Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 3
In tema di abuso d'ufficio, il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta procuri beni materiali o altro, ma anche quando la stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere. (Fattispecie in cui il vantaggio è stato configurato nell'esonero dal pagamento dell'Ici, in favore di proprietari di terreni, che, nelle more dell'approvazione della convenzione urbanistica per rendere esecutivo il piano di lottizzazione, erano stati assoggettati al più favorevole regime impositivo previsto per i suoli agricoli).
In tema di abuso di ufficio, il dolo intenzionale è configurabile qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia agito con uno scopo diverso da quello consistente nel realizzare, una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei quali questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sé o per altri.
Nel reato di abuso d'ufficio commesso attraverso l'adozione di un atto collegiale, la prova della compartecipazione criminosa, può essere dedotta da uno o più indicatori sintomatici come la macroscopica violazione di legge, la comunanza di interessi tra i soggetti coinvolti, la competenza di ciascuno di essi rispetto all'oggetto della deliberazione, la motivazione dell'atto, la manifestazione o meno di un dissenso e il rapporto con i destinatari del provvedimento, tanto più che, non essendo necessario un preventivo accordo, la volontà di concorrere può essere manifestata mediante qualsiasi comportamento diretto a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione del proposito criminoso, alternativamente o congiuntamente, nella fase ideativa, organizzativa ed esecutiva dell'impresa delittuosa.
Commentari • 8
- 1. 500 sentenze sull'abuso d'ufficiohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. 500 sentenze sull'abuso d'ufficiohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. 500 sentenze sull'abuso d'ufficiohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Art. 323 - Abuso d’ufficiohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di abuso d'ufficio, si è affermato invero che la modifica, introdotta con l'art. 23 DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323, determinando una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità. Pertanto, non può essere ricondotta nel fuoco della disposizione incriminatrice così novellata la violazione di generici …
Leggi di più… - 5. Dai reati di peculato e abuso d’ufficio fino al conio dell’art. 314 bis c.p.: destini incrociatiEmanuele Baldocci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2014, n. 10810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10810 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. GENTILE RI - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 120
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 26336/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RI, nato a [...] il [...];
AS CA NO, nato a [...] il [...];
MA LE, nato a [...] il [...];
UP NC, nato a [...] il [...];
LA OV, nato a [...] il [...];
IO RO IG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16/11/2012 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI RI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di LT RI, ON LE, PP NC e AP OV;
udito per gli imputati l'avv. Vincenzo Comi che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 16 novembre 2012, confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Matera con la quale LT RI, UL CA NO, ON LE, PP NC, CH RO IG e AP OV venivano dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 323 c.p., e, concesse al CH ed al AP le attenuanti generiche, quanto al primo equivalenti alla contestata recidiva, venivano condannati LT RI alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione;
UL CA a quella di anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione;
ON LE e PP NC alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno;
CH RO alla pena di mesi sei di reclusione e AP OV a quella di mesi quattro di reclusione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiarati interdetti dai pubblici uffici, per una durata pari alla pena inflitta, quanto ad LT e UL, e per quella di anni uno, quanto agli altri, la pena veniva infine condizionalmente sospesa per il UL, il ON, il PP, il CH ed il AP.
Agli imputati si contestava (artt. 110, 117 e 323 c.p.) di aver - in concorso e di concerto tra loro, LT nella qualità di sindaco del comune di Scanzano Jonico, UL, PP e ON nella qualità di componenti la giunta municipale, CH nella qualità di capo settore tecnico e AP nella qualità di responsabile del settore gestione risorse finanziarie - adottato in violazione di legge la deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 25 maggio 2006 (due giorni prima delle consultazioni elettorali amministrative), con la quale intenzionalmente arrecavano un ingiusto vantaggio patrimoniale ad AR NI, RD IA, OL CO, BR NI MA e NT NC, che concorrevano nel reato nella qualità di beneficiari. In particolare, con la deliberazione n. 67 del 25 maggio 2006, essi deliberavano di considerare i terreni ricadenti nel foglio n. 59, particelle 149, 171 (di proprietà di AR NI), particella 152 (di proprietà di RD IA e OL CO), particella 154 (di proprietà di BR NI RI) e particella 158 (di proprietà di NT NC) non soggetti a tassazione I.C.I. come aree fabbricabili ma come terreni agricoli, nelle more di autorizzazione della convenzione urbanistica, in quanto, pur ricadendo in zone soggette a lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, approvata dal comune, non era stata ancora stipulata la convenzione per rendere esecutivo il piano di lottizzazione, che vanificava di fatto le possibilità edificatorie, disponendo nella delibera altresì l'annullamento o rettifica degli avvisi di accertamento I.C.I. eventualmente emessi per tutte le annualità accertate (dal 1981 e invitando l'ARIT s.r.l. alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse), sicché intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale ai proprietari dei terreni che non pagavano l'I.C.I. per terreni edificatori bensì per terreni agricoli, mentre non estendevano tale delibera ad altri terreni siti nello stesso comparto ma di proprietà ELLS (particelle n. 58, 66, 156, 160, 416 e 117), ciò facevano violando il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, che stabilisce che: "ai fini ELapplicazione
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo", tant'è che la deliberazione n. 67 del 25/05/2006 veniva annullata con delibera n. 20 del 14/03/2008 adottata da altra Giunta municipale ed i fatti commettendo in Scanzano Jonico il 25 maggio 2006. La Corte territoriale perveniva alla conferma ELimpugnata decisione di primo grado osservando come la pronuncia del Tribunale avesse, con ampia e corretta motivazione, preso in considerazione, confutandoli, tutti gli argomenti difensivi, giungendo così all'affermazione della responsabilità penale degli imputati, e da questi contrasta in sede di appello, sulla base delle medesime osservazioni che la Corte di merito stimava infondate evidenziando la palese illegittimità della condotta, tradottasi nella chiara violazione di legge, l'insussistenza di dubbi interpretativi circa il governo della specifica questione, l'evidente fine di avvantaggiare indebitamente i privati, ampliando la loro sfera patrimoniale, la chiara presenza del dolo intenzionale desunta dagli indici che la giurisprudenza di legittimità aveva elencato per desumerne la sussistenza.
