Sentenza 31 luglio 2003
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni legittimamente eseguite in altro procedimento non è richiesto il deposito dei decreti autorizzativi di esse nel procedimento originario, ma solo quello dei relativi verbali e registrazioni. (Fattispecie relativa a procedimento di riesame di misura cautelare personale).
Commentario • 1
- 1. La prima applicazione dei principi della sentenza "Scurato" nellaLuigi Giordano · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/07/2003, n. 38291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38291 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri:
Dott. Francesco Morelli - Presidente -
Dott. TO Esposito - Consigliere -
Dott. Amedeo FR - Consigliere -
Dott. Agnello Rossi - Rel. Consigliere -
Dott. Paola Piraccini - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE TE, n. a Marano di Napoli il 15.8.1950;
avverso l'ordinanza in data 17.10.2002 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Loris D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Salvatore Maria Lepre che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della ordinanza impugnata.
FATTO
1. LE TE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 17.10.2002 del Tribunale di Napoli che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 23.9.2002 nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Napoli.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 266 e ss. c.p.p. e all'art. 309,5 comma, c.p.p.. La difesa del ricorrente - dopo aver ricordato di avere eccepito in sede di discussione dinanzi al Tribunale del riesame l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate nell'autovettura di RI De EL e nell'abitazione di ID TE per mancata trasmissione dei relativi decreti autorizzativi - lamenta che l'ordinanza impugnata abbia respinto l'eccezione "per omessa indicazione delle attività processuali che si assumono viziate" e cioè per l'omessa indicazione dei decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni ambientali acquisite. Tale motivazione è tautologica ed incongrua in quanto non tiene conto del fatto che i decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali in questione (disposte nei procedimenti penali recanti i numeri 16414\97 RGPM e 1408\98 RGPM, diversi dall'attuale che reca il numero 15636\94 RGPM) non risultano essere stati trasmessi all'organo del riesame.
Pur dichiarando di ignorare se il Pubblico ministero ebbe cura di trasmettere al GIP i decreti autorizzativi a sostegno della propria richiesta di misura cautelare la difesa rileva che l'omesso invio dei decreti al Tribunale del riesame viola l'art. 309, 5 comma, c.p.p. e rende inutilizzabili le intercettazioni in quanto menoma il diritto della difesa di verificare le condizioni della loro legittimità.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 64, 3 comma, lett. e) dello stesso codice.
In proposito si sostiene che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vagliate dai giudici di merito sono sei (e precisamente quelle di TO RU, AE DA, AN ER, MA RI, AE CO e NI IO ) e che quelle rese dal RU, dal DA, dalla ER e dal RI sono inutilizzabili per essere state assunte prima dell'entrata in vigore della legge n.63 del 2001 senza che si sia provveduto, da parte del Pubblico ministero, a rinnovare l'esame come sancito dall'art. 26 della citata legge n. 63.
4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.606, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p..
Rileva al riguardo la difesa che la diffusa motivazione sulle caratteristiche, sulle attività e sugli scopi del c.d. clan Lauro non è sufficiente a comprovare la partecipazione di LE TE all'organizzazione delinquenziale dal momento che non è specificata la commissione di un singolo reato fine, non è provata l'adesione formale del ricorrente all'organizzazione e non vi sono indizi idonei a comprovare il suo materiale coinvolgimento.
5. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta il travisamento del fatto in cui sarebbe incorso il Tribunale in particolare in ordine alle dichiarazioni accusatorie dì AE CO che, nell'interrogatorio reso al Pubblico ministero il 10.5.2002 indicò in FR TE (figlio del ricorrente),il promotore dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti;
circostanza, questa, di cui non vi è traccia nella motivazione dell'ordinanza impugnata.
DIRITTO
1. Per decidere della fondatezza o meno del primo motivo di ricorso proposto dalla difesa di LE TE occorre verificare se l'indagato - nei cui confronti sia stata emessa una misura cautelare fondata su intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte e realizzate in un diverso procedimento - abbia diritto di prendere cognizione, oltre che dei "verbali" e delle "registrazioni" di tali intercettazioni, anche dei "decreti" autorizzativi delle intercettazioni stesse al fine di controllarne la legittimità.
2. Si ricorderà che la possibilità di utilizzare le risultanze di intercettazioni in un procedimento diverso da quello in cui sono state disposte - già presente nella normativa anteriore al codice vigente (art. 226 quater comma 6, art. 254 c.p.p. abr., art. 71 legge 5.8.1988 n. 330) - è ammessa dalla legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale che, all'art. 41, lett. a), indica tra i principi da adottare per la disciplina delle intercettazioni la "predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo". In attuazione di tale direttiva l'art. 270 c.p.p. ha dettato una disciplina della utilizzazione intercettazioni effettuate in altri procedimenti imperniata su di una regola generale e su di una specifica eccezione.
La "regola" è costituita dal divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte.
