Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 2
In caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale (ma il discorso vale anche per il giudice civile adito con una domanda di condanna generica) non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato.
La condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito.
Commentario • 1
- 1. Danno ambientale, obbligo di risarcimento, definizione, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ICMESA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore rag. G. Brocchieri, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato SIGILLÒ ANTONIO, che lo difende unitamente agli avvocati BROGGINI GERARDO, LENSKI EVA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN AN, DALLA RIZZA ANGELO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 03800/98 proposto da:
IN AN, DALLA RIZZA ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato GALLAVOTTI MARIO, che unitamente all'avvocato SAVI PAOLO, lo difende giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
ICMESA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore rag. G. Brocchieri, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato SIGILLÒ ANTONIO, che lo difende unitamente agli avvocati BROGGINI GERARDO, LENSKI EVA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3507/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 5/6/1996, depositata il 20/12/96; RG. 1247/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ANTONIO SIGILLÒ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 22.6.1987 ER NN e AL RI AN convenivano in giudizio la s.p.a. ICMESA in liquidazione davanti al tribunale di Milano affermando di essere proprietari di un terreno sito in Meda, compreso nella zona A, così denominato dalla fuoriuscita di diossina dallo stabilimento della convenuta in data 10.7.1976; che tale terreno, attualmente inagibile, alla data dell'evento era in parte edificabile e che gli attori avevano iniziato le opere di recinzione.
Chiedevano pertanto gli attori la condanna della convenuta al risarcimento dei danni dal mancato utilizzo e dalla perdita di valore del terreno.
Si costituiva la convenuta e resisteva alla domanda, facendo presente che, nonostante la sentenza penale, incombeva agli attori la prova del danno, mentre il terreno allo stato era perfettamente agibile e che, più volte, in passato aveva offerto la propria disponibilità all'acquisto del terreno.
Con sentenza depositata il 12.3.1992 il tribunale condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 275 milioni in moneta attuale comprensiva di interessi.
Avverso detta sentenza proponeva appello la ICMESA, chiedendo la riforma totale della sentenza ed assumendo che gli attori non avevano dimostrato la riconducibilità della pretesa svalutazione del terreno all'evento del 1976, nonostante che essa avesse subito in sede penale una condanna come responsabile civile;
che era errata la misurazione del terreno ed il valore assegnato allo stesso dal c.t.u. Gli appellati proponevano, a loro volta, appello incidentale. La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 20.12.1996, rigettava l'impugnazione principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condannava l'Icmesa al pagamento dell'ulteriore somma di L. 4.026.969, relativa alla recinzione del terreno.
Riteneva la corte di appello che la prova del danno al terreno e della sua riconducibilità all'evento della diossina del 1976 risultava definitivamente accertata dalla sentenza penale di condanna generica, avente autorità di giudicato nel presente giudizio, nel quale doveva discutersi solo della liquidazione relativa e che, inoltre, le specifiche ragioni ulteriormente addotte dal tribunale non erano state specificamente contestate;
che la misurazione del terreno era stata effettuata in contraddittorio dai due consulenti tecnici delle parti;
che il valore assegnato al terreno dal tribunale, sulla scorta di quanto ritenuto dal c.t.u., era congruo, tenuto conto che era prossimo a quello offerto dalla società GE, operante per conto della ICMESA. Quanto all'appello incidentale degli attori, riteneva la corte di merito, per quanto interessa in questa sede di legittimità, che non poteva accogliersi la censura di un maggior incremento di valore del terreno rispetto a quello costituito dagli indici Istat perché il fatto non era provato e non poteva ammettersi sul punto una consulenza tecnica esplorativa;
che non sussisteva un danno da mancata utilizzazione del terreno, poiché era emerso che gli attori avevano continuato ad operare altrove, senza diminuzioni di guadagni o di perdite;