2. Per l'annullamento della sentenza impugnata, ricorrono per cassazione, a mezzo dei loro difensori di fiducia, l'LT, il UL, il ON, il PP e il CH nonché,
personalmente, il AP.
All'odierna udienza di discussione sono state stralciate le posizioni di UL NO (per irregolare notifica ELavviso al difensore) e di CH RO IG (per mancanza di prova della notifica ELavviso al difensore) con rinvio ad udienza fissa per la trattazione dei relativi ricorsi, mentre per gli altri ricorrenti si è proceduto alla discussione ed alla decisione dei rispettivi ricorsi.
2.1. LT RI e ON LE affidano le doglianze a tre complessi motivi che, diffusamente articolati al pari degli altri, saranno enunciati, in ossequio al disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento della motivazione.
2.1.1. Con il primo motivo deducono la violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 42, 43 e 323 c.p..
Si sostiene la mancanza del dolo intenzionale da parte dei ricorrenti e dunque l'insussistenza ELelemento psicologico sul rilievo che proprio la corretta interpretazione degli indici sintomatici enunciati dalla Corte territoriale, come criteri per l'accertamento del dolo, avrebbero dovuto indurre il giudice d'appello ad un diverso approdo e non a ritenere invece con motivazione illogica e contraddittoria, sfociata nell'erronea interpretazione della legge penale, la configurabilità ELelemento soggettivo in palese mancanza di qualsiasi prova circa il fatto che la condotta dei ricorrenti fosse finalizzata al conseguimento degli eventi richiesti per l'integrazione della fattispecie, con specifico riferimento all'ingiusto profitto patrimoniale, giammai conseguito, per i cinque titolari delle aree.
La legislazione successiva all'adozione della delibera incriminata, le controversie giurisprudenziali, sfociate anche innanzi alla Corte costituzionale circa la nozione di "area fabbricabile", l'assoluta assenza di prova circa il collegamento degli imputati con i presunti beneficiari della delibera costituiscono, ad avviso dei ricorrenti, elementi non valutati dalla Corte del merito ai fini ELesclusione del dolo intenzionale.
2.1.2. Con il secondo motivo deducono la violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione agli artt. 47 e 323 c.p., ed in relazione agli artt. 5, 47 e 323 c.p..
Si assume, anche nuovamente valorizzando, sotto altro profilo, i precedenti rilievi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto, in ogni caso, riconoscere che - in base alle incertezze interpretative, le quali avevano richiesto anche un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite civili - gli imputati, nell'adottare la delibera, lungi dal voler avvantaggiare i privati beneficiari, fossero caduti in errore su legge diversa da quella penale (D.Lgs. n. 504 del 1992) ovvero come un tale errore, avuto riguardo a dette incertezze, fosse da ritenere inevitabile e dunque scusabile.
2.1.3. Con il terzo motivo deducono la violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 323 c.p..
Si rileva come la Corte del merito abbia del tutto contraddittoriamente ritenuto integrato il requisito del vantaggio ingiusto, dapprima, dando corso, ai sensi ELart. 603 c.p.p., ad un accertamento della Guardia di Finanza al fine di verificare se i privati beneficiari avessero o meno pagato l'ICI, per poi ritenere che l'oggetto ELaccertamento fosse un mero dato intrinseco e stimando perciò sufficiente, per l'integrazione del requisito ELingiusto vantaggio, l'ampliamento delle sfere delle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari ELatto.
Così argomentando, la Corte lucana avrebbe omesso, secondo i ricorrenti, di procedere ad una autonoma e necessaria verifica della sussistenza ELevento del reato e ciò proprio in considerazione delle premesse giuridiche da cui essa stessa era partita, ossia che per l'integrazione della fattispecie di reato fosse necessaria la doppia ingiustizia.