L'eccezione" è rappresentata dalla possibilità di utilizzare le intercettazioni effettuate in un determinato procedimento (procedimento a quo) in un "altro" e diverso procedimento (procedimento ad quem) ove ricorrano precise condizioni sostanziali e siano assicurate adeguate garanzie procedurali.
Sul piano sostanziale, la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni di cui si discute nell'ambito del procedimento ad quem è rigorosamente circoscritta ai gravi reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è consentita solo quando essa risulti indispensabile per l'accertamento di tali reati. Sotto il profilo procedurale, l'art. 271 c.p.p. richiede - ai fini dell'utilizzazione - il deposito dei "verbali" e delle "registrazioni" delle intercettazioni presso l'autorità competente per il procedimento ad quem e l'osservanza del complesso di garanzie previste dai commi 6, 7 ed 8 dell'art. 268 c.p.p.: avviso ai difensori;
loro facoltà di procedere all'esame degli atti ed all'ascolto delle registrazioni;
procedura partecipata di stralcio;
trascrizione delle registrazioni con le forme e le garanzie della perizia;
estrazione di copie da parte dei difensori. La norma riserva inoltre alle parti la facoltà di esaminare verbali e registrazioni in precedenza depositati nel procedimento a quo.
2. Alla base della disciplina sin qui sinteticamente richiamata sta una chiara scelta legislativa salvaguardare l'acquisizione dielementi di conoscenza - indispensabili per l'accertamento di gravi reati - che siano emersi in modo solo "occasionale" ed "indiretto", grazie ad intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte in altro procedimento.
A tal fine è consentita, in via eccezionale, la trasmigrazione e l'utilizzazione, nel procedimento ad quem, dei risultati di intercettazioni autorizzate ed effettuate nel procedimento a quo. All'imputato del procedimento ad quem - nel quale vengono travasati i risultati delle intercettazioni - sono riservate peculiari garanzie, analoghe ma non identiche a quelle riconosciute all'imputato del procedimento a quo, nel quale sono state originariamente autorizzate ed effettuate le intercettazioni. Grazie alla procedura regolata dai commi 6, 7 ed 8 dell'art. 268 c.p.p. - che si svolge sotto il controllo del giudice del procedimento ad quem, senza condizionamenti e vincoli derivanti da decisioni assunte nel procedimento a quo - è assicurato il pieno contraddittorio nell'analisi e nella verifica dei risultati delle intercettazioni provenienti dal diverso procedimento. Per quanto attiene invece al momento genetico delle intercettazioni ed alla verifica delle condizioni che ne legittimano l'utilizzazione, la garanzia dell'imputato del procedimento ad quem ha necessariamente un oggetto diverso da quella riservata all'imputato del procedimento a quo. Mentre quest'ultimo ha diritto a verificare l'esistenza delle condizioni che hanno consentito di disporre le intercettazioni (gravi indizi di reato e indispensabilità a fini investigativi della intercettazione), l'imputato del procedimento ad quem ha diritto a sollecitare la distinta verifica riguardante l'effettiva ricorrenza degli elementi integrativi di un delitto per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e l'effettuazione del vaglio di indispensabilità probatoria.
3. In questo contesto normativo la mancata previsione nell'art. 270, 2 comma, c.p.p. del deposito dei "decreti" autorizzativi delle intercettazioni rivela il suo duplice significato. In primo luogo è dato letterale di sicuro rilievo per escludere che dal mancato deposito dei decreti nel procedimento ad quem possa essere fatta derivare (beninteso: in presenza del regolare deposito dei verbali e delle registrazioni) l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nel procedimento a quo;
il principio di tassatività della inutilizzabilità esclude infatti che tale grave sanzione possa essere applicata in assenza di una chiara ed inequivoca indicazione normativa (cfr. in tal senso Cass. Sez. VI, sent. n. 2329 del 16.5.2000; Cass. Sez. I, sent. n. 790\2000 del 17.12.1999). In secondo luogo l'esclusione del deposito, nel procedimento a quem, dei decreti autorizzativi emessi nel procedimento a quo riflette la oggettiva diversità della posizione dell'imputato del procedimento ad quem che non ha titolo a controllare il momento genetico originario delle intercettazioni disposte in un procedimento cui egli resta estraneo ma solo a controllare l'effettiva esistenza delle condizioni di utilizzabilità delle intercettazioni stesse nel procedimento che lo riguarda.
Del resto appare evidente l'impossibilità giuridica e materiale di ammettere e di realizzare un nuovo e concorrente sindacato del giudice del procedimento a quem sui presupposti giuridici (i gravi indizi di reato o l'indispensabilità a fini investigativi) di atti autorizzativi posti in essere da altro giudice nel diverso procedimento dal quale provengono le intercettazioni. In conclusione sul punto: una volta che il legislatore ha scelto di valorizzare, limitatamente a reati di particolare gravità, anche le informazioni "indispensabili" captate in altri procedimenti, la garanzia dei soggetti del procedimento a quem è, da un lato, quella procedurale assicurata dai commi 6, 7 ed 8 dell'art. 268 c.p.p., e, dall'altro, quella imperniata sul controllo delle condizioni di utilizzabilità delle intercettazioni realizzate in altra sede. Agli imputati del procedimento ad quem è invece preclusa la possibilità di ottenere un nuovo sindacato sul momento genetico delle intercettazioni giacché questo sindacato non può che concernere le condizioni che hanno legittimato l'intrusione nella sfera privata di determinati soggetti nell'ambito del procedimento di origine delle intercettazioni e solo nell'ambito di tale procedimento può essere validamente compiuto.
