Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2017, n. 6660
CASS
Sentenza 24 gennaio 2017

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Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen.

Commentari4

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    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2017, n. 6660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6660
Data del deposito : 24 gennaio 2017

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