Con la conseguenza di aver omesso di considerare che la giunta municipale, se anche agì con palese eccesso di potere (non rilevante dopo la novelle del 1997 ai fini della condotta ELabuso), diede vita ad una deliberazione che, per la sua genetica impossibilità ad essere eseguita, non poteva procurare ne' danni e ne' vantaggi.
2.2. PP NC affida le doglianze a quattro motivi del tutto analoghi ai precedenti ed ai profili della doglianza da essi attraversati.
2.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), per manifesta illogicità della sentenza impugnata sulla mancata assunzione di una prova decisiva. Si deduce che - avendo la Corte territoriale delegato l'accertamento circa il pagamento o meno ELICI da parte dei beneficiari, in quanto assolutamente necessario ai fini della decisione, e non essendo stato sciolto il dubbio anche all'esito del disposto accertamento - la persistente incertezza non poteva, se non contraddittoriamente, giustificare una sentenza di condanna.
2.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e d), in relazione all'art. 323 c.p.,
nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. Coltivando le stesse doglianze sviluppate nel primo motivo di gravame svolto dai precedenti ricorrenti, si deduce la insussistenza del dolo intenzionale in considerazione delle oggettive difficoltà interpretative della materia oggetto di intervento della delibera giuntale.
2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa motivazione su un punto decisivo della sentenza impugnata e concernente la responsabilità penale ossia sul ruolo svolto dal PP nella fattispecie concorsuale contestata.
Si sostiene che, in assenza di ogni motivazione in tal senso, la responsabilità penale è stata affermata sul solo rilievo della partecipazione ELimputato alla delibera giuntale, senza che fosse specificato quale contributo causale alla realizzazione del reato fosse stato apportato dall'imputato, non essendo sufficiente per affermarlo il solo fatto di aver deliberato.
2.2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 323 c.p., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sui presupposti costituitivi del reato di abuso d'ufficio.
Si prospetta che, essendo l'abuso d'ufficio un reato di evento, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ravvisa il momento perfezionativo del reato di abuso d'ufficio (e, dunque, il momento di compimento ELingiusto vantaggio) nell'adozione della delibera giuntale, produttiva, al più, di un danno per l'ente pubblico ma non di un vantaggio patrimoniale privato.
2.3. AP OV affida le doglianze ad un unico complesso ed articolato motivo, sviluppato sotto plurimi profili, con il quale denunzia la violazione ELart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per la non comprovata, ne' motivata sussistenza del danno ingiusto in relazione alla condotta del ricorrente nonché l'assenza della violazione di legge e la carenza del dolo intenzionale (profili, quindi, omologhi ai motivi di ricorso svolti dagli altri ricorrenti). Inoltre rileva come non sia stato adeguatamente valutato il comportamento del AP, eccentrico rispetto a quello degli altri imputati.
Il ricorrente - in relazione agli obblighi che gli derivavano dal vincolo contrattuale lavorativo in forza del quale egli era tenuto a rilasciare il richiesto parere - era funzionario del settore gestione risorse finanziarie del comune, sicché il suo operato era limitato alla verifica della capacità finanziaria ELente in ragione della canalizzazione delle risorse economiche e finanziarie in entrata ed in uscita previste dal bilancio preventivo e dai residui di cassa;
nè egli era tenuto a conoscere quale fosse la finalità della delibera che la giunta municipale avrebbe adottato, che poteva peraltro anche discostarsi dal parere reso dal funzionario. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Quanto alla prima doglianza (primo motivo dei ricorsi LT e ON;
secondo motivo PP ed aspetto sollevato con l'unico motivo del ricorso AP) circa l'esclusione, nel caso di specie, del dolo intenzionale, osserva la Corte come, nel reato di abuso d'ufficio, debba ritenersi configurato il dolo (intenzionale) qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia agito con lo scopo immediato e finale di non perseguire, attraverso la condotta posta in essere, una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei quali essa manchi del tutto ma anche nei casi in cui rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di realizzare, in via immediata ed attraverso la violazione di legge o di regolamento o l'omissione del dovere di astensione nei casi prescritti, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sè o per altri. Per dare conto di una siffatta affermazione, propedeutica alle successive argomentazioni, è necessario un breve inquadramento della nozione del dolo intenzionale ed è sufficiente prendere le mosse dal principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte che, in ordine alle specie del dolo ed al concreto atteggiarsi ELintensità della volontà dolosa, hanno chiarito che, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio ELevento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione ELevento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio mentre negli altri casi suindicati va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come "intenzionale" (Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, (dep. 25/01/1994), Cassata, Rv. 195804). La qualificazione del dolo intenzionale come scopo finale ELevento perseguito implica, quindi, che la realizzazione del fatto di reato costituisca la finalità immediata ELagente ed esige che, quanto al reato di abuso d'ufficio in cui l'interesse pubblico riveste un ruolo assolutamente centrale nell'economia della fattispecie, la rappresentazione e la volizione ELevento di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o altrui) sia una conseguenza diretta ed immediata della condotta ELagente e costituisca l'obbiettivo primario da questi perseguito.
