Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO NA, HE DR, HE RT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato ETTORE MARIO VERINO, che li difende unitamente all'avvocato VITTORINO FRANCESCON, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SAI ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
RA SRL, già CPV SRL, in persona del legale rappresentante Amministratore Unico sig. CA BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che lo difende unitamente all'avvocato RT RISCICA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AR VI;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 11656/00 proposto da:
AR VI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MELUCCO, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO CIPRANDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
NO NA VED. HE, HE DR, HE RT,
- intimati -
avverso la sentenza n. 339/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, seconda sezione civile emessa il 26/1/1999, depositata il 13/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato ETTORE MARIO VERINO;
udito l'Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;
udito l'Avvocato GIULIO CEVOLOTTO;
udito l'Avvocato GIORGIO MELUCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la riunione dei giudizi;
accoglimento del I e IV motivo, con assorbimento del II e III motivo rigetto del V motivo del ricorso principale, rigetto dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 ottobre 1975, in seguito a un incidente stradale, decedeva GH NC, lasciando la moglie LL GN e i figli minori ND e OB. In sede penale veniva definitivamente accertata la responsabilità esclusiva di AR EL, conducente di un'autobetoniera di proprietà della Calcestruzzi Piave s.r.l., assicurata presso la SAI s.p.a., con un massimale di lire 50.000.000 a persona.
Il 16 giugno 1977 la SAI pagava la provvisionale di lire 30.000.000, liquidata dal Tribunale di Treviso alle parti civili. Nel 1985, dopo aver ottenuto il sequestro conservativo dei beni del AR fino alla concorrenza di 300 milioni, la LL, anche in nome e per conto dei due minori, nonché i genitori della vittima, GH LO e LD NO, adivano il tribunale civile, convenendo il AR, la Calcestruzzi Piave e la SAI, per la liquidazione definitiva dei danni.
Con sentenza del 14 giugno 1989 il Tribunale di Treviso, in contumacia del AR, rigettava la domanda di convalida del sequestro e di risarcimento dei danni proposta dagli attori. Determinato il reddito della vittima, alla data della sentenza e sulla base del triplo della pensione sociale, in lire 162.128.409, e il danno patrimoniale della OV e dei figli in lire 113.489.886, osservava che la complessiva somma rivalutata di lire 264.135.270 ( 226.0 44. 210 + 38.09 1.060), corrisposta agli aventi diritto (corrispondente al totale rivalutato di lire 50.000.000, erogato dalla SAI tra il 1977 e il 1979, e all'offerta reale di lire 70.000.000, fatta dalla Calcestruzzi Piave), era ampiamente satisfattiva di ogni loro pretesa creditoria, anche per danni morali e spese funerarie;
precisando, quanto ai genitori, che avevano diritto al solo danno morale di lire 38.091.060 rivalutate, non avendo provato di aver subì to anche un danno patrimoniale. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 1° marzo 1994, dichiarato inammissibile l'appello incidentale del AR nei confronti della SAI, condannava il AR, la società C.P.V. (già Calcestruzzi Piave) e la SAI, in solido tra loro ma l'ultima nei limiti di lire 101.500.152 e degli interessi legali su tale somma dal marzo 1979 al saldo, al pagamento, in favore della LL, in proprio e nella qualità, della somma di lire 409.055.549, oltre agli interessi legali con varie decorrenze;
convalidava il sequestro conservativo;
condannava la SAI a tenere indenne la C.P.V. nei limiti di lire 364.776.519, oltre agli interessi dalla domanda;
rigettava la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta dal AR nei confronti della LL, in proprio e nella qualità; confermava essere destituita di fondamento la domanda risarcitoria avanzata dai genitori della vittima. Rilevato inoltre che la domanda di manleva, proposta in appello dal AR, contumace in primo grado, era inammissibile ai sensi dell'art. 345 C.p.c. e comunque infondata, determinava il reddito annuo del GH, titolare di una litografia che fatturava circa 120 milioni l'anno, in lire 9.264.000 alla data del fatto e in lire 6.490.400 la quota di esso destinata alla famiglia: somma questa rivalutata, alla data della decisione del Tribunale, a lire 26.096.611, e dunque nettamente superiore all'importo di poco più di lire 9.000.000 annue considerato dal primo giudice. Osservava poi che la OV era passata a nuove nozze nel 1980 e che pertanto il danno patrimoniale di lei doveva essere conteggiato fino a tale data;
e che i figli avrebbero raggiunto l'autonomia economica intorno ai 23 anni.
