione della legge processuale ex art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. che sfuggirebbe comunque alla restrizione prospettata;
il Procuratore generale ha inoltre osservato che a suo parere il ricorso del Procuratore di Lecce, almeno con riferimento alle doglianze inerenti il reato di tentato abuso di ufficio, ancorché etichettato come volto a denunciare un vizio motivazionale (art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.), prospetterebbe nella sostanza un vizio di violazione della legge penale. La questione proposta è comunque rilevante ai fini della decisione, se non altro con riferimento alla gran parte delle censure di cui al secondo motivo di ricorso. 6 1.2. La pronuncia del Tribunale di Lecce del 5/9/2017-4/10/2017 e, ovviamente, il ricorso sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 23/6/2017, conseguentemente applicabile ratione temporis alla fattispecie processuale.
1.3. L'art.608 cod.proc.pen. novellato dalla legge 103 del 23/6/2017 recita: «1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.
1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606>>. Secondo la difesa del GI, il comma 1-bis sopra citato preclude al pubblico ministero il ricorso per cassazione ex art.311 cod.proc.pen. per vizi logici della motivazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermi il diniego opposto alla richiesta di una misura cautelare, impugnabile quindi solo per violazione di legge (ossia nei casi di cui alle lettere a), b) c) del comma 1 dell'art.606 cod. proc.pen.); in altri termini, la regola restrittiva dell'impugnazione per cassazione del pubblico ministero solo nei casi di violazione di legge varrebbe anche nell'ipotesi di «doppia pronuncia conforme>> in sede cautelare.
1.4. Il Collegio non condivide tale interpretazione. In primo luogo, milita contro la tesi proposta la littera legis. La norma contenuta nel comma 1-bis sopra citato si riferisce testualmente solo ai ricorsi contro le sentenze» (di conferma del proscioglimento disposto in primo grado). In secondo luogo, la regola in questione limita il potere di ricorso per cassazione del procuratore generale presso la corte di appello contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile, enunciata nel primo comma dell'art.608; viceversa, la facoltà di ricorrere ex art.311 cod.proc.pen. é attribuito al «pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura>> (art. 311, comma 1, primo periodo) ovvero al «pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'art.309». In terzo luogo, le norme istitutive del ricorso in sede di legittimità in materia cautelare contengono regole proprie e autonome in tema di legittimazione ad impugnare e contenuto del ricorso, dettate dalla peculiarità proprie dell'intervento cautelare;
oltre alla già citata legittimazione concorrente del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura e del 7 pubblico ministero presso il tribunale del riesame, l'art.311 ammette la possibilità di ricorso immediato per violazione di legge solo in tema di misure coercitive;
è ancora consentita la proposizione di motivi nuovi davanti alla Corte di Cassazione prima dell'inizio della discussione. La norma parallela in tema di misure cautelari reali (art.325) contiene anche una limitazione ai motivi ammissibili di ricorso, ristretti alla sola denuncia delle violazioni di legge. In quarto luogo, anche la ratio della novella del 2017 conferma la conclusione raggiunta sul piano dell'interpretazione letterale e sistematica. La restrizione alla possibilità di impugnazione del pubblico ministero per vizi logici della motivazione nella ricostruzione e valutazione del fatto in caso di cosiddetta «doppia conforme» trova giustificazione, da un lato, nel principio del «favor libertatis», ma, dall'altro e soprattutto, nella solidità e affidabilità di un doppio e conforme scrutinio operato dai giudici del merito in regime di cognizione piena esplicata nella dialettica del contraddittorio, con ampie facoltà per le parti di deduzione e di prova. Tale criterio ispiratore non è affatto automaticamente trasponibile nell'ambito delle pronunce cautelari, ispirate alla logica probabilistica della cognizione sommaria, improntata ai parametri del fumus in tema di gravità indiziaria e del periculum in tema di esigenze cautelari, in cui le parti non sono tenute a riversare tutti gli elementi a proprio favore (solo il pubblico ministero è tenuto a fornire gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato ex art. 309, comma 5, cod. proc.pen.). Inoltre nella sede di riesame la cognizione si estende alle circostanze sopravvenute e il Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o Fo riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati o può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione (art. 309, comma 9, cod. proc.pen.) Secondo il Collegio, quindi, la limitazione di nuovo conio vale solo per la cognizione sul merito e non sulla cautela, governata da regole proprie. L'eccezione preliminare proposta deve quindi essere respinta.
