Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2017, n. 6660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6660 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
ACR 0666 0-17 Att. 94 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/01/2017 Composta da: Sent. n. sez.105/17 ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.7/2017 PATRIZIA PICCIALLI MARIAPIA GAETANA SAVINO UGO EL AN LE TANGA ha pronunciato la seguente flu enza sul ricorso proposto da: IO IC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del PG AN BALSAMO The be conclusofor it rigettoлягricoso. Uditi difensor/Avv.; Vincene Di Stesi del Foro di Verezie the he and for 'eccoglimento ohl ricons ル RITENUTO IN FATTO IO IC ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento che gli ha applicato la misura della custodia in carcere in per il reato di illecita importazione illegale dalla Colombia di sostanza stupefacente del tipo cocaina [peso complessivo pari a circa kg. 1,650, secondo la contestazione provvisoria], in concorso con altri, così confermando ex articolo 27 cod. proc.pen. analoga misura impostagli dal giudice di Rovigo, contestualmente dichiaratosi incompetente. Si duole dell'apprezzamento del compendio indiziario, contestando peraltro principalmente quanto ritenuto asseritamente in modo diverso- nei confronti di altri soggetti che avrebbero 1 partecipato a titolo di concorso. Si duole del giudizio sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sub specie, del rischio di recidiva- vuoi ancora una volta proponendo il diverso apprezzamento che si assume sviluppato nei confronti di correi, vuoi sottolineando la circostanza del decorso del tempo tra la misura e il fatto incriminato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alle esigenze cautelari. Quanto all'apprezzamento del compendio indiziario, va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (tra le tante, Sez.2, n.12735, Kazarian). In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze in punto di gravità indiziaria sono, da un lato, assolutamente generiche, laddove prospettano senza che ciò possa costituire valido argomento spendibile in sede di legittimità una asserita diversità di valutazione rispetto a altre posizioni [che, a tacer d'altro, non sono nella cognizione di questa Corte] e, dall'altro, di fatto, perché mirano essenzialmente a proporre una diversa lettura degli elementi valorizzati dal Tribunale per qualificare complessivo compendio indiziario, per tutti gli episodi per cui era stata applicata la misura. 2 E ciò a fronte di una motivazione comunque esauriente, dove il giudice della cautela, dopo avere legittimamente richiamato gli argomenti del GIP, ha esaminato e valorizzato elementi fattuali non controversi e non censurabili, desunti dalle osservazioni della p.g. e dalle intercettazioni, che hanno tra l'altro riguardato proprio l'utenza in uso al prevenuto, comunque presente in aeroporto all'atto dell'arrivo del corriere. Qui non è proponibile la lettura alternativa della difesa, perché si è di fronte a motivazione esauriente, che ha affrontato i singoli indizi in chiave complessiva utilizzando argomenti di valorizzazione affatto illogici, e certamente il giudice di legittimità non può riesaminare gli atti. Del resto, non va neppure trascurato di considerare che, in tema di misure cautelari personali, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'articolo 273 cod.proc.pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. articolo 192, comma 2, cod. proc.pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1° marzo 2001 n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc.pen.), giacchè il comma 1 bis del citato art.273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc.pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, c.p.p., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza [ex pluribus, Sezione 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475]. Diversa considerazione va sviluppata sul tema delle esigenze cautelari. Il giudice della cautela vi si è soffermato valorizzando negativamente la gravità obiettiva del fatto e valutando, nella prospettiva della prognosi di reiterazione, anche il coinvolgimento [arresto] del prevenuto per fatto analogo pochi giorni dopo i fatti, da ciò desumendo, non solo la concretezza ma anche ai fini di interesse l'attualità del rischio cautelare. 3 Nessuna considerazione ha, invece, sviluppato sul tema della distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare ( circa un anno) e sul ruolo svolto in concreto IO,quale cofinanziatore, e dell'incidenza dello stesso nell'episodio delittuoso. In questa prospettiva, la motivazione non è in linea con la disciplina di settore, come innovata con la legge n. 47 del 2015: come è noto, in materia di misure cautelari personali, ai fini delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., il requisito della "concretezza" riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, mentre il requisito dell'attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, in ordine alla ricorrenza delle quali è onere del giudice motivare, in particolare sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 47905, del 13/10/2016, Campo). Risulta, inoltre, violato il principio secondo cui la distanza temporale tra i fatti ed il momento della decisione cautelare comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura, giacchè il lungo tempo trascorso dalla commissione del reato depone a favore della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla sua reiterazione che non può essere superata da considerazioni astratte e generiche [ v. Sez. 3, n. 15924 del 18/12/ 2015- dep. 2016,Gattuso], ove si consideri proprio l'astrattezza delle considerazioni sviluppate in ordine al ruolo svolto dall'imputato. Va, infine, ricordato che in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ( v. Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651). In conclusione si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla selezione della misura cautelare con rinvio al Tribunale della libertà di Bologna, che si atterrà ai principi sopra indicati. 4
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla selezione della misura cautelare appropriata, con rinvio al Tribunale della libertà di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 24/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Tehn Benelli Rocco Marco Blaiotta Depositata in Cancelleria Oggi, 13 FEB. 2017 Il Funzionano diaric 1800 Patria Ciorra 5