che non poteva accogliersi la censura, specificata solo in sede di conclusioni, relativa alla richiesta decorrenza degli interessi dalla data del fatto, considerato che essa in sede di atto di appello era stata proposta in modo generico.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ICMESA. Resistono con controricorso gli attori, che hanno anche presentato ricorso incidentale ed anche memoria.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 185 c.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata, violando i principi affermati dalla S.C., ha ritenuto che la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno potesse anche aver accertato la sussistenza in concreto del danno ed il nesso di causalità tra il comportamento di essa ricorrente ed il danno, mentre questi elementi andavano accertati nel giudizio sul quantum, costituendo la condanna generica una mera "declaratoria iuris". Ritiene, quindi, la ricorrente che gli attori non hanno fornito la prova che il preteso danno subito dal terreno fosse da ricondurre all'evento della nube tossica del 1976.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va anzitutto, osservato che la sentenza impugnata in questione riconosce l'esistenza in concreto del danno e la sua riconducibilità in concreto alla nube tossica provocata dallo stabilimento della convenuta sulla base di due ordini ragioni: l'accertamento in tal senso contenuto nella sentenza penale di condanna al risarcimento dei danni e le ulteriori argomentazioni indicate dal tribunale (inserimento del terreno nella zona A e nell'obbligo assunto dalla convenuta con lo Stato e la regione Lombardia ad acquistare anche questo immobile per donarlo ad una fondazione di studio e ricerca), nei cui confronti in sede di appello non sono state mosse contestazioni.
2.2. Quanto alla prima delle ratio decidendi, rileva preliminarmente questa Corte che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (in questo senso, Cass. civ. sez. II 8 novembre 1994, n. 9261; Cass. pen. sez. V 19 gennaio 1993; Cass. pen. sez. I 28 febbraio 1992, Cass. civ. sez. III 8 marzo 1991 n. 2459). Il principio è sicuramente condivisibile.
Infatti la condanna generica al risarcimento del danno (e tale è anche la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede pronunziata in sede penale a norma degli art. 489 c.p.p. 1930 e 539 c.p.p. 1988), avendo come contenuto una mera di "declaratoria iuris", postula quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarla, l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione dell'esistenza e dell'entità del danno nonché il nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito. Ricorrendo detto presupposto essa può essere negata solo quando risulti in concreto provato che ogni danno astrattamente possibile è mancato e che non può configurarsi un rapporto di causalità tra il fatto illecito ed i dedotti effetti dannosi (Cass. 21.5.1997, n. 4511; Cass. 29.11.1995, n. 12393).
2.3. Sennonché, premesso ciò in linea di principio generale, non può condividersi l'altro principio, pure spesso sostenuto in giurisprudenza, secondo cui, l'ogni ulteriore affermazione contenuta nella motivazione della sentenza penale inerente alla concreta sussistenza ed all'entità del danno non può attingere alla dignità di giudicato e non esonera il danneggiato dall'onere della prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento ed il danno in sede di giudizio civile di liquidazione del quantum (Cass. 26.2.1998. n. 2127; Cass. 8.11.1994, n. 9261). L'affermazione sembra, infatti, contrastare con i principi che regolano il giudicato.
Infatti, se il giudice penale (ma il discorso vale anche per il giudice civile adito con una domanda di condanna generica) non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato. In questo senso è stato affermato (Cass. 18.1.2000, n. 495) che con la sentenza di condanna generica il giudice può non limitarsi ad accertare l'esistenza di un fatto potenzialmente idoneo a produrre un danno, ma può accertare anche la reale entità dello stesso, lasciando quindi impregiudicata soltanto la sua liquidazione, purché nell'ambito della causa petendi.
2.4. Va a tal fine specificato che, se con la costituzione di parte civile nel processo penale, il danneggiato non ha limitato la richiesta alla sola condanna generica del soggetto responsabile, il giudice, investito dalla domanda anche della liquidazione del quantum a norma dell'art. 489 c.p.p. 1930 e 538 c.p.p. 1988, non compie alcuna ultrapetizione se non si limiti alla condanna generica nei termini di mera potenzialità dannosa del fatto, ma accerti che in concreto, e non solo in astratto, vi è stato un danno ed anche un nesso causale, avvalendosi poi dei poteri di rimettere la causa davanti al giudice civile solo per l'entità della liquidazione. Se, invece, con la costituzione di parte civile è stata richiesta solo la condanna generica al risarcimento del danno del responsabile (ed il discorso vale anche per la domanda proposta in sede civile di condanna generica al risarcimento del danno a norma dell'art. 278 c.p.c.), il giudice che non si limiti alla mera declaratoria iuris della potenzialità dannosa del fatto del soggetto assunto come danneggiante, ma accerti in concreto l'esistenza del danno (per quanto non lo liquidi) e del nesso eziologico, certamente compie un ultrapetizione.
