Sentenza 16 novembre 1999
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Integra gli estremi del reato di corruzione continuata per atti di ufficio (art. 81 cpv. e 318 cod. pen.), e non quello di abuso di ufficio, il comportamento del funzionario dell'UTE - il quale sia incaricato del compito, per dovere di ufficio, di assistere i richiedenti nella formulazione delle domande di voltura catastale, di prendere in carico le relative pratiche e di portarle a compimento - che, in esecuzione di un preventivo accordo, percepisca compensi da notai per svolgere le pratiche di voltura catastale cui questi ultimi siano interessati in relazione all'esercizio della loro professione, ricevute al di fuori di canali ordinari, dando precedenza a queste pratiche rispetto a quelle di sportello, utilizzando i terminali dell' ufficio, stampando, senza pagare i diritti, le visure necessarie per impostare le pratiche stesse e usando i timbri dell'ufficio.
Non rientra nello schema tipico della falsità ideologica il comportamento di dipendenti dell'UTE consistente nella apposizione del timbro dell'ufficio, con data e numero progressivo, su moduli in bianco di domande di voltura catastale firmate da professionisti roganti, moduli di cui detti dipendenti abbiano fatto scorta per provvedere alla loro attività di "agenzia di fatto", riempendoli di volta in volta a seconda delle esigenze. Tale comportamento non integra neppure la figura del tentativo stante l'assoluta incompletezza del documento, e quindi la sua inidoneità attuale a fare pubblica fede di alcunché; difetta, inoltre, la direzione inequivoca della condotta, tale da denotare oggettivamente un'attitudine dei singoli moduli a realizzare un falso individuato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/1999, n. 13939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13939 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 16/11/1999
" Francesco Romano Consigliere SENTENZA
" Bruno Oliva " N. 1707
" Tito Garriba " REGISTRO GENERALE
" Antonio Stefano Agrò " N. 19760/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NZ LO, RA TI, IU NF e ER FO contro la sentenza 26 gennaio 1999 della Corte d'Appello di Torino. Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi per i ricorrenti gli avv.ti Anetrino, Oderda e Chiappero. Ritenuto in fatto
1. La Corte d'Appello di Torino con sentenza del 26 gennaio 1999 ha in parte accolto l'impugnazione proposta da NZ LO, IU NF e ER FO, dipendenti dell'UTE. ritenendoti responsabili di abuso di ufficio per aver istruito richieste di voltura catastale attraverso l'utilizzo del terminale dell'ufficio con cui stampavano, senza pagare i diritti, le visure necessarie ad impostare le relative pratiche, che erano loro pervenute al di fuori di canali ufficiali e per le quali, personalmente o attraverso il paravento di ditte familiari, percepivano compensi dai professionisti interessati.
Con la stessa sentenza la Corte ha ritenuto il NF e lo LO responsabili di falso in atto pubblico per aver utilizzato il timbro di ricezione degli atti per attestare falsamente la data di presa in carico di domande di voltura, in realtà in bianco, domande che poi riempivano a seconda delle esigenze.
La medesima pronunzia, infine, ha dichiarato RA TI responsabile di tentativo di abuso di ufficio perché, in concorso con altri dipendenti dell'UTE, aveva predisposto, senza riuscire nel suo intento, il declassamento di un immobile di un suo amico, tale OL, declassamento per il quale il OL aveva fatto solo richiesta verbale e non aveva presentato formale richiesta scritta.
2. Ricorrono lo LO, il NF, il FO e la TI. Il primo contesta che l'utilizzo del terminale, sia pure per scopi privati, integri la fattispecie del reato di cui all'art. 323 c.p. e si duole che la sentenza sia illogicamente motivata sul punto. La pronuncia afferma che la condotta illecita sarebbe consistita nell'effettuare gratuitamente le visure catastali, mentre invece i professionisti-clienti avrebbero dovuto versare all'Erario gli importi previsti dalla legge. Senonché la sentenza stessa aggiunge poi che il ricorrente procedeva ad una consultazione attraverso il terminale con informale trascrizione dei dati apparsi sul video. Tale consultazione aveva dunque un risultato identico a quello della consultazione cd. gratuita ed in tal modo non solo non vi sarebbe una specifica violazione di norme di legge o di regolamento (la decisione non a caso richiama i generali doveri di buona amministrazione), ma non vi sarebbe nemmeno una correlazione tra la condotta illecita, ammesso che lo sia, ed un vantaggio patrimoniale.
Quanto poi al falso, la sentenza in esame ammette che esso non ha alterato l'ordine della registrazione delle domande, sicché ci si troverebbe dinanzi ad un falso "inutile" non costituente reato a norma dell'art.49 c.p.
