Sentenza 28 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene. In tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, infatti, non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri.
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La massima In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i …
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Approfondimenti Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile allorquando lo spossessamento si verifica contro la volontà del proprietario (invito domino) mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Cass., sez. V, 27 luglio 2018, n. 36138; Cass., sez. V, 14 aprile 2017, n. 18655, Rv. 269640; Cass., sez. IV, 24 marzo 2017, n. 14609, Rv. 269537). Ai fini della risoluzione del concorso apparente di più disposizioni incriminatrici secondo i necessari elementi (reciprocamente) specializzanti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2014, n. 6412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6412 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 28/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3134
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZANO Francesco - Consigliere - N. 5084/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB LU, nato a [...] il [...]; US IU, nato a [...] il [...]; CA LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Torino il 17.10.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Guardiano Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per gli imputati, gli avvocati Macchia Roberto, del Foro di Torino, e Moroni Roberto, del Foro di Roma, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 17.10.2013, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Alba, in data 25.7.2012, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato AB LU, US IU e CA LU, alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati, loro rispettivamente contestati, di cui all'art. 416 c.p., (capo A); artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 5, art. 61 c.p., n. 5 e n. 7, (capi B;
C; G;
H; L;
M; P;
Q; R;
S;); art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 648 c.p., (capo F); art. 110, c.p.,
L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, (capo J); art. 81 c.p., cpv., art. 497 ter c.p., comma 1, n. 1, e n. 2, (capo T), rideterminava in senso più favorevole ai suddetti imputati il trattamento sanzionatorio, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza della corte di appello torinese, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, il AB, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. Macchia Roberto e Foti Antonio, del Foro di Torino;
il CA, personalmente;
l'US, a mezzo del suo difensore di fiducia Almondo IO, del Foro di Torino, articolando autonomi motivi di ricorso.
2.1. In particolare, il AB, nel ricorso a firma degli avvocati Macchia e Foti, lamenta, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla competenza per territorio del giudice per le indagini preliminari di Alba, che è stata affermata dalla corte, ad avviso del ricorrente, sulla base di un'erronea applicazione del principio di cui all'art. 16 c.p.p., comma 1, essendosi individuato nel furto aggravato di cui al capo G), commesso in Alba, il reato più grave, laddove, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, è stato considerato reato più grave quello di cui al capo H), commesso in provincia di Asti;
la corte territoriale, inoltre, rileva il ricorrente, ha omesso di considerare che, in base al criterio fissato dall'art. 33 quater, c.p.p., in tema di effetti della connessione sulla competenza del giudice,, il reato di cui all'art. 416, c.p., di competenza del tribunale in composizione collegiale, esercita la sua "vis" attrattiva nei confronti degli altri reati più gravi, ma di competenza del giudice monocratico, per cui, essendosi manifestata l'associazione a delinquere di cui al capo A), per la prima volta, nel campo nomadi di San Damiano D'Asti, anche sotto questo profilo l'autorità giudiziaria competente per territorio va individuata in quella astigiana ed, in particolare, nel tribunale in composizione collegiale di quel circondario.
Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata vengono dedotti nel ricorso a firma dell'avv. Foti, anche in relazione ai delitti di cui ai capi B); H); L) ed M), che, ad avviso del ricorrente, devono essere qualificati ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 2, essendo stati determinanti nella commissione di tali delitti l'uso, da parte degli imputati, di artifizi e raggiri, che, in considerazione del comportamento collaborativo dei soggetti passivi del reato, i quali hanno creduto di trovarsi di fronte ad appartenenti alle forze dell'ordine, ai quali hanno consegnato i beni di cui gli imputati si sono illecitamente appropriati, consentono di ricondurre i fatti in questione nel paradigma normativo del delitto di truffa aggravata.