2. Il motivo di ricorso fondato sulla deduzione di un error in procedendo è palesemente inammissibile. Il Tribunale ha affrontato (§ 7.4. dell'ordinanza impugnata) anche il tema della violenza privata ai danni del NA [capo C) di incolpazione provvisoria] ad abundantiam e solo per completezza di discorso, con riferimento ai reati contestati ai capi A) e B) ex art.56 e 611 cod.pen. e a suo 800 parere semmai sussumibili nel paradigma degli artt. 56 e 610 cod.pen. anche nei confronti di AR e AR. In altri termini, il Tribunale ha ipotizzato la riqualificazione del reato contestato ai capi A) e B), per ritenerne in via meramente astratta la potenziale configurabilità ed escluderne comunque motivatamente la rilevanza ai fini della cautela non consentita. Comunque, conclusivamente sul punto,quod abundat non vitiat.
3. E' opportuno premettere che i fatti oggettivi posti a base dell'incolpazione provvisoria formulata nei confronti dei due magistrati del Pubblico Ministero, ontologicamente non contestati e ampiamente documentati dalla fonoregistrazione degli interrogatori, sicuramente integrano numerose violazioni della legge processuale e non sono certamente commendevoli, come il Tribunale di Lecce non ha mancato di stigmatizzare sobriamente, per segnare il proprio dissenso dal modus operandi degli indagati, attribuendo loro l'utilizzo di «espressioni inappropriate e minatorie», modi a tratti un po' rudi e poco ortodossi», «espressioni discutibili», «modi ed espressioni talvolta non commendevoli». Questa Corte tuttavia, al pari dei Giudici del merito che l'hanno preceduta nell'esame della vicenda, non è chiamata a valutare sul piano etico, processuale, deontologico e disciplinare, le condotte dei due indagati, ma semplicemente a delibare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati ipotizzati a loro carico e posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura.
4. Secondo il Collegio, il Tribunale, conformemente al Giudice per le indagini preliminari, ha offerto una risposta completa, articolata e strutturata, organicamente elaborata alle censure proposte dalla Procura appellante.
4.1. In primo luogo, il Tribunale ha assunto che non c'era alcun valido elemento che corroborasse la tesi che i due Sostituti Procuratori agissero deliberatamente per nuocere ad ON MO, dovendosi al contrario ritenere che le loro azioni, pur eterodosse e scorrette dal punto di vista processuale e deontologico, fossero ispirate esclusivamente dall'intento di accertare la verità.
4.2. In secondo luogo, il Tribunale ha attribuito rilievo al fatto che non erano stati né il GI né il ES a disporre l'iscrizione del MO nel registro degli indagati per concussione (e non per corruzione) o a ribadire con qualche specifico atto tale qualificazione del titolo di reato per cui si procedeva, chiarendo al contrario che tale qualificazione giuridica andava ricondotta all'operato di altri magistrati della procura della Repubblica di Trani. Il Tribunale ha anche sottolineato la posizione esterna di GI intervenuto come capo del pool e esperto del cosiddetto «sistema Trani>>.
4.3. Il Tribunale ha sostenuto, poi, che i due Sostituti non disponevano elementi indiziari a sostegno dell'ipotesi di corruzione, tali non potendo ritenersi univocamente né gli anomali flussi finanziari sui conti del MO (compatibili con entrambe le ipotesi di reato), né la cosiddetta sartorialità» del bando per la fornitura di apparecchiature elettroniche elaborato dal MO, cucita» addosso alla soc. Italtraff, ritenuta compatibile anche con l'ipotesi concessiva;
ha inoltre aggiunto che non esistevano elementi indiziari soggettivamente orientati verso i tre (AR, AR e NA) che suffragassero l'ipotesi corruttiva.