Determinava in conclusione il danno patrimoniale della OV e dei figli, comprensivo delle spese funerarie e del danno morale, determinato dal Tribunale in lire 36.238.442 e non impugnato dagli obbligati, in lire 94.795.071, somma rivalutata a lire 409.055.549, al netto delle somme corrisposte nel corso del giudizio e a loro volta rivalutate.
Nei confronti dell'assicuratore escludeva che la condanna solidale, pronunciata in sede penale, comportasse una responsabilità anche oltre il massimale, e tuttavia riteneva che, per la "mora debendi" in cui era incorso, esso fosse tenuto alla corresponsione, in favore dei creditori, degli interessi moratori ed al risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione, anche oltre i limiti del massimale.
Riteneva infine fondata la domanda di garanzia, avanzata dalla C.P.V. nei confronti dell'assicuratore, in considerazione dell'ingiustificato ritardo di costui nella messa a disposizione del massimale e del conseguente danno arrecato all'assicurato. Per la cassazione di tale sentenza la SAI proponeva ricorso, affidato a tre motivi, mentre resistevano con distinti controricorsi il AR, la C.P.V. nonché la LL e i figli, unitamente alla LD, questi ultimi in proprio e quale eredi di GH LO, deceduto nelle more, i quali proponevano altresì ricorsi incidentali, rispettivamente sostenuti da sei e quattro motivi. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8717 del 4 ottobre 1996, ha accolto i ricorsi per quanto di ragione e ha rinviato, anche per le spese, tranne che per la LD, riguardo alla quale la sentenza di legittimità ha definito il giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Provvedevano alla riassunzione la LL e i due GH. Si costituivano la società C.P.V., il AR e la SAI, resistendo. Con sentenza del 13 marzo 1999, oggi impugnata, la Corte veneta ha accolto l'appello della LL e dei GH e, in riforma della sentenza impugnata, ha determinato in lire 182.568.860 la somma ancora dovuta alla data del 24 maggio 1994 agli appellanti a titolo di risarcimento del danno. Ha condannato gli appellanti, in solido, a restituire alla SAI la somma di lire 13.275.140, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
ha condannato altresì gli appellanti a restituire alla SAI lire 19.239.000, pure versate il 24 maggio 1994 per spese processuali, oltre agli interessi legali da detto giorno fino all'effettivo soddisfo;
ha convalidato il sequestro conservativo;
ha compensato interamente le spese di tutti i gradi del giudizio.
Ricorrono per la cassazione di detta sentenza la LL e i GH, formulando cinque censure, illustrate da una memoria. Resistono con controricorso la s.r.l. RA (già C.P.V.) e la SAI, e, con controricorso e contestuale ricorso incidentale, sostenuto da due motivi (il secondo subordinato), il AR.
Nell'udienza del 10 gennaio 2001 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, quanto al ricorso incidentale, nei confronti della SAI e della C.P.V. (ora RA s.r.l.), nel termine di novanta giorni.
All'adempimento ha provveduto tempestivamente il ricorrente incidentale.
Nulla hanno replicato le dette parti intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare, ai sensi dell'art. 335 C.p.c., la riunione dei ricorsi.
Col primo motivo, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 C.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), i ricorrenti principali lamentano che la Corte di rinvio abbia omesso di accreditare loro i danni morali, liquidati, nella prima sentenza di appello, in lire 36.238.442, con statuizione passata in giudicato. L'omissione ha avuto conseguenze assai gravi, poiché la base di calcolo per rivalutazione e interessi doveva essere di lire 91.276.000 ( 55.03 5.540 per danni patrimoniali + 36. 238.440 per danni morali), anziché di lire 55.035.564, come indicato nella sentenza impugnata.
Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 2043, 2059 e 2909 c.c. e 185 c.p. (art. 360 n. 3 c.p.c.), ripropongono il primo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme che sovrintendono al risarcimento del danno non patrimoniale, avendo comunque il giudice di rinvio errato nel disconoscere i danni morali richiesti, alla luce della rilevanza penalistica dell'illecito commesso dal AR, in contrasto, peraltro, col giudicato formatosi sul punto.
Col terzo motivo, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), osservano ancora che, qualora la lacuna dovesse intendersi come diniego della liquidazione dei danni morali, la sentenza risulterebbe altresì del tutto immotivata, non essendo state esposte le ragioni ostative al riconoscimento degli stessi.
Col quarto mezzo, denunciando la violazione degli artt. 1223, 1224 e 2043 c.c. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti principali rilevano che la Corte d'appello, nel liquidare gli interessi compensativi spettanti agli attori sulle somme loro dovute "medio tempore", ossia fra un acconto e l'altro, ha applicato un tasso del 9% per il periodo dall'ottobre 1975 al giugno 1977 e lo stesso tasso per il periodo dal giugno 1977 al febbraio 1979, così compensando con un interesse del 4,5% circa annuo una morosità durata in entrambi i casi 20 mesi. Nel liquidare poi gli ulteriori interessi dal 2 febbraio 1979 al dicembre 1986, ha applicato, senza che nessuna motivazione regga la decisione, sempre il tasso del 9%, aumentando la somma rivalutata dovuta da lire 149.974.008 a lire 163.471.668, e quindi riconoscendo in realtà non quel tasso su base annua, ma per tutti i 95 mesi di morosità; così incorrendo nella palese illogicità di liquidare la medesima complessiva percentuale di danno da ritardo per due periodi molto diversi tra loro e nella contraddizione di riconoscere un interesse di circa il 4,8% annuo per 20 mesi e un interesse medio dell'1% annuo circa per 95 mesi.
Un ulteriore motivo di perplessità scaturisce dalla constatazione che, per il periodo 1986/94, analogo al periodo 1979/86, precedentemente trattato, sulla somma di lire 138.020.264, accreditata ai danneggiati, l'interesse al tasso del 9% è stato calcolato nella misura di lire 44.548.596.
S'impone quindi, concludono i ricorrenti, l'annullamento della decisione "in parte qua", col rinvio della causa ad un altro giudice, "perché riesamini i conti, gli appostamenti e i parametri in funzione degli interessi liquidati ai ricorrenti". Col quinto mezzo, infine, la LL e i GH denunciano carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), dolendosi che le spese di tutti i gradi siano state compensate con un generico richiamo a imprecisati "giusti motivi". Col primo motivo del ricorso incidentale il AR, denunciando la violazione degli artt. 671, 680 e 96 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che il sequestro conservativo è stato a torto convalidato, con una motivazione carente e contraddittoria, perché la Corte veneta non evidenzia alcun elemento concreto, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, attinente alla fattispecie, tale da manifestare, pur all'epoca in cui fu concesso il provvedimento, un reale pericolo di depauperamento del patrimonio, anche in considerazione della destinazione a casa di abitazione del cespite sequestrato, e nonostante l'esistenza di altri obbligati in solido, sicuramente solvibili.
Contraddittoriamente poi la Corte da un lato ha negato ingresso alla domanda riconvenzionale del AR di danni per responsabilità processuale aggravata e dall'altro ha compensato (giustamente) le spese di tutti i gradi del giudizio.
Col secondo motivo, condizionato all'accoglimento, totale o parziale, del ricorso principale, il AR, denunciando la violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2697 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), rileva che la Corte ha totalmente omesso di considerare e valutare le prove già acquisite agli atti in ordine ai redditi del secondo marito della LL, che, pur in ipotesi inferiori a quelli del primo, tuttavia avrebbero dovuto comportare una congrua riduzione del danno patrimoniale effettivamente patito e risarcibile, quanto meno per differenza tra la perdita delle contribuzioni del primo marito e quanto goduto durante il secondo matrimonio.
