Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente, in sede cautelare, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato. (In motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell'affermazione l'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 192 dello stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2016, n. 53369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53369 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
5 336 9 / 1 6 art. 94 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09:11 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA LUISA BIANCHI Dott. -Rel. Consigliere- 1634/2015 PATRIZIA PICCIALLI Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. N. 32528/2016 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO KO N. IL 17/07/1989 avverso l'ordinanza n. 2254/2016 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 13/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Robertu Anielle the the encl ojer insmminililite. 2 iul исогоо Udit i difensor Avv.;//// W P RITENUTO IN FATTO NO RA ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento che gli ha applicato la misura della custodia in carcere in relazione alle plurime violazioni oggetto di imputazione provvisoria [furti e tentati furti pluriaggravati, ricettazioni, resistenza a pubblico ufficiale: da capo a) a capo F)]. Si duole, con due motivi strettamente connessi, dell'apprezzamento del compendio indiziario, contestando il riconoscimento del ricorrente, fondato sulle dichiarazioni di due agenti di polizia che avevano proceduto all'inseguimento dell'autovettura, i cui occupanti erano stati sorpresi durante un tentativo di furto in un'abitazione, e su quelle rese da un dipendente di un bar. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sezione 3, n. 2458 del 02/12/2014, Castorina). 2 In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze sono di fatto, perché mirano essenzialmente a proporre una diversa lettura degli elementi valorizzati dal Tribunale per qualificare il complessivo compendio indiziario, per tutti gli episodi per cui era stata applicata la misura. E ciò a fronte di una motivazione comunque esauriente, dove il giudice della cautela, dopo avere legittimamente richiamato gli argomenti del GIP, ha esaminato tutti i punti controversi, oggetto di specifiche contestazioni cautelari [in questa sede riproposte]. Questo deve dirsi, in particolare, per il riconoscimento dell'indagato quale uno degli autori del tentativo di furto pluriaggravato in abitazione di cui al capo B) [e conseguentemente dei reati connessi di cui ai successivi capi da C) a F)], ove il Tribunale ha sottoposto ad analisi, escludendo alcuna contraddittorietà, le emergenze documentali e dichiarative degli operanti, arrivando a ritenere tale identificazione come pienamente attendibile in modo lineare e logico. E deve dirsi anche per il ruolo partecipativo dell'indagato ai restanti episodi [A) e E)], attraverso una analitica illustrazione del compendio indiziario acquisito [collocazione temporale dell'episodio, dati emersi dai tabulati, presenza di biglietto autostradale, rinvenimento di cellulari]. Qui non è proponibile la lettura alternativa della difesa, perché si è di fronte a motivazione esauriente, che ha affrontato i singoli indizi in chiave complessiva utilizzando argomenti di valorizzazione affatto illogici, e certamente il giudice di legittimità non può riesaminare gli atti. Del resto, non va neppure trascurato di considerare che, in tema di misure cautelari personali, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'articolo 273 cod.proc.pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. articolo 192, comma 2, cod. proc.pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1° marzo 2001 n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il 3 requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod.proc.pen.), giacchè il comma 1 bis dell'articolo 273 cod. proc.pen. (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod.proc.pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc.pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza [ex pluribus, Sez. 4, n.37878, del 06/07/ 2007, Cuccaro ed altri, Rv. 237475]. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in duemila euro, in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per la comunicazione ex 'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 09/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente SUPREMA JusaBianch ९ Patrizia Piccialliрас с мelli DI CORTE * Depositata in Cancelleria Oggi. 15 DIC 2016 Funzionati Giudiziaric Patriz Ciorra 4