Nel ricorso a firma dell'avv. Macchia, si lamenta, altresì, la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sotto ulteriori profili. In particolare, il ricorrente evidenzia come non sia stata fornita la prova della partecipazione del AB all'associazione a delinquere di cui al capo A), rilevando, al riguardo, come l'imputato sia entrato nel preteso sodalizio criminoso non dal 23.6.2011, ma dal settembre dello stesso anno, quando ad operare erano solo in due, lo stesso AB ed il SS, non facendo più parte dell'associazione in quel momento storico l'US ed il NO, esecutori dei primi episodi delittuosi posti in essere in esecuzione dei programma criminoso;
ne', ad avviso del ricorrente, possono soccorrere, a sostegno dell'assunto accusatorio, da un lato, le sommarie informazioni testimoniali rese dal compagno di cella del SS, ON Francesco, il quale ha riferito al pubblico ministero di avere appreso dallo stesso SS che il AB aveva preso parte a tutti i "colpi" del gruppo criminoso e che era in atto tra loro un accordo volto a ridimensionare le responsabilità del primo, non avendo la corte territoriale tenuto in debito conto il memoriale del SS, consegnato al pubblico ministero dallo stesso ON, che lo aveva ricevuto dal suddetto SS, di contenuto opposto, circa il momento in cui il AB entrò a far parte del sodalizio, a quanto riferito dal ON;
dall'altro l'affermazione secondo cui la partecipazione dell'imputato alla contestata associazione a delinquere sin dalla nascita del sodalizio sarebbe desumibile dall'attività di fornitura dei decreti di perquisizione contraffatti, che quest'ultimo avrebbe effettuato, senza soluzione di continuità, posto che il AB consegnò al SS un solo modello di decreto di perquisizione, che venne di volta in volta fotocopiato in più copie dall'US. Il vizio di motivazione investe anche, ad avviso dell'avv. Macchia, il ritenuto ruolo apicale svolto dal AB all'interno del sodalizio, che non può ricavarsi dai risultati dell'attività di intercettazione, come preteso dalla corte territoriale, trattandosi di operazioni iniziate in data 1.10.2011, ben dopo il momento costitutivo dell'associazione, individuato nel giugno del 2011, ed emergendo, inoltre, dalle stesse risultanze processuali che l'associazione era priva di una struttura gerarchica ovvero che le attività principali dell'asserito sodalizio erano esercitate in modo indistinto da tutti i suoi membri, per cui il AB, non essendo collocato in una posizione di preminenza rispetto agli altri associati, non può rivestire il ruolo di dirigente e di organizzatore del gruppo criminoso.
Sempre nel ricorso a firma dell'avv. Macchia, si lamenta la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta responsabilità del AB in ordine ai reati di cui ai capi B (furto in danno di AB ER); F (ricettazione del provento del furto commesso in danno del Paglia) e G (furto in danno del titolare della "Tabaccheria Ferrero"), rilevando: 1) quanto al reato di cui al capo B), che la corte territoriale ha omesso ogni considerazione sull'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa a circa un mese di distanza dalla prima individuazione fotografica, che aveva dato esito negativo, aggiungendo un particolare (gli occhiali), la cui esistenza era stata originariamente negata, senza considerare, inoltre, che il SS, nell'ammettere la sua responsabilità al riguardo, ha escluso, nel memoriale in precedenza indicato, la partecipazione del AB al furto, e che dallo stesso contenuto della conversazione telefonica intercettata relativa a tale episodio si evince che a commettere il furto furono CA LU e LA IN, per cui, avendo l'AB affermato che il furto in suo danno era stato commesso da soli tre soggetti, il AB non ne può rispondere;
2) con riferimento al delitto di cui al capo F), che la motivazione della corte territoriale è carente nella parte in cui non indica in base a quale ragionamento è possibile affermare che le conversazioni oggetto di captazione su cui si fonda la decisione avessero ad oggetto proprio l'attività di ricettazione dei beni sottratti al Paglia, posto che il AB in quel periodo di tempo si occupava della compravendita di autovetture usate, rendendosi responsabile anche di altri episodi delittuosi, in presenza, peraltro, di un elemento significativo a favore dell'imputato (non valutato dalla corte di appello), sottoposto ad un controllo il 14.10.2011, che non diede esito, dalla polizia ferroviaria di Asti, convinta, invece, di trovarlo in possesso della refurtiva del Paglia;
