Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
È qualificabile come furto aggravato da mezzo fraudolento e non come truffa la condotta che consista nell'impossessarsi di un oggetto (nella specie, un telefono cellulare) di cui si sia ottenuta, con un pretesto quale quello costituito dalla falsa rappresentazione di una urgente necessità, la momentanea consegna da parte del legittimo detentore, il quale sia rimasto presente, in attesa della restituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2007, n. 10211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10211 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/02/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 424
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 018256/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI GI N. IL 04/10/1965;
avverso SENTENZA del 23/01/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor AN SC, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore della parte civile avvocato Cipollone Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Garcea Annaisa, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere, qualificato il reato come truffa, l'azione improcedibile per mancanza della querela. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
VI PO è stato condannato alle pene di giustizia nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Roma del 19 gennaio 2005 e della Corte di Appello della stessa Città del 23 gennaio 2006 perché ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento commesso in danno di PA RI il 15 gennaio 1999.
Con il ricorso per cassazione VI lamentava la violazione di legge essendo nei fatti come contestati e come ritenuti ravvisabile il delitto di truffa e non quello di furto, con la conseguente richiesta di proscioglimento non potendo l'azione penale proseguire per mancanza di querela.
In fatto è rimasto provato che VI, incontratosi con il PA, al quale aveva chiesto appuntamento con false generalità per un inesistente affare, gli chiese di potere utilizzare il telefonino per una urgente comunicazione servendosi del carica-batterie in uso nella propria autovettura;
ottenuto il cellulare VI salì in macchina e si allontanò appropriandosi del telefonino. Il fatto si è verificato il 15 gennaio 1999 ed il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi - le generiche concesse sono state ritenute equivalenti alla aggravante contestata - è scaduto il 15 luglio 2006.
Il motivo di ricorso non è manifestamente infondato ne' vi sono profili di inammissibilità del ricorso.
Non ricorrono i presupposti per una assoluzione nel merito di VI ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 non essendo evidente la prova della sua estraneità al fatto tenuto conto di quanto emerge dalle due sentenze di merito.
Ne consegue che si deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Ai sensi dell'art. 578 c.p.p. debbono essere esaminati i motivi di ricorso agli effetti delle statuizioni civili.
Il motivo di ricorso non è fondato.
È vero che con sentenza del 14 febbraio 2002 questa Sezione in un caso del tutto analogo a quello in discussione che aveva visto protagonista lo stesso VI ritenne che nei fatti era configurabile il delitto di truffa, ma tale decisione, benché argomentata, non appare convincente perché non è sostenibile che nel caso considerato il possesso del cellulare sia avvenuto per effetto di una consegna determinata da un raggiro.
Premesso che, secondo costante giurisprudenza, il criterio distintivo tra il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento ed il reato di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione invito domino, che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente (Cass. 1 giugno 1999, rv. 213601), non vi è dubbio che nel caso di specie sia ravvisabile il delitto di furto.
In effetti il problema consiste nello stabilire in quale modo l'agente consegua il profitto del reato, essendo evidente che nella truffa lo consegue determinando il soggetto passivo a compiere un atto di disposizione in suo favore con artifizi o raggiri. Nel furto, invece, il mezzo fraudolento è usato allo scopo di preparare o facilitare l'azione furtiva (vedi Cass. 22 marzo 1983, Gozzo, CPMA, 85, 355).
È necessario altresì ricordare che l'affidamento ad un soggetto di una cosa, per un tempo di breve durata, alla presenza del proprietario che continui ad esercitare un controllo sulla cosa stessa non determina il possesso in senso penalistico della cosa da parte dell'agente, ma una semplice detenzione, perché non può sostenersi che in ipotesi siffatte l'agente abbia conseguito la effettiva disponibilità della cosa.
Alla luce di tali principi si deve ritenere che VI in modo fraudolento ottenne la consegna del cellulare per la breve durata di una telefonata senza che il telefono uscisse dalla sfera del possesso del PA;
soltanto quando VI fuggì a bordo della sua vettura con il telefono si verificò lo spossessamento del PA e, quindi, la consumazione del delitto di furto;
l'artifizio usato da VI per farsi consegnare il telefono costituì, insomma, soltanto un mezzo per facilitare la consumazione del furto.
Confermato, quindi, che nei fatti è ravvisabile il delitto di furto il ricorso deve essere rigettato agli effetti delle statuizioni civili.
Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alle spese di parte civile liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
Rigetta il ricorso agli effetti delle statuizioni civili;
Condanna il ricorrente alle spese di parte civile liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007