Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOME DE004 02 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR Oggetto ARBITRATO . SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2356/99 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 776 Cron. Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. 140 Ud. 29/09/2000 Dott. Laura MILANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OF SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STOPPANI 10, presso l'avvocato D'URSO ALFIO, che la rappresenta e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE difende, giusta procura a margine del ricorso;
Richiesta copia studic dal Sig.IL SOLE 24 ORE ricorrente per diritti L. 6000 il12 GEN. 2001
contro
IL CANCELLIER MERIDIONALE IMPIANTI Srl, in persona del Consigliere Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in LIRE 3000 ROMA VIA P. DE CRISTOFARO 46, presso l'avvocato CANCELLERIA 2000 PICCIALUTI GIOR GIO, che la rappresenta e difende 1699 unita mente all'avvocato CATANIA DIMITRIU G., giusta CG407423 l CG407424 procura a margine del controricorso;
controricorrente - PieliALUTI avverso la sentenza n. 503/98 della Corte d'Appello di 6.000 2 CATANIA, emessa il 29/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Piccialuti, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo 1000 l'assorbimento del quarto motivo del ricorso. Svolgimento del processo 1 La OF SOC. coop. a r.l. in data 2 maggio 1994 notificava alla DI IM s.r.l. atto AW077605 di accesso agli arbitri deducendo che, AW077610 con scrittura M 37603 dell'11 gennaio 1993 aveva commissionato alla Meridio- nale IM 850 contenitori alimentari in lamiera di AWD77614 alluminio ad alta resistenza per il corrispettivo di AW077619 1.700.000.000 oltre IVA, che la detta società avrebbe dovuto fabbricare. Esponeva che il contratto era sotto- posto alla previa accettazione di un contenitore proto- AW077624 tipo;
che la fornitura doveva essere effettuata entro dodici mesi da tale accettazione, con una prima conse- 2 gna di cento contenitori, da eseguirsi entro novanta giorni dalla detta accettazione;
che a titolo di accon- to aveva versato lire 216.750.000 oltre IVA al momento della sottoscrizione del contratto e che in data 22 gennaio 1993 aveva versato somma di lire l'ulteriore IVA, 123.250.000, oltre contestualmente all'accettazione del prototipo. Deduceva che La Meri- dionale IM aveva consegnato a più riprese conte- nitori difettosi, cosicchè essa esponente li aveva re- stituiti evidenziando i difetti di costruzione, metten- persistendo dola successivamente in mora, e poi aveva ritenuto il contratto risolto. 1'inadempimento Deduceva di volere instaurare l'arbitrato previ- sto dal contratto, affinchè fosse pronunciata declara- toria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte La DI IM, con la sua condanna alla restituzione delle somme ricevute, nonchè al risarcimento dei danni. Costituito il Collegio arbitrale, La DI IM chiedeva a sua volta la risoluzione del con- tratto per inadempimento dell'OF e la sua condanna al risarcimento dei danni. In data 16 gennaio 1996 il Collegio arbitrale emanava il lodo, con il quale la domanda dell'OF veniva respinta, mentre il contratto veniva dichiarato 3 risolto per suo inadempimento, con la sua condanna al risarcimento dei danni in favore della controparte La DI IM, nonchè alle spese del procedimen- to. La OF proponeva impugnazione avverso tale decisione, lamentando la violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 1218, e ss., 1453 e ss., 1362 e ss, cod. civ. Più specificamente lamentava che il Collegio arbi- trale avesse ritenuto insussistente l'inadempimento della società La DI IM, interpretando erroneamente la clausola contenente il termine di con- segna, che doveva essere ritenuto essenziale e perento- rio. Lamentava che gli arbitri avessero fondato erro- neamente la decisione sulla base della C.T., senza te- nere conto delle stesse ammissioni della controparte, e che erroneamente avessero ritenuto che la denuncia di vizi e difetti dei contenitori, da essa avanzata al mo- mento della consegna, fosse una richiesta di miglioria. In via subordinata la OF deduceva la viola- falsa applicazione degli artt. 1206 e ss., 1218 zione e 