3) quanto al delitto di cui al capo G), che la corte territoriale non ha dato atto del percorso logico seguito per ritenere credibile il coimputato RO, che ha attribuito al AB il ruolo di ideatore e di preparatore del furto in danno del titolare della "Tabaccheria Ferrerò", risultando inconferente il richiamo al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione utilizzate ai fini della decisione, dal quale si evince, piuttosto, che l'imputato, inizialmente avvicinato dal SO e dal RO, aveva poi desistito dall'intento criminale, portato a termine da altri, nonché alle dichiarazioni della persona offesa, che non risultano agli atti ed, in ogni caso, sarebbero state del tutto irrilevanti, essendosi il furto consumato nottetempo, quando all'interno del locale commerciale non vi era nessuno. Infine, l'avv. Macchia lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, anche in ordine alla determinazione della pena, evidenziando come sia contraddittorio il ragionamento seguito dalla corte territoriale, che, pur valorizzando, ai fini di un più mite trattamento sanzionatorio, l'ampia confessione resa dall'imputato e la scelta di adire il giudizio abbreviato, ha individuato la pena - base per il reato ritenuto più grave tra quelli unificati sotto il vincolo della continuazione, in misura estremamente superiore rispetto al minimo edittale, vizio cui si espone anche l'aumento operato sulla pena - base a titolo di continuazione, ritenuto del pari eccessivo dal ricorrente.
2.2. Nel ricorso a propria firma CA LU lamenta l'assoluta contraddittorietà e la carenza della motivazione della sentenza impugnata, poiché l'imputato, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, non è mai stato oggetto di individuazione fotografica, non avendo egli materialmente preso parte al furto che gli viene contestato;
evidenzia, inoltre, il ricorrente, che le dichiarazioni accusatorie dei coimputati AB e SS, che gli attribuiscono il ruolo di "informatore" nel furto commesso in danno del IN, sono smentite da quelle, di segno opposto, del RI e dello CO, nonché dal ON Francesco, ritenuto soggetto attendibile dai giudici di merito, il quale ha riferito al pubblico ministero come le confessioni dei due coimputati fossero fittizie ed oggetto di un preventivo accordo. Rileva ancora il CA che incidono negativamente sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei due chiamanti in correità due ulteriori circostanze non prese in considerazione dalla corte territoriale: da un lato sia il AB che il SS erano consapevoli dell'accusa mossa al CA, essendo tutti destinatari della medesima ordinanza di custodia cautelare;
dall'altro il AB aveva motivi di risentimento nei confronti del CA come emerge dalle intercettazioni e come "verrebbe" riferito nell'interrogatorio del RI.
2.3. L'US IU, nel ricorso a firma dell'avv. Almondo, lamenta i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), sia con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 416 c.p., con particolare riferimento alla mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato, sia in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, cui la corte di appello ha proceduto senza prendere in considerazione tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. 3. I ricorsi non possono essere accolti per le seguenti ragioni.
4. Inammissibile per assoluta genericità dei motivi sui cui si fonda appare il ricorso presentato nell'interesse dell'US. La genericità dei motivi di ricorso, infatti, costituisce una specifica causa di inammissibilità, per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina l'inammissibilità
dell'impugnazione stessa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6^, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Cass., sez. 6^, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
5. Quanto al ricorso presentato nell'interesse del AB, va preliminarmente osservato che inammissibili devono ritenersi le censure prospettate dall'avv. Macchia nel terzo, quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione (pp. 12-17 del ricorso), sotto un duplice motivo.
Da un lato, infatti, le suddette censure si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507;
Cass., sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 3^, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6^, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148).
