Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/1999, n. 13939
CASS
Sentenza 16 novembre 1999

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Integra gli estremi del reato di corruzione continuata per atti di ufficio (art. 81 cpv. e 318 cod. pen.), e non quello di abuso di ufficio, il comportamento del funzionario dell'UTE - il quale sia incaricato del compito, per dovere di ufficio, di assistere i richiedenti nella formulazione delle domande di voltura catastale, di prendere in carico le relative pratiche e di portarle a compimento - che, in esecuzione di un preventivo accordo, percepisca compensi da notai per svolgere le pratiche di voltura catastale cui questi ultimi siano interessati in relazione all'esercizio della loro professione, ricevute al di fuori di canali ordinari, dando precedenza a queste pratiche rispetto a quelle di sportello, utilizzando i terminali dell' ufficio, stampando, senza pagare i diritti, le visure necessarie per impostare le pratiche stesse e usando i timbri dell'ufficio.

Non rientra nello schema tipico della falsità ideologica il comportamento di dipendenti dell'UTE consistente nella apposizione del timbro dell'ufficio, con data e numero progressivo, su moduli in bianco di domande di voltura catastale firmate da professionisti roganti, moduli di cui detti dipendenti abbiano fatto scorta per provvedere alla loro attività di "agenzia di fatto", riempendoli di volta in volta a seconda delle esigenze. Tale comportamento non integra neppure la figura del tentativo stante l'assoluta incompletezza del documento, e quindi la sua inidoneità attuale a fare pubblica fede di alcunché; difetta, inoltre, la direzione inequivoca della condotta, tale da denotare oggettivamente un'attitudine dei singoli moduli a realizzare un falso individuato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/1999, n. 13939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13939
    Data del deposito : 16 novembre 1999

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