Sennonché la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), non determinando nullità assoluta della sentenza, ma vizio denunziabile con i normali mezzi di impugnazione, non impedisce che sul punto, costituente ultrapetizione, si formi il giudicato, se lo stesso non è stato impugnato per il predetto vizio (Cass. 18.4.1978, n. 1850).
3.1. Ovviamente costituirà una questione di interpretazione della sentenza di condanna generica (emessa sia in sede civile che penale) accertare se il giudice ha esteso la sua decisione anche all'accertamento in concreto del danno e del nesso eziologico e se sul punto si è formato il giudicato.
A tal fine occorre effettuare due ulteriori precisazioni.
3.2. Anzitutto, in tema di risarcimento del danno, qualora il giudizio sull'an si svolga separatamente da quello sul quantum, la sentenza resa nel primo costituisce nel secondo un giudicato esterno (Cass. 21.7.1984, n. 4283; Cass. 5.3.1983, n. 1652), con la conseguenza che l'interpretazione dello stesso, secondo la giurisprudenza tuttora prevalente, resta riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata e condotta nel rispetto dei principi giuridici sui limiti oggettivi e soggettivi della cosa giudicata.
3.3. Inoltre il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini dell'estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, neì limiti in cui essi costituiscono una parte della decisioner in quanto risolvano questioni tacenti parte del thema decidendum, e specificamente dibattute tra le parti ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (Cass. 27.10.1994, n. 8865).
4. Nella fattispecie, avendo ritenuto la sentenza impugnata che le statuizioni civili della sentenza emessa in sede penale avessero nella fattispecie autorità di giudicato anche in relazione al danno ed al nesso causale in concreto, e non essendo stati lamentati ne' la violazione dell'art. 2909 c.c. (sui limiti oggettivi e soggettivi del giudicato) ne' il vizio motivazionale di interpretazione di detto giudicato esterno, il punto non può essere messo in discussione in questa sede sotto il diverso profilo del contenuto astratto della condanna generica al risarcimento del danno emessa in sede penale.
5. Quanto sopra, affermato rende superfluo rilevare che in ogni caso, avendo la sentenza impugnata fondato il rigetto dell'analogo motivo di appello, oltre che sul giudicato formatosi, sul rilievo che il tribunale aveva accertato in concreto il danno ed il nesso causale con specifiche ulteriori ragioni e che queste non erano state contestate, e non avendo il ricorrente censurato questa seconda ratio decidendi, il motivo in esame è carente di interesse processuale, poiché in ogni caso la decisione adottata si fonda anche autonomamente su questa seconda argomentazione.
6. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 950 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che la misurazione del terreno, riportata dal c.t.u., fosse quella di parte attrice, poiché eseguita congiuntamente ed in contraddittorio tra i c.t. delle due parti, mentre risultava agli atti che il c.t.u. avrebbe considerato valida la misurazione del terreno effettivo (divergente dalla misura catastale) effettuata precedentemente alla causa esclusivamente dal c.t. di parte attrice.
7. Il motivo è inammissibile.
Premesso che la sentenza impugnata ritiene che risulti dagli atti di causa che il terreno in questione sia stato misurato congiuntamente ed in contraddittorio dai tecnici di entrambe le parti (ing. Bizzozzero di parte attrice ed ing. Ceresa di parte convenuta), la doglianza della ricorrente si risolve in un censura di travisamento del fatto. A tal fine va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura basè del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c.. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
8. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata abbia aderito alle conclusione del c.t.u. sulla valutazione del valore del terreno, attribuito "come se non vi fosse stato l'inquinamento", mentre il c.t.u. non ha considerato che il terreno in questione era periferico ed ha adottato le tabelle riportate dal "Consulente immobiliare", che non hanno valore probatorio nella presente causa, mentre avrebbe dovuto rifarsi ai valori di cui ad accertamenti fiscali relativi alle compravendite analoghe. Quindi erroneamente la sentenza impugnata non ha disposto la richiesta rinnovazione della consulenza tecnica.