Dall'altro, non può non rilevarsi la violazione, da parte del ricorrente, del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente (non adempiuto nel caso in esame) suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. 1^, 17/01/2011, n. 5833, G.). La doglianza riguardante l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, peraltro mitigato dalla corte territoriale rispetto alla statuizione del giudice di primo grado, appare, inoltre, manifestamente infondata, in quanto la pena finale inflitta al AB (pari ad anni quattro mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa), partendo da una pena-base di anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, per il reato più grave di cui all'art. 624 bis c.p., su cui sono stati effettuati i successivi aumenti di pena a titolo di continuazione con gli altri reati, pari ad anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multe, rappresenta il punto di arrivo di una motivazione niente affatto contraddittoria, ma anzi assolutamente coerente, in cui i profili favorevoli all'imputato già evidenziati dal giudice di primo grado (le dichiarazioni confessorie e la scelta del giudizio abbreviato), sono stati valutati insieme con quelli, ritenuti decisivi nella determinazione dell'entità della pena, della personalità negativa del AB, gravato da precedenti penali, e della gravita delle condotte poste in essere, anche in relazione alla natura ed al numero dei reati commessi, in piena conformità, dunque, ai criteri fissati dall'art. 133 c.p., (cfr. p. 29 della sentenza impugnata).
5.2. Con riferimento, poi, ai rilievi di natura processuale, contenuti nei ricorsi a firma di entrambi i difensori del AB, va innanzitutto rilevata l'infondatezza della tesi che pretende di individuare il giudice territorialmente competente nell'autorità giudiziaria astigiana, ed, in particolare nel tribunale in composizione collegiale di Asti, ai sensi dell'art. 33 quater c.p.p., in quanto competente per materia in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p.. La scelta dell'imputato di definire il procedimento sorto a suo carico con il rito alternativo del giudizio abbreviato, che può svolgersi esclusivamente innanzi al giudice per le indagini preliminari (giudice monocratico per eccellenza), rende priva di pregio la censura difensiva, incentrata proprio sulla dedotta presenza di una "vis" attrattiva, incidente anche sulla competenza per territorio, della competenza per materia del tribunale in composizione collegiale di Asti nei confronti degli altri reati, rientranti nella competenza per materia del tribunale in composizione monocratica, competenza, quella del tribunale in composizione collegiale di Asti, esclusa proprio in virtù della scelta dell'imputato di adire il rito alternativo del giudizio abbreviato. Infondata appare anche le denunciata inosservanza dei principi fissati dall'art. 16 c.p.p., comma 1, secondo cui "la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravita, al giudice competente per il primo reato".
Premesso, infatti, che, come chiarito dal Supremo Collegio in un condivisibile arresto, la comparazione dei reati sotto il profilo - della gravita, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (cfr. Cass., sez. 2^, 05/10/2011, n. 39756, rv. 251190), va rilevato che nel caso in esame, essendo i reati contestati al AB di cui ai capi B); G), H), L); M) di eguale gravita, in quanto tutti riconducibili alla previsione normativa di cui agli artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2, e n. 5, art. 61 c.p., n. 5 e n. 7, l'autorità giudiziaria competente andava individuata nel tribunale di Alba, perché nel territorio di tale comune si è consumato il primo in ordine di tempo di tali reati, quello di cui al capo B), commesso il 9 settembre del 2011, seguito da quelli di cui ai capi G), commesso sempre in Alba il 14 ottobre 2011; H), commesso in Canelli il 5 novembre 2011; L), commesso in San Michele Mondovì il 18 novembre 2011, ed M), commesso in IN il 10 gennaio 2012.
Dunque, pur avendo la corte territoriale erroneamente fatto riferimento, ai fini della determinazione della competenza per territorio, ex art. 16 c.p.p., comma 1, al reato di cui al capo G), l'eccezione difensiva non può essere accolta, perché in ogni caso la competenza per territorio del tribunale di Alba è radicata dall'essersi consumato il primo in ordine di tempo dei reati più gravi, unificati sotto il vincolo della continuazione tra di essi e con gli altri reati meno gravi addebitati al AB, quello di cui al capo B), proprio nel territorio del comune di Alba.
5.3. Anche la censura dell'avv. Foti sulla diversa e meno grave qualificazione giuridica dei fatti per cui si procede, non può essere accolta.