4.4. Il Tribunale prende obiettivamente atto del fatto che i due Sostituti Procuratori nel corso degli interrogatori dicevano ai tre interrogati di avere già in mano tutte le prove dei pagamenti di mazzette, spronando così i tre soggetti sentiti a sommarie informazioni testimoniali a collaborare, ma conclude che essi lo facevano «bluffando» clamorosamente per ottenere le prove della responsabilità di MO per concussione, non già perché li pensassero realmente corruttori o loro complici.
4.5. La verbalizzazione delle dichiarazioni dei tre soggetti sentiti a sommarie informazioni testimoniali mediante fonoregistrazioni con redazione di verbali sintetici, poi firmati da uno solo degli indagati, senza l'adozione del metodo di verbalizzazione integrale, secondo il Tribunale, era la miglior riprova della buona fede dei due Pubblici Ministeri, perché il secondo sistema avrebbe consentito di mascherare e occultare molto più efficacemente le pressioni esercitate 4.6. Infine in capo agli indagati mancava totalmente un movente per giustificare le loro azioni intese a nuocere al MO.
4.7. Quanto ai singoli reati ipotizzati, per i reati di cui ai capi A) e B). mancava il dolo specifico di indurre le persone offese a commettere i delitti di calunnia o false informazioni al Pubblico Ministero;
quanto al reato di cui al capo D), tentato abuso d'ufficio, mancava il dolo intenzionale in ordine alla effettiva ratio ispiratrice del comportamento, poiché gli indagati, sia pur con metodi scorretti, avevano agito al solo e unico scopo di accertare la verità; quanto al reato di cui al capo E), tentata falsità ideologica in atto pubblico, la fonoregistrazione integrale evidenziava che nessuno dei tre interrogati aveva corroborato la tesi accusatoria della concussione. 10 5. Secondo il Procuratore ricorrente, le argomentazioni circa l'individuazione dei soggetti autori dell'iscrizione nel registro degli indagati del MO erano inconferenti poiché in nessuna parte della ricostruzione accusatoria veniva addebitato agli indagati di aver artatamente iscritto MO per concussione mentre il dato della qualificazione giuridica era assolutamente neutro, stante anche la sua natura non vincolante. Il Procuratore ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale del Riesame aveva esaminato il tema superfluo dei soggetti autori dell'iscrizione del MO nel registro degli indagati per il delitto di concussione e assume che il deliberato proposito di pregiudicare o aggravare la posizione processuale del MO poteva valere nella prospettiva dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.323 cod.pen. e, indirettamente, per il reato di cui all'art.611 cod.pen., ma era del tutto indifferente per il delitto di falso ideologico in atto pubblico, reato a dolo generico che non presupponeva affatto quel deliberato proposito pregiudizievole. Il ricorrente lamenta la mancata risposta ai motivi di appello sul punto, in particolare in ordine ai rilievi circa le carenze da cui erano affetti i verbali sintetici, che non davano conto di quanto effettivamente avvenuto nel corso dell'audizione.
5.1. Il Tribunale ha trattato l'argomento della paternità dell'atto di iscrizione del MO nel registro degli indagati, indubbiamente rilevante ai fini della complessiva integrazione del quadro indiziario in rapporto a un tema d'accusa fo imperniato su di una strategia oggettivamente persecutoria dei due Sostituti volta a «incastrare»il MO;
in quesao cornice, il fatto che a qualificare la contestazione al MO in termini di concussione siano stati altri magistrati della Procura di Trani certamente indebolisce significativamente il teorema accusatorio.
5.2. Il Procuratore ricorrente implicitamente riconosce la validità del ragionamento, ma cerca di prescinderne in relazione ad uno specifico reato contestato ai due indagati, quello di tentato falso ideologico in atto pubblico, caratterizzato dal solo dolo generico.