9. Il motivo è infondato e va rigettato.
La sentenza di appello, infatti, nell'uniformarsi alle conclusioni del c.t.u. ha motivato il proprio dissenso dalle osservazioni mosse dall'appellante alla congruità del valore del terreno indicato dal c.t.u.
Ha osservato la sentenza impugnata che il valore indicato dal c.t.u. è prossimo a quello offerto dalla società GE, che agiva per conto della Icmesa, a sinistro avvenuto, quando cioè i danneggiati si trovavano gia in posizione negoziale di estrema debolezza, che aveva offerto il prezzo "da rivalutare" di L. 38.500 al mq., senza distinguere tra zone periferiche e zone centrali, per cui la somma offerta dalla GE (di L. 99.760.000) era molto prossima a quella liquidata dal Tribunale (L. 101.760.400), per quanto con riferimento alla maggiore estensione del terreno effettivo rispetto a quello catastale.
Per effetto di detto rilievo il giudice di appello ha ritenuto che non sussistesse la necessità di un rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
La motivazione suddetta non è ne' contraddittoria ne' insufficiente e, pertanto, il motivo in questione va rigettato.
10. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la corte avrebbe omesso di pronunciarsi, come già
aveva fatto il tribunale, sulla domanda sia dell'attore che del convenuto circa la loro disponibilità rispettivamente a cedere e ad acquistare il terreno al valore determinato dalla Corte;
inoltre la corte non avrebbe determinato tale valore del bene.
11. Il motivo è inammissibile.
A parte il fatto che la corte dà atto di questa "disponibilità" dichiarata dalle parti, mentre esse "hanno continuato a litigare su tutto, persino su ciò che non avrebbe meritato alcuna attenzione", sta di fatto che non è specificato ne' è dato cogliere quale sia l'interesse processuale che sosteneva detta richiesta ai giudici di merito e l'attuale motivo di ricorso, quando poi le parti, come osservato dalla sentenza impugnata, "hanno continuato a litigare". In ogni caso la funzione giurisdizionale è quella di accertare diritti o obblighi, a contenuto giuridico, e non mere disponibilità. Quanto alla (mancata) indicazione del giusto valore di compravendita del bene, ciò non rientra nei compiti del giudice neppure nell'ipotesi in cui già esista un contratto di vendita ed il prezzo sia demandato ad un terzo, che si rifiuti di indicarlo (art. 1473 c.c.). 12. con il primo motivo del ricorso incidentale, i ricorrenti incidentali lamentano insufficiente e comunque contraddittoria motivazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 - 2056 c.c.. I ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per non aver accolto la domanda di risarcimento del danno per mancata utilizzazione del terreno, mentre essi avevano richiesto di provare che non avevano più avuto la disponibilità del fondo, che si apprestavano ad utilizzare come emergeva dalla recinzione;
che il capannone che essi utilizzavano divenne in seguito insufficiente, con degrado dei macchinari lasciati allo scoperto.
13.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata, infatti, ha osservato che era emerso che gli attori avevano continuato ad operare altrove, facendo comunque ciò che. si preparavano a fare nel fondo in questione, il tutto senza aggravi di costi, senza dimostrate diminuzione di guadagni e senza perdita comprovata di qualche chance.
Trattasi di un accertamento in fatto relativo ai danni che gli attori assumono aver riportato, che rientra nei compiti di accertamento del giudice di merito. Nè la dedotta prova testimoniale aveva carattere decisivo in contrapposizione a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata.
13.2. Neppure i ricorrenti incidentali possono censurare in questa sede il mancato ricorso da parte del giudice di appello alle presunzioni semplici.