La giurisprudenza di questa Corte ha espresso in modo chiaro siffatti concetti quando ha precisato che, ai fini della sussistenza ELelemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., non è sufficiente ne' il dolo eventuale - e cioè l'accettazione del rischio del verificarsi ELevento - ne' quello diretto - e cioè la rappresentazione ELevento come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza essere un obiettivo perseguito - ma è richiesto il dolo intenzionale, e cioè la rappresentazione e la volizione ELevento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta ELagente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 6, Sentenza n. 21091 del 24/02/2004, Percoco, Rv. 228811), sicché l'uso ELavverbio "intenzionalmente" per qualificare il dolo implica che sussiste il reato solo quando l'agente si rappresenta e vuole l'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o altrui come conseguenza diretta ed immediata della sua condotta e come obiettivo primario perseguito, e non invece quando egli intende perseguire l'interesse pubblico come obiettivo primario (Sez. 6, n. 708 del 08/10/2003, (dep. 15/01/2004), Mannello Rv. 227280). Da ciò deriva che quando l'evento tipico sia una semplice conseguenza accessoria ELoperato ELagente, il quale persegue in via primaria l'obiettivo ELinteresse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto dall'ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante favoritismo o danno per il privato, si può ritenere che l'evento sia voluto ma non sia intenzionale (Sez. 6 n. n. 21091 del 2004 cit.) occupando, come è stato sottolineato in dottrina, una posizione defilata, e rappresenta soltanto un effetto secondario della condotta posta in essere, avendo il legislatore inteso attribuire rilievo penale esclusivamente alle condotte ispirate in via immediata non dalla volontà accettante (caratteristica del dolo eventuale) ma dalla prava voluntas del favoritismo privatistico. Quando tuttavia manchi l'interesse pubblico e l'evento (illecito) sia conseguenza immediatamente perseguita dal soggetto attivo, l'accertamento del dolo (intenzionale) si esaurisce nella oggettiva verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso ELatto d'ufficio, senza che rilevi la motivazione che abbia indotto l'agente a perseguire, come fine della condotta, la realizzazione del reato;
nè è necessaria la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari ELabuso.
Nei casi invece di concorrente verificazione di un evento lecito e di uno illecito, occorrerà accertare quale di questi abbia costituito l'obiettivo principale della condotta del soggetto;
occorrerà cioè indagare quale sia l'evento preso di mira, ossia l'evento desiderato come primario dall'agente, essendo caratteristica del dolo intenzionale quella di agire allo scopo di produrre l'effetto previsto, essendo la direzione della volontà rivolta verso un evento assunto quale scopo finale della condotta.
La giurisprudenza di questa Corte ha, in diverse occasioni, percorso tali approdi, avendo recentemente ribadito come, in materia di abuso d'ufficio, il dolo intenzionale non sia escluso dalla finalità pubblica perseguita dall'agente, potendosene apprezzare l'insussistenza solo quando il soddisfacimento degli interessi pubblici prevalga sugli interessi privati, mentre è integrato qualora il fine pubblico rappresenti una mera occasione o un pretesto per occultare la commissione della condotta illecita. (Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, Pc in proc. Fabrizio, Rv. 254856). È stato cioè ribadito che, con la riforma introdotta dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, "il legislatore ha abbandonato la formulazione del testo ELart. 323 c.p., che delineava un reato a dolo specifico e, inserendo l'avverbio intenzionalmente per qualificare il dolo, ha trasformato il fine ELagente in evento. Ne consegue che il dolo costitutivo del reato è generico, ma rispetto agli eventi che completano il fatto, assume la forma del dolo intenzionale. Tale forma limita il sindacato del giudice penale a quelle condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza immediatamente perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad arrecare un ingiusto danno. Da ciò consegue che la configurabilità del reato è esclusa, sotto il profilo soggettivo, non solo in presenza del dolo eventuale (caratterizzata dall'accettazione del verificarsi ELevento), ma anche in presenza del dolo diretto (che ricorre nell'ipotesi in cui l'agente si rappresenti l'evento come verificabile con elevato grado di probabilità o con certezza), occorrendo invece il dolo intenzionale, che è ravvisabile quando l'evento sia voluto dall'agente come obiettivo primario della sua condotta. Il dolo intenzionale, quale atteggiamento psicologico ELagente, deve desumersi dai comportamenti tenuti prima, durante e dopo la condotta ed in particolare modo dall'evidenza delle violazioni, dalla competenza ELagente, dalla reiterazione e gravità delle violazioni, dai rapporti tra agente e soggetto favorito o danneggiato e, in caso di compresenza di più fini, dalla comparazione dei rispettivi vantaggi o svantaggi (vedi Cass., n. 41365/2006). Intenzionalità non significa però esclusività del fine che deve animare l'agente. La L. del 1997, non