Il tema sottoposto all'attenzione del Collegio attiene alla corretta qualificazione giuridica da attribuire alla condotta illecita di chi, simulando la qualità di pubblico ufficiale, ed, in particolare, di appartenente ad una forza di polizia, si impadronisce di beni altrui, facendoseli consegnare dalla persona offesa, adducendo come giustificazione la necessità di apprenderli in ragione di esigenze di servizio, rappresentate, nel caso in esame, da inesistenti verifiche di natura fiscale (capo B) ovvero da attività di polizia giudiziaria, del pari inesistenti (capi H;
L ed M). Avendo assunto nel modus operandi seguito per la consumazione dei delitti di cui si discute, un ruolo determinante la rappresentazione di una realtà inesistente, al fine di vincere la resistenza delle vittime del reato, convinte a consegnare i propri beni sull'erroneo presupposto di trovarsi di fronte ad appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati in attività del proprio ufficio, il quesito giuridico da risolvere è se tale condotta ingannevole sia qualificabile in termini di "mezzo fraudolento", ai sensi dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 2), ovvero se non sia piuttosto da ricondurre al paradigma normativo di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 2), come preteso dal ricorrente, trattandosi di un artifizio o raggiro, idoneo ad ingenerare nella persona offesa dal reato l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. La questione di diritto va ricondotta al più generale tema della distinzione tra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e quello di truffa. Orbene, va rilevato che al riguardo si è formato da tempo nella giurisprudenza di legittimità un orientamento, secondo cui il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nell'impossessamento del bene che forma oggetto dell'azione illecita, mediante sottrazione "invito domino", cioè contro la volontà del legittimo titolare del diritto di disporre del bene in questione, di privarsene, che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente (cfr. Cass., sez. 5^, 6.4.1999, n. 6876, rv. 213601; Cass., sez. 2^, 21.1.2009, n. 3710, rv. 242678). Come è stato affermato da autorevole e condivisibile dottrina, in altri termini, mentre nella truffa la frode è utilizzata per carpire il consenso della vittima all'atto dispositivo, nel furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento essa è rivolta a rendere possibile o agevolare l'aggressione unilaterale diretta sulla cosa, sottraendola al controllo di chi la detiene.
Proprio in applicazione di tali principi, in più recenti arresti, è stato evidenziato come il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ricorra ogniqualvolta la consegna del bene da parte della persona offesa non sia sintomo della volontà di quest'ultima di spossessarsene definitivamente, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione, viziato dagli altrui artifizi o raggiri. Si è, pertanto, affermato che integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che si faccia consegnare, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, un bene (nella specie anello di brillanti e telefono cellulare) e riparta d'improvviso con la propria auto, in quanto quest'ultima condotta integra lo spossessamento "invito domino", poiché il soggetto passivo si è privato materialmente del bene non sulla base di un atto di disposizione patrimoniale, viziato dall'altrui attività fraudolenta, che costituisce, unitamente agli altri elementi di cui all'art. 640, c.p., il "proprium" del reato di truffa, ma in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato (cfr. Cass., sez. 5^, 17.6.2008, n. 36905, rv. 241588). Ed ancora, che è qualificabile come furto aggravato da mezzo fraudolento e non come truffa la condotta che consista nell'impossessarsi di un oggetto (nella specie, un telefono cellulare) di cui si sia ottenuta, con un pretesto quale quello costituito dalla falsa rappresentazione di una urgente necessità, la momentanea consegna da parte del legittimo detentore, il quale sia rimasto presente, in attesa della restituzione (cfr. Cass., 5^, 15.2.2007, n. 10211, rv. 235847, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 2^, 26.9.2013, n. 47416, rv. 257491). Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alle fattispecie concrete in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla corte territoriale. Lo spossessamento dei beni subito dalle persone offese negli episodi indicati nei capi B); H); L) ed M) dell'imputazione, non è stato, infatti, il risultato di un "consenso carpito", cioè di un atto di disposizione patrimoniale da esse liberamente assunto, sia pure sulla base di una rappresentazione della realtà falsata nei suoi elementi fattuali, quanto, piuttosto, la conseguenza della coercizione della loro volontà, determinata dall'attività fraudolenta dei soggetti attivi del reato, essendo state indotte, le persone offese, a cedere la disponibilità materiale dei beni in loro possesso, perdendone il controllo, al fine esclusivo di consentire l'effettuazione di quelle verifiche e di quei controlli, del tutto inesistenti, loro rappresentati dal AB e dagli altri imputati come necessari, nel simulare di agire in qualità di pubblici ufficiali impegnati in attività di istituto, per ottenere la consegna dei beni, al fine di impadronirsene.