Rientra, infatti, nei compiti del giudice di merito il giudizio sull'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi mezzi presuntivi a consentire illazionì che ne discendano secondo il criterio dell'Id quod plerumque accidit (Cass. 13.12.1982, n. 6850). Conseguentemente l'assunta mancata valutazione di elementi presuntivi ai fini della decisione non può costituire motivo di censura in cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione, se non era stato richiesto al giudice di merito di avvalersi ai fini della decisione di specifiche presunzioni semplici.
14. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano l'insufficiente e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Secondo i ricorrenti il valore del terreno in questione avrebbe avuto un incremento superiore a quello derivante dalla mera applicazione degli indici Istat, come è fatto notorio. Lamentano, quindi, i ricorrenti che sul punto non sia stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio.
1.5.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che l'addotto incremento di valore del fondo, superiore a quello risultante dagli indici Istat non era stato sufficientemente provato in causa e che non era possibile sul punto una consulenza palesemente esplorativa. Anche in questo caso trattasi di una valutazione che rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, come nella fattispecie.
Inoltre i ricorrenti non indicano quali siano le prove addotte, che, essendo decisive, se fossero state adeguatamente valutate dal giudice, avrebbero potuto comportare una diversa decisione. 15.2. Quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica, va osservato che il giudizio sull'utilità e necessità della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è di regola, incensurabile in Cassazione;
salvo che la decisione della controversia dipenda unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati o accertati (Cass. 23.2.1985, n. 1618). Tanto non risulta nella fattispecie. 16. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti incidentali lamentano la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che il Tribunale aveva condannato la convenuta al pagamento della somma di L. 275.000.000, "in moneta attuale comprensiva di interessi"; che essi avevano impugnato la decisione chiedendo anche "la rivalutazione ed interessi"; che in sede di comparsa conclusionale avevano specificato che la decorrenza degli interessi doveva avere inizio dal giorno del fatto illecito;
che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto inammissibile il motivo di appello, perché non specificato nell'atto di appello, ma solo in sede di comparsa conclusionale.
Ritengono i ricorrenti che i motivi di impugnazione devono ritenersi sufficientemente specificati, a norma dell'art. 342 c.p.c., allorché l'atto di appello permetta nel suo complesso di individuare chiaramente le doglianze dedotte.
17.1. Osserva preliminarmente questa Corte che gli interessi, c.d. compensativi, relativi a debiti di valore da responsabilità aquilana, hanno la funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo nella corresponsione della somma dovuta, quale equivalente, della situazione giuridica lesa. Questo danno da ritardo, generalmente liquidato con la tecnica degli interessi, in effetti può anche essere superiore o inferiore a detti interessi e potrebbe anche non sussistere, tant'è che esso deve essere provato (Cass. S.U. n. 1712/1995). La liquidazione di detto danno non è quindi strettamente legata al tasso degli interessi, ma è rimessa alla valutazione del giudice, che può essere anche equitativa (a norma degli artt. 2056 - 1226 c.c.) ed onnicomprensiva. Si sostiene infatti che la valutazione equitativa del danno può essere effettuata in modo da comprendere in un'unica somma globale, oltre alla prestazione principale, anche la svalutazione e l'attribuzione degli interessi maturati fino alla data della decisione, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 13.3.1995, n. 2910; Cass. 26.5.1995, n. 5866). 17.2. Ciò comporta che nella fattispecie, avendo la sentenza di primo grado liquidato la somma di L. 275 milioni, "in moneta attuale e comprensiva di interessi", evidentemente il tribunale non aveva escluso ogni valutazione e liquidazione degli interessi e della svalutazione, ma le aveva effettuate e comprese nella somma globale. Ne consegue che, in questa situazione, il motivo di appello, con cui venivano richiesti "rivalutazione del danno ed interessi" esattamente è stato ritenuto dalla sentenza impugnata inammissibile, perché privo del requisito della specificità.
Infatti nel giudizio d'appello - che non è un iudicium novum - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nell'atto d'appello (e non in atti successivi e in particolare, nella comparsa conclusionale) ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di, impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a. pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 29.1.2000, n. 16). 18. Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001