richiede che le condotte abusive, quale ne sia la forma, vengano realizzate al solo scopo di conseguire questo o quell'evento tipico, perché una tale formula non è stata inserita nella fattispecie incriminatrice (...). Da ciò deriva che, allorché accanto all'esternazione del fine pubblico si affianca anche uno scopo privato, occorre accertare quale sia stata la finalità prevalente ed essenziale che ha mosso l'agente ed in quale misura un fine abbia avuto la prevalenza sull'altro, si da escludere il reato allorché il fine pubblico ha avuto la prevalenza sull'altro ravvisandolo invece qualora resti accertato che la finalità pubblica rappresenti una mera occasione o pretesto per coprire la condotta illecita (sul punto vedi pure le argomentazioni svolte nell'ordinanza n. 251/2006 della Corte Costituzionale). La finalità pubblica, inoltre, non può essere esclusa per la semplice violazione di una norma posta a presidio di un interesse pubblico, giacché questo può realizzarsi anche mediante una violazione di legge o di regolamento specialmente quando si tratta di violazioni formali" (così, Sez. 3, n. 13735 del 2013 cit.). Come si è visto, dunque, la tesi secondo cui la mera compresenza di una finalità pubblicistica perseguita sia sufficiente ad escludere il dolo (intenzionale) previsto dalla norma costituisce opzione ermeneutica esclusa dalla stessa Corte costituzionale (ord. 251 del 2006), con la conseguenza perciò che l'intenzionalità del dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, per escludere la configurabilità ELelemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale ELagente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale (Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011, (dep. 24/02/2012), Rv. 252498).
2.1. Nel caso di specie, non si coglie, persino dai ricorsi stessi, quale potesse essere l'interesse pubblico di preminente rilievo, che sarebbe stato perseguito dagli imputati con l'esonerare taluni proprietari dei terreni dalla tassazione I.C.I. per le aree fabbricabili, assoggettando gli stessi alla minore imposta come terreni agricoli.
Sebbene l'eclatante violazione di legge sottesa alla deliberazione incriminata renda evidente come lo scopo finale perseguito dagli imputati fosse quello di avvantaggiare ingiustamente i proprietari dei predetti terreni, la violazione di legge - come hanno spiegato i Giudici del merito - è consistita nella inosservanza di una norma di legge (D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 - quaterdecies, comma 16, convertito in L. 02 dicembre 2005, n. 248) di "interpretazione autentica" e, come tale di solare chiarezza, secondo la quale "ai fini ELapplicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
Non risulta infatti che, nella delibera incriminata (il cui testo è riportato a pag. 6, 7 ed 8 della sentenza di primo grado) emessa a distanza di circa sei mesi dalla legge di conversione della norma assunta come violata, venga dato atto, anche al solo fine di contestarne l'applicabilità al caso di specie, di un tale assoluto e decisivo vincolo normativo alla lecita attività ELorgano pubblico.
Nondimeno la Corte territoriale si è uniformata al principio di diritto più volte espresso da questa Corte secondo il quale, in tema di abuso d'ufficio, la prova ELintenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà ELimputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale ELagente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, Sentenza n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255368).
Sotto tale profilo, la Corte lucana ha ritenuto di trarre la prova della esistenza del dolo intenzionale desumendola - avuto riguardo ai comportamenti antecedenti, concomitanti e successivi al reato - proprio dagli indici sintomatici ELintenzionalità della condotta, come esplicitati dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia:
dall'evidenza della violazione di legge, come tale immediatamente riconoscibile dall'agente; dalla specifica competenza professionale ELagente, tale da rendergli facilmente riconoscibile la violazione;
dalla motivazione del provvedimento nel caso in cui essa sia qualificabile come meramente apparente o come manifestamente pretestuosa;
dai rapporti personali, eventualmente accertati tra l'autore del reato ed il soggetto che dal provvedimento illegittimo abbia tratto ingiusto vantaggio patrimoniale, giungendo così alla corretta conclusione che, quanto maggiore è il numero dei suddetti indici sintomatici, tanto più solida risulta la prova del dolo intenzionale.
Va chiarito che solo l'esistenza di un rapporto collusivo tra pubblici ufficiali agenti e privati avvantaggiati non è risultato provato, essendosi peraltro significativamente rilevato come la delibera fosse stata adottata nonostante il problema fosse vetusto e non urgente, alla scadenza del mandato elettorale e tre giorni prima delle consultazioni elettorali;
che la delibera prevedesse il dettaglio di "invitare l'ARIT s.r.l. alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse a seguito degli avvisi di accertamento ICI"; che l'LT avesse curato di far pervenire ai cinque cittadini interessati, per ognuno, una lettera avente ad oggetto la dicitura "Esenzione ICI" (che i Giudici del merito hanno definito suggestiva e volutamente errata).