5.3. La giurisprudenza di questa Corte non è univoca sull'ammissibilità astratta del reato di tentato falso ideologico da parte del pubblico ufficiale. I casi esaminati dalla giurisprudenza attengono peraltro a fattispecie molto diverse da quella in esame e perlopiù ad ipotesi di firma in bianco dell'atto poi non completato. E' stato così qualificato come tentativo di falsità ideologica il comportamento del pubblico ufficiale che firmi in bianco un'attestazione, delegando altri al riempimento del relativo modulo, qualora siffatto riempimento 11 non abbia avuto luogo (Sez. 6, n. 4169 del 13/02/1995, Ciccarone ed altro, Rv. 201259). Viceversa non è stato ritenuto riconducibile allo schema tipico della falsità ideologica il comportamento di dipendenti pubblici consistente nella apposizione del timbro dell'ufficio, con data e numero progressivo, su moduli in bianco di domande di voltura catastale firmate da professionisti roganti, moduli di cui detti dipendenti abbiano fatto scorta per provvedere alla loro attività di agenzia di fatto», riempendoli di volta in volta a seconda delle esigenze. Tale comportamento non integra neppure la figura del tentativo stante l'assoluta incompletezza del documento, e quindi la sua inidoneità attuale a fare pubblica fede di alcunché; difetta, inoltre, la direzione inequivoca della condotta, tale da denotare oggettivamente un'attitudine dei singoli moduli a realizzare un falso individuato. (Sez. 6, n. 13939 del 16/11/1999, Iolio V e altri, Rv. 215435). In termini più generali, è stato sostenuto che il reato di falso ideologico postula che il documento, attestante l' immutatio veri, sia perfetto nel suo tenore letterale, giuridico e nella sua funzione probatoria. Un atto incompleto, firmato in bianco o non contenente tutte le indicazioni richieste per produrre effetti giuridici, necessarie ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, è privo di contenuto, del cosiddetto tenore di documento e non è suscettibile di apprezzamento penale per la non concludente indeterminatezza delle manifestazioni di verità. Venendo in considerazione, peraltro, un reato istantaneo di pericolo, che non ammette un iter criminis, non è configurabile il tentativo neppure nella consegna dell'atto da parte del pubblico ufficiale al privato, in quanto la possibilità di agevole completamento è un'evenienza di consumazione che non serve a rendere penalmente rilevanti, sub specie di falso, gli atti preparatori anteriori, semmai apprezzabili penalmente sotto differenti profili. (Sez. 5, n. 4132 del 09/09/1996 - dep. 1997, P.G. in proc. Rebuzzini, Rv. 206564).
5.4. Tali fattispecie (tutte inerenti la precostituzione di documento firmato in bianco dal pubblico ufficiale e affidato al privato per il suo falso completamento) sono molto differenti da quella proposta dalla Procura ricorrente che pretende di ravvisare il falso ideologico, tentato e non consumato, in riferimento alle false dichiarazioni accusatorie di concussione che i due Sostituti Procuratori di Trani avrebbero tentato, con blandizie, minacce o intimidazioni, di ottenere dai soggetti escussi. Al proposito la Corte condivide l'assunto della difesa del GI, secondo la quale il falso in questione sarebbe comunque astrattamente ipotizzabile solo a fronte di una manipolazione del contenuto estrinseco delle dichiarazioni effettivamente rese, ma non in relazione al contenuto intrinseco di quanto dichiarato, ancorché in ipotesi frutto di pressioni e intimidazioni, che potrebbero 12 tuttalpiù integrare altre figure di reato, ma non già il predetto delitto contro la pubblica fede. Non concreterebbe cioè il reato di falso ideologico in atto pubblico da parte del pubblico ufficiale il verbale di sommarie informazioni testimoniali in cui un soggetto, in qualche modo indebitamente indotto, accusa falsamente un altro soggetto di un reato, se le dichiarazioni accusatorie sono state effettivamente da lui rese e con quel contenuto.
6. Il ricorrente sostiene che la peculiare posizione del dott. GI era stata indebitamente ravvisata dal Tribunale con travisamento dei fatti perché egli era titolare di uno dei procedimenti collegati, quello n. 8379/2013 RGNR, era intervenuto perché a conoscenza del complesso investigativo, oltre che in qualità di coordinatore del pool reati contro la P.A. e si era comunque dichiarato pienamente edotto della vicenda. Il Tribunale, lungi dal contestare o contraddire quanto evidenziato dal ricorrente, ha semplicemente puntualizzato che sia in data anteriore, sia posteriore al giorno dei tre interrogatori (5/10/2015) il dott.GI, non assegnatario del procedimento 1643/2015 ed estraneo all'atto di qualificazione giuridica del reato per cui si procedeva o anche solo della sua conferma in termini conservativi, non aveva compiuto alcun atto di indagine.
