Sentenza 8 marzo 2017
Massime • 1
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma primo-bis, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2017, n. 22968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22968 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2017 |
Testo completo
229 6 8- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. St - Presidente - GIOVANNI DIOTALLEVI REGISTRO GENERALE N.486/2017 GEPPINO RAGO GIOVANNA VERGA ALBERTO PAZZI -- Rel. Consigliere - FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UB OL nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Andrea Artusi il quale ha chiesto l' accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10/11/2016 il Tribunale di Bologna confermava l'ordinanza con la quale, in data 03/10/2016, il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale aveva applicato a AO BB la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato, quale promotore ed organizzatore, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminate di truffe. 1 де 2. Avverso la suddetta ordinanza l' indagato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi indiziari idonei a comprovare proprio ruolo di ideatore, promotore e/o organizzatore della contestata associazione a delinquere, precisando, in particolare, come l' attribuzione di tale ruolo non poteva, di per sé, scaturire dalla contestata commissione di una serie di reati-fine e che, in generale, non era emerso un quadro indiziario idoneo a comprovare una tale condotta, potendo al più ritenersi che il quadro indiziario riguardava esclusivamente il ruolo del predetto quale mero partecipe dell' associazione in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente privo di fondamento.
2. In punto di diritto va preliminarmente rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questa Corte, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. 2.1. Inoltre va ribadito che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv. 241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). 2 3. I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato dalla necessaria gravità, precisando come da tutta una serie di dati fattuali risultava che il BB ricopriva il ruolo di "braccio destro" dell' ideatore della organizzazione avente ad oggetto una attività di finanziamento truffaldina - soggetto che affiancava in tutta una serie di comportamenti idonei ad assicurare il mantenimento della struttura ed, in particolare, che egli provvedeva direttamente ad incamerare il denaro dai truffati nonché alla gestione delle risorse economiche, dati questi che si pongono quali indici univoci del ruolo centrale e significativo svolto dal predetto all'interno del sodalizio criminoso de quo.
3.1. Tale grave quadro indiziario - quanto al ruolo ricoperto dal BB nell' ambito della detta organizzazione criminale non risulta, del resto, per nulla inficiato dalle censure formulate dal ricorrente basate su contestazioni generiche ed aspecifiche rispetto al complessivo impianto motivazionale e miranti a parcellizzare i vali elementi acquisiti dall' accusa che, viceversa, risultano avere trovato ampi riscontri.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 8 Marzo 2017 II presidente II consigliere estensore Fabio Di PisaFrabio Di Giovani Diotallevi Fellow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 MAG. 2017 IL 1 Cancelliere MA DI CANCELLIERE E R P Claudia Piane 3