Le prime tre censure del ricorso principale, che propongono, sotto diversi profili, un'unica questione, sono destituite di fondamento. Risulta dalla sentenza di annullamento (pag. 10, 12, 15, 28, 29 e 30) che sull'importo del danno morale della OV e dei figli, quantificato dal Tribunale in lire 36.238.442, riferite alla data del sinistro, si è formata, per difetto di impugnazione, la cosa giudicata, "legittimamente dichiarata, pertanto, dalla corte territoriale".
Del resto nemmeno i ricorrenti dubitano del giudicato in questione, ma solo sostengono che la Corte di rinvio avrebbe dovuto procedere ai suoi conteggi sommando al danno patrimoniale (l'unico invece considerato) il danno morale, in modo da pervenire, all'esito delle varie operazioni (aggiunta della rivalutazione e degli interessi, detrazione degli acconti), a un credito di gran lunga maggiore. Non v'è chi non veda l'infondatezza di tale pretesa.
Se per un verso, infatti, la Corte d'appello doveva occuparsi del solo oggetto del giudizio di rinvio, ossia del solo danno patrimoniale, e non aveva il potere di operare in alcun modo sulla voce coperta dal giudicato, che restava e resta governata dall'autonomo titolo suo proprio e cioè dalla sentenza del Tribunale;
per altro verso i ricorrenti, per conseguire, con gli eventuali accessori, il pagamento della somma loro riconosciuta per il danno morale (ma in realtà comprensiva anche delle spese funerarie: pag. 30 della sentenza di annullamento), al separato titolo sul quale essa si fonda dovranno dare esecuzione. È fondato invece, nei limiti che saranno appresso precisati, il quarto motivo del ricorso principale.
La Corte, dopo aver quantificato il danno patrimoniale dei tre appellanti in lire 55.035.564, con riferimento alla data del sinistro (ottobre 1975), per detrarre dal dovuto gli acconti di lire 30.000.000, 12.000.000, 70.000.000 e 195.000.000 ricevuti, rispettivamente, il 16 giugno 1977, il 2 febbraio 1979, nel dicembre 1986 e il 24 maggio 1994, ha calcolato, di volta in volta, sul credito risarcitorio, la rivalutazione e gli interessi, applicando, per ciascuno dei quattro periodi considerati, di durata assai diversa (20 mesi i primi due;
94 mesi il 3°; 88 mesi il 4°), sempre lo stesso tasso d'interesse complessivo del 9%.
Ebbene, questo tasso è correttamente motivato, per il primo periodo, col richiamo alla forte svalutazione verificatasi in quegli anni, alla gravità del danno patito dagli appellanti, costretti a vivere senza il sostegno economico del capofamiglia, e al fatto, altresì, che l'indicato tasso "per comodità di calcolo va applicato sulla somma rivalutata"; e lo stesso dicasi quanto al tasso praticato, nella stessa misura, in relazione al secondo periodo, "per le considerazioni dianzi svolte".
Del tutto immotivatamente, in contraddizione con quanto sopra, è stato applicato invece, agli ultimi due periodi, lo stesso tasso complessivo del 9%, che si rivela, su base annua, del tutto irrisorio (e tale anche per il 4° periodo, stante l'evidente errore di calcolo, laddove, come segnalato dalle resistenti RA e SAI, l'importo di lire 44.548.596 corrisponde non all'interesse del 9% ma bensì alla rivalutazione del 47, 66% su lire 93.471.668, per cui l'importo spettante agli appellanti alla data del 24 maggio 1994 si ridurrebbe a lire 150.442.087).
Secondo questa giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712, cit. anche nella sentenza di annullamento), nella responsabilità aquiliana, il risarcimento del mancato guadagno del danneggiato, provocato dal ritardato pagamento della somma -rivalutata- dovutagli, può essere riconosciuto con l'attribuzione degli interessi, il cui tasso va stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e subiettive del caso: ineludibile è tuttavia, sul punto, l'obbligo di un'adeguata motivazione, al quale invece, in relazione ai due ultimi periodi, la Corte d'appello non ha adempiuto.
Ciò rende inevitabile un riesame, "in parte qua", della decisione impugnata.
È fondato altresì il primo motivo del ricorso incidentale. La Corte ha convalidato il sequestro conservativo in danno del AR col testuale rilievo che "comunque va convalidato in quanto, al momento in cui esso fu autorizzato, il credito degli appellanti sussisteva ed anche il "periculum in mora" era ravvisabile, consistendo nel pericolo che il AR, per evitare di risarcire il danno patito dalla LL e dai suoi figli, avesse potuto alienare tutti i suoi beni".