3. Il NF osserva che la sentenza ha ritenuto che l'unica condotta integrante l'abuso di cui all'art. 323 c.p. è costituita dall'impiego del terminale, condotta richiamata cumulativamente nell'originario capo di imputazione tanto per il ricorrente che per lo LO ed il Baggio. Questo capo di imputazione conteneva peraltro diversi numerosi addebiti (compilazione delle domande di voltura, presentazione delle stesse fuori dai canali ufficiali, aver dato la precedenza alle pratiche "proprie" rispetto a quelle di sportello) e quello dell'uso del terminale non aveva formato oggetto di esame specifico da parte del Tribunale nei confronti del ricorrente. In tal modo non solo il NF non si sarebbe sostanzialmente difeso dinanzi ad una contestazione di fatto mancante, ma la pronunzia sarebbe immotivata in ordine all'affermazione della sua responsabilità, dato che l'accertamento delle visure abusive riguarda non lui, ma i coimputati.
Quanto al falso, la decisione impugnata lo ricostruisce nel senso che il delitto deve ritenersi consumato con l'apposizione del timbro dell'ufficio su fogli in bianco (i moduli per la domanda di iscrizione). Essa però non avrebbe sostanzialmente risposto alla deduzione per cui i fogli in bianco timbrati dovevano ritenersi accessori ad atti notarili già precisamente individuati ed erano pertanto destinati ad un riempimento già preventivato al momento dell'apposizione del timbro. Ma anche a ritenere che il ricorrente si fosse munito di una scorta di fogli timbrati, non correlati a specifici atti notarili (come fa, ma immotivatamente, la Corte d'Appello), il timbro sarebbe stato apposto su un foglio in bianco e cioè su un documento inesistente. Ed allora si tratterebbe del caso classico del falso innocuo, non punibile secondo unanime giurisprudenza.
4. Il FO lamenta il vizio di motivazione della sentenza in ordine all'affermazione della sua responsabilità nell'abuso per l'impiego gratuito dei terminali: nessun teste ha affermato di aver commesso al ricorrente delle visure, senza effettuare il pagamento. Il reato sarebbe in ogni caso prescritto dato che la condotta criminosa del ricorrente venne a cessare, stando alle dichiarazioni testimoniali (ed in particolare quella del notaio Musso), nel 1985. 5. La TI, col primo motivo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'abuso di ufficio. È infatti dato leggere nella sentenza che "in effetti, forse" vi erano "le condizioni per il declassamento", ma la stessa pronunzia dichiara poi che il declassamento era illegittimo e che tale risultato sarebbe stato conseguito illecitamente. Deduce poi che nell'originario capo di imputazione il soggetto che avrebbe ottenuto un favore era essa TI, mentre poi nella pronunzia di secondo grado, dovendo rinvenirsi un vantaggio patrimoniale per soddisfare le condizioni richieste dalla nuova legge, il favorito diviene il OL e la TI concorrente nel reato. In tal modo non vi sarebbe correlazione tra l'imputazione e il contenuto della sentenza ed in ogni caso dovrebbe riscontrarsi illogicità nella motivazione di quest'ultima.
Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte di procedere all'esame dei ricorsi secondo l'ordine espositivo già adottato in narrativa. E così si esaminerà per prima la vicenda delle pratiche di voltura (ricorrenti FO, NF e LO), quindi l'imputazione di falso ascritta al NF ed allo LO ed infine l'episodio di tentato abuso di ufficio di cui la TI è stata ritenuta responsabile.
2. Tanto premesso, non può non rilevarsi l'erroneità della qualificazione giuridica di abuso di ufficio continuato, attribuita ai fatti contestati nelle lettere a) e b) della rubrica. Le vicende descritte in tali lettere, ridotte alle caratteristiche essenziali e comuni ai ricorrenti, consistono nello svolgimento di un'attività pubblica, per la quale il NF, lo LO ed il FO erano retribuiti da notai interessati.
Cosa che di per sè corrisponde ad un accordo corruttivo, il quale assorbe, sia nella forma della corruzione propria che in quella della corruzione per atto di ufficio, il generico reato di abuso previsto dall'art. 323 c.p., laddove questo consista in condotte funzionali all'adempimento di tale accordo. E ciò non tanto e non solo per la clausola di consunzione contenuta nella disposizione in esame "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", quanto per la configurazione generica e quindi residuale del delitto di abuso a fronte di quella specializzata della fattispecie astratta dei reati di corruzione, che comprendono sempre ad un'attività illegittima del pubblico ufficiale diretta a procurare un favor, ma (tratto tipico e caratterizzante) dietro promessa (e eventuale ricezione) di un compenso (cfr. per una analoga soluzione sez. VI, C.C. 7.5.98, Casiccia e Martini).