7. Il ricorrente dedica alcune riflessioni critiche al tema, indubbiamente centrale, della correttezza della qualificazione giuridica del reato per cui si procedeva in termini di concussione e ricorda che il Tribunale aveva trattato il tema degli elementi a disposizione per la qualificazione giuridica del delitto, opinando che la delineata ipotesi di concussione, e non già di corruzione, fosse all'epoca pienamente giustificata.
7.1. Secondo il ricorrente, se i movimenti di denaro a favore del MO potevano apparire compatibili con entrambe le configurazioni, era incomprensibile il fondamento della ravvisata compatibilità fra il «bando sartoriale», che evocava di per sé un preventivo accordo, e l'ipotesi ventilata di concussione per costrizione. Il Tribunale aveva inoltre negato l'esistenza di elementi individualizzanti per delineare una accusa di corruzione a carico dei tre soggetti ascoltati il 5/10/2015: mai era stato sostenuto che NA fosse fra i soggetti indiziati corruzione;
da tutti gli atti di indagine emergeva con chiarezza il ruolo di ON AR quale amministratore di fatto della Italtraff, come di fatto confermato dall'amministratore di diritto e «testa di legno» AR fin dalla sua prima deposizione;
al momento della sua escussione gli investigatori erano 13 consapevoli del ruolo del AR di effettivo amministratore di Italtraff e dovevano quindi porsi il problema della veste in cui sentirlo.
7.2. La censura non deduce un vizio logico manifesto della motivazione dell'ordinanza impugnata, a cui si limita a contrapporre una ricostruzione alternativa circa la disponibilità da parte dei due indagati di validi elementi per sospettare un accordo corruttivo tra MO e la direzione di Italtraff;
così il ricorrente rifiuta la diversa impostazione seguita prima dal Giudice per le indagini preliminari e poi dal Tribunale, secondo la quale i due indagati non possedevano alcun concreto elemento a carico dei tre interrogati per sostenere che l'affidamento dell'appalto a Italtraff fosse il frutto di un accordo corruttivo e si erano indotti a «bluffare», fingendo tatticamente di possedere elementi probatori al fine di suggestionare i testi perché rivelassero quanto sospettavano che fosse a loro conoscenza sul conto del MO.
7.3. In punto requisito della «serietà indiziaria» (gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto sottoposto a misura cautelare) il grado di serietà e concludenza della prova del fatto, richiesto quale presupposto della misura cautelare è diverso e minore di quello necessario per la condanna, che richiede il superamento della soglia del ragionevole dubbio (art.533, comma 1, cod.proc.pen.) e in tema di prova indiziaria esige che gli indizi a carico siano non solo gravi, ma anche precisi e concordanti (art.192, comma 2, cod. proc.pen.). Non a caso l'art. 273, comma 1 bis, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sancisce l'applicabilità oltre che degli artt. 195, comma 7, 203 e 271 dei soli commi 3 e 4 dell'art. 192, escludendo intenzionalmente quella del comma 2 dello stesso articolo. Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è pertanto sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari «gravi indizi di colpevolezza» non corrispondono agli «indizi» intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963). Specificamente in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto 14 che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o a negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie;
di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa da questo Collegio, è ferma nel ritenere che la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;
non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178;Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
7.4. Il ricorrente aggiunge che in ogni caso, il nucleo della contestazione non atteneva solo alla convocazione come persone informate sui fatti di soggetti da escutere quali indagati (AR e AR), ma anche e soprattutto alla modalità di gestione dell'audizione e al violento tentativo di indurre gli interrogati ad avallare una verità preconfezionata, quella della concussione per costrizione, a cui gli inquirenti non credevano e che tuttavia proponevano al fine di prospettare agli interrogati una soluzione per sottrarsi alle loro responsabilità. Le scorrette modalità di gestione dell'audizione sono state ritenute valutabili su altri piani diversi da quello penale;
il fatto che i due indagati non credessero all'ipotesi di concussione per costrizione è mera affermazione autoreferenziale del ricorrente, priva di concrete basi, in contrasto con la diversa opinione espressa dal Tribunale, motivata in modo coerente e non 15 manifestamente illogico;
infine il ricorrente, ancora una volta, trascura lo sfondo ricostruttivo elaborato dai giudici del merito, che attribuisce ai due indagati un bluff tattico piuttosto che la convinzione reale della commissione di reati specifici da parte dei tre interrogati.