In ciò si ravvisa senza dubbio l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, che, come affermato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità, (cfr. Cass., sez. un., 18/07/2013, n. 40354, rv. 255974).
5.4 Quanto alle altre censure prospettate nell'interesse del AB, va rilevato che anche in questo caso l'intero percorso argomentativo seguito dal ricorrente si fonda su di una lettura alternativa di atti processuali (gli interrogatori dei coimputati SS, US e NO;
il memoriale consegnato dal SS al suo compagno di prigionia, ON;
il compendio dell'attività di indagine contenuto nella relazione riassuntiva dei CC. di Alba del 7.11.2011), che assumono un rilievo decisivo nella prospettazione difensiva, il cui contenuto, tuttavia, in violazione del principio della cd. "autosufficienza", non risulta allegato o trascritto in forma integrale nel corpo dei ricorsi, non consentendo a questa Corte, che, come è noto non può accedere direttamente agli atti processuali, al di fuori dei casi in cui sia dedotto un error in procedendo, di saggiarne la rilevanza nei sensi evidenziati dal ricorrente.
Nè va taciuto che la corte territoriale ha correttamente evidenziato, in ciò conformandosi all'orientamento assolutamente dominante in sede di legittimità, che la partecipazione ad un'associazione a delinquere prescinde dalla commissione dei reati- fine che rientrano nel programma del sodalizio, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai suddetti reati-fine (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2^, 16/03/2010, n. 24194, rv. 247660), per cui appare fallace il ragionamento sviluppato dal ricorrente, il quale dalla circostanza che il primo furto contestato all'imputato è stato consumato nel settembre del 2011, pretende di desumere l'inserimento del AB nella compagine criminale, piuttosto che da fine giugno del 2011 (come affermato dai giudici di merito), a far data dal settembre del 2011, quando, secondo l'assunto difensivo il gruppo, essendo formato da solo due persone, non poteva, per difetto del numero minimo di partecipanti previsto dall'art. 416 c.p., qualificarsi come un'associazione a delinquere.
La corte territoriale, peraltro, ha evidenziato come le stesse dichiarazioni rese dal AB nel corso dell'interrogatorio innanzi al pubblico ministero del 29 marzo 2012, delineano una frenetica attività predatoria posta in essere, nel periodo preso in considerazione, dallo stesso imputato, insieme con il SS Francesco e l'US IU, concretizzatasi in una serie continua di furti, non tutti denunciati alle forze dell'ordine, come riferito, a sua volta, dal SS.
In questo contesto narrativo, il riferimento fatto dal AB ad una precisa suddivisione dei ruoli, in base alla quale a lui competeva l'uso del "computer", in quanto l'unico del gruppo ad essere dotato della relativa competenza tecnica, ed il procacciamento degli originali dei verbali di perquisizione in bianco da utilizzare nelle finte operazioni di polizia, inserendo in essi a penna "i nomi dei soggetti derubati", mentre al SS ed all'US spettavano compiti meramente esecutivi, come fotocopiare i verbali in questione e compilarli, unitamente al AB, è indicativo non solo dell'esistenza di un sodalizio formato da almeno tre persone, dotato di una elementare, ma efficace struttura organizzativa, ma anche del ruolo di promotore dell'associazione che gli è stato attribuito (cfr. pp. 24 - 25 della sentenza impugnata). Per promotore, infatti, deve intendersi non solo chi della associazione si sia fatto iniziatore, ma anche colui che, come il ricorrente, agisca per rafforzare la potenzialità pericolosa del gruppo associativo (cfr. Cass., sez. 6^, 21/9/1995, n. 8, Cassuto, rv. 203854; Cass., sez. 5^, 22/11/2012, n. 18491, rv. 255431), come fatto dal AB che tale obiettivo ha conseguito mettendo a disposizione del gruppo di appartenenza la propria competenza tecnica e la capacità di procurarsi i verbali di perquisizione da utilizzare nelle false operazioni di polizia, condizioni di fatto senza le quali i furti non si sarebbero potuti realizzare secondo il modus operandi intorno al quale è sorto il patto associativo.