1453 e ss. cod. civ., per avere gli arbitri rite- ess. nuto che essa fosse inadempiente per avere intimato la diffida ad adempiere e ritenuto risolto il contratto pur in assenza di adempimento della controparte. In proposito si deduceva che La DI IM non 4 aveva offerto la sua prestazione, nè dimostrato di po- tere essere adempiente, neanche nei tempi più lunghi, non precisati dal collegio arbitrale, che secondo il lodo dovevano esserele concessi. In via più subordinata si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e SS. cod. civ., lamentandosi la violazione delle norme sul risarcimento del danno, essendo stata la valutazione dei danni fatta ٢ ٢ in astratto, senza essere correlata con il danno effet- tivamente subito. In via ulteriormente gradata si deduceva che la valutazione dei danni era stata effettuata in base a una C.T. erronea. Infine si lamentava la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 91 e SS. c.p.c., dovendo essere soccombente La DI IM, e quindi dovendo essa essere condannata al pagamento delle spese arbi- trali e di lite. La Corte di appello di Catania, con sentenza de- positata giugno 1998 e notificata il 19 novembre 1998, accoglieva parzialmente l'impugnazione, annullando il lodo limitatamente alla quantificazione del danno, ri- liquidandolo in minore misura, con la condanna dell'OF al pagamento in favore della controparte lire 252.800.000, con gli interessi legali dal 27di 5 maggio 1994. Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte, con atto notificato il 18 gennaio 1999, 1'OF, formu- lando quattro motivi di gravame. Resiste La DI IM, con controricorso notificato il 26 febbraio 1999, e memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa interpretazione degli artt. 829 c.p.c., 1218 e SS., 1453 e SS.1 1362 e SS. cod. civ. Si deduce che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il primo mo- tivo di impugnazione del lodo, per non essere stato de- dotto con esso un motivo di nullità, essendosene chie- sto il riesame nel merito, mentre in effetti era stata dedotta la nullità del lodo per violazione delle norme su dette, che pertanto sarebbero state violate anche dalla sentenza della Corte di appello. Si deduce in proposito che sia gli arbitri sia la Corte di appello avrebbero erroneamente applicato le norme del codice civile sul termine essenziale e i vizi delle cose da fornire, in quanto "il comportamento del Collegio arbitrale di affidarsi pedissequamente alla C.T. quando questa è così marchiatamente erronea ed as- surda, come è stato rilevato con l'atto di appello, viola già da solo i canoni del corretto giudicare e la 6 Corte di appello che ha ritenuto questa doglianza come motivo di fatto ha anche essa errato". Si deduce altresì che altra palese "violazione delle norme di ermeneutica contrattuale da parte del Collegio arbitrale, confermata anche essa dalla Corte di appello, è quella relativa alla totale svalutazione dei termini di consegna". Infatti, secondo la società ricorrente, "il mancato rispetto di essi comporta l'esistenza di un inadempimento grave da parte del for- nitore, tale da configurare una giusta causa di risolu- zione a suo danno del contratto". Il motivo è infondato. Come esattamente ha affermato la Corte di appel- nell'arbitrato rituale il lodo non è impugnabile lo, per vizi attinenti alle valutazioni ed agli accertamen- ti di fatto compiuti dagli arbitri, ma unicamente per i motivi tassativamente indicati nell'art. 829 c.p.c., che al primo comma prevede una serie di vizi di carat- tere processuale, ed al secondo ammette ove non si tratti di arbitrato di equità o di lodo dichiarato dal- le parti non impugnabile - la impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto sostanziale. Ne deriva che sono inammissibili le censure, pro- spettate in sede di impugnazione del lodo, con le quali non siano allegati vizi previsti dall'art. 829 c.p.c., 7 ovvero lo siano solo formalmente, censurandosi in ef- fetti il lodo nelle sue valutazioni ed accertamenti di fatto, che rientrano nella esclusiva competenza degli arbitri e sono censurabili solo allegandosi il vizio di carenza assoluta di motivazione, che si risolve in un denunciabile ai sensi vizio di ordine processuale dell'art. 829, comma 1, n.
5. Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenu- to inammissibili le censure formulate con il primo mo- tivo di impugnazione dinanzi ad essa, in quanto con es- So, pur formalmente deducendosi la violazione di norme di legge, in concreto si censuravano le valutazioni de- gli arbitri circa la sussistenza di un inadempimento nella consegna da parte della società La DI Appalti, in quanto fondate unicamente su accertamenti della C.T.U. sfornita di fondamento tecnico e giuridi- CO, nonchè sull'importanza di tale inadempimento. Tale statuizione della sentenza impugnata deve ritenersi esatta, risultando dall'esame dell'atto di impugnazione del lodo che questa Corte deve compiere, essendo in questa sede censurata la declaratoria di inammissibilità di un motivo proposto dinanzi alla Cor- te di appello che il motivo non si articolava nell'adduzione di violazioni di regole di diritto, ma in censure relative esclusivamente agli accertamenti di 8 fatto compiuti dagli arbitri in relazione al comporta- mento della società La DI Appalti. 2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa interpretazione degli artt. 829 c.p.c., 1206 e SS., 1218 e SS. 1453 e SS. cod. civ. Si deduce al ri- guardo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ri- tenuto inammissibile il secondo motivo di gravame pro- posto dinanzi ad essa perchè relativo ad apprezzamenti di fatto, mentre era stata denunciata la violazione delle norme di diritto relative alla validità ed all'esistenza della offerta di esatto adempimento, vio- late dagli arbitri e quindi anche dalla Corte di appel- lo, tenuto conto che l'adempimento afferto non era esatto, risultando che i beni offerti non erano stati realizzati secondo le richieste. Anche tale motivo infondato, per ragioni analo- ghe a quelle indicate in relazione al primo, avendo la sentenza impugnata esattamente affermato come risulta dall'esame motivo in questione di gravame dinanzi ad essa, con il quale si censuravano le valutazioni degli arbitri in ordine all'inadempimento dell'OF l'inammissibilità del motivo poichè l'odierna ricorren- te non aveva dedotto nè vizi procedurali, nè violazioni di norme di diritto sostanziale, avendo censurato uni- camente valutazioni di fatto degli arbitri. 9 3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1223 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto solo parzialmente fondato il motivo di impu- gnazione del lodo relativo alla valutazione del danno, "continuando una valutazione che, sia pur in ridotta misura, ha gli stessi vizi di quella effettuata dal Collegio arbitrale". Si deduce al riguardo che la Corte ha considerato danno non solo “l'ipotetico differenziale tra la cifra che La DI IM avrebbe dovuto incassare quale prezzo dei prodotti da fornire all'OF e il prezzo di suo acquisto da parte del subfornitore, ma anche l'anticipo che La DI IM aveva ver- sato al suo subfornitore", mentre tale importo, in as- senza di una prova certa della sua erogazione e della sua perdita non poteva essere considerato danno emer- gente, cosicchè la Corte di appello sarebbe incorsa nello stesso vizio di valutazione astratta del danno da essa riconosciuto compiuto dagli arbitri. Anche tale motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto che gli arbitri avessero fatto erronea applicazione dell'art. 1223 cod. civ. avendo ritenuto liquidabile, a titolo di danno emergente, il danno in astratto ipotizzabile a carico della società La DI IM, anziché quello 10 in concreto subito. Ha pertanto ridotto tale voce di danno a lire 251.800.000, pari all'anticipo da essa versato alla Medal Service, esecutrice materiale della commessa e subfornitrice. In effetti danno emergente, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., è la perdita subita dal creditore, e cioè la diminuzione patrimoniale da lui patita a titolo definitivo in conseguenza del comportamento inadempien- te dell'obbligato: ma deve ritenersi che la Corte di appello si sia mossa in tale ottica, ritenendo con giudizio di fatto incensurabile in questa sede prova- to il versamento di detta somma al subfornitore e la sua perdita a titolo di risarcimento, quanto meno par- ziale, del danno subito dal subfornitore. 4 Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa interpretazione degli art. 829 e 91 c.p.c. Si de- duce al riguardo che la Corte di appello ha ritenuto corretta la imposizione dell'onere delle spese a carico della odierna ricorrente decisa dal Collegio arbitrale, condannandola anche al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio dinanzi ad essa, mentre dovendo essere to- talmente soccombente La DI IM le spese andavano poste a suo carico. Anche tale motivo è infondato. Nella parte in cui con esso si censura la statuizione con la quale la Cor- 11 te di appello ha rigettato la impugnazione del lodo in ordine alla condanna dell'odierna ricorrente alle spese di lite dinanzi agli arbitri, essendo stata essa SOC- combente dinanzi ad essi, ed essendo pertanto tale sta- tuizione conforme al dettato dell'art. 91 c.p.c. Nella parte residua non essendo stata La DI IM soccombente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, 80000 che si liquidano quanto agli onorari nella misura di 330000 lire otto milioni, e quanto alle spese vive nella misu- . FFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data" 3 MAR 2003 4. ra di lire duecentomila. a . versate s. 3.3.0.22.2... (lire ECENTO TRENTO MILA..)
P. Q. M.
p. Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia Digmpor La Corte di cassazione Il Responsabile Servizio A nzian (Dr. M. RACO CH Rigetta il ricorso. Condanna la OF soc. coop. a r.l. al pagamento in favore della DI Impian- ti s.r.
1. al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione, che si liquidano nella misura di lire otto mi- lioni per onorari e duecentomila per spese vive. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale RealeTheer Francesco Felicetti Eelicoth A 如