8. In ordine al tema della verbalizzazione delle dichiarazioni, il ricorrente Procuratore puntualizza di non aver inteso prospettare con l'appello il ritardo innegabile nella redazione del verbale sintetico delle dichiarazioni rilasciate il 5/10/2015 da AR, AR e NA, come indice degli intenti fraudolenti dei due Sostituti;
ricorda piuttosto di aver proposto una diversa questione fondata su elementi di carattere documentale, ossia la consequenzialità temporale tra l'intervento del Ronin Carabinieri di Bari, delegato per le indagini a carico dei due magistrati dall'Ufficio di Procura di Lecce, e l'effettivo deposito agli atti del procedimento pendente presso la Procura di Trani delle fonoregistrazioni delle tre audizioni. Tale elemento appariva sintomatico dell'azione dei due indagati sulla scorta di una presunzione di impunità. A tal riguardo, il Tribunale del Riesame aveva del tutto pretermesso l'analisi delle circostanze di fatto desumibili dai dati a disposizione. L'unico verbale effettivamente depositato in atti era quello del NA ed era redatto in modo tutt'altro che riassuntivo, mentre per AR non era stato redatto alcun verbale e quanto al AR il verbale non era stato mai firmato dal AR ed era stato redatto dopo l'intervento del Ronin CC di Bari. L'osservazione del Tribunale che la decisione di fono-registrare escluderebbe in radice l'elemento soggettivo dei reati contestati comportava l'erronea affermazione che il dolo dei delitti di cui agli artt. 56 e 611 e 56 e 323 cod.pen. contenesse necessariamente in sé la premeditazione del reato. Il Tribunale ha puntualmente e correttamente risposto alla doglianza nella prospettiva di un falso ideologico attinente alla falsificazione del contenuto effettivo delle dichiarazioni rese dai tre interrogati e al contesto dell'interrogatorio a cui essi erano stati sottoposti, inclusivo delle pressioni e intimidazioni esercitate nei loro confronti, fedelmente riportate nelle fonoregistrazioni e relative trascrizioni. Non vi è stata effettivamente una specifica risposta del Tribunale del Riesame alla diversa prospettazione di (tentato) falso ideologico attinente alla falsificazione del contenuto ideologico delle dichiarazioni rese dai tre interrogati, su cui peraltro la tesi accusatoria non regge per le ragioni di diritto esposte al precedente § 5.4. 16 9. Secondo il Procuratore ricorrente, la totale assenza di un movente, sottolineata dal Tribunale, era un elemento inconferente, poiché era irrilevante il fatto che i due indagati operassero per il perseguimento di un obiettivo istituzionale, quello della ricerca della prova, non incompatibile con il dolo dei delitti contestati. Il ricorrente sostiene che costituisce danno ingiusto ai fini della configurabilità dell'abuso di ufficio ex art.323 cod.pen. anche l'aggressione ingiusta del diritto della personalità costituzionalmente tutelato, che può verificarsi anche quando tale lesione sia stata provocata dall'esercizio indebito di poteri investigativi;
ai fini del reato deve sussistere il requisito della doppia ingiustizia», che va accertato, valutando in modo autonomo il profilo della illegittimità del mezzo utilizzato rispetto a quello propriamente inerente l'ingiustizia del danno. Nella fattispecie sussistevano sia una condotta illegittima costituita dalla escussione dei dichiaranti in violazione di plurime norme di legge, sia il danno ingiusto quale effetto offensivo della condotta, configurabile quale evento giuridico conseguente alla violazione delle stesse norme trasgredite. Gli indagati miravano al confezionamento di una accusa di concussione a carico del MO, più grave di quella documentata dagli esiti investigativi, anche perché fondata su di una pluralità di dichiarazioni apparentemente spontanee e ben più forti di una semplice chiamata in correità. In punto sussistenza dell'elemento soggettivo, il Procuratore di Lecce richiama l'insegnamento di cui alla sentenza n.49538 del 2016 della Corte di Cassazione, secondo la quale era necessaria la conoscenza da parte dell'agente nel momento in cui si era attivato contra legem dei presupposti di fatto da cui dipendeva l'applicazione della norma trasgredita in quanto indefettibile presupposto dell'intenzione di procurare un danno o un vantaggio patrimoniale ingiusti;