Nel giudizio di convalida il giudice deve verificare la sussistenza di entrambe le condizioni dell'azione cautelare ("fumusa boni juris" e "periculum in mora"), con riferimento tanto al momento della richiesta quanto al m omento della decisione, e, ove accerti la carenza anche di una sola di esse, deve rigettare la domanda di convalida.
Con speciale riguardo alla condizione del "periculum in mora", nel convalidare un sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento o a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio;
con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento.
A quest'obbligo il giudice "a quo" non ha affatto adempiuto, avendo giustificato la convalida con un'astratta petizione di principio e con una palese tautologia, senza nessun accenno a precisi, concreti fattori oggettivi o soggettivi che facessero fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l'imminenza della dispersione del patrimonio del AR.
Il giudice di rinvio dovrà pertanto riesaminare la questione della convalida e, per logica conseguenza, secondo i risultati di questa prima indagine, anche quella della fondatezza o meno dell'istanza risarcitoria, dal giudice "a quo" dichiarata "assorbita". Infondato è infine il secondo motivo del ricorso incidentale, che va esaminato, stante l'accoglimento parziale del ricorso principale. La Corte di merito, cui la sentenza di annullamento ha demandato di accertare, in base alle regole di distribuzione dell'onere della prova, in concreto, se e in quali limiti le nuove nozze contratte dalla LL, nel 1980, con l'avvocato Giliberti, abbiano ridotto o eliminato il pregiudizio derivato dal fatto illecito, ha rilevato che, negli anni 1983 e 1984, l'avvocato Giliberti dichiarò un guadagno annuo, rispettivamente, di lire 4.034.000 e di lire 1.089.000, di gran lunga inferiore al reddito accertato del GH nel 1975 (lire 5.071.333, di cui 3.549.333 destinate alle esigenze della famiglia), a prescindere dall'intervenuta svalutazione monetaria.
Nè gli appellati hanno dimostrato, prosegue la sentenza, che, successivamente al 1984, l'avvocato Giliberti abbia migliorato la sua situazione economica, essendosi limitati ad asserire che i redditi da lui dichiarati nei menzionati anni debbono essere ascritti a un fatto meramente contingente. Tuttavia, a sostegno di quest'ultima asserzione "non è stato fornito alcun elemento probatorio", e peraltro "non è dimostrato che tutti i professionisti, con il passare degli anni, migliorino la loro situazione economica, in quanto è noto che alcuni di essi non incontrano il successo sperato ed il loro guadagno resta sempre a livelli bassi, se non addirittura a quelli dichiarati quando erano praticanti".
La conclusione è che, "in mancanza di prova contraria", la LL "con il nuovo matrimonio non ha riacquistato la situazione economica che godeva durante il primo matrimonio, per cui il danno dalla stessa subito per la morte del primo marito va rapportato al reddito dianzi accertato in capo a quest'ultimo". Trattasi di una motivazione congrua e adeguata, immune da vizi logici e da errori giuridici, con la quale la Corte di merito, valutate le scarne prove acquisite agli atti e la pochezza dell'ultimo, dimostrato reddito del Giliberti, ha in sostanza incensurabilmente escluso che la LL abbia ricavato, dalle seconde nozze, un qualche apprezzabile vantaggio patrimoniale;
e quindi, in definitiva, seppure per implicito, ha accertato che la condizione economica della LL è rimasta immutata, sì da non doversi operare una qualsivoglia riduzione del risarcimento. Il quinto motivo del ricorso principale resta assorbito dall'accoglimento, per quanto di ragione, del quarto motivo del ricorso principale e dall'accoglimento, altresì, del primo motivo del ricorso incidentale.
Consegue la cassazione, in relazione, della sentenza impugnata, col rinvio a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso principale ed accoglie altresì il primo motivo del ricorso incidentale;
rigetta i primi tre motivi del ricorso principale nonché il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il quinto motivo del ricorso principale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia. Così deciso a Roma, addì 24 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002