A fronte di tali scrupolosi accertamenti in punto di sussistenza del dolo (intenzionale), le censure, per predicare l'insussistenza ELelemento soggettivo, introducono argomenti di mero fatto, ampiamente superati dalla "doppia conforme" motivazione, immune da vizi logici e giuridici, adottata dai Giudici del merito, censure pertanto insuscettibili, sotto tale specifico profilo, di radicare il controllo devoluto alla Corte di legittimità, quali il rapporto tra l'SI (l'ente di sviluppo agricolo che fu costituito con l'assegnazione delle terre ai contadini) ed i privati beneficiari;
l'ingiustizia sostanziale nella quale versavano questi ultimi rispetto alla norma assunta come violata;
l'assenza della adeguata professionalità degli imputati;
l'inidoneità della missiva del sindaco nei confronti dei beneficiari a porsi come sintomo del favoritismo;
il richiamo alle imminenti consultazioni elettorali, quale motivo di adozione della delibera.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di gravame.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo proposto a sostegno dei ricorsi LT e ON (questione lambita e solo accennata nei ricorsi AP e PP) circa l'errore su legge extrapenale (recte penale) da parte degli imputati ovvero circa l'errore, in quanto inevitabile, su legge penale con conseguente scusabilità della condotta da loro tenuta.
La questione sollevata con il motivo da scrutinare invero non attiene all'errore su legge extrapenale ai fini della non punibilità della condotta ex art. 47 c.p., comma 3, posto che è irrilevante l'errore sulla norma violata, trattandosi, in sostanza, di errore su legge penale, come tale non riconducibile nell'ambito di operatività ELart. 47 c.p.. La giurisprudenza di questa Corte, nonostante il diverso avviso della dottrina, è senza oscillazioni al riguardo, avendo più volte ribadito che, ai sensi ELart. 47 c.p., legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente, con la conseguenza che deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 7817 del 18/11/1998, (dep. 16/06/1999), Benanti, Rv. 214730; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, P.G. in proc. Barba, Rv. 248404).
Tale approdo fonda sul decisivo rilievo secondo il quale le norme di legge o di regolamento la cui violazione integra, a condizioni esatte, la fattispecie incriminatrice ex art. 323 c.p., contribuiscono, per ciò stesso, a delineare i confini del precetto, con la conseguenza che le disposizioni normative richiamate non hanno natura di norme extrapenali, poiché l'art. 323 c.p., obbligando al rispetto delle leggi e dei regolamenti nell'esercizio del pubblico ufficio, recepisce le regole alle quali deve uniformarsi l'attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (Sez. 6, n. 5117 del 19/12/2000 (dep. 06/02/2001), Aliberti, Rv. 217862).
Nè è sostenibile, ai fini ELinvocata esclusione della colpevolezza, il prospettato errore di diritto inevitabile, che si assume caduto sulla norma extrapenale integratrice. Osserva in proposito la Corte come le precedenti considerazioni (sub 2 del considerato in diritto) circa la confermata presenza del dolo intenzionale consentirebbero di ritenere assorbito, sotto tale profilo, il motivo dedotto, che tuttavia è articolato sulla base della lamentata difficoltà interpretativa della disciplina, ritenuta dai ricorrenti perdurante, come sarebbe testimoniato dal fatto che le Sezioni Unite civili di questa Corte si sarebbero pronunciate a tal proposito dopo l'adozione della delibera incriminata. Sennonché proprio la chiarezza della norma interpretativa violata attesta come non possa predicarsi la fondatezza della prospettata doglianza.
Ed infatti le Sezioni Unite civili (Sez. U, n. 25506 del 30/11/2006 Rv. 593375) non risolsero la questione, oggetto della delibera incriminata, in quanto diedero semplicemente atto nella motivazione che, essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il provvedimento legislativo di interpretazione autentica, non sussistesse più alcun dubbio nel dover ritenere edificabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico, pur in assenza degli strumenti attuativi del medesimo.
Le Sezioni Unite si occuparono e risolsero l'altro caso (che pure era stato oggetto di un successivo intervento di interpretazione autentica ex D.L. 4 luglio 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. in L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo il quale "ai fini ELapplicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo") ossia il problema del valore da attribuire al PRG, adottato, ma non ancora approvato, laddove detta questione era estranea al Comune di Scanzano Jonico risultando dagli atti (sentenza di primo e secondo grado) come, nel caso di specie, l'ente locale fosse dotato del P.R.G. sin dal 1979, con approvazione dello stesso nel 1981.
Ne consegue che, secondo la conforme opinione dei Giudici del merito, lo stesso legislatore, ricorrendo ad una norma di interpretazione autentica, aveva fugato ogni dubbio ermeneutico, di guisa che alla data del 25 maggio 2006 doveva ritenersi incontrovertibile che i terreni nde quibus" - in quanto aree fabbricabili in base ad un P.R.G. regolarmente emesso ed approvato -soggiacessero al pagamento ELICI relativa a detta precipua destinazione.