nella fattispecie sussisteva evidentemente la consapevolezza degli indagati della contrarietà all'ordinamento giuridico della loro condotta perché dagli elementi acquisiti emergeva che i due magistrati ritenessero più che plausibile l'ipotesi di corruzione a carico del MO, con la conseguente strumentalità dell'accusa di concussione nei suoi confronti, perseguita suggerendo agli interrogati addirittura le parole da utilizzare per accreditarsi come vittime di concussione e ricorrendo a reiterate e pesanti minacce e in un caso pervenendo addirittura ad un approccio fisico con uno degli escussi.
9.1. La complessa censura, tutta gravitante intorno al delitto di tentato abuso d'ufficio, sconta due ostacoli insuperabili che non le consentono di infrangere l'apparato motivazionale della pronuncia impugnata.
9.2. Da un lato, il ricorrente ripropone la sua ricostruzione alternativa circa la plausibilità dell'ipotesi di corruzione a carico del MO e la conseguente 17 strumentalità dell'accusa di concussione nei suoi confronti, in difetto di adeguati elementi per dimostrare l'illogicità manifesta della contraria motivazione adottata dai Giudici leccesi.
9.3. D'altro canto, la tesi proposta dal ricorrente non tiene conto della necessità del dolo intenzionale circa l'ingiusto pregiudizio arrecato per la configurazione del reato di abuso d'ufficio, nella specifica sotto-configurazione della violazione di norme legali o regolamentari nell'esercizio della pubblica funzione intenzionalmente rivolte ad arrecare ad altri un danno ingiusto. La giurisprudenza del tutto consolidata esclude pertanto che l'evento del reato di abuso di ufficio possa essere imputato a titolo di dolo eventuale: infatti nel delitto d'abuso d'ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto che l'evento sia voluto dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, onde deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell'intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l'agente si sia proposto il raggiungimento d'altro fine, pur apprezzabile sotto il profilo collettivo (Sez. 6, n. 33844 del 27/06/2008, P.M. in proc. Rosi e altri, Rv. 240757; Sez. 6, n. 21091 del 24/02/2004, P.C.in proc. Percoco e altri, Rv. 228811). La prova del predetto dolo intenzionale deve essere ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento non iure osservato dall'agente (come, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento, il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto danneggiato dal provvedimento), che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice del comportamento dell'agente, senza che al riguardo possa rilevare la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente. (Sez. 2, n. 23019 del 05/05/2015, Adamo, Rv. 264280; Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014 - dep. 2015, De Felicis ed altro, Rv. 262950; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri, Rv. 255368); il dolo intenzionale, che non è escluso dalla finalità pubblica perseguita dall'agente, non sussiste quando il soddisfacimento degli interessi pubblici prevalga sugli interessi privati, mentre è integrato qualora il fine pubblico rappresenti una mera occasione o un pretesto per occultare la commissione della condotta illecita (Sez. 3, n. 10810 del 17/01/2014, Altieri e altri, Rv. 258893; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, p.c. in proc. Fabrizio e altro, Rv. 254856). A questi principi si è conformata la pronuncia impugnata escludendo motivatamente l'intenzionale perseguimento da parte dei due Sostituti Procuratori dell'obiettivo di arrecare ad ON MO un danno ingiusto ed opinando che essi avessero agito, indubbiamente in modo scorretto, al fine di 18 acquisire le prove della commissione di un reato e quindi con finalità di carattere pubblico.