Non vi è dubbio che la situazione ora descritta faccia registrare una diversità tra soggetti del procedimento a quo e soggetti del procedimento ad quem. Ma tale diversità non appare in contrasto con il principio di eguaglianza ne' lesiva del diritto di difesa. Essa è infatti il naturale riflesso della diversità dei procedimenti tra cui si istituisce un canale di comunicazione e si iscrive in un complesso di ampie e significative garanzie di contraddittorio e di difesa assicurate ai soggetti del procedimento ad quem, non pregiudicando perciò la possibilità di tali imputati di svolgere efficaci difese.
Sulla base di queste considerazioni è da ritenere infondato il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente sostiene che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi di intercettazioni realizzate in diversi procedimenti ne ha comportato l'inutilizzabilità.
2. Più sintetiche considerazioni merita il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 64, 3 comma, lett. c) dello stesso codice, sul rilievo che quattro delle sei dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vagliate di giudici di merito (e precisamente quelle di TO RU, AE DA, AN ER, MA RI) sono inutilizzabili per essere state assunte prima dell'entrata in vigore della legge n.63 del 2001 senza che si sia provveduto, da parte del Pubblico ministero, a rinnovare l'esame come sancito dall'art. 26 della citata legge n. 63. In linea di principio va affermato che - contrariamente a quanto sostenuto dal GIP nel suo provvedimento - l'inutilizzabilità ex art. 64, comma 3 bis, c.p.p. è destinata ad operare anche nel corso delle indagini preliminari e segnatamente nell'ambito delle decisioni de libertate.
Resta comunque da apprezzare quale sia l'effetto di tale inutilizzabilità sui provvedimenti adottati in materia di libertà, valutando in concreto il peso ed il rilievo delle dichiarazioni divenute inutilizzabili per mancata rinnovazione dell'esame nel contesto dei singoli provvedimenti.
Al riguardo va ricordato che già il GIP, nell'ordinanza di custodia cautelare, ha ampiamente chiarito di aver posto a base del suo provvedimento le intercettazioni telefoniche ambientali, indicando in esse "la prova fondamentale delle attività in materia di spaccio di stupefacenti" e riservando alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia solo un ruolo del tutto marginale. E poiché tale valutazione risulta confermata dalla lettura dell'ordinanza se ne deduce che l'inutilizzabilità verificatasi non ha avuto l'effetto di depauperare in maniera significativa il quadro probatorio, che supera perciò la necessaria prova di resistenza.
4. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso vengono dedotti il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata (sul rilievo che la diffusa motivazione sulle caratteristiche, sulle attività e sugli scopi del c.d. clan Lauro non sarebbe sufficiente a comprovare la partecipazione di LE TE all'organizzazione delinquenziale dal momento che non è specificata la commissione di un singolo reato fine, non è provata l'adesione formale del ricorrente all'organizzazione e non vi sono indizi idonei a comprovare il suo materiale coinvolgimento) ed il travisamento del fatto in ordine alle dichiarazioni accusatorie di AE CO che, ad avviso della difesa, nell'interrogatorio reso al Pubblico ministero il 10.5.2002 aveva indicato in FR TE (figlio del ricorrente) il promotore dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti.
Entrambi i motivi sono infondati.
Se vero che la motivazione del Tribunale si sofferma ampiamente nella ricostruzione della struttura e del modus operandi del clan Lauro i giudici di merito non hanno affatto mancato di illustrare - in termini chiari e coerenti ed attraverso una motivazione esente da evidenti vizi logici o gravi contraddizioni interne.- la posizione, il ruolo e le attività di RA TE nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso e dello spaccio di stupefacenti, dedicando la seconda parte della motivazione all'esame della posizione di LE TE e ricostruendo - sulla scorta di numerose intercettazioni e di altre attività investigative - l'opera di direzione, i contatti con altri soggetti coinvolti nel traffico e nello spaccio di droga, l'impegno nel far assumere ad un coimputato tutte le responsabilità per la droga emerse a carico del fratello ID, la percezione di quote degli utili associativi provento dei traffici di droga.
Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della sentenza, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Sulla base di queste considerazioni va respinto, perché infondato, il terzo motivo di ricorso.
Va del pari rigettato il quarto motivo di ricorso relativo ad un preteso travisamento del fatto ad opera del giudice del provvedimento impugnato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 OTTOBRE 2003.