Da ciò la Corte territoriale ha correttamente dedotto come non potesse essere invocato il reclamato errore inevitabile sulla legge penale, difettando un autentico contrasto giurisprudenziale e potendo quindi i soggetti attivi del reato, qualora avessero fatto uso ELordinaria diligenza ed assolto l'obbligo di informazione e conoscenza dei precetti normativi, potuto e dovuto agevolmente accertare l'inequivoco assetto giuridico della questione ed uniformare ad esso le loro decisioni.
4. Quanto alla doglianza circa la mancata integrazione ELevento del reato (terzo motivo del ricorso LT e ON;
primo e quarto motivo del ricorso PP, entrambi estensibili al coimputato AP), rileva la Corte come sia del tutto ultroneo il rilievo mosso nei confronti ELimpugnata sentenza con riferimento alla rinnovazione ex officio EListruttoria dibattimentale disposta al fine di accertare se i singoli beneficiari avessero o meno, pur in presenza della delibera de qua, assolto l'imposta, corrispondendola per le aree fabbricabili o agricole, per dedurne poi che, in presenza di un'incertezza degli esiti istruttori, la sentenza gravata sia incorsa del vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, oltre che di violazione della legge penale, laddove ha ritenuto integrato l'evento ELingiusto vantaggio patrimoniale dall'ampliamento della sfera delle situazioni soggettive facenti capo ai destinatari ELatto amministrativo come conseguenza diretta della condotta abusiva (circostanza, quest'ultima, che esclude la decisività ELaccertamento non espletato). Infatti, posto che gli esiti della rinnovazione EListruttoria dibattimentale sono risultati neutri in relazione agli elementi di prova utilizzati per l'affermazione della penale responsabilità, il controllo di legittimità va operato con esclusivo riferimento alla ratio decidendi che la Corte territoriale ha tracciato nella sentenza impugnata per ritenere la sussistenza ELingiusto vantaggio patrimoniale procurato ai proprietari dei terreni attinti dalla delibera incriminata.
Va allora sottolineato come la Corte del merito si sia correttamente attenuta al costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la configurazione del reato allorché, pur al cospetto di una condotta non iure ELagente, non vi sia la prova che sia stato raggiunto un risultato contra ius.
Si tratta, nella specie, del requisito della cosiddetta "doppia ingiustizia" nel senso che ingiusta deve essere la condotta posta in essere dal pubblico ufficiale, perché connotata da violazione di norme di legge o di regolamento ovvero da omessa astensione nei casi previsti, e ingiusto deve essere l'evento (ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero danno ingiusto per altri) sicché il danno o il vantaggio, per essere rilevanti, non solo devono essere prodotti non iure ma devono di per sè essere contra ius, nel senso che il risultato ELazione deve essere tale da violare una norma giuridica e l'ingiustizia del danno arrecato o del vantaggio procurato dovrà essere valutata in base al diritto oggettivo regolante la materia e non in base alle considerazioni ELagente (ex multis, Sez. 6, n. 35381 del 27/06/2006, Moro, Rv. 234832).
Ciò posto, il comportamento abusivo degli imputati ha certamente procurato un vantaggio non conforme al diritto, dunque ingiusto, perché ai proprietari dei terreni non spettava, come si è visto, di corrispondere l'ICI in misura ridotta (quali proprietari di aree agricole anziché di aree, dove insistevano i terreni de quibus, fabbricabili).
Correttamente la Corte territoriale ha poi ravvisato nel caso in esame gli estremi della natura patrimoniale del vantaggio procurato, dovendosi ritenere che, in tema di abuso d'ufficio, il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando l'abuso procuri beni materiali o altro, ma anche quando arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere (ex multis, Sez. 6, n. 12370 del 30/01/2013, Baccherini, Rv. 256004). Ciò che rileva infatti è che dalla condotta abusiva scaturisca un ingiusto ampliamento della sfera patrimoniale del soggetto avvantaggiato, che contra ius vede accresciuta la propria situazione giuridica attiva.
Nel caso in esame l'ingiusto vantaggio procurato è consistito nell'essere stati i terreni esentati dalla tassazione ICI come aree fabbricabili e sottoposti invece a tassazione ridotta come terreni agricoli, con conseguente ed indebito risparmio di spesa fiscale per i destinatari ELatto che, per tale motivo, hanno beneficiato in concreto degli effetti di un provvedimento amministrativo giuridicamente esistente, essendo irrilevante se fosse stato pagato o meno il tributo, se in misura piena o ridotta, poiché, in tali casi, l'ampliamento della situazione giuridica, conseguente all'adozione della delibera, poteva radicare il diritto tanto al rimborso quanto alla restituzione di ciò che fosse stato corrisposto in precedenza. Ne consegue l'infondatezza ELinterposto motivo.