9.5. Il Procuratore ricorrente richiama i principi espressi nella sentenza Genchi» ed assume che ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio per violazione di legge o di regolamento, qualora il danno ingiusto costituisca l'effetto sostanziale della predetta violazione, l'elemento soggettivo non può configurarsi come dolo eventuale, essendo necessario che l'agente, nel momento in cui si attiva contra legem, abbia la consapevolezza dell'esistenza dei presupposti di fatto da cui dipende l'applicazione della norma trasgredita, in quanto la situazione di dubbio sulla correttezza della condotta è incompatibile con l'intenzione di procurare un danno o un vantaggio patrimoniale ingiusto. (Sez. 6, n. 49538 del 22/09/2016, Genchi. P.C. e altri, Rv. 268425). E tuttavia non è sul versante del dolo della condotta del delitto di abuso d'ufficio ma su quello del dolo, necessariamente intenzionale, dell'evento di danno ingiusto che si è concentrata l'attenzione del Tribunale leccese, che ha motivatamente escluso qualsiasi intendimento dei due Sostituti di nuocere al MO piuttosto che di perseguire, con metodi e strumenti non corretti, un fine di giustizia e l'accertamento della verità. La sentenza richiamata si afferma in tanto si può ravvisare la sussistenza dell'intenzionalità del danno ingiusto, in quanto l'agente abbia commesso il fatto nella consapevolezza della contrarietà all'ordinamento giuridico del risultato cui è finalizzata la sua condotta, senza con ciò attribuire rilevanza all'error iuris, posto che le disposizioni legislative disciplinanti l'operato e i doveri delle varie tipologie di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi non hanno natura di norme extrapenali, siccome l'art. 323 c.p., obbligando al rispetto delle leggi e dei regolamenti nell'esercizio del pubblico ufficio, recepisce le regole riguardanti l'attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La sentenza Genchi» afferma altresì che non é in discussione la necessità della conoscenza, da parte dell'agente, nel momento in cui si attiva contra legem, dell'esistenza dei presupposti di fatto da cui dipende l'applicazione della norma trasgredita, in quanto indefettibile presupposto dell'intenzione di procurare un danno o un vantaggio patrimoniale ingiusti. Ed infatti, quando la contrarietà del fatto di danno o di vantaggio ai valori dell'ordinamento giuridico discende dai principi espressi dalla disposizione violata dall'agente con la sua condotta, la situazione di dubbio in ordine all'esistenza dei presupposti fattuali fondanti il dovere giuridico trasgredito diventa logicamente incompatibile con l'intenzione di procurare un danno ingiusto: il dubbio sulla correttezza della condotta si trasferisce sulla «ingiustizia» dell'evento, e, da un punto di vista psicologico prima ancora che normativo, colui che abbia agito nel dubbio se il risultato avuto 19 di mira fosse o non fosse contra ius non può dirsi abbia «intenzionalmente» procurato un danno ingiusto. Il Procuratore ricorrente desume l'intenzionale perseguimento del fine di arrecare un ingiusto pregiudizio (al MO), costituente l'evento del delitto (tentato) ipotizzato, dalla consapevole violazione di norme legali e regolamentari, finendo, da un lato, per sostituire il dolo intenzionale richiesto dalla norma, con il dolo eventuale ravvisabile nell'accettazione psicologica dell'evento, dall'altro per inficiare il proprio ragionamento con un disassamento soggettivo: la violazione delle regole costituenti la condotta del reato è stata infatti posta in essere nei confronti di soggetti (i tre interrogati a sommarie informazioni) diversi dal possibile danneggiato (ossia l'indagato MO), che secondo il costrutto accusatorio i due Sostituti indagati avrebbero cercato di gravare con una accusa preconfezionata più grave e più solida di quella tracciabile in forza degli elementi in loro possesso. Procuratore di Lecce per queste ragioni deve essere 10. Il ricorso del rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 15/12/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo ON Bruno Umberto Luigi Scotti REBEFARE Depositato in Cancelleria Roma, li 2.3 GEN 2018 IL CANOELLENE 2 020