3. L'accordo corruttivo in esame riguardava compiti di cui i ricorrenti erano incaricati per dovere di ufficio. A costoro infatti, secondo quanto è dato leggere nelle pronunzie, era commesso di assistere i richiedenti nella formulazione delle domande, di prendere in carico le pratiche di voltura e di portarle a compimento. Nè può trarre in inganno l'elenco delle violazioni dei doveri di imparzialità e di correttezza contenuto nei capi di imputazione. Si tratta di fatti che incidono sul modo di disbrigo della pratica (ingresso informale della stessa, sua precedenza su altre domande, uso dei timbri, utilizzo dei terminati) e non sul contenuto, del resto obbligato, del risultato finale.
Tali fatti si presentano come funzionati all'adempimento dell'accordo corruttivo, derivandone che le vicende contestate rientrano e si risolvono nell'ipotesi continuata di cui all'art. 318 c.p., la quale ricorre se, come avviene nella specie, il mercimonio da parte del pubblico ufficiale influisce unicamente sull'espletamento dell'attività ed integra invece la più grave ipotesi di cui all'art. 319 c.p., se la parzialità si trasferisce dall'attività all'atto, segnandolo di connotazioni privatistiche.
4. Ciò posto e rilevato che nessuna censura è stata mossa all'accertamento che i ricorrenti percepivano compensi per disbrigare le pratiche di voltura, i ricorsi vanno respinti, risultando ultroneo domandarsi se l'utilizzo del terminate si limitasse all'impiego gratuito dello stesso, concesso ad ogni interessato, se questo utilizzo corrispondesse o meno ad una specifica violazione di legge o di regolamento, se i professionisti avessero o meno provveduto al pagamento delle singole visure.
Nè può in questa sede trovare ingresso la doglianza del FO in ordine al momento della cessazione dell'attività criminosa, doglianza per valutare la quale occorrerebbe procedere ad una nuova, e ovviamente non consentita, lettura degli atti.
4. Ritiene la Corte che il reato di falso, ascritto al NF ed allo tolto, non sussiste.
La decisione impugnata, conformemente al capo di imputazione, spiega che il fatto incriminato (ricondotto all'ipotesi di falsità ideologica) consiste nell'apposizione del timbro dell'ufficio, con data e numero progressivo, su moduli in bianco di domande di voltura firmate dai professionisti roganti, moduli di cui i ricorrenti avevano fatto scorta per provvedere alla loro attività di agenzia di fatto.
Già da questa descrizione si ricava che il reato potrebbe semmai inquadrarsi nella forma del tentativo, stante l'assoluta incompletezza del documento e quindi fa sua attuale inidoneità, in sè considerato, a far pubblica fede di alcunché. Ma, nella specie, manca pure la direzione non equivoca della condotta, tale da denotare oggettivamente un'attitudine dei singoli moduli a realizzare un falso individuato e a non restare cose idonee a commettere non specificati falsi o addirittura a non restare inutilizzate.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata e l'eliminazione della relativa pena, cui si provvede nel dispositivo.
5. Ritiene infine la Corte che il tentativo di abuso di ufficio, ascritto alla TI, non sussiste.
Si ricava dalla decisione impugnata, letta insieme a quella di primo grado cui essa si riferisce, che la procedura di classamento del11mmobile del OL non si era perfezionata all'epoca del fatto e che, per di più, non risulta nemmeno accertato se l'immobile in questione presentasse le caratteristiche della classe in cui era stato provvisoriamente posto, ovvero il OL avesse diritto al trattamento da lui auspicato.
In questa situazione l'intervento della TI, non diretto a rimuovere un provvedimento definitivo, contro il quale si sarebbero dovuti esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali predisposti dati ordinamento, ma inteso ad indurre ad una rettifica, cui l'Amministrazione poteva procedere d'ufficio, corrisponde se si vuote alla classica odiosa raccomandazione, ma non può dirsi idoneo a far conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale, della cui sussistenza non v'è prova agli atti, secondo quanto afferma la stessa Corte d'Appello di Torino.
In questa parte, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di TI RA perché il fatto non sussiste e nei confronti di LO NZ e di NF IU, limitatamente ai reati di falso loro ascritti, perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ciascuno. Qualificati gli ulteriori fatti ascritti allo LO ed al NF nonché quelli ascritti al FO come delitti di corruzione continuata per atti di ufficio ai sensi degli artt. 61 cpv e 318, primo comma, del codice penale rigetta nel resto i ricorsi di LO e di NF e rigetta, in toto, quello del FO che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1999