5. Anche il terzo motivo di gravame proposto dal PP è infondato.
Con esso il ricorrente si duole del fatto che la responsabilità penale nei suoi confronti sarebbe stata affermata sulla base della mera partecipazione materiale alla delibera senza che sia stato accertato il contributo causale alla ritenuta compartecipazione criminosa e senza che la Corte d'appello abbia motivato in tal senso. L'assunto non può essere condiviso.
La Corte territoriale ha desunto, con logica ed adeguata motivazione, la prova della responsabilità concorsuale dei pubblici ufficiali, che adottarono la deliberazione giuntale, tra i quali il ricorrente, sulla base della macroscopica violazione di legge e dunque sul rilievo che non fosse ragionevolmente possibile ritenere che la condotta fosse ascrivibile ad una semplice miopia tecnico - giuridica degli imputati, sul presupposto che proprio la contingenza politica in cui essi operarono legittimava il convincimento che la condotta abusiva fosse finalizzata a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai soggetti privati con corrispondente danno per la pubblica amministrazione.
Va chiarito che già il Tribunale aveva desunto la prova che la concorde volontà degli imputati fosse diretta esclusivamente a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai destinatari ELatto sulla base, tra l'altro, della plateale violazione di legge, ELestemporaneità ELintervento da parte di una giunta ormai scaduta, in una problematica datata, di non urgente soluzione;
dal mancato rispetto delle competenze a provvedere in materia stabilite dal TUEL;
dall'ulteriore tempistica del provvedimento adottato nell'imminenza della tornata elettorale.
Sicché - sulla base della saldatura motivazionale tra le conformi sentenze del merito, in presenza degli indici segnalati dal Tribunale, in presenza di una violazione di legge effettivamente macroscopica ed in assenza di una manifestazione di volontà divergente da parte del ricorrente rispetto a quella convergente e pienamente sovrapponibile dei correi - la motivazione della Corte lucana appare immune dai vizi denunciati.
Posto infatti che il delitto di cui all'art. 323 c.p., si configura anche nel caso in cui il fatto abusivo si concretizza in un atto collegiale, va precisato che, ai fini della prova circa la compartecipazione criminosa e del contributo causale recato, è legittimo il riferimento ad uno o più indici sintomatici (quali, a titolo esemplificativo, la macroscopica violazione di legge, la comunanza di interessi tra i compartecipi, la competenza di essi rispetto all'oggetto della deliberazione, la motivazione ELatto, la prestazione o meno di un dissenso, il rapporto con i beneficiari del provvedimento) dai quali ricavare l'esistenza certa della volontà di concorrere nel reato che, non presupponendo necessariamente un previo accordo, può essere ritenuta anche quando la condotta concorsuale si esprima in comportamenti diretti a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione del proposito criminoso, alternativamente o congiuntamente, nella fase ideativa, organizzativa ed esecutiva ELimpresa delittuosa.
6. Infondato è infine il motivo proposto dal AP sul rilievo che, essendo egli un funzionario del settore gestione risorse finanziarie del comune, il suo operato era limitato alla verifica della capacità finanziaria ELente in ragione della canalizzazione delle risorse economiche e finanziarie in entrata ed in uscita previste dal bilancio preventivo e dai residui di cassa. Tuttavia la ratio essendi delle conformi sentenze di primo e di secondo grado fondano la responsabilità penale del ricorrente sul presupposto che egli, essendo stato richiesto del parere (obbligatorio seppure non vincolante ai sensi ELart. 49 TUEL circa la regolarità contabile ELadottanda delibera che avrebbe comportato una diminuzione di entrata), lo abbia favorevolmente espresso, peraltro non motivandolo;
abbia ignorato, al pari degli altri, l'esistenza della norma di interpretazione autentica (di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248), incorrendo nella macroscopica violazione di legge;
abbia pregiudicato le entrate ELente locale, comportando la deliberazione una diminuzione delle entrate per il Comune;
non abbia perciò ostacolato, come avrebbe dovuto, il proposito criminoso, in tal modo agevolandolo attraverso il concreto apporto causale in precedenza descritto. Invero, tanto negli atti collegiali quanto in quelli a formazione progressiva e nei quali l'attività ELorgano consultivo deve necessariamente precedere quella ELorgano deliberativo, coloro che concretamente agevolano l'abuso commesso da altri componenti, pur non partecipando formalmente alla delibera, devono essere considerati concorrenti nel reato commesso da questi ultimi, sicché l'affermazione della penale responsabilità pronunciata nei confronti del AP deve ritenersi corretta e sostenuta da logica ed adeguata motivazione scevra da vizi logici e giuridici e pertanto insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità. Al rigetto dei ricorsi segue, come da pedissequo dispositivo, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Stralciata la posizione dei ricorrenti UL e CH per irregolare notifica ELavviso al difensore del UL e per mancanza di prova della notifica ELavviso al difensore del CH.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente (LT, ON, PP e AP) al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2014