Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2016, n. 53369
CASS
Sentenza 9 novembre 2016

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Massime1

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente, in sede cautelare, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato. (In motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell'affermazione l'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 192 dello stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2016, n. 53369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53369
Data del deposito : 9 novembre 2016

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