A fronte dell'esaustivo e logicamente coerente percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, dunque, le doglianze difensive non possono essere accolte, perché infondate ovvero perché consistenti, in ultima analisi, in una versione alternativa delle risultanze processuali, che involge profili di merito non consentiti in sede di legittimità.
6. Anche il ricorso proposto da CA LU non può essere accolto.
Le doglianze del ricorrente si concentrano sulle dichiarazioni accusatorie del AB e del SS, che configurano a carico del CA il ruolo di concorrente nel furto aggravato di cui al capo M), materialmente eseguito dal AB, dal SS e dallo CO Francesco, all'interno dell'abitazione di RA NB e RA Alessandro, in qualità di informatore, a suo dire smentite dalle dichiarazioni del RI e dello CO, che, tuttavia, non sono ne' allegate, ne' integralmente trascritte nel corpo dell'atto di impugnazione, in violazione del già richiamato principio della cd. "autosufficienza" del ricorso", che rende, sul punto, la censura inammissibile. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni del ON sul carattere fittizio e concordato delle confessioni del AB e del SS, dichiarazioni di cui è riportato in ricorso solo uno stralcio estremamente sintetico (cfr. p. 2 del ricorso del CA). D'altro canto, come evidenziato da entrambi i giudici di merito (le cui motivazioni costituiscono un prodotto unico, essendo fondate su di un apparato argomentativo uniforme), le dichiarazioni del AB e del SS sul ruolo svolto dal CA nella preparazione dell'esecuzione materiale del furto commesso in IN, trovano puntuale conferma nel contenuto delle conversazioni intercettate proprio sulle utenze telefoniche in uso al AB, al RI ed allo stesso CA (cfr. p. 28 della sentenza di secondo grado;
p. 32 e ss., sentenza di primo grado), tra le quali spicca per importanza la conversazione del 10 gennaio del 2012, ore 18.04, in cui il CA, conversando con il RI, gli chiedeva di avvisare il SS di contattarlo, perché se il furto fosse stato compiuto quella sera, egli avrebbe dovuto essere sostituito da un altro soggetto, in quanto impegnato a ricevere dei parenti (cfr. p. 34 della sentenza di primo grado). Le menzionate conversazioni telefoniche, il cui contenuto, si badi, non ha formato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, rappresentano, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, un significativo riscontro alle dichiarazioni accusatorie del AB e del SS, costituendo, al tempo stesso, sintomo inequivocabile dell'implicita valutazione positiva operata dai giudici di merito sulla credibilità personale dei due propalanti e sulla attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni (cfr. sulla motivazione implicita, ex plurimis, Cass., sez. 2^, 12/02/2009, n. 8619). Del tutto inconferente, infine, è il rilievo sul valore del riconoscimento fotografico dell'imputato da parte delle persone offese, posto che dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che tale riconoscimento ebbe ad oggetto solo il AB, il SS e lo CO, non avendo il CA partecipato all'esecuzione materiale del furto (cfr. p. 33 della sentenza di primo grado), fondandosi l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni accusatorie dei due coimputati innanzi indicati e sul contenuto delle conversazioni intercettate.
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso dell'US IU va dichiarato inammissibile, mentre quelli del AB e del CA vanno rigettati, con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e solo US anche al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di AB LU e CA LU;
dichiara inammissibile il ricorso di US IU;
condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il solo US anche al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015